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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 03/02/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: risarcimento danni
Nelle quattro cause riunite iscritte la prima al n. 219 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021, promossa da:
, c.f. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15/3/1976 ed ivi residente, rappresentato e difeso in forza di procura allegata all'atto di appello dagli avvocati Anna Maria Allegretti del Foro di Genova
Luigi Taccogna del Foro di Genova e Paolo Sestu del Foro di Cagliari e presso i medesimi elettivamente domiciliato presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata a valere ad ogni fine ed effetto di legge quali domicili telematici ( Email_1
; Email_2 Email_3
APPELLANTE
CONTRO P.IVA_
c.f. , con sede in Cagliari, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa in forza di procura speciale alle liti, resa a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata nanti il Tribunale civile di Cagliari - sezione distaccata di Sanluri- iscritto al n. 354/2010 RG, dall'avv. Luciano Cau con studio in Sanluri nella Via Ungaretti n. 2, presso il medesimo elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica
1 certificata a valere ad ogni fine ed effetto di legge quale domicilio telematico
( ; Email_4
(già , in persona del Controparte_2 CP_3
procuratore speciale, con sede in Bologna, c.f. e P. IVA P.IVA_3
, elettivamente domiciliata in Cagliari, Via della Pineta P.IVA_4
n°53/B, presso lo studio associato degli avv. Giampaolo Secci, Marco Secci ed Alberto Secci che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale apposta in calce alla comparsa di costituzione;
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_2
sede in Cagliari, C.F. e P.IVA , elettivamente domiciliata in P.IVA_5
Cagliari, Via della Pineta n°53/B, presso l'avv. Giampaolo Secci il quale la rappresenta e difende in forza di procura speciale apposta in calce alla comparsa di costituzione;
, contumace Parte_3
APPELLATI
***** la seconda al n. 257 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021, promossa da:
, in persona del Sindaco in carica, CF Parte_3
, elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Sanna Randaccio n. P.IVA_6
63 presso lo studio dell'Avvocato Paola Rita Mugoni in forza di procura
[... speciale allegata all'atto di appello e delibera della G.C. del Pt_3
n. 26 del 30/04/2021; Parte_3
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15/3/1976 ed ivi residente, rappresentato e difeso in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione dagli avvocati Anna Maria Allegretti del Foro di Genova Luigi Taccogna del Foro di Genova e Paolo Sestu del Foro di
Cagliari e presso i medesimi elettivamente domiciliato presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata a valere ad ogni fine ed effetto di legge quali domicili telematici ( Email_1
; Email_2 Email_3
2 P.IVA_
, c.f. , con sede in Cagliari, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa in forza di procura speciale alle liti, resa a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata nanti il Tribunale civile di Cagliari - sezione distaccata di Sanluri- iscritto al n. 354/2010 RG, dall'avv. Luciano Cau con studio in Sanluri nella Via Ungaretti n. 2, presso il medesimo elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata a valere ad ogni fine ed effetto di legge quale domicilio telematico
( ; Email_4
(già , in persona del Controparte_2 CP_3
procuratore speciale, con sede in Bologna, c.f. e P. IVA P.IVA_3
, elettivamente domiciliata in Cagliari, Via della Pineta P.IVA_4
n°53/B, presso lo studio associato degli avv. Giampaolo Secci, Marco Secci ed Alberto Secci che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale apposta in calce alla comparsa di costituzione;
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_2
sede in Cagliari, C.F. e P.IVA , elettivamente domiciliata in P.IVA_5
Cagliari, Via della Pineta n°53/B, presso l'avv. Giampaolo Secci il quale la rappresenta e difende in forza di procura speciale apposta in calce alla comparsa di costituzione;
APPELLATI
***** la terza al n. 242 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, promossa da:
, c.f. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15/3/1976 ed ivi residente, rappresentato e difeso in forza di procura allegata al ricorso in riassunzione dagli avvocati Anna Maria Allegretti del Foro di
Genova Luigi Taccogna del Foro di Genova e Paolo Sestu del Foro di Cagliari
e presso i medesimi elettivamente domiciliato presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata a valere ad ogni fine ed effetto di legge quali domicili telematici ( Email_1
; Email_2 Email_3
ATTORE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
3 P.IVA_
c.f. , con sede in Cagliari, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa in forza di procura speciale alle liti, resa a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata nanti il Tribunale civile di Cagliari - sezione distaccata di Sanluri- iscritto al n. 354/2010 RG, dall'avv. Luciano Cau con studio in Sanluri nella Via Ungaretti n. 2, presso il medesimo elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata a valere ad ogni fine ed effetto di legge quale domicilio telematico
( ; Email_4
già in persona del Controparte_2 CP_3
procuratore speciale, con sede in Bologna, C.F. e P.IVA , P.IVA_3
elettivamente domiciliata in Cagliari, Via della Pineta n°53/B, presso lo studio degli avv. Giampaolo Secci, Marco Secci ed Alberto Secci, i quali la rappresentano e difendono in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione;
in persona dell'Amministratore Unico pro tempore, con Parte_2
sede in Nuoro, C.F. e P.IVA n , elettivamente domiciliata in P.IVA_7
Cagliari, Via della Pineta n°53/B, presso l'avv. Giampaolo Secci che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione;
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
***** la quarta al n. 248 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, promossa da:
, in persona del Sindaco in carica, CF Parte_3
, elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Sanna Randaccio n. P.IVA_6
63 presso lo studio dell'Avvocato Paola Rita Mugoni in forza di procura speciale allegata al ricorso in riassunzione;
ATTORE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
, c.f. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15/3/1976 ed ivi residente, rappresentato e difeso in forza di procura allegata al ricorso in riassunzione dagli avvocati Anna Maria Allegretti del Foro di
Genova Luigi Taccogna del Foro di Genova e Paolo Sestu del Foro di Cagliari
e presso i medesimi elettivamente domiciliato presso i rispettivi indirizzi di
4 posta elettronica certificata a valere ad ogni fine ed effetto di legge quali domicili telematici ( Email_1
; Email_2 Email_3
P.IVA_
c.f. , con sede in Cagliari, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa in forza di procura speciale alle liti, resa a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata nanti il Tribunale civile di Cagliari - sezione distaccata di Sanluri- iscritto al n. 354/2010 RG, dall'avv. Luciano Cau con studio in Sanluri nella Via Ungaretti n. 2, presso il medesimo elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata a valere ad ogni fine ed effetto di legge quale domicilio telematico
( ; Email_4
già in persona del Controparte_2 CP_3
procuratore speciale, con sede in Bologna, C.F. e P.IVA , P.IVA_3
elettivamente domiciliata in Cagliari, Via della Pineta n°53/B, presso lo studio degli avv. Giampaolo Secci, Marco Secci ed Alberto Secci, i quali la rappresentano e difendono in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione;
in persona dell'Amministratore Unico pro tempore, con Parte_2
sede in Nuoro, C.F. e P.IVA n , elettivamente domiciliata in P.IVA_7
Cagliari, Via della Pineta n°53/B, presso l'avv. Giampaolo Secci che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione;
CONVENUTI I IN RIASSUNZIONE
All'udienza del 24 maggio 2024 le cause riunite sono state tenute a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di (come da note conclusive del 21 maggio Parte_1
2024 nelle cause riunite n 219/2021 – 242/2023 – 248/2023):
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita in sede di rinvio, vista la sentenza n. 9390 del
5.4.2023 della Corte Suprema di Cassazione, così decidere sulle cause riunite:
1) Accertate – conformemente al dictum della Suprema Corte dal quale promana il presente giudizio di rinvio - l'ammissibilità e la fondatezza della estensione delle domande giudiziali tutte proposte da nei confronti Pt_1
5 del della società, della società Parte_3 Controparte_1
nonché della compagnia assicuratrice
[...] Controparte_2
per tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa,
[...]
occorso al in data 7.8.2007, condannare in solido tra loro Pt_1 Pt_2
ed il
[...] Controparte_2 Controparte_1
al pagamento in favore di dei Parte_3 Parte_1
seguenti importi per i titoli di seguito specificati
1.a) Danno Biologico
Importo capitale di euro 1.079.746,02 oltre interessi e rivalutazione a far data dalla sentenza di prima grado resa il 25.11.2015 al saldo effettivo, dato atto del versamento effettuato da (da dedursi) pari ad euro 359.015,44, CP_2
da imputarsi prima ad interessi per il lasso di tempo intercorrente tra il
25.11.2015 (data sentenza primo grado) al 18.5.2016 (data versamento) e solo successivamente a capitale
1.b) Danno Patrimoniale
Importo capitale di euro 948.912,76 oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro occorso il 7.8.2007 sino al saldo effettivo
2) Spese di lite
chiede anche la refusione delle spese di tutti i giudizi per Parte_1
ciascuna fase, inclusa quella di Cassazione in cui risulta integralmente vittorioso, ancorché per assorbimento del ricorso incidentale nell'accoglimento del ricorso principale del Comune di identico contenuto, secondo la seguente distinta:
2.1) spese del I grado di giudizio di cui alla sentenza del Tribunale di Cagliari
n. 892/2021 onorari 21.387,00, oltre refusione delle spese borsuali, oltre spese generali 15% oltre iva e cpa, oltre interessi a far data dal deposito della sentenza
2.2) Spese liquidate in Sentenza Corte d'Appello di Cagliari n. 151/2020 del
7/2/2020 relativa al danno biologico onorari 23.473,00, oltre spese borsuali, oltre spese generali 15%, oltre iva e cpa, oltre interessi a far data dal deposito della sentenza
2.3) Spese relative alla causa pendente nanti la Corte d'Appello di Cagliari
R.G. n. 219/2021 relativa al danno patrimoniale come da tabellare per lo
6 scaglione di valore (euro 948.912,76) onorari euro 26.155,00 oltre spese borsuali, oltre spese generali 15%, oltre iva e cpa
2.4) Spese relative al giudizio di Cassazione come da tabellare per scaglione di valore (euro 2.028.658,78 pari alla somma tra il danno biologico e quello patrimoniale) onorari euro 23.668,00 oltre spese borsuali, oltre spese generali
15%, oltre iva e cpa
2.5) Oltre alle spese del presente giudizio di rinvio come da tabellare per scaglione (euro 2.028.658,78) onorari euro 44.201,00 oltre spese borsuali, oltre spese generali, oltre iva e cpa.”
Nell'interesse del : Parte_3
I. Come da atto di appello RAC n. 257/2021:
“Voglia Codesta Eccellentissima Corte, contrariis reiectis,
- in via incidentale: […]
- nel merito ed in via principale
a) riformare la sentenza impugnata e, in accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado dal precedente Patrocinatore del
[...]
che qui di seguito si trascrivono integralmente e Parte_3
pedissequamente:
“2. accertare la sussistenza dei diritti vantati dall'odierno attore e da egli indicati in atti nella loro reale portata e consistenza, accertare il nesso di causalità dei detti diritti con il fatto per cui è causa, dichiarare la responsabilità prevalente e/o la corresponsabilità dell'attore nella causazione del sinistro de quo e per l'effetto determinare il risarcimento spettante secondo le rispettive responsabilità delle parti in causa nel primo e nel secondo dei giudizi riuniti e, comunque, accertare e dichiarare come qualsivoglia responsabilità ritenuta sussistente in ordine ai fatti dedotti dall'attore e per i quali è causa, da lui originariamente dedotti nel Pt_1
giudizio riunito iscritto al numero 259/C/09 RG, e qualsivoglia obbligazione da tale responsabilità derivante:
- facciano capo alla in proporzione alla rispettiva Parte_4
quota di obbligazione e/o concorso e/o responsabilità e, comunque, pro quota, in ulteriore subordine, a quella sola di tali società che risulterà responsabile ed obbligata;
7 - in via più ancor subordinata, facciano capo alle predette società Pt_2
e ed al in solido
[...] Controparte_1 Parte_3
tra loro od a ciascuno dei predetti soggetti in proporzione alla rispettiva quota di obbligazione e/o concorso e/o responsabilità e, comunque, pro quota, graduando in tutte tali ipotesi ed anche per il caso di ritenuta solidarietà, tali quote e determinando, in ogni caso, la quota di obbligazione
e/o concorso e/o responsabilità del nella misura del 10% o in Pt_3 quell'altra percentuale maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
- in via residuale facciano capo a quella tra le società e Parte_2 [...]
che risulterà responsabile ed obbligata, ed al Controparte_1 [...]
