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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 18/10/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
R.G. 277/2024
La Corte D'Appello di Perugia, sezione civile, in persona dei magistrati: dott. Claudio IO Presidente dott. ssa Francesca Altrui Consigliere dott. ssa IA De Martino Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), in proprio e quale esercente Parte_1 C.F._1
della responsabilità genitoriale sulla minore , assistita e ERona_1
difesa dall'Avv. BUIARELLI CATIA e dall'avv. FABBIANI FRANCESCA, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso i difensori appellante e
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
ST NA elettivamente domiciliato in VIALE POMPEO PELLINI N. 27
PERUGIA presso lo studio del difensore appellato
CONCLUSIONI: come da note scritte di precisazione conclusioni depositate, rispettivamente, il 25.7.2025 dall'appellante e il 22.7.2025 dall'appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza n. 549/2024 il Tribunale di Perugia ha dichiarato improcedibile la domanda di risarcimento danni avanzata da quale esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale sulla minore per difetto di procura, stante ERona_1
l'omessa nomina di un curatore speciale, ed ha rigettato la domanda avanzata da in proprio. Parte_1
La aveva lamentato di aver subito un'aggressione da parte dell'ex Parte_1
convivente e padre della minore il quale aveva spinto e tirato con Controparte_1
forza i capelli della donna cagionandole escoriazioni da graffio e avulsione di una ciocca di capelli;
anche la IA, accorsa in soccorso della madre, era stata spinta contro lo stipite della porta cadendo in terra ed aveva patito lesioni personali. Segnalava altresì che per tali fatti il era stato rinviato a giudizio per rispondere del reato di Per_1
lesioni aggravate, nonché per violazione degli obblighi di mantenimento, pertanto in sede civile ella ha chiesto anche il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da tale inadempimento.
Con atto di citazione in appello notificato il 24.4.2024 nella duplice Parte_1
qualità sopra indicata, ha impugnato tale sentenza chiedendone la riforma.
Con il primo motivo ha contestato che la sentenza di primo grado abbia erroneamente valutato la questione della rappresentanza processuale e sostanziale della minore anche mediante il richiamo di norme non conferenti. Essendo la minore Per_1
incapace ad agire, la stessa è stata rappresentata dalla madre e non era necessaria la nomina di un curatore speciale, atteso il disposto dell'art. 320 ultimo comma c.c. Non era neppure necessaria l'autorizzazione da parte del giudice tutelare, trattandosi di atto di ordinaria amministrazione volto ad incrementare il patrimonio della rappresentata. Ha evidenziato che la controparte aveva accettato il contraddittorio non sollevando eccezioni sulla costituzione in giudizio se non con la seconda memoria 183 cpc. Il
pag. 2/18 giudice avrebbe inoltre confuso gli aspetti della capacità processuale del genitore con quelli del conferimento della procura alle liti al difensore.
Con il secondo motivo ha eccepito l'illogicità della motivazione e l'errata valutazione del thema decidendum: il fatto che esista un titolo da far valere in sede esecutiva per il mantenimento di non esclude l'ammissibilità dell'azione, in quanto ciò che è Per_1
stato richiesto è il risarcimento del danno per violazione dell'obbligo di mantenimento, costituzionalmente garantito, senza che vi sia alcuna duplicazione di poste.
Con il terzo motivo ha contestato l'errata valutazione delle prove, essendo risultato provato che il afferrò per i capelli la inoltre la sentenza del Per_1 Parte_1
Giudice di Pace di UB, passata in giudicato, che ha assolto la dal reato Parte_1
di percosse a seguito di denuncia querela proposta da per conto delle figlie CP_2
minori, ha escluso che la avesse compiuto tale atto. La sentenza impugnata, Parte_1
inoltre, non avrebbe vagliato adeguatamente le testimonianze discordanti di CP_2
e di ed avrebbe omesso ogni motivazione sull'esimente della Parte_2
legittima difesa, comunque non sussistente per aver il violato i comuni Per_1
canoni di diligenza.
Con il quarto motivo di appello è stato contestato che non siano stati valutati i danni subiti, documentalmente provati, confermati dalle prove orali.
Ha chiesto quindi che, accertata la responsabilità dell'appellato ex art. 2043 e 2059 c.c. per il danno subito dalle appellanti e per omesso contributo al mantenimento della minore per i mesi di maggio, giugno e luglio 2018, lo stesso venga condannato a risarcire il danno alla salute, quantificato in euro 3.548,00 per ed euro Parte_1
3.940,00 per la minore, oltre ad euro 600,00 per mancato pagamento assegni di mantenimento ed euro 607,91 per mancato rimborso delle spese straordinarie.
pag. 3/18 si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna Controparte_1
dell'appellante al risarcimento del danno per lite temeraria nella misura minima di euro
1.500,00.
Ha dedotto che il difetto di rappresentanza è rilevabile anche d'ufficio, che la minore è affidata congiuntamente ai genitori e quindi la procura rilasciata al difensore è nulla/inesistente perché non validamente riferibile alla sfera giuridica della minore;
oltretutto la ha esercitato l'azione per propria convenienza e promuovere Parte_1
un'azione giudiziale non integra atto di ordinaria, ma di straordinaria amministrazione che avrebbe richiesto l'autorizzazione del giudice tutelare.
Quanto al secondo motivo ha osservato che non è concepibile una responsabilità extracontrattuale che si sovrapponga alle conseguenze di un inadempimento contrattuale;
peraltro ha esposto che le mensilità di maggio, giugno e luglio 2018 sono state versate in unica soluzione il 13 luglio 2018 dal momento che nei mesi precedenti la coppia aveva tentato un percorso di discernimento cristiano e, su suggerimento dei catechisti che li accompagnavano in tale percorso, i due avevano concordemente deciso di sospendere il pagamento dei ratei e provvedere a mantenere la IA in forma diretta.
Inoltre la avrebbe inammissibilmente mutato la domanda perché Parte_1
inizialmente aveva agito per omessa contribuzione per i mesi di maggio, giugno e luglio
2017.
Quanto al terzo motivo, l'appellato ha dedotto che l'episodio del 10 febbraio 2019 era scaturito dalla gelosia della signora nei confronti di con la quale Parte_1 CP_2
all'epoca il non aveva alcuna relazione sentimentale e che era presente Per_1
presso il suo agriturismo per seguire un corso di formazione. La Parte_1
ER nell'occasione, aveva inveito ed aggredito la schiaffeggiandone le figlie e CP_2
il nel tentativo di fermarne la furia e di impedirle l'ingresso in casa Per_3 Per_1
l'aveva tirata per i capelli, agendo quindi per legittima difesa, senza mai colpire la pag. 4/18 propria IA, che era inciampata da sola. In merito alla testimonianza della madre ha reiterato l'eccezione di inammissibilità per incapacità a Parte_2
testimoniare, avendo la donna presentato atto di costituzione parte civile in sede penale per i medesimi fatti ed avendo reso una testimonianza inattendibile, di mera conferma dei capitoli di prova, senza un autonomo apprezzamento dei fatti e senza precisare neppure se ne avesse avuto cognizione diretta.
Il sig. ha contestato infine i danni subiti sia dalla signora che da Per_1 Parte_1
osservando che difetterebbe, in ogni caso, il nesso causale con la propria Per_1
condotta.
Nel corso del giudizio il consigliere istruttore ha formulato una proposta conciliativa
(rinuncia della lite a spese compensate e rinuncia del alle spese liquidate in Per_1
primo grado) che il ha dichiarato di non poter valutare in quanto ammesso al Per_1
patrocinio a spese dello Stato, circostanza che non emergeva dalla sentenza di primo grado, solo successivamente fatta oggetto di correzione errore materiale con previsione della condanna al pagamento in favore dell'Erario.
La causa viene in decisione ex art. 350 bis c.p.c. all'esito dello scambio di note conclusionali e note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione orale.
Preliminarmente va dato atto che in data 3.10.2025 la difesa dell'appellante ha chiesto di essere rimessa in termini per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 24 settembre 2025, non depositate tempestivamente “per un errore materiale”.
