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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/06/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 942/2022 R.G. promossa da
( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
( ), ( ), CodiceFiscale_2 Parte_3 CodiceFiscale_3
( ), rappresentati e difesi, per Parte_4 CodiceFiscale_4 procura allegata in atti, dall'avv. Angela Passarello;
appellanti nei confronti di
(pi: , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del direttore generale pro tempore, ( Controparte_2 [...]
), rappresentati e difesi, per procure allegate in atti, dall'avv. Pietro C.F._5
Recupero; appellati
Avente ad oggetto: risarcimento danni.
All'udienza collegiale del 17 gennaio 2025 i difensori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa era posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 30.6.2015, gli odierni appellanti convenivano innanzi al
Tribunale di Siracusa gli appellati di cui in epigrafe, esponendo che, in occasione dell'intervento di isterectomia effettuato in data 7.7.2006 dal dott. , Controparte_2
presso l'ospedale Umberto I di , senza adeguato consenso informato sui CP_1 rischi dell'intervento, sul trattamento anestesiologico e sulle procedure sanitarie adottate, aveva contratto una pelviperitonite, indice di mancata Parte_1
sterilità del presidio nosocomiale;
il mancato riconoscimento della complicanza, da parte del personale sanitario, ed il lungo tempo trascorso, oltre 20 giorni, tra la contrazione dell'infezione e l'intervento necessitato, effettuato presso altro medico ed altra struttura, era espressione di malpratica sanitaria ed aveva arrecato alla postumi altamente invalidanti, pari al 100 %, essendo stata ricoverata il Pt_1
14.6.2007 per subocclusione intestinale e prolasso rettale, patologia non altrimenti curabile se non con una rettoplastica eseguita il 23.1.2009; inoltre, la dimenticanza dei fili di sutura nell'uretra dell'attrice, risalente al primo intervento, aveva, nel tempo, causato calcolosi ostruttiva, tale da richiedere due interventi di cistoscopia in data 11.11.2013 ed il 5.5.2015.
Ciò premesso, gli attori chiedevano: a) dichiarare la responsabilità del medico operatore per le lesioni riportate dalla a seguito Controparte_2 Pt_1 dell'intervento di isterectomia sopra descritto, nonché per i postumi ed i danni tutti derivati agli attori a titolo di malpratica sanitaria ed in assenza di consenso informato;
b) dichiarare la civile corresponsabilità dell' Controparte_1 per l'infezione nosocomiale contratta dalla durante il ricovero e le Pt_1
conseguenze derivatene;
c) condannare in solido i convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali (avendo la dovuto dismettere, a fine 2009, l'attività di Pt_1
imprenditrice agricola precedentemente svolta) e non patrimoniali (sub specie di danno morale, esistenziale e biologico) subiti da e dai suoi Parte_1
familiari, nella misura che sarebbe risultata dovuta.
Con sentenza n. 873/2022, pubblicata il 18.5.2022, il Tribunale di Siracusa rigettava ogni domanda.
Esponeva il tribunale, a sostegno della decisione: i) alla stregua di quanto emerso dalla consulenza tecnica d'ufficio, l'intervento di isterectomia, posto in essere dal dott. , presso l'ospedale Umberto I, si CP_2
palesava necessario per il tipo di sintomatologia di cui soffriva la sig.ra Pt_1
(menometrorragie ed algie pelviche dovute alla presenza di fibromatosi uterina) ed era stato eseguito correttamente;
ii) la tipologia di filo di sutura rinvenuto nei tessuti in occasione della cistoscopia non risaliva all'intervento del 2006, bensì al successivo trattamento sanitario di cistouretropessi secondo , cui la era stata sottoposta nel 2009 presso PE Pt_1
la casa di cura : i c.t.u. avevano infatti chiarito che il filo di sutura Controparte_3
denominato “prolene”, successivamente ritrovato nella cistoscopia, era usualmente utilizzato in tale tipo di intervento, e non era invece adoperato per riparare brecce vescicali, quali quelle verificatesi in occasione dell'intervento del 2006 per cui era lite;
