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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/04/2025, n. 1734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1734 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del dott. Filippo Lo Presti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2132 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili del 2025, vertente tra
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Lupo Giovanni, presso il cui studio in Palermo,
Piazza V.E. DO n.27, ha eletto domicilio, come da procura allegata telematicamente nel fascicolo R.G.7508/2024;
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F. ) e (C.F.: ), C.F._2 Controparte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avvocato Campagna Fiorella, presso il cui studio in Palermo, Via
Giuseppe Alessi n.25, hanno eletto domicilio, come da separate procure allegate telematicamente;
CONVENUTI
OGGETTO: azione di rivendica
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte in sostituzione di udienza del 11/03/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11/06/2024 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza (introduttivo del procedimento portante n. 7508/2024 r.g.),
[...]
, in qualità di liquidatore e legale rappresentante della società Parte_2
ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_4
1 ; e;
i signori e;
i signori Controparte_5 Controparte_6 CP_7 CP_8 CP_9
e i nuclei familiari occupanti i locali con accesso dalla Scala “L”; i CP_10 CP_11
signori DO e il signor i nuclei familiari occupanti CP_12 CP_13 Parte_3
i locali con accesso dalla Scala “E”; ; ; Controparte_3 Controparte_2 CP_2
(figlio del precedente); i nuclei familiari occupanti i locali con accesso dalla CP_14
Scala “I”, tutti domiciliati in questa Via S.M. di Gesù 37”, denunciando l'occupazione sine titulo da parte di questi ultimi degli immobili, di proprietà dell'odierna società attrice, allocati tutti al piano -1/Sottoterra dello stabile, distinto per “scale” di accesso, facente parte del condominio di Via Santa Maria di Gesù n.37 in Palermo, e chiedendone l'immediato rilascio.
A sostegno della propria domanda, la Società ricorrente, premesso di essere proprietaria degli immobili con destinazione ad uso commerciale allocati tutti al piano -1/Sottoterra dello stabile in questione per averli costruiti in base a Concessione Edilizia del Comune di Palermo
n°10 del 23/3/1989 e n° 396 del 27/11/1989, e Parere sanitario del 19/4/1995, Prot. n° 374, ha dedotto che a far data dal 14/07/2015 gli stessi risultano abusivamente occupati dai convenuti menzionati e che tale situazione abitativa “è sempre stata estremamente “fluida”, nel breve e nel lungo periodo” in quanto “gli occupanti, per legami familiari o per semplice comunanza di intenti, cedevano di volta in volta il “possesso” dell'immobile a altri soggetti, o si spostavano da una unità abitativa all'altra resasi libera o messa a disposizione dal precedente occupante, con l'evidente risultato di rendere impossibile l'identificazione dell'unità abitata con il proprio occupante, e la notifica di atti o corrispondenza: per tale motivo è più esatto considerare
l'occupazione del piano -1 S dello stabile (Piano -1/sottoterra) come il risultato concordato di un'unica volontà, non distinta per singolo occupante o appartamento”.
Con comparse di costituzione del 09/12/2024, 24/01/2025 e 29/01/2025 si sono costituiti, rispettivamente, e tutti Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
sostanzialmente ammettendo di occupare abusivamente gli immobili in questione dall'anno
2019 a causa delle disperate condizioni economiche in cui si trovano.
e hanno chiesto un congruo termine per il rilascio Controparte_1 Controparte_3
degli immobili.
ha chiesto, in via principale, di formulare una proposta transattiva che tenga Controparte_2
conto delle esigenze delle parti in causa, e in subordine, un congruo termine per il rilascio dell'immobile.