L'art. 153 c.p.c. consente alla parte che “dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile” di essere rimessa in termini. La parte appellante non ha dimostrato la ricorrenza dei presupposti sanciti dalla norma, anzi la formula adottata pag. 5/18 “errore materiale”, lascia intendere che i legali abbiano erroneamente annotato la scadenza oppure questa sia loro sfuggita.
In entrambi i casi la decadenza è dipesa da un evento ovviabile con l'ordinaria diligenza e pienamente riferibile alla sfera di controllo dei difensori. La richiesta di rimessione in termini va dunque rigettata. In ogni caso, le conclusioni erano state formulate con la nota del 25 luglio 2025, era stata altresì depositata la comparsa conclusionale, cosicché il mancato deposito delle note di udienza non vale come rinuncia alle domande avanzate.
Il primo motivo di appello risulta fondato nei termini che seguono. ha agito in giudizio in proprio ma anche quale rappresentante della Parte_1
IA minore, ex art. 75 c.p.c. In tale veste, ha conferito procura ai difensori.
La sentenza ha dichiarato improcedibile la domanda proposta nell'interesse di
[...]
in quanto ha ritenuto necessaria la nomina di un curatore speciale per la Per_1
presenza di conflitto di interessi fra i genitori.
Si osserva però che, a norma dell'art. 182 c.p.c., se rileva un difetto di rappresentanza
“il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza”. La domanda non poteva dunque essere definita con un rigetto in rito, dovendo il giudicante consentire alla parte di sanare il difetto di rappresentanza formulando istanza per la nomina di un curatore speciale.
In ogni caso, si ritiene che in concreto non fosse necessaria la nomina di detto curatore speciale per la minore, stante il tenore dell'art. 320 c.c. ultimo comma;
benché la regola generale sia che entrambi i genitori rappresentano congiuntamente i figli negli atti civili, quando sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore. Trattandosi nella fattispecie di azione giudiziaria che vede contrapposti la IA minore e il padre è evidente che questi, anche se munito di pag. 6/18 responsabilità genitoriale, non poteva rappresentare la IA perché in conflitto di interessi.
Il confitto, al contrario, non si pone con riguardo alla madre, che non è portatrice di un interesse individuale contrastante ed incompatibile con quello della minore, anzi la loro posizione in questa lite è coincidente. Ne deriva che la madre ben può rappresentare la IA in via esclusiva nel giudizio promosso contro il padre, ai sensi dell'art. 320 ultimo comma c.p.c.
Per quanto riguarda poi l'eccezione di carenza di autorizzazione da parte del giudice tutelare, premesso che anche tale eventuale carenza avrebbe potuto essere sanata ex art. 182 c.p.c., tale vizio non sussiste in quanto da un lato l'azione di risarcimento danni, mirando a far valere una pretesa creditoria del minore e quindi finalizzata all'ampliamento del suo patrimonio, non integra un atto eccedente l'ordinaria amministrazione, dall'altro le conseguenze patrimoniali negative per la minore per il rischio di soccombenza sono annullate, in concreto, dalla natura del giudizio e dalla costituzione comune, con unico difensore, di madre e IA, atteso che in caso di soccombenza del padre, questi rimborserà le spese di difesa alla anche per la Parte_1
quota riferibile alla IA;
viceversa, ove sia soccombente la madre, quest'ultima si farà carico interamente delle spese di soccombenza, anche per la quota riferibile alla IA.
È evidente infatti che la regola generale per cui entrambi i genitori partecipano in misura paritaria alle spese sostenute nell'interesse dei figli trova deroga in presenza di conflitto di interessi;
il genitore in conflitto, processualmente contrapposto al figlio, è ovviamente dissenziente rispetto alla lite e non potrà essere chiamato a farsi carico delle spese processuali pagate dal figlio al proprio difensore, salvo che non sia soccombente nel giudizio.
Seguendo l'ordine espositivo dell'atto di appello, il secondo motivo è infondato in quanto in caso di omesso versamento (in realtà nel caso di specie si tratta di versamento pag. 7/18 avvenuto in ritardo, cfr. doc. 7 bis appellato), il creditore insoddisfatto poteva azionare il titolo esecutivo per ottenere in forma coattiva il pagamento delle somme dovute, oltre agli interessi a norma dell'art. 1224 c.c., eventualmente allegando e provando il maggior danno. In ogni caso il danno conseguente alla non tempestiva disponibilità delle somme non coincide con l'importo del credito non pagato ma deve essere puntualmente allegato e provato, cosa che non è stata fatta dall'appellante. Correttamente dunque la sentenza impugnata ha escluso l'ammissibilità della pretesa.
Terzo e quarto motivo sono fondati solo in parte e nei limiti di seguito indicati.
Per quanto riguarda la posizione di la prospettazione attrice fin dal primo Per_1
grado era che la minore, intervenuta in soccorso della madre durante la colluttazione con il padre, fosse stata spinta dall'uomo contro lo stipite di una porta dell'abitazione occupata dallo stesso cadendo a terra e subendo lesioni personali consistite Per_1
in graffi alle ginocchia. L'appellato invece ha sostenuto che la bambina fosse inciampata correndo e di non aver usato alcuna violenza nei suoi confronti.
In proposito gli unici elementi a disposizione per ricostruire la dinamica dell'episodio sono le testimonianze assunte in primo grado;
i due testi escussi, tuttavia, risultano entrambi inattendibili in ragione dei legami con il e dell'interesse rispetto Per_1
all'esito del giudizio, avendo già personalmente esercitato azioni a contenuto risarcitorio contro la parte opposta a quella che li ha evocati in giudizio in riferimento allo stesso episodio di cui si discute.
, madre del con il quale vive da anni un rapporto Parte_2 Per_1
conflittuale, si è costituita parte civile in sede penale assumendo di aver lei stessa patito lesioni nella circostanza;
(attuale convivente di , con il CP_2 Controparte_1
quale ha avuto una IA) lamenta a sua volta di essere parte lesa nella vicenda in
ER quanto la in preda all'ira, avrebbe schiaffeggiato le proprie figlie e Parte_1
Per_3
pag. 8/18 L'unico elemento che consente di ricostruire con maggiore oggettività l'accaduto rispetto alla posizione della minore è il verbale del Pronto Soccorso di UA TA del 10.2.2018 in cui si legge “giunge al PS accompagnata dal 118 poiché la madre riferisce violenza assistita su se stessa da parte del padre. Nel corso della colluttazione la bambina cadeva in terra sbattendo le ginocchia. Vigile e collaborante, piccole escoriazioni a livello delle ginocchia”.
Il referto non dà alcuna evidenza di lesioni al capo – risultando quindi privo di alcun riscontro che la bambina abbia sbattuto contro lo stipite della porta – e riporta la presenza di “piccole” escoriazioni alle ginocchia, compatibili con una caduta accidentale.
La prognosi di 5 giorni indicata nel verbale di P.S., verosimilmente riferita alla completa guarigione delle escoriazioni, non è quindi un danno di cui il Per_1
debba rispondere perché non vi è certezza che la caduta della bambina sia causalmente riconducibile ad una sua condotta illecita.
