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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 09/10/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott. Quirino Caturano, quale giudice del Lavoro, all'udienza del 9 ottobre 2025, previa discussione, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa n. 461/2024 R.G.C vertente
TRA
( ); ); Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
( ; ) e Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
); tutte rappresentate e difese dall'avv. Diomede Parte_5 C.F._5
ON ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito a Macerata in via Carducci n. 67, come da atti di investitura prodotti,
RICORRENTI
E
Controparte_1
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
[...]
RESISTENTI CONTUMACI
Oggetto: diritto assegnazione carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di personale docente.
FATTO E DIRITTO
In capite, deve essere dichiarata la contumacia dei resistenti.
Va accolto il ricorso depositato in data 17 maggio 2024, con il quale i ricorrenti indicati nella parte espositiva rivendicavano l'assegnazione del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente istituita con la legge 107 del 13 luglio 2015
o comunque una pari somma a titolo risarcitorio per ciascun anno in cui avevano prestato servizio annuale di insegnamento in favore del che aveva loro negato Controparte_1 detto beneficio in quanto assunti a tempo determinato.
In particolare:
- , dipendente del , in qualità di insegnante di sostegno Parte_1 Controparte_1 presso la Scuola dell'infanzia ISC di Monte Urano e di insegnante presso la Scuola Primaria
Capoluogo di Montegranaro per l'a.s. 2019/2020, di insegnate presso la Scuola Primaria Arcobaleno di Treia per l'a.s. 2020/2021, di insegnante di sostegno presso la Scuola Primaria “A.
Gramsci - G. Matteotti” di Porto Recanati per l'a.s. 2021/2022, di sostegno presso la Scuola
Primaria “D. Alighieri” di Civitanova Marche per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024, rivendicava l'assegnazione della somma di € 2.500,00 pari a 5 annualità del beneficio;
- dipendente del , in qualità di insegnante presso l'Istituto Parte_2 Controparte_1
Professionale per i Servizi Alberghieri “G. Varnelli” di Cingoli per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022
e insegnante di sostegno presso l'Istituto Superiore “L. Da Vinci” di Civitanova Marche per l'a.s.
2022/2023, attualmente non più in servizio, rivendicava il risarcimento la somma di € 1.500,00 pari ad una annualità del beneficio;
- dipendente del , in qualità di insegnante presso l'Istituto Parte_3 Controparte_1
Superiore Liceo Artistico “Preziotti – Licini” di Fermo per l'a.s. 2019/2020, presso l'Istituto
Tecnico Commerciale “G. Antinori” di Camerino per l'a.s. 2020/2021, presso l'Istituto Tecnico
Industriale “E. Divini” di San Severino Marche per l'a.s. 2021/2022, rivendicava l'assegnazione della somma di € 1.500,00 pari a 3 annualità del beneficio;
- dipendente del , in qualità di insegnante di sostegno Testimone_1 Controparte_1 presso la Scuola Primaria Via D. Alighieri di Appignano negli aa.ss. dal 2020/2021 al 2023/2024, rivendicava l'assegnazione della somma di € 2.000,00 pari a 4 annualità del beneficio;
- , dipendente del , in qualità di insegnante presso Parte_5 Controparte_1
l'Istituto Professionale Industria e Artigianato “F. Corridoni” di Corridonia per gli aa.ss. dal
2019/2020 al 2021/2022 e presso l'Istituto Superiore “E. Mattei” di Recanati per gli aa.ss.
2022/2023 e 2023/2024, rivendicava l'assegnazione della somma di € 2.500,00 pari a 5 annualità del beneficio.
Anzitutto, si dà atto che i ricorrenti, come dedotto, sono attualmente in servizio presso il CP_1 convenuto ad eccezione della ricorrente non più in servizio. Parte_2
Gli elementi documentali prodotti dai ricorrenti tra i quali i fogli matricolari e l'attestazione stato di servizio provano loro assunzione, ciascuna per le annualità richieste di contratti a termine fino alla fine di ogni anno scolastico in cui hanno prestato servizio.
