Decreto cautelare 20 agosto 2024
Ordinanza cautelare 12 settembre 2024
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 24/07/2025, n. 1722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1722 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01722/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01147/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1147 del 2024, proposto dalla società Anas s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio De Salvo, Riccardo Giglione e Alessandro Vaccaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Licata, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Grazia Zarbo e Valeriano Truisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- dell’ordinanza n. 86 del 25 luglio 2024, recante oggetto “ ordinanza contingibile ed urgente - ex art. 192, comma 3, del T.u.a. (d.lgs 152/2006) - per la rimozione ed avvio a recupero / smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi, speciali non pericolosi e dei rifiuti solidi urbani presenti nell'area sita in Contrada "Petrulla" nel territorio del comune di Licata, nonché per il ripristino dello stato dei luoghi. Area di proprietà della società "ANAS gruppo FS italiane) (proc. Pen. 2172/2021 r.g.n.r. mod. 44) ”;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’intimato Comune;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 luglio 2025 il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l'odierno ricorso la ricorrente società ha impugnato l'ordinanza n. 86 del 25 luglio 2024, con la quale il Comune intimato – dato atto di quanto disposto con la nota del 17 luglio 2024 della competente Procura della Repubblica – ha imposto la rimozione di rifiuti abbandonati in un’area di sua pertinenza.
1.1. Parte ricorrente ha contestato il provvedimento in questione sulla scorta dei seguenti motivi.
1.1.1. Con il primo motivo di ricorso ha sostenuto la violazione di legge (artt. 7 e 8, l. n. 241/1990; artt. 8 e 9, l.r. n. 10/1991; art. 192, c. 3, d.lgs. n. 152/2006) e l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione.
1.1.2. Con il secondo motivo di ricorso ha argomentato su ulteriori profili di violazione di legge (art. 192, c. 3, d.lgs. n. 152/2006; art. 3, l. n. 241/1990; l.r. n. 10/1991) e di eccesso di potere, in quanto l'amministrazione intimata non avrebbe svolto alcuna istruttoria sull'eventuale responsabilità della ricorrente a titolo di dolo o di colpa nell'abbandono dei rifiuti.
1.1.3. Con il terzo motivo di ricorso ha ulteriormente contestato la violazione di legge (artt. 192, 198 e 184, d.lgs. n. 152/2006), in quanto l'ordine di rimozione di rifiuti abbandonati da terzi esulerebbe dall'obbligo di pulizia delle strade, essendo quest'ultimo funzionale alla sicurezza e alla fluidità della circolazione.
1.2. Ciò posto, parte ricorrente ha chiesto, previa adozione di misure cautelari, anche monocratiche, l'annullamento del provvedimento impugnato.
2. Con decreto n. 434 del 20 agosto 2020 è stata respinta l'istanza di misure cautelari monocratiche.
3. Il 3 settembre 2024 si è costituito il Comune di Licata, che ha chiesto di rigettare il ricorso perché infondato.
4. Con memoria del 9 settembre 2024 la ricorrente – contestate le difese dell’amministrazione comunale anche sotto il profilo dell’integrazione postuma della motivazione del provvedimento – ha insistito per l’accoglimento delle proprie istanze.
5. Con ordinanza n. 492 del 12 settembre 2024 è stata respinta l'istanza cautelare di parte ricorrente.
6. In prossimità dell'udienza di discussione, le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle rispettive prospettazioni.
7. All'udienza pubblica indicata in epigrafe:
(i) parte ricorrente ha dichiarato che i rifiuti sono stati rimossi ed ha quindi affermato di avere interesse alla decisione del ricorso ai fini risarcitori;
(ii) la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Ciò per la dirimente considerazione che i rifiuti oggetto dell’impugnata ordinanza – come dichiarato dalla stessa ricorrente in udienza – sono stati rimossi; dunque, l’eventuale annullamento degli atti in questa sede impugnati non potrebbe più produrre alcuna utilità per la ricorrente, tanto che quest’ultima – sempre in udienza – ha dichiarato la sussistenza di un interesse di natura meramente risarcitoria alla decisione nel merito della controversia.
Rispetto a tale ultima dichiarazione giova richiamare, in senso ostativo, i principi individuati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in merito alla corretta interpretazione dell'art. 34, c. 3, c.p.a. (sentenza n. 8 del 13 luglio 2022).
In quella circostanza è stato chiarito che " Per ottenere l'accertamento preventivo si palesa dunque sufficiente una semplice dichiarazione, da rendersi nelle forme e nei termini previsti dall'art. 73 cod. proc. amm., a garanzia del contraddittorio nei confronti delle altre parti, con la quale a modifica della domanda di annullamento originariamente proposta il ricorrente manifesta il proprio interesse affinché sia comunque accertata l'illegittimità dell'atto impugnato. Dal punto di vista processuale il fenomeno è inquadrabile nella c.d. emendatio della domanda, in senso riduttivo quanto al petitum immediato, non integrante pertanto un mutamento non consentito nell'ambito del principio della domanda ...".
Alla luce di tale insegnamento reputa il Collegio che nella fattispecie, la prospettazione dell'interesse all'accertamento dell'illegittimità degli atti impugnati a fini risarcitori - determinando, come chiarito dall'Adunanza Plenaria, un'ipotesi di emendatio libelli (implicante dunque una modifica della domanda originaria) - sia da reputarsi, per un verso, tardiva, giacché formulata al di fuori dei termini fissati dall'art. 73 del codice del processo amministrativo e, per altro verso, inammissibile per difetto di forma, in quanto presentata non per iscritto, in sede di memoria difensiva o con equipollente atto, ma solo verbalmente nel corso dell'udienza di discussione nel merito (Cfr. in termini Consiglio di Stato, Sez. V, 8 agosto 2023, n. 7665; T.A.R. Sicilia, sez. II, 28 novembre 2023, n. 3558; T.A.R. Abruzzo L’Aquila, Sez. I, 18 maggio 2023, n. 261; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 13 marzo 2023, n. 4359; Consiglio di Stato, Sez. V, 20 ottobre 2022, n. 8938)
Giova, ad ogni modo, rammentare che l’azione risarcitoria prospettata dalla difesa del ricorrente, se esercitata nel termine di cui all’art. 30, c. 5, c.p.a., è comunque fatta salva anche in assenza del previo annullamento dei provvedimenti impugnati, stante l’autonomia del giudizio risarcitorio rispetto a quello impugnatorio, non sussistendo più la c.d. “ pregiudiziale amministrativa ”.
3. Stante quanto precede, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate, ferme le statuizioni rese sul punto in sede cautelare (art. 57, c.p.a.).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate, ferme le statuizioni rese sul punto in sede cautelare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente
Fabrizio Giallombardo, Referendario, Estensore
Elena Farhat, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Giallombardo | Federica Cabrini |
IL SEGRETARIO