Accoglimento
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 11/06/2025, n. 5080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5080 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 05080/2025REG.PROV.COLL.
N. 09622/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9622 del 2023, proposto da DO LE, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Morrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Magnanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 7643/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2025 il Cons. Raffaello Sestini;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con il ricorso in primo grado il sig. LE ha gravato la determinazione dirigenziale con la quale il competente ufficio di Roma capitale rigettava la sua domanda di concessione edilizia in sanatoria.
2 – In tale sede, il ricorrente ha affermato che aveva intrapreso lavori di edificazione di un fabbricato destinato ad ospitare il suo nucleo familiare, composto da 3 unità immobiliari; i lavori erano stati realizzati in assenza di titolo edilizio, e per sanarli aveva avanzato la domanda di condono n. 91236 del 1986. Facevano seguito richieste di integrazione documentale e di determinazione dell’oblazione e degli oneri concessori dovuti. Successivamente, con nota prot 22458/2005, l’Ufficio condono edilizio capitolino creava tre sotto fascicoli corrispondenti a ciascuna unità immobiliare. Con successive tre note, il competente Ufficio comunicava al ricorrente il preavviso di rigetto delle domande, in quanto gli abusi sarebbero ricaduti in area sottoposta a vincolo paesaggistico ex art 134., comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 42/2004. Infine, con ulteriore provvedimento, Roma Capitale confermava la determinazione di diniego assunta sulla scorta dei vincoli paesaggistici gravanti sull’area interessata dall’abuso.
3 – Tali provvedimenti sono stati impugnati davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, che, dopo aver respinto la domanda di concessione di misure cautelari con ordinanza n. 3116 dell’8 luglio 2014, con l’appellata sentenza n. 7643/2023 ha respinto il ricorso. Il ricorrente di primo grado ha quindi proposto appello, deducendo plurime censure. Si è costituito in giudizio, così come in primo grado, l’intimato Comune di Roma e le parti hanno ulteriormente messo a punto le rispettive difese mediante un ripetuto scambio di memorie.
4 - Il Sig. LE con il proprio ricorso in appello solleva i tre motivi in diritto di seguito sintetizzati.
4.1 – “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32 e 33 della legge n. 47/1985”. Con il primo motivo in appello l’appellante contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto ostativa al rilascio della concessione in sanatoria la presenza di un vincolo paesaggistico, applicando il principio tempus regit actum . Si sostiene, al contrario, che detta impostazione non sarebbe pertinente al caso concreto, in quanto l’opera edilizia è stata realizzata in epoca antecedente all’apposizione del vincolo e la domanda di sanatoria è stata presentata nel 1986, quando ancora non vi era alcuna restrizione. Il vincolo in questione è stato formalmente riconosciuto come elemento ostativo solo molti anni dopo, nel 2013, in seguito a un parere contrario del Ministero dei Beni Culturali del 2012. In tal modo, l’Amministrazione ha erroneamente ignorato la previsione dell’art. 33 della legge n. 47/1985, che vieta la sanatoria solo se il vincolo sia stato imposto prima dell’esecuzione dell’abuso. Inoltre, nei provvedimenti impugnati mancherebbe del tutto un’esatta individuazione del momento temporale di imposizione del vincolo, requisito in ogni caso indispensabile ai fini della legittimità del diniego.
4.2 – “ Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione ed ingiustizia manifesta ”.
Si denuncia che l’Amministrazione non avrebbe condotto un’istruttoria adeguata sulla domanda di condono edilizio, omettendo di verificare non solo il momento di apposizione del vincolo, ma anche la sua concreta incidenza sull’area oggetto dell’abuso. La motivazione del diniego risulterebbe insufficiente e non terrebbe conto delle circostanze di fatto, né del legittimo affidamento maturato dal ricorrente nel corso di oltre vent’anni, durante i quali l’Amministrazione non avrebbe mai evidenziato ostacoli insanabili alla concessione. Inoltre, si contesta la qualificazione urbanistica dell’area e la mancata considerazione dell’inserimento dell’immobile nel piano esecutivo di recupero urbanistico, già in fase di adozione nel 2013. Secondo parte appellante, in particolare, il vincolo non comporterebbe una tutela integrale e sarebbe stato applicato sulla base di documentazione non aggiornata.
4.3 – “ Eccesso di potere per disparità di trattamento ” rispetto a concessioni in sanatoria rilasciate in situazioni del tutto simili per immobili confinanti.
5 - Roma Capitale, con la propria memoria difensiva, afferma l’infondatezza delle censure dedotte.
