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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/12/2024, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 649/2024
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
Roberto Vignati Presidente
Giovanni Casella Consigliere
Laura Bertoli Consigliere rel. nella causa di appello avverso la sentenza n. 102/2024 del Tribunale di Lecco, pubblicata in data 31.5.2024, est. Trovò, promossa da
(C.F. e P.IVA ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Giorgio Albè e dall'avv. Valentina Castelli, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
appellante contro
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Bonetti ed elettivamente C.F._2
domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via San Tommaso d'Aquino n. 47 appellati in data 22/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni così precisate dalle parti: per l'appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano - Sezione Lavoro, contrariis reiectis, così giudicare: in riforma della sentenza n. 102/2024, pubblicata il 13.05.2024 dal Tribunale di Lecco, in funzione di Giudice del Lavoro, notificata il 16.05.2024, ed in accoglimento del presente ricorso in via preliminare: - accertare e dichiarare la nullità e/o inammissibilità dei ricorsi ex art. 414 c.p.c. proposti dai Sigg. e nei confronti dell' CP_2 Controparte_1 Parte_1
per indeterminatezza del petitum e della causa petendi;
[...]
nel merito in via principale:
- respingere tutte le domande proposte dai Sigg. e nei CP_2 Controparte_1
confronti dell' con i ricorsi introduttivi di primo grado;
Parte_1
- condannare dai Sigg. e a restituire a CP_2 Controparte_1 Parte_1 [...]
tutto quanto versato e/o che verrà versato da questi ultimi in Parte_1
esecuzione della sentenza n. 102/2024 pubblicata il 13.05.2024 dal Tribunale di Lecco, in funzione di Giudice del Lavoro;
nel merito in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle le domande proposte dai
Sigg. dai Sigg. e nei confronti dell' CP_2 Controparte_1 Parte_1
con il ricorso introduttivo di primo grado circa l'applicazione del CCNL
[...]
IRCCS, determinare il periodo di riferimento dal 08.10.2020 al 26.05.2023 per il Sig.
e dal 08.10.2020 al 30.05.2023 per il Sig. CP_2 CP_1
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali nella misura di legge di entrambi i gradi di giudizio;
in via istruttoria senza assunzione di oneri probatori che non competono, ammettere la prova per interpello e per testimoni dedotta nelle memorie difensive depositate in primo grado sulle circostanze capitolate in fatto rispettivamente da n. 1) a n. 50), da intendersi integralmente trascritte tutte precedute della locuzione “vero che”; si indicano a testimoni sui capitoli di prova: , presso Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
la sede dell' in Bosisio Parini, Via Don Luigi Monza n. Parte_1
20, Bosisio Parini;
tutti da sentirsi anche a prova contraria sui capitoli di prova formulati dalla resistenti appellate eventualmente ammessi”;
pag. 2/21 per gli appellati:
“la dichiarazione di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso in appello avversario e comunque il rigetto nel merito dello stesso, nonché la conferma della sentenza n.
102/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Lecco, sezione Lavoro, per il procedimento avente numero di ruolo generale n. 249/2023 ed in ogni caso l'accoglimento delle seguenti conclusioni e domande già formulate in primo grado: (…) In ogni caso con condanna alle spese del presente giudizio da distrarsi ex articolo 93 c.p.c.”.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 102 del 2024 il Tribunale di Lecco ha accolto le domande formulate da e nei confronti dell Controparte_1 CP_2 Parte_1
(di seguito anche solo l'Associazione o , accertando il perdurante diritto dei CP_3
ricorrenti all'applicazione del CCNL c.d. Sanità Privata ai rispettivi rapporti di lavoro e conseguentemente condannando la datrice di lavoro a corrispondere ai lavoratori le differenze retributive tra quanto dagli stessi percepito e quanto essi avrebbero dovuto percepire con l'applicazione del CCNL corretto, a far data dall'ottobre 2020.
Il Tribunale, in fatto, ha evidenziato quanto segue:
- entrambi i ricorrenti erano dipendenti a tempo indeterminato dell Parte_1
: dal 2007 e con mansioni di operaio specializzato,
[...] CP_2
dall'anno 1992 e con mansioni di educatore professionale, Controparte_1
- al rapporto di lavoro dei ricorrenti era sempre stato applicato, come del resto indicato nei loro contratti individuali, il CCNL Sanità Privata. Ciò sino a quando, nell'anno 2020, la Nostra Famiglia aveva comunicato la volontà di applicare al rapporto di lavoro il diverso CCNL per i Dipendenti delle Residenze Sanitarie Assistenziali e
Centri di Riabilitazione;
-più precisamente, nel 2019 era iniziata la procedura per il rinnovo del CCNL della
Sanità Privata, scaduto sin dal 2005. Alla contrattazione avevano partecipato AIOP,
IS (a cui all'epoca l' aderiva), e;
CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
pag. 3/21 -l' aveva partecipato direttamente alla procedura di Parte_1
rinnovo del CCNL Sanità Privata, aderendo anche alla pre-intesa sottoscritta in data 8 giugno 2020;
- tuttavia, in data 27 gennaio 2020 , dopo la redazione delle nuove tabelle economiche,
La Nostra Famiglia aveva inviato una comunicazione con cui aveva rappresentato la propria volontà di non applicare più il CCNL Sanità Privata, ma di applicare il diverso
Contratto Collettivo Nazionale per il Personale Dipendente di Residenze Sanitarie
Assistenziali e Centri di Riabilitazione (di seguito anche CCNL RSA E CDR), sottoscritto in data 5 dicembre 2012 e ormai scaduto;
- successivamente, a seguito dell'agitazione sindacale indetta in simile contesto, in data 19 febbraio 2020 la convenuta aveva comunicato che, in attesa della risoluzione delle questioni sollevate in sede sindacale, intendeva temporaneamente soprassedere e sospendere l'applicazione del “nuovo” CCNL scelto;
- ciò nonostante, con una successiva comunicazione datata 6 novembre 2020, lo stesso ente aveva comunicato la definitiva volontà di continuare ad applicare il CCNL Sanità privata ai circa 400 dipendenti impiegati all'interno dei Poli dell'IRCCS “Eugenio
Medea”, ed il CCNL RSA e CDR ai rimanenti dipendenti, circa 1600, in quanto appartenenti ad un comparto non sanitario;
- con nota datata 10 dicembre 2020, la convenuta aveva infine comunicato ai sindacati coinvolti la revoca della sospensione temporanea dell'applicazione del CCNL RSA e
CDR, per i dipendenti in forza al 31 gennaio 2020 nei Centri di Riabilitazione nonché nelle Direzioni Centrali e Regionali e ciò con effetto retroattivo dal 1° febbraio 2020.
Così ricostruiti i presupposti in fatto rilevanti nel caso di specie, il Tribunale ha in primo luogo disatteso l'argomentazione del datore di lavoro, secondo cui il CCNL Sanità
Privata (scaduto in data 31.12.2005), in quanto dotato di clausola di ultrattività, doveva ritenersi un contratto a tempo indeterminato.
Il primo giudice ha infatti richiamato l'insegnamento della Suprema Corte di
Cassazione secondo cui i contratti collettivi operano entro l'ambito temporale indicato dalle parti, “atteso che l'opposto principio di ultrattività della vincolatività del contratto pag. 4/21 scaduto sino ad un nuovo regolamento collettivo, ponendosi come limite alla libera volontà delle organizzazioni sindacali, sarebbe in contrasto con la garanzia prevista dall'art. 39 Cost”; inoltre, “alla previsione della perdurante vigenza del contratto fino alla nuova stipulazione dev'essere riconosciuto il significato della indicazione, mediante la clausola di ultrattività, di un termine di durata chiaramente individuato in relazione a un evento futuro certo, benché privo di una precisa collocazione cronologica. Tale principio è stato affermato proprio con riferimento al C.C.N.L. per il personale dipendente delle strutture sanitarie private del 23 novembre 2004, il cui art. 4, comma
2, ne stabiliva la durata "fino alla sottoscrizione del nuovo CCNL”.
Inoltre, secondo il primo giudice, nel caso di specie «più che di recesso unilaterale dal contratto collettivo nazionale, dovrebbe discorrersi di disapplicazione di detto contratto. Infatti, la facoltà di recesso dal contratto collettivo nazionale di lavoro sarebbe facoltà che spetta solo alle associazioni sindacali stipulanti e non al singolo datore di lavoro. Inoltre, il datore di lavoro che recede dalla propria organizzazione, si libera dall'obbligo di applicare i contratti collettivi stipulati successivamente al recesso, restando però vincolato fino alla scadenza all'applicazione del contratto collettivo vigente nel momento in cui il recesso si è verificato. Inoltre, quando le parti abbiano prestato adesione esplicita, come nel caso di specie, o implicita al contratto collettivo, lo stesso deve ritenersi applicabile anche in mancanza del requisito dell'iscrizione delle parti alle organizzazioni stipulanti. Vero è che il rinvio al CCNL da parte della contrattazione individuale può essere esplicito (quando risulta dal testo contrattuale), oppure implicito (quando si perfeziona per comportamento concludente). Il rinvio esplicito viene generalmente configurato quale rinvio formale, ovvero avente ad oggetto tutte le fonti contrattuali collettive che si succedano nel tempo, quindi si intende riferito al CCNL inizialmente richiamato ed ai successivi rinnovi. In ogni caso, per verificare se il rinvio esplicito sia formale, cioè esteso anche ai rinnovi contrattuali, va valorizzata, caso per caso, la specifica volontà dei contraenti. Per potersi considerare alla stregua di un rinvio materiale, relativo, quindi, al solo testo contrattuale vigente al momento del rinvio stesso, si ritiene che il rinvio esplicito debba pag. 5/21 essere formulato in modo tale da poterne dedurre inequivocabilmente una manifestazione di volontà delle parti in tal senso. L'effetto di un rinvio esplicito limitato al contratto collettivo vigente è infatti quello di lasciare il contratto individuale privo del proprio contenuto dopo la scadenza di quello collettivo. Nel caso di adesione esplicita e quindi di rinvio espresso del contratto individuale alla disciplina collettiva, come fonte di diritti ed obblighi per le parti individuali, poiché queste ultime hanno accettato il contratto collettivo come fonte regolatrice del rapporto, il datore di lavoro non può più liberarsi unilateralmente dal vincolo, sicché il recesso unilaterale dell'imprenditore dal contratto collettivo a tempo indeterminato (rectius: il recesso dall'associazione stipulante) può comportare soltanto l'insussistenza del vincolo in sede di stipulazione di nuovi contratti individuali, ma non comporta la risoluzione dei contratti individuali in corso;
in caso contrario sarebbe vanificato il fondamentale principio di stabilità dei vincoli dell'autonomia privata sancito dall'art. 1372, primo comma cod. civ. (sent. Cass. n. 3296/2002; conforme sent. Cass. n. 15863/2002). Il caso della recezione implicita si verifica allorché il contratto collettivo è di fatto spontaneamente applicato dal datore di lavoro, il quale vi presta puntuale osservanza a prescindere dalla sua mancata associazione alla organizzazione firmataria del contratto collettivo. Nel caso di specie deve considerarsi che la stessa parte resistente ammette che ai contratti individuali è stato applicato -almeno fino al 31.1.2020- il CCNL
Sanità Privata. Non solo. Il CCNL Sanità privata è stato espressamente richiamato nei contratti individuali ed applicato anche dopo che nel 2012 è stato sottoscritto il CCNL
CDR. Quando l' ha dichiarato, con comunicazione del 27.1.2020, la Parte_2
disapplicazione del contratto Sanità Privata, ha esercitato una facoltà che non le era consentita, essendo -per le anzidette ragioni- vincolata all'applicazione del contratto collettivo vigente (e non essendo peraltro ancora receduta da IS). Inoltre, dal
19.2.2020 l' è tornata pacificamente ad applicare il CCNL Sanità Privata e Parte_1
lo ha fatto sino al 10.12.2020, data successiva al rinnovo di detto CCNL, avvenuto il
8.10.2020. Tale circostanza (l'applicazione del CCNL Sanità Privata rinnovato) rende superflua, ai fini della presente decisione, la verifica testuale se il rinvio a detto CCNL
pag. 6/21 debba intendersi come formale o materiale, perché è dirimente la stessa condotta dell' , che ha applicato la versione rinnovata. Anche tali considerazioni Parte_1
inducono pertanto a ritenere l'infondatezza della pretesa datoriale di applicare il CCNL
CDR, anziché il CCNL Sanità Privata, rinnovato, il cui art. 1 prevede l'applicabilità del contratto stesso, oltre che ai lavoratori che operano negli IRCCS, anche ai dipendenti addetti ai Centri di Riabilitazione che “alla data di sottoscrizione della preintesa ancora adottino il previgente CCNL per il personale non medico dipendente dalle strutture sanitarie private”».
