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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 01/12/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1545/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ANTONIO MONDINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1545/2024 tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
LI EL Appellante
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GIRARDI CP_1 P.IVA_2
Appellata
Oggetto: pagamento somme
CONCLUSIONI
1 Per l'appellante: “voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, domanda e eccezione, in riforma della sentenza impugnata, così giudicare: a) accertato e dichiarato, per le ragioni e nei termini esposti in narrativa, il diritto della di ottenere dalla il rimborso di tutte le Parte_1 CP_1 spese sostenute in relazione al contenzioso stragiudiziale e giudiziale promosso nei confronti di Banco BPM s.p.a., per l'effetto condannare CP_1
a pagare alla la somma di Euro 6.886,83 o diversa che
[...] Parte_1 risulterà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi (legali fino alla domanda ed ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla domanda al saldo); b) col favore delle spese e degli emolumenti di causa di entrambi i gradi di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c., oltre al rimborso delle spese sostenute per la procedura di mediazione ex D.L.gs. n. 28/2010”.
Per l'appellata: “in via principale: rigettare il proposto appello in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui alla presente narrativa, con conseguente conferma della impugnata sentenza n. 232/24 del Giudice di
Pace di Lucca. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.La società conveniva davanti al giudice di pace di Lucca la Parte_1 per ottenere il rimborso di tutte le spese Controparte_2 sostenute in relazione ad una controversia che l'aveva vista opposta al Banco
BPM spa e che era stata risolta con sentenza del Tribunale di Lucca n.367 del
2000 nel cui dispositivo si legge: “accoglie parzialmente la domanda attrice con compensazione delle spese processuali”.
2 A fondamento della domanda deduceva: di avere stipulato, in data 24.11.15 con la , un contratto Controparte_3 avente ad oggetto l'analisi contabile, da parte di quest'ultima, di un contratto di conto corrente intrattenuto con la banca;
di avere, con apposita clausola del contratto, aderito alla formula denominata
GOLD comprensiva della copertura della tutela legale e di ogni spesa costo sostenuta in relazione all'attività giudiziale espletata sulla base della perizia redatta dalla , in caso di non successo dell'attività Controparte_3 stessa, come da polizza n. 91/M/1028700 dell'1.3.2014 emessa da CP_1
[...]
La eccepiva la inoperatività della polizza per mancanza del CP_1 requisito duplice della soccombenza e della condanna alle spese del giudizio, previsto dalla polizza.
Con sentenza n.232 del 2024, il giudice di pace, ritenuta fondata l'eccezione, rigettava la domanda.
2. Contro la sentenza del giudice di pace ha proposto appello la Parte_1 con due argomenti, il secondo dei quali così articolato:
a) nessuna disposizione della polizza n.91/M/1028700 prevedeva, come requisito di operatività dell'assicurazione, la condanna dell'assicurato alle spese;
b) al contrario di quanto ritenuto dal giudice di pace, il requisito della soccombenza doveva ritenersi integrato posto che il Tribunale di Lucca, con la sentenza n.367 del 2000, “non aveva semplicemente accolto parzialmente le domande attoree … ma aveva respinto del domande formulate dalla due per oltre il 90%”; Parte_1
3 b1) la polizza non prevedeva che la soccombenza dovesse essere totale con la conseguenza che doveva essere ritenuta operativa anche in caso di soccombenza parziale.