5.1 – In primo luogo, secondo il Comune intimato, il TAR avrebbe fatto corretta applicazione del principio giurisprudenziale consolidato secondo cui, in materia di condono edilizio ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la valutazione sulla sanabilità delle opere abusive, soprattutto in presenza di vincoli di inedificabilità relativa, deve avvenire alla luce del principio tempus regit actum . È, dunque, alla data di esame della domanda di sanatoria che occorre verificare la sussistenza di eventuali vincoli (citando Cons. Stato, sez. VI, sent. 2 dicembre 2019, n. 8246).
5.2 - In particolare, sebbene la domanda di condono fosse stata presentata nel 1986, l’istruttoria non era stata immediatamente avviata, sostiene il Comune, per carenze documentali imputabili esclusivamente all’appellante. Durante il tempo trascorso, l’area interessata era stata assoggettata a vincolo paesaggistico e, conformemente all’art. 32 della L. n. 47/1985, l’Amministrazione era tenuta a richiedere il parere vincolante della Soprintendenza, essendo tale parere una condicio iuris per il rilascio del titolo edilizio. Roma Capitale ha effettivamente richiesto tale parere in data 28 novembre 2012 e ha ricevuto riscontro negativo: la Soprintendenza statale ha infatti ritenuto come “ le opere abusivamente realizzate non siano compatibili con il contesto paesaggistico tutelato ”.
5.3 – Il predetto giudizio negativo, emesso a tutela del vincolo sopravvenuto, era vincolante e preclusivo per il rilascio della concessione in sanatoria. Inoltre, tale parere negativo non è mai stato impugnato dal ricorrente, nonostante ne fosse stato messo a conoscenza mediante comunicazione ex art. 10-bis L. n. 241/1990.
6 – Le censure dedotte sono solo in parte fondate. L’appello deve essere pertanto accolto nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
6.1 – In particolare, così come dedotto dal Comune resistente, non sono fondate le censure volte a far rilevare la mancata considerazione della illegittimità del diniego fondato sul carattere ostativo di un vincolo paesaggistico che si era formato solo successivamente alla realizzazione delle opere abusive, non avendo l’amministrazione neppure verificato il momento dell’imposizione del vincolo; neppure fondate sono le censure volte a far valere la illegittimità della mancata considerazione della inclusione dell’area interessata in un piano esecutivo di recupero urbanistico di aree di edilizia ex abusiva (Piano Cesano – via di Baccanello / via di Colle Febbraro), adottato con delibera dell’Assemblea Capitolina n. 40/2013); infine, non fondate sono anche le censure volte a far valere la disparità di trattamento rispetto alla domanda di condono presentata dal fratello del ricorrente, relativa a un immobile situato su un fondo contiguo e oggetto di accoglimento già nel 2002.
6.2 – Infatti il TAR, nell’esaminare la fattispecie concernente un diniego di condono fondato sulla sopravvenuta imposizione, ai sensi dell’art. 134, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 42/2004, di un vincolo paesaggistico sulle aree interessate dall’abuso, ha correttamente aderito all’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, risalente già all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 22 luglio 1999, n. 20, secondo cui, in materia di condono edilizio disciplinato dalla legge n. 47/1985, per valutare l’esistenza di vincoli di inedificabilità occorre avere riguardo alla situazione vigente al momento dell’esame della domanda.
A ulteriore conferma, il TAR Lazio, Sez. II bis, nella sentenza n. 3047 del 9 marzo 2020, ha chiarito che, anche nell’ipotesi in cui il vincolo sia sopravvenuto dopo l’esecuzione dell’opera, l’art. 32 della Legge n. 47/1985 impone comunque l’acquisizione del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. Tale interpretazione è stata più volte confermata dal Consiglio di Stato (sez. IV, sent. n. 1338 del 18 marzo 2014; sez. VI, sent. n. 2297 del 7 maggio 2015; sent. n. 5025 del 9 ottobre 2014; sent. n. 231 del 17 gennaio 2014).
6.3 - La sopravvenienza di un vincolo paesaggistico rileva, dunque, ai fini della sanatoria, comportando l’obbligo di acquisire il parere dell’amministrazione preposta alla tutela, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47/1985. Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato che Roma Capitale aveva effettivamente richiesto il parere alla competente Soprintendenza statale, la quale si era espressa negativamente, ritenendo che le opere oggetto di condono non fossero compatibili con il contesto paesaggistico tutelato. Tale parere, acquisito ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 47/1985, era stato comunicato al ricorrente con nota ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, a cui il ricorrente aveva risposto con osservazioni ritenute non accoglibili.