Richiamata la motivazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 186/2023, il Tribunale ha quindi riconosciuto la fondatezza delle domande dei ricorrenti, evidenziando altresì l'irrilevanza della circostanza che il CCNL CDR fosse più confacente alle mansioni svolte dai ricorrenti stessi.
Nell'accogliere la domanda di condanna generica al pagamento delle differenze retributive maturate a far data dall'ottobre 2020, il primo giudice ha infine respinto l'eccezione della parte resistente secondo cui l'istanza dei lavoratori, non contemplando alcun termine finale, costituiva un'inammissibile “domanda di condanna in futuro”, in quanto “l'obbligo del pagamento di differenze retributive è non tanto l'oggetto della domanda attorea, quanto piuttosto l'effetto dell'accoglimento della domanda di accertamento del CCNL applicabile”.
Con ricorso depositato in data 14/6/2024 l ha Parte_1
proposto appello avverso la suddetta sentenza.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato che il Tribunale aveva omesso di valutare l'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 414 c.p.c. per indeterminatezza del petitum e della causa petendi.
A dire dell'appellante, i lavoratori in primo grado non solo avevano preteso il pagamento di differenze retributive ma avevano anche avanzato pretese risarcitorie, senza nulla dedurre in merito e senza alcuna specifica quantificazione.
In ogni caso, le differenze retributive non erano state in alcun modo quantificate e non erano nemmeno stati forniti gli elementi per individuarle.
pag. 7/21 Nell'ottica del gravame “il generico riferimento alla retribuzione mensile complessivamente percepita dai Sigg. e in forza del CCNL Sanità CP_2 CP_1
Privata, del CCNL CDR e di quanto avrebbero avuto diritto in applicazione del CCNL
IRCCS non è sufficiente: tale retribuzione complessiva è composta anche da altri elementi come il superminimo, l'indennità di coordinamento e gli scatti di anzianità di servizio mentre l'aumento retributivo astrattamente rivendicabile in applicazione del
CCNL IRCCS afferisce solo al minimo contrattuale.”
Con il secondo motivo di appello, l' ha stigmatizzato l'erroneità della Parte_1
sentenza impugnata per avere essa qualificato il CCNL Sanità Privata quale contratto a termine non ancora scaduto e per avere ritenuto privo d'effetto il recesso e/o la disdetta e/o la disapplicazione del CCNL Sanità Privata esercitati dall CP_3
Secondo l'appellante, la clausola di ultrattività stabilita all'art. 4, comma 2, del CCNL
Sanità Privata, prevedendo sostanzialmente un'ultrattività a tempo indeterminato e collegando la durata dello stesso CCNL al verificarsi ad un evento futuro ed incerto, valeva a qualificare tale CCNL come contratto a tempo indeterminato.
L'ente ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che distingue tra i contratti a tempo indeterminato -per i quali opera la regola della libera recedibilità- ed i contratti collettivi a tempo determinato, i quali operano, invece, “esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti, atteso che l'opposto principio di ultrattività sino ad un nuovo regolamento collettivo, ponendosi come limite alla libera volontà delle organizzazioni sindacali, sarebbe in contrasto con la garanzia prevista dall'art. 39
Cost.”; in CCNL oggetto di causa, in quanto a tempo indeterminato, doveva ritenersi liberamente recedibile da parte dell' CP_3
Con il terzo motivo di gravame, l' ha censurato la sentenza nella parte in Parte_1
cui il primo giudice ha ritenuto superata l'eccezione di nullità della clausola di ultrattività di cui all'art. 4, comma 2 del CCNL Sanità Privata.
A dire dell'appellante, “secondo i principi di libera recedibilità ad nutum dai contratti collettivi sine die, l'esercizio del recesso, ponendo fine alla vigenza potenzialmente illimitata dell'accordo, agisce quale elemento di determinazione della durata e, quindi,
pag. 8/21 dell'oggetto del contratto. La clausola di ultrattività di cui all'art. 4, comma 2, invece, seguendo l'orientamento espresso dalle sentenze nn. 3671/2021, 3672/2021,
40409/2021 e 33982/2022 della Corte di Cassazione ha introdotto un termine di durata indeterminato ed indeterminabile perché incerto nell'an e nel quando, senza prevedere la possibilità di recesso, in violazione dell'art. 1346 c.c.”.
Con il quarto motivo di gravame l'appellante ha criticato la sentenza di primo grado nella parte in cui essa ha ritenuto privo di effetto il recesso dell'odierna appellante e comunque applicabile il CCNL IRCCS (cioè in CCNL sanità privata rinnovato l'8 ottobre
2020).
Nella prospettiva dell'appello, anche a voler prestare adesione all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nelle sentenze richiamate dal primo giudice, si doveva giungere alla conclusione che alla data dell'8.10.2020 il CCNL Sanità Privata era scaduto e che l'effetto estintivo si era prodotto automaticamente, non sussistendo né da un punto di vista normativo né contrattuale alcun onere di disdetta o comunicazione di qualsivoglia tipo da parte di CP_3
Oltretutto, il recesso dall'associazione di categoria operato dall'odierna appellante in data 29/7/2020 comportava, a dire dell'ente, il venir meno del vincolo associativo, e conseguentemente di ogni onere di applicazione dei futuri contratti e così anche del
CCNL IRCCS sottoscritto l'8.10.2020.
Con il quinto motivo di appello, l' ha ribadito che il primo giudice aveva Parte_1
errato nel non dare rilevanza al fatto che l'odierna appellante avesse dato disdetta all' prima che il CCNL IRCCS venisse sottoscritto. Difatti, Controparte_7
“successivamente al recesso dall'associazione di categoria, secondo ormai pacifica giurisprudenza (ex multis Cass. Civ., n. 21537/2019 cit.), il datore di lavoro è tenuto ad applicare il CCNL fino alla sua scadenza, dopodiché è libero di applicare il CCNL che ritiene o anche di non applicarne nessuno in forza della libertà sindacale anche negativa.”
Con il sesto motivo l'appellante ha prospettato l'erroneità della decisione di prime cure per avere essa accertato la sussistenza di un comportamento concludente da parte del pag. 9/21 datore di lavoro, volto all'applicazione del CCNL IRCSS nonché per avere ritenuto applicabile il sulla base dell'art. 1, comma 2 di tale CCNL.
Nella prospettiva del gravame, «il Tribunale (…) ha affermato che l' ha Parte_1
applicato la versione rinnovata (n.d.r. il CCNL IRCCS)”, richiamando (…) a sostegno delle proprie argomentazioni la sentenza n. 186/2023 della Corte d'Appello di Milano, secondo cui “ si è obbligata all'applicazione di quest'ultimo CCNL (n.d.r. CCNL CP_3
IRCCS) in forza di un comportamento concludente (protrattosi per oltre 2 mesi)” (pag.
15 della Sentenza). Tali assunti sono errati e si contestano. Innanzitutto, non ha CP_3
mai applicato il CCNL IRCCS ai dipendenti addetti al CDR, e così anche ai resistenti appellati, neppure per fatti concludenti e la circostanza è documentale e non contestata. Del resto, se avesse riconosciuto l'applicazione del CCNL IRCCS e CP_3
quindi dei relativi differenziali tabellari, la presente causa non sarebbe stata proposta.
Le argomentazioni del Giudice di primo grado, quindi, si fondano su un presupposto errato che, quindi, deve essere disatteso. Inoltre, nel caso di specie difetta la sussistenza di un comportamento concludente anche con riferimento all'applicazione del CCNL Sanità Privata poiché non vi è stata una costante e prolungata applicazione dopo il 08.10.2020 e perché tale applicazione è stata espressamente condizionata e comunque contestata da (sostanzialmente il datore di lavoro non si è limitato ad CP_3
applicare il CCNL Sanità Privata senza nulla dedurre o opporre). in più occasioni CP_3
ha chiaramente espresso la propria volontà di non applicare né il CCNL Sanità Privata né il CCNL IRCCS ed i riferimenti al CCNL Sanità Privata (non al CCNL IRCCS) nei cedolini fino a settembre 2020 derivavano da motivazioni tecniche ma che non costituivano alcun riconoscimento legale o contrattuale;
addirittura, da ottobre 2020 dalle buste paga dei lavoratori è stato addirittura eliminato il riferimento al codice 031 relativo al
CCNL Sanità Privata. Del resto, non è sufficiente a concretizzare un comportamento concludente il semplice richiamo alle tabelle salariali”.
Con il settimo motivo di appello, l' ha lamentato l'erroneità della sentenza Parte_1
di primo grado nella parte in cui essa ha affermato che il recesso dal contratto collettivo comporta soltanto l'insussistenza del vincolo in sede di stipulazione di nuovi pag. 10/21 contratti individuali ma “non comporta la risoluzione dei contratti individuali in corso;
in caso contrario sarebbe vanificato il fondamentale principio di stabilità dei vincoli dell'autonomia privata sancito dall'art. 1372, primo comma c.c. (Cass. n. 3296/2002; conforme Cass. n. 15863/2002)”.
A dire dell'appellante, nel caso di specie, sia qualificando dette clausole come di rinvio materiale, sia qualificandole come di rinvio formale, nondimeno doveva riconoscersi il diritto del datore di lavoro di recedere, e mutare, il CCNL applicato al rapporto:
“diversamente il datore di lavoro sarebbe obbligato ad applicare non solo il CCNL pattuito nel contratto di assunzione fino alla scadenza ma anche i successivi rinnovi senza alcuna possibilità di recesso/disapplicazione. E' evidente che tale impostazione non può essere condivisa anche perché si creerebbe una situazione di squilibrio del potere contrattuale: il lavoratore potrebbe svincolarsi dal CCNL in qualsiasi momento rassegnando le dimissioni (e quindi per sua esclusiva determinazione) mentre il datore di lavoro non avrebbe alcuna possibilità di disapplicare il CCNL se non con la cessazione del rapporto di lavoro, rimesso tuttavia ad ipotesi specifiche e predeterminate che nulla hanno a che vedere con la modifica del CCNL”.