Neppure può essere riconosciuto un danno da cosiddetta “violenza assistita”, in primo luogo perché non supportato da allegazioni puntuali (la richiesta risarcitoria è parametrata infatti solo ad una inabilità temporanea di cinque giorni come indicato nel referto), in secondo luogo perché non provato. Dagli atti si evince soltanto che nei giorni successivi all'episodio la bambina è stata visitata dal pediatra che le riscontrava
“astenia, iperemia faringea ed auricolare associata” per i quali prescriveva dieci giorni di riposo;
si tratta di normali malesseri dell'infanzia, non correlati all'episodio del 10 febbraio. Lo stesso pediatra, evidentemente sulla base di quanto riferito dalla madre, prescriveva poi altri cinque giorni di riposo “per turbe del ritmo sonno veglia” ed inviava una segnalazione al servizio di neuropsichiatria infantile, senza formulare alcun sospetto diagnostico, anzi barrando la casella “altro” ed apponendovi a penna la dicitura
“la madre si riserva di comunicare personalmente le motivazioni dell'invio”.
pag. 9/18 Nessun'altra certificazione è stata prodotta;
peraltro, la difesa di ha Controparte_1
prodotto relazione della dott.ssa del servizio specialistico di neuropsichiatria Per_4
infantile (doc. 8) che, valutata la condizione psicologica della minore, a luglio 2020, ha escluso la presenza di traumi derivanti dall'episodio oggetto del presente giudizio, anzi ha rimarcato come fosse la madre ad attendersi che la valutazione fosse finalizzata all'elaborazione del trauma subito dalla bambina, ad enfatizzare molto questo episodio anche dinanzi alla minore non concentrandosi sul “qui ed ora”, mostrando scarsa revisione critica ed una visione eccessivamente emotiva dell'accaduto. La psicologa in tale relazione ha suggerito che la signora aderisse ad un percorso di sostegno Parte_1
alla genitorialità onde evitare di strumentalizzare, seppure in buona fede, la IA ed imbrigliarla in dinamiche disfunzionali: la minore, pur legata al padre da sincero affetto, nel corso dell'osservazione tendeva infatti ad assumere nei suoi confronti atteggiamenti svalutanti.
La domanda di risarcimento danni in favore di è dunque infondata e la Per_1
sentenza sul punto merita piena conferma.
Per quanto riguarda la posizione della signora vanno svolte alcune Parte_1
considerazioni di ordine preliminare. Le parti hanno citato rispettivamente la sentenza del giudice di pace di UB n. 11 del 2023 che avrebbe assolto dal Parte_1
delitto di percosse ai danni di asseritamente passata in giudicato e CP_2
pronunciata dopo l'esito del giudizio di primo grado, e il dispositivo di sentenza del
18.4.2025 reso nel p.p. RG Dib. 1043/2020 Tribunale di Perugia con cui CP_1
è stato condannato per lesioni ai danni della e di
[...] Parte_1 Parte_2
per lesioni, venendo invece assolto “perché il fatto non costituisce reato” dal
[...]
reato ascrittogli nei confronti di La prima sentenza non è stata prodotta;
della Per_1
seconda, appunto, è stato prodotto il solo dispositivo e si tratta di sentenza certamente non passata in giudicato.
pag. 10/18 Nessuna delle due pronunce esplica dunque nel presente giudizio civile l'efficacia di cui agli artt. 651 e 652 , nonché 654 c.p.p., in un caso per non essere passata in giudicato, nell'altro per non aver ad oggetto una pretesa risarcitoria esercitata nei confronti della e comunque per non essere il riconoscimento del diritto azionato dalla Parte_1
dipendente dall'accertamento degli stessi fatti materiali accertati dal giudice Parte_1
penale.
Ciò premesso, la sentenza impugnata ha ritenuto che l'inattendibilità dei testi, portatori di interessi fra loro contrastanti, fosse di ostacolo al reale accertamento dei fatti e non potesse quindi condurre all'accoglimento della domanda.
Si è già esposto che sussiste un oggettivo contrasto fra i testi escussi, che risultano poco attendibili poiché non indifferenti rispetto alle parti e all'esito del giudizio. Non sono stati prodotti i verbali delle testimonianze assunte in sede penale per verificare se in quella sede siano stati ascoltati altri testi oppure se la e la abbiano reso Pt_2 CP_2
dichiarazioni più particolareggiate.
In ogni caso il giudice è tenuto a valutare tutti i dati a disposizione, anche quelli documentali, per verificare se vi siano elementi di riscontro a supporto di dichiarazioni testimoniali non totalmente attendibili.
In tale ottica rileva innanzitutto il fatto che ha ammesso di aver Controparte_1
afferrato per i capelli la ex compagna nel tentativo di impedirle di Parte_3
introdursi in casa, poiché ella aveva in precedenza dato in escandescenze nei confronti della signora e delle due figlie, percuotendole. CP_2
La difesa dell'appellato ha prodotto, come doc. 14, un diario vergato di pugno da non contestato né per provenienza né per contenuto, dal quale emerge Parte_1
che – contrariamente a quanto sostiene l'appellante – già nella giornata del 9 febbraio aveva avuto modo di parlare con la IA ed aveva appreso che era in Parte_1
compagnia dell'amichetta Per bocca del ella aveva anche la conferma Per_3 Per_1
pag. 11/18 che padre e IA sarebbero usciti insieme alla e alle figlie per assistere ad un CP_2
evento culturale a UB. Anche la mattina successiva la era riuscita a Parte_1
mettersi in comunicazione con la IA e le aveva raccontato che le tre Per_1
bambine avevano dormito nella stessa camera e “papà e mamma di con lui”. E' Per_3
rispetto a questa notizia che la scrive sul diario: “mi cade il mondo, lo Parte_1
temevo ma averne la conferma per bocca della mia bimba mi dà il colpo decisivo”. La donna scrive che il a telefono, aveva smentito e minimizzato e racconta di Per_1
essersi sentita fortemente turbata, tachicardica, con il respiro in affanno, reputando di aver subito l'ennesima violenza da parte del Affida quindi al suo diario il Per_1
seguente pensiero: “decido di andare su a vedere con i miei occhi in che situazione sta vivendo mia IA, lui sta contravvenendo agli accordi dell'affidamento”. Come si evince infatti dall'ordinanza recante le condizioni concordate di affido di Per_1
all'epoca (successivamente vi è stata una richiesta di modifica) le parti avevano stabilito che frequentazioni di con persone estranee al nucleo familiare avvenissero Per_1
solo se concordate dai genitori e con modalità condivise da entrambi.
Pare chiaro che l'intento della nel recarsi repentinamente a UB insieme Parte_1
alla ex suocera fosse non quello di verificare le condizioni della IA (che aveva appena sentito per telefono ed era serena), né di sollecitare il al rispetto Per_1
dell'ordinanza del Tribunale - cosa che avrebbe potuto fare in un momento successivo, anche mediante formale comunicazione di un legale – ma fare una scenata al Per_1
e portare via con sé tanto da raccomandare alla suocera di non avvisare il Per_1
figlio che stavano andando, onde coglierlo di sorpresa.
Benché la sua relazione sentimentale con il padre di fosse cessata e, Per_1
conseguentemente, l'uomo non fosse tenuto ad alcun obbligo di fedeltà nei suoi confronti, dalla lettura del diario si evince effettivamente che la signora Parte_1
pag. 12/18 fosse molto agitata ed irritata per la presenza di a UB e soprattutto dalla CP_2
prospettiva che avesse condiviso la stessa camera da letto con il Per_1
Vi è quindi un nucleo comune sul quale le parti concordano, ossia che la e la Parte_1
ex suocera si recarono a UB presso l'agriturismo del ove egli si trovava Per_1
a trascorrere il weekend con la IA e che nacque un alterco a causa della presenza di e delle sue figlie. CP_2
Mentre però la in sede testimoniale, ha dichiarato di aver ricevuto uno spintone CP_2
dalla e di essere caduta per terra, quest'ultima sostiene di essere stata Parte_1
aggredita “a freddo” dal per impedirle di entrare in casa. Per_1
Le testimonianze assunte divergono, poiché mentre la teste ha dichiarato che la Pt_2
tentò di entrare in casa perché la IA la chiamava e la dall'interno, Parte_1 CP_2
urlò al di non farla entrare perché le bambine erano spaventate, pertanto lui Per_1
la afferrò per i capelli, la buttò a terra e la strattonò di peso fino ad allontanarla dall'abitazione, ha invece dichiarato che afferrò la CP_2 Per_1 Parte_1
per i capelli subito dopo che le figlie erano state da lei schiaffeggiate.
Orbene, innanzitutto va rilevato che, sebbene la sentenza non sia stata prodotta, non è contestato che in sede penale la è stata assolta dal delitto di percosse ai Parte_1
danni delle due minori;
in ogni caso, anche se avesse davvero schiaffeggiato le bambine, non paiono sussistenti i presupposti per la legittima difesa, questione sulla quale il giudice di prime cure non si è pronunciato.