3. la ha chiesto rigettarsi l'appello. CP_1
4. Il Tribunale osserva:
l'argomento sub a) è fondato: l'art.14 del contratto stipulato tra l'appellante e la , rubricato “Il presente articolo riporta un estratto Controparte_3
Contr della polizza stipulata da con Estratto di polizza,” prevede che: “Il CP_1 cliente aderisce in qualità di Assicurato alla polizza Tutela legale che ha come
Contraente e Compagnia di assicurazione la spett.le , Controparte_3 CP_1
Piazza delle donne lavoratrici n.238123 Trento, con polizza n°
91/M10282700 […] La polizza copre le spese legali (sino ad un massimo di €
100.000 per sinistro e per assicurato in caso di soccombenza) relative alle controversie stragiudiziali, mediative e giudiziarie per anatocismo e/o usura bancaria (per prodotti bancari, finanziari e tributari Es. Conto Corrente,
Mutuo, Leasing, Derivati, Cartelle Esattoriali, ecc.) promosse sulla base della perizia/e asseverata/e redatta/e da per conto del Controparte_3
Cliente”. Prevede altresì che “il sinistro insorge nel momento in cui … il giudice emetta una sentenza negativa per il cliente che lo veda soccombente e condannato alle spese”. Quest'ultima previsione non è presente nella
“Polizza Tutela Legale SDL Gold” n. 91/M10282700 del 1° marzo 2014 emessa da , la quale prevede all'art. 11 - OGGETTO CP_1
DELL'ASSICURAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO- che “La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio di soccombenza dichiarata con sentenza a seguito dell'assistenza stragiudiziale e poi giudiziale, che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia
4 nell'ambito della vita privata e/o dell'attività di Impresa dell'Assicurato stesso e dei suoi garanti e come specificato nei successivi articoli. La Società procederà al rimborso delle seguenti spese e compensi relativi alla controversia sin dalla sua origine: spese peritali sostenute dall' per Parte_2
l'acquisto della perizia econometrica redatta e firmata dal professionista Contr incaricato da in adempimento del contratto di redazione peritale siglato con il cliente, le spese relative al CTP anticipate dall' , le spese di Parte_2
CTU determinate dal magistrato, le spese legali di controparte, le spese del legale di parte (per l'attività civile e/o penale) incaricato e dell'eventuale domiciliatario se necessario, nonché ulteriori spese rese necessarie allo sviluppo della pratica e/o disposte dal magistrato”.
CP_ In sostanza, nei rapporti tra la e la vale la polizza (art. 1372 Parte_1
Contr c.c.) non la previsione inserita nell'art. 14 del contratto tra e Parte_1 limitativa della operatività della polizza ai soli casi di espressa condanna dell'assicurato alle spese;
l'argomento sub b) è infondato. La polizza parla di “soccombenza dichiarata con sentenza”. La sentenza del Tribunale di Lucca non ha dichiarato la soccombenza dell'attuale appellante avendo invece dichiarato di accogliere parzialmente la domanda dell'attuale appellante;
l'argomento sub b1) è infondato. Letteralmente “soccombente” significa
“colui che è vinto”. Chi, come la attuale appellante, in parte ha vinto, non “è vinto”. Tra le “definizioni” che si leggono nella prima parte della polizza vi è quella di “spese di soccombenza”: “spese che la parte che perde la causa dovrà pagare alla parte vittoriosa”. Questa definizione, da valutarsi in relazione all'art. 1363 c.c., è coerente con il significato letterale del termine
“soccombenza”. La chiarezza letterale, tanto più perché rafforzata dalla sistematica contrattuale, chiude lo spazio di applicazione dell'art. 1370 c.c.
5 invocato dall'appellante. Si richiama sul punto, Cass.
n.28939 del 11/11/2024 (“L'interpretazione contro l'autore della clausola, ai sensi dell'art. 1370 c.c., rappresenta criterio interpretativo di natura sussidiaria, sicché il giudice del merito non è tenuto a ricorrervi ove, interpretata la clausola in conformità ai criteri legali di ermeneutica negoziale, nel modo più corrispondente al suo significato letterale, non ha dubbi o perplessità circa il suo significato”).
5.In conclusione, pur dovendosi dissentire dal primo giudice quanto alla Contr valorizzazione di una previsione inclusa nel contratto tra e ma Parte_1
CP_ estranea alla polizza che, unicamente, regola il rapporto tra e , Parte_1
l'appello è infondato e la sentenza impugnata deve essere confermata.
6. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello di Parte_1 contro la sentenza del giudice di pace di Lucca n. 232 del 2024 e
[...] condanna la a rifondere a le spese del Parte_1 CP_4 giudizio liquidate, in 5077,00 euro, oltre spese generali e accessori di legge.