iii) la pelviperitonite, insorta, subito dopo l'intervento, su preesistente malattia infiammatoria pelvica (PID), era stata determinata precipuamente da una raccolta ascessuale derivante da deiscenza di sutura del moncone vaginale; sebbene i consulenti d'ufficio avessero criticato le modalità di redazione della cartella clinica e le omissioni in essa contenute, sì da potere fortemente dubitare del fatto che i sanitari avessero praticato, nel caso in esame, alla paziente idonea e tempestiva terapia antibiotica al fine di prevenire infezioni quali quella poi verificatasi, ciononostante i medesimi consulenti erano giunti a riferire che “anche se si fosse proceduto alla somministrazione di profilassi antibiotica (non documentata nel caso in esame) comunque si sarebbe sviluppata la complicanza infettiva, derivante appunto da deiscenza di sutura, condizione prevista quale complicanza e non sempre prevedibile, e non da contaminazione intraoperatoria”; sicchè la mancata somministrazione di terapia antibiotica preoperatoria non aveva in definitiva svolto alcun ruolo causale, o concausale, efficiente e determinante nello sviluppo della peritonite ascessuale poi occorsa alla paziente, tenuto conto della preesistente patologia infiammatoria pelvica sofferta e della fisiologica suscettibilità della stessa allo sviluppo di aderenze;
iv) sebbene il modulo di consenso informato non riportasse la tipologia degli interventi da realizzare, cionondimeno si imponeva il rigetto della domanda di risarcimento del danno da mancato consenso informato, dal momento che la Pt_1
non aveva dimostrato, né si era offerta di dimostrare, l'esistenza di concreti ed effettivi pregiudizi non patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto alla autodeterminazione in sé considerato, né aveva provato che, ove adeguatamente informata dei rischi e delle conseguenze dell'intervento di isterectomia totale subito
- intervento necessario a seguito della sintomatologia riscontrata e correttamente eseguito, come sopra riferito - si sarebbe rifiutata di sottoporvisi.
Avverso la suddetta sentenza gli attori interponevano appello, con atto di citazione notificato il 19.6.2022, cui resistevano gli appellati.
Posta in decisione, allo scadere dei termini assegnati per le conclusionali, la causa perveniva alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) I motivi di critica alla sentenza, per la verità esposti in modo confuso e non sistematico, si possono di seguito così riassumere.
Sotto un primo profilo (pagg. 8/12 dell'appello), ci si duole che il giudice abbia recepito acriticamente le conclusioni peritali, così condividendo le “circostanze false” - siccome in contrasto con le risultanze documentali - ivi riportate, le quali (si assume) oltre a rendere nulla la perizia, si traducono in cause di nullità della sentenza.
Si deduce, al riguardo, anzitutto, che dalla cartella clinica emerge che l'intervento oggetto di giudizio sia stato effettuato in regime di elezione e programmato;
quindi, non era indispensabile, né necessario, ma si trattava di un routinario intervento, privo di rischi specifici.
Nessuna infezione batterica, né stato febbrile pre-intervento, sono stati, inoltre, rilevati o riportati in fase di anamnesi nella cartella clinica. Costituisce, pertanto, un falso in perizia asserire la preesistenza di infezioni anteriori all'intervento o una predisposizione della paziente a deiscenza da sutura del moncone vaginale. Pertanto, qualificare il mancato trattamento antibiotico preventivo come semplice errore di mancata assistenza, privo di nesso di causalità con la pelviperitonite, costituisce una palese violazione di elementari principi clinici ed un travisamento dei fatti. La cartella clinica esclude la preesistenza e concomitanza di episodi infettivi, e l'assenza di uno stato febbrile, che invece appare solamente dopo l'intervento, prova che l'infezione sia sorta solo ed esclusivamente a seguito dell'intervento chirurgico, caratterizzato da malpratica sanitaria, anche sul piano assistenziale post-operatorio.
Ulteriore elemento di assenza di pelviperitonite cronica pregressa e predisposizione della paziente a ricorrenti infezioni, è l'esame ecografico pelvico antecedente alcuni mesi all'intervento oggetto di giudizio a firma della ginecologa (doc.8). Persona_2
La dissertazione dei ctu sui fili di sutura, inoltre, costituisce una “allocazione eufemistica”, essendo invece completa la descrizione del chirurgo che operò a Villa
Salus l'appellante, indicando in cartella sia i mezzi di sutura utilizzati, sia la causa dell'intervento di “pelviperitonite post-operatoria” espresso riferimento causale all'intervento subito presso l'ospedale Umberto I di . Non esiste alcuna CP_1
prova che quei fili di sutura potevano essere utilizzati dal successivo intervento salvavita effettuato presso altro nosocomio e tale affermazione costituisce un falso che rende la perizia inficiata di nullità perché contrasta con i documenti in atti.