2 Alla prima udienza del 20/02/2025 è stata rilevata la nullità del ricorso introduttivo nella parte in cui si riferisce a , DO, CP_7 CP_8 CP_9 CP_10 CP_11
(figlio del precedente)”, essendo evidente la carenza dei dati CP_12 CP_13 CP_2
necessari per identificare e individuare i convenuti. A tal punto il ricorrente, personalmente presente ha rinunziato agli atti del ricorso nei confronti dei resistenti genericamente sopra indicati;
conseguentemente è stata dichiarata ex art. 306 c.p.c. l'estinzione del processo con riguardo al rapporto processuale tra gli stessi e la società ricorrente, e sono state separate le domande pendenti tra la società ricorrente e i convenuti costituiti Controparte_1
e , mediante costituzione del presente procedimento n. Controparte_2 Controparte_3
R.G. 2132/2025.
Nel corso della stessa udienza, tenuto conto del contenuto delle comparse di costituzione e degli atti, le parti sono state inviate alla discussione all'udienza del 12 marzo 2025, attraverso le forme della trattazione scritta.
* * *
Preso atto delle note scritte depositate per la discussione in data 7 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio odierna, a giudizio del tribunale le domande di parte attrice sono fondata e vanno accolte.
In punto di qualificazione dell'istanza attorea, giova, preliminarmente, precisare come il rilascio di un determinato bene nella materiale disponibilità di altri costituisca risultato indifferentemente conseguibile sia attraverso un'azione di rivendica, che attraverso una mera azione di restituzione. Nondimeno, pur accomunate dallo scopo pratico cui entrambe tendono le due azioni “si distinguono nettamente per la natura, poichè all'analogia del petitum non corrisponde quella delle rispettive causae petendi: la proprietà per l'una, un rapporto obbligatorio per l'altra. La prima è connotata quindi da realità e assolutezza, la seconda da personalità e relatività. Nella rivendicazione la ragione giuridica e l'oggetto del giudizio coincidono, identificandosi nel diritto di proprietà, di cui l'attore deve dare la c.d. probatio diabolica, dimostrando un acquisto del bene avvenuto a titolo originario da parte sua o di uno dei propri danti causa a titolo derivativo (acquisto che per lo più deriva dall'usucapione, maturata eventualmente mediante i meccanismi dell'accessione o dell'unione dei possessi). Nel caso dell'azione di restituzione si verte invece su una prestazione di dare, derivante da un rapporto di carattere obbligatorio” (cfr. Cass. S.U. n.7305/2014), della cui sussistenza e/o
3 sopravvenuto venir meno l'attore deve fornire la prova secondo gli ordinari criteri operanti in tema di onere probatorio.
In particolare, secondo consolidata giurisprudenza, costituiscono accadimenti idonei a fondare un'azione di restituzione l'invalidità o l'esaurimento (per risoluzione, per rescissione, per esercizio della facoltà di recesso, per decorso del termine di durata e così via) del rapporto di natura obbligatoria in base al quale si era conseguita la detenzione del bene (Cass. 11 luglio
1981 n. 4507, 7 gennaio 1983 n. 120, 8 luglio 1983 n. 4589, 28 gennaio 1985 n. 439, 30 novembre 1987 n. 7162, 26 giugno 1991 n. 7162, 19 luglio 1996 n. 6522, 19 febbraio 2002 n.
2392, 4 luglio 2005 n. 14135).
Non rientra nel novero dei presupposti dell'azione di cui si tratta l'assoluta iniziale insussistenza di qualsiasi titolo giustificativo della disponibilità materiale della cosa da parte del convenuto, avendo la giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, di recente affermato che non è azione di restituzione ma di rivendicazione quella con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto (Cass. 4 luglio 2005 n. 14135; 14 gennaio 2013 n. 705; nonché Sezioni Unite n.
7305 del 2014).
Più nel dettaglio, la Suprema Corte ha espressamente affermato che “l'azione personale di restituzione, come già dice il nome, è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire il possesso di una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica. La tesi opposta comporta la sostanziale vanificazione della stessa previsione legislativa dell'azione di rivendicazione, il cui campo di applicazione resterebbe praticamente azzerato, se si potesse
4 esercitare un'azione personale di restituzione nei confronti del detentore sine titulo (Cass. S. U.
n. 7305 del 2014).
