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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 12/01/2026, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 217/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PITARRESI FRANCESCO PAOLO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1236/2024 depositato il 11/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12750/2023 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3036/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal prof. avv. Difensore_1, ricorreva nei confronti del Comune di Palermo, per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 12750/2023, notificato in data 27/12/2023, con il quale gli era stato richiesto il pagamento della somma di € 6.040,49 a titolo di TARI per il 2018 - oltre a sanzioni ed interessi - sull'immobile sito in questa Indirizzo_1.
Esponeva il nominato ricorrente:
che, a partire dal 14/05/2014, aveva avviato una attività di produzione artigianale di manufatti in calcestruzzo, allocata presso una porzione del terreno in Indirizzo_1 , di proprietà del di lui genitore, provvedendo annualmente al pagamento della TARI per mq. 322 e, cioè, per la porzione di fondo adibita a ufficio, magazzino e attività industriali, come da misurazione effettuata nella perizia asseverata dal tecnico di parte, geometra Nominativo_1
che, di contro, l'Ufficio aveva illegittimamente assimilato una ulteriore porzione di fondo (estesa mq. 1886) ad area produttiva rifiuti, chiedendo il pagamento della TARI.
Tanto premesso, chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato per i motivi di seguito riassunti.
I. - Arbitrarietà e infondatezza dell'avviso di accertamento impugnato perché emesso sulla base di dati arbitrariamente determinati in violazione dell'art 5 del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti
(TARI), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 254 del 26/09/2014.
Premetteva come il Comune di Palermo avesse computato la Tari applicando le tariffe rispettivamente previste:
- per “Uffici, Agenzie” per mq 24,00;
- per “Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta” per mq 74,00;
- per “Attività industriali con capannoni di produzione” per mq 1886,00;
- e per “Attività industriali con capannoni di produzione” per mq 224,00.
Sosteneva che tale tassazione non fosse rispettosa del disposto di cui all'art. 5 del Regolamento TARI, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 254/2014, che disciplinava i “Locali ed aree non soggetti alla tassa”, escludendo “dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili” ed inoltre per gli “immobili destinati ad usi non domestici” anche “celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione e stoccaggio), silos, serbatoi, cisterne e simili ove non si ha, di regola, presenza umana”.
Eccepiva, in particolare, la erroneità della tassazione, limitatamente all'area di mq, 1,886,00, destinata ad essiccazione e stagionatura dei manufatti, richiamando l'allegata perizia di parte del geometra Nomin._1, secondo la quale “… l'intera area oggetto dell'accertamento di mq. 2.208 è suddivisa in quattro zone… la prima area individuata con la lettera A di mq 24 viene utilizzata come ufficio;
- la seconda individuata con la lettera B di mq 74, in parte chiusa e in parte aperta ma tutta sotto copertura, viene utilizzata quale magazzino per lo stivaggio di materie prime e prodotti finiti in attesa di consegna al committente;
- la terza individuata con lettera C di mq. 224 (al netto della superficie occupata delle attrezzature fisse) luogo deputato alla produzione adiacente al silos del calcestruzzo liquido, ove si trovano macchinari, in particolare le impastatrici e gli stampi;
area questa in cui avviene tutto il processo produttivo ad esclusione della fase di essiccamento;
- la quarta residuale individuata con lettera D di mq 1.886 è utilizzata come area di essiccazione e stagionatura (senza alcuna lavorazione) in attesa della consegna ai committenti se non stivata in magazzino
… il calcestruzzo liquido contenuto nell'apposito silos … viene immesso nell'impastatrice e dopo un sufficiente mescolamento, sino a comporre una malta ben amalgamata, dal silos o dall'impastatrice viene versata in appositi stampi di forme e dimensioni diverse, secondo il manufatto da ottenere. Consolidatosi il manufatto, dopo un breve lasso di tempo trascorso al coperto e sotto pensilina, lo stesso viene estratto dagli stampi e posto all'aperto in zona D per la stagionatura. In detta zona avviene l'essicazione completa del prodotto per evaporazione delle particelle d'acqua ancora imprigionate all'interno del corpo del prodotto”.
Si doleva, ancora, del fatto che, nel redigere l'atto impugnato, l'Ente impositore avesse fatto riferimento a non meglio precisati controlli anziché procedere, ex art. 1, comma 693, della legge n. 147/2013 (“ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni”), omettendo, quindi, di compiere i dovuti rilievi, verifiche e misurazioni.
II – Illegittimità dell'avviso impugnato in quanto palesemente viziato da carente, insufficiente e contraddittoria motivazione.
Premetteva il Ric._1 che la parte motiva dell'impugnato avviso si sostanziasse in una mera enunciazione di stile (“eseguiti i controlli ai fini della liquidazione della TARI dovuta per l'anno 2018 sulla base degli elementi imponibili rilevati nella banca dati informatica relativa alla gestione del medesimo tributo comunale, sono stati riscontrati omessi/parziali/tardivi versamenti. Il tributo dovuto per l'anno 2018 è stato liquidato come di seguito riportato”), che siccome generica ed apodittica si poneva in violazione dell'articolo 7 dello “Statuto del contribuente”, anche sotto il profilo del dovere della cd. “contestualità” della motivazione, e non aveva consentito al contribuente di comprendere in modo pieno i motivi della tassazione della suddetta area, utilizzata per l'essiccazione.
