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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 15/12/2025, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1784/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
26/03/2025 da:
Parte_1
con l'avv. FALCOMER KATIA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. FALCOMER KATIA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 dapprima la separazione personale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse, e successivamente – ai sensi dell'art. 473 bis.49 cod. proc. civ. – decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
La separazione personale dei coniugi è stata quindi pronunciata con la sentenza n. 541/2025 pubblicata in data 12.5.2025.
Con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria per la domanda di divorzio, rinviando il procedimento a data successiva al decorso del termine semestrale.
I coniugi medesimi, mediante il deposito di note in sostituzione dell'udienza dell'11.12.2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura dal 5.5.2025, data dell'ordinanza pronunciata in esito all'udienza celebrata ex art. 127 ter, e quindi per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue e non presentano profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi (n. a Parte_1
POGGIO MIRTETO (RI) il 01/03/1968) e (n. a VERONA il Parte_2
21/12/1966), matrimonio contratto il 09/03/1991 e iscritto al n. 1, Parte I, Anno 1991 del registro degli atti di matrimonio del Comune di CORTEMAGGIORE alle seguenti condizioni:
1) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, pertanto nulla si debbono reciprocamente a titolo di assegno divorzile;
2) i coniugi prestano sin da ora l'autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido
2 per l'espatrio;
3) le parti dichiarano di prestare piena acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per impugnare il provvedimento;
4) spese e compensi legali nella misura del 50% ciascuno.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 15/12/2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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