Con l'ottavo motivo di appello, il datore di lavoro ha censurato la decisione del
Tribunale di Lecco per non avere essa qualificato il CCNL CDR come accordo separato, qualificazione che avrebbe condotto a reputare legittima la scelta dell di Parte_1
applicare detto “accordo separato”, a prescindere dalla scadenza del CCNL Sanità
Privata.
A dire dell'appellante, «nel momento in cui l' ha assunto la Parte_1
determinazione di variare l'applicazione del contratto collettivo nazionale esistevano due CCNL che disciplinavano il medesimo ambito dell'attività extraospedaliera, vale a dire il CCNL Sanità Privata ed il CCNL CDR, entrambi sottoscritti da IS. Con riferimento al settore dei CDR, infatti, l'autonomia collettiva aveva portato alla CP_ sottoscrizione di un accordo separato sottoscritto da IS con , UIL e UGL, che rappresenta uno “spin off” dal CCNL Sanità Privata, resosi necessario per rispondere meglio alle esigenze delle strutture che svolgono attività extra ospedaliera, come pag. 11/21 appunto l' . In virtù del principio di libertà sindacale, infatti, il dissenso Parte_1
sindacale espresso con il rifiuto a sottoscrivere un accordo non può precludere alle altre parti contrattuali di pervenire alla negoziazione di un nuovo e diverso accordo separato che sostituisce il precedente (Cass. 28.05.2004, n. 10353). Proprio in ragione della sovrapponibilità del settore dei CDR, il CCNL CDR contiene alcune disposizioni, tutte rispettate dall' e comunque non in contestazione, volte ad assicurare Parte_1
l'armonizzazione del trattamento economico dei lavoratori ed a gestire il passaggio da un CCNL all'altro (ad esempio art. 56 del CCNL CDR): se si fosse trattato di due CCNL disciplinanti settori diversi, non sarebbero state mai previste queste specifiche disposizioni “transitorie”. Inoltre, il CCNL CDR cita in diversi articoli il CCNL Sanità
Privata al fine di regolare il passaggio da un contratto all'altro4: si tratta di una circostanza certamente peculiare e che evidenzia come la volontà delle parti sociali fosse proprio quella di consentire il passaggio dal CCNL Sanità Privata al CCNL CDR per i settori per cui vi era sovrapposizione. In ogni caso gli accordi separati hanno appunto lo scopo di disciplinare “separatamente” il medesimo settore, senza necessità che il CCNL separato (nel caso il CCNL CDR) debba sostituirsi o modificare l'altro CCNL (nel caso il
CCNL Sanità Privata)».
Con il nono motivo, in via subordinata, l'appellante ha criticato la decisione impugnata per avere reputato irrilevante la natura dell'attività svolta dall' e di quella Parte_1
cui sono adibiti gli odierni appellati, attività riconducibili in via esclusiva all'ambito extra ospedaliero. Secondo l'appellante, «nel caso di specie non si discute della libertà di associazionismo o del principio di autodeterminazione nella determinazione del CCNL ma si dibatte della scelta tra due contratti ben definiti, sottoscritti dalla medesima associazione datoriale cui aderiva e riguardanti il medesimo settore che al loro CP_3
interno prevedono espressamente dei criteri per stabilire quale debba prevale sull'altro.
La dichiarazione congiunta n. 1 in calce al CCNL IRCCS disciplina proprio l'ipotesi di attività mista e prevede che in tale caso ai fini della qualificazione della Struttura - necessaria anche per stabilire la sfera di applicazione del CCNL, come definita all'art. 1 del medesimo CCNL - deve essere valutato il criterio della prevalenza: il CCNL IRCCS,
pag. 12/21 ferme le ulteriori considerazioni in precedenza svolte di natura assorbente, potrebbe quindi trovare applicazione in linea teorica solo se l'attività ospedaliera (vale a dire l'attività IRCCS per quanto riguarda ALNF) fosse prevalente rispetto a quella non ospedaliera (vale a dire quella afferente al CDR per quanto riguarda ALNF). Il medesimo concetto di prevalenza è ripreso anche dal CCNL CDR all'art. 1 laddove è previsto che lo stesso trova applicazione “nelle istituzioni polivalenti … ove siano presenti in prevalenza attività extraospedaliere”. Questo è il motivo per cui il CCNL IRCCS trova applicazione solo con riferimento alle strutture sanitarie ospedaliere o comunque agli IRCCS escludendo espressamente i CDR (fatta salva l'ipotesi residuale di cui all'art. 1, comma
2). Ne consegue che anche solo considerando la tipologia di attività prevalentemente svolta da ALNF in generale, il CCNL CDR è stato applicato correttamente».
Con il decimo motivo di impugnazione, l' ha lamentato il fatto che il primo Parte_1
giudice abbia condannato al pagamento delle differenze retributive a decorrere CP_3
dal mese di ottobre 2020 senza tuttavia indicare con esattezza l'arco temporale di causa da prendere a riferimento e, in particolare, senza una chiara ed espressa indicazione di un termine finale.
L' ha precisato che la domanda di condanna in futuro al pagamento di Parte_1
differenze maturate successivamente al deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è nulla o comunque inammissibile, in quanto richiede un accertamento tra quanto corrisposto e quanto spettante che non può eccedere temporalmente quanto allegato e dedotto in ricorso. Conseguentemente “la pronuncia di condanna di non può che essere relativa al periodo dal 08.10.2020 (pur non essendo indicata CP_3
esattamente nel dispositivo si presume dalle argomentazioni svolte in Sentenza) al
26.05.2023 per il Sig. ed al 30.05.2023 per il Sig. rispettivamente data CP_2 CP_1
di deposito dei ricorsi ex art. 414 c.p.c.”
Con atto depositato in data 30/8/2024 i lavoratori si sono costituiti per il gravame, chiedendo la conferma integrale della sentenza di primo grado.
All'udienza del 22.10.2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
pag. 13/21 Va disatteso il primo motivo di appello.
Diversamente da quanto opinato dall'appellante, i ricorsi ex art. 414 c.p.c. proposti da e Concil- ricorsi successivamente riuniti- contengono una chiara ed CP_1
esauriente enunciazione tanto del petitum quanto della causa petendi delle domande in essi formulate.
Quanto al petitum, va evidenziato- in uno con il primo giudice- che alla domanda di accertamento del CCNL applicabile al loro rapporto di lavoro i ricorrenti hanno accompagnato una correlata domanda di condanna generica, tesa ad ottenere per l'appunto la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive e il risarcimento dei danni conseguenti all'unilaterale, ed in ipotesi illecita, modifica del
CCNL applicato al rapporto.
Come noto, anche nel rito del lavoro è ammissibile una sentenza di condanna generica (non limitata alle ipotesi di sentenza non definitiva con rinvio della liquidazione del "quantum" alla prosecuzione del giudizio), ben potendo la domanda essere limitata fin dall'inizio all'accertamento dell'"an", con conseguente pronuncia di condanna generica, che definisce il giudizio, e connesso onere della parte interessata di introdurre un autonomo giudizio per la liquidazione del "quantum"; è poi sufficiente, ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna generica (e quindi a maggior ragione per la sua ammissibilità), che venga prospettata – in caso di richiesta risarcitoria- la potenziale attitudine lesiva del fatto costitutivo o- in caso di rivendicazione di differenze retributive- la potenziale sussistenza di dette differenze (il cui definitivo accertamento non può che avvenire in un separato giudizio).
Nel caso di specie, gli odierni appellati hanno soddisfatto i propri oneri allegatori, posto che nel primo grado di giudizio essi avevano chiaramente allegato che il CCNL che l' aveva loro unilateralmente applicato prevedeva condizioni Parte_1
peggiorative (cfr. ricorso ex art. 414 c.p.c., pagina 2: “Nel caso di specie è intervenuta una modifica unilaterale del contratto collettivo da applicarsi a tutti i dipendenti;
modifica che, come si avrà modo di chiarire di qui a breve, comportava una modifica in peius del trattamento lavorativo”; cfr. ancora ricorso ex art. 414 c.p.c., pagina 4: “Il
pag. 14/21 datore di lavoro mutava dunque il CCNL unilateralmente, ma lo faceva con effetto retroattivo, impedendo addirittura ai dipendenti di svolgere interamente il nuovo orario lavorativo (che da 36 ore settimanali saliva a 38 ore) ed imponendo loro, sempre retroattivamente, la c.d. banca ore”).
Per ragioni connesse a quelle ora esposte è parimenti infondato il decimo motivo di appello.
La statuizione adottata dal primo giudice (“accerta il diritto dei ricorrenti all'applicazione ai rispettivi rapporti di lavoro del CCNL cd. Sanità Privata e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere ai ricorrenti Parte_1
le differenze retributive tra quanto dagli stessi percepito e quanto avrebbero dovuto percepire con l'applicazione di detto CCNL a far data dall'ottobre 2020, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”) non costituisce una condanna per il futuro, ma per l'appunto una condanna generica.
Nell'eventuale successivo giudizio che gli odierni appellati dovessero promuovere al fine di ottenere l'esatta determinazione delle differenze retributive effettivamente esistenti, ben potrà avere ingresso anche il tema dell'accertamento del dato temporale necessario per detta quantificazione.
Parimenti infondati sono i motivi dal secondo al nono, che di seguito si esaminano congiuntamente, per ragioni di connessione logico- giuridica.
A tal fine, va dato atto che questa Corte si è già più volte pronunciata, con decisioni conformi, in cause analoghe a quella odierna, con sentenze che sono state confermate dalla Suprema Corte di Cassazione (ci si riferisce, ad esempio, alle pronunce Cass. n.
26663 del 14 ottobre 2024 e n. 26927 e 26947del 17.10.2024).
In particolare, con l'ordinanza n. 26663 del 14 ottobre 2024, confermando la sentenza n. 179/2023 di questo Ufficio (resa in una controversia nella quale erano state accolte domande analoghe a quelle oggetto dell'odierno giudizio e che erano state formulate, nei confronti dell'appellante, da alcuni colleghi di e , la Suprema Corte CP_1 CP_2
ha ribadito la correttezza di quanto affermato dalla sentenza qui impugnata: “i contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazione dell'autonomia pag. 15/21 negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti. L'opposto principio di ultrattività sino ad un nuovo regolamento collettivo - secondo quanto prevede l'art. 2074 cod. civ. -, ponendosi come limite alla libera volontà delle organizzazioni sindacali, sarebbe in contrasto con la garanzia prevista dall'art. 39 Cost. (Cass. sez. un. n. 11325/2005). Ciò posto, alla medesima autonomia collettiva è rimessa altresì la scelta di stipulare un'eventuale clausola di ultrattività, in tal caso di natura pattizia e non eteronoma. Ciò è quanto accaduto nella specie. Come questa Corte ha già più volte affermato nei precedenti arresti citati dai giudici d'appello proprio con riferimento all'art. 4, co. 2, CCNL c.d. sanità privata, alla previsione della perdurante vigenza del contratto fino alla nuova stipulazione dev'essere riconosciuto il significato della indicazione, mediante la clausola di ultrattività, di un termine di durata chiaramente individuato in relazione a un evento futuro ma certo nell'an, benché privo di una precisa collocazione cronologica ossia incerto soltanto nel quando (Cass. nn. 3671 e 3672/2021; Cass. n. 40409/2021; Cass. n.