6.4 - In base al medesimo principio tempus regit actum, neppure poteva trovare ingresso la valutazione di un successivo Piano di recupero dell’abusivismo, eventualmente suscettibile di considerazione solo nella successiva fase di esecuzione dell’ordine demolitorio.
6.5 - Quanto alla dedotta violazione dell’affidamento nutrito circa l’esito favorevole della domanda di condono, il TAR ha ugualmente ribadito il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui i provvedimenti repressivi dell’abusivismo edilizio, compresi i dinieghi di sanatoria, sono atti vincolati, che non richiedono una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né una comparazione con gli interessi privati coinvolti; neppure è configurabile un affidamento giuridicamente tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva, che non può essere legittimata né dal mero decorso del tempo né dalla autorizzazione, anche in sanatoria, di opere analoghe in ipotesi ugualmente abusive.
7 – A considerazioni diverse si prestano, peraltro, le ulteriori censure di eccesso di potere sotto i diversi profili del difetto di istruttoria, della carenza di motivazione e della manifesta ingiustizia, fondate sulla circostanza che l’amministrazione ha proceduto ad esperire un supplemento di istruttoria che, pur innescato dallo stesso proponente con riferimento ai pagamenti dovuti, si è comunque protratto per una durata temporale oggettivamente abnorme, per poi denegare la domanda di permesso di costruire con atto motivato (in modo insufficiente) solo per relationem , mutuando pedissequamente il parere tardivamente richiesto alla Soprintendenza e fondato solo sulla incompatibilità del manufatto con il sopravvenuto vincolo di inedificabilità, peraltro solo relativo, senza in alcun modo dare conto della presenza degli immobili del tutto simili già a suo tempo assentiti all’esito della medesima domanda di condono.
8 – Sul punto il Comune, avendo adottato un atto di diniego necessitato ed a contenuto vincolato necessariamente mutuato dal contenuto negativo del parere -obbligatorio e vincolante- della Soprintendenza, eccepisce la inammissibilità e comunque la non fondatezza che caratterizzerebbe la censura, non avendo l’appellante impugnato il parere della Soprintendenza per contestarne la sua valutazione di incompatibilità rispetto al vincolo. Infatti, in virtù dell’art. 146 del D.lgs. n. 42/2004, la Soprintendenza non eserciterebbe più un mero controllo successivo di legittimità sull’autorizzazione paesaggistica, ma un potere autonomo di valutazione preventiva di merito, che si tradurrebbe in un potere cogestionale del vincolo, rafforzando così la vincolatività del parere espresso. Ciò comporterebbe una netta limitazione del potere discrezionale dell’Amministrazione comunale che, in presenza di parere contrario, non potrebbe che rigettare l’istanza di sanatoria mediante determinazione dirigenziale. Pertanto, non essendo stato il suddetto parere della Soprintendenza impugnato in via autonoma, ne discenderebbe l’insindacabilità e la definitività del parere stesso, che vincola irreversibilmente le valutazioni dell’Amministrazione comunale.
9 - Al riguardo, il Collegio considera necessario procedere ad un pur sintetico inquadramento della vicenda controversa, che attiene alla tutela dei valori costituzionali di natura ambientale, paesaggistica e culturale assicurata dal nostro ordinamento fino dalla legislazione del Regno d’Italia, a partire dalla “ legge Rosadi ” n. 364 del 1909 “ per le antichità e le belle arti ” e dalle leggi nn. 1089 e 1497 del 1939 sulla “ tutela dei beni storici e artistici e delle bellezze naturali ”, ed ora espressamente sancita dall’articolo 9 della Costituzione italiana, che tutela il “ paesaggio ” e il “ patrimonio storico e artistico della Nazione ” nonché, espressamente a seguito della recente riforma della legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, l’” ambiente ”, anche nell’interesse delle “ future generazioni ”. L’evoluzione in era repubblicana del predetto assetto normativo vede la progressiva introduzione di una nuova legislazione statale, dalla “ legge Galasso ” n. 431 del 1985, che per la prima volta prevede una tutela sistematica e generalizzata delle aree del territorio nazionale di maggiore rilevanza paesaggistica ed ambientale; e dalla legge n. 349 del 1986, che istituisce il Ministero dell’Ambiente, fino al Testo unico n. 490 del 1999 sulla tutela dei beni culturali e ambientali e fino all’adozione, con il d.lgs. n. 42 del 2004, del Codice dei beni culturali e del paesaggio e, con il d.lgs. n. 152 del 2006, del Testo unico dell’ambiente.