1.1) Il motivo non si confronta con le motivazioni della sentenza appellata.
Le critiche alla consulenza tecnica d'ufficio, sopra riassunte, oltre ad essere prive di adeguato fondamento, per come si chiarirà di seguito, hanno, infatti, riguardato profili neppure decisivi ai fini di una diversa decisione. Valga infatti evidenziare che le critiche del gravame alla ctu si appuntano sostanzialmente su tre aspetti: la ritenuta necessità dell'intervento di isterectomia;
l'affermata sussistenza di preesistente patologia infiammatoria pelvica (cd. PID); l'affermata riconducibilità dei fili di sutura rinvenuti nell'uretra dell'attrice al diverso intervento eseguito nel 2009.
Orbene, osserva, anzitutto, il collegio che il fatto, evidenziato dall'appellante, che l'intervento di “isterectomia totale con annessiectomia sinistra e salpingectomia destra”, per cui è pretesa risarcitoria, sia stato effettuato “in regime di elezione e programmato”, ne esclude il carattere di urgenza, ma non la sua corretta indicazione, in relazione al tipo di sintomatologia di cui soffriva la (algie pelviche e Pt_1
diffuse perdite ematiche dai genitali esterni con conseguente anemia sideropenica, dovute alla presenza di un fibroma sottomucoso del diametro di 10 x 8 cm). Del resto, che l'intervento fosse appropriato, al fine di risolvere la sintomatologia della paziente, non è mai stato contestato dall'attrice con l'atto introduttivo, né nella relazione del proprio consulente di parte, dott. depositata in Persona_3
primo grado, la quale ha, piuttosto, affermato - sia pure apoditticamente - l'esistenza di non meglio precisati “segni di imperizia e negligenza” “nell'esecuzione dell'intervento”, oltre che “nel post operatorio” (cf. conclusioni della ctp).
A ciò si aggiunga che l'ulteriore affermazione dell'appellante, secondo cui detto intervento di isterectomia fosse routinario e scevro da rischi - peraltro contrastante con la doglianza relativa alla mancata informazione sui rischi medesimi e con le indicazioni contenute, in merito alle possibili complicazioni, nella stessa ctp - appare irrilevante, dal momento che i ctu ed il giudice hanno affermato che l'intervento è stato eseguito dall'operatore medico correttamente, senza che a tal proposito siano state formulate - al di là della dedotta dimenticanza dei punti di sutura, su cui infra
- critiche di alcun genere.
La stessa affermazione dei ctu, secondo cui la tipologia dei fili di sutura rinvenuti nell'uretra in occasione delle cistoscopie del 2013 e del 2015 (“prolene”, suture non assorbibili, progettate per essere durevoli e di lunga durata, e tinte di blu per migliorare la visibilità) non risalisse all'intervento del 2006, non è stata idoneamente censurata in gravame. I ctu, difatti, mai hanno sostenuto che tali fili di sutura siano stati utilizzati nel corso dell'intervento di “drenaggio di raccolta ascessuale della cupola vaginale” effettuato nell'agosto 2006 presso la casa di cura Villa Salus per curare la “pelviperitonite”; quanto, piuttosto, nel corso del successivo trattamento sanitario di cistouretropessi secondo , eseguito nel 2009 presso la casa di cura PE
, “in quanto era necessario usare un filo robusto per sollevare Controparte_3
uretra e vescica nello stesso modo per risolvere il problema dell'incontinenza urinaria che affliggeva la perizianda” (cfr. ctu).
Infine, sotto altro profilo, l'appellante censura le conclusioni della ctu, laddove ha dato atto che “durante l'intervento chirurgico per cui è causa fu evidenziata la presenza di una pregressa malattia infiammatoria pelvica (cd. PID), che aveva determinato l'insorgenza di aderenze dell'utero agli organi viciniori”. Tale affermazione parte appellante contesta, in forza di un certificato, a firma della dott.ssa , del 25.10.11 (doc. 8), che, in realtà, nulla evidenzia a tal proposito, Per_2
nonché rilevando l'assenza di alcuno stato febbrile pregresso all'intervento (insorto solo successivamente). E tuttavia, tale dato non è determinante per escludere la preesistenza di una malattia infiammatoria pelvica, se è vero che lo stesso ctp attoreo dott. nella relazione a sua firma in atti, ha evidenziato che detta malattia Per_3
(causata da specifici batteri che si spostano dalla vagina e vanno a infettare le tube, le ovaie e l'utero e principalmente da clamidia e gonorrea) “in molti casi … rimane del tutto asintomatica, aumentando così il rischio di andare incontro a danni permanenti;
quando presenti, i sintomi più comuni dell'infezione sono: dolore addominale o pelvico, perdite vaginali e o sanguinamento vaginale anormale, disparireunia”.
