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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.g. 773 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Manuela Saracino Presidente
2) dott. Pietro Mastrorilli Consigliere
3) dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
in persona del rappresentante legale pro tempore Pt_1
rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Daprile
appellante/appellato incidentale
E
Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. Stefania Scardicchio
appellato/appellante incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1
lite in favore del ricorrente, liquidate in complessivi E 1.400,00, oltre accessori.
Con ricorso depositato il 13.7.2023, l' proponeva gravame, chiedendo la riforma della sentenza Pt_1
impugnata, per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano, e il rigetto della domanda formulata dal ricorrente in primo grado.
resisteva con memoria del 3.6.2024, e chiedeva il rigetto del gravame e la Controparte_1
conferma della sentenza di primo grado, spiegando altresì - nell'ipotesi di accoglimento dell'appello principale relativamente al capo afferente l'annullamento degli indebiti - appello incidentale condizionato per sentir accogliere l'originaria domanda di mero accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di restituzione delle somme percepite a titolo di disoccupazione agricola e assegni per nucleo familiare.
Acquisiti il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio e i documenti prodotti dalle parti, in data odierna la causa veniva decisa mediante pubblicazione del dispositivo in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 29.4.2019, riferiva: 1) di lavorare come bracciante agricolo a Controparte_1
tempo determinato sin dal 2005; 2) di aver svolto la suddetta attività alle dipendenze dell'azienda agricola specificatamente per 106 giornate nell'anno 2013, 90 giornate nell'anno _2
2014, 106 giornate nell'anno 2015 e 106 giornate nell'anno 2016, con relativa iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli del Comune di residenza;
3) di aver sempre prestato regolarmente la propria attività nelle predette giornate presso fondi ubicati in agro di Acquaviva delle Fonti, CA di Bari, Cassano delle Murge, Adelfia e Casamassima, provvedendo alla sistemazione dei tendoni, defogliamento, acinellatura, rimozione acini guasti, taglio dell'uva e sistemazione della stessa nelle cassette, sotto le direttive del titolare , da cui riceveva _2
una retribuzione giornaliera di 35,00 € in contanti, osservando un orario di lavoro giornaliero di sei ore, con inizio alle prime luci dell'alba; 4) che l' con il terzo e quarto elenco nominativo Pt_1
trimestrale di variazione relativo al 2018, disconosceva le giornate lavorative con riferimento agli anni 2013, 2014 e 2015 e 2016; 4) di aver impugnato in data 23.4.2019 le predette determinazioni con ricorso amministrativo alla Commissione Cisoa;
5) che con otto diverse missive del febbraio
2019 l' comunicava il rigetto delle domande di disoccupazione agricola afferenti gli anni 2013, Pt_1
2014, 2015 e 2016, contabilizzando come indebite le somme percepite a titolo di indennità di 2 disoccupazione agricola ed assegni al nucleo familiare per tali annualità; 6) di aver presentato ricorso amministrativo anche avverso queste ultime determinazioni.
A sostegno dell'illegittimità dei provvedimenti adottati dall' rilevava che i rapporti di lavoro Pt_1
erano documentati dai prospetti paga emessi dall'azienda agricola e dalle denunce _2
DMAG per l'anno 2017.
Deduceva, inoltre, di aver rispettato il termine previsto dall'art. 22, d.l. n. 7/1970 e di non essere, dunque, decaduto dall'azione giudiziaria.
Tanto detto, chiedeva al Tribunale del lavoro di Bari di “Accertare e dichiarare che l'istante ha espletato attività lavorativa, quale bracciante agricolo a tempo determinato, alle dipendenze dell'azienda agricola per 106 giornate nell'anno 2013, per 90 giornate nell'anno _2
2014, per 106 giornate nell'anno 2015 e per 106 giornate nell'anno 2016. Dichiarare tenuto e per
l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a reiscrivere il Pt_1
ricorrente negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per tutte le giornate disconosciute indicate al capo che precede. Dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il resistente ad accreditare sulla posizione assicurativa del ricorrente i contributi per le giornate di lavoro agricolo disconosciute e ad accreditare/mantenere i contributi figurativi relativi alle prestazioni di disoccupazione. Dichiarare che il ricorrente non è tenuto alla restituzione delle somme percepite a titolo di prestazioni di disoccupazione agricola e assegni al nucleo familiare per gli anni 2013,
2014, 2015 e 2016. Condannare l' alla rifusione delle spese processuali da attribuirsi in Pt_1 distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”.