, in solido tra loro od a ciascuno dei predetti soggetti in Parte_3
proporzione alla rispettiva quota di obbligazione e/o concorso e/o responsabilità e, comunque, pro quota, graduando in tutte tali ipotesi ed anche per il caso di ritenuta solidarietà, tali quote e determinando, in ogni caso, la quota di obbligazione e/o concorso e/o responsabilità del Pt_3 nella misura del 10% o in quell'altra percentuale maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
3) sempre in via di subordine ed in tutte le denegate e gravande ipotesi in cui fossero ritenuti sussistere anche parzialmente i diritti vantati e/o fossero accolte, anche parzialmente, le domande formulate dal nei Parte_1
confronti del e per il quali è causa, diritti e Parte_3
domande originariamente vantati e formulate dal nel giudizio Pt_1
riunito iscritto con il n. 259/C/09 RG, accertare la sussistenza dei diritti vantati in giudizio dal predetto nei confronti di e Pt_3 Parte_2
della nei termini specificati e per le ipotesi Controparte_1
precisate in atti, e/o di qualsivoglia altro diritto dovesse ravvisarsi in capo all'attore medesimo in conseguenza dei fatti per cui è causa, e pertanto per
l'effetto: a) in tutte le ipotesi, condannare in persona del Parte_2
legale rappresentante pro tempore, e la in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, o, in subordine, ciascuna di tali società in proporzione alla rispettiva quota di obbligazione
e/o concorso e/o responsabilità, e, comunque, pro quota, o, in ulteriore subordine, quella sola di tali società che risulterà a ciò obbligata:
8 - a tenere indenne il di tutto quanto od, in Parte_3
subordine, di parte di quanto detto fosse condannato e/o tenuto a Pt_3
pagare al per capitale, interessi, spese ed ogni altro titolo, Parte_1 in conseguenza dell'eventuale ritenuta sussistenza anche parziale dei diritti vantati e/o dell'eventuale accoglimento anche parziale delle domande formulate dal nei confronti del e per Pt_1 Parte_3
il quali è causa, diritti e domande originariamente vantati e formulate dal nel giudizio riunito iscritto con il n. 259/C/09 RG e/o comunque in Pt_1
conseguenza dei fatti per i quali è causa, originariamente dedotti nel giudizio riunito iscritto al numero 259/C/09 RG;
- ed, inoltre, a pagare direttamente al tutto quanto od, in Parte_1
subordine, parte di quanto risultasse dovuto dal Parte_3
per le ragioni e nelle ipotesi dianzi specificate, od, in difetto di tale pagamento diretto, a restituire e/o rimborsare al Parte_3
tutto quanto od, in subordine, parte di quanto da esso risultasse Pt_3
pagato al per tali ragioni ed in tali ipotesi e/o, comunque, Parte_1
a pagare al somma pari a tutto quanto od, in Parte_3
subordine, a parte di quanto da esso pagato al per le Pt_3 Pt_1
predette ragioni e nelle predette ipotesi oltre, in tutti i casi, a rivalutazione monetaria ed oltre, sempre in tutte le ipotesi, somma pari agli interessi, calcolati al tasso di legge, sulle somme via via rivalutate anno per anno, a titolo di risarcimento del danno da ritardato adempimento oppure ed in subordine a titolo di interessi calcolati al tasso di legge su tali somme, calcolando tanto la rivalutazione quanto il maggior danno o, in subordine, gli interessi con decorrenza dal giorno di esecuzione del pagamento nei confronti del o, in subordine, con quella diversa decorrenza che Pt_1 parrà di giustizia”. b) con la rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio.
II. come da atto di citazione in riassunzione RAC n. 248/2023
“Si chiede che Codesta Eccellentissima Corte voglia
A) accogliere i motivi d'appello a suo tempo proposto dal Parte_3
e le conclusioni a suo tempo rassegnate che qui si Parte_3 trascrivono: […]
9 <<1) in via principale ed in riforma dell'appellata sentenza, accertare
l'infondatezza delle pretese avanzate dal e, per l'effetto, rigettare Pt_1
la domanda formulata dal medesimo;
Pt_1
2) in via subordinata e sempre in riforma dell'appellata sentenza accertare la sussistenza dei diritti vantati dal e da egli indicati in atti nella Pt_1
loro reale portata e consistenza (escludendo in ogni peggiore ipotesi la sussistenza del danno patrimoniale ed operando, se del caso, la compensatio lucri cum damno), accertare il nesso di causalità dei detti diritti con il fatto per cui è causa, dichiarare la responsabilità prevalente e/o la corresponsabilità del nella causazione del sinistro de quo e per Pt_1
l'effetto determinare il risarcimento spettante secondo le rispettive responsabilità delle parti in causa nel primo e nel secondo dei giudizi riuniti ed, inoltre ed in ogni caso, accertare dichiarare come qualsivoglia responsabilità ritenuta sussistente in capo a terzi in ordine ai fatti dedotti dal
e per i quali è causa da lui originariamente dedotti nel giudizio di Pt_1
primo grado riunito è scritto con il n. 259/C/09 RG., e qualsivoglia obbligazione da tale responsabilità derivante:
a) facciano a capo soltanto alla ed alla Parte_2 CP_1 CP_1
in solido tra loro, od, in subordine, a ciascuna di tali società in
[...]
proporzione alla rispettiva quota di obbligazione e/o concorso e/o responsabilità e, comunque, pro quota od, in ulteriore subordine, a quella sola di tali società che risulterà responsabile ed obbligata, emettendo, di conseguenza, la pronuncia di condanna nei confronti di tali o di tale società soltanto e mandando, comunque, assolto il da Parte_3
ogni avversa pretesa;
b) oppure ed in ancora maggior subordine facciano capo alle predette società
e od a quella di tali società che Parte_2 Controparte_1
risulterà responsabile di obbligata ed al Comune di , in Parte_3
solido tra loro ad a ciascuno dei predetti soggetti in proporzione alla rispettiva quota di obbligazione e/o concorso e/o responsabilità e, comunque, pro quota, graduando in tutte tali ipotesi ed anche per il caso di ritenuta solidarietà, tali quote e determinando, in ogni caso, la quota di obbligazione
e/o concorso e/o responsabilità del nella misura del 10%, od in Pt_3
10 quell'altra percentuale maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, comunque inferiore al 20% della sentenza gravata;
3) rigettare, in tutte le ipotesi, l'appello formulato dalla e dalla Pt_2
per quanto rivolto a far dichiarare inammissibili, infondate e CP_2
rigettate le domande formulate dal nei confronti della medesima Pt_3
e della nel primo grado del giudizio, Parte_2 Controparte_1
e/o comunque per quanto rivolta ad ottenere una riforma della sentenza in senso sfavorevole al Pt_3
4) Sempre in via di subordine ed in tutte le denegate e gravande ipotesi in cui fossero ritenuti sussistere, anche parzialmente i diritti vantati e/o fossero accolte, anche parzialmente le domande formulate dal nei Parte_1
confronti del e per i quali è causa, diritti e Parte_3
domande originariamente vantati e formulate dal nel giudizio Pt_1
riunito iscritto con il n. 259/C/09 RG (ivi comprese l'ipotesi di conferma della sentenza appellata sul punto, l'ipotesi in cui in riforma dell'appellata sentenza fosse ritenuta inammissibile l'estensione della domanda quale formulata dal nel primo grado, nei confronti della Pt_1 Parte_2
e della e/o l'ipotesi in cui, per qualsivoglia altro motivo, la sentenza CP_1
dovesse essere riformata nella parte in cui il Giudice di prime cure a ritenuto di pronunciare nel merito delle domande formulate dal nei Pt_1
confronti delle predette società e/o in senso sfavorevole al
[...]
ed in ogni altra denegata e gravanda ipotesi occorrenda e, Parte_3 se del caso, anche in riforma dell'appellata sentenza, accertare la sussistenza dei diritti vantati in giudizio dal predetto nei confronti della Pt_3
e della nei termini specificati e per Parte_2 Controparte_1
le ipotesi precisate in atti, e/o di qualsivoglia altro diritto dovesse ravvisarsi in capo al medesimo in conseguenza dei fatti per cui è causa e, Pt_3
pertanto, per l'effetto:
a) in tutte le ipotesi, condannare la in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore, e la in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, in solido fra loro, od, in subordine, ciascuna di tali società in proporzione alla rispettiva quota di obbligazione
e/o concorso e/o responsabilità e, comunque, pro quota od, in ulteriore subordine, quella sola di tali società che risulterà a ciò obbligata:
11 - a tenere indenne il in tutto quanto od, in Parte_3
subordine, di parte di quanto detto fosse condannato e/o tenuto a Pt_3
pagare al per capitale, interessi, spese ed ogni altro titolo, Parte_1 in conseguenza dell'eventuale ritenuta sussistenza anche parziale dei diritti vantati e/o dell'eventuale accoglimento anche parziale delle domande formulate dal nei confronti del e per Pt_1 Parte_3
i quali è causa, diritti e domande originariamente vantate formulate dal
AR nel giudizio riunito iscritto con il n. 259/C/09 RG., e/o comunque, in conseguenza dei fatti per i quali è causa, originariamente dedotti dal
AR nel giudizio riunito iscritto con il n. 259/C/09 RG;
- ed, inoltre, a pagare direttamente al tutto quanto od, in Parte_1
subordine, parte di quanto risultasse dovuto dal Parte_3 per le ragioni e nell'ipotesi dianzi specificate od, in difetto di tale pagamento diretto, a restituire e/o a rimborsare al tutto Parte_3
quanto od, in subordine, parte di quanto da esso risultasse pagato Pt_3
al per tali ragioni ed in tali ipotesi e/o , comunque, a pagare Parte_1
al somma pari a tutto quanto odio, in subordine Parte_3
a parte di quanto da esso risultasse pagato al per le Pt_3 Pt_1
predette ragioni e nelle predette ipotesi, oltre, in tutti i casi, rivalutazione monetaria ed oltre, sempre in tutte le ipotesi, somma pari agli interessi, calcolati al tasso di legge, sulle somme via via rivalutate anno per anno, a titolo di risarcimento del danno da ritardato adempimento oppure ed in subordine a titolo di interessi calcolati al tasso di legge su tali somme, calcolando tanto alla rivalutazione quanto il maggior danno od, in subordine, gli interessi con decorrenza dal giorno di esecuzione del pagamento nei confronti del od, in subordine, con quella diversa Pt_1
decorrenza che parrà di giustizia;
b) in via di ulteriore subordine, limitare le proprie pronuncia al mero accertamento dei diritti vantati in giudizio dal , Parte_3 nei termini precisati e per l'ipotesi specificate in atti, ed, in particolare, accertare e dichiarare:
- la sussistenza del diritto del ad essere tenuto Parte_3
indenne dalla in persona del suo legale rappresentante pro Parte_2
tempore, e dalla in persona del suo legale Controparte_1
12 rappresentante pro tempore, in solido fra loro, od, in subordine, da ciascuna di tali società in proporzione della rispettiva quota di obbligazione e/o concorso e/o responsabilità e, comunque, pro quota od, in ulteriore subordine, da quella sola di tali società che risulterà a ciò obbligata in tutto quanto od, in subordine, di parte di quanto l' Amministrazione comunale fosse condannata e/o tenuta a pagare al per capitale, Parte_1 interessi, spese ed ogni altro titolo, in conseguenza dell'eventuale ritenuta sussistenza anche parziale dei diritti vantati e/o dell'eventuale accoglimento anche parziale delle domande formulate dal nei confronti del Pt_1
e per i quali è causa, diritti e domande Parte_3
originariamente vantarti e formulate dal nel giudizio riunito Pt_1
iscritto con il n. 259/C/09 RG, e/o, comunque, in conseguenza dei fatti per i quali è causa, originariamente dedotti dal nel giudizio riunito Pt_1
iscritto con il n. 259/C/09 RG.;
- ed inoltre e sempre in particolare, la sussistenza del diritto del
[...]
