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Sentenza 28 agosto 2024
Sentenza 28 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 28/08/2024, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1766 /2021 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SASSARI
- Sezione Civile - così composto:
- dott.ssa Giuseppina Sanna Presidente
-dott.ssa Marta Guadalupi Giudice
- dott.ssa Elisa Remonti Giudice
. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 1766 / 2021 del R.G.A.C., rimessa al collegio all'udienza del vertente
TRA
- , elettivamente domiciliato in Sassari presso Parte_1
l'avv.to ARRU PIERINO ROSARIO che lo rappresenta per procura apposta in margine al ricorso introduttivo;
- ricorrente-;
E
- elettivamente domiciliato in Sassari, presso l'Avv. SINI CP_1
MANUELA MARIA , che lo rappresenta e difende per procura in margine alla comparsa di costituzione e risposta;
-resistente- nonché
- IL PUBBLICO MINISTERO,
- intervenuto -
OGGETTO: domanda di cessazione effetti civili del matrimonio;
.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da conclusioni assunte all'udienza fissata per la precisazione pagina1 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26/05/2021 conveniva Parte_1
in giudizio chiedendo che questo Tribunale CP_1
pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Sassari in data 15.6.2002 , dal quale era separato legalmente in virtù di
Decreto di Omologa del Tribunale di Sassari in data 23.12.2010 , in quanto era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e la convivenza non era più ripresa, esponeva che le condizioni assunte in sede di separazione non apparivano più adeguate e ciò soprattutto alla luce del fatto che la minore figlia , collocata con le condizioni di Per_1
separazione presso la madre si era trasferita definitivamente a vivere presso il padre, chiedeva, quindi che la minore venisse collocata presso di sé, regolamentato il diritto di visita , determinato l'assegno di mantenimento in favore della minore e le spese straordinarie al 50%.
Si costituiva non opponendosi alla domanda di CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, non contestava che la minore figlia si fosse trasferita a vivere presso il padre per le gravi Per_1 incomprensioni verificatesi nell'ambito della famiglia materna, tanto che non frequentava più neppure il fratello minore, né i nonni né le zie Per_1
materne, esprimeva la volontà di volersi riavvicinare alla figlia chiedendo la collaborazione del padre e con riferimento alla richiesta di assegno di mantenimento evidenziava lo stato di disoccupazione e difficoltà economiche.
Il Presidente del Tribunale, sentiti i coniugi all'udienza fissata ,assumeva i provvedimenti indefettibili ed urgenti in relazione all'affido della minore
, collocandola presso il padre e avuto riguardo alle condizioni Per_1 economiche della non determinava l'assegno di mantenimento in CP_1
favore della stessa.
Trattata nel merito la causa veniva rimessa al Collegio sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del con concessione del termine ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
pagina2 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Dall'istruttoria svolta è emerso che i coniugi vivono Parte_2
ininterrottamente separati, legalmente, in virtù di separazione divenuta definitiva con il decreto di omologa in data 23.12.2010 ;
2. così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1 dicembre 1970 n. 898 come modificate dalla legge n.55/2015
, il collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare. Il tempo ormai trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti denunciano un definitivo esaurimento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
Sassari in data 15.6.2002 , ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
3. Il Collegio prende atto che nel perdurare del giudizio è divenuta Per_1
maggiorenne ciò comporta che alcun provvedimento riguardo la responsabilità genitoriale possa essere assunto. Il Collegio non ha notizia alcuna in ordine alla situazione di , ignora se la stessa sia ancora Per_1
studentessa, quale sia la sua condizioni di vita personale o lavorativa, con la conseguenza che, presupponendo che la stessa non sia economicamente indipendente ( la maggiore età è stata raggiunta un anno fa) e tenendo conto del fatto che entrambi i genitori devono contribuire al mantenimento dei propri figli, in proporzione ai loro redditi , determina in €
200 mensili l'assegno di mantenimento dovuto dalla madre in favore di
, oltre il 50% delle spese straordinarie determinate alla condizioni e Per_1
con le modalità previste dal protocollo CNF adottato dal Tribunale,
l'assegno unico universale verrà percepito in via esclusiva dal attesa Pt_1
la collocazione prevalente della figlia presso di lui.
3. La natura del giudizio legittima l'integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
pagina3 di 4 il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , con l'intervento del P.M., Parte_1 CP_1
così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civile del matrimonio contratto in
SASARI in data 15.6.2002
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di SASSARI di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002 parte II serie A , n.143
CONDIZIONI : pone a carico di assegno di mantenimento in CP_1 favore della figlia di € 200,00 mensili da corrispondersi entro il 5 di Per_1
ogni mese al domicilio del padre e rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie determinate in conformità al protocollo CNF adottato dal Tribunale, la decorrenza dell'assegna sarà dal mese di settembre 2024, l'assegno unico universale verrà percepito in via esclusiva dal . Pt_1
3) compensa tra le parti le spese di causa.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di
Sassari 05/08/2024
IL PRESIDENTE rel.