Si costituiva in giudizio l' eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda per Pt_1
compiuta decadenza ex art. 22 D.L. n. 7/1970 e l'improponibilità della domanda di riaccredito dei contributi per le giornate di lavoro disconosciute e dei contributi figurativi relativi alle prestazioni di disoccupazione per carenza di domanda amministrativa.
Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, atteso che la cancellazione del ricorrente dagli elenchi bracciantili era conseguita a un accesso ispettivo esperito dai propri funzionari.
Espletata l'attività istruttoria a mezzo dei testi Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
e il Tribunale del lavoro di Bari accoglieva la domanda del ricorrente.
[...] Testimone_4
Il primo giudice, dopo aver rammentato che, secondo la giurisprudenza di legittimità “nel rapporto di lavoro agricolo, avente ad oggetto determinate operazioni stagionali, la subordinazione è
3 configurabile quando la prestazione lavorativa sia resa in relazione di sinallagmaticità con una controprestazione retributiva, sia pure corrisposta in natura - anche in mancanza di direzione e controllo costanti del datore di lavoro sull'operato del lavoratore e di un orario di lavoro rigidamente prestabilito”, riteneva che, all'esito alle risultanze dell'istruttoria, doveva ritenersi provata la sussistenza del rapporto di lavoro per gli anni e per le giornate svolte dal alle CP_1
dipendenze della azienda agricola di . _2
A tal proposito, osservava che i testi avevano confermato le mansioni svolte dal ricorrente, la corresponsione di una retribuzione mensile e la durata giornaliera della prestazione, mentre l' Pt_1
aveva fondato la cancellazione delle giornate sull'ispezione dallo stesso svolta, senza di contro fornire la prova che il ricorrente non avesse svolto attività lavorativa.
In particolare, il primo giudice riteneva attendibili i testi e circa lo Testimone_2 S_ svolgimento dell'attività lavorativa del anche in considerazione delle pronunce giudiziali a CP_1
loro favorevoli e aventi ad oggetto il medesimo contenzioso.
Aggiungeva che, ad ulteriore conferma dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente, vi erano le dichiarazioni rese in sede ispettiva dal (il quale aveva riferito di aver assunto un da _2 CP_1
Noicattaro) e dal (che aveva asserito che tale da Noicattaro di circa 40 anni era S_ CP_1
suo compagno di lavoro).
Pertanto, in accoglimento della domanda, dichiarava il diritto del ricorrente all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Noicattaro per 106 giornate nell'anno 2013, per 90 nel 2014, per 106 nel 2015 e 2016 e, per l'effetto, condannava l' a provvedere alla Pt_1
relativa reiscrizione e al riaccredito della relativa contribuzione.
Disponeva, inoltre, l'annullamento degli indebiti in relazione alle prestazioni di indennità di disoccupazione agricola e assegni famigliari per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016.
Condannava, infine, l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in €1.400,00 per compensi, Pt_1
con distrazione, oltre accessori come per legge.
*****
L' affida l'atto di gravame a cinque motivi di doglianza. Pt_1
4 Con il primo, l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il giudice di prime cure ha disposto l'annullamento degli indebiti in relazione alle prestazioni di indennità di disoccupazione agricola e assegni famigliari per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016.
Lamenta che il giudice avrebbe in tal modo violato il principio della domanda stabilito ex art. 99
c.p.c., non essendo ciò stato oggetto delle domande proposte in primo grado dall'odierno appellato.
Evidenzia, altresì, che, ai sensi dall'art. 2 della Legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo (legge n. 2248/1865 allegato E), il Tribunale, in quanto giudice ordinario, avrebbe oltrepassato i confini della propria giurisdizione, atteso che, conoscendo solo dei comportamenti esecutivi dei provvedimenti della PA che incidono sui diritti soggettivi e dei rapporti sostanziali sottostanti - e non degli atti amministrativi -, avrebbe potuto solo disapplicare gli atti in esame e non annullarli.
