Ordinanza cautelare 11 ottobre 2023
Sentenza 12 marzo 2024
Ordinanza cautelare 15 novembre 2024
Accoglimento
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 18/06/2025, n. 5338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5338 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 05338/2025REG.PROV.COLL.
N. 07852/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7852 del 2024, proposto dal dottor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Mariano e Giuseppe Antonio Lombardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
l’INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sebastiano Caruso, Paola Massafra, Cherubina Ciriello e Massimo Boccia Neri, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via C. Beccaria n. 29,
nei confronti
della dottoressa -OMISSIS-, non costituita in giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 4960/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’INPS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025, il Cons. Raffaello Scarpato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il dott. -OMISSIS-, medico di ruolo presso l’ARESS - Agenzia Regionale Sanitaria e Sociale Strategica della Regione Puglia, ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di n. 62 medici di seconda fascia funzionale nei ruoli dell’INPS, superando la prova teorico-pratica e la prova orale.
2. A conclusione delle verifiche di competenza, l’Amministrazione, in data 7 giugno 2023, lo ha escluso dalla procedura selettiva ai sensi degli articoli 2, c. 2 e 3, c. 9 lett. “ j ” del bando, riscontrando l’omessa indicazione, da parte del concorrente, della condanna penale emessa nei suoi confronti con decreto penale dal GIP di Bari in data 12 marzo 2014, per i reati previsti e puniti dagli artt. 594 e 612 del c.p.
3. Il dott. -OMISSIS-ha impugnato il provvedimento dinanzi al T.a.r. per il Lazio, Roma, deducendo che i reati oggetto del decreto penale di condanna contestato dall’Amministrazione risultavano già estinti al momento della partecipazione alla procedura, essendo trascorsi più di cinque anni dall’emissione del decreto, trattandosi peraltro di fattispecie per le quali la legge non prevede l’annotazione sul casellario a richiesta dei privati (ai sensi dell’art. 24 del DPR n. 312/2002) e che non dovevano essere dichiarate ai fini della partecipazione a pubblici concorsi.
Nel merito, il ricorrente ha contestato l’erronea attribuzione del punteggio nella valutazione dei titoli da parte della Commissione esaminatrice.
4. Il T.a.r. ha respinto il ricorso, rilevando che ai fini dell’estinzione del reato non è sufficiente il mero decorso del tempo, rendendosi necessaria una pronuncia di estinzione da parte del giudice dell’esecuzione, ritenendo pertanto legittima l’esclusione ai sensi dell’art. 3, comma 9, del bando di concorso, che onerava i concorrenti di dichiarare di non aver riportato condanne panali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici, ovvero di aver riportato condanne penali, ancorché non passate in giudicato, anche in caso di concessione di amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p, specificandone la tipologia, ovvero ancora di avere procedimenti penali pendenti, specificandone la tipologia.
5. L’originario ricorrente ha impugnato la decisione deducendo che l’effetto estintivo opera ex lege per decorso inattivo del tempo e non abbisogna di alcun provvedimento del giudice penale, rilevando che l’art. 28 c. 8 del DPR n. 312/2002 esonera l'interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all’esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, dall’indicare le condanne comminate con decreto penale di condanna.
Inoltre, l’appellante ha dedotto che la condanna contestata dall’INPS prevedeva la sospensione condizionale della pena, che ai sensi dell’art. 166 c.p. non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo di impedimento all’accesso a posti di lavoro pubblici.
Ancora, l’appellante ha osservato che l’esclusione si era posta in frontale contrasto con l’art. 2 del bando, che imponeva ai concorrenti di dichiarare esclusivamente di “ non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici ”, mentre la condanna riportata dal decreto penale non è assistita da tale sanzione accessoria; così come la lettera “ j ” del punto 9, dell’art. 3 del medesimo bando non impone alcun obbligo dichiarativo in relazione alle condanne riportate in relazione a reti estinti ai sensi dell’art. 460 c.p.p., o sottoposti a sospensione condizionale della pena ex art. 166 c.p.