In ogni caso, è decisivo rilevare che ciò che ha essenzialmente indotto i ctu, e conseguentemente la sentenza appellata, ad escludere il nesso causale, tra l'errore di assistenza riscontrato (la mancata somministrazione di profilassi antibiotica un'ora prima dell'intervento) e l'insorgere della pelviperitonite post-operatoria, è il diverso rilievo secondo cui la causa di detta pelviperitonite (come emerge dalla valutazione documentale relativa alla presenza di raccolta ascessuale che fuoriusciva dal moncone vaginale oggetto di intervento di drenaggio presso Villa Salus nell'agosto
2006) sia da rinvenire, non già in una contaminazione intraoperatoria batterica, quanto, piuttosto, nella deiscenza della sutura del moncone vaginale, ossia una
“condizione prevista quale complicanza e non sempre prevedibile”.
Tale punto motivazionale - che ha costituito l'argomento fondamentale della impugnata decisione di rigetto della domanda risarcitoria, per assenza di danni derivanti da inesatta esecuzione di prestazione sanitaria - non è stato oggetto di specifici motivi di censura, sicchè nessun ulteriore accertamento tecnico si rende necessario sul punto.
2.) Con altro ordine di censure (pagg. 13/19 dell'atto di gravame), gli appellanti assumono la violazione del principio del contraddittorio, per avere i consulenti del tribunale omesso la valutazione delle censure formulate dai propri ctp e depositate il
5.5.2021. Assumono, altresì, che i c.t.u. hanno riconosciuto lo svolgimento di trattamenti antibiotici preventivi e successivi senza alcun riscontro nella cartella clinica ed in contrasto con la setticemia pelvica.
Inoltre, i consulenti del giudice hanno omesso di considerare l'alterazione della cartella clinica - già accertata in sede penale, sebbene poi il reato sia risultato prescritto - laddove ha riportato la presenza di un fibroma intramurale della grandezza di un feto a termine (recte: “testa di un feto a termine”), in contrasto con le misure del contenitore di invio e l'esame dell'anatomopatologo, che riporta la dimensione ridotta.
I c.t.u. hanno, poi, omesso la valutazione del PID all'atto delle dimissioni ospedaliere, sinonimo della grave occlusione intestinale, già evidenziata dopo l'intervento, unitamente all'infezione in corso, nonché hanno omesso la valutazione del danno psichico.
2.1) Il motivo - diretto, questa volta, alla denuncia di omissioni dei c.t.u. - è in parte infondato, in parte inammissibile, non essendo possibile cogliere le ragioni di rilevanza delle dedotte censure ai fini di una diversa decisione della causa.
Anzitutto, l'assunto secondo cui i consulenti d'ufficio abbiano omesso la valutazione delle osservazioni dei consulenti di parte è destituito di fondamento, avendo in realtà i ctu dedicato apposito paragrafo della relazione alla “replica alle osservazioni” dei ctp e Per_3 Per_4
Diversamente da quanto in doglianza, poi, i c.t.u., in realtà, hanno esattamente rappresentato quanto esposto in cartella in merito alla terapia antibiotica praticata, evidenziando la mancata sottoposizione della paziente a profilassi antibiotica prima dell'inizio dell'intervento chirurgico (circostanza, nondimeno, ritenuta irrilevante, per quanto esposto in precedenza) ed in seguito, a partire dal giorno 9 luglio, con la comparsa di iperpiressia, la prescrizione di terapia antibiotica con “ , poi CP_4 sostituito il giorno dopo da ” in monoterapia, ed infine il 13 luglio la Pt_5
prescrizione in associazione di “Tobramicina” e “Tenacid”.
