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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 14/03/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3654/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore dott.ssa Stefana Curadi Giudice dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3654/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati, difesi e assistiti dall'Avv. MARCHETTI SAMUELE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto per la regolamentazione della responsabilità genitoriale, formulato ai sensi dell'art. 473 - bis 51 c.p.c, ritualmente depositato in cancelleria in data 12.12.2024, i ricorrenti in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di regolamentare i rapporti con la prole alle condizioni di cui al ricorso medesimo.
A fondamento della loro domanda asserivano:
- di aver instaurato nel 2004 una convivenza more uxorio dalla quale è nata in data [...] la figlia;
Persona_1
- che , ormai maggiorenne, non è ancora economicamente autosufficiente ed è residente con Per_1
i genitori in San Giuliano Terme (PI), Via Paganini n. 3G; abitazione familiare di proprietà esclusiva del Sig. Pt_2
- che, a seguito della cessazione della convivenza, la Sig.ra è andata a vivere in un immobile Pt_1 concesso in comodato dalla sorella sito in via G. Impastato n.2;
- che il sig. lavora come tecnico per la riparazione di elettrodomestici ed è prossimo alla Pt_2 pensione;
- che la signora è inoccupata salvo rari lavoretti saltuari;
Pt_1
- che i ricorrenti non hanno conti cointestati;
- che la signora è proprietaria di un'automobile Jeep Renegade, tg.GM 506 BB mentre il Pt_1 sig. è proprietario di un furgone Fiat Fiorino, tg. GM 503 BB, che utilizza per lo Pt_2 svolgimento dell'attività lavorativa.
All'esito dei termini assegnati per la trattazione ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. dell'udienza del 25.02.2025, le parti depositavano le note autorizzate insistendo per l'accoglimento delle conclusioni contenute nel ricorso introduttivo e allegavano la dichiarazione, debitamente sottoscritta, di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di rinunciare a comparire personalmente alla stessa e di confermare la propria volontà di non riconciliarsi;
Tanto posto, questo Collegio rilevato:
- che le condizioni di cui alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative e risultano rispondenti agli interessi morali e materiali della prole maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
- che il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole in data 24.1.2025 all'accoglimento del ricorso;
- che il Tribunale può, dunque, provvedere in conformità al suddetto accordo;
- che le spese di lite, tenuto conto della domanda congiunta, vanno compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1. DISPONE che Il signor verserà alla signora la somma di euro 300 mensili Pt_2 Pt_1 rivalutabili annualmente su base Istat a titolo di mantenimento ordinario della figlia;
2. DISPONE che le spese straordinarie saranno poste per il 75% a carico del signor e Pt_2 per la restante parte a carico della signora Pt_1
Tali spese si distinguono in:
- spese che richiedono l'accordo di entrambi i genitori: le tasse scolastiche, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero o per più giorni;
taglio capelli;
libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
- Spese che non richiedono l'accordo di entrambi i genitori:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi non indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Si precisa che tutte le spese sostenute dovranno essere documentate. Le spese che richiedono l'accordo di entrambi i genitori dovranno essere richieste preventivamente all'altro genitore. La mancata richiesta pone le spese a carico del genitore che le ha determinate senza richiesta o senza il consenso necessario.
Le spese concordate o comunque dovute dovranno essere rifuse al coniuge che le ha anticipate entro 15 giorni dal pagamento sostenuto. 3. DISPONE che l'assegno unico venga percepito al 100% dal signor Pt_2
4. DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- la figlia è maggiorenne e non è oggetto di affidamento. Si presume però una permanenza Per_1 della stessa presso ciascun genitore in maniera pressoché paritetica al fine di determinare gli accordi di natura economica.
- L'automobile ed il furgone rimarranno nella disponibilità dei rispettivi proprietari.
- A definizione dei propri pregressi rapporti economici, le parti stabiliscono che il signor Pt_2 verserà alla signora la cifra complessiva di euro 50.000,00 (cinquantamila,00). Tale Pt_1 somma sarà corrisposta in due rate da 25.000 (venticinquemila,00) euro ciascuna: una al momento della sottoscrizione del presente accordo e l'altra entro il 30 giugno 2025. Tale somma sarà dovuta anche in caso di ricostituzione della convivenza.
- Le spese relative alla gestione e cura del cane domestico saranno ripartite nella misura del 75% a carico del signor e per il 25% a carico della signora Pt_2 Pt_1
- Con il pagamento della somma prevista all'art. 6 del presente accordo, le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'un l'altro, salvo quanto qui previsto.