Lamentava, in altri termini, che il provvedimento impugnato non soltanto non portava allegata la relazione tecnica richiamata, ma neppure ne riproduceva il contenuto essenziale;
e che, inoltre, controparte non si era premurata di esaminare e confutare le risultanze degli atti prodotti dal contribuente.
Richiamava, infine, a proprio conforto precedente di merito che aveva affrontato la medesime questioni.
Si costituiva il Comune di Palermo, chiedendo il rigetto del ricorso.
Richiamava, in primo luogo, l'Ente impositore taluni arresti di merito a sé favorevoli, relativi alla tassazione delle medesime aree, per le medesime motivazioni ma per annualità diverse da quella oggi in contestazione.
Quindi, in ordine alla presunta violazione dell'art. 5 del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti, sosteneva che l'area in questione non rientrava tra quelle riconducibili alla invocata esenzione, trattandosi di locale che assolveva a funzione “mista” di luogo di essiccazione e di deposito di merci, come tale non strutturalmente incompatibile con la presenza umana.
Aggiungeva che i tecnici e i componenti del Nucleo di P.M. Tares/Tari avevano eseguito gli accertamenti necessari al fine di verificare la superficie imponibile, in contraddittorio con la controparte (e, segnatamente, Ricorrente_1 e Nominativo_2 che, nell'occasione avevano ammannito della documentazione).
Ribadiva, infine, che, all'esito delle verifiche di cui sopra, i tecnici comunali avevano acclarato che l'area di
1.886 mq, de qua, era utilizzata per la lavorazione e il deposito dei manufatti pronti per la vendita e consisteva, pertanto, in un'area scoperta operativa, utilizzata per attività produttive e di deposito, come tale non esente da tassazione.
Contestava, inoltre, il mancato assolvimento da parte del ricorrente dell'onere della prova circa l'esistenza delle condizioni per la concessione della invocata esenzione, contestando, sul punto, la valenza probatoria della relazione del tecnico di parte, sotto un duplice profilo:
- in primo luogo poiché lo scritto era stato redatto nel 2016, mentre l'annualità oggi in contestazione è il 2018, sicchè la perizia non avrebbe avuto alcuna rilevanza probatoria nel giudizio che ci occupa in merito alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della invocata esenzione;
- in via ancor più generale, poiché, nell'ambito tributario la “perizia” aveva valore di mera allegazione e, come tale, era priva di qualsivoglia valore probatorio nel giudizio, al pari di una memoria.
In ordine alla eccepita illegittimità dell'avviso impugnato in quanto palesemente viziato da carente, insufficiente e contraddittoria motivazione, rilevava che la parte privata aveva comunque espletato le proprie difese, dimostrando piena conoscenza delle motivazioni della imposizione.
In subordine, rimarcava come l' avviso di accertamento per cui è causa fosse completo, esaustivo e chiaro in ogni sua parte in quanto recante tutti i dati della pretesa impositiva, ai sensi di quanto disposto sia dall'art. 7 Legge 212/2000.
Alla odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato, nei termini e per le motivazioni che si andranno ad enucleare.
Facendosi, amplius, riferimento a quanto esposto in parte narrativa, i termini essenziali della controversia all'attenzione di questa Corte afferiscono, nel merito, all'assoggettamento alla TARI di una porzione dell'opificio, nel possesso del ricorrente, estesa mq 1886,00, che, secondo il ricorrente era esclusivamente destinata ad essiccazione dei manufatti in cemento armato.
Detta questione, peraltro, ha impegnato la CTP di Palermo e la CTR Sicilia, che si sono pronunciate, con esiti altalenanti, in merito alle impugnazioni proposte avverso gli avvisi di pagamento della TARI per lo stesso manufatto, ma per annualità diversa da quella oggi in contestazione.
Tuttavia, prima di affrontare il merito della vicenda, va rilevato come il ricorrente abbia posto una preliminare questione relativa alla nullità dell'impugnato avviso, per violazione dello Statuto del Contribuente, sotto un duplice profilo: la omessa allegazione di uno dei provvedimenti richiamati nell'atto impositivo;
e, in generale, il difetto di motivazione, stante, da un lato, l'utilizzo di forme stereotipate e, dall'altro la mancata considerazione delle ragioni esposte dal contribuente.
Ritiene la Corte che, a differenza di quanto sostenuto dall'Ente resistente, entrambi i prospettati motivi di illegittimità dell'atto impositivo siano fondati.
Invero, è pacifico, oltre che “documentale”, che le ragioni dell'accertamento fiscale riposino negli esiti di una relazione – richiamata e fatta propria dall'Ufficio in sede di emissione del provvedimento impositivo
- redatta dai tecnici del Comune di Palermo, all'esito di sopralluogo espletato congiuntamente al Corpo di
Polizia Municipale ed alla presenza del ricorrente (quale titolare dell'opificio) e del di lui genitore (quale proprietario dell'area).
Per vero, il primo atto procedimentale – di ignoto contenuto giacchè mai osteso alle parti e mai prodotto in giudizio – è addirittura costituito dalla nota, recante protocollo riservato 95036\2015 ed espressamente richiamata quale presupposto del verbale di sopralluogo che ne ebbe a derivare (per motivi che, si ribadisce, in spregio alle disposizioni a tutela del contribuente, sono rimaste sconosciute).