Sul conseguente diritto dei ricorrenti ad ottenere il beneficio della Carta Docenti nel periodo in cui sono stati assunti con contratto a termine ovvero ad ottenere la corrispondente somma per la ricorrente non più in servizio, vanno di seguito integralmente richiamati i principi espressi dalla
Corte di Cassazione - Sezione Lavoro con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023 che ricostruisce il contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici in cui è stato introdotto l'istituto della Carta Docente. Va dunque disapplicato l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 poiché in contrasto con l'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE. Disapplicazione tuttavia limitata all'esclusione dei lavoratori precari dal beneficio: “In altre parole, deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999)” (Cass.
29961/2023). Di conseguenza va riconosciuto il diritto dei ricorrenti ancora in servizio ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolasti in cui sono stati assunti con contratti a termine almeno entro il 31 dicembre di ciascun anno fino alla fine dell'anno scolastico in corso ed in riferimento alla ricorrente , che Parte_2 essendo fuoriuscita dal sistema dell'insegnamento delle docenze scolastiche non può più usufruire della carta docenti, spetta in riferimento agli anni d'insegnamento dal 2020/2021 al 2022/20232022 la soma complessiva di € 1.500,00, pari ad € 500,00 per ciascun anno, a titolo di risarcimento danni pari al valore economico del contributo che aveva diritto ad usufruire.
Dunque il convenuto va condannato a costituire in favore dei ricorrenti attualmente in CP_1 servizio, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma
121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a € 2.500,00 per Pt_1
, € 1.500,00 per € 2.000,00 per , € 2.500,00 per
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 quale contributo alla loro formazione professionale ed al risarcimento del danno di €
[...]
1.500,00 per , Parte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore del procuratore anticipatario, come da dispositivo, tenuto conto della attività espletata in sede giudiziale (una unica udienza) e della contumacia dei resistenti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa n. 461/2024 R.G., ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinte, così provvede:
1) dichiara la contumacia del e dell' Controparte_2 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.; Controparte_1
2) accertato il diritto della ricorrente , disapplicata la normativa in contrasto con Parte_1
l'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE, in accoglimento della domanda, condanna il convenuto, come sopra rappresentato, all'attribuzione in favore della CP_1 medesima della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121, Co L. n. 107/15 dell'importo nominale complessivo di € 2.500,00, in relazione agli aa. dal
2019/2020 e 2023/2024, da utilizzare con le medesime modalità previste dalle disposizioni vigenti in relazione ai docenti di ruolo;
3) accertato il diritto della ricorrente , disapplicata la normativa in contrasto con Parte_2
l'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE, in accoglimento della domanda, condanna il convenuto, come sopra rappresentato, al risarcimento del danno di € 1.500,00 CP_1 per la mancata attribuzione in favore della medesima della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/15 in relazione agli aa.ss. dal 2020/2021 al
2022/2023;
4) accertato il diritto del ricorrente , disapplicata la normativa in contrasto con Parte_3
l'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE, in accoglimento della domanda, condanna il convenuto, come sopra rappresentato, all'attribuzione in favore del CP_1 medesimo della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121, Co L. n. 107/15 dell'importo nominale complessivo di € 1.500,00, in relazione agli aa. dal
2019/2020 al 2021/2022, da utilizzare con le medesime modalità previste dalle disposizioni vigenti in relazione ai docenti di ruolo;
5) accertato il diritto della ricorrente , disapplicata la normativa in contrasto con Parte_4
l'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE, in accoglimento della domanda, condanna il convenuto, come sopra rappresentato, all'attribuzione in favore della CP_1 medesima della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/15 dell'importo nominale complessivo di € 2.000,00, in relazione agli aa. ss. dal
2020/2021 al e 2023/2024, da utilizzare con le medesime modalità previste dalle disposizioni vigenti in relazione ai docenti di ruolo;
6) accertato il diritto del ricorrente , disapplicata la normativa in contrasto con Parte_5
l'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE, in accoglimento della domanda, condanna il convenuto, come sopra rappresentato, all'attribuzione in favore del CP_1 medesimo della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121, Co L. n. 107/15 dell'importo nominale complessivo di € 2.500,00, in relazione agli aa. dal
2019/2020 al 2023/2024, da utilizzare con le medesime modalità previste dalle disposizioni vigenti in relazione ai docenti di ruolo;
7) condanna in solido i resistenti al pagamento in favore dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 1.500,00 per compenso professionale, euro 118,50 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Macerata, 9 ottobre 2025
Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott. Quirino Caturano, quale giudice del Lavoro, all'udienza del 9 ottobre 2025, previa discussione, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa n. 461/2024 R.G.C vertente
TRA
( ); ); Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
( ; ) e Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
); tutte rappresentate e difese dall'avv. Diomede Parte_5 C.F._5
ON ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito a Macerata in via Carducci n. 67, come da atti di investitura prodotti,
RICORRENTI
E
Controparte_1
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
[...]
