TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/06/2025, n. 2425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2425 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 3.6.2025:
Visto il provvedimento dell'11.7.2024 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 6706/2022 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Viste le note di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, decide la causa come di seguito.
Il Got
IN IZ
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del got IN
IZ, ha emesso, ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6706/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi vertente
TRA
, in persona Parte_1
dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in
, via Tommaso Marcellini n. 37, presso lo studio dell'Avv. Pt_1
Claudia Cento che lo rappresenta e difende giusta procura speciale del 28.4.2025 in calce all'atto di costituzione di nuovo procuratore
ATTORE
E
, in persona del liquidatore pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in , via Di Stefano n. 19, presso Pt_1
lo studio dell'Avv. Antonino Zarcone che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTA
OGGETTO: Appalto
P . Q . M .
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Condanna in persona del Controparte_1
liquidatore pro tempore, al pagamento, in favore del in persona Controparte_2
dell'amministratore pro tempore, della somma di euro
9.667,97 (comprensiva di Iva al 10%) oltre interessi al saggio legale dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
2) Condanna in persona del Controparte_1
liquidatore pro tempore, al pagamento delle spese di lite sostenute dal attore con riferimento al giudizio di Parte_1
opposizione, liquidate ex DM n. 55/2014 in complessivi €
5.000,00, oltre rimborso forfettario del 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
Sentenza esecutiva per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr.
69 del 2009 (entrata in vigore il 04.07.2009), ed applicabile ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58,
comma 2 legge cit.
Come risulta dalla dettagliata esposizione dei fatti di cui all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, l'odierno Condominio attore ha rappresentato di avere conferito in appalto (con contratto dell'11.3.2013) alla l'esecuzione di lavori edili di CP_1
manutenzione ordinaria dell'edificio condominiale.
Allegava il attore di avere versato una somma Parte_1
maggiore rispetto a quanto effettivamente dovuto alla società convenuta, risultando un credito a suo favore di euro 6.266,19 oltre
Iva (per un totale di euro 8.766,19): concludeva chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro
8.766,19 indebitamente incassata, vinte le spese del giudizio.
Ritualmente costituita in giudizio la Controparte_1
negava la fondatezza delle domande formulate dal Parte_1
attore della quali chiedeva il rigetto, spese vinte.
La causa istruita a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio all'udienza del 3.6.2025 veniva trattenuta in decisione mediante deposito di note di trattazione scritta sostitutive della partecipazione all'udienza.
Ricostruiti nei termini sopra riportati i fatti di causa, va osservato che la domanda formulata dal attore appare fondata e, Parte_1
pertanto, meritevole di accoglimento.
In proposito è opportuno premettere che, in materia di inadempimento e risarcimento del danno ex contractu, la Corte di
Cassazione con la pronuncia resa a Sezioni Unite n. 13533/2001, in tema di onere della prova a norma dell'art. 2697 c.c., relativamente ai rimedi offerti al creditore dall'art. 1453 c.c. in caso di
4 inadempimento del debitore nei contratti a prestazioni corrispettive, ha statuito che “il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dovere fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”(in senso conforme Cass. Civ. n.
2387/2004).
Le Sezioni Unite, con la riportata sentenza, hanno ritenuto preferibile la tesi, fino a quel momento minoritaria, secondo cui presupposto comune per ognuna delle tre azioni (di adempimento, risolutoria e risarcitoria) è la sola dimostrazione della sussistenza del credito, con la mera allegazione dell'altrui inadempimento, spettando alla parte debitrice la prova dell'asserita estinzione dello stesso, ossia del proprio adempimento: in altre parole, ad avviso della Corte, l'inadempimento è sempre presunto, incombendo al debitore di provare il contrario, cioè l'esatto adempimento.
Applicando, allora, tali principi, condivisi da questo giudice, alla fattispecie in esame, ne consegue che l'odierno attore, Parte_1
avendo sostanzialmente agito per l'adempimento del contratto, aveva l'onere di provare unicamente la sussistenza del titolo posto a base delle sue pretese, incombendo, invece, sulla società convenuta
5 la prova dell'avvenuto adempimento contrattuale onde paralizzare l'avversa pretesa.