33892/2022). Trattandosi, dunque, di un termine pur sempre di durata ossia di efficacia del CCNL (c.d. termine finale), trova applicazione il principio, affermato più volte da questa Corte (ex multis Cass. n. 21537/2019) e riconosciuto anche dalla ricorrente, secondo cui dal contratto non è possibile recedere anticipatamente prima della scadenza di quel termine (se non per giusta causa, nella specie non prospettata dalle parti e quindi estranea all'ambito del presente giudizio). Peraltro, secondo consolidato insegnamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, nel contratto collettivo di lavoro la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze della disdetta. Pertanto al singolo datore di lavoro non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, neppure adducendo l'eccessiva onerosità dello stesso, ai sensi dell'art. 1467 c.c., conseguente ad una propria situazione di difficoltà economica, salva l'ipotesi di contratti aziendali stipulati dal singolo datore di lavoro con sindacati locali dei lavoratori (Cass. n. 8994/2011; già prima Cass. n. 3296/2002 e Cass. n. 15863/2002). Ne consegue che non è legittima la pag. 16/21 disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro del contratto collettivo applicato, seppure accompagnata da un congruo termine di preavviso. Solo al momento della scadenza contrattuale sarà possibile recedere dal contratto ed applicarne uno diverso
(Cass. n. 25062/2013). Va tuttavia precisato che, una volta scaduto il termine, il recesso del singolo datore di lavoro non sarebbe neppure necessario, essendo sufficiente – appunto – la scadenza del termine, salvo che il CCNL venga rinnovato dall'associazione imprenditoriale alla quale sia iscritto il singolo datore di lavoro, perché in tal caso quest'ultimo sarà vincolato anche ad applicare il nuovo CCNL in virtù del principio di rappresentanza sindacale. Nel caso di specie, dunque, il CCNL che aveva scadenza al
31/12/2005 in realtà ha avuto efficacia fino al suo rinnovo, avvenuto l'8 ottobre 2020,
e pertanto fino a quella data era certamente vincolante nei confronti dell'odierna ricorrente, con conseguente inefficacia della sua disdetta del gennaio 2020”.
Coerentemente con detta argomentazione, la Cassazione, nella medesima ordinanza, ha puntualizzato: «i giudici d'appello hanno affermato: “ avrebbe potuto recedere CP_8
da esso [il CCNL Sanità Privata] solo ed esclusivamente nel momento in cui fosse venuto a scadenza (ovvero alla sottoscrizione del nuovo CCNL)”. (...) Quel passo della motivazione va soltanto corretto ai sensi dell'art. 384 ult. co. c.p.c.: come sopra si è detto, il recesso dal CCNL non è necessario una volta che il termine finale sia scaduto. Il recesso assumerebbe invece tutta la sua rilevanza soltanto nel caso in cui il CCNL avesse una durata indeterminata, ipotesi che tuttavia non ricorre nella specie».
Trattasi di principi condivisi da questo Collegio, e pienamente applicabili alla fattispecie odierna (identica, lo si ripete, a quella sottoposta al vaglio della Cassazione sia per le allegazioni in fatto, sia per le questioni e le argomentazioni di diritto che essa presenta).
La medesima ordinanza ha anche escluso l'erroneità della decisione della Corte territoriale nella parte in cui aveva omesso di dichiarare la nullità della clausola di ultrattività pattizia del CCNL sanità privata del 19/01/2005 per la sua indeterminatezza, in violazione dell'art. 1346 c.c., come qui ha fatto il primo giudice nella sentenza impugnata.
pag. 17/21 Sul punto, la Cassazione ha ritenuto che “la clausola [di cui si discute] non è di contenuto indeterminato, in quanto individua esattamente e specificamente l'evento
(rinnovazione del CCNL) al quale è collegata la cessazione della durata (rectius dell'efficacia) del CCNL, che deve ritenersi certo nell'an – visto il sistema di relazioni industriali, nel quale la stipulazione ed il rinnovo del contratto collettivo rappresentano i principali strumenti dell'attività svolta dai soggetti collettivi ex art. 39 Cost. – ed incerto solo nel quando, incertezza connaturata all'inesistenza di obblighi a contrarre nell'ambito dell'attività sindacale e, in generale, nel nostro ordinamento (salve le eccezioni espressamente previste dal legislatore, nella specie insussistenti)”.
Anche nell'odierno giudizio, poi, va evidenziato come la comunicazione di recesso formulata dall' dal gennaio 2020 sia da ritenersi superata dal Parte_1
comportamento successivo tenuto dall'associazione.
Dopo detta comunicazione l' non solo ha continuato a fare applicazione Parte_1
del CCNL sino alla sua scadenza ma – come evidenziato anche nella sentenza n.
196/2023 di questo Ufficio – anche dopo il momento “della sua scadenza, 8-10-2020, ha continuato ad applicarlo, come inconfutabilmente risulta dalle buste paga prodotte, con ciò obbligandosi anche all'applicazione del suo rinnovo (…). In quel momento,
l'associazione non ha comunicato nulla e, anzi, ha continuato ad applicare il CCNL
Sanità, salvo, poi, solamente in data 10-12-2020, annunciare la revoca della sospensione (della precedente comunicazione di voler applicare il CCNL CDR) con efficacia retroattiva al 1° febbraio 2020. Tale condotta non è idonea a provocare la disapplicazione del CCNL Sanità in favore del CCNL CDR perché l' si è obbligata CP_3
all'applicazione di quest'ultimo CCNL in forza di un comportamento concludente
(protrattosi per oltre 2 mesi) che, stante il rinvio formale contenuto nei contratti di lavoro individuali, ha determinato il recepimento anche del successivo rinnovo. In forza di tale comportamento concludente ed in assenza di una disdetta intervenuta tempestivamente alla scadenza del CCNL, il rinnovo, sottoscritto nell'ottobre 2020, deve ritenersi applicabile alle dipendenti appellate con efficacia retroattiva al luglio
2020 così come previsto dalle stesse OO.SS. sottoscrittrici del CCNL. Nessuna
pag. 18/21 riviviscenza può essere riconosciuta alla comunicazione datoriale del 28- 1-2020 (poi sospesa) di voler applicare il CCNL CDR, poiché a quell'epoca l'Associazione non poteva disdettare unilateralmente il CCNL non ancora scaduto, con la conseguenza che tale comunicazione deve ritenersi insanabilmente illegittima ed inefficace”.
Ritenuto che la protratta applicazione del CCNL Sanità privata, per circa due mesi dopo il rinnovo dell'ottobre 2020, in questo giudizio inconfutabilmente provata dal tenore della comunicazione del 10.12.2020 (docc. 9 e 10 appellati), integri un comportamento concludente denotante la volontà dell'ente di dare applicazione di detto nuovo CCNL, conviene richiamare la motivazione della Suprema Corte di Cassazione: “la comunicazione dell'associazione ricorrente del 27/01/2020 – ossia che dal 1°/02/2020 avrebbe variato il CCNL applicato ai rapporti di lavoro delle controricorrenti – ha perduto la sua rilevanza a fronte del comportamento delle medesima associazione, accertato in punto di fatto dalla Corte d'Appello in termini di prolungata applicazione del CCNL sanità privata (ossia quello rispetto al quale era stata intimata la “disdetta” in data 27/01/2020) anche dopo la sua scadenza rappresentata dal suo rinnovo dell'08/10/2020. La Corte territoriale, con un apprezzamento di fatto, ha ravvisato un vero e proprio comportamento concludente contrario a quella comunicazione del
27/01/2020, idoneo come tale a neutralizzarne ogni possibile rilevanza. Dunque è esatto in via di principio, come afferma la ricorrente, che “quantomeno a decorrere dal
08.10.2020 era libera di applicare il CCNL CDR o anche di non applicarne nessuno, CP_3
attesa l'efficacia e la validità del recesso/disdetta … comunicati tempestivamente” (v. ricorso per cassazione, p. 35). Ma la Corte d'appello ha accertato che questa libertà si è tradotta in una scelta ben precisa, effettuata mediante comportamento concludente, di continuare ad applicare proprio il CCNL sanità privata che era stato rinnovato l'08/10/2020. In particolare, il comportamento concludente è stato ravvisato nella continuata e prolungata applicazione di quel CCNL sanità privata anche dopo l'08/10/2020 e fino al 10/12/2020, quando intervenne la nuova dichiarazione”.
La (identica) situazione in fatto emergente dalle risultanze processuali dell'odierno giudizio è (identicamente) apprezzata da questo Collegio in termini di comportamento pag. 19/21 concludente;
comportamento concludente che priva di rilevanza la circostanza che dal luglio 2020 l'appellante non fosse più iscritta ad IS (associazione firmataria del CCNL
IRCSS, sostitutivo del CCNL sanità privata del 2005).
Come osservato dalla Cassazione nell'ordinanza già citata, “È pur vero che alla data dell'8/10/2020 IS, che aveva sottoscritto il CCNL IRCCS (sostitutivo del CCNL sanità privata del 2005), non rappresentava più l'odierna ricorrente, in quanto quest'ultima era receduta dal vincolo associativo sin da luglio 2020. Ma è altresì vero che la Corte
d'Appello ha ravvisato la ragione dell'applicabilità del nuovo CCNL IRCCS non nel meccanismo della rappresentanza sindacale, bensì nella circostanza dell'avvenuta applicazione integrale di quel CCNL continuata anche dopo l'8/10/2020 e fino al
10/12/2020, ritenuta – con apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità
– integrante gli estremi del comportamento concludente in termini di recezione tacita o implicita di quella determinata “fonte” collettiva e anche del suo rinnovo (v. sentenza impugnata, p. 11). Tanto è sufficiente a ritenere sussistente il vincolo ad applicare il
CCNL IRCCS in virtù, appunto, di quella recezione tacita o implicita”.
Allo stesso modo, diversamente da quanto opinato dall'appellante, anche la
«qualificazione giuridica di quel CCNL CDR del 2012 in termini di “accordo separato” rappresenta una questione priva di rilievo a fronte dell'accertamento (…) dell'avvenuta continuata applicazione del CCNL sanità privata 2005 anche per il periodo dal 2012 in poi e fino al 10/12/2020, dunque per un periodo più che apprezzabile, ritenuto concludente in quanto significativo della volontà dell'Associazione “ ” Parte_1
di mantenere ferma la disciplina collettiva contenuta in quel CCNL sanità privata e, quindi, di non applicare il CCNL CDR quand'anche fosse stato un “accordo separato”».
Per queste ragioni, ogni altro profilo di gravame assorbito, l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellante.
Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, al numero delle parti ed all'omesso svolgimento di istruttoria orale, esse vengono determinate –
pag. 20/21 secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 4.800,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 102/2024 del Tribunale di Lecco;
condanna a rifondere a e Parte_1 Controparte_1 CP_2
in solido tra loro, le spese di lite del grado, liquidate in euro 4.800,00 per
[...]
compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
Milano, 22/10/2024
Il Presidente Il Consigliere rel.