Così deciso a Pisa il 14.3.2025
Il Presidente Estensore dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore dott.ssa Stefana Curadi Giudice dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3654/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati, difesi e assistiti dall'Avv. MARCHETTI SAMUELE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto per la regolamentazione della responsabilità genitoriale, formulato ai sensi dell'art. 473 - bis 51 c.p.c, ritualmente depositato in cancelleria in data 12.12.2024, i ricorrenti in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di regolamentare i rapporti con la prole alle condizioni di cui al ricorso medesimo.
A fondamento della loro domanda asserivano:
- di aver instaurato nel 2004 una convivenza more uxorio dalla quale è nata in data [...] la figlia;
Persona_1
- che , ormai maggiorenne, non è ancora economicamente autosufficiente ed è residente con Per_1
i genitori in San Giuliano Terme (PI), Via Paganini n. 3G; abitazione familiare di proprietà esclusiva del Sig. Pt_2
- che, a seguito della cessazione della convivenza, la Sig.ra è andata a vivere in un immobile Pt_1 concesso in comodato dalla sorella sito in via G. Impastato n.2;
- che il sig. lavora come tecnico per la riparazione di elettrodomestici ed è prossimo alla Pt_2 pensione;
- che la signora è inoccupata salvo rari lavoretti saltuari;
Pt_1
- che i ricorrenti non hanno conti cointestati;
- che la signora è proprietaria di un'automobile Jeep Renegade, tg.GM 506 BB mentre il Pt_1 sig. è proprietario di un furgone Fiat Fiorino, tg. GM 503 BB, che utilizza per lo Pt_2 svolgimento dell'attività lavorativa.
All'esito dei termini assegnati per la trattazione ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. dell'udienza del 25.02.2025, le parti depositavano le note autorizzate insistendo per l'accoglimento delle conclusioni contenute nel ricorso introduttivo e allegavano la dichiarazione, debitamente sottoscritta, di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di rinunciare a comparire personalmente alla stessa e di confermare la propria volontà di non riconciliarsi;
Tanto posto, questo Collegio rilevato:
- che le condizioni di cui alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative e risultano rispondenti agli interessi morali e materiali della prole maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
- che il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole in data 24.1.2025 all'accoglimento del ricorso;
- che il Tribunale può, dunque, provvedere in conformità al suddetto accordo;
- che le spese di lite, tenuto conto della domanda congiunta, vanno compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1. DISPONE che Il signor verserà alla signora la somma di euro 300 mensili Pt_2 Pt_1 rivalutabili annualmente su base Istat a titolo di mantenimento ordinario della figlia;
2. DISPONE che le spese straordinarie saranno poste per il 75% a carico del signor e Pt_2 per la restante parte a carico della signora Pt_1
Tali spese si distinguono in:
- spese che richiedono l'accordo di entrambi i genitori: le tasse scolastiche, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero o per più giorni;
taglio capelli;
libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
- Spese che non richiedono l'accordo di entrambi i genitori:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi non indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Si precisa che tutte le spese sostenute dovranno essere documentate. Le spese che richiedono l'accordo di entrambi i genitori dovranno essere richieste preventivamente all'altro genitore. La mancata richiesta pone le spese a carico del genitore che le ha determinate senza richiesta o senza il consenso necessario.
Le spese concordate o comunque dovute dovranno essere rifuse al coniuge che le ha anticipate entro 15 giorni dal pagamento sostenuto. 3. DISPONE che l'assegno unico venga percepito al 100% dal signor Pt_2
4. DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- la figlia è maggiorenne e non è oggetto di affidamento. Si presume però una permanenza Per_1 della stessa presso ciascun genitore in maniera pressoché paritetica al fine di determinare gli accordi di natura economica.
- L'automobile ed il furgone rimarranno nella disponibilità dei rispettivi proprietari.
- A definizione dei propri pregressi rapporti economici, le parti stabiliscono che il signor Pt_2 verserà alla signora la cifra complessiva di euro 50.000,00 (cinquantamila,00). Tale Pt_1 somma sarà corrisposta in due rate da 25.000 (venticinquemila,00) euro ciascuna: una al momento della sottoscrizione del presente accordo e l'altra entro il 30 giugno 2025. Tale somma sarà dovuta anche in caso di ricostituzione della convivenza.
- Le spese relative alla gestione e cura del cane domestico saranno ripartite nella misura del 75% a carico del signor e per il 25% a carico della signora Pt_2 Pt_1
- Con il pagamento della somma prevista all'art. 6 del presente accordo, le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'un l'altro, salvo quanto qui previsto.
Così deciso a Pisa il 14.3.2025
Il Presidente Estensore dott.ssa Eleonora Polidori