Per quanto concerne l'aspetto relativo all'effettuazione dei lavori appaltati, il C.T.U. Ing. ha accertato che Persona_1
“………..la documentazione agli atti riporta un importo finale di intervento lordo pari a € 201.456,31. Da tale importo occorre detrarre la quota, proporzionalmente all'importo, relativa agli oneri di sicurezza………..Questo importo era stato quotato in €
4.550,03 sull'importo di CME di € 236.813,81 con una incidenza percentuale pari al 1,92%, ridotto alle due cifre decimali. Significa che su ciascun importo in avanzamento, la quota non soggetta a ribasso è pari all'1,92%................Calcolando, sull'importo di contabilità finale, la somma derivante dal fattore percentuale prima indicato, si ottiene € 3.870,69 che riduce, dunque, ad € 197.585,62 la somma da assoggettare a ribasso contrattuale del 13,51%. Tale operazione porta ad un importo finale netto di € 170.888,70 da addizionare alla somma prima calcolata di € 3.870,69 per oneri di sicurezza, per un totale intervento a € 174.759,38. Sulla congruità di questo importo, al di là di quanto possa tecnicamente sviluppare lo scrivente, ci dà conforto la stessa ditta nell'accettazione senza riserve dei vari SAL confermata dalla firma in calce al Certificato di Regolare Esecuzione, dove vengono riepilogati gli importi da questa ricevuti………….Altro genere di verifica sugli importi non risulta attuabile dal momento che i documenti agli atti, gli unici su
6 cui effettuare un eventuale controllo contabile, ovvero i vari SAL, non consentono di produrre la minima verifica in quanto, questi, non contengono alcuna localizzazione degli interventi né le operazioni che hanno prodotto i vari totali riportati in essa. Si è in possesso di un elaborato che contiene esclusivamente un elenco di voci di prezzario ed un numero certamente esorbitante di Nuovi
Prezzi, non suffragati peraltro da alcuna analisi, e le relative quantità. Un documento che, per come è strutturato, rende assolutamente impossibile verificare la rispondenza, e dunque la congruità, tra le lavorazioni e le quantità. Un documento, comunque, che pur nella sua sommarietà consente di rilevare alcune anomalie che, con molta probabilità, generano alterazione nei numeri finali. Tuttavia, indipendentemente da chi possa aver tratto beneficio dalle superficialità contenute nella contabilità, entrambe le parti sono certamente d'accordo sugli importi e tale condizione è confermata dalla presenza delle firme nel Certificato di Regolare Esecuzione, documento questo che costituisce l'atto finale e che, seppur nella sua incompletezza, documenta l'accettazione di tutto l'andamento del cantiere compresa la componente contabile. Entrambe le parti, appunto, accettano quanto riportato nel Certificato di Regolare Esecuzione senza alcuna riserva……………. Dall'esame dei documenti contabili emergono però alcuni elementi che connotano certamente non chiuse le partite economiche pur se non strettamente legate a criteri
7 di contabilità lavori. Come sopra indicato l'importo finale netto è risultato, da contabilità, pari a € 170.888,70 che addizionata alla somma di € 3.870,69 per oneri di sicurezza, porta ad un totale intervento di € 174.759,38. Ad inizio lavori è stata concessa alla ditta una anticipazione di € 42.000,00 da detrarre nei vari SAL in quote proporzionali agli importi di questi…………………Detraendo tale cifra dall'importo finale, se ne deduce un importo di €
132.759,38. Dagli atti risulta che la ditta ha ricevuto, come sommatoria degli stati di avanzamento, € 139.048,44 che risulta essere superiore rispetto all'importo prima determinato di €
132.759,38, di € 6.289,06 che costituisce la quota di acconto non recuperata a fronte del minore importo finale dei lavori rispetto al preventivato. In pratica, poiché la cifra di € 42.000,00 era stata concessa in ragione di un importo lavori, a contratto, di €
205.431,32 ed il recupero di questa avrebbe avuto luogo proporzionalmente agli importi SAL, ma pur sempre in riferimento all'importo contrattuale che costituisce la base di calcolo per la proporzionalità, ne consegue che a fronte del minore importo finale, la cifra recuperata in ciascun SAL è risultata minore poiché maggiore è l'impatto aritmetico, in termini proporzionali, di ciascun SAL rispetto al minore importo risultante in finale di
Contabilità. Appare chiaro, del resto, operando una semplice operazione, che la cifra di € 42.000,00 costituisce il 20,44% dell'importo contrattuale mentre costituisce il più elevato 24,03%
8 del reale importo finale. Questa differenza tra i due valori percentuali ha generato il delta tra quanto concesso ad inizio lavori e quanto recuperato a chiusura di contabilità. Certo si comprenderà quanto impossibile risulti applicare il valore corretto in corso d'opera quando, ovviamente, non è ancora noto il reale importo finale dei lavori. Ed è questa la ragione per cui si è definita in precedenza la forma di recupero dell'anticipazione alquanto bislacca. Tale forma di accordo, infatti, non poteva che condurre ad un disallineamento tra quanto concesso in anticipazione e la quota recuperata, a meno della pressocché impossibile coincidenza al centesimo, tra il preventivato ed il consuntivato, e quindi, fatalmente, alla problematica che ci impegna ed all'importo che il
