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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 11/08/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
RG 489 / 2024
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n. REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di IE Opposizione a Sezione Unica precetto (art. 615, l'
comma c.p.c.) Il Tribunale di IE, , in persona del Giudice Unico, Dott. Marianna Serrao, ha pronunciato Ex art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 489/24 vertente tra
Parte_1
(già
[...] Controparte_1
- c.f. , con sede in Monteriggioni, Strada di
[...] P.IVA_1
Massina n. 6, in persona del socio amministratore e legale rappresentante pro tempore signor (c.f. ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in IE al civ. n. 2 della Via dei Rossi presso lo studio dell'Avv. Paolo Novel (c.f. - p.e.c. che la rappresenta e difende in virtù di CodiceFiscale_2 mandato allegato all'atto di citazione
- opponente - contro
nato a [...] il [...] (Cod. fisc. Controparte_1 [...]
, residente a [...], elettivamente C.F._3 domiciliato in Firenze, Viale Giovanni Amendola, 24/A, presso lo Studio degli Avv.ti Bernardino Sirca e Silvia Sirca, come da mandato in atti opposto Con provvedimento del 9.5.2025 la causa era rimessa in decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti Per parte attrice opponente “Contrariis rejectis, voglia l'Ill.mo Tribunale adito - Giudice dell'Esecuzione, previ gli opportuni accertamenti e declaratorie del caso:
- in via principale: a) per tutti i motivi esposti, accertare e/o dichiarare l'inesistenza e/o nullità e/o illegittimità e/o inefficacia e/o infondatezza, anche parziale, dell'atto di precetto notificato il 13 febbraio 2024 ad istanza del signor per Controparte_1
l'importo di Euro 54.699,60, erroneamente computato a titolo di interessi di mora dal 18 novembre 2018 in assenza di espressa statuizione giudiziale, con
Pagina 1 conseguente declaratoria di non debenza parziale della somma intimata nel precetto;
b) condannare il signor ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., Controparte_1 per responsabilità aggravata”. Con vittoria di spese e compensi di difesa, come da nota allegata. Per parte convenuta “piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice, , ogni contraria domanda ed eccezione respinta, anche di natura preliminare e/o cautelare, respingere l'opposi-zione avversaria;
con condanna dell'opponente al rimborso dei compensi e delle spese del presente giudizio di opposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E 'omesso il dettagliato svolgimento del processo come consentito dall'art. 132 c.p.c
In via preliminare deve darsi atto che la presente causa , rimessa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito dell'udienza cartolare 8.5.2025 è stata male inserita dal sistema telematico tra le cause in decisione ( senza indicazione di alcun termine, né di remissione in decisione né di scadenza) così che la scadenza non è stata adeguatamente calendarizzata e individuata solo in data odierna all'esito di una generale ricognizione del ruolo.
1.Con atto di citazione ritualmente notificato l' Parte_1
ha proposto opposizione al precetto intimato dal
[...] per la somma di Euro 187.078,61, quale liquidazione della sua Controparte_1 quota sociale a seguito della sua esclusione giudiziale dalla compagine odierna opponente, come da sentenza n. 15/2024 pubblicata l'8 gennaio 2024 del Tribunale Ordinario di IE . L'opponente lamenta l'errata quantificazione degli interessi ( moratori anziché legali) e la loro decorrenza dal momento che la prestazione relativa alla liquidazione della quota del socio uscente, sarebbe regolamentata dell'art. 2289 c.c. e quindi esigibile una volta scaduto il termine di sei mesi previsto dall'ultimo comma della disposizione. Si è costituito l'opponente contestando entrambi i motivi di opposizione
2. In ordine al primo motivo di opposizione , premesso che la sentenza dalla quale origina il precetto contiene espresso riferimento agli interessi legali , non può che , in questa sede , farsi applicazione del principio ( enunciato ex art. 363 - bis c.p.c.) di cui alla sopravvenuta Cass . Sez. U n. 12449 del 07/05/2024 ovvero
“Se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo”
Pagina 2 E come precisato anche successivamente ( Cass Ordinanza n. 3499 del 11/02/2025)
“La condanna al pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è un effetto naturale della sentenza, ma esige una statuizione ad hoc, essendo necessario che il giudice accerti, in primo luogo, se il credito dedotto in giudizio rientra tra quelli per i quali è consentita la produzione di interessi maggiorati e, in secondo luogo, che le parti non ne abbiano stabilito pattiziamente la misura, e, infine, il momento in cui è proposta la domanda, dal quale farli decorrere. “
Detta statuizione è dunque appannaggio del giudice del merito e non del giudice dell'opposizione a precetto .