Nel merito, l’appellante ha riproposto le censure relative all’erronea attribuzione del punteggio relativo alla valutazione dei titoli, non esaminate dal primo giudice, sostenendo di avere diritto alla valutazione complessiva di 15,50 punti rispetto ai 12,30 assegnati dalla Commissione.
6. Si è costituito l’INPS, eccependo l’irricevibilità del ricorso e dell’appello per omessa impugnazione del bando entro il termine decorrente dalla sua pubblicazione, nonché la sua inammissibilità per difetto di interesse. Nel merito l’istituto ha chiesto la reiezione dell’appello e la conferma della decisione impugnata.
7. Con ordinanza n. 4351/2024 il Collegio ha accolto la domanda di concessione di misure cautelari, ordinando la riammissione dell’appellante in graduatoria con riserva dell’esito del giudizio nel merito.
8. All’udienza pubblica del 20 marzo 2025 l’appello è stato introitato per la decisione.
9. Devono preliminarmente essere respinte le eccezioni preliminari formulate dall’Istituto appellato.
10. Con riguardo alla mancata impugnazione del bando di concorso, tenuto conto del tenore del provvedimento di esclusione (nel quale erano richiamate plurime disposizioni del bando che disciplinavano diverse fattispecie di possibile esclusione dei candidati sia obbligatoria che facoltativa), osserva il Collegio che nel caso di specie l’esclusione deve essere ragionevolmente ricondotta alla previsione di cui all’articolo 2, comma 2 (e, quindi, a un’ipotesi di esclusione discrezionale), per cui può condividersi l’assunto dell’appellante circa l’irrilevanza dell’omessa immediata impugnazione di altre clausole “escludenti”, essendo stata legittimamente censurata la clausola de qua unitamente al provvedimento con cui l’Amministrazione ne ha fatto applicazione.
A ciò deve aggiungersi che l’originario ricorrente ha censurato il provvedimento di esclusione siccome discendente dall’interpretazione che l’Amministrazione ha inteso fornire alle clausole del bando di concorso, non risultando la portata immediatamente escludente delle suddette clausole dal loro (invero poco chiaro) tenore letterale.
11. Con riguardo all’eccezione di inammissibilità per asserita carenza di interesse, va ribadita la consistenza dell’interesse dell’appellante – di chiara natura strumentale – ad una riammissione, ovvero ad un miglior posizionamento in graduatoria ai fini di un futuro scorrimento della stessa, restando pertanto irrilevante il fatto che all’attualità non si abbia certezza del se e quando l’Amministrazione potrà procedere a tale ulteriore scorrimento.
12. Nel merito l’appello è parzialmente fondato.
13. E’ opportuno premettere che la fattispecie per cui è causa, quanto alla portata applicativa delle clausole del bando in questione, è perfettamente sovrapponibile a quelle di cui la Sezione si è occupata, sempre con riguardo a concorsi indetti dall’INPS, nei due precedenti invocati dall’appellante (sentt. n. 1132, del 1 febbraio 2023 e n. 4710, del 28 maggio 2024), mentre lo stesso non può dirsi per il precedente richiamato nella memoria dell’Amministrazione (Cons. Stato, sez. V, 21 febbraio 2024, n. 1723), afferente a un concorso bandito dal Ministero della Difesa in cui il bando era chiaro nel richiedere ai concorrenti di indicare tutte le eventuali condanne riportate, e non soltanto quelle preclusive della costituzione del rapporto di impiego.
14. Tanto premesso, osserva il Collegio che, a prescindere da qualsiasi considerazione in merito alla necessità o meno di una declaratoria espressa di estinzione del reato da parte del giudice penale, a seguito di sospensione condizionale della pena e/o di cd. pena patteggiata, l’art. 2 del bando di concorso onera espressamente i concorrenti di dichiarare di “ non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici ”.