ad essere tenuto indenne come sopra, tramite il pagamento Parte_3
diretto da parte delle predette Società odierne convenute, in solido fra loro, od, in subordine, da parte di ciascuna di tali società in proporzione alla rispettiva quota di obbligazione e/o concorso e/o responsabilità e, comunque, pro quota od, in ulteriore subordine, da parte di quella sola di tali società che risulterà a ciò obbligata, al di tutto quanto od, in Parte_1
subordine di quanto risultasse a degli dovuto dal Parte_3
per le ragioni e nelle ipotesi dinanzi specificate od, in difetto di tale pagamento diretto, tramite la restituzione e/o il rimborso all'
Amministrazione comunale di tutto quanto od, in subordine, di quanto da essa fosse pagato al per tali ragioni ed in tali ipotesi e/o , comunque, Pt_1
tramite il pagamento, in favore del di somma pari a tutto quanto Pt_3
odio, in subordine a parte di quanto da esso pagato al Pt_3 Pt_1 per le predette ragioni e nelle predette ipotesi, da eseguirsi anch'essi da parte delle predette Società odierna convenute, in solido fra loro, od, in subordine, da parte di ciascuna di tali società in proporzione della rispettiva quota di obbligazione e/o concorso e/o responsabilità e, comunque, pro quota od, in ulteriore subordine da parte di quella sola di tali società che risulterà acciò obbligata, oltre, in tutti i casi, rivalutazione monetaria ed oltre, sempre in
13 tutte le ipotesi, somma pari agli interessi calcolati al tasso di legge, sulle somme via via rivalutate anno per anno, a titolo di risarcimento del danno da ritardato adempimento pure ed in subordine a titolo di interessi calcolati al tasso di legge su tali somme, calcolando tanto la rivalutazione quanto il maggior danno d', in subordine, gli interessi con decorrenza dal giorno di esecuzione del pagamento nei confronti del AR od, in subordine, con quella diversa decorrenza che parrà di giustizia;
5) con vittoria, in ogni ipotesi, di compensi spese ed onorari del doppio grado del giudizio, oltre rimborso spese generali, C.P.A. e I.V.A. Come per legge;
6) sempre in via di subordine ed ulteriore subordine rispetto a ciascuna delle conclusioni dinanzi rassegnate, salvo gravame, sospeso ogni decisione sul merito e senza alcuna inversione o modifica dell'onere della prova, ammettere i mezzi di prova dedotti ed accogliere le istanze istruttorie formulate nell'interesse del , sino ad ora non ha Parte_3 messi e sino ad ora non accolte, nei termini precisati e per l'ipotesi specificate, nell'interesse del predetto nel primo grado del giudizio, Pt_3
negli atti e nei verbali della prima e/o della seconda delle cause riunite ed, in particolare, nelle seconde memoria autorizzata ex art. 183 cod. proc. civ. depositate, nel primo grado sia nella prima che nella seconda delle cause riunite fissando all'uopo udienza per l'espletamento e modificando, di conseguenza, le ordinanze in materia istruttoria sino ad ora emesse;
7) in tutte le ipotesi comunque, ritenere inammissibili perché in rilevanti ed, in ogni caso, perché tardive e/o illegali avverse istanze e deduzioni istruttorie ed ogni altra avversa istanza e ciò in virtù delle eccezioni formulate e per i motivi già svolti, nell'interesse del , nel primo Parte_3
grado del giudizio, negli atti e nei verbali della prima e/o della seconda delle cause riunite giudizio e dichiarare la nullità delle prove testimoniali già espletate su istanza dell'attore in virtù delle eccezioni formulate e per i motivi al proposito espressi in atti e verbali nell'interesse del ed in virtù Pt_3 dei quali esso si è opposto all'ammissione di tali prove testimoniali, Pt_3
rigettando pure ogni avversa deduzione distanza in materia ed, in via subordinata e per la denegata ipotesi di ammissione totale o parziale delle altre prove testimoniali dedotte dall'attore e/o da qualcuna delle altre parti,
14 a mettere anche le prove per testimoni in materia contraria su tutti i capitoli delle avverse deduzioni che fossero ammessi.
8) nel corpo delle presenti conclusioni, ai sensi e per gli effetti di cui all' D.P.
R 115/02, si dichiara che il valore dell'appello incidentale formulato risulta indeterminabile e che, pertanto ed in conseguenza di tale appello, risulta dovuto il contributo unificato di euro 777,00>>
B) con liquidazione in favore del di tutte le spese Parte_3
e compensi professionali per la rappresentanza e difesa di tutti i gradi di giudizio, ivi compreso il giudizio di legittimità e l'incidente ex art. 373 c.p.c. iscritto al numero RG 332/2022 di Codesta Illustrissima Corte.”
Nell'interesse di e Controparte_2 Parte_2
I. Come da Comparsa di costituzione RAC n. 219/2021
“Codesta Ecc.ma Corte territoriale, in accoglimento delle esposte ragioni, voglia:
RIGETTARE l'avverso gravame nei confronti di e di Parte_2 CP_2
e, per l'effetto, CONFERMARE la sentenza impugnata del Tribunale di
[...]
Cagliari n°892/2021. Con vittoria di spese ed onorari.”
II. Come da comparse di costituzione RAC n. 257/2021
“Codesta Ecc.ma Corte territoriale, in accoglimento delle esposte ragioni, voglia:
IN VIA PRELIMINARE […]
IN VIA PRINCIPALE
RIGETTARE l'avverso gravame, in quanto inammissibile ai sensi e per gli effetti degli artt.342 e 348-bis c.p.c. e, per l'effetto, CONFERMARE la sentenza impugnata del Tribunale di Cagliari n°892/2021. Con vittoria di spese ed onorari.”
II. Come da comparse di costituzione RAC n. 242/2023 e RAC n.248/2023
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione, previo rigetto di ogni e qualsivoglia domanda e/o motivo di appello formulato dalle controparti in quanto contrastanti con la posizione di e , in accoglimento dell'appello proposto ed Parte_2 CP_2
in totale riforma della sentenza impugnata,
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
15 RIGETTARE la domanda avanzata dal nei confronti Pt_3 [...]
in quanto infondata, non avendo detta Parte_5
Amministrazione ottemperato all'inderogabile onere della prova su di sé incombente.
RIGETTARE la domanda risarcitoria formulata dal per Pt_1 inottemperanza all'onere della prova su di sé incombente, non essendo egli riuscito a dimostrare che il sinistro di cui trattasi si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa in custodia (la via Forrasceddu), con specifico riferimento alla presenza di qualsivoglia anomalia lungo la via Forrasceddu.
IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA
RIGETTARE, accertata la presenza di una anomalia nelle dedotte circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il sinistro, ma rilevato il caso fortuito e, specificamente, l'esistenza in capo al di un Pt_1
comportamento colposo idoneo ad interrompere il nesso causale tra l'evento
e la cosa in custodia, tutte le domande formulate nei confronti di Pt_2
e IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE
[...] Parte_5
CONDANNARE, in misura proporzionale, accertata la concorrente responsabilità di tutte le parti in causa nella determinazione del sinistro ed il relativo grado di colpa a loro imputabile, e (in Parte_2 CP_2
ogni caso nei limiti del massimale e detratto quanto già corrisposto in virtù dell'ordinanza del 03.05.2016 della Corte d'Appello di Cagliari), quale assicuratrice di rispettivamente, al risarcimento ed Controparte_1
a tenere indenne quest'ultima in relazione ai danni subiti da Parte_1
quale conseguenza immediata e diretta del sinistro di cui trattasi.
[...]
Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado del giudizio”.
Nell'interesse della società Controparte_4
[. Come da comparsa di costituzione RAC. n 219/2021
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Cagliari, in accoglimento dei motivi sopra esposti:
IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'avverso gravame nei confronti della
[...]
e per l'effetto, confermare la sentenza impugnata del Controparte_1
Tribunale di Cagliari n°892/2021;
IN VIA SUBORDINATA,
16 nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'appello adita dovesse accogliere l'impugnazione proposta, condannare Controparte_2
, quale assicuratrice di a tenere indenne
[...] CP_1 Parte_5 quest'ultima da qualsiasi pregiudizio che dovesse, eventualmente, alla stessa derivare, mediante versamento in favore dell'appellata di ogni somma che sia accertata quale dovuta all'appellante. Con vittoria di spese ed onorari.”
II. Come da comparsa di costituzione RAC. n 257/2021
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Cagliari, in accoglimento dei motivi sopra esposti:
IN VIA PRELIMINARE: […]
IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'avverso gravame, in quanto inammissibile ai sensi e per gli effetti degli artt.342 e 348-bis c.p.c. e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata del Tribunale di Cagliari n°892/2021.
Con vittoria di spese ed onorari.”
III. Come da comparse di costituzione RAC. n 242/2023 e RAC n.248/2023:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione, in accoglimento dell'appello proposto ed in parziale riforma della sentenza impugnata,
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
CONFERMARE la sentenza impugnata nella parte in cui accoglie la
CP domanda di garanzia proposta dalla . nei confronti Controparte_1 CP_5
di nei limiti del massimale di polizza assicurato Controparte_7 per € 1.050.000,00, quale risulta dalla polizza di assicurazioni prodotta in giudizio;
RIGETTARE la domanda avanzata dal nei confronti di Pt_3 Parte_5
in quanto infondata, non avendo detta Amministrazione
[...] ottemperato all'inderogabile onere della prova su di sé incombente.
RIGETTARE la domanda risarcitoria formulata dal per Pt_1 inottemperanza all'onere della prova su di sé incombente, non essendo egli riuscito a dimostrare che il sinistro di cui trattasi si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa in custodia (la via Forrasceddu), con specifico riferimento alla presenza di qualsivoglia anomalia lungo la via Forrasceddu.
17 IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA
RIGETTARE, accertata la presenza di una anomalia nelle dedotte circostan- ze di tempo e di luogo in cui si è verificato il sinistro, ma rilevato il caso fortuito e, specificamente, l'esistenza in capo al AR di un comporta- mento colposo idoneo ad interrompere il nesso causale tra l'evento e la cosa in custodia, tutte le domande formulate nei confronti di Parte_6
[...]