La legittima difesa, come è noto, configura una causa di giustificazione che esclude la punibilità per chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.
pag. 13/18 Qualora vengano colposamente superati i limiti imposti dalla legge o dall'ordine dell'autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
Orbene, nel caso di specie, pur nella difficoltà di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, il ha ammesso di aver tentato di impedire a Per_1 Parte_1
di entrare in casa afferrandola per i capelli ed entrambe le testimonianze, pur con le criticità di cui si è detto, concordano sul fatto che il gesto dell'odierno appellato era motivato dall'esigenza di interdire alla l'accesso all'abitazione. Parte_1
Quando venne afferrata per i capelli dunque, pur in uno stato d'animo Parte_1
fortemente alterato, non stava minacciando l'incolumità fisica di nessuno dei presenti e, per quanto desumibile dagli atti, voleva entrare in casa solo per portare via con sé la IA.
Se il fosse stato intenzionato a ricondurre alla calma la ex convivente, Per_1
avrebbe potuto limitarsi a presidiare la porta di ingresso impedendole l'accesso in casa;
il fatto che l'abbia afferrata per i capelli, peraltro con una forza tale da strapparle una ciocca sulla tempia sinistra (come refertato dal P.S. di UA TA), implica l'esercizio di una violenza non proporzionata rispetto al comportamento altrui e quindi rappresenta una reazione ingiustificata e ritorsiva.
Anche ammettendo che la avesse in precedenza colpito la o le sue Parte_1 CP_2
figlie e pur riconoscendo la pretestuosità della pretesa della di prelevare la Parte_1
IA (sulla base di un distorto intento di protezione della minore che veniva strumentalizzata, in realtà, per alimentare logiche rivendicative nei confronti dell'ex compagno) non è mai consentito rispondere alla violenza verbale con la violenza fisica pur in presenza di una provocazione, che sul piano penalistico potrebbe rilevare al più come attenuante, ma non certo come scriminante.
pag. 14/18 Sul piano civilistico l'art. 2043 c.c. stabilisce che “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Nel caso di specie l'azione consapevole del ha procurato alla le Per_1 Parte_1
conseguenze indicate nel referto del Pronto Soccorso sopra citato (doc.
2-1 appellanti).
La ha chiesto il risarcimento del danno alla salute parametrato come segue: Parte_1
danno biologico da inabilità temporanea 100% per sette giorni e temporanea parziale
50% per ulteriori 12 giorni, richiedendo altresì la personalizzazione del danno. Seppure non specificamente quantificato nelle conclusioni dell'atto di appello, la signora ha allegato di aver patito anche un danno morale quale turbamento Parte_1
transeunte dello stato d'animo.
Va precisato che danno morale e danno da inabilità temporanea fanno parte entrambi della più ampia figura del danno non patrimoniale, con la precisazione che il primo rappresenta la sofferenza interiore patita in conseguenza dell'illecito, mentre il secondo rappresenta il periodo impiegato da una lesione per guarire e può essere totale, se la vittima è totalmente impedita in ogni sua attività o parziale se la lesione incide in maniera limitata.
Nel caso di specie si ritiene che durante il periodo di sette giorni impiegato dalla lesione per guarire (per la cefalea conseguente all'avulsione della ciocca) indicato nel referto la non sia stata totalmente impossibilitata ad attendere alle ordinarie Parte_1
occupazioni, ma lo sia stata in misura parziale (50%). Al contrario, guarite le lesioni la stessa non ha patito un danno alla salute ma, caso mai, uno stato di sofferenza interiore legata al dolore patito ed alle circostanze in cui era avvenuta l'aggressione, ad opera di persona con cui in passato la stessa aveva avuto un legame sentimentale.
Peraltro va osservato che in atti vi è certificazione del medico di medicina generale dott.ssa che in data 18.2.2019 prescriveva alla dodici giorni di riposo Per_5 Parte_1
pag. 15/18 per “stress post traumatico”. Non si tratta però di una vera e propria diagnosi del disturbo da stress post traumatico, che presuppone la sussistenza di sintomi che a così breve distanza dal fatto non potevano essersi manifestati e che la signora non ha infatti sviluppato, non avendo chiesto il risarcimento di un danno biologico permanente, neppure allegato.
Pur guarite le lesioni fisiche, dunque, la signora ha vissuto ulteriori dodici Parte_1
giorni di prostrazione psicofisica che non sono esitate in un danno permanente alla salute. Va pure evidenziato che una condizione di stress determinata dalla vicenda separativa per la signora era preesistente al fatto contestato, come si evince Parte_1
sia dal suo diario personale che dalle trascrizioni delle conversazioni whatsapp intercorse fra le parti nei mesi precedenti l'episodio (doc. 13 , nonché dalla Per_1
relazione della dott.ssa del 2020 (doc. 8 appellato) e dalla relazione della Per_4
dott.ssa (doc.
2-22 appellante) che attestano entrambe l'esistenza di un Per_6
rapporto estremamente conflittuale fra gli ex conviventi ed il fatto che la signora faceva fatica ad elaborare il “lutto” derivante dalla separazione.
Ricapitolando, alla danneggiata compete il ristoro delle conseguenze dannose derivanti dalla condotta illecita del che possono essere determinate come segue. Per_1
Per i primi 7 giorni le spetta il risarcimento del danno da inabilità temporanea parziale calcolata al 50% stante la limitata incidenza dell'avulsione di una ciocca di capelli e di escoriazioni ad una mano ad attendere alle ordinarie attività; per i successivi dodici giorni andrà riconosciuto il danno da sofferenza soggettiva, risarcibile ai sensi del combinato disposto degli articoli 2059 c.c. e 185 c.p., in presenza di un fatto astrattamente previsto come reato.
La prova di tale danno si reputa raggiunta nel caso di specie sulla base del notorio e delle presunzioni, dal momento che qualsiasi persona di normale sensibilità soffre o prova angoscia dopo aver subito una lesione della propria sfera psico-fisica.
pag. 16/18 Venendo ora alla quantificazione, per il danno non patrimoniale da ITP al 50% si farà riferimento alle tabelle più aggiornate del Tribunale di Milano che prevedono il valore punto base per l'ITT di euro 115,00 giornalieri. La somma che spetta a Parte_1
a tale titolo è pari dunque ad euro 115 diviso 2 moltiplicato per 7, per un totale di €
402,50.
Per il danno morale la quantificazione deve essere operata in via equitativa risultando impossibile dare prova del suo esatto ammontare, pur essendone certa l'esistenza.
Assumendo come parametro il valore dell'ITT sopra indicato e reputando che la sofferenza quotidiana possa essere determinata in circa un terzo di tale valore si stima equo riconoscere alla danneggiata la somma di euro 35,00 giornalieri, per un totale di euro 420,00.
Sulla somma totale di euro 822,50 – che costituisce debito di valore – determinata all'attualità, andranno riconosciuti gli interessi legali sulla somma devalutata alla data del fatto e anno per anno rivalutata.
Tenuto conto del solo parziale accoglimento delle domande le spese di lite vanno compensate per la metà; per il residuo esse seguono la soccombenza, vanno poste a carico di (personalmente, in quanto il gratuito patrocinio non copre Controparte_1
le spese di soccombenza) e sono liquidate come da dispositivo d'ufficio, in assenza di specifica, sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice, come dispone l'art. 5 del DM 55/14.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello condanna a risarcire Controparte_1
con la somma di € 822,50, oltre interessi legali sulla somma devalutata Parte_1
pag. 17/18 al 10.2.2019 e di anno in anno rivalutata, oltre ulteriori interessi legali sulla somma di €
822,50 dalla pronuncia al saldo;
condanna al rimborso, in favore di della metà Controparte_1 Parte_1
delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida (nella loro interezza) per il primo grado in € 662,00 e per il presente grado di appello in € 500,00 oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
compensandole per la residua metà.
