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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 11/08/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SULMONA
In funzione del Giudice del Lavoro del Tribunale di Sulmona, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, all'udienza del 26 novembre 2024 nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n. 483/2022 R.G., vertente TRA
elettivamente domiciliato in Sulmona presso lo studio dell'avv. Massimo Parte_1 Clemente, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresenta Controparte_1 e difesa dall'avv. Alessandra Buzzelli ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell'Azienda in Castel di Sangro (AQ) alla Via Porta Napoli, 46, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
RESISTENTE
- Dichiara l'illegittimità delle sanzioni disciplinari rispettivamente irrogate con provvedimento n. 16 del 16 giugno 2022 e n. 18 del 5 ottobre 2022;
- Condanna la in persona del Direttore Generale pro tempore, alla Controparte_1 rifusione, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio, che si liquidano in €.2.626,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Motivi in 60 gg.; MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 15.11.2022, la ricorrente, dr.ssa , dirigente medico Pt_1 Parte_1 in servizio dal 16.07.2001 presso la UOSD Medici Competenti e Medici Autorizzati della
[...] ha impugnato le sanzioni disciplinari comminatele dall Parte_2 Controparte_2
rispettivamente con provvedimento n. 16 del 16 giugno 2022 e n.18 del 5 ottobre 2022, deducendo
[...]
l'illegittimità degli stessi per i seguenti motivi: - genericità della contestazione disciplinare quanto al provvedimento n.16 del 16.06.2022; - decadenza dall'azione disciplinare quanto al provvedimento n.18 del
5.10.2022.
Con memoria difensiva depositata in data 24.02.2023, si è costituita in giudizio la Controparte_3
contestando integralmente le avverse richieste poiché infondate in fatto ed in diritto e
[...] chiedendone quindi l'integrale rigetto.
All'odierna udienza, istruita mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti, la causa, previo deposito di note conclusive autorizzate, è stata discussa e decisa dando lettura del dispositivo.
Il ricorso è fondato e va quindi accolto per le ragioni si seguito spiegate.
Con il provvedimento n.16 del 16.06.2022 è stata comminata alla ricorrente la sanzione disciplinare della multa di €.400,00 prevista dall'art. 8, comma 4 lett. b del Codice Disciplinare per aver tenuto una
“condotta nell'ambiente di lavoro, non conforme ai principi di correttezza verso i componenti della direzione
Aziendale, gli altri dirigenti, i dipendenti o nei confronti degli utenti o dei terzi”.
1 Con il provvedimento n. 18 del 5.10.2022 è stata irrogata alla ricorrente la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per due mesi con riguardo alle assenze ingiustificate indicate in n.49 giorni nel periodo di lavoro compreso tra il 10 luglio 2019 ed il 24 maggio 2022.
Dalla disamina della documentazione versata in atti, la sequenza degli atti procedimentali che hanno condotto all'irrogazione delle sanzioni disciplinari de quibus può essere così ricostruita:
- in data 22.02.2022, la Responsabile dell'UOSD Medici Competenti e Medici Autorizzati trasmetteva Part all' una segnalazione con la quale rappresentava una serie di comportamenti disciplinarmente rilevanti addebitabili alla dott.ssa (1.1 mancata effettuazione delle visite ai lavoratori radio Parte_1 esposti e entro l'anno;
1.2 mancata consegna ad una lavoratrice del relativo giudizio nonostante un formale sollecito da parte della stessa;
1.3 omesso sollecito trasferimento delle cartelle cliniche;
1.4 attività di trasmissione dei referti demandata alle collaboratrici con conseguenti ritardi;
1.5 mancato coordinamento con i responsabili del Laboratorio e mancata osservanza delle tempistiche per le visite pre assuntive;
2.1 mancata gestione del conflitto con le collaboratici infermiere;
2.2. mancata rendicontazione dell'attività;
2.3 mancata restituzione della nomina firmata a SAT e della dichiarazione di assenza di conflitto di interesse;
3.1. accumulo di assenze ingiustificate dal 2019; 3.2 omessa collaborazione nell'indicazione di un orario di lavoro compatibile con la funzione e nella restituzione di cartellini di presenza corretti o comunque sottoscritti;
- con missiva prot. n. 0050798/22 del 14 marzo 2022, inviata a mezzo posta elettronica certificata, Part l' contestava alla ricorrente le condotte oggetto della segnalazione (1.1., 1.2., 1.3, 1.4, 1.5, 2.1,
2.2., 2.3, 3.1 e .3.2;
- con verbale n.50 del 24.05.2022, la Commissione dell' a seguito della memoria difensiva Pt_3 trasmessa dalla ricorrente in data 13.04.2022, chiedeva all' la documentazione Parte_4 inerente alle assenze ingiustificate;
- il 09.06.2022, l' ha proceduto alla “formale contestazione” delle assenze ingiustificate riferite Pt_3 al periodo dal luglio 2019 al maggio 2022 in riferimento ai giorni indicati nell'elenco allegato alla nota;
Part
- il 16.06.2022, l' emetteva il provvedimento n.16 del 16.06.2022 con la quale è stata comminata alla ricorrente la sanzione disciplinare della multa di €.400,00 in riferimento alle condotte di cui ai punti 1.1., 1.2 e 2.3;
- con provvedimento n. 18 del 5.10.2022 veniva irrogata alla ricorrente la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per due mesi per le assenze ingiustificate relative al periodo di lavoro compreso tra il 10 luglio 2019 ed il 24 maggio 2022.