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE
CONDANNARE, in misura proporzionale, accertata la concorrente responsabilità di tutte le parti in causa nella determinazione del sinistro ed il relativo grado di colpa a loro imputabile, e , Parte_2 CP_2
quale assicuratrice di rispettivamente, al Parte_5 risarcimento ed a tenere indenne quest'ultima in relazione ai danni subiti da quale conseguenza immediata e diretta del sinistro di cui Parte_1 trattasi”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato l'1.12.2009 ha Parte_1
convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari - Sezione distaccata di
Sanluri il di per vederlo condannare, ai sensi Pt_3 Parte_3 dell'art. 2051 c.c. quale ente pubblico proprietario della strada, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il 7 agosto 2007, intorno alle ore 1:00 circa, nella via Forrasceddu in all'altezza dell'area tra il civico n.8 Parte_3
e il n.10.
Egli ha in particolare esposto che mentre percorreva, a bordo del motociclo di sua proprietà, detta via, “a causa di una buca che occupava gran parte della sede stradale, perdeva il controllo del mezzo e cadeva andando a urtare contro lo spigolo di un gradino dell'edificio posto a lato della strada.
La buca, rimasta all'esito di lavori eseguiti in precedenza, non era segnalata ed era resa particolarmente insidiosa dalla presenza di uno strato incoerente di sabbia. ”, riportando nella caduta gravissime lesioni fisiche dalle quali era residuata una definitiva paraplegia.
Il costituitosi in giudizio, ha contestato Parte_3 la sussistenza di una sua responsabilità in ordine all'evento lesivo negando
18 che nella citata via vi fosse alcuna buca nella quale l'attore potesse essere caduto e deducendo che non aveva mai autorizzato, all'epoca alla quale si era verificato, la realizzazione di opere nel corso delle quali si sarebbe creata la buca asseritamente causativa del danno e per non essere comunque a conoscenza della presenza dell'anomalia de qua talché essa amministrazione non era stata posta in condizioni di apprestare adeguati interventi per la sicurezza della circolazione stradale. In ogni caso, ha dedotto che il sinistro doveva essere ascritto all'imprudente condotta del motociclista, idonea ad interrompere il nesso di causalità tra la dedotta anomalia della sede stradale e l'evento lesivo.
Con distinto atto di citazione del 25 ottobre 2010 il
[...]
premesso che: Parte_3
- con lettera raccomandata del 12 marzo 2010, gli aveva Parte_2
comunicato di aver incaricato la società della Controparte_1
realizzazione di opere di demolizione della pavimentazione stradale e conseguente ripristino della stessa ai fini della riparazione della condotta idrica nella via Forrasceddu, opere portate a termine nell'agosto 2007;
- la società con lettera raccomandata dell'8 luglio Controparte_1
2010, aveva confermato di avere svolto in data 25 luglio 2007 detti lavori per conto di e di aver proceduto al definitivo ripristino della Parte_2
pavimentazione stradale nel successivo mese di agosto;
ha convenuto in giudizio la società e la società Parte_2 CP_1
chiedendo che fosse accertata la loro esclusiva responsabilità,
[...]
nella loro qualità di appaltante e appaltatore dei lavori di manutenzione stradale, in relazione al sinistro stradale occorso a e, Parte_1
conseguentemente, esse fossero condannate, in solido tra loro, a tenerlo indenne da ogni conseguenza pregiudizievole eventualmente derivante dall'accoglimento della domanda proposta dal danneggiato. In subordine, nel caso in cui fosse riconosciuto un concorso di colpa di esso nella Pt_3 determinazione dell'evento, ha domandato che la condanna fosse contenuta in misura proporzionale al concorso di colpa accertato.
La società e la società Parte_2 Controparte_1
costituitesi in giudizio, hanno concluso per il rigetto della domanda.
19 CP La società previa autorizzazione, ha Parte_7
chiamato in causa la società la quale in via Controparte_7 preliminare ha eccepito l'inammissibilità della domanda formulata dal nei confronti della propria assicurata;
nel merito, in via principale ha Pt_3 concluso per il rigetto della domanda dell'attore e per il, conseguente, rigetto della domanda di garanzia proposta dalla società in Controparte_1
via subordinata, qualora fosse stato riconosciuto un concorso di colpa della società assicurata, ha chiesto che l'eventuale condanna fosse contenuta nei limiti del massimale assicurato.
Riunite le due cause, estesa da la domanda Parte_1
risarcitoria nei confronti della società e della società Parte_2 [...]
istruite le cause con produzioni documentali, prove CP_1 CP_1 testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza non definitiva n.
3566/2015 pubblicata il 25 novembre 2015 il Tribunale di Cagliari ha così statuito:
“Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. condanna il e le società e Parte_3 Parte_2
in solido tra loro, al pagamento, in favore Controparte_1 dell'attore, a titolo risarcitorio (compreso il danno da ritardo), della somma complessiva di euro 1.079.746,02, oltre interessi legali dalla data della decisione al saldo;
2. condanna la società di assicurazioni chiamata in giudizio a tenere indenne la e delle conseguenze pregiudizievoli derivanti CP_1 CP_1 dall'accoglimento della domanda attrice, nei limiti del massimale;
3. con riferimento ai rapporti tra convenuto e le società da Pt_3 quest'ultimo chiamate in causa, accerta nella misura del 20% la responsabilità gravante sull'amministrazione comunale e condanna le società e e a tenere indenne il Parte_2 CP_1 CP_1
in relazione alle somme eventualmente Parte_3 corrisposte all'attore in misura eccedente al 20% del totale;
4. Rimette la causa in lettura come da separata ordinanza.”
Il percorso motivazionale può essere riassunto nei seguenti termini.
Il Tribunale:
20 1. ha ritenuto provata, alla luce delle deposizioni dei testimoni da lui indicati, la dinamica dell'incidente così come descritta dall'attore e, quindi, la sussistenza del nesso di causalità tra l'anomalia presente sulla sede stradale e l'evento lesivo;
- ha ritenuto che avessero un rapporto di custodia con la strada, oltre che il
Comune di essendo la strada percorsa dall'attore una via Parte_3
destinata al pubblico transito, anche la società che aveva Parte_2
realizzato i lavori stradali sulla via per mezzo della società e costei;
CP_1
- ha escluso che le controparti avessero provato la sussistenza di un comportamento colposo del danneggiato tale da interrompere il nesso causale tra l'anomalia e l'evento dannoso;
- ha accolto la domanda del AR volta a conseguire la condanna in solido di tutti i convenuti, alla luce del principio dell'estensione automatica della domanda al terzo chiamato indicato dal convenuto come il vero legittimato in via esclusiva o concorrente;
- ha condannato i convenuti in solido in favore dell'attore al risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente quantificato in euro 874.368,90 oltre il danno da ritardo, calcolato facendo riferimento ad un tasso di interesse pari al 3%, per un totale complessivo di euro 1.079.746,02 oltre agli interessi legali dalla data della decisione a quella del pagamento;
ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, derivante dalla riduzione della capacità lavorativa specifica, rimettendo la causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di procedere alla sua quantificazione;
- ha quantificato nel 20% del totale la responsabilità del residuando Pt_3
il restante 80% della responsabilità in capo alle due società chiamate in causa;
- ha ritenuto fondata la domanda di garanzia proposta dalla società nei CP_1
confronti della chiamata in giudizio. Controparte_7
Il Tribunale ha, quindi, rimesso la causa in istruttoria con separata ordinanza, disponendo una ulteriore consulenza tecnica d'ufficio, al fine di determinare il danno patrimoniale subito dall'attore a seguito della diminuita capacità di guadagno.
Con atto di citazione notificato il 13-14 gennaio 2016 hanno proposto immediato appello avverso la sentenza non definitiva n. 3566/2015 la società
[...
[...] e la società le quali hanno in via preliminare Controparte_8 Parte_2
eccepito:
- l'inammissibilità della domanda autonomamente proposta nei confronti della società e della società dal Parte_2 Controparte_1
Comune di in quanto “priva di una sua autonomia e Parte_3
palesemente volta a superare una decadenza processuale maturata nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'ente”;
- l'inammissibilità dell'estensione della domanda risarcitoria da parte di nei loro confronti in assenza di un autonomo atto di Parte_1 intervento nel giudizio nell'ambito del quale esse erano state convenute.
Nel merito hanno concluso:
- in via principale, per il rigetto delle domande del
[...]
e di in quanto infondate, non avendo gli Parte_3 Parte_1 attori ottemperato all'onere di prova su di essi incombente, non avendo, in particolare, il motociclista provato che il sinistro per cui era causa si era verificato a causa della particolare condizione, potenzialmente lesiva, della via Forrasceddu;
- in via subordinata, qualora fosse stata accertata la presenza di una anomalia nelle circostanze di tempo e di luogo in cui si era verificato il sinistro, per il rigetto delle domande formulate nei confronti della società e Parte_2
della società stante il caso fortuito individuato nel Controparte_1
comportamento colposo del motociclista idoneo ad interrompere il nesso causale tra l'evento e la cosa in custodia;
- in via di ulteriore subordine, accertata la concorrente responsabilità di tutte le parti nella determinazione del sinistro ed il relativo grado di colpa a ciascuna imputabile, per la condanna della società al Parte_2
risarcimento in misura proporzionale al grado di colpa accertato e della società quale assicuratrice della società Controparte_2 CP_1 CP_1
a tenere indenne quest'ultima del risarcimento dovuto al .
[...] Pt_1
Si sono costituiti:
- che ha concluso per il rigetto dell'appello; Parte_1
- la società che ha chiesto la conferma della sentenza Controparte_1
laddove aveva accolto la sua domanda di garanzia nei confronti
22 dell'assicurazione, svolgendo, per il resto, difese analoghe a quelle degli appellanti;
- il il quale ha proposto appello incidentale Parte_3
rassegnando le conclusioni riproposte poi nel giudizio di rinvio e sopra trascritte.
Con sentenza n.151/2020 pubblicata il 26 febbraio 2020 la Corte
d'Appello di Cagliari:
- ha accolto l'eccezione di inammissibilità della domanda proposta autonomamente dal nei confronti di Parte_3 Pt_2
e della società l'inammissibilità della
[...] Controparte_1 domanda proposta da quest'ultima contro la chiamata in giudizio
[...]
l'inammissibilità della estensione della domanda del Controparte_2
AR nei confronti di tutte queste parti, riformando la sentenza del
Tribunale laddove aveva ritenuto responsabili in solido, con il
[...]
e la società Parte_3 Parte_2 Controparte_1
aveva regolato la percentuale di responsabilità tra le suddette parti, aveva condannato l'assicurazione a tenere indenne detta società;
- ha affermato che l'unica domanda che il primo giudice poteva legittimamente scrutinare era quella proposta dal nei confronti del Pt_1
Comune di e che - pertanto - avrebbe potuto tenere conto Parte_3
soltanto delle prove da costoro dedotte;
ha scrutinato i motivi inerenti tale domanda, rigettandoli, dovendo essere condivisa la valutazione delle risultanze istruttorie effettuata dal Tribunale in relazione al verificarsi dell'evento dannoso ed alla sussistenza del nesso causale tra il sinistro per cui
è causa e la condizione della strada;
- ha ritenuto sussistente la responsabilità del Parte_3 quale custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., evidenziando che esso non aveva provato il caso fortuito, non essendo emerso in atti alcunché in ordine ad una condotta colposa del danneggiato che avrebbe potuto interrompere il nesso causale;
- ha rigettato l'appello avverso il riconoscimento della esistenza di un danno patrimoniale derivante dalla riduzione della capacità lavorativa specifica, essendo evidente che tale riduzione conseguiva, per un fisioterapista, alla condizione di paraplegia derivata dal sinistro per cui era causa, rilevando che
23 il Comune non aveva offerto alcuna prova che il avesse ricevuto Pt_1
una qualche somma a titolo di pensione di invalidità o ad altro titolo;
- ha accolto il motivo di appello incidentale relativo alla misura della liquidazione del danno da ritardato adempimento, rapportato dal giudice di primo grado ad un tasso di interesse del 3%, ritenendo equo rapportare il danno da ritardato adempimento al tasso di interesse legale, quantificando il risarcimento dei danni in euro 874.368,90 oltre ad euro 134.399,38 a titolo di risarcimento del danno da ritardato adempimento;
- ha condannato il alla rifusione delle spese di Parte_3
lite in favore di , di della società Parte_1 Parte_2 [...]