L'asserito accertamento, in sede penale, dell'alterazione della cartella clinica, in merito alle dimensioni del fibroma, risulta, poi, indimostrata (non constano le fonti di prova) e comunque appare irrilevante ai fini del decidere. Ferma l'incontestata indicazione terapeutica per l'isterectomia anche considerata la dimensione del fibroma indicata prima dell'intervento (10 x 8 cm), tale tema di indagine non incide, infatti, sulle ragioni di rigetto della domanda, fondate, si ribadisce, sulla riscontrata assenza di nesso causale tra i lamentati danni ed una inesatta esecuzione di prestazione sanitaria.
In ultimo, resta assorbita la doglianza circa l'omessa valutazione del danno psichico da parte dei ctu.
3.) Con altro motivo, parte appellante impugna la sentenza per aver respinto la domanda risarcitoria per violazione del consenso informato.
Lamenta che il giudice, pur avendo ammesso l'assenza di un adeguato consenso informato, ha nondimeno respinto la domanda adducendo una violazione dell'onere probatorio. Si assume la sussistenza di pronunce della Cassazione che “dichiarano la nullità del trattamento operatorio privo di consenso”, nullità che “determina la risarcibilità di tutti i danni patrimoniali … oltre i danni morali”. Si assume, inoltre, ragionevole presumere che se l'appellante fosse stata adeguatamente informata del rischio di contrarre la setticemia e perdere le funzioni rettali-vescicali, trattandosi di un intervento d'elezione e non d'urgenza, si sarebbe rifiutata.
3.1) Il motivo è infondato.
Secondo consolidato orientamento di legittimità, le conseguenze dannose che derivino, secondo un nesso di regolarità causale, dalla lesione del diritto all'autodeterminazione, verificatasi in seguito a un atto terapeutico eseguito senza la preventiva informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli, e dunque senza un consenso legittimamente prestato, devono essere debitamente allegate dal paziente, sul quale grava l'onere di provare il fatto positivo del rifiuto che egli avrebbe opposto al medico (Cass. n. 28985/2019).
Pur nel caso in cui possa presumersi che il paziente, se correttamente informato, avrebbe prestato il consenso, o in cui comunque non v'è prova del contrario, la violazione dell'obbligo informativo determina la lesione del diritto alla autodeterminazione, ma anche in tal caso è indispensabile allegare e provare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito (Cass. n. 16633/2023). Il tribunale ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, dal momento che l'attrice non ha giammai prospettato, nell'atto introduttivo del giudizio, ma neppure nelle memorie ex art. 183 c.p.c., né tanto meno offerto di provare, che, ove adeguatamente informata dei rischi dell'intervento di isterectomia, si sarebbe rifiutata di sottoporvisi (ciò che assume, invece, con l'atto di appello) o comunque l'esistenza di concreti ed effettivi pregiudizi non patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto all'autodeterminazione.
4.) L'appello, in definitiva, deve trovare rigetto.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza, liquidate, applicati i vigenti parametri introdotti dal DM n.147/2022, valore indeterminato, in misura pari ai minimi, tenuto conto che le ragioni di appello non presentano profili di particolare difficoltà, nonché applicata la maggiorazione del 30 % di cui all'art. 4 comma 2 DM
n. 55/2014.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore delle parti appellate delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €.4.630,00, oltre rimborso 15 per cento spese generali, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti, richiesti dall'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 942/2022 R.G. promossa da
( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
( ), ( ), CodiceFiscale_2 Parte_3 CodiceFiscale_3
( ), rappresentati e difesi, per Parte_4 CodiceFiscale_4 procura allegata in atti, dall'avv. Angela Passarello;
appellanti nei confronti di
(pi: , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del direttore generale pro tempore, ( Controparte_2 [...]
), rappresentati e difesi, per procure allegate in atti, dall'avv. Pietro C.F._5
Recupero; appellati
Avente ad oggetto: risarcimento danni.