Alla luce dei suesposti principi, nel caso di specie deve ritenersi che la domanda proposta dalla società ricorrente nei confronti dei convenuti possa correttamente qualificarsi in termini di azione di rivendica.
La ricorrente, infatti, non ha agito deducendo il venir meno di un negozio giuridico in forza del quale i convenuti avevano in passato cominciato a detenere gli immobili, bensì deducendo a sostegno della propria domanda la titolarità del diritto reale di proprietà, rivendicandolo sui beni immobili in questione, e mirando, per questa via, al raggiungimento del risultato pratico del riottenimento della disponibilità materiale dei beni.
In altri termini la causa petendi dedotta è la titolarità del bene e non la sussistenza di un titolo obbligatorio in essere tra le parti e legittimante l'occupazione.
Qualificata l'azione in termini di azione di rivendica, giova ricordare che la stessa si caratterizza per un onere probatorio particolarmente rigoroso imposto a carico di chi la eserciti:
l'attore deve infatti dimostrare non solo l'esistenza del proprio diritto di proprietà, dando prova del possesso del bene, ma anche il possesso del bene in capo ai propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o comunque fino a coprire il periodo di usucapione.
Ciononostante, va evidenziato che, per costante giurisprudenza (fra tutte cfr. Cass
n.7539/2024), il principio della c.d. probatio diabolica non ha carattere assoluto e rigoroso, potendo essere attenuato quando il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa o ad uno dei danti causa dell'attore. In tale ipotesi, il rivendicante non ha l'onere di provare il diritto dei suoi autori sino ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene medesimo abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto.
Nella vicenda in esame, la titolarità degli immobili siti al piano -1/sottoterra del Condominio di
Via Santa Maria di Gesù n.37 abusivamente occupati dai convenuti appartiene indiscutibilmente alla società ricorrente, sia per effetto dell'onere probatorio da questa assolto sia per effetto della mancata contestazione da parte dei convenuti. A sostegno del diritto di proprietà la società ha, infatti, allegato le due Concessioni Edilizie del Comune di Palermo,
n°10 del 23/3/1989 e n° 396 del 27/11/1989, con il relativo Parere sanitario del 19/4/1995, Prot.
n° 374, dalle quali si evince il diritto di proprietà in capo alla società ricorrente degli immobili facenti parte del condominio anzidetto e identificati al Catasto al foglio di mappa n.86, particelle da num.531 a 634, in forza di atto in notaio del 20/01/1981 Persona_1
5 registrato a Misilmeri il 09/02/1981 e trascritto a Palermo il 19/02/1981. I convenuti, dal canto loro, non hanno contestato l'originaria appartenenza degli immobili occupati in capo alla società ricorrente, non opponendosi infatti alla domanda attorea e chiedendo un congruo termine per il rilascio degli immobili occupati.
Alla luce delle superiori argomentazioni, la domanda attorea è fondata e i convenuti devono essere condannati al rilascio immediato, in favore della società ricorrente, degli immobili occupati siti in Palermo nel Condominio di Via Santa Maria di Gesù n.37 al piano -
1/sottoterra.
Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore effettivo della lite e dell'attività svolta, si liquidano in misura di euro 2.000,00 a carico di ciascun convenuto, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica definitivamente decidendo e respinta ogni diversa domanda ed eccezione:
Ordina ai convenuti e la Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
restituzione in favore della società l'immobile sito in Parte_1
Palermo nel Condominio di Via Santa Maria di Gesù n.37 al piano -1/sottoterra, libero da persone e sgombero da cose;
condanna ciascuno convenuto alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese processuali che si liquidano, a carico di ognuno, in euro 2.000,00 per compensi oltre al rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Palermo, 17/04/2025
Il Giudice
Filippo Lo Presti
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/dottor Filippo
Lo Presti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del dott. Filippo Lo Presti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2132 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili del 2025, vertente tra
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Lupo Giovanni, presso il cui studio in Palermo,
Piazza V.E. DO n.27, ha eletto domicilio, come da procura allegata telematicamente nel fascicolo R.G.7508/2024;
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F. ) e (C.F.: ), C.F._2 Controparte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avvocato Campagna Fiorella, presso il cui studio in Palermo, Via
Giuseppe Alessi n.25, hanno eletto domicilio, come da separate procure allegate telematicamente;
CONVENUTI
OGGETTO: azione di rivendica
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte in sostituzione di udienza del 11/03/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11/06/2024 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza (introduttivo del procedimento portante n. 7508/2024 r.g.),
[...]
, in qualità di liquidatore e legale rappresentante della società Parte_2
ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_4
1 ; e;
i signori e;
i signori Controparte_5 Controparte_6 CP_7 CP_8 CP_9
e i nuclei familiari occupanti i locali con accesso dalla Scala “L”; i CP_10 CP_11
signori DO e il signor i nuclei familiari occupanti CP_12 CP_13 Parte_3
i locali con accesso dalla Scala “E”; ; ; Controparte_3 Controparte_2 CP_2
(figlio del precedente); i nuclei familiari occupanti i locali con accesso dalla CP_14
Scala “I”, tutti domiciliati in questa Via S.M. di Gesù 37”, denunciando l'occupazione sine titulo da parte di questi ultimi degli immobili, di proprietà dell'odierna società attrice, allocati tutti al piano -1/Sottoterra dello stabile, distinto per “scale” di accesso, facente parte del condominio di Via Santa Maria di Gesù n.37 in Palermo, e chiedendone l'immediato rilascio.
A sostegno della propria domanda, la Società ricorrente, premesso di essere proprietaria degli immobili con destinazione ad uso commerciale allocati tutti al piano -1/Sottoterra dello stabile in questione per averli costruiti in base a Concessione Edilizia del Comune di Palermo
n°10 del 23/3/1989 e n° 396 del 27/11/1989, e Parere sanitario del 19/4/1995, Prot. n° 374, ha dedotto che a far data dal 14/07/2015 gli stessi risultano abusivamente occupati dai convenuti menzionati e che tale situazione abitativa “è sempre stata estremamente “fluida”, nel breve e nel lungo periodo” in quanto “gli occupanti, per legami familiari o per semplice comunanza di intenti, cedevano di volta in volta il “possesso” dell'immobile a altri soggetti, o si spostavano da una unità abitativa all'altra resasi libera o messa a disposizione dal precedente occupante, con l'evidente risultato di rendere impossibile l'identificazione dell'unità abitata con il proprio occupante, e la notifica di atti o corrispondenza: per tale motivo è più esatto considerare
l'occupazione del piano -1 S dello stabile (Piano -1/sottoterra) come il risultato concordato di un'unica volontà, non distinta per singolo occupante o appartamento”.
Con comparse di costituzione del 09/12/2024, 24/01/2025 e 29/01/2025 si sono costituiti, rispettivamente, e tutti Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
sostanzialmente ammettendo di occupare abusivamente gli immobili in questione dall'anno
2019 a causa delle disperate condizioni economiche in cui si trovano.
e hanno chiesto un congruo termine per il rilascio Controparte_1 Controparte_3
degli immobili.
ha chiesto, in via principale, di formulare una proposta transattiva che tenga Controparte_2
conto delle esigenze delle parti in causa, e in subordine, un congruo termine per il rilascio dell'immobile.