Così deciso nella camera di consiglio in data 13/10/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
IA De Martino Claudio IO
pag. 18/18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
R.G. 277/2024
La Corte D'Appello di Perugia, sezione civile, in persona dei magistrati: dott. Claudio IO Presidente dott. ssa Francesca Altrui Consigliere dott. ssa IA De Martino Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), in proprio e quale esercente Parte_1 C.F._1
della responsabilità genitoriale sulla minore , assistita e ERona_1
difesa dall'Avv. BUIARELLI CATIA e dall'avv. FABBIANI FRANCESCA, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso i difensori appellante e
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
ST NA elettivamente domiciliato in VIALE POMPEO PELLINI N. 27
PERUGIA presso lo studio del difensore appellato
CONCLUSIONI: come da note scritte di precisazione conclusioni depositate, rispettivamente, il 25.7.2025 dall'appellante e il 22.7.2025 dall'appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza n. 549/2024 il Tribunale di Perugia ha dichiarato improcedibile la domanda di risarcimento danni avanzata da quale esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale sulla minore per difetto di procura, stante ERona_1
l'omessa nomina di un curatore speciale, ed ha rigettato la domanda avanzata da in proprio. Parte_1
La aveva lamentato di aver subito un'aggressione da parte dell'ex Parte_1
convivente e padre della minore il quale aveva spinto e tirato con Controparte_1
forza i capelli della donna cagionandole escoriazioni da graffio e avulsione di una ciocca di capelli;
anche la IA, accorsa in soccorso della madre, era stata spinta contro lo stipite della porta cadendo in terra ed aveva patito lesioni personali. Segnalava altresì che per tali fatti il era stato rinviato a giudizio per rispondere del reato di Per_1
lesioni aggravate, nonché per violazione degli obblighi di mantenimento, pertanto in sede civile ella ha chiesto anche il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da tale inadempimento.
Con atto di citazione in appello notificato il 24.4.2024 nella duplice Parte_1
qualità sopra indicata, ha impugnato tale sentenza chiedendone la riforma.
Con il primo motivo ha contestato che la sentenza di primo grado abbia erroneamente valutato la questione della rappresentanza processuale e sostanziale della minore anche mediante il richiamo di norme non conferenti. Essendo la minore Per_1
incapace ad agire, la stessa è stata rappresentata dalla madre e non era necessaria la nomina di un curatore speciale, atteso il disposto dell'art. 320 ultimo comma c.c. Non era neppure necessaria l'autorizzazione da parte del giudice tutelare, trattandosi di atto di ordinaria amministrazione volto ad incrementare il patrimonio della rappresentata. Ha evidenziato che la controparte aveva accettato il contraddittorio non sollevando eccezioni sulla costituzione in giudizio se non con la seconda memoria 183 cpc. Il
pag. 2/18 giudice avrebbe inoltre confuso gli aspetti della capacità processuale del genitore con quelli del conferimento della procura alle liti al difensore.
Con il secondo motivo ha eccepito l'illogicità della motivazione e l'errata valutazione del thema decidendum: il fatto che esista un titolo da far valere in sede esecutiva per il mantenimento di non esclude l'ammissibilità dell'azione, in quanto ciò che è Per_1
stato richiesto è il risarcimento del danno per violazione dell'obbligo di mantenimento, costituzionalmente garantito, senza che vi sia alcuna duplicazione di poste.
Con il terzo motivo ha contestato l'errata valutazione delle prove, essendo risultato provato che il afferrò per i capelli la inoltre la sentenza del Per_1 Parte_1
Giudice di Pace di UB, passata in giudicato, che ha assolto la dal reato Parte_1
di percosse a seguito di denuncia querela proposta da per conto delle figlie CP_2
minori, ha escluso che la avesse compiuto tale atto. La sentenza impugnata, Parte_1
inoltre, non avrebbe vagliato adeguatamente le testimonianze discordanti di CP_2
e di ed avrebbe omesso ogni motivazione sull'esimente della Parte_2
legittima difesa, comunque non sussistente per aver il violato i comuni Per_1
canoni di diligenza.
Con il quarto motivo di appello è stato contestato che non siano stati valutati i danni subiti, documentalmente provati, confermati dalle prove orali.
Ha chiesto quindi che, accertata la responsabilità dell'appellato ex art. 2043 e 2059 c.c. per il danno subito dalle appellanti e per omesso contributo al mantenimento della minore per i mesi di maggio, giugno e luglio 2018, lo stesso venga condannato a risarcire il danno alla salute, quantificato in euro 3.548,00 per ed euro Parte_1
3.940,00 per la minore, oltre ad euro 600,00 per mancato pagamento assegni di mantenimento ed euro 607,91 per mancato rimborso delle spese straordinarie.
pag. 3/18 si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna Controparte_1
dell'appellante al risarcimento del danno per lite temeraria nella misura minima di euro
1.500,00.
Ha dedotto che il difetto di rappresentanza è rilevabile anche d'ufficio, che la minore è affidata congiuntamente ai genitori e quindi la procura rilasciata al difensore è nulla/inesistente perché non validamente riferibile alla sfera giuridica della minore;
oltretutto la ha esercitato l'azione per propria convenienza e promuovere Parte_1
un'azione giudiziale non integra atto di ordinaria, ma di straordinaria amministrazione che avrebbe richiesto l'autorizzazione del giudice tutelare.
Quanto al secondo motivo ha osservato che non è concepibile una responsabilità extracontrattuale che si sovrapponga alle conseguenze di un inadempimento contrattuale;
peraltro ha esposto che le mensilità di maggio, giugno e luglio 2018 sono state versate in unica soluzione il 13 luglio 2018 dal momento che nei mesi precedenti la coppia aveva tentato un percorso di discernimento cristiano e, su suggerimento dei catechisti che li accompagnavano in tale percorso, i due avevano concordemente deciso di sospendere il pagamento dei ratei e provvedere a mantenere la IA in forma diretta.
Inoltre la avrebbe inammissibilmente mutato la domanda perché Parte_1
inizialmente aveva agito per omessa contribuzione per i mesi di maggio, giugno e luglio
2017.
Quanto al terzo motivo, l'appellato ha dedotto che l'episodio del 10 febbraio 2019 era scaturito dalla gelosia della signora nei confronti di con la quale Parte_1 CP_2
all'epoca il non aveva alcuna relazione sentimentale e che era presente Per_1
presso il suo agriturismo per seguire un corso di formazione. La Parte_1
ER nell'occasione, aveva inveito ed aggredito la schiaffeggiandone le figlie e CP_2
il nel tentativo di fermarne la furia e di impedirle l'ingresso in casa Per_3 Per_1
l'aveva tirata per i capelli, agendo quindi per legittima difesa, senza mai colpire la pag. 4/18 propria IA, che era inciampata da sola. In merito alla testimonianza della madre ha reiterato l'eccezione di inammissibilità per incapacità a Parte_2
testimoniare, avendo la donna presentato atto di costituzione parte civile in sede penale per i medesimi fatti ed avendo reso una testimonianza inattendibile, di mera conferma dei capitoli di prova, senza un autonomo apprezzamento dei fatti e senza precisare neppure se ne avesse avuto cognizione diretta.
Il sig. ha contestato infine i danni subiti sia dalla signora che da Per_1 Parte_1
osservando che difetterebbe, in ogni caso, il nesso causale con la propria Per_1
condotta.
Nel corso del giudizio il consigliere istruttore ha formulato una proposta conciliativa
(rinuncia della lite a spese compensate e rinuncia del alle spese liquidate in Per_1
primo grado) che il ha dichiarato di non poter valutare in quanto ammesso al Per_1
patrocinio a spese dello Stato, circostanza che non emergeva dalla sentenza di primo grado, solo successivamente fatta oggetto di correzione errore materiale con previsione della condanna al pagamento in favore dell'Erario.
La causa viene in decisione ex art. 350 bis c.p.c. all'esito dello scambio di note conclusionali e note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione orale.
Preliminarmente va dato atto che in data 3.10.2025 la difesa dell'appellante ha chiesto di essere rimessa in termini per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 24 settembre 2025, non depositate tempestivamente “per un errore materiale”.