Roberto Vignati Laura Bertoli
pag. 21/21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 649/2024
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
Roberto Vignati Presidente
Giovanni Casella Consigliere
Laura Bertoli Consigliere rel. nella causa di appello avverso la sentenza n. 102/2024 del Tribunale di Lecco, pubblicata in data 31.5.2024, est. Trovò, promossa da
(C.F. e P.IVA ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Giorgio Albè e dall'avv. Valentina Castelli, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
appellante contro
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Bonetti ed elettivamente C.F._2
domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via San Tommaso d'Aquino n. 47 appellati in data 22/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni così precisate dalle parti: per l'appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano - Sezione Lavoro, contrariis reiectis, così giudicare: in riforma della sentenza n. 102/2024, pubblicata il 13.05.2024 dal Tribunale di Lecco, in funzione di Giudice del Lavoro, notificata il 16.05.2024, ed in accoglimento del presente ricorso in via preliminare: - accertare e dichiarare la nullità e/o inammissibilità dei ricorsi ex art. 414 c.p.c. proposti dai Sigg. e nei confronti dell' CP_2 Controparte_1 Parte_1
per indeterminatezza del petitum e della causa petendi;
[...]
nel merito in via principale:
- respingere tutte le domande proposte dai Sigg. e nei CP_2 Controparte_1
confronti dell' con i ricorsi introduttivi di primo grado;
Parte_1
- condannare dai Sigg. e a restituire a CP_2 Controparte_1 Parte_1 [...]
tutto quanto versato e/o che verrà versato da questi ultimi in Parte_1
esecuzione della sentenza n. 102/2024 pubblicata il 13.05.2024 dal Tribunale di Lecco, in funzione di Giudice del Lavoro;
nel merito in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle le domande proposte dai
Sigg. dai Sigg. e nei confronti dell' CP_2 Controparte_1 Parte_1
con il ricorso introduttivo di primo grado circa l'applicazione del CCNL
[...]
IRCCS, determinare il periodo di riferimento dal 08.10.2020 al 26.05.2023 per il Sig.
e dal 08.10.2020 al 30.05.2023 per il Sig. CP_2 CP_1
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali nella misura di legge di entrambi i gradi di giudizio;
in via istruttoria senza assunzione di oneri probatori che non competono, ammettere la prova per interpello e per testimoni dedotta nelle memorie difensive depositate in primo grado sulle circostanze capitolate in fatto rispettivamente da n. 1) a n. 50), da intendersi integralmente trascritte tutte precedute della locuzione “vero che”; si indicano a testimoni sui capitoli di prova: , presso Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
la sede dell' in Bosisio Parini, Via Don Luigi Monza n. Parte_1
20, Bosisio Parini;
tutti da sentirsi anche a prova contraria sui capitoli di prova formulati dalla resistenti appellate eventualmente ammessi”;
pag. 2/21 per gli appellati:
“la dichiarazione di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso in appello avversario e comunque il rigetto nel merito dello stesso, nonché la conferma della sentenza n.
102/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Lecco, sezione Lavoro, per il procedimento avente numero di ruolo generale n. 249/2023 ed in ogni caso l'accoglimento delle seguenti conclusioni e domande già formulate in primo grado: (…) In ogni caso con condanna alle spese del presente giudizio da distrarsi ex articolo 93 c.p.c.”.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 102 del 2024 il Tribunale di Lecco ha accolto le domande formulate da e nei confronti dell Controparte_1 CP_2 Parte_1
(di seguito anche solo l'Associazione o , accertando il perdurante diritto dei CP_3
ricorrenti all'applicazione del CCNL c.d. Sanità Privata ai rispettivi rapporti di lavoro e conseguentemente condannando la datrice di lavoro a corrispondere ai lavoratori le differenze retributive tra quanto dagli stessi percepito e quanto essi avrebbero dovuto percepire con l'applicazione del CCNL corretto, a far data dall'ottobre 2020.
Il Tribunale, in fatto, ha evidenziato quanto segue:
- entrambi i ricorrenti erano dipendenti a tempo indeterminato dell Parte_1
: dal 2007 e con mansioni di operaio specializzato,
[...] CP_2
dall'anno 1992 e con mansioni di educatore professionale, Controparte_1
- al rapporto di lavoro dei ricorrenti era sempre stato applicato, come del resto indicato nei loro contratti individuali, il CCNL Sanità Privata. Ciò sino a quando, nell'anno 2020, la Nostra Famiglia aveva comunicato la volontà di applicare al rapporto di lavoro il diverso CCNL per i Dipendenti delle Residenze Sanitarie Assistenziali e
Centri di Riabilitazione;
-più precisamente, nel 2019 era iniziata la procedura per il rinnovo del CCNL della
Sanità Privata, scaduto sin dal 2005. Alla contrattazione avevano partecipato AIOP,
IS (a cui all'epoca l' aderiva), e;
CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
pag. 3/21 -l' aveva partecipato direttamente alla procedura di Parte_1
rinnovo del CCNL Sanità Privata, aderendo anche alla pre-intesa sottoscritta in data 8 giugno 2020;
- tuttavia, in data 27 gennaio 2020 , dopo la redazione delle nuove tabelle economiche,
La Nostra Famiglia aveva inviato una comunicazione con cui aveva rappresentato la propria volontà di non applicare più il CCNL Sanità Privata, ma di applicare il diverso
Contratto Collettivo Nazionale per il Personale Dipendente di Residenze Sanitarie
Assistenziali e Centri di Riabilitazione (di seguito anche CCNL RSA E CDR), sottoscritto in data 5 dicembre 2012 e ormai scaduto;
- successivamente, a seguito dell'agitazione sindacale indetta in simile contesto, in data 19 febbraio 2020 la convenuta aveva comunicato che, in attesa della risoluzione delle questioni sollevate in sede sindacale, intendeva temporaneamente soprassedere e sospendere l'applicazione del “nuovo” CCNL scelto;
- ciò nonostante, con una successiva comunicazione datata 6 novembre 2020, lo stesso ente aveva comunicato la definitiva volontà di continuare ad applicare il CCNL Sanità privata ai circa 400 dipendenti impiegati all'interno dei Poli dell'IRCCS “Eugenio
Medea”, ed il CCNL RSA e CDR ai rimanenti dipendenti, circa 1600, in quanto appartenenti ad un comparto non sanitario;
- con nota datata 10 dicembre 2020, la convenuta aveva infine comunicato ai sindacati coinvolti la revoca della sospensione temporanea dell'applicazione del CCNL RSA e
CDR, per i dipendenti in forza al 31 gennaio 2020 nei Centri di Riabilitazione nonché nelle Direzioni Centrali e Regionali e ciò con effetto retroattivo dal 1° febbraio 2020.
Così ricostruiti i presupposti in fatto rilevanti nel caso di specie, il Tribunale ha in primo luogo disatteso l'argomentazione del datore di lavoro, secondo cui il CCNL Sanità
Privata (scaduto in data 31.12.2005), in quanto dotato di clausola di ultrattività, doveva ritenersi un contratto a tempo indeterminato.
Il primo giudice ha infatti richiamato l'insegnamento della Suprema Corte di
Cassazione secondo cui i contratti collettivi operano entro l'ambito temporale indicato dalle parti, “atteso che l'opposto principio di ultrattività della vincolatività del contratto pag. 4/21 scaduto sino ad un nuovo regolamento collettivo, ponendosi come limite alla libera volontà delle organizzazioni sindacali, sarebbe in contrasto con la garanzia prevista dall'art. 39 Cost”; inoltre, “alla previsione della perdurante vigenza del contratto fino alla nuova stipulazione dev'essere riconosciuto il significato della indicazione, mediante la clausola di ultrattività, di un termine di durata chiaramente individuato in relazione a un evento futuro certo, benché privo di una precisa collocazione cronologica. Tale principio è stato affermato proprio con riferimento al C.C.N.L. per il personale dipendente delle strutture sanitarie private del 23 novembre 2004, il cui art. 4, comma
2, ne stabiliva la durata "fino alla sottoscrizione del nuovo CCNL”.
Inoltre, secondo il primo giudice, nel caso di specie «più che di recesso unilaterale dal contratto collettivo nazionale, dovrebbe discorrersi di disapplicazione di detto contratto. Infatti, la facoltà di recesso dal contratto collettivo nazionale di lavoro sarebbe facoltà che spetta solo alle associazioni sindacali stipulanti e non al singolo datore di lavoro. Inoltre, il datore di lavoro che recede dalla propria organizzazione, si libera dall'obbligo di applicare i contratti collettivi stipulati successivamente al recesso, restando però vincolato fino alla scadenza all'applicazione del contratto collettivo vigente nel momento in cui il recesso si è verificato. Inoltre, quando le parti abbiano prestato adesione esplicita, come nel caso di specie, o implicita al contratto collettivo, lo stesso deve ritenersi applicabile anche in mancanza del requisito dell'iscrizione delle parti alle organizzazioni stipulanti. Vero è che il rinvio al CCNL da parte della contrattazione individuale può essere esplicito (quando risulta dal testo contrattuale), oppure implicito (quando si perfeziona per comportamento concludente). Il rinvio esplicito viene generalmente configurato quale rinvio formale, ovvero avente ad oggetto tutte le fonti contrattuali collettive che si succedano nel tempo, quindi si intende riferito al CCNL inizialmente richiamato ed ai successivi rinnovi. In ogni caso, per verificare se il rinvio esplicito sia formale, cioè esteso anche ai rinnovi contrattuali, va valorizzata, caso per caso, la specifica volontà dei contraenti. Per potersi considerare alla stregua di un rinvio materiale, relativo, quindi, al solo testo contrattuale vigente al momento del rinvio stesso, si ritiene che il rinvio esplicito debba pag. 5/21 essere formulato in modo tale da poterne dedurre inequivocabilmente una manifestazione di volontà delle parti in tal senso. L'effetto di un rinvio esplicito limitato al contratto collettivo vigente è infatti quello di lasciare il contratto individuale privo del proprio contenuto dopo la scadenza di quello collettivo. Nel caso di adesione esplicita e quindi di rinvio espresso del contratto individuale alla disciplina collettiva, come fonte di diritti ed obblighi per le parti individuali, poiché queste ultime hanno accettato il contratto collettivo come fonte regolatrice del rapporto, il datore di lavoro non può più liberarsi unilateralmente dal vincolo, sicché il recesso unilaterale dell'imprenditore dal contratto collettivo a tempo indeterminato (rectius: il recesso dall'associazione stipulante) può comportare soltanto l'insussistenza del vincolo in sede di stipulazione di nuovi contratti individuali, ma non comporta la risoluzione dei contratti individuali in corso;
in caso contrario sarebbe vanificato il fondamentale principio di stabilità dei vincoli dell'autonomia privata sancito dall'art. 1372, primo comma cod. civ. (sent. Cass. n. 3296/2002; conforme sent. Cass. n. 15863/2002). Il caso della recezione implicita si verifica allorché il contratto collettivo è di fatto spontaneamente applicato dal datore di lavoro, il quale vi presta puntuale osservanza a prescindere dalla sua mancata associazione alla organizzazione firmataria del contratto collettivo. Nel caso di specie deve considerarsi che la stessa parte resistente ammette che ai contratti individuali è stato applicato -almeno fino al 31.1.2020- il CCNL
Sanità Privata. Non solo. Il CCNL Sanità privata è stato espressamente richiamato nei contratti individuali ed applicato anche dopo che nel 2012 è stato sottoscritto il CCNL
CDR. Quando l' ha dichiarato, con comunicazione del 27.1.2020, la Parte_2
disapplicazione del contratto Sanità Privata, ha esercitato una facoltà che non le era consentita, essendo -per le anzidette ragioni- vincolata all'applicazione del contratto collettivo vigente (e non essendo peraltro ancora receduta da IS). Inoltre, dal
19.2.2020 l' è tornata pacificamente ad applicare il CCNL Sanità Privata e Parte_1
lo ha fatto sino al 10.12.2020, data successiva al rinnovo di detto CCNL, avvenuto il
8.10.2020. Tale circostanza (l'applicazione del CCNL Sanità Privata rinnovato) rende superflua, ai fini della presente decisione, la verifica testuale se il rinvio a detto CCNL
pag. 6/21 debba intendersi come formale o materiale, perché è dirimente la stessa condotta dell' , che ha applicato la versione rinnovata. Anche tali considerazioni Parte_1
inducono pertanto a ritenere l'infondatezza della pretesa datoriale di applicare il CCNL
CDR, anziché il CCNL Sanità Privata, rinnovato, il cui art. 1 prevede l'applicabilità del contratto stesso, oltre che ai lavoratori che operano negli IRCCS, anche ai dipendenti addetti ai Centri di Riabilitazione che “alla data di sottoscrizione della preintesa ancora adottino il previgente CCNL per il personale non medico dipendente dalle strutture sanitarie private”».