Orbene, è pacifico che il dott. -OMISSIS-non abbia riportato alcuna condanna per reati che prevedono l’interdizione dai pubblici uffici.
15. A fronte di tale previsione, l’art. 3, comma 9, lettera “ j ”, del bando onera i candidati di dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, “ di non aver riportato condanne panali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici, né procedimenti penali pendenti ovvero di aver riportato condanne penali, ancorché non passate in giudicato, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p, specificandone la tipologia, o aver procedimenti penali pendenti, specificandone la tipologia ”.
Il dott. -OMISSIS-ha riportato una condanna penale comminata con decreto penale di condanna, ipotesi non prevista espressamente dalla specifica previsione del bando.
16. Ebbene, già solo il tenore letterale delle clausole del bando di concorso non imponeva affatto al concorrente – come sostenuto dall’INPS, con valutazione condivisa dal T.a.r. – di dichiarare la condanna comminata con decreto penale dal GIP di Bari in data 12 marzo 2014 per i reati previsti e puniti dagli art. 594 e 612 del c.p., non trattandosi di reati che prevedono, quale pena accessoria, l’interdizione dai pubblici uffici (art. 2 del bando) e non figurando il decreto penale di condanna tra i procedimenti alternativi indicati dall’art. 9, c. 3, lettera “ j ”, del bando.
Né tale obbligo dichiarativo potrebbe dedursi in via implicita dalla interpretazione sistematica delle clausole della lex specialis , dovendo al contrario trovare piana applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il bando, “ costituendo la lex specialis del concorso indetto per l’accesso al pubblico impiego, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l’operato dell’Amministrazione obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei richiamati principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l’Amministrazione si è originariamente autovincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva. In sostanza, le clausole del bando di concorso per l’accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione ” (Cons. Stato, sez. IV, 12 febbraio 2025, n. 1168; id., 19 febbraio 2019, n. 1148).
17. A ciò deve aggiungersi che il citato articolo 3, comma 9, lettera “ j ”, del bando ha onerato i concorrenti di dichiarare “ ai sensi dell’art.76 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 ”, l’assenza di condanne penali.
Tale precisazione impone di considerare la disposizione dell’art. 28, comma 8, del DPR n. 313/2012, ai sensi del quale “ L’interessato che, a norma degli articoli 76 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all’esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all’articolo 24, comma 1 ”.
Ebbene, il richiamato articolo 24, comma 1, del DPR n. 313/2012 elenca le condanne che non sono riportate nel casellario giudiziario e che non devono essere autodichiarate dall’interessato e, tra queste, il decreto penale di condanna (art. 24, comma 1, lett. “ e ”), che infatti non è indicato nel casellario giudiziario a richiesta dei privati.
18. Ancora, deve rilevarsi che l’appellante ha ricevuto, quale beneficio, la sospensione condizionale della pena, che, ai sensi dell’art. 166, c. 2, c.p., non può costituire motivo di ostacolo nell’accesso ai pubblici concorsi.
19. Esclusa, pertanto, la possibilità, per l’Amministrazione, di comminare l’esclusione ai sensi degli artt. 2, c. 1, lettera “ g ”, e 3, c. 9, lettera “ j ”, del bando, rimane da esaminare la possibilità di valorizzare, come possibile disposizione giustificativa dell’esclusione dell’odierno appellante, soltanto la previsione del citato articolo 2, comma 2, del bando, secondo cui: “ In ogni momento della procedura l’Istituto si riserva la facoltà di procedere, con atto motivato – da comunicarsi mediante pec all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione – all’esclusione dei candidati che non siano in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal presente bando o che siano destinatari di sentenze penali di condanna ancorché non passate in giudicato ”.
Si tratta, all’evidenza, di un’ipotesi residuale di esclusione non obbligatoria, che rimette alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione ogni ulteriore ipotesi di condanna, anche non passata in giudicato, in relazione alla quale non sussiste l’obbligo, per il partecipante (ai sensi dell’art. 2, c. 1, lettera “ g ”, e 3, c. 9, lettera “ j ”) di dichiarare eventuali condanne ricevute.
