Art. 1. Articolo unico.
I termini stabiliti nell'art. 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362 , nei confronti del personale insegnante, che non presta servizio nelle scuole, sono tutti prorogati e scadono il 1 luglio 1961.
I termini stabiliti nell'art. 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362 , nei confronti del personale insegnante, che non presta servizio nelle scuole, sono tutti prorogati e scadono il 1 luglio 1961.