Orbene, così ricostruiti i fatti, occorre analizzare la legittimità di tali sanzioni disciplinari.
E' noto che l'esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro incontra dei limiti sia procedurali che sostanziali a tutela del lavoratore destinatario della sanzione irrogata. In particolare, prima di irrogare le sanzioni, il datore di lavoro deve effettuare la contestazione che deve essere tempestiva, specifica, immutabile e scritta.
2 La contestazione deve quindi contenere l'indicazione precisa dei fatti addebitati con indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in modo tale da consentire una specifica difesa del lavoratore in relazione all'incolpazione contestatagli.
Costituisce altresì principio consolidato in materia quello secondo cui il datore di lavoro ha l'onere di provare i presupposti giustificativi delle sanzioni disciplinari, con riferimento, in linea di principio, anche al profilo della proporzionalità della sanzione, pur quando questa non sia di particolare entità, poiché non esiste una correlazione necessaria ed immediata tra l'esistenza di inadempimenti del lavoratore e l'irrogabilità delle sanzioni disciplinari, data la natura e la funzione particolare di quest'ultime, che non trovano il loro fondamento nelle regole generali dei rapporti contrattuali, non sono assimilabili alle penali di cui all'art. 1382 cod. civ., e non hanno una funzione risarcitoria, ma, grazie ad una portata afflittiva innanzitutto sul piano morale, hanno essenzialmente la funzione di diffidare dal compimento di ulteriori violazioni (salva la funzione di assicurare una diretta tutela degli interessi del datore di lavoro, nel solo caso delle sanzioni estintive del rapporto) (Cass.
n. 11153/01).
Occorre, altresì, tener conto che ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari, "va valutato il comportamento del prestatore non solo nel suo contenuto oggettivo - ossia con riguardo alla natura e alla qualità del rapporto, al vincolo che esso comporta e al grado di affidamento che sia richiesto dalle mansioni espletate - ma anche nella sua portata soggettiva e, quindi, con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui è stato posto in essere, ai modi, ai suoi effetti e all'intensità dell'elemento volitivo dell'agente"
(v. Cass. n. 5019/2011).
Infine, con riferimento specifico alle sanzioni disciplinari conservative, la giurisprudenza di legittimità tende a valorizzare l'elemento soggettivo della condotta, come parametro di valutazione della proporzionalità della sanzione, piuttosto che come elemento costitutivo della fattispecie sanzionata, quando afferma che ai
"fini di tale valutazione il giudice deve tenere conto non solo delle circostanze oggettive, ma anche delle modalità soggettive della condotta del lavoratore in quanto anche esse incidono sulla determinazione della gravità della trasgressione e, quindi, della legittimità della sanzione stessa" (Cass., Lav. 2007 n. 20221).
In primo luogo, facendo applicazione dei suddetti principi generali, è da ritenere fondata l'eccezione di parte ricorrente che involge l'illegittimità del provvedimento n.16 del 16.06.2022 per la genericità dei fatti oggetto della contestazione disciplinare.
A riguardo, va rilevato che gli addebiti contestati con missiva del 14.03.2022 per i quali veniva poi comminata la sanzione disciplinare della multa di €.400,00 risultano essere solo quelli di cui ai punti 1.1, 1.2
e 2.3: - mancata visita entro l'anno di “alcuni” soggetti radio-esposti; - mancata consegna del giudizio ad una lavoratrice nonostante il formale sollecito da parte della stessa;
- mancata restituzione della nomina a S.A.T.D.