Tanto premesso, da una piana lettura del provvedimento impugnato in prime cure emerge come nello stesso, pur richiamandosi (anche) la disposizione de qua , non risulta esternata alcuna valutazione discrezionale sulla incidenza della condanna riportata dall’appellante, essendosi l’Amministrazione limitata a rilevare che “ la mendace dichiarazione fornita dalla S.V in merito all’insussistenza di condanne panali comporta, a prescindere da ulteriori valutazioni, la caducazione dal beneficio conseguente al provvedimento emanato ”, con ciò evidentemente applicando di fatto un paradigma diverso, segnatamente uno di quelli di cui ai due punti che precedono, che si è visto essere inidonei a legittimare l’esclusione nel caso di specie.
20. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, nemmeno considerate dal primo giudice, l’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere annullato il provvedimento di esclusione dell’odierno appellante dal concorso, con riammissione in graduatoria.
21. Non possono essere invece accolte le censure di merito, relative all’erronea attribuzione del punteggio, non esaminate in primo grado.
22. In particolare, l’appellante ha riproposto le censure relativa all’erronea attribuzione del punteggio relativo alla valutazione dei titoli, sostenendo di avere diritto alla valutazione complessiva di 15,50 punti, rispetto ai 12,30 assegnati dalla Commissione.
23. Secondo le (invero non adeguatamente dettagliate) deduzioni dell’appellante, risulterebbe l’omessa attribuzione del punteggio supplementare di 3,20 punti, derivanti dall’errato computo dell’anzianità di servizio, avendo l’Amministrazione calcolato un’anzianità complessiva di 10 anni, anziché di 15 anni.
Tale deduzione non è fondata, poiché il concorrente stesso ha indicato, nella domanda di partecipazione, un’anzianità di servizio pari a 14 anni e 10 mesi e, dunque, inferiore ai 15 anni (ed infatti il “ Totale giorni di anzianità ” pari a 5147 (13 settembre 2007 – 15 ottobre 2021), indicati in domanda, non corrisponde a 15 anni). Solo nel ricorso dinanzi al T.a.r. il ricorrente ha indicato un periodo diverso di computo (dal 13 settembre 2007 al 26 ottobre 2022), che tuttavia non corrisponde a quanto indicato nella domanda di partecipazione e non può valere a fondare la censura formulata dal ricorrente.
24. Parimenti infondate, oltre che indimostrate, risultano le censure relative all’attribuzione del punteggio in relazione alle precedenti esperienze lavorative (art. 3, c. 12, lett. “ g ”, del bando), risultando il punteggio massimo di 3 punti attribuibile sulla base di una valutazione discrezionale della Commissione in merito alla “ quantità e qualità dell’attività effettuata ”, il che implica l’esercizio di un potere eminentemente discrezionale, rispetto al quale l’appellante non ha dedotto censure afferenti ad evidenti e macroscopiche illogicità, arbitrarietà o travisamento del fatto, che segnano il limite del sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo in subiecta materia , limitandosi invero lo stesso a pretendere l’attribuzione del massimo punteggio, senza spiegarne le specifiche ed analitiche motivazioni.
25. In definitiva, l’accoglimento dell’appello determina esclusivamente la ricollocazione del ricorrente nella graduatoria, secondo il punteggio precedentemente assegnato dalla Commissione, concretandosi l’utilità ritraibile dall’accoglimento dall’appello nella possibilità di essere considerato nell’occasione di eventuali scorrimenti della graduatoria medesima.
26. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate in ragione della particolare natura delle questioni trattate e dell’esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, in riforma della sentenza impugnata, lo accoglie in parte, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, ed annulla il provvedimento dell’INPS prot. 0003.07/06/2023.0045067 del 7 giugno 2023;
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Scarpato | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.