All'udienza collegiale del 17 gennaio 2025 i difensori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa era posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 30.6.2015, gli odierni appellanti convenivano innanzi al
Tribunale di Siracusa gli appellati di cui in epigrafe, esponendo che, in occasione dell'intervento di isterectomia effettuato in data 7.7.2006 dal dott. , Controparte_2
presso l'ospedale Umberto I di , senza adeguato consenso informato sui CP_1 rischi dell'intervento, sul trattamento anestesiologico e sulle procedure sanitarie adottate, aveva contratto una pelviperitonite, indice di mancata Parte_1
sterilità del presidio nosocomiale;
il mancato riconoscimento della complicanza, da parte del personale sanitario, ed il lungo tempo trascorso, oltre 20 giorni, tra la contrazione dell'infezione e l'intervento necessitato, effettuato presso altro medico ed altra struttura, era espressione di malpratica sanitaria ed aveva arrecato alla postumi altamente invalidanti, pari al 100 %, essendo stata ricoverata il Pt_1
14.6.2007 per subocclusione intestinale e prolasso rettale, patologia non altrimenti curabile se non con una rettoplastica eseguita il 23.1.2009; inoltre, la dimenticanza dei fili di sutura nell'uretra dell'attrice, risalente al primo intervento, aveva, nel tempo, causato calcolosi ostruttiva, tale da richiedere due interventi di cistoscopia in data 11.11.2013 ed il 5.5.2015.
Ciò premesso, gli attori chiedevano: a) dichiarare la responsabilità del medico operatore per le lesioni riportate dalla a seguito Controparte_2 Pt_1 dell'intervento di isterectomia sopra descritto, nonché per i postumi ed i danni tutti derivati agli attori a titolo di malpratica sanitaria ed in assenza di consenso informato;
b) dichiarare la civile corresponsabilità dell' Controparte_1 per l'infezione nosocomiale contratta dalla durante il ricovero e le Pt_1
conseguenze derivatene;
c) condannare in solido i convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali (avendo la dovuto dismettere, a fine 2009, l'attività di Pt_1
imprenditrice agricola precedentemente svolta) e non patrimoniali (sub specie di danno morale, esistenziale e biologico) subiti da e dai suoi Parte_1
familiari, nella misura che sarebbe risultata dovuta.
Con sentenza n. 873/2022, pubblicata il 18.5.2022, il Tribunale di Siracusa rigettava ogni domanda.
Esponeva il tribunale, a sostegno della decisione: i) alla stregua di quanto emerso dalla consulenza tecnica d'ufficio, l'intervento di isterectomia, posto in essere dal dott. , presso l'ospedale Umberto I, si CP_2
palesava necessario per il tipo di sintomatologia di cui soffriva la sig.ra Pt_1
(menometrorragie ed algie pelviche dovute alla presenza di fibromatosi uterina) ed era stato eseguito correttamente;
ii) la tipologia di filo di sutura rinvenuto nei tessuti in occasione della cistoscopia non risaliva all'intervento del 2006, bensì al successivo trattamento sanitario di cistouretropessi secondo , cui la era stata sottoposta nel 2009 presso PE Pt_1
la casa di cura : i c.t.u. avevano infatti chiarito che il filo di sutura Controparte_3
denominato “prolene”, successivamente ritrovato nella cistoscopia, era usualmente utilizzato in tale tipo di intervento, e non era invece adoperato per riparare brecce vescicali, quali quelle verificatesi in occasione dell'intervento del 2006 per cui era lite;
iii) la pelviperitonite, insorta, subito dopo l'intervento, su preesistente malattia infiammatoria pelvica (PID), era stata determinata precipuamente da una raccolta ascessuale derivante da deiscenza di sutura del moncone vaginale; sebbene i consulenti d'ufficio avessero criticato le modalità di redazione della cartella clinica e le omissioni in essa contenute, sì da potere fortemente dubitare del fatto che i sanitari avessero praticato, nel caso in esame, alla paziente idonea e tempestiva terapia antibiotica al fine di prevenire infezioni quali quella poi verificatasi, ciononostante i medesimi consulenti erano giunti a riferire che “anche se si fosse proceduto alla somministrazione di profilassi antibiotica (non documentata nel caso in esame) comunque si sarebbe sviluppata la complicanza infettiva, derivante appunto da deiscenza di sutura, condizione prevista quale complicanza e non sempre prevedibile, e non da contaminazione intraoperatoria”; sicchè la mancata somministrazione di terapia antibiotica preoperatoria non aveva in definitiva svolto alcun ruolo causale, o concausale, efficiente e determinante nello sviluppo della peritonite ascessuale poi occorsa alla paziente, tenuto conto della preesistente patologia infiammatoria pelvica sofferta e della fisiologica suscettibilità della stessa allo sviluppo di aderenze;
iv) sebbene il modulo di consenso informato non riportasse la tipologia degli interventi da realizzare, cionondimeno si imponeva il rigetto della domanda di risarcimento del danno da mancato consenso informato, dal momento che la Pt_1
non aveva dimostrato, né si era offerta di dimostrare, l'esistenza di concreti ed effettivi pregiudizi non patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto alla autodeterminazione in sé considerato, né aveva provato che, ove adeguatamente informata dei rischi e delle conseguenze dell'intervento di isterectomia totale subito
- intervento necessario a seguito della sintomatologia riscontrata e correttamente eseguito, come sopra riferito - si sarebbe rifiutata di sottoporvisi.