Lucca, 29 novembre 2025
Il Giudice dott. Antonio Mondini
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ANTONIO MONDINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1545/2024 tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
LI EL Appellante
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GIRARDI CP_1 P.IVA_2
Appellata
Oggetto: pagamento somme
CONCLUSIONI
1 Per l'appellante: “voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, domanda e eccezione, in riforma della sentenza impugnata, così giudicare: a) accertato e dichiarato, per le ragioni e nei termini esposti in narrativa, il diritto della di ottenere dalla il rimborso di tutte le Parte_1 CP_1 spese sostenute in relazione al contenzioso stragiudiziale e giudiziale promosso nei confronti di Banco BPM s.p.a., per l'effetto condannare CP_1
a pagare alla la somma di Euro 6.886,83 o diversa che
[...] Parte_1 risulterà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi (legali fino alla domanda ed ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla domanda al saldo); b) col favore delle spese e degli emolumenti di causa di entrambi i gradi di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c., oltre al rimborso delle spese sostenute per la procedura di mediazione ex D.L.gs. n. 28/2010”.
Per l'appellata: “in via principale: rigettare il proposto appello in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui alla presente narrativa, con conseguente conferma della impugnata sentenza n. 232/24 del Giudice di
Pace di Lucca. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.La società conveniva davanti al giudice di pace di Lucca la Parte_1 per ottenere il rimborso di tutte le spese Controparte_2 sostenute in relazione ad una controversia che l'aveva vista opposta al Banco
BPM spa e che era stata risolta con sentenza del Tribunale di Lucca n.367 del
2000 nel cui dispositivo si legge: “accoglie parzialmente la domanda attrice con compensazione delle spese processuali”.
2 A fondamento della domanda deduceva: di avere stipulato, in data 24.11.15 con la , un contratto Controparte_3 avente ad oggetto l'analisi contabile, da parte di quest'ultima, di un contratto di conto corrente intrattenuto con la banca;
di avere, con apposita clausola del contratto, aderito alla formula denominata
GOLD comprensiva della copertura della tutela legale e di ogni spesa costo sostenuta in relazione all'attività giudiziale espletata sulla base della perizia redatta dalla , in caso di non successo dell'attività Controparte_3 stessa, come da polizza n. 91/M/1028700 dell'1.3.2014 emessa da CP_1
[...]
La eccepiva la inoperatività della polizza per mancanza del CP_1 requisito duplice della soccombenza e della condanna alle spese del giudizio, previsto dalla polizza.
Con sentenza n.232 del 2024, il giudice di pace, ritenuta fondata l'eccezione, rigettava la domanda.
2. Contro la sentenza del giudice di pace ha proposto appello la Parte_1 con due argomenti, il secondo dei quali così articolato:
a) nessuna disposizione della polizza n.91/M/1028700 prevedeva, come requisito di operatività dell'assicurazione, la condanna dell'assicurato alle spese;
b) al contrario di quanto ritenuto dal giudice di pace, il requisito della soccombenza doveva ritenersi integrato posto che il Tribunale di Lucca, con la sentenza n.367 del 2000, “non aveva semplicemente accolto parzialmente le domande attoree … ma aveva respinto del domande formulate dalla due per oltre il 90%”; Parte_1
3 b1) la polizza non prevedeva che la soccombenza dovesse essere totale con la conseguenza che doveva essere ritenuta operativa anche in caso di soccombenza parziale.