RESISTENTI CONTUMACI
Oggetto: diritto assegnazione carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di personale docente.
FATTO E DIRITTO
In capite, deve essere dichiarata la contumacia dei resistenti.
Va accolto il ricorso depositato in data 17 maggio 2024, con il quale i ricorrenti indicati nella parte espositiva rivendicavano l'assegnazione del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente istituita con la legge 107 del 13 luglio 2015
o comunque una pari somma a titolo risarcitorio per ciascun anno in cui avevano prestato servizio annuale di insegnamento in favore del che aveva loro negato Controparte_1 detto beneficio in quanto assunti a tempo determinato.
In particolare:
- , dipendente del , in qualità di insegnante di sostegno Parte_1 Controparte_1 presso la Scuola dell'infanzia ISC di Monte Urano e di insegnante presso la Scuola Primaria
Capoluogo di Montegranaro per l'a.s. 2019/2020, di insegnate presso la Scuola Primaria Arcobaleno di Treia per l'a.s. 2020/2021, di insegnante di sostegno presso la Scuola Primaria “A.
Gramsci - G. Matteotti” di Porto Recanati per l'a.s. 2021/2022, di sostegno presso la Scuola
Primaria “D. Alighieri” di Civitanova Marche per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024, rivendicava l'assegnazione della somma di € 2.500,00 pari a 5 annualità del beneficio;
- dipendente del , in qualità di insegnante presso l'Istituto Parte_2 Controparte_1
Professionale per i Servizi Alberghieri “G. Varnelli” di Cingoli per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022
e insegnante di sostegno presso l'Istituto Superiore “L. Da Vinci” di Civitanova Marche per l'a.s.
2022/2023, attualmente non più in servizio, rivendicava il risarcimento la somma di € 1.500,00 pari ad una annualità del beneficio;
- dipendente del , in qualità di insegnante presso l'Istituto Parte_3 Controparte_1
Superiore Liceo Artistico “Preziotti – Licini” di Fermo per l'a.s. 2019/2020, presso l'Istituto
Tecnico Commerciale “G. Antinori” di Camerino per l'a.s. 2020/2021, presso l'Istituto Tecnico
Industriale “E. Divini” di San Severino Marche per l'a.s. 2021/2022, rivendicava l'assegnazione della somma di € 1.500,00 pari a 3 annualità del beneficio;
- dipendente del , in qualità di insegnante di sostegno Testimone_1 Controparte_1 presso la Scuola Primaria Via D. Alighieri di Appignano negli aa.ss. dal 2020/2021 al 2023/2024, rivendicava l'assegnazione della somma di € 2.000,00 pari a 4 annualità del beneficio;
- , dipendente del , in qualità di insegnante presso Parte_5 Controparte_1
l'Istituto Professionale Industria e Artigianato “F. Corridoni” di Corridonia per gli aa.ss. dal
2019/2020 al 2021/2022 e presso l'Istituto Superiore “E. Mattei” di Recanati per gli aa.ss.
2022/2023 e 2023/2024, rivendicava l'assegnazione della somma di € 2.500,00 pari a 5 annualità del beneficio.
Anzitutto, si dà atto che i ricorrenti, come dedotto, sono attualmente in servizio presso il CP_1 convenuto ad eccezione della ricorrente non più in servizio. Parte_2
Gli elementi documentali prodotti dai ricorrenti tra i quali i fogli matricolari e l'attestazione stato di servizio provano loro assunzione, ciascuna per le annualità richieste di contratti a termine fino alla fine di ogni anno scolastico in cui hanno prestato servizio.