L'art. 153 c.p.c. consente alla parte che “dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile” di essere rimessa in termini. La parte appellante non ha dimostrato la ricorrenza dei presupposti sanciti dalla norma, anzi la formula adottata pag. 5/18 “errore materiale”, lascia intendere che i legali abbiano erroneamente annotato la scadenza oppure questa sia loro sfuggita.
In entrambi i casi la decadenza è dipesa da un evento ovviabile con l'ordinaria diligenza e pienamente riferibile alla sfera di controllo dei difensori. La richiesta di rimessione in termini va dunque rigettata. In ogni caso, le conclusioni erano state formulate con la nota del 25 luglio 2025, era stata altresì depositata la comparsa conclusionale, cosicché il mancato deposito delle note di udienza non vale come rinuncia alle domande avanzate.
Il primo motivo di appello risulta fondato nei termini che seguono. ha agito in giudizio in proprio ma anche quale rappresentante della Parte_1
IA minore, ex art. 75 c.p.c. In tale veste, ha conferito procura ai difensori.
La sentenza ha dichiarato improcedibile la domanda proposta nell'interesse di
[...]
in quanto ha ritenuto necessaria la nomina di un curatore speciale per la Per_1
presenza di conflitto di interessi fra i genitori.
Si osserva però che, a norma dell'art. 182 c.p.c., se rileva un difetto di rappresentanza
“il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza”. La domanda non poteva dunque essere definita con un rigetto in rito, dovendo il giudicante consentire alla parte di sanare il difetto di rappresentanza formulando istanza per la nomina di un curatore speciale.
In ogni caso, si ritiene che in concreto non fosse necessaria la nomina di detto curatore speciale per la minore, stante il tenore dell'art. 320 c.c. ultimo comma;
benché la regola generale sia che entrambi i genitori rappresentano congiuntamente i figli negli atti civili, quando sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore. Trattandosi nella fattispecie di azione giudiziaria che vede contrapposti la IA minore e il padre è evidente che questi, anche se munito di pag. 6/18 responsabilità genitoriale, non poteva rappresentare la IA perché in conflitto di interessi.
Il confitto, al contrario, non si pone con riguardo alla madre, che non è portatrice di un interesse individuale contrastante ed incompatibile con quello della minore, anzi la loro posizione in questa lite è coincidente. Ne deriva che la madre ben può rappresentare la IA in via esclusiva nel giudizio promosso contro il padre, ai sensi dell'art. 320 ultimo comma c.p.c.
Per quanto riguarda poi l'eccezione di carenza di autorizzazione da parte del giudice tutelare, premesso che anche tale eventuale carenza avrebbe potuto essere sanata ex art. 182 c.p.c., tale vizio non sussiste in quanto da un lato l'azione di risarcimento danni, mirando a far valere una pretesa creditoria del minore e quindi finalizzata all'ampliamento del suo patrimonio, non integra un atto eccedente l'ordinaria amministrazione, dall'altro le conseguenze patrimoniali negative per la minore per il rischio di soccombenza sono annullate, in concreto, dalla natura del giudizio e dalla costituzione comune, con unico difensore, di madre e IA, atteso che in caso di soccombenza del padre, questi rimborserà le spese di difesa alla anche per la Parte_1
quota riferibile alla IA;
viceversa, ove sia soccombente la madre, quest'ultima si farà carico interamente delle spese di soccombenza, anche per la quota riferibile alla IA.
È evidente infatti che la regola generale per cui entrambi i genitori partecipano in misura paritaria alle spese sostenute nell'interesse dei figli trova deroga in presenza di conflitto di interessi;
il genitore in conflitto, processualmente contrapposto al figlio, è ovviamente dissenziente rispetto alla lite e non potrà essere chiamato a farsi carico delle spese processuali pagate dal figlio al proprio difensore, salvo che non sia soccombente nel giudizio.
Seguendo l'ordine espositivo dell'atto di appello, il secondo motivo è infondato in quanto in caso di omesso versamento (in realtà nel caso di specie si tratta di versamento pag. 7/18 avvenuto in ritardo, cfr. doc. 7 bis appellato), il creditore insoddisfatto poteva azionare il titolo esecutivo per ottenere in forma coattiva il pagamento delle somme dovute, oltre agli interessi a norma dell'art. 1224 c.c., eventualmente allegando e provando il maggior danno. In ogni caso il danno conseguente alla non tempestiva disponibilità delle somme non coincide con l'importo del credito non pagato ma deve essere puntualmente allegato e provato, cosa che non è stata fatta dall'appellante. Correttamente dunque la sentenza impugnata ha escluso l'ammissibilità della pretesa.
Terzo e quarto motivo sono fondati solo in parte e nei limiti di seguito indicati.
Per quanto riguarda la posizione di la prospettazione attrice fin dal primo Per_1
grado era che la minore, intervenuta in soccorso della madre durante la colluttazione con il padre, fosse stata spinta dall'uomo contro lo stipite di una porta dell'abitazione occupata dallo stesso cadendo a terra e subendo lesioni personali consistite Per_1
in graffi alle ginocchia. L'appellato invece ha sostenuto che la bambina fosse inciampata correndo e di non aver usato alcuna violenza nei suoi confronti.
In proposito gli unici elementi a disposizione per ricostruire la dinamica dell'episodio sono le testimonianze assunte in primo grado;
i due testi escussi, tuttavia, risultano entrambi inattendibili in ragione dei legami con il e dell'interesse rispetto Per_1
all'esito del giudizio, avendo già personalmente esercitato azioni a contenuto risarcitorio contro la parte opposta a quella che li ha evocati in giudizio in riferimento allo stesso episodio di cui si discute.
, madre del con il quale vive da anni un rapporto Parte_2 Per_1
conflittuale, si è costituita parte civile in sede penale assumendo di aver lei stessa patito lesioni nella circostanza;
(attuale convivente di , con il CP_2 Controparte_1
quale ha avuto una IA) lamenta a sua volta di essere parte lesa nella vicenda in
ER quanto la in preda all'ira, avrebbe schiaffeggiato le proprie figlie e Parte_1
Per_3
pag. 8/18 L'unico elemento che consente di ricostruire con maggiore oggettività l'accaduto rispetto alla posizione della minore è il verbale del Pronto Soccorso di UA TA del 10.2.2018 in cui si legge “giunge al PS accompagnata dal 118 poiché la madre riferisce violenza assistita su se stessa da parte del padre. Nel corso della colluttazione la bambina cadeva in terra sbattendo le ginocchia. Vigile e collaborante, piccole escoriazioni a livello delle ginocchia”.
Il referto non dà alcuna evidenza di lesioni al capo – risultando quindi privo di alcun riscontro che la bambina abbia sbattuto contro lo stipite della porta – e riporta la presenza di “piccole” escoriazioni alle ginocchia, compatibili con una caduta accidentale.
La prognosi di 5 giorni indicata nel verbale di P.S., verosimilmente riferita alla completa guarigione delle escoriazioni, non è quindi un danno di cui il Per_1
debba rispondere perché non vi è certezza che la caduta della bambina sia causalmente riconducibile ad una sua condotta illecita.