Con il secondo motivo di doglianza, l'appellante denuncia l'omessa valutazione, da parte del primo giudice, dei fatti e degli elementi di prova allegati dall' - in particolare il verbale unico di Pt_1
accertamento e notificazione n. 2017016486/DDL del 29.12.2017 (in cui risultano annotate le seguenti circostanze verificate dai funzionari di vigilanza: “una discordanza tra il fabbisogno dichiarato all' dalla ditta ed il numero di giornate risultanti dalle denunce contributive”; Pt_1
“l'antieconomicità della presunta attività aziendale”, “evidenti contraddizioni sul possesso e conduzione dei fondi nella D.A. o dichiarati nella disponibilità dell'azienda, sulla consistenza aziendale e sulla manodopera utilizzata”, “l'assoluta genericità e contraddittorietà di ben sedici dichiarazioni” e “la riferibilità delle fatture emesse per la quasi totalità a vendite a blocco”) e le dichiarazioni spontaneamente rese dai lavoratori e dal agli Ispettori - al fine di contestare la _2
pretesa avanzata dal CP_1
Assume che il giudicante avrebbe deciso la controversia in maniera sommaria e in violazione dell'art. 115 c.p.c., poiché, quanto allegato dall'Ente appellante non è stato contestato dall'odierno appellato in occasione della prima difesa utile, che, nel rito del lavoro, corrisponde all'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c., ove, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, le parti devono procedere a delineare con nettezza la materia controversa, divenendo incontestabili tutte le circostanze di fatto su cui non vi è divergenza tra le parti.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il giudice di prime cure avrebbe fatto malgoverno dei principi che regolano l'onere della prova in materia di disconoscimento dei rapporti di lavoro in agricoltura, anche alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte 5 nella sentenza n. 2427/2019 circa l'onere assertivo e probatorio gravante sul lavoratore e la rilevanza della documentazione prodotta dall'asserita azienda datrice di lavoro.
Sostiene l'appellante che la domanda attorea sia sfornita di prova, in quanto il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era formulato in maniera del tutto generica, non avendo il CP_1
dedotto con sufficiente dettaglio i caratteri tipici della subordinazione, né gli elementi c.d. sintomatici della stessa. Invero, parte ricorrente aveva soltanto affermato di avere lavorato per un certo numero di giornate alle dipendenze della ditta , ma nulla aveva riferito in ordine alle _2
mansioni concretamente svolte e al luogo in cui aveva lavorato, al dovere di osservare orari e turni di lavoro predeterminati, alla necessità di giustificare eventuali ritardi e assenze.
Ritiene, altresì, inammissibili le avverse chieste ed espletate prove testimoniali “perché vertenti su circostanze generiche e valutative, inidonee ex se a dimostrare la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato”.
Rileva che la documentazione prodotta dal lavoratore a fondamento della propria asserzione circa l'esistenza del rapporto di lavoro non poteva considerarsi idonea a comprovare quanto reclamato in ricorso, trattandosi di documentazione di formazione unilaterale proveniente dal datore di lavoro.
Con un quarto motivo di doglianza, l'Ente appellante censura la sentenza gravata per violazione del principio di specificità della prova testimoniale di cui all'art. 244 c.p.c.
In particolare, si duole dell'ammissione e della positiva valutazione da parte del Tribunale della prova testimoniale chiesta dal lavoratore, in quanto i relativi capitoli risultavano articolati in maniera generica, difettando, dunque, del requisito della specificità.
In definitiva, ritiene che le prove orali espletate non sarebbero state in grado di provare in maniera inequivocabile il periodo in cui le giornate di lavoro sarebbero state effettuate, l'orario di lavoro osservato secondo stagionalità, la durata della prestazione giornaliera, le colture praticate sugli appezzamenti, i compiti lavorativi svolti in concreto, la precisa ubicazione dei fondi rustici,
l'ammontare e le modalità di dazione del compenso, i mezzi di trasporto utilizzati per raggiungere i terreni, le forme di manifestazione del potere direttivo del datore di lavoro, l'esistenza di preposti o intermediari, tutte caratteristiche del rapporto di lavoro così come individuate nella pronuncia n.
1670/2019 di questa Corte.
Con il quinto motivo di gravame, l'appellante si duole dell'inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testi escussi in primo grado, inevitabilmente frutto di condizionamenti, avendo gli stessi analoga
6 causa pendente contro l' per la medesima questione relativa alla cancellazione dagli elenchi Pt_1
anagrafici dei lavoratori agricoli.
*****
si costituisce e chiede la conferma della sentenza, salvo che nella parte in cui il primo CP_1
giudice ha disposto l'annullamento degli indebiti relativi alle prestazioni di disoccupazione percepiti per gli anni disconosciuti.
Spiega al riguardo appello incidentale condizionato, affinché, in caso di accoglimento del primo motivo di gravame, sia accolta di domanda di mero accertamento dell'insussistenza dell'obbligo dell'esponente di restituire le somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione e assegno al nucleo familiare, così come proposta in primo grado, con vittoria di spese del giudizio d'appello, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
*****
L'appello principale è infondato e deve essere integralmente respinto.