Sul conseguente diritto dei ricorrenti ad ottenere il beneficio della Carta Docenti nel periodo in cui sono stati assunti con contratto a termine ovvero ad ottenere la corrispondente somma per la ricorrente non più in servizio, vanno di seguito integralmente richiamati i principi espressi dalla
Corte di Cassazione - Sezione Lavoro con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023 che ricostruisce il contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici in cui è stato introdotto l'istituto della Carta Docente. Va dunque disapplicato l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 poiché in contrasto con l'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE. Disapplicazione tuttavia limitata all'esclusione dei lavoratori precari dal beneficio: “In altre parole, deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999)” (Cass.
29961/2023). Di conseguenza va riconosciuto il diritto dei ricorrenti ancora in servizio ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolasti in cui sono stati assunti con contratti a termine almeno entro il 31 dicembre di ciascun anno fino alla fine dell'anno scolastico in corso ed in riferimento alla ricorrente , che Parte_2 essendo fuoriuscita dal sistema dell'insegnamento delle docenze scolastiche non può più usufruire della carta docenti, spetta in riferimento agli anni d'insegnamento dal 2020/2021 al 2022/20232022 la soma complessiva di € 1.500,00, pari ad € 500,00 per ciascun anno, a titolo di risarcimento danni pari al valore economico del contributo che aveva diritto ad usufruire.
Dunque il convenuto va condannato a costituire in favore dei ricorrenti attualmente in CP_1 servizio, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma
121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a € 2.500,00 per Pt_1
, € 1.500,00 per € 2.000,00 per , € 2.500,00 per
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 quale contributo alla loro formazione professionale ed al risarcimento del danno di €
[...]
1.500,00 per , Parte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore del procuratore anticipatario, come da dispositivo, tenuto conto della attività espletata in sede giudiziale (una unica udienza) e della contumacia dei resistenti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa n. 461/2024 R.G., ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinte, così provvede:
1) dichiara la contumacia del e dell' Controparte_2 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.; Controparte_1
2) accertato il diritto della ricorrente , disapplicata la normativa in contrasto con Parte_1
l'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE, in accoglimento della domanda, condanna il convenuto, come sopra rappresentato, all'attribuzione in favore della CP_1 medesima della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121, Co L. n. 107/15 dell'importo nominale complessivo di € 2.500,00, in relazione agli aa. dal
2019/2020 e 2023/2024, da utilizzare con le medesime modalità previste dalle disposizioni vigenti in relazione ai docenti di ruolo;
3) accertato il diritto della ricorrente , disapplicata la normativa in contrasto con Parte_2
l'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE, in accoglimento della domanda, condanna il convenuto, come sopra rappresentato, al risarcimento del danno di € 1.500,00 CP_1 per la mancata attribuzione in favore della medesima della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/15 in relazione agli aa.ss. dal 2020/2021 al
2022/2023;
4) accertato il diritto del ricorrente , disapplicata la normativa in contrasto con Parte_3
l'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE, in accoglimento della domanda, condanna il convenuto, come sopra rappresentato, all'attribuzione in favore del CP_1 medesimo della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121, Co L. n. 107/15 dell'importo nominale complessivo di € 1.500,00, in relazione agli aa. dal
2019/2020 al 2021/2022, da utilizzare con le medesime modalità previste dalle disposizioni vigenti in relazione ai docenti di ruolo;
5) accertato il diritto della ricorrente , disapplicata la normativa in contrasto con Parte_4
l'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE, in accoglimento della domanda, condanna il convenuto, come sopra rappresentato, all'attribuzione in favore della CP_1 medesima della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/15 dell'importo nominale complessivo di € 2.000,00, in relazione agli aa. ss. dal
2020/2021 al e 2023/2024, da utilizzare con le medesime modalità previste dalle disposizioni vigenti in relazione ai docenti di ruolo;
6) accertato il diritto del ricorrente , disapplicata la normativa in contrasto con Parte_5
l'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE, in accoglimento della domanda, condanna il convenuto, come sopra rappresentato, all'attribuzione in favore del CP_1 medesimo della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121, Co L. n. 107/15 dell'importo nominale complessivo di € 2.500,00, in relazione agli aa. dal
2019/2020 al 2023/2024, da utilizzare con le medesime modalità previste dalle disposizioni vigenti in relazione ai docenti di ruolo;
7) condanna in solido i resistenti al pagamento in favore dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 1.500,00 per compenso professionale, euro 118,50 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Macerata, 9 ottobre 2025
Il Giudice