Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 25/03/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3232/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 3232/2024, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. CAVALLARO FRANCESCO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nato in [...] il [...] CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. CAVALLARO FRANCESCO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
• ordinare al Comune di Romentino di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte
• omologare le seguenti condizioni della separazione, e precisamente:
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2) l'affidamento dei figli sarà condiviso tra i genitori, con sistemazione abitativa presso la madre. I genitori si impegnano a cooperare per la equilibrata crescita psico-fisica dei figli in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa.
3) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni volta e per il tempo che vorrà previo accordo con la madre;
4) la casa coniugale, sita in Romentino (No), vicolo Pascoli n. 17, di proprietà della signora resta Parte_1 in godimento alla stessa con tutti gli arredi;
il marito potrà rilasciarla prelevando i propri effetti CP_1 personali;
5) il padre verserà alla madre a mezzo bonifico bancario, a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli, la somma mensile di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) (di cui euro 250,00 per ciascuno dei figli), a decorrere dal 1° gennaio 2025 entro il giorno 1 di ogni mese. Detta somma sarà aggiornata automaticamente di anno in anno al 100% (cento per cento) degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
6) le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono a carico di ciascun genitore nella misura del 50% (cinquanta per cento); il padre verserà alla madre la quota di sua spettanza anticipatamente e tempestivamente rispetto al termine entro cui il pagamento dovrà essere fatto e successivamente al pagamento la madre esibirà copia della documentazione comprovante la spesa e il pagamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo, ricevuta di pagamento, scontrini fiscale, fattura);
7) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di avere regolato fra loro ogni rapporto di carattere patrimoniale;
8) i coniugi si rilasciano il più ampio consenso al rilascio o rinnovo del passaporto e di qualsiasi altro documento idoneo per l'espatrio.
• dichiarare compensate le spese di giudizio.”
Per il PM
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1 Romentino (NO), in data 5 marzo 2005 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 1, parte I, anno 2005. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (02/07/2008) e (06/02/2015) minorenni. Per_1 Per_2
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate.
Pag. 2 La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...]_1
(NO) in data 15/06/1970 e , nato a in GALLIATE (NO) in [...]_1
26/04/1965;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 7.3.2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott. Niccolò Bencini
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