Neppure può essere riconosciuto un danno da cosiddetta “violenza assistita”, in primo luogo perché non supportato da allegazioni puntuali (la richiesta risarcitoria è parametrata infatti solo ad una inabilità temporanea di cinque giorni come indicato nel referto), in secondo luogo perché non provato. Dagli atti si evince soltanto che nei giorni successivi all'episodio la bambina è stata visitata dal pediatra che le riscontrava
“astenia, iperemia faringea ed auricolare associata” per i quali prescriveva dieci giorni di riposo;
si tratta di normali malesseri dell'infanzia, non correlati all'episodio del 10 febbraio. Lo stesso pediatra, evidentemente sulla base di quanto riferito dalla madre, prescriveva poi altri cinque giorni di riposo “per turbe del ritmo sonno veglia” ed inviava una segnalazione al servizio di neuropsichiatria infantile, senza formulare alcun sospetto diagnostico, anzi barrando la casella “altro” ed apponendovi a penna la dicitura
“la madre si riserva di comunicare personalmente le motivazioni dell'invio”.
pag. 9/18 Nessun'altra certificazione è stata prodotta;
peraltro, la difesa di ha Controparte_1
prodotto relazione della dott.ssa del servizio specialistico di neuropsichiatria Per_4
infantile (doc. 8) che, valutata la condizione psicologica della minore, a luglio 2020, ha escluso la presenza di traumi derivanti dall'episodio oggetto del presente giudizio, anzi ha rimarcato come fosse la madre ad attendersi che la valutazione fosse finalizzata all'elaborazione del trauma subito dalla bambina, ad enfatizzare molto questo episodio anche dinanzi alla minore non concentrandosi sul “qui ed ora”, mostrando scarsa revisione critica ed una visione eccessivamente emotiva dell'accaduto. La psicologa in tale relazione ha suggerito che la signora aderisse ad un percorso di sostegno Parte_1
alla genitorialità onde evitare di strumentalizzare, seppure in buona fede, la IA ed imbrigliarla in dinamiche disfunzionali: la minore, pur legata al padre da sincero affetto, nel corso dell'osservazione tendeva infatti ad assumere nei suoi confronti atteggiamenti svalutanti.
La domanda di risarcimento danni in favore di è dunque infondata e la Per_1
sentenza sul punto merita piena conferma.
Per quanto riguarda la posizione della signora vanno svolte alcune Parte_1
considerazioni di ordine preliminare. Le parti hanno citato rispettivamente la sentenza del giudice di pace di UB n. 11 del 2023 che avrebbe assolto dal Parte_1
delitto di percosse ai danni di asseritamente passata in giudicato e CP_2
pronunciata dopo l'esito del giudizio di primo grado, e il dispositivo di sentenza del
18.4.2025 reso nel p.p. RG Dib. 1043/2020 Tribunale di Perugia con cui CP_1
è stato condannato per lesioni ai danni della e di
[...] Parte_1 Parte_2
per lesioni, venendo invece assolto “perché il fatto non costituisce reato” dal
[...]
reato ascrittogli nei confronti di La prima sentenza non è stata prodotta;
della Per_1
seconda, appunto, è stato prodotto il solo dispositivo e si tratta di sentenza certamente non passata in giudicato.
pag. 10/18 Nessuna delle due pronunce esplica dunque nel presente giudizio civile l'efficacia di cui agli artt. 651 e 652 , nonché 654 c.p.p., in un caso per non essere passata in giudicato, nell'altro per non aver ad oggetto una pretesa risarcitoria esercitata nei confronti della e comunque per non essere il riconoscimento del diritto azionato dalla Parte_1
dipendente dall'accertamento degli stessi fatti materiali accertati dal giudice Parte_1
penale.
Ciò premesso, la sentenza impugnata ha ritenuto che l'inattendibilità dei testi, portatori di interessi fra loro contrastanti, fosse di ostacolo al reale accertamento dei fatti e non potesse quindi condurre all'accoglimento della domanda.
Si è già esposto che sussiste un oggettivo contrasto fra i testi escussi, che risultano poco attendibili poiché non indifferenti rispetto alle parti e all'esito del giudizio. Non sono stati prodotti i verbali delle testimonianze assunte in sede penale per verificare se in quella sede siano stati ascoltati altri testi oppure se la e la abbiano reso Pt_2 CP_2
dichiarazioni più particolareggiate.
In ogni caso il giudice è tenuto a valutare tutti i dati a disposizione, anche quelli documentali, per verificare se vi siano elementi di riscontro a supporto di dichiarazioni testimoniali non totalmente attendibili.
In tale ottica rileva innanzitutto il fatto che ha ammesso di aver Controparte_1
afferrato per i capelli la ex compagna nel tentativo di impedirle di Parte_3
introdursi in casa, poiché ella aveva in precedenza dato in escandescenze nei confronti della signora e delle due figlie, percuotendole. CP_2
La difesa dell'appellato ha prodotto, come doc. 14, un diario vergato di pugno da non contestato né per provenienza né per contenuto, dal quale emerge Parte_1
che – contrariamente a quanto sostiene l'appellante – già nella giornata del 9 febbraio aveva avuto modo di parlare con la IA ed aveva appreso che era in Parte_1
compagnia dell'amichetta Per bocca del ella aveva anche la conferma Per_3 Per_1
pag. 11/18 che padre e IA sarebbero usciti insieme alla e alle figlie per assistere ad un CP_2
evento culturale a UB. Anche la mattina successiva la era riuscita a Parte_1
mettersi in comunicazione con la IA e le aveva raccontato che le tre Per_1
bambine avevano dormito nella stessa camera e “papà e mamma di con lui”. E' Per_3
rispetto a questa notizia che la scrive sul diario: “mi cade il mondo, lo Parte_1
temevo ma averne la conferma per bocca della mia bimba mi dà il colpo decisivo”. La donna scrive che il a telefono, aveva smentito e minimizzato e racconta di Per_1
essersi sentita fortemente turbata, tachicardica, con il respiro in affanno, reputando di aver subito l'ennesima violenza da parte del Affida quindi al suo diario il Per_1
seguente pensiero: “decido di andare su a vedere con i miei occhi in che situazione sta vivendo mia IA, lui sta contravvenendo agli accordi dell'affidamento”. Come si evince infatti dall'ordinanza recante le condizioni concordate di affido di Per_1
all'epoca (successivamente vi è stata una richiesta di modifica) le parti avevano stabilito che frequentazioni di con persone estranee al nucleo familiare avvenissero Per_1
solo se concordate dai genitori e con modalità condivise da entrambi.
Pare chiaro che l'intento della nel recarsi repentinamente a UB insieme Parte_1
alla ex suocera fosse non quello di verificare le condizioni della IA (che aveva appena sentito per telefono ed era serena), né di sollecitare il al rispetto Per_1
dell'ordinanza del Tribunale - cosa che avrebbe potuto fare in un momento successivo, anche mediante formale comunicazione di un legale – ma fare una scenata al Per_1
e portare via con sé tanto da raccomandare alla suocera di non avvisare il Per_1
figlio che stavano andando, onde coglierlo di sorpresa.
Benché la sua relazione sentimentale con il padre di fosse cessata e, Per_1
conseguentemente, l'uomo non fosse tenuto ad alcun obbligo di fedeltà nei suoi confronti, dalla lettura del diario si evince effettivamente che la signora Parte_1
pag. 12/18 fosse molto agitata ed irritata per la presenza di a UB e soprattutto dalla CP_2
prospettiva che avesse condiviso la stessa camera da letto con il Per_1
Vi è quindi un nucleo comune sul quale le parti concordano, ossia che la e la Parte_1
ex suocera si recarono a UB presso l'agriturismo del ove egli si trovava Per_1
a trascorrere il weekend con la IA e che nacque un alterco a causa della presenza di e delle sue figlie. CP_2
Mentre però la in sede testimoniale, ha dichiarato di aver ricevuto uno spintone CP_2
dalla e di essere caduta per terra, quest'ultima sostiene di essere stata Parte_1
aggredita “a freddo” dal per impedirle di entrare in casa. Per_1
Le testimonianze assunte divergono, poiché mentre la teste ha dichiarato che la Pt_2
tentò di entrare in casa perché la IA la chiamava e la dall'interno, Parte_1 CP_2
urlò al di non farla entrare perché le bambine erano spaventate, pertanto lui Per_1
la afferrò per i capelli, la buttò a terra e la strattonò di peso fino ad allontanarla dall'abitazione, ha invece dichiarato che afferrò la CP_2 Per_1 Parte_1
per i capelli subito dopo che le figlie erano state da lei schiaffeggiate.
Orbene, innanzitutto va rilevato che, sebbene la sentenza non sia stata prodotta, non è contestato che in sede penale la è stata assolta dal delitto di percosse ai Parte_1
danni delle due minori;
in ogni caso, anche se avesse davvero schiaffeggiato le bambine, non paiono sussistenti i presupposti per la legittima difesa, questione sulla quale il giudice di prime cure non si è pronunciato.