G.Sanna
pagina4 di 4
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SASSARI
- Sezione Civile - così composto:
- dott.ssa Giuseppina Sanna Presidente
-dott.ssa Marta Guadalupi Giudice
- dott.ssa Elisa Remonti Giudice
. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 1766 / 2021 del R.G.A.C., rimessa al collegio all'udienza del vertente
TRA
- , elettivamente domiciliato in Sassari presso Parte_1
l'avv.to ARRU PIERINO ROSARIO che lo rappresenta per procura apposta in margine al ricorso introduttivo;
- ricorrente-;
E
- elettivamente domiciliato in Sassari, presso l'Avv. SINI CP_1
MANUELA MARIA , che lo rappresenta e difende per procura in margine alla comparsa di costituzione e risposta;
-resistente- nonché
- IL PUBBLICO MINISTERO,
- intervenuto -
OGGETTO: domanda di cessazione effetti civili del matrimonio;
.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da conclusioni assunte all'udienza fissata per la precisazione pagina1 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26/05/2021 conveniva Parte_1
in giudizio chiedendo che questo Tribunale CP_1
pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Sassari in data 15.6.2002 , dal quale era separato legalmente in virtù di
Decreto di Omologa del Tribunale di Sassari in data 23.12.2010 , in quanto era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e la convivenza non era più ripresa, esponeva che le condizioni assunte in sede di separazione non apparivano più adeguate e ciò soprattutto alla luce del fatto che la minore figlia , collocata con le condizioni di Per_1
separazione presso la madre si era trasferita definitivamente a vivere presso il padre, chiedeva, quindi che la minore venisse collocata presso di sé, regolamentato il diritto di visita , determinato l'assegno di mantenimento in favore della minore e le spese straordinarie al 50%.
Si costituiva non opponendosi alla domanda di CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, non contestava che la minore figlia si fosse trasferita a vivere presso il padre per le gravi Per_1 incomprensioni verificatesi nell'ambito della famiglia materna, tanto che non frequentava più neppure il fratello minore, né i nonni né le zie Per_1
materne, esprimeva la volontà di volersi riavvicinare alla figlia chiedendo la collaborazione del padre e con riferimento alla richiesta di assegno di mantenimento evidenziava lo stato di disoccupazione e difficoltà economiche.
Il Presidente del Tribunale, sentiti i coniugi all'udienza fissata ,assumeva i provvedimenti indefettibili ed urgenti in relazione all'affido della minore
, collocandola presso il padre e avuto riguardo alle condizioni Per_1 economiche della non determinava l'assegno di mantenimento in CP_1
favore della stessa.
Trattata nel merito la causa veniva rimessa al Collegio sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del con concessione del termine ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
pagina2 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Dall'istruttoria svolta è emerso che i coniugi vivono Parte_2
ininterrottamente separati, legalmente, in virtù di separazione divenuta definitiva con il decreto di omologa in data 23.12.2010 ;
2. così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1 dicembre 1970 n. 898 come modificate dalla legge n.55/2015
, il collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare. Il tempo ormai trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti denunciano un definitivo esaurimento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
Sassari in data 15.6.2002 , ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
3. Il Collegio prende atto che nel perdurare del giudizio è divenuta Per_1
maggiorenne ciò comporta che alcun provvedimento riguardo la responsabilità genitoriale possa essere assunto. Il Collegio non ha notizia alcuna in ordine alla situazione di , ignora se la stessa sia ancora Per_1
studentessa, quale sia la sua condizioni di vita personale o lavorativa, con la conseguenza che, presupponendo che la stessa non sia economicamente indipendente ( la maggiore età è stata raggiunta un anno fa) e tenendo conto del fatto che entrambi i genitori devono contribuire al mantenimento dei propri figli, in proporzione ai loro redditi , determina in €
200 mensili l'assegno di mantenimento dovuto dalla madre in favore di
, oltre il 50% delle spese straordinarie determinate alla condizioni e Per_1
con le modalità previste dal protocollo CNF adottato dal Tribunale,
l'assegno unico universale verrà percepito in via esclusiva dal attesa Pt_1
la collocazione prevalente della figlia presso di lui.
3. La natura del giudizio legittima l'integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
pagina3 di 4 il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , con l'intervento del P.M., Parte_1 CP_1
così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civile del matrimonio contratto in
SASARI in data 15.6.2002
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di SASSARI di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002 parte II serie A , n.143
CONDIZIONI : pone a carico di assegno di mantenimento in CP_1 favore della figlia di € 200,00 mensili da corrispondersi entro il 5 di Per_1
ogni mese al domicilio del padre e rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie determinate in conformità al protocollo CNF adottato dal Tribunale, la decorrenza dell'assegna sarà dal mese di settembre 2024, l'assegno unico universale verrà percepito in via esclusiva dal . Pt_1
3) compensa tra le parti le spese di causa.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di
Sassari 05/08/2024
IL PRESIDENTE rel.
G.Sanna
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