Ad ogni buon conto, a seguito della riservata prot.n. 95036\2025, in data 24.2.2015 veniva espletato presso il fondo di Indirizzo_1, sopralluogo congiunto, alla presenza dei tecnici di parte e dei signori Ricorrente_1 (che producevano documentazione), concluso con verbale prot.n. 518\2015, del quale le parti ricevano copia, così acquisendone piena e legale conoscenza.
Pur tuttavia, le deduzioni di natura tecnica ed accertativa, che portavano alla tassazione anche degli ulteriori mq. 1.886 (ovvero, al mancato riconoscimento, per l'area suddetta, della esenzione invocata dal contribuente), non erano contenute nel verbale di sopralluogo, ma in altro documento e, cioè nella relazione prot. UTC n. 48\15 del 25.02.3035 (giorno successivo alla attività in loco), neanche questa allegata al provvedimento impositivo ma prodotta nel giudizio che ci occupa dalla parte resistente, con la quale, premesso il mero richiamo in epigrafe alla nota prot. n. 95026, e fatto riferimento all'espletato sopralluogo, si indicavano le aree che, a parere dei tecnici comunali, avrebbero dovuto essere assoggettate alla TARI, ivi incluse quella de qua, adibita, secondo lo scarno accertamento, a funzione mista di essiccazione\deposito e, pertanto, estranea alle ipotesi di esenzione dal tributo.
Ebbene, si ritiene che siffatto procedimento impositivo non sia rispettoso dei diritti del contribuente, che è stato privato della doverosa conoscenza di tutti gli atti che hanno inciso sulla determinazione finale, con conseguente vulnus del suo diritto alla difesa.
Ciò a maggior ragione, tenuto conto che la motivazione che sorregge la imposizione appare, ex se, lapidaria, carente e, nel merito, non condivisibile.
Invero, le ragioni della tassazione contenuti nel provvedimento impugnato, con riferimento all'area in oggetto sono apoditticamente – ed impropriamente - rappresentate dalla qualificazione della stessa come “attività industriali con capannone di produzione”, senza che si faccia riferimento alla vera motivazione per cui l'area veniva tassata (“area scoperta adibita sia a lavorazione che a deposito degli stessi manufatti pronti per la vendita”), riportata in quel verbale di sopralluogo, non conosciuto dal Ric._1 né allegato al provvedimento finale.
Non vale, poi, la pena di immorare sulla irrilevanza delle argomentazioni “aggiuntive” contenute negli atti di parte resistente, volte a colmare un evidente vuoto motivazionale.
Ciò, a parere della Corte, ha inibito al contribuente di espletare compiutamente le sue difese su quello che va considerato il vero punto centrale della controversia, ovverossia sul fatto che l'esenzione è stata negata non perché si trattasse di un locale di essiccazione, mera a perchè di tale locale se ne fosse – asseritamente
- fatto un uso “misto”, quale locale di essiccazione e locale deposito.
Tuttavia, ammesso e non concesso che la vicenda possa essere esaminata anche nel merito, va premesso come il punto controverso resti quello della destinazione “effettiva” dell'area in questione, dalla soluzione del quale dipende il riconoscimento della esenzione prevista dall'art. 5 del Regolamento TARI, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 254/2014, a mente del quale restano escluse “dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili” ed inoltre per gli “immobili destinati ad usi non domestici” anche “celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione e stoccaggio), silos, serbatoi, cisterne e simili ove non si ha, di regola, presenza umana”.
Ora, invoca il contribuente l'applicazione della suddetta causa di esenzione richiamando il contenuto della perizia giurata, redatta in data 02.08.2016 dal geometra Nomin._1, dal tenore della quale sarebbe evidente che l'area in questione, siccome adibita alla essiccazione dei prodotti in cemento, non dovrebbe essere soggetta a tassazione. Tale circostanza è oggetto delle critiche da parte del Comune di Palermo che, sulla scorta della relazione tecnica, ha sostenuto:
- l'inconferenza della perizia che, avendo riguardo alla situazione dei luoghi cristallizzata circa tre anni prima della annualità oggetto della tassazione, nulla sarebbe in grado di provare con riferimento alla annualità suddetta;
- più in generale, l'inidoneità, in ambito tributario, della perizia di parte, di provare la ricorrenza dei presupposti fondanti il riconoscimento della esenzione dal tributo, trattandosi di scritto privo di valore probatorio, assimilabile ad un comparsa;
- e, infine, che dalla stessa perizia emergerebbero delle cause legittimanti la contestata tassazione dell'area in questione, che sarebbe, in concreto, destinata a funzioni “ibride” di essiccazione e di deposito che la collocano al di fuori dell'alveo di applicazione del beneficio.
In buona sostanza, non è contestato, ai sensi del richiamato regolamento, che i locali di essiccazione e stagionatura, senza stoccaggio e, ove di regola, non vi sia presenza umana non sono assoggettabili alla
TARI, ma oppone l'Ente impositore che, nella specie, non può applicarsi la su richiamata normativa di favore, non avendo il Ricorrente_1 assolto al relativo onere probatorio, il quale incombe sul contribuente che invoca il riconoscimento della esenzione medesima.
La prospettazione dell'Ente impositore non può essere condivisa.