nonché della Controparte_1 Controparte_2
Avverso detta sentenza, ha proposto ricorso in cassazione il
[...]
formulando tre motivi. ha proposto Parte_3 Parte_1
ricorso incidentale, basato su tre motivi. Hanno resistito con controricorso l e la società .r.l. Parte_2 CP_2 Parte_7
La Corte di Cassazione con sentenza n. 9390/2023 pubblicata il 5 aprile 2023 ha accolto il primo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbiti il secondo motivo nonché il ricorso incidentale del . Pt_1
Si legge nella sentenza “1) Con il primo motivo è dedotta “Violazione
e/o falsa applicazione degli artt. 162, 269, 32, 106 cod.proc.civ.; 1298, 1299,
2964 cod.civ. (art. 360 n. 3 cod.proc.civ.)”. Attinta da censura è la statuizione con cui la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile la domanda di garanzia proposta dal Comune di , perché avrebbe dovuto Parte_3
chiedere di essere autorizzato alla chiamata in giudizio delle società convenute nel giudizio n. 434/2010 e ha concluso che la preclusione verificatasi nel primo procedimento si fosse era anche ad ogni eventuale giudizio iniziato dall'appellato “avente ad oggetto la medesima domanda che avrebbe dovuto e potuto introdurre nel primo, nel quale è incorso, pacificamente, nella decadenza dal diritto di chiamare terzi in causa”, perché diversamente “si finirebbe col consentire la violazione dei doveri generali di lealtà cui devono attenersi le parti, in quanto si favorirebbe l'abuso dello strumento processuale e si determinerebbe una lesione del diritto di difesa della parte a cui favore sono maturate le preclusioni”.
24 La Suprema Corte ha ritenuto fondato detto motivo affermando che non sussistevano ragioni per ritenere impedito il recupero dell'azione nei confronti delle terze chiamate con la proposizione di un giudizio autonomo volto ad ottenere l'accertamento della loro responsabilità esclusiva per i danni occorsi alla vittima la quale, peraltro, aveva esteso la domanda nei confronti delle terze chiamate nel giudizio riunito.
Con ricorso depositato il 5 luglio 2023 (RAC n.242/2023) ha riassunto il giudizio il quale ha sostenuto che fosse passata in Parte_1
giudicato la quantificazione del danno biologico in euro 1.008.768,28 effettuato dalla Corte d'Appello di Cagliari al cui pagamento, oltre interessi maturati dalla sentenza di primo grado al saldo, detratto l'acconto già versato da di euro 179.957,65, ha chiesto che fossero Controparte_2
condannate in solido il di Pt_3 Parte_3 Parte_2
la società e Controparte_2 CP_1 CP_1
Si sono costituiti in giudizio nel giudizio riassunto:
- ed che hanno riproposto i Controparte_2 Parte_2 motivi di appello non scrutinati dalla sentenza della Corte d'Appello cassata e specificamente il motivo II (omessa motivazione circa l'autonoma domanda formulata dal nei confronti di e Parte_3 Parte_2
società ed il motivo III (error in iudicando su punti Controparte_1 decisivi della controversia: esistenza o meno della “insidia stradale” e conseguente inquadramento della fattispecie nell'ambito dell'art. 2051 o dell'art. 2043 c.c., ripartizione dell'onere della prova, valutazione delle risultanze istruttorie sull' “an debeatur”);
- la società che non ha contestato i motivi di appello Controparte_1
proposti dalla sua assicurazione, censurando altresì la valutazione delle prove con riguardo alla sua posizione sostanziale e processuale, non avendo il
Tribunale in particolare valutato che alla data dell'incidente esso appaltatore non aveva più la qualità di custode della strada avendo già riconsegnato il bene al committente;
ha quindi rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte.
È rimasto contumace il Parte_3
Con ricorso depositato l'11 luglio 2023 (RAC. n. 248/2023) ha riassunto il giudizio il che ha riproposto i motivi Parte_3
25 e le ragioni dell'appello contenute nella comparsa di costituzione con appello incidentale richiamata per relationem e da intendersi interamente trascritta.
Si sono costituiti in giudizio nel giudizio riassunto:
- ed che hanno riproposto, Controparte_2 Parte_2
così come nel giudizio riassunto da , i motivi di appello non Parte_1
scrutinati dalla sentenza della Corte d'Appello cassata e specificamente il motivo II (omessa motivazione circa l'autonoma domanda formulata dal nei confronti di e società Parte_3 Parte_2 CP_1
e .r.l.) ed il motivo III (error in iudicando su punti decisivi della
[...] CP_5 controversia: esistenza o meno della “insidia stradale” e conseguente inquadramento della fattispecie nell'ambito dell'art. 2051 o dell'art. 2043
c.c., ripartizione dell'onere della prova, valutazione delle risultanze istruttorie sull' “an debeatur”);
- il quale ha richiamato la sentenza n. 151/2020 laddove Parte_1
aveva affermato che la buca nella via Forasceddu doveva ritenersi un'insidia e causa del grave incidente da lui sofferto, come riferito dai testimoni assunti, dovendosi rimarcare che nessun elemento istruttorio aveva evidenziato una sua condotta imprudente o imperita. Premesso che non era stata contestata la quantificazione del risarcimento del danno biologico, ha richiamato l'atto di appello del 10 maggio 2021 con riguardo al risarcimento del danno patrimoniale ed ha precisato di avere ricevuto dall'assicurazione euro
143.966,14 il 18 maggio 2016, euro 35.991,63 il 23 maggio 2016, euro
179.057,67 il 24 maggio 2016, da imputarsi ad interessi e ad acconto delle maggiori somme spettanti. Ha quindi concluso per il rigetto delle domande del nei suoi confronti;
Parte_3
- la società che non ha contestato i motivi di appello Controparte_1
proposti dalla sua assicurazione, censurando altresì la valutazione delle prove con riguardo alla sua posizione sostanziale e processuale, non avendo il
Tribunale in particolare valutato che alla data dell'incidente esso appaltatore non aveva più la qualità di custode della strada avendo già riconsegnato il bene al committente;
ha quindi rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte.
A seguito della sentenza non definitiva n. 3566/2015 del Tribunale di
Cagliari, con separata ordinanza la causa era stata rimessa in istruttoria per il calcolo del danno patrimoniale, quantificato - con la disposizione di una
26 consulenza tecnica d'ufficio - in euro 205.534,00 compreso il danno da ritardato adempimento.
Dopo aver affermato che esso era vincolato alla pronuncia della sentenza non definitiva, parzialmente riformata dalla Corte d'Appello riguardo l'inammissibilità della domanda dell'ente locale nei confronti di e della società e della domanda di Parte_2 Controparte_1 quest'ultima nei confronti dell' il Tribunale di Controparte_2
Cagliari con sentenza n. 892/2021 pubblicata il 24 marzo 2021 ha così statuito:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione:
1) condanna il di a pagare in favore di Pt_3 Parte_3 [...]
la somma complessiva di euro 205.534,00 a titolo di risarcimento Pt_1
del danno patrimoniale;
2) condanna il a rimborsare in favore di Parte_3 [...]
le spese processuali di questo grado del giudizio che liquida in Pt_1
complessivi euro 21.387,00 oltre rimborso spese forfettario, Iva e cpa come per legge;
3) condanna il a rimborsare in favore di Parte_3
CP
e . e già Parte_2 CP_1 CP_5 CP_2 Controparte_7
le spese processuali di questo grado del giudizio che liquida in euro
[...]
10.693,50 per ciascuna parte convenuta e chiamata, oltre rimborso forfettario, Iva e cpa come per legge;
4) pone definitivamente a carico del Comune di le spese per Parte_3 le CTU separatamente liquidate.”
Avverso detta sentenza ha proposto appello (RAC n. Parte_1
219/2021) che, premesso che la sentenza n. 151/2020 pubblicata il 26 febbraio 2020 della Corte d'Appello di Cagliari era passata in giudicato per quanto riguarda il suo diritto di vedersi integralmente risarcire i danni sofferti e la quantificazione del danno biologico, avendo investito l'impugnazione davanti alla Corte di Cassazione esclusivamente l'imputabilità della responsabilità e l'individuazione degli obbligati al risarcimento dei danni, ha formulato due motivi di impugnazione:
27 I. L'erronea individuazione del criterio del parametro di calcolo del danno patrimoniale fino al giorno della pronuncia della sentenza;
II. Infrapetizione per omessa valutazione e quantificazione del danno patrimoniale maturando successivamente alla sentenza.
Ha quindi concluso chiedendo la condanna in solido del
[...]
di della società Parte_3 Parte_2 Controparte_1
e di al risarcimento dei danni patrimoniali Controparte_2
quantificati in euro 948.912,76.
Si sono costituite in giudizio:
- e che hanno contestato le Controparte_2 Parte_2 conclusioni rassegnate dall'appellante nei loro confronti, chiedendone il rigetto, in quanto esse presupponevano l'accoglimento del ricorso in cassazione proposto dal giudizio ancora Parte_3
pendente, rimettendosi alla Corte riguardo alla fondatezza dei motivi;
- la società la quale ha concluso per il rigetto del CP_1 CP_1 gravame, richiamando anch'essa la pendenza del giudizio di legittimità e comunque insistendo sulla domanda nei confronti della propria assicurazione per essere tenuta indenne al pagamento delle somme cui fosse stata condannata in favore del danneggiato.
E' rimasto contumace il Parte_3
Avverso la sentenza definitiva ha pure proposto appello il
[...]
(RAC n. 257/2021), il quale dopo aver riportato i motivi Parte_3 fondanti il ricorso in cassazione, ha censurato la sentenza laddove l'aveva condannato in via esclusiva al risarcimento del danno patrimoniale.
Si sono costituiti in giudizio:
- il quale ha dedotto che la sentenza n. 151/2020 pubblicata Parte_1
il 26 febbraio 2020 della Corte d'Appello di Cagliari era passata in giudicato per quanto riguarda il suo diritto di vedersi integralmente risarcire i danni sofferti e la quantificazione del danno biologico, talché l'appello poteva riguardare solamente la condanna al risarcimento del danno patrimoniale verso la cui quantificazione non era stata sollevata alcuna censura;
- e che hanno eccepito Controparte_2 Parte_2
l'inammissibilità dell'appello non essendo stata formulata alcuna specifica censura avverso la sentenza definitiva n. 892/2021 pubblicata il 24 marzo
28 2021. Premesso che doveva ritenersi alquanto improbabile che il ricorso dell'ente sarebbe stato accolto dalla Corte di Cassazione, non poteva condividersi il tentativo del di voler rimettere in discussione anche Pt_3
l'an debeatur, dal momento che oggetto del giudizio di legittimità erano soltanto questioni di carattere processuale e che dovevano ritenersi accertati con forza di giudicato la responsabilità in ordine all'incidente stradale e l'entità del danno non patrimoniale conseguito al;
Pt_1
- la società la quale formulava difese dello stesso Controparte_1
tenore di e Controparte_2 Parte_2
All'udienza del 1 ottobre 2021 i due appelli avverso la sentenza definitiva n. 892/2021 sono stati riuniti.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza formulata dal i giudizi, già assunti in Parte_3
decisione, sono stati rimessi in istruttoria al fine di provvedere alla riunione ad essi dei due giudizi di rinvio iscritti ai RAC n. 242/2023 e n. 248/2023 promossi rispettivamente da e dal Parte_1 [...]
