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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE ACUTIS STEFANIA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 529/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Acquasanta Terme
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4297 - 44 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4297 - 44 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4297 - 44 IMU 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 380/2025 depositato il 19/12/2025
Richieste delle parti: Con ricorso ritualmente proposto, il Sig. Ricorrente_2 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 4297/44 del 10 marzo 2025, emesso dal Comune di Acquasanta Terme – Settore Tributi e notificato in data 24 marzo
2025, con il quale l'Ente ha contestato carenti versamenti IMU riferiti alle annualità 2017, 2018 e 2019, rideterminando il tributo complessivamente dovuto in euro 2.180,00, comprensivi di imposta, interessi e sanzioni.
Il ricorrente ha dedotto, in sintesi, che parte degli immobili erano oggetto di ordinanza di inagibilità a seguito degli eventi sismici del 2016 e che, pertanto, non sarebbe dovuta l'imposta per l'intero periodo considerato;
ha inoltre richiamato il quadro delle agevolazioni fiscali post-sisma e richiesto la sospensione cautelare ex art. 47 d.lgs. n. 546/1992.
Si è costituito il Comune di Acquasanta Terme, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, fornendo una ricostruzione dettagliata della posizione tributaria del contribuente e delle singole unità immobiliari di cui è proprietario.
L'Ente resistente ha evidenziato che:
– il ricorrente era proprietario di quattro unità immobiliari, solo tre delle quali interessate dall'inagibilità;
– l'Ordinanza di inagibilità n. 206/2016 è stata formalmente revocata con l'Ordinanza n. 207 del 6 settembre
2019, a seguito del ripristino dell'agibilità del fabbricato certificata in data 5 settembre 2019;
– l'Ufficio ha riconosciuto integralmente l'esenzione IMU per gli anni 2017–2018 e per otto mesi del 2019 per le tre unità danneggiate, assoggettando a imposta soltanto gli ultimi quattro mesi del 2019;
– un immobile (Foglio 59, particella 125, sub. 5) non risultava mai colpito da provvedimenti di inagibilità ed
è stato tassato per l'intero triennio.
Pertanto, l'esenzione IMU è stata applicata solo entro tale arco temporale.
Questa Corte, in composizione monocratica, ritiene che non sussistano i presupposti per accogliere l'istanza di sospensiva formulata dalla parte ricorrente e che, viceversa, siano integrati i requisiti per la definizione del procedimento ai sensi dell'articolo 47-ter del D. lgs. del 31 dicembre 1992, n. 546.
L'articolo 47, comma 1, del citato decreto n. 546/1992 stabilisce che la sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati può essere concessa esclusivamente a seguito di un'istanza motivata, corredata dalla dimostrazione della contemporanea sussistenza dei due requisiti previsti dalla legge: il “fumus boni iuris” ed il “periculum in mora”.
Il “fumus boni iuris” si sostanzia nella plausibile fondatezza del ricorso, vale a dire nella necessità che le pretese avanzate dal ricorrente appaiano, anche solo in via sommaria, dotate di una ragionevole possibilità di accoglimento. Il “periculum in mora”, invece, consiste nella concreta ed attuale prospettazione di un pregiudizio grave ed irreparabile che potrebbe derivare dall'esecuzione dell'atto impugnato prima della definizione della controversia.
Nel caso in esame, all'esito dell'istruttoria, si rileva che la parte ricorrente non ha fornito adeguata dimostrazione della sussistenza del “fumus boni iuris”, in quanto il ricorso non appare fondato su elementi di diritto o di fatto idonei a giustificarne l'accoglimento. Parimenti, non risulta provato il “periculum in mora”, non essendo provato il danno grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto contestato.
In particolare, si ritiene non sussistente il requisito del “fumus boni iuris” per le ragioni di seguito esposte. MOTIVAZIONI
La censura principale del ricorrente riguarda la presunta persistenza dell'inagibilità degli immobili siti in
Acquasanta Terme sino alla fine dell'anno 2019, con conseguente asserita esenzione totale dall'IMU per tutto il triennio oggetto di accertamento.
Tale assunto non trova riscontro negli atti amministrativi prodotti né nella normativa applicabile.
Dalla documentazione agli atti emerge infatti che l'Ordinanza sindacale n. 206/2016, con la quale era stata disposta l'inagibilità di talune unità immobiliari a seguito degli eventi sismici del 2016, è stata integralmente revocata per effetto della successiva Ordinanza n. 207 del 6 settembre 2019, adottata a seguito dell'avvenuto completamento dei lavori di ripristino e del collaudo tecnico-amministrativo intervenuto il 5 settembre 2019.