Richiamata la motivazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 186/2023, il Tribunale ha quindi riconosciuto la fondatezza delle domande dei ricorrenti, evidenziando altresì l'irrilevanza della circostanza che il CCNL CDR fosse più confacente alle mansioni svolte dai ricorrenti stessi.
Nell'accogliere la domanda di condanna generica al pagamento delle differenze retributive maturate a far data dall'ottobre 2020, il primo giudice ha infine respinto l'eccezione della parte resistente secondo cui l'istanza dei lavoratori, non contemplando alcun termine finale, costituiva un'inammissibile “domanda di condanna in futuro”, in quanto “l'obbligo del pagamento di differenze retributive è non tanto l'oggetto della domanda attorea, quanto piuttosto l'effetto dell'accoglimento della domanda di accertamento del CCNL applicabile”.
Con ricorso depositato in data 14/6/2024 l ha Parte_1
proposto appello avverso la suddetta sentenza.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato che il Tribunale aveva omesso di valutare l'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 414 c.p.c. per indeterminatezza del petitum e della causa petendi.
A dire dell'appellante, i lavoratori in primo grado non solo avevano preteso il pagamento di differenze retributive ma avevano anche avanzato pretese risarcitorie, senza nulla dedurre in merito e senza alcuna specifica quantificazione.
In ogni caso, le differenze retributive non erano state in alcun modo quantificate e non erano nemmeno stati forniti gli elementi per individuarle.
pag. 7/21 Nell'ottica del gravame “il generico riferimento alla retribuzione mensile complessivamente percepita dai Sigg. e in forza del CCNL Sanità CP_2 CP_1
Privata, del CCNL CDR e di quanto avrebbero avuto diritto in applicazione del CCNL
IRCCS non è sufficiente: tale retribuzione complessiva è composta anche da altri elementi come il superminimo, l'indennità di coordinamento e gli scatti di anzianità di servizio mentre l'aumento retributivo astrattamente rivendicabile in applicazione del
CCNL IRCCS afferisce solo al minimo contrattuale.”
Con il secondo motivo di appello, l' ha stigmatizzato l'erroneità della Parte_1
sentenza impugnata per avere essa qualificato il CCNL Sanità Privata quale contratto a termine non ancora scaduto e per avere ritenuto privo d'effetto il recesso e/o la disdetta e/o la disapplicazione del CCNL Sanità Privata esercitati dall CP_3
Secondo l'appellante, la clausola di ultrattività stabilita all'art. 4, comma 2, del CCNL
Sanità Privata, prevedendo sostanzialmente un'ultrattività a tempo indeterminato e collegando la durata dello stesso CCNL al verificarsi ad un evento futuro ed incerto, valeva a qualificare tale CCNL come contratto a tempo indeterminato.
L'ente ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che distingue tra i contratti a tempo indeterminato -per i quali opera la regola della libera recedibilità- ed i contratti collettivi a tempo determinato, i quali operano, invece, “esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti, atteso che l'opposto principio di ultrattività sino ad un nuovo regolamento collettivo, ponendosi come limite alla libera volontà delle organizzazioni sindacali, sarebbe in contrasto con la garanzia prevista dall'art. 39
Cost.”; in CCNL oggetto di causa, in quanto a tempo indeterminato, doveva ritenersi liberamente recedibile da parte dell' CP_3
Con il terzo motivo di gravame, l' ha censurato la sentenza nella parte in Parte_1
cui il primo giudice ha ritenuto superata l'eccezione di nullità della clausola di ultrattività di cui all'art. 4, comma 2 del CCNL Sanità Privata.
A dire dell'appellante, “secondo i principi di libera recedibilità ad nutum dai contratti collettivi sine die, l'esercizio del recesso, ponendo fine alla vigenza potenzialmente illimitata dell'accordo, agisce quale elemento di determinazione della durata e, quindi,
pag. 8/21 dell'oggetto del contratto. La clausola di ultrattività di cui all'art. 4, comma 2, invece, seguendo l'orientamento espresso dalle sentenze nn. 3671/2021, 3672/2021,
40409/2021 e 33982/2022 della Corte di Cassazione ha introdotto un termine di durata indeterminato ed indeterminabile perché incerto nell'an e nel quando, senza prevedere la possibilità di recesso, in violazione dell'art. 1346 c.c.”.
Con il quarto motivo di gravame l'appellante ha criticato la sentenza di primo grado nella parte in cui essa ha ritenuto privo di effetto il recesso dell'odierna appellante e comunque applicabile il CCNL IRCCS (cioè in CCNL sanità privata rinnovato l'8 ottobre
2020).
Nella prospettiva dell'appello, anche a voler prestare adesione all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nelle sentenze richiamate dal primo giudice, si doveva giungere alla conclusione che alla data dell'8.10.2020 il CCNL Sanità Privata era scaduto e che l'effetto estintivo si era prodotto automaticamente, non sussistendo né da un punto di vista normativo né contrattuale alcun onere di disdetta o comunicazione di qualsivoglia tipo da parte di CP_3
Oltretutto, il recesso dall'associazione di categoria operato dall'odierna appellante in data 29/7/2020 comportava, a dire dell'ente, il venir meno del vincolo associativo, e conseguentemente di ogni onere di applicazione dei futuri contratti e così anche del
CCNL IRCCS sottoscritto l'8.10.2020.
Con il quinto motivo di appello, l' ha ribadito che il primo giudice aveva Parte_1
errato nel non dare rilevanza al fatto che l'odierna appellante avesse dato disdetta all' prima che il CCNL IRCCS venisse sottoscritto. Difatti, Controparte_7
“successivamente al recesso dall'associazione di categoria, secondo ormai pacifica giurisprudenza (ex multis Cass. Civ., n. 21537/2019 cit.), il datore di lavoro è tenuto ad applicare il CCNL fino alla sua scadenza, dopodiché è libero di applicare il CCNL che ritiene o anche di non applicarne nessuno in forza della libertà sindacale anche negativa.”
Con il sesto motivo l'appellante ha prospettato l'erroneità della decisione di prime cure per avere essa accertato la sussistenza di un comportamento concludente da parte del pag. 9/21 datore di lavoro, volto all'applicazione del CCNL IRCSS nonché per avere ritenuto applicabile il sulla base dell'art. 1, comma 2 di tale CCNL.
Nella prospettiva del gravame, «il Tribunale (…) ha affermato che l' ha Parte_1
applicato la versione rinnovata (n.d.r. il CCNL IRCCS)”, richiamando (…) a sostegno delle proprie argomentazioni la sentenza n. 186/2023 della Corte d'Appello di Milano, secondo cui “ si è obbligata all'applicazione di quest'ultimo CCNL (n.d.r. CCNL CP_3
IRCCS) in forza di un comportamento concludente (protrattosi per oltre 2 mesi)” (pag.
15 della Sentenza). Tali assunti sono errati e si contestano. Innanzitutto, non ha CP_3
mai applicato il CCNL IRCCS ai dipendenti addetti al CDR, e così anche ai resistenti appellati, neppure per fatti concludenti e la circostanza è documentale e non contestata. Del resto, se avesse riconosciuto l'applicazione del CCNL IRCCS e CP_3
quindi dei relativi differenziali tabellari, la presente causa non sarebbe stata proposta.
Le argomentazioni del Giudice di primo grado, quindi, si fondano su un presupposto errato che, quindi, deve essere disatteso. Inoltre, nel caso di specie difetta la sussistenza di un comportamento concludente anche con riferimento all'applicazione del CCNL Sanità Privata poiché non vi è stata una costante e prolungata applicazione dopo il 08.10.2020 e perché tale applicazione è stata espressamente condizionata e comunque contestata da (sostanzialmente il datore di lavoro non si è limitato ad CP_3
applicare il CCNL Sanità Privata senza nulla dedurre o opporre). in più occasioni CP_3
ha chiaramente espresso la propria volontà di non applicare né il CCNL Sanità Privata né il CCNL IRCCS ed i riferimenti al CCNL Sanità Privata (non al CCNL IRCCS) nei cedolini fino a settembre 2020 derivavano da motivazioni tecniche ma che non costituivano alcun riconoscimento legale o contrattuale;
addirittura, da ottobre 2020 dalle buste paga dei lavoratori è stato addirittura eliminato il riferimento al codice 031 relativo al
CCNL Sanità Privata. Del resto, non è sufficiente a concretizzare un comportamento concludente il semplice richiamo alle tabelle salariali”.
Con il settimo motivo di appello, l' ha lamentato l'erroneità della sentenza Parte_1
di primo grado nella parte in cui essa ha affermato che il recesso dal contratto collettivo comporta soltanto l'insussistenza del vincolo in sede di stipulazione di nuovi pag. 10/21 contratti individuali ma “non comporta la risoluzione dei contratti individuali in corso;
in caso contrario sarebbe vanificato il fondamentale principio di stabilità dei vincoli dell'autonomia privata sancito dall'art. 1372, primo comma c.c. (Cass. n. 3296/2002; conforme Cass. n. 15863/2002)”.
A dire dell'appellante, nel caso di specie, sia qualificando dette clausole come di rinvio materiale, sia qualificandole come di rinvio formale, nondimeno doveva riconoscersi il diritto del datore di lavoro di recedere, e mutare, il CCNL applicato al rapporto:
“diversamente il datore di lavoro sarebbe obbligato ad applicare non solo il CCNL pattuito nel contratto di assunzione fino alla scadenza ma anche i successivi rinnovi senza alcuna possibilità di recesso/disapplicazione. E' evidente che tale impostazione non può essere condivisa anche perché si creerebbe una situazione di squilibrio del potere contrattuale: il lavoratore potrebbe svincolarsi dal CCNL in qualsiasi momento rassegnando le dimissioni (e quindi per sua esclusiva determinazione) mentre il datore di lavoro non avrebbe alcuna possibilità di disapplicare il CCNL se non con la cessazione del rapporto di lavoro, rimesso tuttavia ad ipotesi specifiche e predeterminate che nulla hanno a che vedere con la modifica del CCNL”.
Con l'ottavo motivo di appello, il datore di lavoro ha censurato la decisione del
Tribunale di Lecco per non avere essa qualificato il CCNL CDR come accordo separato, qualificazione che avrebbe condotto a reputare legittima la scelta dell di Parte_1
applicare detto “accordo separato”, a prescindere dalla scadenza del CCNL Sanità
Privata.
A dire dell'appellante, «nel momento in cui l' ha assunto la Parte_1
determinazione di variare l'applicazione del contratto collettivo nazionale esistevano due CCNL che disciplinavano il medesimo ambito dell'attività extraospedaliera, vale a dire il CCNL Sanità Privata ed il CCNL CDR, entrambi sottoscritti da IS. Con riferimento al settore dei CDR, infatti, l'autonomia collettiva aveva portato alla CP_ sottoscrizione di un accordo separato sottoscritto da IS con , UIL e UGL, che rappresenta uno “spin off” dal CCNL Sanità Privata, resosi necessario per rispondere meglio alle esigenze delle strutture che svolgono attività extra ospedaliera, come pag. 11/21 appunto l' . In virtù del principio di libertà sindacale, infatti, il dissenso Parte_1
sindacale espresso con il rifiuto a sottoscrivere un accordo non può precludere alle altre parti contrattuali di pervenire alla negoziazione di un nuovo e diverso accordo separato che sostituisce il precedente (Cass. 28.05.2004, n. 10353). Proprio in ragione della sovrapponibilità del settore dei CDR, il CCNL CDR contiene alcune disposizioni, tutte rispettate dall' e comunque non in contestazione, volte ad assicurare Parte_1
l'armonizzazione del trattamento economico dei lavoratori ed a gestire il passaggio da un CCNL all'altro (ad esempio art. 56 del CCNL CDR): se si fosse trattato di due CCNL disciplinanti settori diversi, non sarebbero state mai previste queste specifiche disposizioni “transitorie”. Inoltre, il CCNL CDR cita in diversi articoli il CCNL Sanità
Privata al fine di regolare il passaggio da un contratto all'altro4: si tratta di una circostanza certamente peculiare e che evidenzia come la volontà delle parti sociali fosse proprio quella di consentire il passaggio dal CCNL Sanità Privata al CCNL CDR per i settori per cui vi era sovrapposizione. In ogni caso gli accordi separati hanno appunto lo scopo di disciplinare “separatamente” il medesimo settore, senza necessità che il CCNL separato (nel caso il CCNL CDR) debba sostituirsi o modificare l'altro CCNL (nel caso il
CCNL Sanità Privata)».
Con il nono motivo, in via subordinata, l'appellante ha criticato la decisione impugnata per avere reputato irrilevante la natura dell'attività svolta dall' e di quella Parte_1
cui sono adibiti gli odierni appellati, attività riconducibili in via esclusiva all'ambito extra ospedaliero. Secondo l'appellante, «nel caso di specie non si discute della libertà di associazionismo o del principio di autodeterminazione nella determinazione del CCNL ma si dibatte della scelta tra due contratti ben definiti, sottoscritti dalla medesima associazione datoriale cui aderiva e riguardanti il medesimo settore che al loro CP_3
interno prevedono espressamente dei criteri per stabilire quale debba prevale sull'altro.
La dichiarazione congiunta n. 1 in calce al CCNL IRCCS disciplina proprio l'ipotesi di attività mista e prevede che in tale caso ai fini della qualificazione della Struttura - necessaria anche per stabilire la sfera di applicazione del CCNL, come definita all'art. 1 del medesimo CCNL - deve essere valutato il criterio della prevalenza: il CCNL IRCCS,
pag. 12/21 ferme le ulteriori considerazioni in precedenza svolte di natura assorbente, potrebbe quindi trovare applicazione in linea teorica solo se l'attività ospedaliera (vale a dire l'attività IRCCS per quanto riguarda ALNF) fosse prevalente rispetto a quella non ospedaliera (vale a dire quella afferente al CDR per quanto riguarda ALNF). Il medesimo concetto di prevalenza è ripreso anche dal CCNL CDR all'art. 1 laddove è previsto che lo stesso trova applicazione “nelle istituzioni polivalenti … ove siano presenti in prevalenza attività extraospedaliere”. Questo è il motivo per cui il CCNL IRCCS trova applicazione solo con riferimento alle strutture sanitarie ospedaliere o comunque agli IRCCS escludendo espressamente i CDR (fatta salva l'ipotesi residuale di cui all'art. 1, comma
2). Ne consegue che anche solo considerando la tipologia di attività prevalentemente svolta da ALNF in generale, il CCNL CDR è stato applicato correttamente».
Con il decimo motivo di impugnazione, l' ha lamentato il fatto che il primo Parte_1
giudice abbia condannato al pagamento delle differenze retributive a decorrere CP_3
dal mese di ottobre 2020 senza tuttavia indicare con esattezza l'arco temporale di causa da prendere a riferimento e, in particolare, senza una chiara ed espressa indicazione di un termine finale.
L' ha precisato che la domanda di condanna in futuro al pagamento di Parte_1
differenze maturate successivamente al deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è nulla o comunque inammissibile, in quanto richiede un accertamento tra quanto corrisposto e quanto spettante che non può eccedere temporalmente quanto allegato e dedotto in ricorso. Conseguentemente “la pronuncia di condanna di non può che essere relativa al periodo dal 08.10.2020 (pur non essendo indicata CP_3
esattamente nel dispositivo si presume dalle argomentazioni svolte in Sentenza) al
26.05.2023 per il Sig. ed al 30.05.2023 per il Sig. rispettivamente data CP_2 CP_1
di deposito dei ricorsi ex art. 414 c.p.c.”
Con atto depositato in data 30/8/2024 i lavoratori si sono costituiti per il gravame, chiedendo la conferma integrale della sentenza di primo grado.
All'udienza del 22.10.2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
pag. 13/21 Va disatteso il primo motivo di appello.
Diversamente da quanto opinato dall'appellante, i ricorsi ex art. 414 c.p.c. proposti da e Concil- ricorsi successivamente riuniti- contengono una chiara ed CP_1
esauriente enunciazione tanto del petitum quanto della causa petendi delle domande in essi formulate.
Quanto al petitum, va evidenziato- in uno con il primo giudice- che alla domanda di accertamento del CCNL applicabile al loro rapporto di lavoro i ricorrenti hanno accompagnato una correlata domanda di condanna generica, tesa ad ottenere per l'appunto la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive e il risarcimento dei danni conseguenti all'unilaterale, ed in ipotesi illecita, modifica del
CCNL applicato al rapporto.
Come noto, anche nel rito del lavoro è ammissibile una sentenza di condanna generica (non limitata alle ipotesi di sentenza non definitiva con rinvio della liquidazione del "quantum" alla prosecuzione del giudizio), ben potendo la domanda essere limitata fin dall'inizio all'accertamento dell'"an", con conseguente pronuncia di condanna generica, che definisce il giudizio, e connesso onere della parte interessata di introdurre un autonomo giudizio per la liquidazione del "quantum"; è poi sufficiente, ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna generica (e quindi a maggior ragione per la sua ammissibilità), che venga prospettata – in caso di richiesta risarcitoria- la potenziale attitudine lesiva del fatto costitutivo o- in caso di rivendicazione di differenze retributive- la potenziale sussistenza di dette differenze (il cui definitivo accertamento non può che avvenire in un separato giudizio).
Nel caso di specie, gli odierni appellati hanno soddisfatto i propri oneri allegatori, posto che nel primo grado di giudizio essi avevano chiaramente allegato che il CCNL che l' aveva loro unilateralmente applicato prevedeva condizioni Parte_1
peggiorative (cfr. ricorso ex art. 414 c.p.c., pagina 2: “Nel caso di specie è intervenuta una modifica unilaterale del contratto collettivo da applicarsi a tutti i dipendenti;
modifica che, come si avrà modo di chiarire di qui a breve, comportava una modifica in peius del trattamento lavorativo”; cfr. ancora ricorso ex art. 414 c.p.c., pagina 4: “Il
pag. 14/21 datore di lavoro mutava dunque il CCNL unilateralmente, ma lo faceva con effetto retroattivo, impedendo addirittura ai dipendenti di svolgere interamente il nuovo orario lavorativo (che da 36 ore settimanali saliva a 38 ore) ed imponendo loro, sempre retroattivamente, la c.d. banca ore”).
Per ragioni connesse a quelle ora esposte è parimenti infondato il decimo motivo di appello.
La statuizione adottata dal primo giudice (“accerta il diritto dei ricorrenti all'applicazione ai rispettivi rapporti di lavoro del CCNL cd. Sanità Privata e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere ai ricorrenti Parte_1
le differenze retributive tra quanto dagli stessi percepito e quanto avrebbero dovuto percepire con l'applicazione di detto CCNL a far data dall'ottobre 2020, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”) non costituisce una condanna per il futuro, ma per l'appunto una condanna generica.
Nell'eventuale successivo giudizio che gli odierni appellati dovessero promuovere al fine di ottenere l'esatta determinazione delle differenze retributive effettivamente esistenti, ben potrà avere ingresso anche il tema dell'accertamento del dato temporale necessario per detta quantificazione.
Parimenti infondati sono i motivi dal secondo al nono, che di seguito si esaminano congiuntamente, per ragioni di connessione logico- giuridica.
A tal fine, va dato atto che questa Corte si è già più volte pronunciata, con decisioni conformi, in cause analoghe a quella odierna, con sentenze che sono state confermate dalla Suprema Corte di Cassazione (ci si riferisce, ad esempio, alle pronunce Cass. n.
26663 del 14 ottobre 2024 e n. 26927 e 26947del 17.10.2024).
In particolare, con l'ordinanza n. 26663 del 14 ottobre 2024, confermando la sentenza n. 179/2023 di questo Ufficio (resa in una controversia nella quale erano state accolte domande analoghe a quelle oggetto dell'odierno giudizio e che erano state formulate, nei confronti dell'appellante, da alcuni colleghi di e , la Suprema Corte CP_1 CP_2
ha ribadito la correttezza di quanto affermato dalla sentenza qui impugnata: “i contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazione dell'autonomia pag. 15/21 negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti. L'opposto principio di ultrattività sino ad un nuovo regolamento collettivo - secondo quanto prevede l'art. 2074 cod. civ. -, ponendosi come limite alla libera volontà delle organizzazioni sindacali, sarebbe in contrasto con la garanzia prevista dall'art. 39 Cost. (Cass. sez. un. n. 11325/2005). Ciò posto, alla medesima autonomia collettiva è rimessa altresì la scelta di stipulare un'eventuale clausola di ultrattività, in tal caso di natura pattizia e non eteronoma. Ciò è quanto accaduto nella specie. Come questa Corte ha già più volte affermato nei precedenti arresti citati dai giudici d'appello proprio con riferimento all'art. 4, co. 2, CCNL c.d. sanità privata, alla previsione della perdurante vigenza del contratto fino alla nuova stipulazione dev'essere riconosciuto il significato della indicazione, mediante la clausola di ultrattività, di un termine di durata chiaramente individuato in relazione a un evento futuro ma certo nell'an, benché privo di una precisa collocazione cronologica ossia incerto soltanto nel quando (Cass. nn. 3671 e 3672/2021; Cass. n. 40409/2021; Cass. n.