3. In ordine al secondo motivo , decorrenza . degli interessi , è vero che la sentenza , sopra richiamata come si comprende dalla parte motiva , ha individuato il valore della quota sociale al momento del passaggio in giudicato del provvedimento di esclusione ( 13.11.2028) . Ma nulla ha detto sulla decorrenza degli interessi ( “ dal dovuto”) così che non può disattendersi il disposto dell'art. 2289 c.c. .La prestazione prevista dall'art 2289 cod civ (relativa alla liquidazione della quota del socio uscente), per espressa previsione contenuta nel primo comma della norma, consiste nella dazione di una somma di denaro. Per tale prestazione il debitore è costituito quindi in mora alla data della scadenza del termine entro il quale ne è imposto l'adempimento, ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo, e cioè entro sei mesi dal giorno in cui si e verificato lo scioglimento del rapporto di società.
La decorrenza dal 13.11.2018 deve pertanto ritenersi non conforme al disposto normativo
L'opposizione dev'essere accolta.
4. Le spese processuali . Le spese seguono la soccombenza e liquidate, come in dispositivo, sulla base del valore della domanda, per fase di studio introduttiva trattazione e decisoria, ai minimi di tariffa considerata la natura delle questioni trattate e l'attività processuale svolta) , sono poste a carico dell'opposto
5.Non è meritevole di accoglimento la domanda di condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. non potendosi individuare un comportamento processuale caratterizzato dalla mancanza di diligenza o prudenza necessarie tenuto conto della sopravvenuta Cass a Sezioni unite sopra richiamata che ha ritenuto la questione sottoposta della natura degli interessi meritevole di rimessione pregiudiziale , e quindi necessitante di un definitivo chiarimento.
P.Q.M.
Il Tribunale , come sopra composto, così provvede :
1) Accoglie l 'opposizione e per l'effetto dichiara l'inefficacia parziale dell'atto di precetto opposto per l'importo di Euro 54.699,60
2) Pone carico dell'opposto il pagamento delle spese processuali liquidate in € 786,00 per spese ed € 6.901,50 per compenso oltre il 15% per rimborso
Pagina 3 forfetario e iva e c.p.a. come per legge Così deciso il IE 11 agosto 2025 Il Giudice Marianna Serrao
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.1
Pagina 4
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n. REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di IE Opposizione a Sezione Unica precetto (art. 615, l'
comma c.p.c.) Il Tribunale di IE, , in persona del Giudice Unico, Dott. Marianna Serrao, ha pronunciato Ex art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 489/24 vertente tra
Parte_1
(già
[...] Controparte_1
- c.f. , con sede in Monteriggioni, Strada di
[...] P.IVA_1
Massina n. 6, in persona del socio amministratore e legale rappresentante pro tempore signor (c.f. ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in IE al civ. n. 2 della Via dei Rossi presso lo studio dell'Avv. Paolo Novel (c.f. - p.e.c. che la rappresenta e difende in virtù di CodiceFiscale_2 mandato allegato all'atto di citazione
- opponente - contro
nato a [...] il [...] (Cod. fisc. Controparte_1 [...]
, residente a [...], elettivamente C.F._3 domiciliato in Firenze, Viale Giovanni Amendola, 24/A, presso lo Studio degli Avv.ti Bernardino Sirca e Silvia Sirca, come da mandato in atti opposto Con provvedimento del 9.5.2025 la causa era rimessa in decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti Per parte attrice opponente “Contrariis rejectis, voglia l'Ill.mo Tribunale adito - Giudice dell'Esecuzione, previ gli opportuni accertamenti e declaratorie del caso:
- in via principale: a) per tutti i motivi esposti, accertare e/o dichiarare l'inesistenza e/o nullità e/o illegittimità e/o inefficacia e/o infondatezza, anche parziale, dell'atto di precetto notificato il 13 febbraio 2024 ad istanza del signor per Controparte_1
l'importo di Euro 54.699,60, erroneamente computato a titolo di interessi di mora dal 18 novembre 2018 in assenza di espressa statuizione giudiziale, con
Pagina 1 conseguente declaratoria di non debenza parziale della somma intimata nel precetto;
b) condannare il signor ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., Controparte_1 per responsabilità aggravata”. Con vittoria di spese e compensi di difesa, come da nota allegata. Per parte convenuta “piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice, , ogni contraria domanda ed eccezione respinta, anche di natura preliminare e/o cautelare, respingere l'opposi-zione avversaria;
con condanna dell'opponente al rimborso dei compensi e delle spese del presente giudizio di opposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E 'omesso il dettagliato svolgimento del processo come consentito dall'art. 132 c.p.c
In via preliminare deve darsi atto che la presente causa , rimessa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito dell'udienza cartolare 8.5.2025 è stata male inserita dal sistema telematico tra le cause in decisione ( senza indicazione di alcun termine, né di remissione in decisione né di scadenza) così che la scadenza non è stata adeguatamente calendarizzata e individuata solo in data odierna all'esito di una generale ricognizione del ruolo.