Avverso la suddetta sentenza gli attori interponevano appello, con atto di citazione notificato il 19.6.2022, cui resistevano gli appellati.
Posta in decisione, allo scadere dei termini assegnati per le conclusionali, la causa perveniva alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) I motivi di critica alla sentenza, per la verità esposti in modo confuso e non sistematico, si possono di seguito così riassumere.
Sotto un primo profilo (pagg. 8/12 dell'appello), ci si duole che il giudice abbia recepito acriticamente le conclusioni peritali, così condividendo le “circostanze false” - siccome in contrasto con le risultanze documentali - ivi riportate, le quali (si assume) oltre a rendere nulla la perizia, si traducono in cause di nullità della sentenza.
Si deduce, al riguardo, anzitutto, che dalla cartella clinica emerge che l'intervento oggetto di giudizio sia stato effettuato in regime di elezione e programmato;
quindi, non era indispensabile, né necessario, ma si trattava di un routinario intervento, privo di rischi specifici.
Nessuna infezione batterica, né stato febbrile pre-intervento, sono stati, inoltre, rilevati o riportati in fase di anamnesi nella cartella clinica. Costituisce, pertanto, un falso in perizia asserire la preesistenza di infezioni anteriori all'intervento o una predisposizione della paziente a deiscenza da sutura del moncone vaginale. Pertanto, qualificare il mancato trattamento antibiotico preventivo come semplice errore di mancata assistenza, privo di nesso di causalità con la pelviperitonite, costituisce una palese violazione di elementari principi clinici ed un travisamento dei fatti. La cartella clinica esclude la preesistenza e concomitanza di episodi infettivi, e l'assenza di uno stato febbrile, che invece appare solamente dopo l'intervento, prova che l'infezione sia sorta solo ed esclusivamente a seguito dell'intervento chirurgico, caratterizzato da malpratica sanitaria, anche sul piano assistenziale post-operatorio.
Ulteriore elemento di assenza di pelviperitonite cronica pregressa e predisposizione della paziente a ricorrenti infezioni, è l'esame ecografico pelvico antecedente alcuni mesi all'intervento oggetto di giudizio a firma della ginecologa (doc.8). Persona_2
La dissertazione dei ctu sui fili di sutura, inoltre, costituisce una “allocazione eufemistica”, essendo invece completa la descrizione del chirurgo che operò a Villa
Salus l'appellante, indicando in cartella sia i mezzi di sutura utilizzati, sia la causa dell'intervento di “pelviperitonite post-operatoria” espresso riferimento causale all'intervento subito presso l'ospedale Umberto I di . Non esiste alcuna CP_1
prova che quei fili di sutura potevano essere utilizzati dal successivo intervento salvavita effettuato presso altro nosocomio e tale affermazione costituisce un falso che rende la perizia inficiata di nullità perché contrasta con i documenti in atti.
1.1) Il motivo non si confronta con le motivazioni della sentenza appellata.
Le critiche alla consulenza tecnica d'ufficio, sopra riassunte, oltre ad essere prive di adeguato fondamento, per come si chiarirà di seguito, hanno, infatti, riguardato profili neppure decisivi ai fini di una diversa decisione. Valga infatti evidenziare che le critiche del gravame alla ctu si appuntano sostanzialmente su tre aspetti: la ritenuta necessità dell'intervento di isterectomia;
l'affermata sussistenza di preesistente patologia infiammatoria pelvica (cd. PID); l'affermata riconducibilità dei fili di sutura rinvenuti nell'uretra dell'attrice al diverso intervento eseguito nel 2009.