Ragioni di ordine logico-giuridico impongono di esaminare preliminarmente il secondo, terzo, quarto e quinto motivo di gravame da trattare congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
È utile premettere che sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le
Sezioni unite della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito ed hanno congruamente statuito:
1) che il lavoratore agricolo il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento);
2) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a
7 decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (Cass, Sez. un., 26.10.2000, n. 1133).
È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro della sussistenza dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass.
2.8.2012, n. 13877).
A maggior ragione l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione.
Secondo Cass. 11 febbraio 2016, n. 2739, l'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione di prestazioni previdenziali che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, Pt_1
esercitando la facoltà di cui all'art. 9 del D. Lgs. n. 375 del 1993.
Ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale, fermo restando che nella controversia avente ad oggetto la prestazione previdenziale lo status di lavoratore agricolo può essere accertato solo incidentalmente.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che il Tribunale di prime cure abbia fatto corretta applicazione dei surrichiamati principi in punto di prova, senza fondare la decisione in via esclusiva sulla documentazione fornita dal lavoratore, ma, al contrario, operando una valutazione ponderata e complessiva di tutte le risultanze istruttorie.
Va, altresì, detto che dalle difese rassegnate dall' e dalla documentazione dallo stesso CP_3
versata in atti emerge che il disconoscimento delle giornate agricole di cui è causa è scaturito da quanto accertato dai funzionari di vigilanza in sede di verifica dell'effettiva sussistenza dei rapporti di lavoro denunciati all' tramite modelli D.MAG. trimestrali, dalla azienda agricola Pt_1 _2
.
[...]
8 Orbene, passando al vaglio della prova testimoniale raccolta in primo grado, non può non condividersi quanto statuito dal primo Giudice circa l'idoneità della stessa a corroborare la ricostruzione fattuale prospettata dal bracciante, avendone ricavato la conferma delle mansioni svolte dal la corresponsione in suo favore di una retribuzione giornaliera, la durata CP_1
giornaliera della prestazione.
Difatti, il sig. ha così dichiarato: “ADR: Conosco il sig. perché abbiamo Testimone_1 CP_1
lavorato insieme in campagna per diversi anni alle dipendenze della ditta . ADR: Io _2
ho lavorato per dal 2012 al 2017 e ho visto lavorare il ricorrente dal 2013 al 2016. _2
ADR: Ho lavorato per il sig. ogni anno da marzo sino a novembre, solitamente, e per 156 _2 giornate l'anno. Il me lo ricordo ogni anno dall'estate sino a quando lavoravo io, ossia CP_1 fino all'autunno. ADR: Nell'anno 2013 io ho lavorato da marzo fino a novembre per 156 giornate e ricordo il da agosto fino a quando ho lavorato io a novembre. Insieme ci siamo trovati a CP_1 fare una sessantina/settantina di giornate. ADR: Nell'anno 2014 io ho lavorato, come sempre, dalla primavera sino all'autunno e posso dire di aver visto lavorare il sig. da settembre CP_1
sino a novembre, ossia sino a quando ho lavorato io. Lavoravamo sempre insieme e posso dire di averlo visto per 60/70 giornate. ADR: Nell'anno 2015 io ho lavorato dalla primavera sino ad ottobre ed ho visto lavorare il dall'estate, posso confermare luglio, sino a ottobre, ossia CP_1
sino a quando ho lavorato io. Lo ricordo lavorare per una sessantina di giornate. ADR: _2
Nell'anno 2016 io ho lavorato da marzo sino a settembre. Ho lavorato con nel mese di CP_1
agosto e settembre per una trentina di giornate. Io a settembre sono andato via per cui non so se lui ha proseguito. ADR: I terreni dove abbiamo lavorato si trovavano nel territorio di Acquaviva delle
Fonti, Adelfia, CA. Erano internati e per arrivarci io mi incontravo in un punto, un bivio tra Acquaviva e CA con altri lavoratori e ci faceva strada un mezzo del sig. . ADR: _2
Nel periodo in cui ho lavorato con il ricorrente ho visto fare allo stesso la sistemazione dei teloni, la pulitura dell'uva per togliere l'acino marcio, il taglio ma soprattutto lui si occupava di prendere le cassette con l'uva che noi tagliavamo dal terreno e le metteva sulle pedane. ADR: L'orario di lavoro era di sei ore al giorno e iniziavamo alle prime luci del giorno. ADR: Le istruzioni di lavoro le dava che passava sui campi e poi andava via. ADR: La retribuzione veniva _2
pagata da in campagna e in contanti. Io prendevo dai 35 ai 40 euro al giorno. Mi _2
dava degli acconti e il saldo quando poteva. Non so quanto prendesse il sig. ma so che la CP_1
retribuzione era quella per tutti. Ho visto che chiamava il sig. per retribuirlo in _2 CP_1 campagna. […]”.