1.Con atto di citazione ritualmente notificato l' Parte_1
ha proposto opposizione al precetto intimato dal
[...] per la somma di Euro 187.078,61, quale liquidazione della sua Controparte_1 quota sociale a seguito della sua esclusione giudiziale dalla compagine odierna opponente, come da sentenza n. 15/2024 pubblicata l'8 gennaio 2024 del Tribunale Ordinario di IE . L'opponente lamenta l'errata quantificazione degli interessi ( moratori anziché legali) e la loro decorrenza dal momento che la prestazione relativa alla liquidazione della quota del socio uscente, sarebbe regolamentata dell'art. 2289 c.c. e quindi esigibile una volta scaduto il termine di sei mesi previsto dall'ultimo comma della disposizione. Si è costituito l'opponente contestando entrambi i motivi di opposizione
2. In ordine al primo motivo di opposizione , premesso che la sentenza dalla quale origina il precetto contiene espresso riferimento agli interessi legali , non può che , in questa sede , farsi applicazione del principio ( enunciato ex art. 363 - bis c.p.c.) di cui alla sopravvenuta Cass . Sez. U n. 12449 del 07/05/2024 ovvero
“Se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo”
Pagina 2 E come precisato anche successivamente ( Cass Ordinanza n. 3499 del 11/02/2025)
“La condanna al pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è un effetto naturale della sentenza, ma esige una statuizione ad hoc, essendo necessario che il giudice accerti, in primo luogo, se il credito dedotto in giudizio rientra tra quelli per i quali è consentita la produzione di interessi maggiorati e, in secondo luogo, che le parti non ne abbiano stabilito pattiziamente la misura, e, infine, il momento in cui è proposta la domanda, dal quale farli decorrere. “
Detta statuizione è dunque appannaggio del giudice del merito e non del giudice dell'opposizione a precetto .
3. In ordine al secondo motivo , decorrenza . degli interessi , è vero che la sentenza , sopra richiamata come si comprende dalla parte motiva , ha individuato il valore della quota sociale al momento del passaggio in giudicato del provvedimento di esclusione ( 13.11.2028) . Ma nulla ha detto sulla decorrenza degli interessi ( “ dal dovuto”) così che non può disattendersi il disposto dell'art. 2289 c.c. .La prestazione prevista dall'art 2289 cod civ (relativa alla liquidazione della quota del socio uscente), per espressa previsione contenuta nel primo comma della norma, consiste nella dazione di una somma di denaro. Per tale prestazione il debitore è costituito quindi in mora alla data della scadenza del termine entro il quale ne è imposto l'adempimento, ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo, e cioè entro sei mesi dal giorno in cui si e verificato lo scioglimento del rapporto di società.
La decorrenza dal 13.11.2018 deve pertanto ritenersi non conforme al disposto normativo
L'opposizione dev'essere accolta.
4. Le spese processuali . Le spese seguono la soccombenza e liquidate, come in dispositivo, sulla base del valore della domanda, per fase di studio introduttiva trattazione e decisoria, ai minimi di tariffa considerata la natura delle questioni trattate e l'attività processuale svolta) , sono poste a carico dell'opposto
5.Non è meritevole di accoglimento la domanda di condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. non potendosi individuare un comportamento processuale caratterizzato dalla mancanza di diligenza o prudenza necessarie tenuto conto della sopravvenuta Cass a Sezioni unite sopra richiamata che ha ritenuto la questione sottoposta della natura degli interessi meritevole di rimessione pregiudiziale , e quindi necessitante di un definitivo chiarimento.
P.Q.M.
Il Tribunale , come sopra composto, così provvede :
1) Accoglie l 'opposizione e per l'effetto dichiara l'inefficacia parziale dell'atto di precetto opposto per l'importo di Euro 54.699,60
2) Pone carico dell'opposto il pagamento delle spese processuali liquidate in € 786,00 per spese ed € 6.901,50 per compenso oltre il 15% per rimborso
Pagina 3 forfetario e iva e c.p.a. come per legge Così deciso il IE 11 agosto 2025 Il Giudice Marianna Serrao
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.1
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