Sentenza 12 maggio 1999
Massime • 1
In tema di impugnazioni, deve escludersi che, la disciplina relativa al luogo di notifica fissata dal terzo comma dell'art. 480 cod. proc. civ. riguardi anche la notifica della sentenza che definisce il processo di opposizione al precetto, previsto dall'art. 615 cod. proc. civ., ai fini della decorrenza del termine breve per le impugnazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/05/1999, n. 4706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4706 |
| Data del deposito : | 12 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Rosario DE MUSIS - Consigliere -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Antonio GISOTTI - Rel. Consigliere -
Dott. Massimo BONOMO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MDR SpA già MDR STICKERS SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato DOMENICO SPADARO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
EL IN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FABIO MASSIMO 60, presso l'avvocato ENRICO CAROLI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 123/97 del Tribunale di COSENZA, depositata il 30/01/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/11/98 dal Consigliere Dott. Antonio GISOTTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 6/5/1993 la MDR STICKERS S.P.A. proponeva appello avverso la sentenza n. 254/92 del 3/9/1992 del Pretore di Cosenza, che aveva dichiarato la nullità del precetto notificato su istanza della stessa società a EL DI, per non avere l'intimante escusso preventivamente il patrimonio della società EL DI s.n.c. L'appellante, contumace nel giudizio di primo grado, deduceva a fondamento del gravame che aveva esperito regolare procedura esecutiva nei confronti della snc EL DI, prima di notificare i precetti ai singoli soci. Si costituiva l'appellato, che eccepiva preliminarmente l'improcedibilità dell'appello, perché tardivo. Contestava nel merito le avverse deduzioni e chiedeva il rigetto del gravame. Con sentenza del 24-30/1/1997 il Tribunale di Cosenza dichiarava improcedibile l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio.
Rilevava il tribunale che l'appello era stato proposto oltre il termine di trenta giorni dalla rituale notifica della sentenza di primo grado, effettuata il 20/1/1993 in cancelleria. Infatti, poiché il precetto opposto non conteneva l'elezione di domicilio dell'intimante, l'opposizione andava proposta dinanzi al giudice del luogo dove era stato notificato il precetto e le notifiche dovevano eseguirsi presso la cancelleria del giudice adito, dove andavano notificati al creditore, rimasto contumace, anche gli atti successivi.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la MDR S.P.A. (già MDR Stickers SPA) con un unico motivo.
Ha resistito con controricorso l'intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo il ricorrente lamenta che il tribunale abbia ritenuto applicabile per la notifica della sentenza al contumace la norma dell'art. 480, 3 comma, c.p.c., riguardante solo la notifica dell'atto di opposizione a precetto, invece dell'art. 292 c.p.c., posto che a seguito dell'opposizione si instaura un normale processo di cognizione.
Deduce il controricorrente che a seguito dell'opposizione sussiste una "perpetuatio della domiciliazione presso la cancelleria della parte istante", non solo per la fase dell'opposizione, ma anche per quanto riguarda la notifica della sentenza.
Il ricorso è fondato.
L'art. 480 c.p.c prescrive, al terzo comma, che il precetto contenga la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, e dispone che, in mancanza, le opposizioni a precetto si propongono dinanzi al giudice del luogo in cui l'atto è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria dello stesso giudice.
La norma, che ha lo scopo principale di individuare il "forum executionis", ai fini della opposizione a precetto, dispone genericamente che le notificazioni si fanno presso la cancelleria, riferendosi certamente alle notificazioni delle eventuali opposizioni e degli atti del processo. Le opposizioni cui fa riferimento l'art. 480 sono sia quella con cui si contesti il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata (art.615, 1 comma c.p.c.), sia quella con cui si contesti la regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto (art. 617, 1 comma c.p.c.). La norma ha un parallelo nella disposizione di cui all'art. 660, 2 comma c.p.c., che analogamente, in materia di intimazione di licenza per finita locazione o di sfratto, prescrive che il locatore elegga domicilio nel luogo del giudice adito, ma prevede specificamente che, in mancanza, l'opposizione di cui all'art.668 ed ogni altro atto del giudizio possono essergli notificati presso la cancelleria.
Il caso in esame riguarda la sentenza che definisce in primo grado la causa di opposizione a precetto di cui all'art. 615, 1 comma c.p.c.. Deve osservarsi che il codice di procedura civile prevede espressamente all'art.285 il modo in cui deve eseguirsi la notificazione della sentenza al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, richiamando il primo ed il terzo comma dell'art. 170, che prevedono rispettivamente le due ipotesi di costituzione della parte mediante procuratore e di costituzione personale. Il caso, invece, della parte rimasta contumace è espressamente disciplinato dall'ultimo comma dell'art. 292, che prescrive la notifica della sentenza alla parte personalmente. La specifica previsione delle modalità di notifica della sentenza nelle varie ipotesi (parte costituita mediante procuratore, parte costituita personalmente, parte rimasta contumace) non può ritenersi derogata da una norma, quale l'art.480, 3 comma, che ha lo scopo di snellire il procedimento notificatorio degli atti nell'ambito del processo, mentre la notifica della sentenza viene fatta solo al fine della decorrenza del termine breve per l'impugnazione e non incide sullo svolgimento del processo ormai concluso nella sua fase. Peraltro, estendendo l'interpretazione della norma fino a comprendere tra le notificazioni da eseguire presso la cancelleria anche quella della sentenza, che ha concluso un giudizio svoltosi secondo le norme del processo di cognizione (l'art. 616 c.p.c. in tema di opposizione all'esecuzione, prevede l'istruzione della causa da parte del giudice dell'esecuzione, quando è competente per la stessa causa, a norma degli articoli 175 e seguenti, relativi al processo di cognizione, o la rimessione al giudice competente per valore), si verificherebbe una compressione del diritto di difesa dell'opposto, contumace, che potrebbe non avere notizia tempestiva della notifica della sentenza per proporre impugnazione, posto che tale notifica potrebbe essere eseguita in qualsiasi momento dopo il deposito e fino alla scadenza del termine annuale, con l'onere insostenibile per l'opposto di tenersi costantemente informato presso la cancelleria. Simile interpretazione comporterebbe, altresì, una ingiustificata disparità di trattamento tra il contumace nell'ordinario processo di cognizione e l'intimante, rimasto contumace nel processo di opposizione a precetto, regolato dalle stesse disposizioni del processo ordinario, per il richiamo degli artt. 175 e segg. fatto dall'art. 616 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione del Tribunale di Cosenza.
Cosi deciso in Roma il 24/11/1998.