33892/2022). Trattandosi, dunque, di un termine pur sempre di durata ossia di efficacia del CCNL (c.d. termine finale), trova applicazione il principio, affermato più volte da questa Corte (ex multis Cass. n. 21537/2019) e riconosciuto anche dalla ricorrente, secondo cui dal contratto non è possibile recedere anticipatamente prima della scadenza di quel termine (se non per giusta causa, nella specie non prospettata dalle parti e quindi estranea all'ambito del presente giudizio). Peraltro, secondo consolidato insegnamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, nel contratto collettivo di lavoro la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze della disdetta. Pertanto al singolo datore di lavoro non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, neppure adducendo l'eccessiva onerosità dello stesso, ai sensi dell'art. 1467 c.c., conseguente ad una propria situazione di difficoltà economica, salva l'ipotesi di contratti aziendali stipulati dal singolo datore di lavoro con sindacati locali dei lavoratori (Cass. n. 8994/2011; già prima Cass. n. 3296/2002 e Cass. n. 15863/2002). Ne consegue che non è legittima la pag. 16/21 disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro del contratto collettivo applicato, seppure accompagnata da un congruo termine di preavviso. Solo al momento della scadenza contrattuale sarà possibile recedere dal contratto ed applicarne uno diverso
(Cass. n. 25062/2013). Va tuttavia precisato che, una volta scaduto il termine, il recesso del singolo datore di lavoro non sarebbe neppure necessario, essendo sufficiente – appunto – la scadenza del termine, salvo che il CCNL venga rinnovato dall'associazione imprenditoriale alla quale sia iscritto il singolo datore di lavoro, perché in tal caso quest'ultimo sarà vincolato anche ad applicare il nuovo CCNL in virtù del principio di rappresentanza sindacale. Nel caso di specie, dunque, il CCNL che aveva scadenza al
31/12/2005 in realtà ha avuto efficacia fino al suo rinnovo, avvenuto l'8 ottobre 2020,
e pertanto fino a quella data era certamente vincolante nei confronti dell'odierna ricorrente, con conseguente inefficacia della sua disdetta del gennaio 2020”.
Coerentemente con detta argomentazione, la Cassazione, nella medesima ordinanza, ha puntualizzato: «i giudici d'appello hanno affermato: “ avrebbe potuto recedere CP_8
da esso [il CCNL Sanità Privata] solo ed esclusivamente nel momento in cui fosse venuto a scadenza (ovvero alla sottoscrizione del nuovo CCNL)”. (...) Quel passo della motivazione va soltanto corretto ai sensi dell'art. 384 ult. co. c.p.c.: come sopra si è detto, il recesso dal CCNL non è necessario una volta che il termine finale sia scaduto. Il recesso assumerebbe invece tutta la sua rilevanza soltanto nel caso in cui il CCNL avesse una durata indeterminata, ipotesi che tuttavia non ricorre nella specie».
Trattasi di principi condivisi da questo Collegio, e pienamente applicabili alla fattispecie odierna (identica, lo si ripete, a quella sottoposta al vaglio della Cassazione sia per le allegazioni in fatto, sia per le questioni e le argomentazioni di diritto che essa presenta).
La medesima ordinanza ha anche escluso l'erroneità della decisione della Corte territoriale nella parte in cui aveva omesso di dichiarare la nullità della clausola di ultrattività pattizia del CCNL sanità privata del 19/01/2005 per la sua indeterminatezza, in violazione dell'art. 1346 c.c., come qui ha fatto il primo giudice nella sentenza impugnata.
pag. 17/21 Sul punto, la Cassazione ha ritenuto che “la clausola [di cui si discute] non è di contenuto indeterminato, in quanto individua esattamente e specificamente l'evento
(rinnovazione del CCNL) al quale è collegata la cessazione della durata (rectius dell'efficacia) del CCNL, che deve ritenersi certo nell'an – visto il sistema di relazioni industriali, nel quale la stipulazione ed il rinnovo del contratto collettivo rappresentano i principali strumenti dell'attività svolta dai soggetti collettivi ex art. 39 Cost. – ed incerto solo nel quando, incertezza connaturata all'inesistenza di obblighi a contrarre nell'ambito dell'attività sindacale e, in generale, nel nostro ordinamento (salve le eccezioni espressamente previste dal legislatore, nella specie insussistenti)”.
Anche nell'odierno giudizio, poi, va evidenziato come la comunicazione di recesso formulata dall' dal gennaio 2020 sia da ritenersi superata dal Parte_1
comportamento successivo tenuto dall'associazione.
Dopo detta comunicazione l' non solo ha continuato a fare applicazione Parte_1
del CCNL sino alla sua scadenza ma – come evidenziato anche nella sentenza n.
196/2023 di questo Ufficio – anche dopo il momento “della sua scadenza, 8-10-2020, ha continuato ad applicarlo, come inconfutabilmente risulta dalle buste paga prodotte, con ciò obbligandosi anche all'applicazione del suo rinnovo (…). In quel momento,
l'associazione non ha comunicato nulla e, anzi, ha continuato ad applicare il CCNL
Sanità, salvo, poi, solamente in data 10-12-2020, annunciare la revoca della sospensione (della precedente comunicazione di voler applicare il CCNL CDR) con efficacia retroattiva al 1° febbraio 2020. Tale condotta non è idonea a provocare la disapplicazione del CCNL Sanità in favore del CCNL CDR perché l' si è obbligata CP_3
all'applicazione di quest'ultimo CCNL in forza di un comportamento concludente
(protrattosi per oltre 2 mesi) che, stante il rinvio formale contenuto nei contratti di lavoro individuali, ha determinato il recepimento anche del successivo rinnovo. In forza di tale comportamento concludente ed in assenza di una disdetta intervenuta tempestivamente alla scadenza del CCNL, il rinnovo, sottoscritto nell'ottobre 2020, deve ritenersi applicabile alle dipendenti appellate con efficacia retroattiva al luglio
2020 così come previsto dalle stesse OO.SS. sottoscrittrici del CCNL. Nessuna
pag. 18/21 riviviscenza può essere riconosciuta alla comunicazione datoriale del 28- 1-2020 (poi sospesa) di voler applicare il CCNL CDR, poiché a quell'epoca l'Associazione non poteva disdettare unilateralmente il CCNL non ancora scaduto, con la conseguenza che tale comunicazione deve ritenersi insanabilmente illegittima ed inefficace”.
Ritenuto che la protratta applicazione del CCNL Sanità privata, per circa due mesi dopo il rinnovo dell'ottobre 2020, in questo giudizio inconfutabilmente provata dal tenore della comunicazione del 10.12.2020 (docc. 9 e 10 appellati), integri un comportamento concludente denotante la volontà dell'ente di dare applicazione di detto nuovo CCNL, conviene richiamare la motivazione della Suprema Corte di Cassazione: “la comunicazione dell'associazione ricorrente del 27/01/2020 – ossia che dal 1°/02/2020 avrebbe variato il CCNL applicato ai rapporti di lavoro delle controricorrenti – ha perduto la sua rilevanza a fronte del comportamento delle medesima associazione, accertato in punto di fatto dalla Corte d'Appello in termini di prolungata applicazione del CCNL sanità privata (ossia quello rispetto al quale era stata intimata la “disdetta” in data 27/01/2020) anche dopo la sua scadenza rappresentata dal suo rinnovo dell'08/10/2020. La Corte territoriale, con un apprezzamento di fatto, ha ravvisato un vero e proprio comportamento concludente contrario a quella comunicazione del
27/01/2020, idoneo come tale a neutralizzarne ogni possibile rilevanza. Dunque è esatto in via di principio, come afferma la ricorrente, che “quantomeno a decorrere dal
08.10.2020 era libera di applicare il CCNL CDR o anche di non applicarne nessuno, CP_3
attesa l'efficacia e la validità del recesso/disdetta … comunicati tempestivamente” (v. ricorso per cassazione, p. 35). Ma la Corte d'appello ha accertato che questa libertà si è tradotta in una scelta ben precisa, effettuata mediante comportamento concludente, di continuare ad applicare proprio il CCNL sanità privata che era stato rinnovato l'08/10/2020. In particolare, il comportamento concludente è stato ravvisato nella continuata e prolungata applicazione di quel CCNL sanità privata anche dopo l'08/10/2020 e fino al 10/12/2020, quando intervenne la nuova dichiarazione”.
La (identica) situazione in fatto emergente dalle risultanze processuali dell'odierno giudizio è (identicamente) apprezzata da questo Collegio in termini di comportamento pag. 19/21 concludente;
comportamento concludente che priva di rilevanza la circostanza che dal luglio 2020 l'appellante non fosse più iscritta ad IS (associazione firmataria del CCNL
IRCSS, sostitutivo del CCNL sanità privata del 2005).
Come osservato dalla Cassazione nell'ordinanza già citata, “È pur vero che alla data dell'8/10/2020 IS, che aveva sottoscritto il CCNL IRCCS (sostitutivo del CCNL sanità privata del 2005), non rappresentava più l'odierna ricorrente, in quanto quest'ultima era receduta dal vincolo associativo sin da luglio 2020. Ma è altresì vero che la Corte
d'Appello ha ravvisato la ragione dell'applicabilità del nuovo CCNL IRCCS non nel meccanismo della rappresentanza sindacale, bensì nella circostanza dell'avvenuta applicazione integrale di quel CCNL continuata anche dopo l'8/10/2020 e fino al
10/12/2020, ritenuta – con apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità
– integrante gli estremi del comportamento concludente in termini di recezione tacita o implicita di quella determinata “fonte” collettiva e anche del suo rinnovo (v. sentenza impugnata, p. 11). Tanto è sufficiente a ritenere sussistente il vincolo ad applicare il
CCNL IRCCS in virtù, appunto, di quella recezione tacita o implicita”.
Allo stesso modo, diversamente da quanto opinato dall'appellante, anche la
«qualificazione giuridica di quel CCNL CDR del 2012 in termini di “accordo separato” rappresenta una questione priva di rilievo a fronte dell'accertamento (…) dell'avvenuta continuata applicazione del CCNL sanità privata 2005 anche per il periodo dal 2012 in poi e fino al 10/12/2020, dunque per un periodo più che apprezzabile, ritenuto concludente in quanto significativo della volontà dell'Associazione “ ” Parte_1
di mantenere ferma la disciplina collettiva contenuta in quel CCNL sanità privata e, quindi, di non applicare il CCNL CDR quand'anche fosse stato un “accordo separato”».
Per queste ragioni, ogni altro profilo di gravame assorbito, l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellante.
Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, al numero delle parti ed all'omesso svolgimento di istruttoria orale, esse vengono determinate –
pag. 20/21 secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 4.800,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 102/2024 del Tribunale di Lecco;
condanna a rifondere a e Parte_1 Controparte_1 CP_2
in solido tra loro, le spese di lite del grado, liquidate in euro 4.800,00 per
[...]
compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
Milano, 22/10/2024
Il Presidente Il Consigliere rel.
Roberto Vignati Laura Bertoli
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