Sentenza breve 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 16/06/2025, n. 11778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11778 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 11778/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04629/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4629 del 2025, proposto da
DE AH, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Ponteduro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dalla Prefettura - S.U.I. - di Roma in data 17.07.2024, notificato in data 29.01.2025 presso l’indirizzo p.e.c. del difensore, di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a;
considerato, in fatto, che il ricorrente impugna il provvedimento datato 17 luglio 2024, in epigrafe descritto, con cui l’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, SUI, ha disposto il rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata dal datore di lavoro in favore del ricorrente Sig. AH DE;
considerato, in diritto, che il ricorso è fondato e merita accoglimento;
considerato, in particolare, che:
- parte ricorrente afferma non essere pervenuta sulla sua p.e.c. o al consulente del lavoro incaricato la notifica da parte della prefettura di Roma inerente la pratica in oggetto RM4707095381, in specie la convocazione presso lo Sportello unico, per la definizione dell’istanza in causa;
- lo Sportello Unico per l’Immigrazione ha quindi archiviato la pratica in quanto aveva fissato l’appuntamento per la data del 7.5.2024, cui le parti non si sono presentate non avendo ricevuto detta notifica;
-il motivo è fondato;
- infatti, col provvedimento impugnato l’ufficio ha rigettato la domanda del ricorrente con la seguente motivazione “Le parti sono state convocate in data 07.05.2024 e sono risultate assenti ingiustificate”;
-tuttavia lo Sportello unico immigrazione di Roma non ha fornito prova adeguata della notifica della convocazione degli interessati;
-non risulta in atti quindi la dimostrazione di una conoscenza effettiva dell’atto di convocazione emesso dal SUI, circostanza che non può essere imputata al ricorrente;
ritenuto pertanto che il ricorso deve essere accolto, salvi i provvedimenti che l’Ufficio procedente è tenuto ad assumere in sede di riedizione del procedimento, al fine di definire l’istanza in causa;
stabilito che le spese di giudizio devono essere compensate ricorrendo giusti motivi, salva la rifusione del contributo unificato da distrarre in favore del difensore di parte ricorrente, che si dichiara antistatario ex art. 93 cpc;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato;
2) dispone la compensazione delle spese processuali, salva la rifusione del contributo unificato a favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario ex art. 93 cpc.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 13 maggio 2025, 27 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
Francesco Vergine, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Vergine | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO