Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/04/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata
III Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del GoP dott. Salvatore Di Biase, ha pronunziato la seguente sentenza, riservata all'udienza del 26/03/25, nella causa Rg. n. 1093/24
TRA
Parte 1 ( C.F. 1 ) elettivamente domiciliato in Castellammare di
Stabia alla Via Amato n. 10 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Ravotti che lo rappresenta e difende giusto mandato in calce all'atto di citazione in opposizione opponente
e in p.l.r.p.t., rapp. ti e difesi Controparte_1 Controparte_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici in Napoli alla Via A. Diaz n. 11
sono domiciliati.
Opposti
Oggetto: opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi.
Conclusioni come in atti
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice si oppone alla comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo n. 01680202400000932000 (fasc. n.
2024/000005417) su veicolo tg. FE611VP fondato sulla cartella esattoriale
01620230001288137000, per i motivi tutti illustrati nel libello introduttivo, chiedendone l'accoglimento con vittoria di spese e compensi.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Invero sostanzialmente l'opponente ha posto a fondamento dell'opposizione la prescrizione del diritto dell'amministrazione di riscuotere il credito e comunque il diritto della convenuta a procedere ad esecuzione forzata per la sussistenza di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del ruolo.
Nel merito l'opposizione è infondata e pertanto va rigettata per i motivi che seguono.
Occorre evidenziare che la cartella impugnata afferisce alla pena della multa dell'importo di
€ 6.700,00 inflitta con sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sez. di Castellammare di
Stabia, n. 391/2008, confermata dalla Corte d'Appello, irrevocabile il 18/06/2014, derivante dal procedimento penale n. 108/2008 Trib. di Torre Annunziata.
La cancelleria ha avviato il recupero della pena pecuniaria e spese processuali mediante apertura di partita di credito n. 1868/2023. A tale importo risultano aggiunti solo gli interessi moratori e le spese di esecuzione.
I rilievi opposti da parte attrice risultano infondati e come tali devono essere rigettati.
Sulla natura del preavviso di fermo amministrativo.
Occorre rilevare che la Cassazione a Sez. Unite con Sentenza n. 15354 del 22/07/2015 ha definitivamente chiarito che il fermo amministrativo non ha natura di atto esecutivo, ma afflittivo e pertanto contro di esso l'opposizione va proposta dinanzi l'autorità giudiziaria ordinaria, e secondo la ordinaria ripartizione di competenze per materia e per valore. Si
tratta, specifica la corte, di un'azione per l'accertamento negativo. Non trattandosi di atto esecutivo non si applicano i principi dell'espropriazione forzata, né quelli del pignoramento dei beni.
Circa la intervenuta prescrizione del credito si rileva che la sentenza che ha inflitto la multa
è passata in giudicato il 18/06/2014 e pertanto il termine decennale di prescrizione decorre da tale epoca ed alla data di introduzione del presente giudizio non risulta ancora spirato. In
ogni caso l'accertamento dell'avvenuta prescrizione della pena pecuniaria è di esclusiva competenza del giudice penale in veste di giudice dell'esecuzione, in quanto l'estinzione per prescrizione richiede sempre la declaratoria da parte del Giudice penale e in sede di opposizione alla cartella, il Giudice civile non può pronunciarsi sul punto. Qualsiasi
decisione sul punto del giudice civile non produrrebbe effetti sulla vigenza della condanna penale e la pena resterebbe esigibile. In ogni caso l'iscrizione a ruolo o la notifica della cartella, come affermato dalla Corte di Cassazione, costituisce inizio dell'esecuzione della pena e solo da questo atto decorre nuovamente il termine della prescrizione o dalla mancanza di atti esecutivi (in tal senso tra le altre Corte di Cassazione - sez. I pen.
sentenza n. 49590 dei 20-10-2022 "in ogni caso, l'inizio della procedura di recupero coattivo è sufficiente ad evitare l'estinzione della pena perché manifesta la pretesa punitiva dello Stato, la cui assenza dà luogo alla prescrizione, a prescindere dalle specifiche vicende successive dell'effettivo recupero di quanto dovuto"). L'iscrizione a ruolo della pena della multa è avvenuta con richiesta 26/05/2023, come risulta dai registri di cancelleria e con successiva notifica della cartella.
Circa la mancata notifica dell'avviso ex art. 50 del DPR 602/1973. Parte attrice ritiene che l'atto impugnato debba essere dichiarato illegittimo per violazione dell'art. 50 del D.P.R. n.
602 del 1973. Si osserva che la richiamata disposizione prevede, al secondo comma, che se entro un anno dalla notificazione della cartella di pagamento non sia stata avviata la procedura di espropriazione forzata, quest'ultima debba necessariamente essere preceduta dalla notificazione di un avviso di intimazione. Però alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo non si applica quanto previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n.
602 del 1973 in quanto non sia applica alle misure cautelari qual è il fermo amministrativo.
Inoltre, si evidenzia che è stata notificata una comunicazione preventiva di fermo amministrativo che neppure risulta essere stato iscritto al Pubblico registro automobilistico.