La legittima difesa, come è noto, configura una causa di giustificazione che esclude la punibilità per chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.
pag. 13/18 Qualora vengano colposamente superati i limiti imposti dalla legge o dall'ordine dell'autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
Orbene, nel caso di specie, pur nella difficoltà di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, il ha ammesso di aver tentato di impedire a Per_1 Parte_1
di entrare in casa afferrandola per i capelli ed entrambe le testimonianze, pur con le criticità di cui si è detto, concordano sul fatto che il gesto dell'odierno appellato era motivato dall'esigenza di interdire alla l'accesso all'abitazione. Parte_1
Quando venne afferrata per i capelli dunque, pur in uno stato d'animo Parte_1
fortemente alterato, non stava minacciando l'incolumità fisica di nessuno dei presenti e, per quanto desumibile dagli atti, voleva entrare in casa solo per portare via con sé la IA.
Se il fosse stato intenzionato a ricondurre alla calma la ex convivente, Per_1
avrebbe potuto limitarsi a presidiare la porta di ingresso impedendole l'accesso in casa;
il fatto che l'abbia afferrata per i capelli, peraltro con una forza tale da strapparle una ciocca sulla tempia sinistra (come refertato dal P.S. di UA TA), implica l'esercizio di una violenza non proporzionata rispetto al comportamento altrui e quindi rappresenta una reazione ingiustificata e ritorsiva.
Anche ammettendo che la avesse in precedenza colpito la o le sue Parte_1 CP_2
figlie e pur riconoscendo la pretestuosità della pretesa della di prelevare la Parte_1
IA (sulla base di un distorto intento di protezione della minore che veniva strumentalizzata, in realtà, per alimentare logiche rivendicative nei confronti dell'ex compagno) non è mai consentito rispondere alla violenza verbale con la violenza fisica pur in presenza di una provocazione, che sul piano penalistico potrebbe rilevare al più come attenuante, ma non certo come scriminante.
pag. 14/18 Sul piano civilistico l'art. 2043 c.c. stabilisce che “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Nel caso di specie l'azione consapevole del ha procurato alla le Per_1 Parte_1
conseguenze indicate nel referto del Pronto Soccorso sopra citato (doc.
2-1 appellanti).
La ha chiesto il risarcimento del danno alla salute parametrato come segue: Parte_1
danno biologico da inabilità temporanea 100% per sette giorni e temporanea parziale
50% per ulteriori 12 giorni, richiedendo altresì la personalizzazione del danno. Seppure non specificamente quantificato nelle conclusioni dell'atto di appello, la signora ha allegato di aver patito anche un danno morale quale turbamento Parte_1
transeunte dello stato d'animo.
Va precisato che danno morale e danno da inabilità temporanea fanno parte entrambi della più ampia figura del danno non patrimoniale, con la precisazione che il primo rappresenta la sofferenza interiore patita in conseguenza dell'illecito, mentre il secondo rappresenta il periodo impiegato da una lesione per guarire e può essere totale, se la vittima è totalmente impedita in ogni sua attività o parziale se la lesione incide in maniera limitata.
Nel caso di specie si ritiene che durante il periodo di sette giorni impiegato dalla lesione per guarire (per la cefalea conseguente all'avulsione della ciocca) indicato nel referto la non sia stata totalmente impossibilitata ad attendere alle ordinarie Parte_1
occupazioni, ma lo sia stata in misura parziale (50%). Al contrario, guarite le lesioni la stessa non ha patito un danno alla salute ma, caso mai, uno stato di sofferenza interiore legata al dolore patito ed alle circostanze in cui era avvenuta l'aggressione, ad opera di persona con cui in passato la stessa aveva avuto un legame sentimentale.
Peraltro va osservato che in atti vi è certificazione del medico di medicina generale dott.ssa che in data 18.2.2019 prescriveva alla dodici giorni di riposo Per_5 Parte_1
pag. 15/18 per “stress post traumatico”. Non si tratta però di una vera e propria diagnosi del disturbo da stress post traumatico, che presuppone la sussistenza di sintomi che a così breve distanza dal fatto non potevano essersi manifestati e che la signora non ha infatti sviluppato, non avendo chiesto il risarcimento di un danno biologico permanente, neppure allegato.
Pur guarite le lesioni fisiche, dunque, la signora ha vissuto ulteriori dodici Parte_1
giorni di prostrazione psicofisica che non sono esitate in un danno permanente alla salute. Va pure evidenziato che una condizione di stress determinata dalla vicenda separativa per la signora era preesistente al fatto contestato, come si evince Parte_1
sia dal suo diario personale che dalle trascrizioni delle conversazioni whatsapp intercorse fra le parti nei mesi precedenti l'episodio (doc. 13 , nonché dalla Per_1
relazione della dott.ssa del 2020 (doc. 8 appellato) e dalla relazione della Per_4
dott.ssa (doc.
2-22 appellante) che attestano entrambe l'esistenza di un Per_6
rapporto estremamente conflittuale fra gli ex conviventi ed il fatto che la signora faceva fatica ad elaborare il “lutto” derivante dalla separazione.
Ricapitolando, alla danneggiata compete il ristoro delle conseguenze dannose derivanti dalla condotta illecita del che possono essere determinate come segue. Per_1
Per i primi 7 giorni le spetta il risarcimento del danno da inabilità temporanea parziale calcolata al 50% stante la limitata incidenza dell'avulsione di una ciocca di capelli e di escoriazioni ad una mano ad attendere alle ordinarie attività; per i successivi dodici giorni andrà riconosciuto il danno da sofferenza soggettiva, risarcibile ai sensi del combinato disposto degli articoli 2059 c.c. e 185 c.p., in presenza di un fatto astrattamente previsto come reato.
La prova di tale danno si reputa raggiunta nel caso di specie sulla base del notorio e delle presunzioni, dal momento che qualsiasi persona di normale sensibilità soffre o prova angoscia dopo aver subito una lesione della propria sfera psico-fisica.
pag. 16/18 Venendo ora alla quantificazione, per il danno non patrimoniale da ITP al 50% si farà riferimento alle tabelle più aggiornate del Tribunale di Milano che prevedono il valore punto base per l'ITT di euro 115,00 giornalieri. La somma che spetta a Parte_1
a tale titolo è pari dunque ad euro 115 diviso 2 moltiplicato per 7, per un totale di €
402,50.
Per il danno morale la quantificazione deve essere operata in via equitativa risultando impossibile dare prova del suo esatto ammontare, pur essendone certa l'esistenza.
Assumendo come parametro il valore dell'ITT sopra indicato e reputando che la sofferenza quotidiana possa essere determinata in circa un terzo di tale valore si stima equo riconoscere alla danneggiata la somma di euro 35,00 giornalieri, per un totale di euro 420,00.
Sulla somma totale di euro 822,50 – che costituisce debito di valore – determinata all'attualità, andranno riconosciuti gli interessi legali sulla somma devalutata alla data del fatto e anno per anno rivalutata.
Tenuto conto del solo parziale accoglimento delle domande le spese di lite vanno compensate per la metà; per il residuo esse seguono la soccombenza, vanno poste a carico di (personalmente, in quanto il gratuito patrocinio non copre Controparte_1
le spese di soccombenza) e sono liquidate come da dispositivo d'ufficio, in assenza di specifica, sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice, come dispone l'art. 5 del DM 55/14.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello condanna a risarcire Controparte_1
con la somma di € 822,50, oltre interessi legali sulla somma devalutata Parte_1
pag. 17/18 al 10.2.2019 e di anno in anno rivalutata, oltre ulteriori interessi legali sulla somma di €
822,50 dalla pronuncia al saldo;
condanna al rimborso, in favore di della metà Controparte_1 Parte_1
delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida (nella loro interezza) per il primo grado in € 662,00 e per il presente grado di appello in € 500,00 oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
compensandole per la residua metà.
Così deciso nella camera di consiglio in data 13/10/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
IA De Martino Claudio IO
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