2 Alla prima udienza del 20/02/2025 è stata rilevata la nullità del ricorso introduttivo nella parte in cui si riferisce a , DO, CP_7 CP_8 CP_9 CP_10 CP_11
(figlio del precedente)”, essendo evidente la carenza dei dati CP_12 CP_13 CP_2
necessari per identificare e individuare i convenuti. A tal punto il ricorrente, personalmente presente ha rinunziato agli atti del ricorso nei confronti dei resistenti genericamente sopra indicati;
conseguentemente è stata dichiarata ex art. 306 c.p.c. l'estinzione del processo con riguardo al rapporto processuale tra gli stessi e la società ricorrente, e sono state separate le domande pendenti tra la società ricorrente e i convenuti costituiti Controparte_1
e , mediante costituzione del presente procedimento n. Controparte_2 Controparte_3
R.G. 2132/2025.
Nel corso della stessa udienza, tenuto conto del contenuto delle comparse di costituzione e degli atti, le parti sono state inviate alla discussione all'udienza del 12 marzo 2025, attraverso le forme della trattazione scritta.
* * *
Preso atto delle note scritte depositate per la discussione in data 7 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio odierna, a giudizio del tribunale le domande di parte attrice sono fondata e vanno accolte.
In punto di qualificazione dell'istanza attorea, giova, preliminarmente, precisare come il rilascio di un determinato bene nella materiale disponibilità di altri costituisca risultato indifferentemente conseguibile sia attraverso un'azione di rivendica, che attraverso una mera azione di restituzione. Nondimeno, pur accomunate dallo scopo pratico cui entrambe tendono le due azioni “si distinguono nettamente per la natura, poichè all'analogia del petitum non corrisponde quella delle rispettive causae petendi: la proprietà per l'una, un rapporto obbligatorio per l'altra. La prima è connotata quindi da realità e assolutezza, la seconda da personalità e relatività. Nella rivendicazione la ragione giuridica e l'oggetto del giudizio coincidono, identificandosi nel diritto di proprietà, di cui l'attore deve dare la c.d. probatio diabolica, dimostrando un acquisto del bene avvenuto a titolo originario da parte sua o di uno dei propri danti causa a titolo derivativo (acquisto che per lo più deriva dall'usucapione, maturata eventualmente mediante i meccanismi dell'accessione o dell'unione dei possessi). Nel caso dell'azione di restituzione si verte invece su una prestazione di dare, derivante da un rapporto di carattere obbligatorio” (cfr. Cass. S.U. n.7305/2014), della cui sussistenza e/o
3 sopravvenuto venir meno l'attore deve fornire la prova secondo gli ordinari criteri operanti in tema di onere probatorio.
In particolare, secondo consolidata giurisprudenza, costituiscono accadimenti idonei a fondare un'azione di restituzione l'invalidità o l'esaurimento (per risoluzione, per rescissione, per esercizio della facoltà di recesso, per decorso del termine di durata e così via) del rapporto di natura obbligatoria in base al quale si era conseguita la detenzione del bene (Cass. 11 luglio
1981 n. 4507, 7 gennaio 1983 n. 120, 8 luglio 1983 n. 4589, 28 gennaio 1985 n. 439, 30 novembre 1987 n. 7162, 26 giugno 1991 n. 7162, 19 luglio 1996 n. 6522, 19 febbraio 2002 n.
2392, 4 luglio 2005 n. 14135).
Non rientra nel novero dei presupposti dell'azione di cui si tratta l'assoluta iniziale insussistenza di qualsiasi titolo giustificativo della disponibilità materiale della cosa da parte del convenuto, avendo la giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, di recente affermato che non è azione di restituzione ma di rivendicazione quella con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto (Cass. 4 luglio 2005 n. 14135; 14 gennaio 2013 n. 705; nonché Sezioni Unite n.
7305 del 2014).
Più nel dettaglio, la Suprema Corte ha espressamente affermato che “l'azione personale di restituzione, come già dice il nome, è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire il possesso di una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica. La tesi opposta comporta la sostanziale vanificazione della stessa previsione legislativa dell'azione di rivendicazione, il cui campo di applicazione resterebbe praticamente azzerato, se si potesse
4 esercitare un'azione personale di restituzione nei confronti del detentore sine titulo (Cass. S. U.
n. 7305 del 2014).
