Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 11/05/2026, n. 8673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8673 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08673/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13136/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13136 del 2023, proposto da:
-OMISSIS- in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà sulla minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., Comitato di Verifica per le Cause di Servizio presso il MEF, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del Decreto nr. -OMISSIS-- Posizione nr. -OMISSIS- recante prot. nr. M_D -OMISSIS-CSE2023 000-OMISSIS-emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – II Reparto – 7° Divisione – 3^ Sezione, datato 19.05.2023 (notificato all'odierna ricorrente con atto recante prot. nr. M_D -OMISSIS-REG2023 -OMISSIS-emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – II Reparto – 7° Divisione – 3^ Sezione e datato 21.06.2023) nella parte in cui all’art. 2 ha disposto che l'infermità “ADENOCARCINOMA DELL'ESOFAGO SOTTOPOSTO A TRATTAMENTO CHIRURGICO E CHEMIOTERAPICO, IN FASE DI PROGRESSIONE METASTATICA COMPLICATA DA RECENTE ICTUS CEREBRI, A GRAVE IMPEGNO FUNZIONALE” che ha causato il prematuro decesso del AD Aiutante dell'Esercito Italiano -OMISSIS- “[…] è riconosciuta NON dipendente da causa di servizio, pertanto, l'istanza del 28.09.2021 è respinta […]”;
- del Parere nr. -OMISSIS-– Posizione nr. -OMISSIS- emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e reso nell'adunanza nr. 3212 del 15.12.2022, nella parte in cui l'Organo Verificatore ha disposto che “[…] l'infermità ADENOCARCINOMA DELL'ESOFAGO SOTTOPOSTO A TRATTAMENTO CHIRURGICO E CHEMIOTERAPICO, IN FASE DI PROGRESSIONE METASTATICA COMPLICATA DA RECENTE ICTUS CEREBRI, A GRAVE IMPEGNO FUNZIONALE NON PUO' RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO […]”;
- di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Economia e Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 il dott. DI LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IT
1. Con ricorso notificato il 15.9.2023 e depositato il 6.10.2023, l’odierna ricorrente (agendo in proprio e nella qualità di genitore e legale rappresentante della figlia) e la figlia minorenne in epigrafe indicate, rispettivamente vedova e orfana del graduato aiutante E.I. -OMISSIS- deceduto il 27.6.2022, nella loro qualità di eredi del medesimo hanno proposto ricorso dinnanzi a questo Giudice, per ottenere l’annullamento del decreto n. -OMISSIS-del 19.5.2023 (doc. 1 ric.), con cui il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, ha respinto l’istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo, a suo tempo presentata dal de cuius, in relazione alla seguente infermità: “ADENOCARCINOMA DELL’ESOFAGO SOTTOPOSTO A TRATTAMENTO CHIRURGICO E CHEMIOTERAPICO, IN FASE DI PROGRESSIONE METASTATICA COMPLICATA DA RECENTE ICTUS CEREBRI, A GRAVE IMPEGNO FUNZIONALE NON PUO’ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO […]”.
Con il medesimo ricorso parte ricorrente ha impugnato, altresì, tutti gli atti presupposti, preparatori e comunque connessi, compreso, in particolare, il parere tecnico nr. -OMISSIS-– Posizione n. -OMISSIS- del 15.12.2022, emesso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (di seguito CVCS) che ha giudicato l’infermità predetta non dipendente da fatti legati al servizio.
2. Le ricorrenti espongono che il loro congiunto ha partecipato alle missioni di servizio all’estero, di seguito descritte:
1) dal 08.01.1996 al 09.05.1996 in Bosnia ed Erzegovina nell’ambito dell’Operazione “Joint Endeavor” con l’incarico di “Fuciliere”;
2) dal 09.02.1998 al 30.06.1998 in Bosnia ed Erzegovina nell’ambito dell’Operazione “Constant Guard” con l’incarico di “Fuciliere”;
3) dal 19.04.1999 al 31.08.1999 in Albania nell’ambito dell’Operazione “Allied Harbour” con l’incarico di “Fuciliere”. Nel corso di tale Missione il -OMISSIS-è stato costantemente alloggiato in condizioni precarie sotto tenda vivendo (specialmente nella prima parte del servizio all’estero) in condizioni igieniche del tutto inappropriate in ragione dell’inutilizzabilità dei bagni e del costante assoggettamento a pioggia, vento ed intemperie. Il AD Aiutante ha svolto attività di vigilanza degli hangar del porto di Durazzo, nonché, attività di scorta dei convogli di aiuti umanitari che erano diretti in Kosovo, svolgendo, altresì, servizio di vigilanza dei campi profughi allestiti sul territorio albanese;
4) dal 18.02.2000 al 23.06.2000 e dal 25.10.2001 al 01.03.2002 in Kosovo nell’ambito dell’Operazione “Joint Guardian” con l’incarico di “Fuciliere”. Nel corso di tali impieghi il -OMISSIS-è stato alloggiato in condizioni assolutamente precarie in un ex caserma serba situata al centro della città di Dakovica che presentava tutti i segni dei bombardamenti ivi avvenuti con munizionamento all’Uranio Impoverito. Tutte le vie di collegamento di Dakovica correvano in prossimità di installazioni e mezzi corazzati serbi sottoposti a intensi bombardamenti dagli aerei NATO. Le condizioni alloggiative e sanitarie si presentavano, inoltre, del tutto inadeguate ed aggravate dalla vicinanza di una discarica a cielo aperto nella quale si dava fuoco alla spazzatura nelle prime ore del mattino e che provocava un’ingente nube di vapori che si riversava presso l’alloggio del -OMISSIS-. Lo stesso è stato impiegato in servizi di vigilanza presso siti religiosi serbi;
5) dal 20.03.2012 al 14.09.2012 nell’ambito dell’Operazione “I.S.A.F. XVIII” con l’incarico di “Conduttore Automezzi”.
Con riferimento alle condizioni in cui sono stati svolti gli anzidetti servizi, parte ricorrente deduce che il militare (v. pagg. 3 e ss. ricorso) è stato impiegato (senza dispositivi di protezione individuale quali guanti, mascherine, tute, occhiali etc.) in una pluralità di teatri operativi intrinsecamente ed irrimediabilmente connotati dall’inquinamento prodotto dai devastanti bombardamenti con munizionamenti all’Uranio Impoverito intervenuti in loco (Bosnia – Kosovo – confine dell’Albania e Afghanistan). Proprio in relazione all’altissimo livello di contaminazione caratterizzante i contesti operativi ove è stato impiegato il de cuius, gli studi della dott.ssa -OMISSIS- (responsabile del Laboratorio dei Biomateriali dell’Università di Modena e Reggio Emilia) – cfr. la relazione versata in atti (doc. 21 ric.) - hanno evidenziato che il microambiente creato da armamenti che innescano un’alta temperatura di esplosione è caratterizzato da detriti che sono il risultato di nuove fusioni fra elementi provenienti sia dall’armamento, sia dal bersaglio, sia dal suolo. Tali inquinanti, di dimensione nanometrica, possono essere respirati e/o ingeriti qualora siano stati ingeriti alimenti procacciati in loco. In tali ambienti il de cuius - nell’espletamento del proprio incarico - ha percorso a piedi o con mezzi militari coperti e scoperti lunghi tragitti lungo strade non asfaltate e polverose ove (al passaggio dei mezzi) si sollevavano ingenti quantità di polveri e terreno che venivano inevitabilmente dal medesimo inalate e/o ingerite. Lo stesso si è alimentato con acqua e cibi procacciati in loco (pane, ortaggi, frutta e verdura erano del posto) e/o lavati e cucinati con l’acqua proveniente dalle reti idriche locali. La stessa acqua era adoperata anche per provvedere all’igiene personale.
Il de cuius è stato sottoposto, inoltre, ad intensa profilassi vaccinale effettuata, a dire della difesa delle ricorrenti, “senza il rispetto dei precisi protocolli medici dettati in tema dal Ministero della Salute i quali prevedono che la siffatta somministrazione avvenga almeno sei mesi prima dell’invio in missione all’estero”: siffatta intensa profilassi, svoltasi prima dell’invio in missione, avrebbe comportato un abbassamento delle difese immunitarie del militare.
3. Ad anni di distanza, in data 10.5.2021, al militare veniva diagnosticato un “ Adenocarcinoma dell’esofago” e, pertanto, veniva sottoposto ad intervento di “esofagectomia”.
In relazione a tale infermità, in data 28.9.2021 il graduato presentava istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
La CMO di Roma, con il verbale BL/G n. -OMISSIS-dichiarava permanentemente non idoneo al servizio militare il graduato il quale, purtroppo, decedeva il 27.6.2022.
Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (di seguito indicato anche con l’acronimo “CVCS”), con il menzionato parere n. -OMISSIS-del 15.12.2022 (impugnato), si è espresso in termini negativi sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità, svolgendo una motivazione caratterizzata dai seguenti elementi:
- nei precedenti di servizio dell'interessato, non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica (il tumore dell'esofago è una patologia multifattoriale e non è possibile identificarne i fattori di rischio specifici o una singola causa di essa): fumo e consumo di alcool ricoprono un ruolo di primo piano, in quanto responsabili, rispettivamente, di un incremento delle probabilità di ammalarsi di 5-10 volte e di 3-7 volte. Anche l’essere in sovrappeso, o ancor di più obesi, fa crescere il rischio di sviluppare un tumore dell'esofago (il militare -OMISSIS-, sostiene il Comitato, “era obeso e fumatore di 20 sigarette die per 15 anni” );
- vengono elencati, in generale, diversi fattori di rischio (alcuni dei quali a carattere ereditario) che possono condurre ad un tumore dell’esofago, in base alla letteratura scientifica;
- dagli studi dell'Osservatorio Epidemiologico della Difesa, che ha preso in considerazione i casi di neoplasie maligne occorsi al personale militare nel periodo 1996-2011, è risultata un'incidenza globale di tumori inferiore a quella attesa per il personale militare impegnato in missioni OFCN (Operazioni Fuori dei Confini Nazionali): la coorte dei militari impegnati in OFCN non sembra presentare un rischio specifico maggiore di contrarre patologie neoplastiche;
- non esistono, poi, pubblicazioni scientifiche che dimostrino una aumentata incidenza statistica della patologia neoplastica nei militari che hanno preso parte a missioni OFCN;
- anche i risultati della “Commissione Mandelli”, pubblicati sul Notiziario dell'Istituto Superiore di Sanità (vol. 16, n. 7/8, luglio/agosto 2003) hanno evidenziato, nel personale militare impiegato in Bosnia e Kosovo, da una parte, un numero di tumori maligni significativamente inferiore a quello atteso, calcolato sulla base dei dati di incidenza dei Registri tumori italiani relativi al periodo 1993-1997, dall'altra, un eccesso significativo di soli casi di linfoma di IN;
- pertanto, secondo il Comitato, sarebbe da escludere ogni nesso di causalità o di con-causalità non sussistendo nel caso di specie precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute in senso neoplastico.
Viceversa il Comitato stesso si è espresso in termini favorevoli con riguardo all’ulteriore malattia sofferta e denunciata dal militare, costituita dalla “ spondiloartrosi del rachide in toto con multiple discopatie, ad impegno funzionale” e, pertanto, limitatamente a tale (meno “impattante”) patologia il decreto ministeriale impugnato ha riconosciuto la dipendenza di essa da fatti di servizio.
4. Quindi, conformandosi al parere suddetto, il Ministero della Difesa, con il decreto n. -OMISSIS-del 19.5.2023, ha respinto l’istanza con riferimento all’ adenocarcinoma dell’esofago ed accolto, invece, la stessa con riferimento alla spondiloartrosi del rachide .
5. Tale determinazione (parzialmente) negativa viene contestata con il presente gravame da parte ricorrente, in quanto, a suo avviso, viziata da:
- illegittimità e/o eccesso di potere degli atti impugnati per violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990: difetto di motivazione. Illegittimità per violazione dei D.P.R. n. 37/2009, n. 90/2010 e n. 40/2012 e del relativo rischio tipizzato;
- eccesso di potere per erronea interpretazione e/o valutazione della situazione di fatto, difetto d’istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, incongruità, inattendibilità, insufficienza, abnormità ed apoditticità della motivazione, manifesta ingiustizia, sviamento;
- eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, contraddittorietà, incongruità, errore sui presupposti, manifesta ingiustizia. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta.
6. La tesi di fondo - sostenuta nel ricorso avverso la suddetta determinazione dell’Amministrazione - è che l’esposizione professionale agli agenti cancerogeni sopra riferiti, in particolare alle polveri aereo-disperse di Uranio Impoverito nei teatri di guerra dove il militare ha operato in più occasioni (in assenza di adeguati dispostivi di protezione individuale e di sufficienti informazioni sui rischi lavorativi) ha condotto il medesimo a contrarre la grave malattia oncologica “de qua” (“ adenocarcinoma dell’esofago sottoposto a trattamento chirurgico e chemioterapico, in fase di progressione metastatica complicata da recente ictus cerebri”).
Sulla base delle sopra esposte deduzioni e dell’abbondante documentazione prodotta, parte ricorrente ha domandato l’annullamento del decreto del Ministero della Difesa che ha negato che l’esposizione all’uso di Uranio Impoverito negli scenari di guerra in discorso, possa avere agito, quanto meno, come fattore concausale nella determinazione della patologia.
7. Il Ministero della Difesa ed il MEF si sono entrambi costituiti in resistenza in data 9.10.2023, depositando memoria difensiva dell’Avvocatura erariale che ha richiamato integralmente e pedissequamente quanto esposto in apposita relazione redatta dalla competente Direzione del MEF in data 25.9.2023.
8. In corso di causa vi è stata produzione di ampia documentazione da parte del ricorrente, anche con allegazione di documentazione medico-legale.
Il 26.3.2026 il Ministero resistente ha depositato una ulteriore e più ampia memoria difensiva in vista dell’udienza, nella quale si sostiene la piena fondatezza del parere espresso dal CVCS e si ribadisce che le condizioni di lavoro così come descritte dal ricorrente costituiscono un rischio generico, che riguarda tutta la comunità di lavoro, nell’ambito della quale non risulta si sia verificato un incremento dei casi di soggetti affetti dalla malattia in questione, statisticamente rilevante ai fini del riconoscimento dell’aggravamento delle condizioni di rischio (e quindi tale da concretizzare i presupposti del nesso di causalità o di con-causalità efficiente e determinante).
La difesa erariale sottolinea inoltre che non si può “….scardinare il principio del nesso di causalità vigente nella materia in argomento, dando spazio alla possibilità che la sola sussistenza di un possibile fattore di rischio porti al riconoscimento della tutela richiesta de plano ed in modo del tutto automatico. Per converso l’accertamento della contaminazione dei luoghi non può supplire alla complessa prova del nesso di causalità, poiché è pacifico che ogni tumore o patologia trova la propria genesi in cause etiopatogenetiche del tutto diverse, rispetto la quale la parte ricorrente è in grado di fornire solo principi di prova e non una piena prova, che dovrà essere integrata attraverso elementi acquisibili solo attraverso una CTU percipiente” (v. memoria avvocatura erariale pag. 18).
9. Alla pubblica udienza dell’8 aprile 2026, terminata la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Venendo ora alla decisione della causa, va richiamato quanto sopra esposto in merito: alla vicenda lavorativa che ha riguardato il ricorrente (con particolare riguardo alle missioni svolte all’estero nei cosiddetti “teatri di guerra” nei quali è stato impiegato); alla malattia sofferta; alla motivazione del parere negativo espresso dal Comitato di verifica per le Cause di Servizio, recepito dal decreto ministeriale che ha negato al ricorrente il riconoscimento dell’equo indennizzo per causa di servizio.
11. Quanto alla questione centrale relativa alla sussistenza del nesso causale tra la principale patologia patita dal ricorrente e l’attività di servizio da questi svolta, con particolare riguardo alle missioni alle quali egli ha partecipato [come visto, ZE (1996), ZE (1998), Albania (1999) Kosovo (2000 e 2002) e Afghanistan (2012)], il Collegio non ritiene di poter condividere l’assunto del Comitato di Verifica secondo cui (sulla base di numerosi studi pubblicati che non pervengono ad evidenze certe in tema di sussistenza di un probabile nesso di causalità rispetto a contingenti militari di diverse nazionalità, impiegati in contesti di guerra, nei medesimi luoghi qui considerati) il nesso causale non sarebbe accertabile nella specie.
Viceversa questo Collegio deve prendere atto, al riguardo, di quanto documentato da parte ricorrente in merito alle varie missioni di guerra a cui il de cuius ha partecipato nei Balcani e in Afghanistan e alle attività espletate nelle diverse occasioni come risultanti da rapporti di servizio in atti (docc. 3 e doc. 4 ric.), redatti da ufficiali a conoscenza delle vicende di servizio per cui è causa, dai quali si evince, tra l’altro che: il ricorrente ha svolto compiti gravosi (attività appiedate, motorizzate ecc.), con inevitabile esposizione agli ambienti esterni inquinati, sopportando altresì condizioni climatiche avverse e condizioni igieniche in alcuni casi precarie (cfr. in particolare il rapporto informativo relativo alla missione in Albania, doc. 4) mentre in Kosovo nel 2000 e nel 2001 durante l’Operazione “Joint Guardian”, il ricorrente, sempre come “fuciliere”, ha soggiornato in una caserma di Dakovica ove erano presenti i segni dei bombardamenti ivi avvenuti con esplosioni di ordigni all’uranio impoverito; nelle vie di collegamento alla città erano ancora presenti installazioni e mezzi corazzati serbi sottoposti ai bombardamenti della NATO mentre le condizioni alloggiative e sanitarie dei militari erano precarie a causa di una vicina discarica a cielo aperto nella quale si incendiava la spazzatura nelle prime ore del mattino, il che provocava densi fumi tossici che si riversavano sull’alloggio del graduato.
Può ritenersi provato che il de cuius è stato impiegato senza adeguate protezioni in zone esposte alla presenza di polveri aerodisperse contenenti uranio impoverito.
In relazione all’alto livello di contaminazione caratterizzante i contesti operativi ove è stato impiegato il de cuius, parte ricorrente ha allegato uno studio della dott.ssa -OMISSIS-(responsabile del Laboratorio dei Biomateriali dell’Università di Modena e Reggio Emilia) (doc. 21), ove si evidenzia che il microambiente creato da armamenti che innescano un’alta temperatura di esplosione è caratterizzato da detriti che sono il risultato di nuove fusioni fra elementi provenienti sia dall’armamento, sia dal bersaglio, sia dal suolo. Tali inquinanti, di dimensione nanometrica, possono essere respirati e/o ingeriti anche con gli alimenti procacciati in loco.
In tali ambienti contaminati il de cuius, in ragione delle mansioni assegnate, ha percorso a piedi e con mezzi militari coperti e scoperti lunghi tragitti attraverso strade non asfaltate e polverose ove (al passaggio dei mezzi) si sollevavano quantità di polveri e terreno che venivano inevitabilmente dal medesimo inalate e/o ingerite. Lo stesso (al pari dei commilitoni) si è alimentato con acqua e cibi procacciati in loco (pane, ortaggi, frutta e verdura erano del posto) e/o lavati/cucinati con l’acqua proveniente dalle reti idriche locali, la stessa acqua adoperata anche per provvedere alla propria igiene personale.
Prima delle missioni sopra elencate il militare si è dovuto sottoporre ad intensa profilassi vaccinale che ha probabilmente comportato un abbassamento delle sue difese immunitarie.
Che nei teatri di guerra in discorso si sia fatto largo uso di armamenti arricchiti con uranio è documentato da atti ufficiali e consultabili quali le relazioni della Commissione parlamentare sull’uranio impoverito, la Risoluzione del Parlamento Europeo, la Risoluzione delle Nazioni Unite, le mappe dei siti bombardati diffusi dalla NATO e dall’UNEP.
12. Parte ricorrente ha dedotto altresì che non si rinviene, tra i congiunti del loro dante, alcun tipo di familiarità/attitudine con la patologia de qua, non essendosi mai riscontrati casi analoghi nell’ambito familiare; il AD non era affatto obeso (e si contesta come del tutto “gratuita” l’affermazione al riguardo contenuta nel parere del CVCS) mentre dal 2010 aveva smesso di fumare.
13. Questo Collegio osserva come la giurisprudenza ha ribadito più volte la pericolosità degli ambienti in oggetto e la sussistenza di una vera e propria inversione dell’onere probatorio nelle vicende quale quella in argomento, nonché il come la causa ignota non costituisca una prova liberatoria per l’Amministrazione al fine di negare il nesso di causalità (cfr. Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 7564 del 2020).
In questo quadro giova in particolare precisare come, contrariamente a quanto dedotto dalla resistente, la generale pericolosità dell'uranio impoverito per l'organismo umano sia ormai stata riconosciuta da parte della comunità scientifica (cfr. anche Relazione della Commissione Parlamentare sul punto) ed accertata in numerosi giudizi civili. È stato ad esempio affermato (cfr. Tribunale Trieste, Sez. lavoro, Sent., 12/02/2025, n. 43): "Risulta scientificamente provato che l'uranio impoverito crei contaminazione interna all'organismo umano…. Come tutti i metalli pesanti, l'uranio è tossico e gli effetti nocivi, sia tossici che radioattivi, del DU sono legati alla sua incorporazione all'interno dell'organismo, che avviene generalmente in 2 modi: o per ingestione o per inalazione (nel caso militare, esiste una terza via per incorporazione dell'uranio: i frammenti di proiettile depositati all'interno dell'organismo a seguito di ferite)....L'uranio ingerito, inalato, o presente nei frammenti di proiettile incorporati a causa di ferite, può essere solubilizzato dall'organismo e distribuirsi in tutti i tessuti dell'organismo, in quantità comprese fra i 2 ed i 62 mg. L'uranio inalato, soprattutto le particelle di minori dimensioni (10 mm), si depositano nei bronchi ed in particolare negli alveoli. L'80% dell'uranio depositato viene rimosso dai meccanismi mucociliari dei bronchi, e quindi ingoiato, passando nel tratto gastrointestinale. Parte dell'uranio inalato finisce nel sistema sanguigno, entrandovi dai polmoni, dai linfonodi, e parte dell'uranio ingerito viene assorbito dall'intestino. L'uranio, così, si distribuisce in tutti gli organi, principalmente nelle ossa, nei reni, nel fegato, nei polmoni, nel tessuto adiposo e nei muscoli…”.
Ne consegue quindi che, indiscussa l’esposizione del ricorrente a rischi aggiuntivi rispetto a quelli connaturati all’ordinario svolgimento del servizio militare, ciò che dev’essere oggetto di accertamento è se l’adenocarcinoma sia stato contratto o abbia subito un’accelerazione o aggravamento anche in ragione di tale esposizione.
Tenuto conto delle attività svolte in aree ad alto rischio di inquinamento e di tutti gli elementi sopra passati in rassegna, si deve ritenere “più probabile che non” che la patologia sofferta dal paziente sia in rapporto causale o, quanto meno, “con-causale” con il servizio svolto.
14. Approfondendo proprio tale dirimente profilo, questo Collegio ritiene che la questione del nesso di causalità debba essere oggi esaminata alla luce della recente sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 7ottobre 2025, n. 15, riguardante una controversia, analoga alla presente, in tema di mancato riconoscimento dell’equo indennizzo per causa di servizio ai sensi del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, che ha fissato alcuni principi sulla prova del nesso causale e sulla distribuzione dell’onere della prova, i quali trovano applicazione anche ai fini della presente decisione.
Secondo la citata Adunanza Plenaria, infatti, nel modificare l’art. 603 del codice dell’ordinamento militare nella versione oggi vigente, la legge 22 febbraio 2011, n. 9, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2010, n. 228, ha enunciato in apertura il «fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi»; quindi, ha individuato i destinatari e i presupposti della riforma: «personale italiano che, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali, abbia contratto infermità o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative», e quello «impiegato nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti»; ed infine la misura introdotta, consistente in una spesa autorizzata «di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010».
Nel suo contenuto dispositivo la legge si è quindi limitata ad un’autorizzazione di spesa, ma - come aveva correttamente osservato l’ordinanza di rimessione - la sua portata sostanziale non può essere disconosciuta.
Di rilievo è, secondo l’Adunanza Plenaria in commento, la tipizzazione di un rischio professionale specifico, legato alle «particolari condizioni ambientali od operative» e consistente nelle «infermità o patologie tumorali» insorte «in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura».
Può allora ritenersi che l’individuazione di un ‘rischio tipico e specifico’ per la salute è insito nello svolgimento di prestazioni lavorative in determinati contesti operativi ed esprime un nuovo paradigma nel sistema dell’equo indennizzo per dipendenza di malattia da causa di servizio, in cui essa è considerata sussistente direttamente dalla legge.
Sul punto la legge ha operato una valutazione astratta, con l’obiettivo di superare le difficoltà probatorie legate al caso concreto e che trae fondamento sul piano razionale nelle acquisizioni della scienza medica e negli esiti delle indagini svolte in sede amministrativa, anche in sede internazionale, sulla pericolosità delle operazioni richieste al personale militare nell’ambito delle «missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali», quali contesti lavorativi in cui si annidano rischi di contrarre patologie di carattere tumorale.
Nella prospettiva così delineata sono, pertanto, superabili i dubbi suscitati da un dato normativo mancante di elementi di sicuro ancoraggio per considerare innovato il sistema del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, come ha segnalato l’ordinanza di rimessione.
Nella linea interpretativa imperniata sulla valorizzazione dell’elemento finalistico “ si desume che con essa si sia inteso facilitare il riconoscimento della causa di servizio, attraverso disposizioni integrative del sistema prefigurato in generale dal d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, in considerazione delle acquisizioni scientifiche e più in generale della consapevolezza ormai raggiunta anche in sedi istituzionali circa la pericolosità per la salute umana dell’utilizzo a scopi bellici dell’uranio impoverito.” (Ad. Plen. n. 15 del 7.10.2025)
15. Sul punto vanno richiamate le risultanze di causa.
Da esse si ricava che l’impiego del prodotto, derivante dallo scarto del processo di arricchimento, se da un lato facilita la capacità offensiva degli armamenti, sotto il profilo della penetrazione di corpi corazzati, dall’altro lato comporta la dispersione nell’aria di particelle di metalli pesanti nocive per la salute umana, attraverso l’inalazione o l’ingestione.
Sul fenomeno sono state istituite commissioni parlamentari di inchiesta e sono stati elaborati studi e ricerche (prodotti da parte ricorrente).
Tuttavia, nonostante i progressi registratisi, non può dirsi raggiunto presso la comunità scientifica un consenso generalizzato sulla rilevanza causale dell’esposizione all’uranio impoverito rispetto a patologie tumorali, i cui fattori eziopatogenici possono essere plurimi e per lo più indeterminabili (questo è l’aspetto che ha condotto l’organo amministrativo a conclusioni negative sulla sussistenza del nesso causale).
Se ne ricava un quadro in cui non si può affermare con certezza o con alto grado di probabilità razionale, ma per converso nemmeno escludere, che l’esposizione alle nanoparticelle di metalli pesanti prodotte dall’esplosione di proiettili all’uranio impoverito costituisca la causa delle neoplasie contratte dal personale militare impiegato in missioni NATO in cui si è fatto uso di tali ordigni.
Come osservato dalla Adunanza Plenaria “ L’incertezza sul piano scientifico può pertanto essere individuata come la decisiva ragione della riforma legislativa, con la quale il rischio professionale è stato assunto ad elemento su cui basare il giudizio medico-legale necessario per giungere al riconoscimento della causa di servizio ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.
Nell’ambito dei normali rischi per la salute umana insiti nell’ambiente lavorativo, il legislatore ha tipizzato quelle «particolari condizioni ambientali od operative» alle quali fa riferimento l’art. 603 del codice dell’ordinamento militare, in cui il personale si sia trovato a svolgere il servizio, al seguito di «missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali» o in «poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti»; e che «in occasione o a seguito» del lavoro prestato in questi ambienti «abbia contratto infermità o patologie tumorali».
Nel descritto quadro normativo assume valore interpretativo il duplice riferimento all’occasionalità dell’esposizione al rischio insito nelle particolari condizioni ambientali o operative e alla correlazione meramente temporale («a seguito»).
La disposizione primaria ha tenuto conto non soltanto del dato medico-scientifico, ma anche di un criterio empirico, per cui la patologia tumorale è in astratto correlabile causalmente al servizio nei descritti contesti operativi quando essa si manifesti a livello diagnostico in seguito all’impiego in essi del militare (post hoc ergo propter hoc).
Pur se i limiti della conoscenza umana non hanno consentito di istituire un rapporto di causalità con certezza o alto grado di probabilità razionale, la legge - approvata dopo un maturo esame in sede parlamentare da parte della commissione di inchiesta appositamente istituita (agli atti di causa) - ha nondimeno considerato le risultanze delle osservazioni epidemiologiche dei reduci di missioni NATO e delle indagini svolte in ambito istituzionale ed ha attribuito rilevanza all’esposizione a nanoparticelle di metalli pesanti derivanti dall’impiego di munizioni all’uranio impoverito quale fattore cui a livello statistico segue la diagnosi di neoplasie.
Il legislatore ha così individuato un ‘rischio professionale specifico’ nel servizio svolto nelle descritte condizioni ambientali o operative, le quali a livello di normativa attuativa dell’art. 603 del codice dell’ordinamento militare sono così definite, all’art. 1078, lett. d), del regolamento di esecuzione: «condizioni comunque implicanti l’esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il personale militare e civile a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto».
Aggiunge la sentenza dell’Adunanza Plenaria che “[…]Attraverso l’impiego del concetto di ‘rischio professionale specifico l’interessato (o il suo erede) è così sollevato dall’onere di dimostrare che la malattia diagnosticata sia effettivamente correlata sul piano medico-legale alle condizioni o all’ambiente in cui il servizio è stato svolto.
Il rischio della causa ignota è stato conseguentemente ribaltato dal legislatore sul Ministero della Difesa.” (Ad. Plen. 15/2015).
Per tutto quanto precede, in linea con il sistema di riparto ricavabile dall’art. 2087 del codice civile, ritiene questo Collegio che il militare è tenuto a dimostrare soltanto di avere svolto il proprio servizio, tra quelli tipizzati dalla disposizione di legge ora richiamata (missioni nazionali o internazionali, impiego nei poligoni di tiro o nei siti di stoccaggio del munizionamento), in particolari condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia, e che quella poi manifestatasi in seguito abbia carattere tumorale e sia espressiva di quel rischio.
Prova che può ritenersi fornita nella specie.
L’Amministrazione era invece onerata della prova contraria, la quale come precisato dalla citata sentenza della Plenaria si sostanzia nel dimostrare “una specifica genesi extra-lavorativa della patologia».
Nessun elemento di prova in tal senso è stato prodotto dall’Amministrazione che ha invero allegato (nel parere CVCS impugnato) solo cause alternative di carattere generale legate alle statistiche mediche in materia senza che si stata dimostrata la pertinenza di dette cause alla figura e alla vita del militare deceduto, atteso che gli unici elementi “critici” riferiti specificamente allo stesso soggetto in concreto sono risultati: o indimostrati (obesità, recisamente negata da parte ricorrente) o notevolmente ridimensionati (tabagismo).
16. Svolti i chiarimenti che precedono sul nesso di causalità il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto.
Pertanto - riservato all’Amministrazione il rinnovato esercizio del potere, nell’alveo della valenza conformativa della presente sentenza - va disposto, in accoglimento del ricorso, l’annullamento del decreto ministeriale impugnato e del prodromico parere del Comitato di Verifica specificati in oggetto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti con esso gravati.
Condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento, in favore di pare ricorrente, delle spese del giudizio, complessivamente liquidate nella misura di Euro 3.305,00 (euro tremilatrecentocinque/00), oltre Iva, Cassa Avvocati, rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15% come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO NI, Presidente
DI LO, Consigliere, Estensore
Chiara Cavallari, Primo Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| DI LO | IO NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.