Parte_3
Riuniti i quattro giudizi, all'udienza del 24 maggio 2024 le cause riunite sono state trattenute in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di atti difensivi finali.
*****
La prima questione che deve essere affrontata dal Collegio è quella di verificare se si sia formato o meno giudicato sull'accertamento della dinamica dell'incidente di cui alla sentenza non definitiva n.3566/2015 del Tribunale di Cagliari che ha ritenuto provate la sussistenza di una buca e la presenza di sabbia nella via Forrasceddu, senza alcuna loro segnalazione, riconoscendo il nesso di causalità tra l'anomalia presente nella sede stradale e l'evento lesivo, statuizioni confermate dalla Corte d'Appello con la sentenza n.151/2020.
La formazione del giudicato e, quindi, l'intangibilità delle suddette statuizioni, è sostenuta espressamente da nei due giudizi di CP_9
appello avverso la sentenza definitiva e nella memoria di replica depositata il
5 agosto 2024 e anche da da Controparte_2 Parte_2
CP e dalla società . nelle comparse di costituzione nel CP_1 Parte_7
29 giudizio di appello (RAC. n. 257/2021) promosso dal
[...]
avverso la sentenza definitiva n.892/2021. Parte_3
Le società, a seguito della cassazione della sentenza della Corte
d'Appello n. 151/2020, nelle comparse di costituzione nei giudizi di rinvio hanno nuovamente riproposto il motivo di appello relativo alla censura avverso la valutazione delle risultanze istruttorie che aveva condotto, prima il Tribunale e poi la Corte, a ritenere fondata sotto il profilo dell'an la domanda risarcitoria del . Tale motivo è stato altresì riproposto dal Pt_1
Comune di Parte_3
La questione deve essere risolta alla luce del disposto di cui all' art. 336 c.p.c. primo comma secondo cui “La riforma con la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata.”.
Sull'interpretazione di questa disposizione si richiama Cass., n.
23985/2019: “La decisione dell'impugnazione sulla questione principale può comportare la modificazione, in virtù del cosiddetto "effetto espansivo interno" anche della questione dipendente (nella specie, riguardante le spese di lite del primo grado), pur se autonoma e non investita da specifica censura;
tale "modificabilità" dei capi di sentenza autonomi ma dipendenti da altro capo, costituendo un'eccezione al principio della formazione del giudicato in mancanza di impugnazione, va applicata con estremo rigore, dovendosi perciò escludere che l'impugnazione della statuizione sulla questione principale rimetta in ogni caso in discussione la decisione sulla questione dipendente, attribuendo perciò sempre al giudice dell'impugnazione il potere di deciderla nuovamente e autonomamente, posto che ciò potrà e dovrà accadere solo ove sia imposto dal tenore della decisione relativa all'impugnazione principale, ossia quando tale ultima decisione si ponga in contrasto con quella sulla questione dipendente. In tal caso, la direzione e i limiti dell'intervento consentito al giudice dell'impugnazione sulla statuizione dipendente non colpita da impugnazione non potranno che dedursi dalle necessità di coerenza imposte dalla decisione sulla questione principale e dai motivi posti a sostegno della medesima.”.
Alla luce del riportato arresto, deve disattendersi l'assunto del
, ribadito nella memoria di replica depositata il 5 agosto 2024, che Pt_1
30 afferma il passaggio in giudicato dell'accertamento sulla dinamica del sinistro esclusivamente sul rilievo della mancata autonoma impugnazione dello stesso, ignorando la disposizione codicistica richiamata e la sua interpretazione da parte della giurisprudenza di legittimità.
Ad avviso del Collegio, ai sensi dell'art. 336 primo comma c.p.c. la cassazione della sentenza di questa Corte n. 151/2020 per aver il giudice di legittimità ritenuto che il avesse legittimamente Parte_3
proposto un giudizio autonomo nei confronti di e della Parte_2 società volto ad ottenere l'accertamento della loro Controparte_1 responsabilità esclusiva per i danni occorsi all'attore e che Parte_1
avesse legittimamente esteso la domanda risarcitoria nei confronti delle suddette società a seguito della riunione dei due giudizi, si estende alla parte della sentenza con la quale la Corte d'Appello ha rigettato l'impugnazione avverso l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie ad opera del giudice di prime cure in relazione al verificarsi dell'evento dannoso ed alla sussistenza del nesso causale tra il sinistro occorso in danno del e Pt_1
le condizioni della via Forrasceddu.
Infatti, si legge nella sentenza n. 151/2020: “occorre innanzitutto chiarire che in questa sede potrà tenersi conto unicamente delle prove testimoniali dedotte dal e dal Comune di , non Tes_1 Parte_3
potendo assumere alcun rilievo le prove espletate su richiesta delle altre parti, a seguito della declaratoria di inammissibilità delle domande nei loro confronti proposte.”
Come sostenuto dal da Parte_3 Parte_2
e dalla società che peraltro hanno censurato Controparte_1
specificamente la lettura parziale delle prove anche ad opera del Tribunale che aveva fondato la sua decisione esclusivamente sulle prove orali dedotte dal e di cui, peraltro, avevano contestato l'attendibilità, è di tutta Pt_1
evidenza, infatti, che a seguito della pronuncia della Suprema Corte la dinamica del sinistro, fondante la domanda risarcitoria proposta dal
, debba essere ricostruita alla luce di tutte le risultanze istruttorie, Pt_1
documentali ed orali, acquisite agli atti a seguito delle istanze istruttorie formulate da tutte le parti e ammesse nel giudizio di primo grado, al fine di
31 accertare la fondatezza di detta domanda sotto il profilo dell'an nei confronti di tutti i soggetti da lui chiamati in solido a risarcire i danni.
In altre parole, a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione, non può affermarsi che possa sopravvivere un accertamento sull' “an” della domanda risarcitoria fondato sulle prove di una delle sole parti delle tre convenute e ritenute responsabili dal danneggiato in quanto il fatto che egli abbia legittimamente esteso la domanda proposta nei confronti delle parti indicate dal da lui convenuto come responsabili del sinistro, Pt_3
ne impone una sola e unica ricostruzione nei loro confronti.
Lo stesso nella richiamata memoria di replica sopra Pt_1 richiamata ha affermato che “tutte le parti convenute hanno quindi concorso con apporto causale al verificarsi del danno.”.
Non pare fuor d'opera richiamare Cass., n. 10579/2013, citata anche nella sentenza della Corte di Cassazione n. 9390/2023, nella cui motivazione si legge “Orbene, quando un terzo è chiamato in causa nel giudizio introdotto fra altri, egli è certamente legittimato specie se viene chiamato, come nella specie, come garante, a svolgere contestazioni quanto al rapporto sostanziale dedotto fra le parti originarie, posto che la decisione su rapporto di garanzia risente della decisione sul rapporto garantito e, quindi, il terzo deve poter svolgere il contraddittorio anche su quest'ultimo.”
Tanto premesso, appare opportuno rammentare i principi che la giurisprudenza di legittimità più recente ha dettato in materia di responsabilità del proprietario e custode della strada.
Si riporta al riguardo il chiaro passo motivazionale di Cass., n.
14.526/2023: “Nell'anno 2018 questa Sezione ritenne indispensabile operare
l'intervento nomofilattico in tema di responsabilità per cose in custodia (art.
2051 cit.), consapevole del disordine interpretativo riscontrato nella giurisprudenza di merito e delle incertezze ermeneutiche emerse nella sua stessa giurisprudenza. Il tutto in una materia particolarmente rilevante per gli aspetti giuridici, sociali ed economici, coinvolgenti soggetti sia privati che pubblici. Nell'anno 2022 sono poi intervenute le Sezioni Unite di questa
Corte, chiamate ad esprimersi intorno a criticità e distonie emerse nella giurisprudenza di legittimità. Sussiste, dunque, la necessità di apportare un
32 definitivo contributo chiarificatore sulla materia in trattazione, attraverso i punti che si vanno ad esporre.
5.1. Non è ulteriormente discutibile che la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. abbia natura oggettiva, come affermato da questa Sezione con le decisioni nn. 2477-2483 rese pubbliche in data 1° febbraio 2018, […] Tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con la sentenza 30 giugno 2022, n. 20943, dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe segnate (talvolta in modo dissonante) dalla giurisprudenza questa sezione, hanno ribadito che «la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. All'affermazione di tale principio, di carattere generale (punto 9 della decisione), le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili (punti 8.4. e ss. della sentenza 20943/2022): «l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima»; «la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso»; «il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa
33 stessa, di cui il custode deve rispondere»; «il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.»; «quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale».”
Si richiama altresì la motivazione dell'ordinanza della Suprema Corte
n. 18518/2024 avente ad oggetto un incidente stradale mortale accaduto per essere il motociclista finito in una depressione del manto stradale profonda 8 cm: “Da quanto precede deriva che “presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia”, sicché essi, “in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 7 settembre 2023, n. 26142, Rv. 669110-01). “Incombe, invece, sul custode”, si è del pari ribadito, “la prova (liberatoria) della sussistenza del
«caso fortuito», quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita”, da intendersi quale
“fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n.
26142 del 2023, cit.).”
34 Nel caso oggi scrutinato, deve in primo luogo rilevarsi che l'allegazione della dinamica dell'incidente di cui all'atto di citazione dell'attore davanti al Tribunale, già sopra riportata, è del tutto generica e carente: “Il giorno 7 agosto 2007 alle ore 1 circa transitava a bordo del proprio motociclo in via Forrasceddu nel Comune di Parte_3
quando, a causa di una buca che occupava gran parte della sede stradale, perdeva il controllo del mezzo e cadeva andando a urtare contro lo spigolo di un gradino dell'edificio posto a lato della strada. La buca, rimasta all'esito di lavori eseguiti in precedenza, non era segnalata ed era resa particolarmente insidiosa dalla presenza di uno strato incoerente di sabbia.”.
Ha poi soggiunto che nella strada, a seguito dell'esecuzione di alcuni lavori, vi era una buca di ampie dimensioni, “sulla quale uno strato di sabbia incoerente aggravava il carattere insidioso”, non vi era alcun cantiere installato, non vi era alcuna segnalazione di pericolo e vi era una scarsa illuminazione. Solo nella prima memoria ex art.183 c.p.c. l'attore ha dedotto che l'incidente era accaduto nell'area compresa tra i civici n. 8 e n.10 e che le condizioni della via Forrasceddu “erano precarie e pericolose per la presenza della buca già da alcuni mesi,” talché la negligenza del Pt_3
non aveva giustificazione.
L'attore non ha precisato il senso di marcia che egli teneva, le dimensioni della buca, la sua profondità, la sua collocazione nel sedime stradale, il punto della strada - non contestato che essa era lunga m.260 - dov'era caduto, la posizione sua e della moto nella fase di quiete dopo la caduta, anche eventualmente con la produzione di una planimetria dello stato dei luoghi che sarebbe stata funzionale ad individuare dove fossero le abitazioni dei due testi da lui indicati e Testimone_2 Testimone_3
che abitavano rispettivamente ai numeri civici n. 6 e n. 1 della stessa via, al fine di offrire al giudicante tutti gli elementi necessari per valutare l'attendibilità delle loro deposizioni. Ancora, non ha individuato l'edificio nel cui gradino sarebbe andato a sbattere nè ha allegato alcunché riguardo al motociclo sul quale egli viaggiava (descritto da alcuni testi quale ciclomotore e da altri come scooter), dato importantissimo al fine di conoscere dati tecnici assolutamente rilevanti ai fini della ricostruzione dell'incidente (quali cilindrata e capacità di tenuta), essendo altresì rimasto ignoto se e quali danni
35 il mezzo avesse riportato, dato anch'esso di fondamentale importanza ai fini di detta ricostruzione.