In primo luogo va, però, rimarcato come, nell'ambito di tutto il procedimento impositivo e sino alla adozione del provvedimento finale, il Comune di Palermo non si sia affatto preoccupato di prendere in considerazione e controdedurre in merito alle circostanze dedotte nella perizia Nominativo_1 (pur se trattavasi di documento conosciuto dalla parte resistente in epoca antecedente), stante che solo negli atti del processo ha provveduto a formulare – tardivamente - quelle motivazioni del tutto omesse nell'ambito del procedimento di liquidazione della imposta, la legittimità del quale appare assai dubbia.
Quindi, sulla circostanza che, siccome redatto nel 2016, nulla sarebbe in grado di provare lo scritto in relazione alla legittimità della imposizione tributaria, avente per oggetto l'annualità 2018, si osserva non solo che è stato lo stesso Comune di Palermo ad aver fondato la tassazione del 2018 in base ad un accertamento espletato nel lontano 2015, ma che più volte la medesima parte resistente a citare i precedenti decisionali relativi alla tassazione per le altre annualità, sostenendo - come di fatto è dato apprezzare – la omologia delle questioni proposte e la identità delle ragioni poste a sostegno della propria tesi.
Nulla toglie, quindi, alla valenza dimostrativa dell'accertamento peritale l'epoca della sua confezione.
Quanto, poi, alla generale valenza della perizia di parte nel processo tributario ed alla specifica valenza della perizia Nominativo_1 nel presente giudizio, ai fini del riconoscimento del diritto alla esenzione di imposta invocata dal Ricorrente_1, si ritiene che la intrinseca persuasività e precisione dello scritto, che non è stato oggetto di alcuna pregnante notazione critica e che, anzi, fa riferimento ai documenti a suo tempo ammanniti dai signori Ricorrente_1 e fatti propri dal'UTC in sede di relazione, ne fondi una efficacia dimostrativa ed accertativa particolarmente “forte” che appare, in ultima analisi, idonea a soddisfare gli oneri probatori che incombono sul contribuente che invoca la esenzione dal pagamento dell'imposta.
Invero, la perizia di parte non trova sua espressa disciplina nel D.Lgs. 546/1992, onde può considerarsi come mezzo di prova “atipico” che va ammesso come “documento”.
Ora, pur se la stessa non ha il valore di prova tecnica della consulenza disposta dall'ufficio, ha pur sempre valenza indiziaria, che ben può rafforzare la tesi della parte nel cui interesse è redatta, e che il giudice deve pur sempre valutare unitamente agli altri elementi di prova, di guisa che questi, non solo potrà e dovrà tenerne conto in sede di valutazione delle prove, ma, in base al principio del libero convincimento, ove la stessa sia chiara, tecnica e coerente con il resto del dossier, nonché “resistente” alle notazioni critiche delle controparti (o, come nella specie, non fatta oggetto di pregnanti rilievi) ben può dimostrare la fondatezza della pretesa di parte.
Ebbene, premesso il giudizio positivo sul prodotto elaborato, coerente con l'ulteriore documentazione tecnica e planimetrica versata in atti, si ritiene che l'elaborato, lungi dal contenere ammissioni circa la natura ibrida dell'area in contestazione, fondi una situazione di fatto che ne legittima la detassazione.
Invero, il geometra Nominativo_1, nel descrivere i luoghi ha dato atto come la quarta, residuale area,
“individuata con lettera D di mq 1.886 è utilizzata come area di essiccazione e stagionatura (senza alcuna lavorazione) in attesa della consegna ai committenti se non stivata in magazzino … il calcestruzzo liquido contenuto nell'apposito silos … viene immesso nell'impastatrice e dopo un sufficiente mescolamento, sino a comporre una malta ben amalgamata, dal silos o dall'impastatrice viene versata in appositi stampi di forme e dimensioni diverse, secondo il manufatto da ottenere. Consolidatosi il manufatto, dopo un breve lasso di tempo trascorso al coperto e sotto pensilina, lo stesso viene estratto dagli stampi e posto all'aperto in zona
D per la stagionatura. In detta zona avviene l'essicazione completa del prodotto per evaporazione delle particelle d'acqua ancora imprigionate all'interno del corpo del prodotto”.
Ora, a parere della Corte la dizione usata – area di essiccazione e stagionatura (senza alcuna lavorazione) in attesa della consegna ai committenti se non stivata in magazzino – non vuol significare affatto che i manufatti una volta essiccati, erano lasciati in deposito nell'area in questione, ma solo che la asciugatura era chiaramente effettuata in vista della consegna ai committenti e che, una volta pronti, i manufatti o erano consegnati agli acquirenti, ovvero, stante la logica necessità di non interrompere il ciclo continuo, stante che quella era l'unica area di asciugatura, trasportati nella apposita area di deposito (questa oggetto di non contestata tassazione).
Soccorre, invero, allo spiegato convincimento l'ulteriore, incontestato accertamento del tecnico di parte che, nel descrivere l'opificio di Indirizzo_1, da atto della presenza di un'area, “individuata con la lettera B di mq 74, in parte chiusa e in parte aperta ma tutta sotto copertura, [che] viene utilizzata quale magazzino per lo stivaggio di materie prime e prodotti finiti in attesa di consegna al committente”.
Si impone, pertanto, l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato.