Condominio rivendica. L'allegato 4 riporta una tabella con tutti i valori in gioco nel corso dei lavori e consente di desumere i vari importi dei SAL, la quota di acconto da recuperare per singolo
SAL, quanto si sarebbe dovuto recuperare dall'acconto semmai si fosse conosciuto l'importo finale, esercizio quest'ultimo, come detto, impossibile in corso d'opera ma che dà contezza dello scostamento che ha generato l'importo a credito del . Parte_1
Sempre dall'esame dei documenti emerge un ulteriore elemento rivendicato dal . Nel Certificato di Regolare Parte_1
Esecuzione viene segnalata la presenza di lavori non ritenuti eseguiti a regola d'arte riconosciuti dalla ditta la quale, nel merito dei quali, non solleva obiezioni a giudicare dalla firma apposta nel
9 certificato di regolare esecuzione ed anche dalla espressa disponibilità, da parte della stessa, a porre soluzione con un apposito intervento che non sarà poi mai posto in essere. A fronte di tale segnalazione il D.L. disponeva di trattenere, così si legge nel
Certificato, dall'importo del SAL 7, quotato nel certificato pari ad €
16.018,63, la cifra di € 2.500,00. Sulla determinazione di tale importo, la sua natura, la tipologia e sulla relativa computazione non viene prodotto cenno in nessun documento contenuto agli atti benché risulti, tuttavia, accettato dalla ditta. Non ci si spiega perché a fronte di tale determinazione non sia stato indicato nei documenti contabili, a saldo dell'impresa, l'importo finale comprensivo di tale detrazione, e cioè € 13.518,63, ovviando così ogni futura anomalia contabile. Tale trattenuta infatti, sempre sulla base dei documenti in nostro possesso, non risulta essere stata effettuata e genera un incremento del credito vantato dal nei confronti del convenuto. In conclusione, benché Parte_1
esuli dal mandato dello scrivente ma forse utile per comprendere le genesi di quanto ci impegna, non ci si può esimere dall'esprimere perplessità sulla generale impostazione/conduzione di tutte le attività amministrative relative all'intervento. Contratto non riportante gli importi di gara e nemmeno il ribasso operato su questo da cui gli importi di contrattuali, Contabilità sicuramente sommaria e priva di ogni localizzazione, importi SAL errati (vedi 2°
e 3° SAL), importo 4° SAL che recupera gli errori dei precedenti
10 SAL senza alcun verbale o nota a chiarimento, importo 6° SAL pari ad € 16.110,36 quindi non in linea a quanto previsto contrattualmente secondo cui ciascun SAL ha origine raggiunta la cifra di € 20.000, Certificato di regolare esecuzione non riportante il reale credito a saldo dell'impresa sia relativamente agli importi da trattenere a “garanzia” sia relativamente al mancato recupero dell'intero importo di acconto oltre ad una ulteriore sfilza di anomalie che, poiché estranee al mandato conferito allo scrivente, si omette di riportare. Quanto appena espresso ha il solo scopo di delineare uno scenario i cui “ingredienti” non potevano non condurre, per la sommarietà dell'impianto, alla conclusione che oggi ci impegna. Dalle considerazioni appena esposte e dalle valutazioni tecniche fondate sui documenti agli atti scaturisce un credito a favore del che si concretizza in € 6.289,06, Parte_1
quale cifra non recuperata dall'anticipazione concessa alla ditta ad inizio lavori e € 2.500,00 per la detrazione disposta dal D.L. e non operata, quale garanzia per il rifacimento di alcune opere contenenti vizi di realizzazione e non più condotte a termine, da cui un totale di € 8.789,06 oltre IVA al 10% per € 878,91 per un importo complessivo di € 9.667,97…..”.
A tali conclusioni questo giudice ritiene di doversi uniformare, essendo le stesse supportate da un iter argomentativo lineare e rigoroso.
11 In proposito, mette conto osservare che “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (Cass. civ. n. 282/2009; così anche Cass. civ. n. 8355/2007 e n. 12080/2000).
Nessuna prova sulla inesigibilità del credito è stata prodotta dalla società convenuta che – sulla base delle conclusioni cui è pervenuto il Ctu – dovrà essere condannata al pagamento in favore del attore della somma di euro 9.667,97 (comprensiva di Parte_1
Iva al 10%) oltre interessi al saggio legale dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo.
Per quanto riguarda, in ultimo, il regime delle spese del presente giudizio, deve rilevarsi che, in forza del principio della soccombenza la società convenuta va condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dal attore che deve essere Parte_1
integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M.
Giustizia 55/2014 (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L.
247/2012), le cui disposizioni si applicano, ai sensi dell'art. 28, a
12 tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (3 aprile
2014).
Sentenza esecutiva per legge.
Palermo 3.6.2025
Il Got
IN IZ
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 Parte_2