(Soggetto Autorizzato al Trattamento dei Dati personali) e della dichiarazione di assenza di conflitti di interesse sottoscritta dalla medesima.
E' evidente che, per quanto attiene al primo dei fatti addebitati, la contestazione non contiene alcun elemento che consenta l'identificazione, neanche per categoria o qualifica professionale di appartenenza, dei soggetti radio-esposti nei confronti dei quali la ricorrente avrebbe omesso la visita periodica entro l'anno né
3 offre alcuna indicazione idonea a circoscrivere la condotta addebitata entro un determinato contesto spazio- temporale;
quanto al secondo degli episodi contestati, va evidenziato che solo nel provvedimento sanzionatorio
è stata indicata la lavoratrice nei confronti dei quali la dr.ssa avrebbe ritardato la consegna del Parte_1 giudizio.
Si ritiene dunque che, in riferimento ai suddetti due episodi, l'omessa contestualizzazione dei fatti in termini sufficientemente circostanziati e regolarmente datati abbia determinato nel caso di specie un'insuperabile incertezza nell'individuazione dei comportamenti imputati, dando quindi luogo ad una contestazione generica che, di riflesso, ha impedito di tracciare in termini di effettività il perimetro dell'immediata attività difensiva ad appannaggio della lavoratrice -ricorrente.
Quanto al terzo episodio, vi è prova in atti che la ricorrente aveva provveduto alla trasmissione della nomina a S.A.T.D. alla Responsabile dell'UOSD mentre, con riguardo alla mancata sottoscrizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interesse, neppure sono emersi elementi sufficientemente univoci da cui desumere che la ricorrente abbia intenzionalmente omesso il suddetto adempimento, di talché il fatto addebitato neppure appare dimostrato nella sua materialità.
Fondata è altresì l'eccezione di decadenza dall'esercizio dell'azione disciplinare formulata con riguardo alla sanzione disciplinare della sospensione del servizio irrogata con provvedimento n.18 del 5.10.2022.
In punto di diritto si segnala che:
- l'art. 55 bis, comma 9 ter, Dlgs. 165/2001 recita: “Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter (sospensione cautelare per falsa attestazione presenza in servizio – n.d.r.), sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento”, che, al comma 4, il medesimo articolo fissa rispettivamente in 30 e 120 giorni;
- l'art. 8 del Regolamento per i procedimenti disciplinari della reitera la previsione, ugualmente CP_1 fissando i predetti termini in 30 giorni per la contestazione dell'addebito dal ricevimento della segnalazione e in 120 quelli per la conclusione del procedimento dalla contestazione dell'addebito.
Orbene, alla luce dei fatti così come sopra accertati, è evidente che già con la contestazione del
14.03.2022 venivano addebitate alla ricorrente le assenze giustificate a partire dal 2019, le quali, a seguito Part della memoria depositate dalla ricorrente e dell'integrazione disposta d'ufficio dall' , venivano più specificamente imputate alla ricorrente con l'ulteriore contestazione del 09.06.2022 e, per le quali veniva poi irrogata la sanzione disciplinare solo con il provvedimento del 5.10.2022.
Si rileva, dunque, come dalla segnalazione del 22 febbraio 2022 alla contestazione del 9 giugno 2022 siano decorsi oltre i 30 giorni prescritti dalla norma tra la segnalazione all'UPD e la formale contestazione alla lavoratrice, così come risultano ampiamente trascorsi i prescritti 120 giorni dalla contestazione del 14 marzo
2022 laddove al punto 3.1. della stessa veniva già contestato alla ricorrente di aver “…accumulato a far data dal 2019 una gran quantità di assenze ingiustificate …” sino all'adozione del provvedimento sanzionatorio n. 18 del 5 ottobre 2022.