Nonostante la gravità del sinistro, avendo il da subito, Pt_1 nell'immediatezza, dichiarato che non sentiva le gambe, non sono state poi chiamate le forze dell'ordine per effettuare i rilievi del caso, senza che di tale anomala condotta sia stata data alcuna spiegazione;
egli, come sopra detto, non ha prodotto neppure una planimetria dello stato dei luoghi che consentisse individuare il punto della caduta e l'edificio sul quale era andato a sbattere né alcuna fotografia che rappresentasse lo stato dei luoghi e documentasse la presenza della buca e la sua collocazione nel sedime stradale.
Il nella comparsa di costituzione del Parte_3 giudizio di primo grado, contrariamente a quanto dedotto dall'attore nella prima memoria ex art.183 c.p.c., ha contestato l'esistenza della buca, allegando che il “Vigile Urbano ha effettuato un sopralluogo CP_10
lungo tutta la via Forraxeddu, senza tuttavia, rilevare alcuna anomalia della sede viaria” e negando che in detta via, nel periodo dell'incidente, fossero stati effettuati dei lavori, per poi successivamente verificare, a seguito della richiesta di risarcimento dell'attore, che aveva incaricato la Parte_2
società della realizzazione di opere di demolizione Controparte_1
della pavimentazione stradale e conseguente ripristino della stessa ai fini della riparazione della condotta idrica nella strada de qua, lavori eseguiti il 25 luglio 2007.
L'istruttoria espletata ha consentito di accertare che nell'area della via
Forrasceddu corrispondente al civico n.8, dove il - a suo dire - Pt_1
sarebbe caduto, alla data del sinistro vi era un'anomalia del manto stradale conseguente al mancato ripristino dell'asfalto a seguito dei lavori eseguiti il
25 luglio 2007 dalla società Controparte_1
Non è risultata presente nella strada percorsa dall'attore, pertanto, alcuna buca (“cavità del terreno di forma irregolare più fonda che estesa”), quanto piuttosto un esteso dissesto del manto stradale riferibile ai suddetti lavori, che i testi fontaniere per conto di e che ha Tes_4 Parte_2
sottoscritto il verbale di riparazione del 25 luglio 2007 (ud. 24.10.2014), e agente della polizia locale (ud. 12.12.2014), hanno CP_10
confermato essere rappresentato dalla fotografia 14 lett. B prodotta
36 dall'appaltatrice in allegato alla memoria ex art. 183 c.p.c. quale doc. n. 2 e che per chiarezza si riproduce, unitamente alla fotografia n.12 che lo rappresenta in particolare.
Da dette foto risulta che, a seguito dello scavo effettuato dall'appaltatrice è stato ripristinato il calcestruzzo ma non il bitume, posizionato successivamente al giorno dell'incidente, con un ribassamento del piano stradale in corrispondenza della parte non riasfaltata che appare
37 minimo. Che questa fosse la situazione dei luoghi alla data dell'incidente emerge anche dalla deposizione del teste (ud. 24.10.2014) che ha Tes_4
confermato che il lavoro eseguito il 25 luglio 2007 e di cui al verbale di pari data era rappresentato dalla fotografia n.14 e in tali termini è stata accertata anche da la sera stessa dell'incidente (ud. 12.12.2014). Non CP_10
può pertanto condividersi la sentenza del Tribunale laddove ha ritenuto provato, alla luce delle deposizioni dei testi indicati dall'attore, che al momento dell'incidente ci fosse una buca ricoperta di sabbia non potendosi escludere che il ripristino in calcestruzzo riferito dal teste non CP_10 fosse stato attuato nelle ore immediatamente successive all'incidente, prima dell'ispezione del suddetto teste, considerazione che peraltro si legge anche nella sentenza di questa Corte n. 151/2020.
Risulta dal verbale di riconsegna lavori del 25 luglio 2007 (doc. n.1 allegato all'anzidetta memoria) che la demolizione della pavimentazione stradale ha interessato un'area di m. 3,20 per m. 1,20), nella parte destra di via Forrasceddu, in prossimità dell'incrocio con la via Montisceddu, incrocio al quale, per il vero assai stranamente, nessuno dei testi dell'attore ha fatto riferimento al fine di individuare il luogo dell'incidente.
Deve in primo luogo quindi evidenziarsi che, a differenza di quanto affermato in giudizio dai testimoni dedotti dall'attore, affermazione peraltro condivisa sia dal Tribunale che dalla Corte, non possa ritenersi provata la presenza di una buca, nel senso proprio del termine, nella zona dove la società aveva effettuati lavori, non potendosi definire tale il suddetto, ridotto, CP_1
ribassamento del piano stradale, seppure deve richiamarsi la deposizione del teste che fa riferimento ad una buca di fronte a casa sua che Testimone_2
era al civico n. 6 e non al civico n.8 come indicato dall'attore, rimasta priva di riscontri. Peraltro gli stessi testi e nelle Testimone_2 Testimone_3
dichiarazioni prodotte dal (docc. 57 e 58, rispettivamente del 28 Pt_1
luglio 2009 e del 24 agosto 2009) hanno riferito solo di un ribassamento del manto stradale e non di una buca, ascrivibile al mancato completamento del ripristino.
Per completezza, si evidenzia che nella fotografia 14 risulta anche una importante anomalia del sedime stradale in prossimità del cancello del civico
38 n.8, cerchiata con la lettera A e poi specificamente oggetto della fotografia n.15.
Tuttavia, ha esteso la sua domanda risarcitoria ricollegando Pt_1
l'insidia stradale che, a suo dire, l'avrebbe fatto cadere, ai lavori eseguiti da tramite la società talché deve Parte_2 Controparte_1
escludersi un qualunque rilievo, ai fini della decisione, alla anomalia indicata con la lettera A, per mancanza di allegazione.
Non par fuor d'opera evidenziare che i testi , Testimone_5
comandante dei vigili urbani di responsabile Parte_3 Tes_6 dell'area tecnica, dipendente di dal 1995, Testimone_7 Parte_2
(sentiti all'ud. 24.10.2014) (sentito all'ud. 16.1.2015) Testimone_8
hanno escluso che il luogo rappresentato nella fotografia n.15 prodotta dalla società fosse stato interessato dai lavori da essa Controparte_1
effettuati.
Sulla presenza di sabbia vi è invece contrasto tra le deposizioni dei testi. Premesso che nessun accenno alla presenza di sabbia ma solo alla presenza di una buca si legge nella prima richiesta di risarcimento del 10 giugno 2009 (doc. n. 61 ) avanzata dall'attore all'ente locale nonché Pt_1
nelle dichiarazioni dei testi e da lui Testimone_9 Tes_10
prodotte quali documenti n. 59 e n. 60 (vedasi appresso), i testi da lui indicati hanno riferito della presenza di sabbia e che essa sarebbe stata rimossa qualche giorno dopo l'incidente. Il teste (ud. 12.12.2014), CP_10
39 agente di polizia locale dal 1999 che su segnalazione verbale dello zio del
, era andato sul luogo la sera stessa incidente, ha Pt_1 Persona_1
dichiarato di non aver riscontrato la presenza di sabbia e di detriti. Al riguardo, non può tacersi la non condivisibilità della sentenza del Tribunale, richiamata anche su tale passaggio motivazionale dalla sentenza n. 151/2020,
CP_1 laddove ha ritenuto singolare che il non avesse stilato un rapporto dettagliato e non avesse allegato allo stesso una riproduzione fotografica dei luoghi, “certamente necessaria anche in considerazione della estrema gravità del sinistro”. Deve infatti rilevarsi che tale sopralluogo era stato fatto su segnalazione solo verbale dello zio del danneggiato, che ha dichiarato di aver chiesto che venisse accertato lo stato dei luoghi e non di aver informato l'agente della gravità dell'incidente, e che, non avendo egli riscontrato alcuna insidia, sabbia o detriti, ha comprensibilmente ritenuto di non dover nulla fotografare. Appare, invece, configurare una grave carenza probatoria dell'attore la mancata rappresentazione fotografica dell'insidia stradale asseritamente presente, a suo dire, nel luogo dell'incidente.
In disparte la questione della presenza o meno di sabbia, ad avviso del
Collegio l'attore non ha, in ogni caso, offerto prova convincente, della quale era onerato, di essere caduto a terra per aver perso il controllo del motociclo a causa dell'asserita insidia rappresentata dall'anomalia del sedime stradale conseguita ai lavori eseguiti dalla società CP_1
Si richiamano le insanabili carenze nelle allegazioni già sopra evidenziate, dovendo in particolare rimarcare che, in assenza di rilievi e di una planimetria, non è dato sapere in quale punto della strada, dopo la caduta, si trovassero il conducente e il motoveicolo, posizione che non è stata neppure riferita dai testi, elemento di fatto imprescindibile per ricostruire il sinistro.
Al riguardo deve segnalarsi la discrasia tra le allegazioni dell'attore, che ha individuato il luogo in cui sarebbe caduto nell'area tra i civici n. 8 e n.10 e quanto si legge nella certificazione di intervento del 118 del 28 dicembre 2007 (doc. n.1 allegato all'atto di citazione) nella quale Pt_1 si legge che la prima ambulanza giungeva sul luogo “via Forrasceddu presso civico 5”. Peraltro il ha riferito che il ferito aveva detto di non Tes_2
toccarlo. Se si osserva la posizione del numero civico 8 rispetto ai lavori
40 effettuati dalla società quale risultante dalle fotografie sopra riportate, CP_1
tale discrasia non trova spiegazione negli atti di causa.
Il Tribunale ha ritenuto assolto l'onere di prova riguardo la sussistenza del nesso di causalità tra l'anomalia presente sulla sede stradale e l'evento lesivo alla luce della deposizione degli unici testi oculari Testimone_9
e che hanno confermato i capitoli 2 e il capitolo 6 delle Tes_10
deduzioni istruttorie dell'attore, ovvero che gran parte della corsia di marcia che egli percorreva al momento dell'incidente era occupata da una buca ricoperta di sabbia e che, giunto all'altezza del civico n.8 mentre transitava su detta buca “perdeva il controllo del mezzo che sbandava, si inclinava e scivolava terra sul lato sinistro della strada….”
Essi hanno infatti dichiarato (ud. 23.5.2014) di aver visto l'incidente in quanto, il come guidatore e la come trasportata, si Tes_9 Tes_10 trovavano nell'autovettura che seguiva il ciclomotore.
Entrambi i testi hanno precisato che la strada era in discesa, la Tes_10
- su domanda - che la buca occupava la corsia a scendere.
Deve premettersi che la è cugina dell'attore e moglie del Tes_10
. Ella ha dichiarato che erano a cena con il a casa dello zio Tes_9 Pt_1
e che stavano recandosi presso la casa della nonna Persona_1 dell'attore che abitava in via Forrasceddu.
Premesso che è pacifico principio che “In materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità.” (così Cass., n. 6001/2023), la Corte non ritiene dette deposizioni attendibili.