10 - Ad un tale quadro normativo, che impone alla Repubblica, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, di bilanciare le esigenze dello sviluppo con la tutela del patrimonio culturale, paesaggistico e naturale della Nazione, corrisponde la sovrapposizione di più competenze amministrative, riferite alle attività di settore (industria, edilizia, commercio, agricoltura, trasporti, turismo…) ma anche alle nuove esigenze di tutela (ambiente, paesaggio, beni culturali…), creando un esigenza di coordinamento che, storicamente, è stata inizialmente risolta mediante gli strumenti amministrativi del “concerto” del “sentito” e dell’”intesa”, che impongono di condividere l’avviso favorevole dell’amministrazione proposta alla tutela. Peraltro, la diffusione di un meccanismo procedimentale che realizza un “ significativo momento codecisionale” fra plurime volontà (Consiglio di Stato, parere n. 1254 del 2023), rischia di condurre a situazioni di stallo che possono compromettere la necessaria ponderazione degli altri valori costituzionali tutelati, con riguardo alle pretese dei soggetti privati di poter esercitare i “diritti inviolabili” riconosciuti, oltreché garantiti, dalla Repubblica a norma dell’articolo 2 della Costituzione. Si afferma quindi nell’ordinamento italiano un diverso modello amministrativo che, a partire dalla legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, prevede la procedimentalizzazione del percorso autorizzatorio, con l’enucleazione di pareri, nullaosta e autorizzazioni che si configurano quali necessari presupposti per la successiva adozione del provvedimento conclusivo, consentendo di ponderare i valori culturali, paesaggistici ed ambientali con gli altri interessi pubblici e privati in gioco, lungo un percorso volto a rendere compatibile con i predetti valori l’esercizio delle libertà individuali, secondo un criterio di ragionevolezza, proporzionalità e sussidiarietà ispirato al favor libertatis che connota l’ordinamento democratico sancito dalla Costituzione italiana.
11 Le pregresse considerazioni non configurano mere affermazioni di principio estranee alla vicenda, ma hanno una immediata ricaduta nella fattispecie in esame, atteso che, anche se a norma del citato art. 146, comma 4, del D.lgs. n. 42/2004 l’autorizzazione paesaggistica costituisce “ un atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire ”, ma che, secondo l’articolo 1, comma 3, del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio “ Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale ”, secondo il principio, ugualmente affermato dalla Corte Costituzionale, di “ leale cooperazione”, essendo anche il “ paesaggio ” espressione del patrimonio culturale ai sensi dell’articolo 131, comma 2 del medesimo decreto legislativo. I successivi commi dell’art. 146 disciplinano, dunque, i casi ed i modi di intervento dell’amministrazione procedente in caso di prolungata inerzia del soggetto pubblico preposto alla tutela del vincolo, evidenziando la unitarietà che contraddistingue anche il procedimento autorizzatorio in esame, in linea con la descritta generale previsione della legge n. 241 del 1990.
12 – In un tale contesto, il “ principio di effettività ” della tutela giurisdizionale, sancito dagli articoli 2, 24 e 113 della Costituzione, impone di consentire che il soggetto che ha proposto una domanda volta all’ottenimento di un titolo amministrativo possa impugnare non solo ciascun singolo parere o nullaosta negativo, ma anche il solo diniego finale opposto dall’amministrazione procedente, in quanto preclusivo al rilascio del titolo richiesto, anche quanto questo sia obbligatoriamente mutuato da un parere o nullaosta intermedio (non direttamente lesivo e quindi non impugnato), al fine di far valere la illegittimità del provvedimento finale necessariamente derivata da quella dell’atto presupposto.
14 - Tali considerazioni sembrano valere a maggior ragione nella fattispecie in esame, in cui l’appellante ha debitamente integrato il contraddittorio con l’amministrazione preposta alla tutela del vincolo ed in cui il Comune, che ha proceduto (con inescusabile ritardo) alla richiesta di parere essendo sopraggiunto nelle more il vincolo paesaggistico, non ha affatto posto alla Soprintendenza l’esigenza di una valutazione della compatibilità della singola domanda, rispetto al sopravvenuto vincolo di inedificabilità relativa, estesa agli esiti sul territorio dell’avvenuto rilascio del titolo in sanatoria per altri manufatti del tutto simili, cospirando in tal modo a concretare il dedotto vizio di carenza di istruttoria e di ingiustizia manifesta.