Per tutte le considerazioni sopra esposte, va dichiarata l'illegittimità delle sanzioni disciplinari rispettivamente irrogate con provvedimento n. 16 del 16 giugno 2022 e n. 18 del 5 ottobre 2022.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario come risulta nel ricorso e nelle note conclusive;
di conseguenza, stante l'omissione materiale riscontrata nel dispositivo, a parziale correzione/integrazione dello stesso, si dispone che dopo la locuzione “…IVA e CPA come per legge” leggasi, altresì, in aggiunta, “da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
Sulmona, 26 novembre 2024
Il Giudice
f.to digit. Alessandra De Marco
5
In funzione del Giudice del Lavoro del Tribunale di Sulmona, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, all'udienza del 26 novembre 2024 nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n. 483/2022 R.G., vertente TRA
elettivamente domiciliato in Sulmona presso lo studio dell'avv. Massimo Parte_1 Clemente, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresenta Controparte_1 e difesa dall'avv. Alessandra Buzzelli ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell'Azienda in Castel di Sangro (AQ) alla Via Porta Napoli, 46, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
RESISTENTE
- Dichiara l'illegittimità delle sanzioni disciplinari rispettivamente irrogate con provvedimento n. 16 del 16 giugno 2022 e n. 18 del 5 ottobre 2022;
- Condanna la in persona del Direttore Generale pro tempore, alla Controparte_1 rifusione, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio, che si liquidano in €.2.626,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Motivi in 60 gg.; MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 15.11.2022, la ricorrente, dr.ssa , dirigente medico Pt_1 Parte_1 in servizio dal 16.07.2001 presso la UOSD Medici Competenti e Medici Autorizzati della
[...] ha impugnato le sanzioni disciplinari comminatele dall Parte_2 Controparte_2
rispettivamente con provvedimento n. 16 del 16 giugno 2022 e n.18 del 5 ottobre 2022, deducendo
[...]
l'illegittimità degli stessi per i seguenti motivi: - genericità della contestazione disciplinare quanto al provvedimento n.16 del 16.06.2022; - decadenza dall'azione disciplinare quanto al provvedimento n.18 del
5.10.2022.
Con memoria difensiva depositata in data 24.02.2023, si è costituita in giudizio la Controparte_3
contestando integralmente le avverse richieste poiché infondate in fatto ed in diritto e
[...] chiedendone quindi l'integrale rigetto.
All'odierna udienza, istruita mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti, la causa, previo deposito di note conclusive autorizzate, è stata discussa e decisa dando lettura del dispositivo.
Il ricorso è fondato e va quindi accolto per le ragioni si seguito spiegate.
Con il provvedimento n.16 del 16.06.2022 è stata comminata alla ricorrente la sanzione disciplinare della multa di €.400,00 prevista dall'art. 8, comma 4 lett. b del Codice Disciplinare per aver tenuto una
“condotta nell'ambiente di lavoro, non conforme ai principi di correttezza verso i componenti della direzione
Aziendale, gli altri dirigenti, i dipendenti o nei confronti degli utenti o dei terzi”.
1 Con il provvedimento n. 18 del 5.10.2022 è stata irrogata alla ricorrente la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per due mesi con riguardo alle assenze ingiustificate indicate in n.49 giorni nel periodo di lavoro compreso tra il 10 luglio 2019 ed il 24 maggio 2022.
Dalla disamina della documentazione versata in atti, la sequenza degli atti procedimentali che hanno condotto all'irrogazione delle sanzioni disciplinari de quibus può essere così ricostruita:
- in data 22.02.2022, la Responsabile dell'UOSD Medici Competenti e Medici Autorizzati trasmetteva Part all' una segnalazione con la quale rappresentava una serie di comportamenti disciplinarmente rilevanti addebitabili alla dott.ssa (1.1 mancata effettuazione delle visite ai lavoratori radio Parte_1 esposti e entro l'anno;
1.2 mancata consegna ad una lavoratrice del relativo giudizio nonostante un formale sollecito da parte della stessa;
1.3 omesso sollecito trasferimento delle cartelle cliniche;
1.4 attività di trasmissione dei referti demandata alle collaboratrici con conseguenti ritardi;
1.5 mancato coordinamento con i responsabili del Laboratorio e mancata osservanza delle tempistiche per le visite pre assuntive;
2.1 mancata gestione del conflitto con le collaboratici infermiere;
2.2. mancata rendicontazione dell'attività;
2.3 mancata restituzione della nomina firmata a SAT e della dichiarazione di assenza di conflitto di interesse;
3.1. accumulo di assenze ingiustificate dal 2019; 3.2 omessa collaborazione nell'indicazione di un orario di lavoro compatibile con la funzione e nella restituzione di cartellini di presenza corretti o comunque sottoscritti;
- con missiva prot. n. 0050798/22 del 14 marzo 2022, inviata a mezzo posta elettronica certificata, Part l' contestava alla ricorrente le condotte oggetto della segnalazione (1.1., 1.2., 1.3, 1.4, 1.5, 2.1,
2.2., 2.3, 3.1 e .3.2;
- con verbale n.50 del 24.05.2022, la Commissione dell' a seguito della memoria difensiva Pt_3 trasmessa dalla ricorrente in data 13.04.2022, chiedeva all' la documentazione Parte_4 inerente alle assenze ingiustificate;
- il 09.06.2022, l' ha proceduto alla “formale contestazione” delle assenze ingiustificate riferite Pt_3 al periodo dal luglio 2019 al maggio 2022 in riferimento ai giorni indicati nell'elenco allegato alla nota;
Part
- il 16.06.2022, l' emetteva il provvedimento n.16 del 16.06.2022 con la quale è stata comminata alla ricorrente la sanzione disciplinare della multa di €.400,00 in riferimento alle condotte di cui ai punti 1.1., 1.2 e 2.3;
- con provvedimento n. 18 del 5.10.2022 veniva irrogata alla ricorrente la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per due mesi per le assenze ingiustificate relative al periodo di lavoro compreso tra il 10 luglio 2019 ed il 24 maggio 2022.
Orbene, così ricostruiti i fatti, occorre analizzare la legittimità di tali sanzioni disciplinari.
E' noto che l'esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro incontra dei limiti sia procedurali che sostanziali a tutela del lavoratore destinatario della sanzione irrogata. In particolare, prima di irrogare le sanzioni, il datore di lavoro deve effettuare la contestazione che deve essere tempestiva, specifica, immutabile e scritta.
2 La contestazione deve quindi contenere l'indicazione precisa dei fatti addebitati con indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in modo tale da consentire una specifica difesa del lavoratore in relazione all'incolpazione contestatagli.
Costituisce altresì principio consolidato in materia quello secondo cui il datore di lavoro ha l'onere di provare i presupposti giustificativi delle sanzioni disciplinari, con riferimento, in linea di principio, anche al profilo della proporzionalità della sanzione, pur quando questa non sia di particolare entità, poiché non esiste una correlazione necessaria ed immediata tra l'esistenza di inadempimenti del lavoratore e l'irrogabilità delle sanzioni disciplinari, data la natura e la funzione particolare di quest'ultime, che non trovano il loro fondamento nelle regole generali dei rapporti contrattuali, non sono assimilabili alle penali di cui all'art. 1382 cod. civ., e non hanno una funzione risarcitoria, ma, grazie ad una portata afflittiva innanzitutto sul piano morale, hanno essenzialmente la funzione di diffidare dal compimento di ulteriori violazioni (salva la funzione di assicurare una diretta tutela degli interessi del datore di lavoro, nel solo caso delle sanzioni estintive del rapporto) (Cass.
n. 11153/01).
Occorre, altresì, tener conto che ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari, "va valutato il comportamento del prestatore non solo nel suo contenuto oggettivo - ossia con riguardo alla natura e alla qualità del rapporto, al vincolo che esso comporta e al grado di affidamento che sia richiesto dalle mansioni espletate - ma anche nella sua portata soggettiva e, quindi, con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui è stato posto in essere, ai modi, ai suoi effetti e all'intensità dell'elemento volitivo dell'agente"
(v. Cass. n. 5019/2011).
Infine, con riferimento specifico alle sanzioni disciplinari conservative, la giurisprudenza di legittimità tende a valorizzare l'elemento soggettivo della condotta, come parametro di valutazione della proporzionalità della sanzione, piuttosto che come elemento costitutivo della fattispecie sanzionata, quando afferma che ai
"fini di tale valutazione il giudice deve tenere conto non solo delle circostanze oggettive, ma anche delle modalità soggettive della condotta del lavoratore in quanto anche esse incidono sulla determinazione della gravità della trasgressione e, quindi, della legittimità della sanzione stessa" (Cass., Lav. 2007 n. 20221).
In primo luogo, facendo applicazione dei suddetti principi generali, è da ritenere fondata l'eccezione di parte ricorrente che involge l'illegittimità del provvedimento n.16 del 16.06.2022 per la genericità dei fatti oggetto della contestazione disciplinare.
A riguardo, va rilevato che gli addebiti contestati con missiva del 14.03.2022 per i quali veniva poi comminata la sanzione disciplinare della multa di €.400,00 risultano essere solo quelli di cui ai punti 1.1, 1.2
e 2.3: - mancata visita entro l'anno di “alcuni” soggetti radio-esposti; - mancata consegna del giudizio ad una lavoratrice nonostante il formale sollecito da parte della stessa;
- mancata restituzione della nomina a S.A.T.D.
(Soggetto Autorizzato al Trattamento dei Dati personali) e della dichiarazione di assenza di conflitti di interesse sottoscritta dalla medesima.
E' evidente che, per quanto attiene al primo dei fatti addebitati, la contestazione non contiene alcun elemento che consenta l'identificazione, neanche per categoria o qualifica professionale di appartenenza, dei soggetti radio-esposti nei confronti dei quali la ricorrente avrebbe omesso la visita periodica entro l'anno né
3 offre alcuna indicazione idonea a circoscrivere la condotta addebitata entro un determinato contesto spazio- temporale;
quanto al secondo degli episodi contestati, va evidenziato che solo nel provvedimento sanzionatorio
è stata indicata la lavoratrice nei confronti dei quali la dr.ssa avrebbe ritardato la consegna del Parte_1 giudizio.
Si ritiene dunque che, in riferimento ai suddetti due episodi, l'omessa contestualizzazione dei fatti in termini sufficientemente circostanziati e regolarmente datati abbia determinato nel caso di specie un'insuperabile incertezza nell'individuazione dei comportamenti imputati, dando quindi luogo ad una contestazione generica che, di riflesso, ha impedito di tracciare in termini di effettività il perimetro dell'immediata attività difensiva ad appannaggio della lavoratrice -ricorrente.
Quanto al terzo episodio, vi è prova in atti che la ricorrente aveva provveduto alla trasmissione della nomina a S.A.T.D. alla Responsabile dell'UOSD mentre, con riguardo alla mancata sottoscrizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interesse, neppure sono emersi elementi sufficientemente univoci da cui desumere che la ricorrente abbia intenzionalmente omesso il suddetto adempimento, di talché il fatto addebitato neppure appare dimostrato nella sua materialità.
Fondata è altresì l'eccezione di decadenza dall'esercizio dell'azione disciplinare formulata con riguardo alla sanzione disciplinare della sospensione del servizio irrogata con provvedimento n.18 del 5.10.2022.
In punto di diritto si segnala che:
- l'art. 55 bis, comma 9 ter, Dlgs. 165/2001 recita: “Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter (sospensione cautelare per falsa attestazione presenza in servizio – n.d.r.), sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento”, che, al comma 4, il medesimo articolo fissa rispettivamente in 30 e 120 giorni;
- l'art. 8 del Regolamento per i procedimenti disciplinari della reitera la previsione, ugualmente CP_1 fissando i predetti termini in 30 giorni per la contestazione dell'addebito dal ricevimento della segnalazione e in 120 quelli per la conclusione del procedimento dalla contestazione dell'addebito.
Orbene, alla luce dei fatti così come sopra accertati, è evidente che già con la contestazione del
14.03.2022 venivano addebitate alla ricorrente le assenze giustificate a partire dal 2019, le quali, a seguito Part della memoria depositate dalla ricorrente e dell'integrazione disposta d'ufficio dall' , venivano più specificamente imputate alla ricorrente con l'ulteriore contestazione del 09.06.2022 e, per le quali veniva poi irrogata la sanzione disciplinare solo con il provvedimento del 5.10.2022.
Si rileva, dunque, come dalla segnalazione del 22 febbraio 2022 alla contestazione del 9 giugno 2022 siano decorsi oltre i 30 giorni prescritti dalla norma tra la segnalazione all'UPD e la formale contestazione alla lavoratrice, così come risultano ampiamente trascorsi i prescritti 120 giorni dalla contestazione del 14 marzo
2022 laddove al punto 3.1. della stessa veniva già contestato alla ricorrente di aver “…accumulato a far data dal 2019 una gran quantità di assenze ingiustificate …” sino all'adozione del provvedimento sanzionatorio n. 18 del 5 ottobre 2022.
Per tutte le considerazioni sopra esposte, va dichiarata l'illegittimità delle sanzioni disciplinari rispettivamente irrogate con provvedimento n. 16 del 16 giugno 2022 e n. 18 del 5 ottobre 2022.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario come risulta nel ricorso e nelle note conclusive;
di conseguenza, stante l'omissione materiale riscontrata nel dispositivo, a parziale correzione/integrazione dello stesso, si dispone che dopo la locuzione “…IVA e CPA come per legge” leggasi, altresì, in aggiunta, “da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
Sulmona, 26 novembre 2024
Il Giudice
f.to digit. Alessandra De Marco
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