Ancora risulta che parte opposta ha provato con la documentazione esibita che la cartella impugnata, risulta parzialmente rateizzata dal convenuto / contribuente con istanza
AR016076321 del 19.02.2024. L'istanza di rateizzazione è stata accolta parzialmente in quanto, come indicato nell'accoglimento parziale, in allegato, cartella n.
01620230001288137 000 è costituita da un tributo non rateizzabile da parte dell'A gente della CO (cod. 1E08). In merito alle pene pecuniarie, infatti, le istruzioni ministeriali sono concordi nel ritenere che il codice tributo 1E08 non può essere rateizzato dagli Agenti della CO "in quanto vi è una competenza esclusiva giurisdizionale su tale materia" e conseguentemente che "le istanze di rateizzazione devono essere rivolte al
Magistrato competente". Alla luce di quanto sopra esposto, l'istanza di rateazione relativamente alla cartella n. 01620230001288137000 per il solo tributo 1E08 doveva essere presentata direttamente al Magistrato competente. Tuttavia, anche nel caso in cui il fermo amministrativo fosse stato iscritto ci troveremmo davanti ad una modalità di tutela e di garanzia del credito a cui non consegue l'esecuzione mobiliare e/o immobiliare. È
evidente, così, che lo svolgimento delle azioni cautelari, quale quella di specie, non è
sottoposta al vincolo stabilito dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973, ma solo all'inutile decorso dei sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Ne
consegue che, nel caso di specie, l'ente della riscossione ha correttamente seguito l'iter procedimentale nel rispetto dei tempi previsti per consentire al contribuente di effettuare il pagamento e/o di esercitare il proprio diritto di difesa, né risulta che parte attrice abbia provato che l'atto impugnato non le fosse stato comunicato. Quindi, anche tale doglianza deve essere respinta.
Sulla rituale notifica della cartella esattoriale sottesa.
Per quanto attiene la eccepita nullità dell'atto impugnato per mancata notifica della sottesa cartella, si evidenzia che la cartella risulta ritualmente notificata tramite pec all'indirizzo:
Email 1 come risulta da registro ini pec come documentato dalla depositata ricevuta di avvenuta consegna. In disparte mette conto osservare che proprio l'istanza di rateizzo formulata dall'attore è sufficiente a dimostrare la sua conoscenza e quindi la sua perfetta notificazione.
Sulla omessa notifica dell'atto impositivo.
In proposito si rileva che l'atto impositivo è costituito dalla sentenza di condanna penale n.
391/2008, seguita dal grado di appello e Cassazione. Il titolo esecutivo si forma con la dichiarazione di irrevocabilità della sentenza, il cui contenuto viene portato a conoscenza dell'imputato e al suo difensore con la lettura del dispositivo della sentenza (in tutti i gradi di giudizio ovvero con avviso di deposito se provvedimento camerale). Inoltre, l'ordine di esecuzione della pena detentiva, emesso dalla Procura il 15/07/2014, contiene anche l'indicazione della pena pecuniaria;
quindi, risulta provato che tale atto è stato ricevuto dal difensore e dal condannato che ha espiato la pena detentiva in affidamento in prova. In ogni caso poiché la riscossione delle pene pecuniarie non ha natura di atto impositivo, a questa non si applicano i principi in materia esattoriale di natura tributaria. L'esazione della pena pecuniaria rientra sempre nel campo dell'esecuzione penale, anche se l'amministrazione giudiziaria si avvale di un soggetto terzo per l'esecuzione. Qualunque vizio nella formazione del titolo esecutivo può essere fatto valere solo innanzi al giudice dell'esecuzione penale. L'attività di esecuzione forzata conseguente al mancato pagamento della pena pecuniaria non trasforma la natura dell'esecuzione della pena. Essa, infatti, è solo un atto prodromico necessario ad avviare la procedura di conversione della pena pecuniaria in libertà controllata, susseguente all'insolvibilità del debitore. La scelta di delegare al soggetto Controparte_2 la fase di riscossione rientra solo tra le facoltà del creditore, ma non muta la natura della pretesa che è sempre di sanzione penale.
Per i suesposti motivi, si deve ritenere in concreto che l'azione di riscossione del concessionario è legittima e conseguentemente deve essere rigettata l'opposizione proposta apparendo fondata la pretesa dell'ente impositore.
Pertanto, per i suesposti motivi, in considerazione della difesa precisa e circostanziata degli opposti, deve ritenersi infondata l'opposizione come proposta che pertanto va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'attività professionale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, definitivamente pronunziandosi nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza così
provvede:
a) rigetta l'opposizione proposta relativamente alla
preventiva di iscrizione di fermo amministrativo n. comunicazione
01680202400000932000 (fasc. n. 2024/000005417) su veicolo tg. FE611VP fondato sulla cartella esattoriale 01620230001288137000 per i motivi come sopra esposti;
condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente b)
giudizio in favore degli opposti che si liquidano in Euro 100,00 per spese vive, Euro
2500,00 per compensi professionali oltre spese generali ed accessori come per legge.
Torre Annunziata, 18/04/2025
Il Gop
Dott. Salvatore Di Biase