15 - Infatti, è nell’ambito del procedimento amministrativo che “ può e deve avvenire la valutazione sincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, a confronto sia con l’interesse del soggetto privato operatore economico, sia ancora (e non da ultimo) con ulteriori interessi di cui sono titolari singoli cittadini e comunità, e che trovano nei principi costituzionali la loro previsione e tutela. La struttura del procedimento amministrativo, infatti, rende possibili l’emersione di tali interessi, la loro adeguata prospettazione, nonché la pubblicità e la trasparenza della loro valutazione ” (così Corte cost., n. 221 del 2022; n. 69 del 2018, con pronunce rese con riferimento al rapporto fra vincoli paesaggistici ed ambientali e fonti rinnovabili ma mutuabili al caso di specie);
16 – In tale ambito, deve essere quindi accertata la fondatezza delle dedotte censure di eccesso di potere sotto i diversi profili del difetto di istruttoria, della carenza di motivazione e della manifesta ingiustizia, che attengono ad un profilo logico apprezzabile da questo giudice e non ad un insindacabile abito di apprezzamento di merito. Le stesse censure sono, infatti, fondate sulla irragionevolezza della avvenuta valutazione di incompatibilità del manufatto rispetto a un vincolo solo relativo di inedificabilità, senza in alcun modo dare conto né del sopraggiunto Piano di recupero e della, conseguente, prevista o prevedibile sanatoria di altri manufatti, né delle legittime preesistenze edilizie nell’ambiente di riferimento, ovvero della presenza degli altri immobili, fra i quali quello intestato al fratello, già condonati dal Comune prima che sopraggiungesse il vincolo ma del tutto simili a quello in esame, e quindi autonomamente suscettibili di pregiudicare nella medesima maniera il vincolo relativo di riferimento, di modo che il concreto pregiudizio apportato dal singolo manufatto in esame al vincolo paesaggistico avrebbe dovuto essere valutato nel suo attuale contesto, misurando la concreta incidenza sull’area oggetto dell’abuso e ponderando tale giudizio con la circostanza che per oltre vent’anni l’Amministrazione non aveva mai evidenziato ostacoli insanabili alla concessione del titolo. Sotto tale ultimo profilo il parere presupposto concreta, quindi, sia una lesione del legittimo affidamento maturato dall’interessato a causa di un anomalo comportamento dell’amministrazione, considerata nel suo complesso, idonea ad indurre il privato in errore secondo l’insegnamento della Corte di Giustizia, sia una manifesta ingiustizia in danno del ricorrente, ove il diniego sia rapportato non al diverso trattamento riservato agli altri richiedenti il condono (che come detto resta irrilevante) bensì alla inutile afflittività del diniego, opposto dall’amministrazione senza alcuna previa verifica della sua adeguatezza - e quindi della sua ragionevolezza ai fini della tutela del vincolo paesaggistico di riferimento, a maggior ragione a fronte di una rappresentazione parziale e non aggiornata del territorio di riferimento e della mancata considerazione delle ipotizzabili conseguenze delle precedenti sanatorie e del nuovo piano esecutivo di recupero urbanistico, già in fase di adozione nel 2013.
14 – Alla stregua delle pregresse considerazioni, in riforma dell’appellata sentenza del TAR, il parere negativo della Soprintendenza e, di conseguenza, l’impugnato diniego del Comune devono essere annullati in quanto illegittimi sotto i profili da ultimo considerati.
15 – Ne consegue l’obbligo del Comune, anche eventualmente attivando lo strumento ordinariamente previsto dalla disciplina generale del procedimento posta dalla citata legge n. 241 del 1990 ove sia necessario acquisire valutazioni riferite a fattispecie complesse facenti capo a più soggetti amministrativi (conferenza di servizi decisoria), di procedere, nel rispetto delle pregresse considerazioni, al rinnovo della valutazione, nell’attuale contesto ambientale di riferimento, del manufatto in esame con il vincolo paesaggistico sopraggiunto in modo da approfondire ciò che è risultato carente nell’azione amministrativa qui censurata: l’esatta portata del vincolo e l’incidenza del manufatto in questione con le esigenze sottese al vincolo, considerate non in astratto ma nel contesto in precedenza descritto.
16 – La complessità e la novità delle questioni controverse motiva, infine, la compensazione fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi, nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione e per l’effetto annulla, in riforma della sentenza appellata, il diniego di sanatoria impugnato in primo grado unitamente, quale atto connesso, al presupposto parere di non compatibilità paesaggistica.
Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO