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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/04/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3194/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice nel procedimento iscritto al n. 3194/2024 V.G., promosso da
(C.F. ), nato il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
(SR) ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Virginia
Amenta, giusta procura in atti;
- Ricorrente -
contro
C.F. , nata a [...] il [...] e residente CP_1 C.F._2
in San Nicola La Strada (CE), C Controparte_2
- Resistente contumace-
con l'intervento del P.M. ; all'esito dell'udienza del 3.04.2025, sentite le conclusioni di parte ricorrente, ha emesso la seguente pagina 1 di 4 SENTENZA
1.Con ricorso depositato il 25.09.2024 , premettendo che con sentenza (n. Parte_1
164/2023) emessa in data 25.01.2023 (all'esito del procedimento n. 3482/2021 r.g.), il
Tribunale di Siracusa pronunciava il divorzio congiunto tra le parti, le quali concordavano che l'odierno ricorrente avrebbe corrisposto alla moglie la somma di € 500,00 mensili, entro il 10 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, chiedeva, ai sensi dell'art. 473 bis
29 c.p.c., la revoca del suddetto assegno in favore di a seguito della CP_1
variazione dei presupposti stabiliti in sede di divorzio.
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva il sopravvenuto peggioramento delle proprie condizioni economiche, con il pensionamento a far data dal mese di settembre
2024, in seguito al quale percepisce un assegno sociale pari ad € 735,05.
All'udienza del 3.04.2025 il Giudice, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza a controparte, ricevuta a mani e perfezionatasi nel termine assegnato, dichiarava la contumacia di CP_1
Quindi, preso atto della mancata articolazione di mezzi istruttori, invitava la parte costituita a concludere e, all'esito, rimetteva gli atti al Collegio per la decisione.
L'art. 473 bis 29, introdotto dall'art. 3 comma 33 D.lvo 10 ottobre 2022 n. 149, stabilisce che le parti possono chiedere in ogni tempo - trattandosi di provvedimenti inidonei al giudicato sostanziale perché assoggettati alla clausola rebus sic stantibus - la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici. Condizione per poter procedere alla richiesta di revisione di detti provvedimenti è la sopravvenienza di giustificati motivi.
La giurisprudenza dominante ha chiarito che la dizione "sopravvenienza di giustificati motivi" è da intendersi come sopravvenienza di nuove circostanze ( C. 12235/1992 ).
Il legislatore, dunque, prescrivendo nel dettato normativo dell'art. 473-bis.29 la necessità della sopravvenienza di "giustificati motivi", per poter procedere a una revisione delle condizioni di separazione o di divorzio, sembra confermare e rafforzare sostanzialmente la tendenza giurisprudenziale dominante, che richiede la sopravvenienza di nuove circostanze.
pagina 2 di 4 La Cassazione (Cass. 28/11/2017, n.28436), difatti, pronunciandosi in materia di assegno di mantenimento, ha stabilito che i "giustificati motivi", la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo.
È stato, tra l'altro, chiarito dalla Suprema Corte che il ricorso finalizzato all'ottenimento della revisione delle condizioni precedentemente stabilite deve necessariamente prendere in considerazione la novità dei fatti legittimanti la revisione stessa e la loro incidenza sulle condizioni economiche del ricorrente, sicché quest'ultimo è tenuto quindi a specificare in che modo il processo degenerativo abbia inciso sulle condizioni economiche esistenti al momento della pronuncia (di separazione) o, in questo caso, divorzio, sia sotto il profilo della riduzione del reddito derivante dalla sua attività lavorativa, sia sotto il profilo dell'incremento delle spese sostenute ( Cass. VI, n. 4416/2014 ).
Dunque la revisione dell'assegno divorzile impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. Ove, pertanto, le ragioni invocate per la revisione siano tali da giustificare la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile, è indispensabile accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi.
2.Cio' posto, la domanda del ricorrente non merita accoglimento.
Ed invero, al di là della questione preliminare per cui la sentenza di divorzio depositata manca dell'attestazione di passaggio in giudicato, in ogni caso la parte si è limitata ad allegare e documentare l'intervenuto pensionamento di senza chiarire, Parte_1
neppure in termini di pura allegazione, in che misura tale fatto nuovo abbia inciso sulla situazione economica dello stesso, peggiorandola.
pagina 3 di 4 D'altro canto, tale valutazione, ivi compreso l'impatto che il pensionamento ha avuto sul patrimonio del ricorrente, non può nemmeno essere svolta dall'odierno organo giudicante, se non in via meramente presuntiva, mancando agli atti qualsiasi elemento da cui evincere quale fosse la condizione reddituale e patrimoniale delle parti al momento del divorzio.
Le spese di lite sono irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, visto l'art. 473 bis 29 c.p.c.
Rigetta il ricorso.
Irripetibili le spese.
Così deciso in Siracusa, il 10.04.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice nel procedimento iscritto al n. 3194/2024 V.G., promosso da
(C.F. ), nato il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
(SR) ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Virginia
Amenta, giusta procura in atti;
- Ricorrente -
contro
C.F. , nata a [...] il [...] e residente CP_1 C.F._2
in San Nicola La Strada (CE), C Controparte_2
- Resistente contumace-
con l'intervento del P.M. ; all'esito dell'udienza del 3.04.2025, sentite le conclusioni di parte ricorrente, ha emesso la seguente pagina 1 di 4 SENTENZA
1.Con ricorso depositato il 25.09.2024 , premettendo che con sentenza (n. Parte_1
164/2023) emessa in data 25.01.2023 (all'esito del procedimento n. 3482/2021 r.g.), il
Tribunale di Siracusa pronunciava il divorzio congiunto tra le parti, le quali concordavano che l'odierno ricorrente avrebbe corrisposto alla moglie la somma di € 500,00 mensili, entro il 10 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, chiedeva, ai sensi dell'art. 473 bis
29 c.p.c., la revoca del suddetto assegno in favore di a seguito della CP_1
variazione dei presupposti stabiliti in sede di divorzio.
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva il sopravvenuto peggioramento delle proprie condizioni economiche, con il pensionamento a far data dal mese di settembre
2024, in seguito al quale percepisce un assegno sociale pari ad € 735,05.
All'udienza del 3.04.2025 il Giudice, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza a controparte, ricevuta a mani e perfezionatasi nel termine assegnato, dichiarava la contumacia di CP_1
Quindi, preso atto della mancata articolazione di mezzi istruttori, invitava la parte costituita a concludere e, all'esito, rimetteva gli atti al Collegio per la decisione.
L'art. 473 bis 29, introdotto dall'art. 3 comma 33 D.lvo 10 ottobre 2022 n. 149, stabilisce che le parti possono chiedere in ogni tempo - trattandosi di provvedimenti inidonei al giudicato sostanziale perché assoggettati alla clausola rebus sic stantibus - la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici. Condizione per poter procedere alla richiesta di revisione di detti provvedimenti è la sopravvenienza di giustificati motivi.
La giurisprudenza dominante ha chiarito che la dizione "sopravvenienza di giustificati motivi" è da intendersi come sopravvenienza di nuove circostanze ( C. 12235/1992 ).
Il legislatore, dunque, prescrivendo nel dettato normativo dell'art. 473-bis.29 la necessità della sopravvenienza di "giustificati motivi", per poter procedere a una revisione delle condizioni di separazione o di divorzio, sembra confermare e rafforzare sostanzialmente la tendenza giurisprudenziale dominante, che richiede la sopravvenienza di nuove circostanze.
pagina 2 di 4 La Cassazione (Cass. 28/11/2017, n.28436), difatti, pronunciandosi in materia di assegno di mantenimento, ha stabilito che i "giustificati motivi", la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo.
È stato, tra l'altro, chiarito dalla Suprema Corte che il ricorso finalizzato all'ottenimento della revisione delle condizioni precedentemente stabilite deve necessariamente prendere in considerazione la novità dei fatti legittimanti la revisione stessa e la loro incidenza sulle condizioni economiche del ricorrente, sicché quest'ultimo è tenuto quindi a specificare in che modo il processo degenerativo abbia inciso sulle condizioni economiche esistenti al momento della pronuncia (di separazione) o, in questo caso, divorzio, sia sotto il profilo della riduzione del reddito derivante dalla sua attività lavorativa, sia sotto il profilo dell'incremento delle spese sostenute ( Cass. VI, n. 4416/2014 ).
Dunque la revisione dell'assegno divorzile impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. Ove, pertanto, le ragioni invocate per la revisione siano tali da giustificare la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile, è indispensabile accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi.
2.Cio' posto, la domanda del ricorrente non merita accoglimento.
Ed invero, al di là della questione preliminare per cui la sentenza di divorzio depositata manca dell'attestazione di passaggio in giudicato, in ogni caso la parte si è limitata ad allegare e documentare l'intervenuto pensionamento di senza chiarire, Parte_1
neppure in termini di pura allegazione, in che misura tale fatto nuovo abbia inciso sulla situazione economica dello stesso, peggiorandola.
pagina 3 di 4 D'altro canto, tale valutazione, ivi compreso l'impatto che il pensionamento ha avuto sul patrimonio del ricorrente, non può nemmeno essere svolta dall'odierno organo giudicante, se non in via meramente presuntiva, mancando agli atti qualsiasi elemento da cui evincere quale fosse la condizione reddituale e patrimoniale delle parti al momento del divorzio.
Le spese di lite sono irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, visto l'art. 473 bis 29 c.p.c.
Rigetta il ricorso.
Irripetibili le spese.
Così deciso in Siracusa, il 10.04.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4