Avuto riguardo alla complessità delle questioni affrontate ed alla presenza di precedenti giurisprudenziali altalenanti, ricorrono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Spese compensate. Palermo, 5.12.2025 Il giudice monocratico Francesco Paolo Pitarresi
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PITARRESI FRANCESCO PAOLO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1236/2024 depositato il 11/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12750/2023 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3036/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal prof. avv. Difensore_1, ricorreva nei confronti del Comune di Palermo, per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 12750/2023, notificato in data 27/12/2023, con il quale gli era stato richiesto il pagamento della somma di € 6.040,49 a titolo di TARI per il 2018 - oltre a sanzioni ed interessi - sull'immobile sito in questa Indirizzo_1.
Esponeva il nominato ricorrente:
che, a partire dal 14/05/2014, aveva avviato una attività di produzione artigianale di manufatti in calcestruzzo, allocata presso una porzione del terreno in Indirizzo_1 , di proprietà del di lui genitore, provvedendo annualmente al pagamento della TARI per mq. 322 e, cioè, per la porzione di fondo adibita a ufficio, magazzino e attività industriali, come da misurazione effettuata nella perizia asseverata dal tecnico di parte, geometra Nominativo_1
che, di contro, l'Ufficio aveva illegittimamente assimilato una ulteriore porzione di fondo (estesa mq. 1886) ad area produttiva rifiuti, chiedendo il pagamento della TARI.
Tanto premesso, chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato per i motivi di seguito riassunti.
I. - Arbitrarietà e infondatezza dell'avviso di accertamento impugnato perché emesso sulla base di dati arbitrariamente determinati in violazione dell'art 5 del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti
(TARI), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 254 del 26/09/2014.
Premetteva come il Comune di Palermo avesse computato la Tari applicando le tariffe rispettivamente previste:
- per “Uffici, Agenzie” per mq 24,00;
- per “Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta” per mq 74,00;
- per “Attività industriali con capannoni di produzione” per mq 1886,00;
- e per “Attività industriali con capannoni di produzione” per mq 224,00.
Sosteneva che tale tassazione non fosse rispettosa del disposto di cui all'art. 5 del Regolamento TARI, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 254/2014, che disciplinava i “Locali ed aree non soggetti alla tassa”, escludendo “dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili” ed inoltre per gli “immobili destinati ad usi non domestici” anche “celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione e stoccaggio), silos, serbatoi, cisterne e simili ove non si ha, di regola, presenza umana”.
Eccepiva, in particolare, la erroneità della tassazione, limitatamente all'area di mq, 1,886,00, destinata ad essiccazione e stagionatura dei manufatti, richiamando l'allegata perizia di parte del geometra Nomin._1, secondo la quale “… l'intera area oggetto dell'accertamento di mq. 2.208 è suddivisa in quattro zone… la prima area individuata con la lettera A di mq 24 viene utilizzata come ufficio;
- la seconda individuata con la lettera B di mq 74, in parte chiusa e in parte aperta ma tutta sotto copertura, viene utilizzata quale magazzino per lo stivaggio di materie prime e prodotti finiti in attesa di consegna al committente;
- la terza individuata con lettera C di mq. 224 (al netto della superficie occupata delle attrezzature fisse) luogo deputato alla produzione adiacente al silos del calcestruzzo liquido, ove si trovano macchinari, in particolare le impastatrici e gli stampi;
area questa in cui avviene tutto il processo produttivo ad esclusione della fase di essiccamento;
- la quarta residuale individuata con lettera D di mq 1.886 è utilizzata come area di essiccazione e stagionatura (senza alcuna lavorazione) in attesa della consegna ai committenti se non stivata in magazzino
… il calcestruzzo liquido contenuto nell'apposito silos … viene immesso nell'impastatrice e dopo un sufficiente mescolamento, sino a comporre una malta ben amalgamata, dal silos o dall'impastatrice viene versata in appositi stampi di forme e dimensioni diverse, secondo il manufatto da ottenere. Consolidatosi il manufatto, dopo un breve lasso di tempo trascorso al coperto e sotto pensilina, lo stesso viene estratto dagli stampi e posto all'aperto in zona D per la stagionatura. In detta zona avviene l'essicazione completa del prodotto per evaporazione delle particelle d'acqua ancora imprigionate all'interno del corpo del prodotto”.
Si doleva, ancora, del fatto che, nel redigere l'atto impugnato, l'Ente impositore avesse fatto riferimento a non meglio precisati controlli anziché procedere, ex art. 1, comma 693, della legge n. 147/2013 (“ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni”), omettendo, quindi, di compiere i dovuti rilievi, verifiche e misurazioni.
II – Illegittimità dell'avviso impugnato in quanto palesemente viziato da carente, insufficiente e contraddittoria motivazione.
Premetteva il Ric._1 che la parte motiva dell'impugnato avviso si sostanziasse in una mera enunciazione di stile (“eseguiti i controlli ai fini della liquidazione della TARI dovuta per l'anno 2018 sulla base degli elementi imponibili rilevati nella banca dati informatica relativa alla gestione del medesimo tributo comunale, sono stati riscontrati omessi/parziali/tardivi versamenti. Il tributo dovuto per l'anno 2018 è stato liquidato come di seguito riportato”), che siccome generica ed apodittica si poneva in violazione dell'articolo 7 dello “Statuto del contribuente”, anche sotto il profilo del dovere della cd. “contestualità” della motivazione, e non aveva consentito al contribuente di comprendere in modo pieno i motivi della tassazione della suddetta area, utilizzata per l'essiccazione.
Lamentava, in altri termini, che il provvedimento impugnato non soltanto non portava allegata la relazione tecnica richiamata, ma neppure ne riproduceva il contenuto essenziale;
e che, inoltre, controparte non si era premurata di esaminare e confutare le risultanze degli atti prodotti dal contribuente.
Richiamava, infine, a proprio conforto precedente di merito che aveva affrontato la medesime questioni.
Si costituiva il Comune di Palermo, chiedendo il rigetto del ricorso.
Richiamava, in primo luogo, l'Ente impositore taluni arresti di merito a sé favorevoli, relativi alla tassazione delle medesime aree, per le medesime motivazioni ma per annualità diverse da quella oggi in contestazione.
Quindi, in ordine alla presunta violazione dell'art. 5 del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti, sosteneva che l'area in questione non rientrava tra quelle riconducibili alla invocata esenzione, trattandosi di locale che assolveva a funzione “mista” di luogo di essiccazione e di deposito di merci, come tale non strutturalmente incompatibile con la presenza umana.
Aggiungeva che i tecnici e i componenti del Nucleo di P.M. Tares/Tari avevano eseguito gli accertamenti necessari al fine di verificare la superficie imponibile, in contraddittorio con la controparte (e, segnatamente, Ricorrente_1 e Nominativo_2 che, nell'occasione avevano ammannito della documentazione).
Ribadiva, infine, che, all'esito delle verifiche di cui sopra, i tecnici comunali avevano acclarato che l'area di
1.886 mq, de qua, era utilizzata per la lavorazione e il deposito dei manufatti pronti per la vendita e consisteva, pertanto, in un'area scoperta operativa, utilizzata per attività produttive e di deposito, come tale non esente da tassazione.
Contestava, inoltre, il mancato assolvimento da parte del ricorrente dell'onere della prova circa l'esistenza delle condizioni per la concessione della invocata esenzione, contestando, sul punto, la valenza probatoria della relazione del tecnico di parte, sotto un duplice profilo:
- in primo luogo poiché lo scritto era stato redatto nel 2016, mentre l'annualità oggi in contestazione è il 2018, sicchè la perizia non avrebbe avuto alcuna rilevanza probatoria nel giudizio che ci occupa in merito alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della invocata esenzione;
- in via ancor più generale, poiché, nell'ambito tributario la “perizia” aveva valore di mera allegazione e, come tale, era priva di qualsivoglia valore probatorio nel giudizio, al pari di una memoria.
In ordine alla eccepita illegittimità dell'avviso impugnato in quanto palesemente viziato da carente, insufficiente e contraddittoria motivazione, rilevava che la parte privata aveva comunque espletato le proprie difese, dimostrando piena conoscenza delle motivazioni della imposizione.
In subordine, rimarcava come l' avviso di accertamento per cui è causa fosse completo, esaustivo e chiaro in ogni sua parte in quanto recante tutti i dati della pretesa impositiva, ai sensi di quanto disposto sia dall'art. 7 Legge 212/2000.
Alla odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato, nei termini e per le motivazioni che si andranno ad enucleare.
Facendosi, amplius, riferimento a quanto esposto in parte narrativa, i termini essenziali della controversia all'attenzione di questa Corte afferiscono, nel merito, all'assoggettamento alla TARI di una porzione dell'opificio, nel possesso del ricorrente, estesa mq 1886,00, che, secondo il ricorrente era esclusivamente destinata ad essiccazione dei manufatti in cemento armato.
Detta questione, peraltro, ha impegnato la CTP di Palermo e la CTR Sicilia, che si sono pronunciate, con esiti altalenanti, in merito alle impugnazioni proposte avverso gli avvisi di pagamento della TARI per lo stesso manufatto, ma per annualità diversa da quella oggi in contestazione.
Tuttavia, prima di affrontare il merito della vicenda, va rilevato come il ricorrente abbia posto una preliminare questione relativa alla nullità dell'impugnato avviso, per violazione dello Statuto del Contribuente, sotto un duplice profilo: la omessa allegazione di uno dei provvedimenti richiamati nell'atto impositivo;
e, in generale, il difetto di motivazione, stante, da un lato, l'utilizzo di forme stereotipate e, dall'altro la mancata considerazione delle ragioni esposte dal contribuente.
Ritiene la Corte che, a differenza di quanto sostenuto dall'Ente resistente, entrambi i prospettati motivi di illegittimità dell'atto impositivo siano fondati.
Invero, è pacifico, oltre che “documentale”, che le ragioni dell'accertamento fiscale riposino negli esiti di una relazione – richiamata e fatta propria dall'Ufficio in sede di emissione del provvedimento impositivo
- redatta dai tecnici del Comune di Palermo, all'esito di sopralluogo espletato congiuntamente al Corpo di
Polizia Municipale ed alla presenza del ricorrente (quale titolare dell'opificio) e del di lui genitore (quale proprietario dell'area).
Per vero, il primo atto procedimentale – di ignoto contenuto giacchè mai osteso alle parti e mai prodotto in giudizio – è addirittura costituito dalla nota, recante protocollo riservato 95036\2015 ed espressamente richiamata quale presupposto del verbale di sopralluogo che ne ebbe a derivare (per motivi che, si ribadisce, in spregio alle disposizioni a tutela del contribuente, sono rimaste sconosciute).