Deve infatti rilevarsi che mentre i suddetti testi hanno riferito di aver visto l'incidente in quanto seguivano il ciclomotore dell'attore, Tes_2
nella dichiarazione resa alla Polizia Municipale del Comune di
[...]
il 30 marzo 2010 prodotta dall'ente quale doc. n.11 con la Parte_3
seconda memoria ex art. 183 c.p.c. ha dichiarato che il 7 agosto 2007 intorno
41 alle ore 1,00 circa, avendo sentito un suono di ferraglia, era uscito con il figlio in strada ed aveva visto da una parte uno scooter in terra ed a fianco un giovane con le spalle a terra. “Dieci minuti dopo circa sono sopraggiunti i parenti che si sono presi cura del ragazzo.”
Tale dichiarazione è stata confermata all'udienza del 23 maggio 2014 in sede di deposizione testimoniale da che ne ha Testimone_2
riconosciuto la sottoscrizione. In sede di deposizione testimoniale egli non ha fatto alcun riferimento ad altre persone presenti vicino al ragazzo ferito in terra e i difensori dell'attore si sono opposti alla domanda di chiarimenti avanzata dal difensore del se il fosse Parte_3 Pt_1
solo, opposizione accolta dal giudice.
Anche nella dichiarazione resa da alla Polizia Testimone_3
Municipale del Comune di il 1 aprile 2010 prodotta dall'ente Parte_3 quale doc. n. 10 con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. si legge: “quella notte mia moglie mi ha svegliato perché ha sentito un rumore sulla strada mi sono affacciato alla finestra per vedere cosa era successo e ho visto un ragazzo per terra vicino al muro di casa e al centro della strada c'era una moto. Abbiamo visto con il figlio ma non so quale dei due Testimone_2
figli che in strada assistevano il ragazzo e che avevano chiamato
l'ambulanza.” Tale dichiarazione è stata confermata all'udienza del 23 maggio 2014 in sede di deposizione testimoniale da che ne Testimone_3
ha riconosciuto la sottoscrizione.
È vero che all'udienza del 23 maggio 2014 costui ha riferito che vi erano almeno altre due o tre persone oltre ed il figlio e di Testimone_2 aver visto una macchina sul posto immediatamente dopo l'incidente seppure non ricordasse il modello, ma si ritiene che tale dichiarazione, peraltro difforme a quella da ritenersi più genuina in quanto resa in prossimità temporale con l'accadimento, non infici le dichiarazioni di Testimone_2
che è il primo che ha soccorso il motociclista, anche perché è pacifico che dopo qualche minuto siano sopraggiunti i parenti e pertanto quanto da lui dichiarato potrebbe riguardare la fase immediatamente successiva alla caduta.
Inoltre i testi e elle dichiarazioni Testimone_9 Tes_10 prodotti quali documenti n. 59 e n. 60 dall'attore, su richiesta di costui evidentemente ai fini di giudizio, hanno riferito che il aveva Pt_1
42 improvvisamente sbandato e cadeva sul lato sinistro della carreggiata in prossimità di un edificio e che fermandosi per soccorrerlo notavano che “nel luogo in cui la moto era sbandata vi era una vasta buca difficilmente visibile in quanto in nessun modo segnalata ed anche in ragione della scarsa illuminazione.”. Essi non hanno riferimento alla presenza di sabbia quale causa della caduta così come pure, come sopra detto, non vi è traccia della presenza di sabbia che avrebbe determinato la perdita di controllo del mezzo nella lettera del 10 giugno 2009 (doc. n. 61 ) con la quale per la Pt_1 prima volta , quasi due anni dopo l'incidente, ha portato a Parte_1 conoscenza dell'ente locale il sinistro di cui era stato vittima così descritto:
“a causa di una buca di grandi dimensioni sulla strada perdeva il controllo del mezzo e cadeva battendo la schiena contro lo spigolo di un gradino di un edificio sul lato opposto della carreggiata.”. Anche la caduta in prossimità di un edificio e la percorrenza di una strada in discesa sono elementi discordanti con lo stato dei luoghi rappresentato dalla fotografia n.14 e in particolare con la collocazione dell'anomalia stradale de qua.
Le due diverse descrizioni, nelle suddette lettere e in sede di deposizioni testimoniali, dell'asserita insidia stradale è un ulteriore elemento che inficia la credibilità degli unici testimoni che avrebbero assistito al sinistro.
Infine non può non rilevarsi che essi sono stati estremamente generici, in linea peraltro con la genericità dei capitoli di prova dedotti dall'attore, non supportati da alcun documento, riguardo al senso di marcia tenuto dal e al punto della caduta, oggetto di specifiche domande (teste Pt_1
“adr quale era la direzione di marcia del Noi andavamo Tes_9 Pt_1
verso la casa della nonna del la strada è leggermente in Pt_1 pendenza, era in discesa…”; teste “adr il teste si dica se sa indicare Tes_10
l'esatto posizionamento della buca su cui è finito con lo scooter, Pt_1
rispetto alla via percorsa? Noi stavamo andando in giù, occupava la corsia
a scendere;
adr da dove a dove? Percorrevamo la via Forrasceddu….”). E' di tutta evidenza che tali dichiarazioni non consentono al Collegio di poter individuare dove ed in quale corsia viaggiasse il quando è caduto Pt_1
e, quindi, la sua posizione rispetto all'anomalia stradale, e di poter quindi verificare la veridicità dell'unico elemento utile riferito, ovvero che l'attore
43 aveva perso il controllo in corrispondenza della buca, circostanza contestata dalle controparti.
Non avendo i testi e assistito all'incidente, Tes_2 Testimone_3 la loro dichiarazione che il sarebbe scivolato sulla sabbia che c'era Pt_1
sulla strada assume la portata di una, irrilevante, valutazione. Parimenti è irrilevante, per lo stesso motivo, la dichiarazione a firma Testimone_3
del 24 agosto 2009, prodotta quale doc. n. 57 dal , laddove dichiara Pt_1
che costui avrebbe perso il controllo del mezzo proprio sullo strato di sabbione libero che ricopriva il ribassamento dell'asfalto.
Nella dichiarazione sopra richiamata (doc. n.11) ha Testimone_2
anche precisato “mio figlio mi ha fatto notare, alla luce del lampione dell'illuminazione pubblica che si trovava in prossimità, i segni di una strisciata sopra uno strato di sabbione che era stato messo sopra uno strato di cemento per colmare il gradino di circa 3 o 4 cm dove erano stati eseguiti dei lavori sul manto stradale.” La genericità di una tale dichiarazione, non essendo dato sapere, per le carenze istruttorie ascrivibili all'attore, quale fosse la posizione della moto nella fase di quiete, dopo la caduta, non può condurre a ritenere questa strisciata, non meglio descritta, elemento concludente su cui fondare la ricostruzione della dinamica del sinistro come allegata dal
. Pt_1
In conclusione, deve ritenersi che non sia stata offerta prova convincente che la caduta dell'attore sia causalmente ascrivibile all'anomalia stradale accertata.
In ogni caso, anche qualora il fosse caduto per la situazione Pt_1
di dissesto della strada conseguente al mancato ripristino dell'asfalto, fatto - si ripete - assolutamente non provato alla luce delle argomentazioni esposte,
i principi della giurisprudenza di legittimità sopra riportati avrebbero condotto al rigetto della domanda, dovendosi ritenere che la strada non possa ritenersi causa dell'evento, dovendosi piuttosto affermarsi con ogni ragionevole presunzione che la perdita di controllo del motociclo debba essere ascritta ad una condotta di guida imprudente e imperita del suo conducente che non ha adottato le necessarie cautele.
Per la sua estensione, l'anomalia del sedime stradale, anche se vi fosse stata sabbia, era assolutamente visibile: l'area era dotata di illuminazione
44 pubblica, come peraltro si evince dalla stessa dichiarazione di Tes_2 sopra riportata, considerata l'ora notturna il traffico era sicuramente
[...]
scarso, il percorreva la strada dove abitava la nonna e pertanto, con Pt_1
ogni ragionevole presunzione, era a conoscenza del suo stato, il manto stradale era asciutto e deve presumersi, in difetto di diverse allegazioni e considerata la stagione estiva, che vi fossero normali condizioni atmosferiche.
La presenza di un impianto di illuminazione pubblica funzionante in tutta la via Forrasceddu è stata confermata dal teste (ud. Testimone_5
24.10.2014), comandante dei vigili urbani di e dal teste Parte_3
(ud. 24.10.2014), responsabile del Comune dell'area tecnica, Tes_6
lavori pubblici, edilizia e manutenzione.
Se così è, la responsabilità dei convenuti dovrebbe dunque escludersi in ragione della condotta imprudente del danneggiato che deve ritenersi aver interrotto il rapporto causale tra la res in custodia ed il danno così assurgendo a causa esclusiva del medesimo, ai sensi dell'art. 1227 c.c..
Tale conclusione trova pieno supporto nell'ordinanza n. 7363/2023 della Corte di Cassazione ( pronunciata su una domanda di risarcimento dei danni proposta dalla parte che mentre era alla guida del proprio motociclo e transitava per una strada centrale, era caduta a causa della presenza sul manto stradale del dislivello tra due tombini e si era procurata la frattura di tibia e perone), nella cui motivazione si legge “la giurisprudenza di questa Corte,
S.U. 30 giugno 2022, n.20943, cui questo Collegio intende dare continuità, afferma che "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato,
è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, co. 1 c.c.; e deve essere valutata tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere
45 possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benchè astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale". Questa Corte ha avuto in più occasioni modo di precisare che "quando manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di essa siano percepibili in quanto tali, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante
l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto del danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa ridotta al rango di mera occasione dell'evento e va considerato integrato il caso fortuito" (Cass.,
31/8/2020 n. 18100); se, allora, l'astratta prevedibilità di una condotta non esclude, di per sé, che il custode possa andare integralmente esente da responsabilità, la pronuncia in esame ha correttamente ritenuto che la prova del fortuito fosse raggiunta, con la conseguente esclusione della responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c.” (Vedasi anche Cass.,
n. 16034/2023).
Alla luce delle esposte considerazioni, in conclusione, la domanda di risarcimento del danno proposta da deve essere rigettata. Parte_1
Al rigetto della domanda dell'attore, consegue la caducazione della sentenza definitiva che ha quantificato il danno patrimoniale conseguente al sinistro per cui è causa e ha liquidato le spese del giudizio di primo grado. Si richiama Cass., n. 21.456/2019: “La cassazione, anche se con rinvio, della sentenza non definitiva, che abbia pronunciato positivamente sull'"an debeatur", comporta la caducazione della sentenza sul "quantum", dipendendo quest'ultima totalmente dalla prima, che della sentenza definitiva costituisce il fondamento logico-giuridico, non sostituibile, "ex post", dalla nuova pronuncia in sede di rinvio, neppure se contenente statuizioni analoghe a quella della sentenza cassata.”
Rimangono pertanto assorbiti i motivi di appello avverso detta sentenza proposti dal e dal le Pt_1 Parte_3
eccezioni di inammissibilità dell'impugnazione proposta dall'ente nonché sono superate le questioni relative ai rapporti tra l'ente e le due società ed i relativi titoli di responsabilità.
46 L'evoluzione giurisprudenziale nel corso del giudizio in materia di responsabilità del custode e proprietario della strada consiglia la compensazione tra tutte le parti delle spese di lite di tutti i gradi del giudizio, ponendosi a carico di le spese delle consulenze tecniche Parte_1
d'ufficio liquidate come in atti.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta da;
Parte_1
2. Dichiara compensate tra tutte le parti le spese di lite di tutti i gradi del giudizio;
3. Pone a carico di le spese delle consulenze tecniche Parte_1
d'ufficio liquidate come in atti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 23 gennaio 2025
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore
Donatella Aru
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