3. la ha chiesto rigettarsi l'appello. CP_1
4. Il Tribunale osserva:
l'argomento sub a) è fondato: l'art.14 del contratto stipulato tra l'appellante e la , rubricato “Il presente articolo riporta un estratto Controparte_3
Contr della polizza stipulata da con Estratto di polizza,” prevede che: “Il CP_1 cliente aderisce in qualità di Assicurato alla polizza Tutela legale che ha come
Contraente e Compagnia di assicurazione la spett.le , Controparte_3 CP_1
Piazza delle donne lavoratrici n.238123 Trento, con polizza n°
91/M10282700 […] La polizza copre le spese legali (sino ad un massimo di €
100.000 per sinistro e per assicurato in caso di soccombenza) relative alle controversie stragiudiziali, mediative e giudiziarie per anatocismo e/o usura bancaria (per prodotti bancari, finanziari e tributari Es. Conto Corrente,
Mutuo, Leasing, Derivati, Cartelle Esattoriali, ecc.) promosse sulla base della perizia/e asseverata/e redatta/e da per conto del Controparte_3
Cliente”. Prevede altresì che “il sinistro insorge nel momento in cui … il giudice emetta una sentenza negativa per il cliente che lo veda soccombente e condannato alle spese”. Quest'ultima previsione non è presente nella
“Polizza Tutela Legale SDL Gold” n. 91/M10282700 del 1° marzo 2014 emessa da , la quale prevede all'art. 11 - OGGETTO CP_1
DELL'ASSICURAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO- che “La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio di soccombenza dichiarata con sentenza a seguito dell'assistenza stragiudiziale e poi giudiziale, che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia
4 nell'ambito della vita privata e/o dell'attività di Impresa dell'Assicurato stesso e dei suoi garanti e come specificato nei successivi articoli. La Società procederà al rimborso delle seguenti spese e compensi relativi alla controversia sin dalla sua origine: spese peritali sostenute dall' per Parte_2
l'acquisto della perizia econometrica redatta e firmata dal professionista Contr incaricato da in adempimento del contratto di redazione peritale siglato con il cliente, le spese relative al CTP anticipate dall' , le spese di Parte_2
CTU determinate dal magistrato, le spese legali di controparte, le spese del legale di parte (per l'attività civile e/o penale) incaricato e dell'eventuale domiciliatario se necessario, nonché ulteriori spese rese necessarie allo sviluppo della pratica e/o disposte dal magistrato”.
CP_ In sostanza, nei rapporti tra la e la vale la polizza (art. 1372 Parte_1
Contr c.c.) non la previsione inserita nell'art. 14 del contratto tra e Parte_1 limitativa della operatività della polizza ai soli casi di espressa condanna dell'assicurato alle spese;
l'argomento sub b) è infondato. La polizza parla di “soccombenza dichiarata con sentenza”. La sentenza del Tribunale di Lucca non ha dichiarato la soccombenza dell'attuale appellante avendo invece dichiarato di accogliere parzialmente la domanda dell'attuale appellante;
l'argomento sub b1) è infondato. Letteralmente “soccombente” significa
“colui che è vinto”. Chi, come la attuale appellante, in parte ha vinto, non “è vinto”. Tra le “definizioni” che si leggono nella prima parte della polizza vi è quella di “spese di soccombenza”: “spese che la parte che perde la causa dovrà pagare alla parte vittoriosa”. Questa definizione, da valutarsi in relazione all'art. 1363 c.c., è coerente con il significato letterale del termine
“soccombenza”. La chiarezza letterale, tanto più perché rafforzata dalla sistematica contrattuale, chiude lo spazio di applicazione dell'art. 1370 c.c.
5 invocato dall'appellante. Si richiama sul punto, Cass.
n.28939 del 11/11/2024 (“L'interpretazione contro l'autore della clausola, ai sensi dell'art. 1370 c.c., rappresenta criterio interpretativo di natura sussidiaria, sicché il giudice del merito non è tenuto a ricorrervi ove, interpretata la clausola in conformità ai criteri legali di ermeneutica negoziale, nel modo più corrispondente al suo significato letterale, non ha dubbi o perplessità circa il suo significato”).
5.In conclusione, pur dovendosi dissentire dal primo giudice quanto alla Contr valorizzazione di una previsione inclusa nel contratto tra e ma Parte_1
CP_ estranea alla polizza che, unicamente, regola il rapporto tra e , Parte_1
l'appello è infondato e la sentenza impugnata deve essere confermata.
6. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello di Parte_1 contro la sentenza del giudice di pace di Lucca n. 232 del 2024 e
[...] condanna la a rifondere a le spese del Parte_1 CP_4 giudizio liquidate, in 5077,00 euro, oltre spese generali e accessori di legge.
Lucca, 29 novembre 2025
Il Giudice dott. Antonio Mondini
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