Ad ogni buon conto, a seguito della riservata prot.n. 95036\2025, in data 24.2.2015 veniva espletato presso il fondo di Indirizzo_1, sopralluogo congiunto, alla presenza dei tecnici di parte e dei signori Ricorrente_1 (che producevano documentazione), concluso con verbale prot.n. 518\2015, del quale le parti ricevano copia, così acquisendone piena e legale conoscenza.
Pur tuttavia, le deduzioni di natura tecnica ed accertativa, che portavano alla tassazione anche degli ulteriori mq. 1.886 (ovvero, al mancato riconoscimento, per l'area suddetta, della esenzione invocata dal contribuente), non erano contenute nel verbale di sopralluogo, ma in altro documento e, cioè nella relazione prot. UTC n. 48\15 del 25.02.3035 (giorno successivo alla attività in loco), neanche questa allegata al provvedimento impositivo ma prodotta nel giudizio che ci occupa dalla parte resistente, con la quale, premesso il mero richiamo in epigrafe alla nota prot. n. 95026, e fatto riferimento all'espletato sopralluogo, si indicavano le aree che, a parere dei tecnici comunali, avrebbero dovuto essere assoggettate alla TARI, ivi incluse quella de qua, adibita, secondo lo scarno accertamento, a funzione mista di essiccazione\deposito e, pertanto, estranea alle ipotesi di esenzione dal tributo.
Ebbene, si ritiene che siffatto procedimento impositivo non sia rispettoso dei diritti del contribuente, che è stato privato della doverosa conoscenza di tutti gli atti che hanno inciso sulla determinazione finale, con conseguente vulnus del suo diritto alla difesa.
Ciò a maggior ragione, tenuto conto che la motivazione che sorregge la imposizione appare, ex se, lapidaria, carente e, nel merito, non condivisibile.
Invero, le ragioni della tassazione contenuti nel provvedimento impugnato, con riferimento all'area in oggetto sono apoditticamente – ed impropriamente - rappresentate dalla qualificazione della stessa come “attività industriali con capannone di produzione”, senza che si faccia riferimento alla vera motivazione per cui l'area veniva tassata (“area scoperta adibita sia a lavorazione che a deposito degli stessi manufatti pronti per la vendita”), riportata in quel verbale di sopralluogo, non conosciuto dal Ric._1 né allegato al provvedimento finale.
Non vale, poi, la pena di immorare sulla irrilevanza delle argomentazioni “aggiuntive” contenute negli atti di parte resistente, volte a colmare un evidente vuoto motivazionale.
Ciò, a parere della Corte, ha inibito al contribuente di espletare compiutamente le sue difese su quello che va considerato il vero punto centrale della controversia, ovverossia sul fatto che l'esenzione è stata negata non perché si trattasse di un locale di essiccazione, mera a perchè di tale locale se ne fosse – asseritamente
- fatto un uso “misto”, quale locale di essiccazione e locale deposito.
Tuttavia, ammesso e non concesso che la vicenda possa essere esaminata anche nel merito, va premesso come il punto controverso resti quello della destinazione “effettiva” dell'area in questione, dalla soluzione del quale dipende il riconoscimento della esenzione prevista dall'art. 5 del Regolamento TARI, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 254/2014, a mente del quale restano escluse “dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili” ed inoltre per gli “immobili destinati ad usi non domestici” anche “celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione e stoccaggio), silos, serbatoi, cisterne e simili ove non si ha, di regola, presenza umana”.
Ora, invoca il contribuente l'applicazione della suddetta causa di esenzione richiamando il contenuto della perizia giurata, redatta in data 02.08.2016 dal geometra Nomin._1, dal tenore della quale sarebbe evidente che l'area in questione, siccome adibita alla essiccazione dei prodotti in cemento, non dovrebbe essere soggetta a tassazione. Tale circostanza è oggetto delle critiche da parte del Comune di Palermo che, sulla scorta della relazione tecnica, ha sostenuto:
- l'inconferenza della perizia che, avendo riguardo alla situazione dei luoghi cristallizzata circa tre anni prima della annualità oggetto della tassazione, nulla sarebbe in grado di provare con riferimento alla annualità suddetta;
- più in generale, l'inidoneità, in ambito tributario, della perizia di parte, di provare la ricorrenza dei presupposti fondanti il riconoscimento della esenzione dal tributo, trattandosi di scritto privo di valore probatorio, assimilabile ad un comparsa;
- e, infine, che dalla stessa perizia emergerebbero delle cause legittimanti la contestata tassazione dell'area in questione, che sarebbe, in concreto, destinata a funzioni “ibride” di essiccazione e di deposito che la collocano al di fuori dell'alveo di applicazione del beneficio.
In buona sostanza, non è contestato, ai sensi del richiamato regolamento, che i locali di essiccazione e stagionatura, senza stoccaggio e, ove di regola, non vi sia presenza umana non sono assoggettabili alla
TARI, ma oppone l'Ente impositore che, nella specie, non può applicarsi la su richiamata normativa di favore, non avendo il Ricorrente_1 assolto al relativo onere probatorio, il quale incombe sul contribuente che invoca il riconoscimento della esenzione medesima.
La prospettazione dell'Ente impositore non può essere condivisa.