9 Anche la teste ha reso dichiarazioni convergenti su aspetti essenziali della Testimone_2
prestazione lavorativa. Ha dichiarato, infatti: “ADR: Conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme in campagna come braccianti agricoli per l'azienda di . Io ho lavorato con _2
l'azienda di dal 2013 al 2017, ogni anno vi ho lavorato per un numero di giornate _2 che varia da 60 a 100. In tutti gli anni ha lavorato con me il sig. . ADR: Nell'anno Controparte_1
2013 io ho lavorato nel periodo da agosto a dicembre per circa 70-80 giornate. Nel mio stesso periodo ha lavorato anche il sig. lo vedevo molto spesso per cui posso dire di aver CP_1 lavorato con lui per circa 50-60 giornate. ADR: Nell'anno 2014 io ho lavorato per da _2
settembre a novembre per circa una sessantina di giornate. Il sig. ha lavorato nel mio CP_1 stesso periodo all'incirca per una cinquantina di giornate. ADR: Nell'anno 2015 io ho lavorato per
da agosto a novembre per circa 70-75 giornate e anche quell'anno ha lavorato nel mio _2
stesso periodo il sig. Posso dire di averlo visto lavorare anche in quell'anno per 50-60 CP_1 giorni. ADR: Nell'anno 2016 io ho lavorato per da agosto a dicembre per circa un _2
centinaio di giornate e il sig. confermo che ha lavorato nel mio stesso periodo per circa CP_1
80-90 giorni. ADR: I fondi su cui abbiamo lavorato sono ubicati in Acquaviva delle Fonti, Adelfia e
CA di Bari. ADR: Nel periodo in cui abbiamo lavorato insieme, sia io che il ricorrente abbiamo provveduto al defogliamento, alla rimozione dell'acino guasto, al taglio dell'uva e all'incassettamento dell'uva. Il sig. si occupava anche di sistemare le cassette, contenenti CP_1
l'uva che avevamo tagliato, sulle pedane. ADR: L'orario di lavoro giornaliero era di circa 6 ore con inizio all'alba. ADR: Le istruzioni di lavoro venivano impartite dal titolare , il _2
quale ci diceva cosa fare e poi andava via. ADR: Venivamo retribuiti dal sig. con _2
acconti in contanti in campagna e il saldo con le stesse modalità. La mia retribuzione giornaliera era di 35,00 euro. Non so quanto prendesse il sig. ma so che gli uomini percepivano 40,00 CP_1
euro al giorno. Mi è capitato di vedere il sig. chiamare il ricorrente per pagarlo e _2 consegnargli il denaro ma non so a quanto ammontasse. […]”.
Analogamente comprovante è il tenore delle dichiarazioni rese dal teste che ha Testimone_3 così risposto: “Conosco il sig. perché ci siamo trovati a lavorare insieme in Controparte_1
campagna, come braccianti agricoli, per la ditta di . ADR: Io ho lavorato per questa _2
ditta dal 2012 al 2017. Ricordo di essermi trovato a lavorare con il sig. dal 2013 al 2016. CP_1
ADR: Io nel 2013 ho lavorato per dal mese di settembre sino a novembre per una _2
cinquantina di giornate. Ricordo di aver lavorato con il ricorrente nello stesso mio periodo e per lo stesso numero di giornate. ADR: Io nel 2014 ho lavorato per da giugno sino ad ottobre per _2
10 un centinaio di giornate e ricordo il nei mesi di settembre e ottobre per una trentina di CP_1
giornate. ADR: Io nel 2015 ho lavorato per da luglio a dicembre per un centocinquanta _2
giornate e ricordo il sig. da quando ho iniziato io a luglio sino a novembre, mi sembra che CP_1
lui abbia finito un po' prima di me. Insieme abbiamo lavorato un centinaio di giornate. ADR:
Nell'anno 2016 io ho lavorato da aprile ad ottobre e anche quell'anno feci un centocinquanta giornate. Ricordo di aver lavorato con il ricorrente nel pieno dell'estate, era agosto sino a quando ho lavorato io, ossia ottobre. Insieme abbiamo lavorato almeno per una sessantina di giornate.
ADR: I terreni dove abbiamo lavorato si trovavano nel territorio di CA di Bari,
Acquaviva delle Fonti e sulla strada per Cassano e Adelfia. ADR: Nei periodi in cui mi sono trovato a lavorare con il sig. abbiamo esercitato la sistemazione dei teloni, l'acinellatura e CP_1 sistemazione foglie, la pulizia dell'uva per togliere l'acino marcio, il taglio dell'uva e poi lui provvedeva a comporre le pedane con le cassette dell'uva. ADR: L'orario giornaliero di lavoro era di circa sei ore con inizio al mattino presto. ADR: Le direttive le dava il sig. che era _2
spesso con noi sui terreni. ADR: La retribuzione ci veniva pagata da in campagna e in _2
contanti. Lui retribuiva dai 35 ai 40 euro a seconda die lavori e a seconda se si era donna o uomini. Alle donne solitamente dava 35 euro. Io sono stato retribuito a seconda del lavoro dalle 35 alle 40 euro. Non so con precisione quanto prendesse il ricorrente ma posso affermare che mi è capitato di vedere il chiamare in campagna il per retribuirlo. […]”. _2 CP_1
Da ultimo, del medesimo tenore sono state le dichiarazioni rese dal teste “Non Testimone_4
sono parente del sig. . Lo conosco in quanto abbiamo lavorato insieme in Controparte_1
campagna per la ditta . ADR: Io ho lavorato per la ditta dal 2013 al 2017 e in _2 _2
quegli anni ho lavorato con il ricorrente. ADR: Io ho lavorato per la ditta nel 2013 dal _2
mese di agosto sino a dicembre per una cinquantina di giornate. Ricordo il sig. nel mio CP_1
stesso periodo e per lo stesso numero di giornate. ADR: Nell'anno 2014 io ho lavorato nel mese di marzo e poi sono ritornato nel mese di ottobre sino a dicembre e ho lavorato una cinquantina di giornate. Ricordo il sig. per un breve periodo tra ottobre e dicembre per una trentina di CP_1 giornate. ADR: Nell'anno 2015 io ho lavorato per il da marzo a maggio e poi sono tornato _2
a lavorare, sempre per da settembre a dicembre per un centinaio di giornate. Ricordo il sig. _2 nella seconda parte dell'anno da settembre a novembre per una cinquantina di giornate. CP_1
ADR: Nell'anno 2016 io ho lavorato dal mese di marzo sino a dicembre per più di un centinaio di giornate. Ricordo di aver lavorato con il sig. nella seconda parte dell'anno, da agosto sino CP_1
a dicembre per un centinaio di giornate. ADR: I terreni dove abbiamo lavorato si trovano in agro
11 di CA, Acquaviva delle Fonti sulla via per Cassano, Adelfia. ADR: Con il sig. CP_1
abbiamo fatto la sistemazione dei teloni, la pulizia dell'uva, il taglio dell'uva e la sistemazione nelle cassette. Lui in particolare si occupava di fare le pedane con le cassette di uva, ossia si mettevano le cassette l'una sull'altra. ADR: L'orario di lavoro giornaliero era di sei ore circa, con inizio all'alba. ADR: Le direttive di lavoro venivano impartite dal sig. che veniva sui _2
terreni. ADR: La retribuzione ci veniva pagata dal in campagna e in contanti. Ci dava degli _2
acconti e il saldo quando poteva, secondo le sue disponibilità economiche. Io prendevo una quarantina di euro. Non so quanto prendesse il la retribuzione poteva variare a seconda CP_1 dei lavori.”.
Le risultanze istruttorie, diffusamente poc'anzi riportate, smentiscono dunque la fittizietà sostenuta dall' e depongono univocamente nel senso della natura subordinata del rapporto di lavoro Pt_1
agricolo in esame, con conseguente venir meno del disconoscimento delle giornate lavorative operato dall' in danno del Pt_1 CP_1
In particolare, rileva la Corte che il periodo di lavoro (da agosto a dicembre dell'anno 2013, da settembre a dicembre dell'anno 2014, da luglio a novembre dell'anno 2015 e da agosto a dicembre dell'anno 2016), le mansioni (sistemazione dei tendoni, defogliazione, acinellatura, taglio uva, rimozione acini guasti e sistemazione dell'uva nelle cassette), i luoghi di lavoro (fondi ubicati in agro di Acquaviva delle Fonti, CA di Bari, Adelfia, Casamassima e Cassano delle Murge),
l'orario di lavoro fisso giornaliero (sei ore), le disposizioni lavorative impartite dal e la _2 cadenza giornaliera e fissa della retribuzione (€ 35,00), come indicati dal nel ricorso CP_1
introduttivo, hanno trovato piena conferma nella espletata attività istruttoria, smentendo dunque la fittizietà del rapporto lavoro sostenuta dall' Pt_1
Detto assunto ha trovato puntuale riscontro, poi, nella documentazione acquisita, da cui risulta che la ditta ha comunicato l'assunzione dell'appellante per i periodi in esame e la sua adibizione ad attività di bracciante agricolo.
Nessun rilievo può ascriversi alla doglianza dell'odierno appellante circa l'asserita inattendibilità dei testi , e dovendosi semmai sottolineare come la S_ Testimone_2 Tes_3 Tes_4
credibilità soggettiva dei testimoni escussi – negata dall'Istituto appellante – non può essere messa in dubbio, stante il tenore chiaro, preciso e circostanziato delle deposizioni, che si riscontrano tra loro, circa gli anni e i periodi, l'orario di lavoro, le attività svolte dall'azienda e dal lavoratore, le direttive impartite dal titolare, le modalità di corresponsione della paga.
12 A nulla rileva, altresì, al fine di infirmare l'attendibilità dei testi, la circostanza che anch'essi hanno proposto analoga domanda di riconoscimento dei benefici previdenziali di che trattasi, poiché, in quanto colleghi di lavoro, meglio di altri hanno potuto confermare le mansioni svolte dall'appellato.
Occorre poi dare atto che l'effettività dei rapporti di lavoro intrattenuti dai testimoni S_
, e – pure disconosciuti dall' – è stata accertata giudizialmente Testimone_2 Tes_4 Tes_3 Pt_1
con sentenze favorevoli agli stessi, alcune anche passate in giudicato, attestanti l'effettivo svolgimento alle dipendenze della ditta , per il per gli anni 2012-2016 (sent. Trib _2 S_
Bari n.2695/2022 passata in giudicato, per la negli anni 2013-2016 (sent. Trib Bari Testimone_2
163/2022 afferente gli anni 2013, 2014 e 2015 passata in giudicato;
sent. Corte App. Bari 784/2024 relativa al 2016), per il negli anni 2013-2015 (cfr sent. Trib Bari 999/2023 passata in Tes_4
giudicato), per il negli anni 2013-2015 (sent. Corte App. Bari, 1080/24). Tes_3
Va pure considerato che le dichiarazioni rese dai testi e sono state considerate S_ Tes_4
attendibili nel giudizio promosso da nei confronti della stessa azienda, Testimone_3 _2
, per il medesimo verbale di accertamento, conclusosi con sentenza di questa Corte con esito
[...]
favorevole al ricorrente (sentenza n. 1080/2024), in cui i testi hanno dichiarato di avere lavorato l'uno per il periodo dal 2012 al 2017 e l'altro dal 2013 al 2017.
Del pari, attendibile è stato considerato il teste nel giudizio promosso da Tes_4 Testimone_2
prima citato (sent Corte App Bari 784/2024) e in quello azionato da (sent.
[...] Controparte_4
Corte App Bari n 315/25), così come credibile è stato giudicato lo stesso nel Controparte_1
giudizio azionato da (sent. Corte Appello Bari n. 315/2025) e da (sent. CP_4 Testimone_2
Corte App. Bari, 784/2024).
Sicché se da un lato, come già rilevato dal Tribunale, le deposizioni dei testimoni acquisite nel contraddittorio processuale corroborano la genuinità del rapporto di lavoro agricolo intercorso con l'istante, dall'altro non risulta essere emerso in sede ispettiva alcun elemento dirimente per disconoscere la natura subordinata del rapporto, bensì solo elementi neutri o presuntivi e, comunque, di per sé non incompatibili con la subordinazione.
A tale ultimo riguardo non può omettersi di considerare che alcuna dichiarazione del ricorrente, del o dei testi escussi resa agli spettori confligge esplicitamente con le risultanze acquisite in _2
giudizio ed in precedenza esposte.