Ne consegue che l'inagibilità — e, con essa, l'esenzione IMU prevista dall'art. 48, comma 16, d.l. n.189/2016
— opera solo fino alla data del 5 settembre 2019, data oltre la quale il fabbricato risulta nuovamente agibile.
La pretesa attorea di estendere l'esenzione all'intero anno 2019 è pertanto priva di fondamento normativo, oltre che contraria alle risultanze degli atti amministrativi richiamati.
L'avviso di accertamento impugnato è frutto di un'istruttoria dettagliata sulle quattro unità immobiliari di proprietà del ricorrente, differenziate secondo lo stato di agibilità risultante dagli atti.
In particolare:
– l'unità Foglio 59, particella 125, sub. 5 (cat. C/1) non è mai stata destinataria di provvedimenti di inagibilità, non comparendo nell'elenco allegato all'Ordinanza n. 206/2016; essa è dunque correttamente soggetta a
IMU per tutto il periodo 2017–2019;
– le unità Foglio 59, particella 248, sub. 7, sub. 9 e sub. 15, effettivamente dichiarate inagibili nel 2016, hanno beneficato dell'esenzione IMU per gli anni 2017 e 2018, nonché per gli otto mesi dell'anno 2019 durante i quali lo stato di inagibilità era ancora vigente;
– la tassazione degli ultimi quattro mesi dell'anno 2019 discende direttamente dalla revoca dell'inagibilità intervenuta in data 6 settembre 2019 ed è, pertanto, pienamente conforme alla normativa e agli atti amministrativi rilevanti.
Il prospetto interno all'avviso consente di verificare la corretta ripartizione temporale della base imponibile e la puntuale applicazione dell'esenzione nei limiti oggettivi e temporali previsti dalla legge.
Inoltre, non può assumere rilievo il richiamo del ricorrente al D.M. 1 settembre 2016, recante la sospensione degli adempimenti fiscali nei territori colpiti dal sisma.
Trattandosi di sospensione meramente temporanea, cessata il 16 gennaio 2019, essa non incide sulla debenza dell'IMU per le annualità 2017–2019 né può essere interpretata come esenzione o proroga dei benefici previsti dalla normativa speciale.
Per quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, respinge il ricorso e liquida le spese in euro 923, 00 oltre oneri accessori, se dovuti.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE ACUTIS STEFANIA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 529/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Acquasanta Terme
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4297 - 44 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4297 - 44 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4297 - 44 IMU 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 380/2025 depositato il 19/12/2025
Richieste delle parti: Con ricorso ritualmente proposto, il Sig. Ricorrente_2 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 4297/44 del 10 marzo 2025, emesso dal Comune di Acquasanta Terme – Settore Tributi e notificato in data 24 marzo
2025, con il quale l'Ente ha contestato carenti versamenti IMU riferiti alle annualità 2017, 2018 e 2019, rideterminando il tributo complessivamente dovuto in euro 2.180,00, comprensivi di imposta, interessi e sanzioni.
Il ricorrente ha dedotto, in sintesi, che parte degli immobili erano oggetto di ordinanza di inagibilità a seguito degli eventi sismici del 2016 e che, pertanto, non sarebbe dovuta l'imposta per l'intero periodo considerato;
ha inoltre richiamato il quadro delle agevolazioni fiscali post-sisma e richiesto la sospensione cautelare ex art. 47 d.lgs. n. 546/1992.
Si è costituito il Comune di Acquasanta Terme, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, fornendo una ricostruzione dettagliata della posizione tributaria del contribuente e delle singole unità immobiliari di cui è proprietario.
L'Ente resistente ha evidenziato che:
– il ricorrente era proprietario di quattro unità immobiliari, solo tre delle quali interessate dall'inagibilità;
– l'Ordinanza di inagibilità n. 206/2016 è stata formalmente revocata con l'Ordinanza n. 207 del 6 settembre
2019, a seguito del ripristino dell'agibilità del fabbricato certificata in data 5 settembre 2019;
– l'Ufficio ha riconosciuto integralmente l'esenzione IMU per gli anni 2017–2018 e per otto mesi del 2019 per le tre unità danneggiate, assoggettando a imposta soltanto gli ultimi quattro mesi del 2019;
– un immobile (Foglio 59, particella 125, sub. 5) non risultava mai colpito da provvedimenti di inagibilità ed
è stato tassato per l'intero triennio.
Pertanto, l'esenzione IMU è stata applicata solo entro tale arco temporale.
Questa Corte, in composizione monocratica, ritiene che non sussistano i presupposti per accogliere l'istanza di sospensiva formulata dalla parte ricorrente e che, viceversa, siano integrati i requisiti per la definizione del procedimento ai sensi dell'articolo 47-ter del D. lgs. del 31 dicembre 1992, n. 546.
L'articolo 47, comma 1, del citato decreto n. 546/1992 stabilisce che la sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati può essere concessa esclusivamente a seguito di un'istanza motivata, corredata dalla dimostrazione della contemporanea sussistenza dei due requisiti previsti dalla legge: il “fumus boni iuris” ed il “periculum in mora”.
Il “fumus boni iuris” si sostanzia nella plausibile fondatezza del ricorso, vale a dire nella necessità che le pretese avanzate dal ricorrente appaiano, anche solo in via sommaria, dotate di una ragionevole possibilità di accoglimento. Il “periculum in mora”, invece, consiste nella concreta ed attuale prospettazione di un pregiudizio grave ed irreparabile che potrebbe derivare dall'esecuzione dell'atto impugnato prima della definizione della controversia.
Nel caso in esame, all'esito dell'istruttoria, si rileva che la parte ricorrente non ha fornito adeguata dimostrazione della sussistenza del “fumus boni iuris”, in quanto il ricorso non appare fondato su elementi di diritto o di fatto idonei a giustificarne l'accoglimento. Parimenti, non risulta provato il “periculum in mora”, non essendo provato il danno grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto contestato.
In particolare, si ritiene non sussistente il requisito del “fumus boni iuris” per le ragioni di seguito esposte. MOTIVAZIONI
La censura principale del ricorrente riguarda la presunta persistenza dell'inagibilità degli immobili siti in
Acquasanta Terme sino alla fine dell'anno 2019, con conseguente asserita esenzione totale dall'IMU per tutto il triennio oggetto di accertamento.
Tale assunto non trova riscontro negli atti amministrativi prodotti né nella normativa applicabile.
Dalla documentazione agli atti emerge infatti che l'Ordinanza sindacale n. 206/2016, con la quale era stata disposta l'inagibilità di talune unità immobiliari a seguito degli eventi sismici del 2016, è stata integralmente revocata per effetto della successiva Ordinanza n. 207 del 6 settembre 2019, adottata a seguito dell'avvenuto completamento dei lavori di ripristino e del collaudo tecnico-amministrativo intervenuto il 5 settembre 2019.
Ne consegue che l'inagibilità — e, con essa, l'esenzione IMU prevista dall'art. 48, comma 16, d.l. n.189/2016
— opera solo fino alla data del 5 settembre 2019, data oltre la quale il fabbricato risulta nuovamente agibile.
La pretesa attorea di estendere l'esenzione all'intero anno 2019 è pertanto priva di fondamento normativo, oltre che contraria alle risultanze degli atti amministrativi richiamati.
L'avviso di accertamento impugnato è frutto di un'istruttoria dettagliata sulle quattro unità immobiliari di proprietà del ricorrente, differenziate secondo lo stato di agibilità risultante dagli atti.
In particolare:
– l'unità Foglio 59, particella 125, sub. 5 (cat. C/1) non è mai stata destinataria di provvedimenti di inagibilità, non comparendo nell'elenco allegato all'Ordinanza n. 206/2016; essa è dunque correttamente soggetta a
IMU per tutto il periodo 2017–2019;
– le unità Foglio 59, particella 248, sub. 7, sub. 9 e sub. 15, effettivamente dichiarate inagibili nel 2016, hanno beneficato dell'esenzione IMU per gli anni 2017 e 2018, nonché per gli otto mesi dell'anno 2019 durante i quali lo stato di inagibilità era ancora vigente;
– la tassazione degli ultimi quattro mesi dell'anno 2019 discende direttamente dalla revoca dell'inagibilità intervenuta in data 6 settembre 2019 ed è, pertanto, pienamente conforme alla normativa e agli atti amministrativi rilevanti.
Il prospetto interno all'avviso consente di verificare la corretta ripartizione temporale della base imponibile e la puntuale applicazione dell'esenzione nei limiti oggettivi e temporali previsti dalla legge.
Inoltre, non può assumere rilievo il richiamo del ricorrente al D.M. 1 settembre 2016, recante la sospensione degli adempimenti fiscali nei territori colpiti dal sisma.
Trattandosi di sospensione meramente temporanea, cessata il 16 gennaio 2019, essa non incide sulla debenza dell'IMU per le annualità 2017–2019 né può essere interpretata come esenzione o proroga dei benefici previsti dalla normativa speciale.
Per quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, respinge il ricorso e liquida le spese in euro 923, 00 oltre oneri accessori, se dovuti.