In primo luogo va, però, rimarcato come, nell'ambito di tutto il procedimento impositivo e sino alla adozione del provvedimento finale, il Comune di Palermo non si sia affatto preoccupato di prendere in considerazione e controdedurre in merito alle circostanze dedotte nella perizia Nominativo_1 (pur se trattavasi di documento conosciuto dalla parte resistente in epoca antecedente), stante che solo negli atti del processo ha provveduto a formulare – tardivamente - quelle motivazioni del tutto omesse nell'ambito del procedimento di liquidazione della imposta, la legittimità del quale appare assai dubbia.
Quindi, sulla circostanza che, siccome redatto nel 2016, nulla sarebbe in grado di provare lo scritto in relazione alla legittimità della imposizione tributaria, avente per oggetto l'annualità 2018, si osserva non solo che è stato lo stesso Comune di Palermo ad aver fondato la tassazione del 2018 in base ad un accertamento espletato nel lontano 2015, ma che più volte la medesima parte resistente a citare i precedenti decisionali relativi alla tassazione per le altre annualità, sostenendo - come di fatto è dato apprezzare – la omologia delle questioni proposte e la identità delle ragioni poste a sostegno della propria tesi.
Nulla toglie, quindi, alla valenza dimostrativa dell'accertamento peritale l'epoca della sua confezione.
Quanto, poi, alla generale valenza della perizia di parte nel processo tributario ed alla specifica valenza della perizia Nominativo_1 nel presente giudizio, ai fini del riconoscimento del diritto alla esenzione di imposta invocata dal Ricorrente_1, si ritiene che la intrinseca persuasività e precisione dello scritto, che non è stato oggetto di alcuna pregnante notazione critica e che, anzi, fa riferimento ai documenti a suo tempo ammanniti dai signori Ricorrente_1 e fatti propri dal'UTC in sede di relazione, ne fondi una efficacia dimostrativa ed accertativa particolarmente “forte” che appare, in ultima analisi, idonea a soddisfare gli oneri probatori che incombono sul contribuente che invoca la esenzione dal pagamento dell'imposta.
Invero, la perizia di parte non trova sua espressa disciplina nel D.Lgs. 546/1992, onde può considerarsi come mezzo di prova “atipico” che va ammesso come “documento”.
Ora, pur se la stessa non ha il valore di prova tecnica della consulenza disposta dall'ufficio, ha pur sempre valenza indiziaria, che ben può rafforzare la tesi della parte nel cui interesse è redatta, e che il giudice deve pur sempre valutare unitamente agli altri elementi di prova, di guisa che questi, non solo potrà e dovrà tenerne conto in sede di valutazione delle prove, ma, in base al principio del libero convincimento, ove la stessa sia chiara, tecnica e coerente con il resto del dossier, nonché “resistente” alle notazioni critiche delle controparti (o, come nella specie, non fatta oggetto di pregnanti rilievi) ben può dimostrare la fondatezza della pretesa di parte.
Ebbene, premesso il giudizio positivo sul prodotto elaborato, coerente con l'ulteriore documentazione tecnica e planimetrica versata in atti, si ritiene che l'elaborato, lungi dal contenere ammissioni circa la natura ibrida dell'area in contestazione, fondi una situazione di fatto che ne legittima la detassazione.
Invero, il geometra Nominativo_1, nel descrivere i luoghi ha dato atto come la quarta, residuale area,
“individuata con lettera D di mq 1.886 è utilizzata come area di essiccazione e stagionatura (senza alcuna lavorazione) in attesa della consegna ai committenti se non stivata in magazzino … il calcestruzzo liquido contenuto nell'apposito silos … viene immesso nell'impastatrice e dopo un sufficiente mescolamento, sino a comporre una malta ben amalgamata, dal silos o dall'impastatrice viene versata in appositi stampi di forme e dimensioni diverse, secondo il manufatto da ottenere. Consolidatosi il manufatto, dopo un breve lasso di tempo trascorso al coperto e sotto pensilina, lo stesso viene estratto dagli stampi e posto all'aperto in zona
D per la stagionatura. In detta zona avviene l'essicazione completa del prodotto per evaporazione delle particelle d'acqua ancora imprigionate all'interno del corpo del prodotto”.
Ora, a parere della Corte la dizione usata – area di essiccazione e stagionatura (senza alcuna lavorazione) in attesa della consegna ai committenti se non stivata in magazzino – non vuol significare affatto che i manufatti una volta essiccati, erano lasciati in deposito nell'area in questione, ma solo che la asciugatura era chiaramente effettuata in vista della consegna ai committenti e che, una volta pronti, i manufatti o erano consegnati agli acquirenti, ovvero, stante la logica necessità di non interrompere il ciclo continuo, stante che quella era l'unica area di asciugatura, trasportati nella apposita area di deposito (questa oggetto di non contestata tassazione).
Soccorre, invero, allo spiegato convincimento l'ulteriore, incontestato accertamento del tecnico di parte che, nel descrivere l'opificio di Indirizzo_1, da atto della presenza di un'area, “individuata con la lettera B di mq 74, in parte chiusa e in parte aperta ma tutta sotto copertura, [che] viene utilizzata quale magazzino per lo stivaggio di materie prime e prodotti finiti in attesa di consegna al committente”.
Si impone, pertanto, l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato.
Avuto riguardo alla complessità delle questioni affrontate ed alla presenza di precedenti giurisprudenziali altalenanti, ricorrono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Spese compensate. Palermo, 5.12.2025 Il giudice monocratico Francesco Paolo Pitarresi