13 È d'uopo evidenziare, piuttosto, l'inconferenza della maggior parte delle dichiarazioni rese da alcuni lavoratori agli Ispettori e riportate nell'atto d'appello, in quanto spesso generiche o provenienti da soggetti che non riferiscono di conoscere l'odierno appellato.
Neppure in sede processuale l' ha supportato le ragioni del disconoscimento del rapporto di Pt_1
lavoro subordinato con adeguati elementi probatori, così agevolando la conclusione cui il primo giudice è pervenuto circa l'esistenza ed effettività dei rapporti di lavoro invece disconosciuti dall' Pt_1
A tal proposito, la Corte osserva che in primo grado, all'udienza del 12.5.2021, veniva ammessa anche la prova testimoniale invocata dall' ma a tale statuizione - rimasta incontestata - Pt_1
l' non dava seguito, omettendo di fatto di procedere alla citazione dei testi ammessi. CP_3
In definitiva, non possono che condividersi le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice adito, il quale, alla luce del complesso degli elementi probatori disponibili, ha ritenuto che Controparte_1 fosse in possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione negli elenchi anagrafici del comune di residenza per 106 giornate nell'anno 2013, 90 giornate nell'anno 2014, 106 giornate nell'anno 2015
e 106 giornate nell'anno 2016.
Resta da esaminare il primo motivo d'appello. Anch'esso va respinto.
Deve preliminarmente osservarsi che il Tribunale non ha emesso una pronuncia di annullamento di specifici provvedimenti, essendosi limitato ad annullare “eventuali indebiti” per prestazioni collegate all'iscrizione negli anni oggetto di giudizio. La dizione adoperata, per la sua genericità e l'assenza di qualsivoglia individuazione di specifici atti dell' , denota il contenuto meramente CP_3
dichiarativo della pronuncia, volto ad affermare la spettanza delle prestazioni ricevute dal ricorrente in ragione delle originarie iscrizioni, con sostanziale equivalenza ed aderenza rispetto alla domanda spiegata dal ricorrente di dichiarare di non essere tenuto “alla restituzione delle somme percepire a titolo di prestazioni di disoccupazione agricola e assegni al nucleo familiare per gli anni 2013,
2014, 2015 e 2016”.
Ad ogni buon conto, il motivo è, in ogni caso, infondato.
Al riguardo, è d'uopo osservare che la doglianza dell' non è meritevole di accoglimento dal Pt_1
momento che nella materia in questione sussiste la giurisdizione piena del giudice ordinario, trattandosi di controversia relativa al rapporto previdenziale, attribuita al giudice del lavoro ai sensi
14 degli art. 442 e 444 c.p.c., in quanto coinvolgente posizioni di diritto soggettivo (v. Cass. sez. un. n.
12972 del 1991).
Inoltre, atteso che la domanda avanzata in primo grado dall'odierno appellato concerne diritti soggettivi previsti dalle leggi in materia di previdenza e che gli adempimenti posti a carico dell' sono meramente esecutivi degli obblighi di legge - e non espressione di una funzione CP_3
amministrativa in senso proprio -, rispetto ad essi non operano i limiti posti ai poteri del giudice ordinario dall'art. 4 legge n. 2240 all. E del 1865 (cfr., in fattispecie analoga: Cass. 5614/1988;
1361/1975).
Resta assorbita ogni altra questione, compresa quella delineata dal lavoratore con l'appello incidentale.
In conclusione, l'appello principale dell' va disatteso;
va dichiarato assorbito quello incidentale Pt_1 condizionato dell'appellato e, per l'effetto, confermata la sentenza impugnata.
Le spese processuali del giudizio di appello, liquidate come da infrascritto dispositivo in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 147 del 2022, seguono la soccombenza dell'appellante.
Ai sensi del DPR n 115 del 2002, art 13, comma 1 quater, inserito dalla l. n 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Spetta, invece, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravenute di esenzione del suo pagamento.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato il 13.7.2023, dall' Pt_1
avverso la sentenza n. 2032 del 4.7.2023 resa dal Tribunale del lavoro di Bari nei confronti di
, così provvede: Controparte_1
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
condanna l' al pagamento in favore di delle spese del presente grado di Pt_1 Controparte_1 giudizio, che liquida in E 2.500,00, oltre accessori, da distrarsi in favore dell'avvocato distrattario
Stefania Scardicchio;
dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un
15 ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 14.1.2025
Il Presidente
dott.ssa Manuela Saracino
Il Consigliere estensore
dott.ssa Ernesta Tarantino
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