Alla luce dei suesposti principi, nel caso di specie deve ritenersi che la domanda proposta dalla società ricorrente nei confronti dei convenuti possa correttamente qualificarsi in termini di azione di rivendica.
La ricorrente, infatti, non ha agito deducendo il venir meno di un negozio giuridico in forza del quale i convenuti avevano in passato cominciato a detenere gli immobili, bensì deducendo a sostegno della propria domanda la titolarità del diritto reale di proprietà, rivendicandolo sui beni immobili in questione, e mirando, per questa via, al raggiungimento del risultato pratico del riottenimento della disponibilità materiale dei beni.
In altri termini la causa petendi dedotta è la titolarità del bene e non la sussistenza di un titolo obbligatorio in essere tra le parti e legittimante l'occupazione.
Qualificata l'azione in termini di azione di rivendica, giova ricordare che la stessa si caratterizza per un onere probatorio particolarmente rigoroso imposto a carico di chi la eserciti:
l'attore deve infatti dimostrare non solo l'esistenza del proprio diritto di proprietà, dando prova del possesso del bene, ma anche il possesso del bene in capo ai propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o comunque fino a coprire il periodo di usucapione.
Ciononostante, va evidenziato che, per costante giurisprudenza (fra tutte cfr. Cass
n.7539/2024), il principio della c.d. probatio diabolica non ha carattere assoluto e rigoroso, potendo essere attenuato quando il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa o ad uno dei danti causa dell'attore. In tale ipotesi, il rivendicante non ha l'onere di provare il diritto dei suoi autori sino ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene medesimo abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto.
Nella vicenda in esame, la titolarità degli immobili siti al piano -1/sottoterra del Condominio di
Via Santa Maria di Gesù n.37 abusivamente occupati dai convenuti appartiene indiscutibilmente alla società ricorrente, sia per effetto dell'onere probatorio da questa assolto sia per effetto della mancata contestazione da parte dei convenuti. A sostegno del diritto di proprietà la società ha, infatti, allegato le due Concessioni Edilizie del Comune di Palermo,
n°10 del 23/3/1989 e n° 396 del 27/11/1989, con il relativo Parere sanitario del 19/4/1995, Prot.
n° 374, dalle quali si evince il diritto di proprietà in capo alla società ricorrente degli immobili facenti parte del condominio anzidetto e identificati al Catasto al foglio di mappa n.86, particelle da num.531 a 634, in forza di atto in notaio del 20/01/1981 Persona_1
5 registrato a Misilmeri il 09/02/1981 e trascritto a Palermo il 19/02/1981. I convenuti, dal canto loro, non hanno contestato l'originaria appartenenza degli immobili occupati in capo alla società ricorrente, non opponendosi infatti alla domanda attorea e chiedendo un congruo termine per il rilascio degli immobili occupati.
Alla luce delle superiori argomentazioni, la domanda attorea è fondata e i convenuti devono essere condannati al rilascio immediato, in favore della società ricorrente, degli immobili occupati siti in Palermo nel Condominio di Via Santa Maria di Gesù n.37 al piano -
1/sottoterra.
Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore effettivo della lite e dell'attività svolta, si liquidano in misura di euro 2.000,00 a carico di ciascun convenuto, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica definitivamente decidendo e respinta ogni diversa domanda ed eccezione:
Ordina ai convenuti e la Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
restituzione in favore della società l'immobile sito in Parte_1
Palermo nel Condominio di Via Santa Maria di Gesù n.37 al piano -1/sottoterra, libero da persone e sgombero da cose;
condanna ciascuno convenuto alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese processuali che si liquidano, a carico di ognuno, in euro 2.000,00 per compensi oltre al rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Palermo, 17/04/2025
Il Giudice
Filippo Lo Presti
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/dottor Filippo
Lo Presti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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