Orbene, osserva, anzitutto, il collegio che il fatto, evidenziato dall'appellante, che l'intervento di “isterectomia totale con annessiectomia sinistra e salpingectomia destra”, per cui è pretesa risarcitoria, sia stato effettuato “in regime di elezione e programmato”, ne esclude il carattere di urgenza, ma non la sua corretta indicazione, in relazione al tipo di sintomatologia di cui soffriva la (algie pelviche e Pt_1
diffuse perdite ematiche dai genitali esterni con conseguente anemia sideropenica, dovute alla presenza di un fibroma sottomucoso del diametro di 10 x 8 cm). Del resto, che l'intervento fosse appropriato, al fine di risolvere la sintomatologia della paziente, non è mai stato contestato dall'attrice con l'atto introduttivo, né nella relazione del proprio consulente di parte, dott. depositata in Persona_3
primo grado, la quale ha, piuttosto, affermato - sia pure apoditticamente - l'esistenza di non meglio precisati “segni di imperizia e negligenza” “nell'esecuzione dell'intervento”, oltre che “nel post operatorio” (cf. conclusioni della ctp).
A ciò si aggiunga che l'ulteriore affermazione dell'appellante, secondo cui detto intervento di isterectomia fosse routinario e scevro da rischi - peraltro contrastante con la doglianza relativa alla mancata informazione sui rischi medesimi e con le indicazioni contenute, in merito alle possibili complicazioni, nella stessa ctp - appare irrilevante, dal momento che i ctu ed il giudice hanno affermato che l'intervento è stato eseguito dall'operatore medico correttamente, senza che a tal proposito siano state formulate - al di là della dedotta dimenticanza dei punti di sutura, su cui infra
- critiche di alcun genere.
La stessa affermazione dei ctu, secondo cui la tipologia dei fili di sutura rinvenuti nell'uretra in occasione delle cistoscopie del 2013 e del 2015 (“prolene”, suture non assorbibili, progettate per essere durevoli e di lunga durata, e tinte di blu per migliorare la visibilità) non risalisse all'intervento del 2006, non è stata idoneamente censurata in gravame. I ctu, difatti, mai hanno sostenuto che tali fili di sutura siano stati utilizzati nel corso dell'intervento di “drenaggio di raccolta ascessuale della cupola vaginale” effettuato nell'agosto 2006 presso la casa di cura Villa Salus per curare la “pelviperitonite”; quanto, piuttosto, nel corso del successivo trattamento sanitario di cistouretropessi secondo , eseguito nel 2009 presso la casa di cura PE
, “in quanto era necessario usare un filo robusto per sollevare Controparte_3
uretra e vescica nello stesso modo per risolvere il problema dell'incontinenza urinaria che affliggeva la perizianda” (cfr. ctu).
Infine, sotto altro profilo, l'appellante censura le conclusioni della ctu, laddove ha dato atto che “durante l'intervento chirurgico per cui è causa fu evidenziata la presenza di una pregressa malattia infiammatoria pelvica (cd. PID), che aveva determinato l'insorgenza di aderenze dell'utero agli organi viciniori”. Tale affermazione parte appellante contesta, in forza di un certificato, a firma della dott.ssa , del 25.10.11 (doc. 8), che, in realtà, nulla evidenzia a tal proposito, Per_2
nonché rilevando l'assenza di alcuno stato febbrile pregresso all'intervento (insorto solo successivamente). E tuttavia, tale dato non è determinante per escludere la preesistenza di una malattia infiammatoria pelvica, se è vero che lo stesso ctp attoreo dott. nella relazione a sua firma in atti, ha evidenziato che detta malattia Per_3
(causata da specifici batteri che si spostano dalla vagina e vanno a infettare le tube, le ovaie e l'utero e principalmente da clamidia e gonorrea) “in molti casi … rimane del tutto asintomatica, aumentando così il rischio di andare incontro a danni permanenti;
quando presenti, i sintomi più comuni dell'infezione sono: dolore addominale o pelvico, perdite vaginali e o sanguinamento vaginale anormale, disparireunia”.
In ogni caso, è decisivo rilevare che ciò che ha essenzialmente indotto i ctu, e conseguentemente la sentenza appellata, ad escludere il nesso causale, tra l'errore di assistenza riscontrato (la mancata somministrazione di profilassi antibiotica un'ora prima dell'intervento) e l'insorgere della pelviperitonite post-operatoria, è il diverso rilievo secondo cui la causa di detta pelviperitonite (come emerge dalla valutazione documentale relativa alla presenza di raccolta ascessuale che fuoriusciva dal moncone vaginale oggetto di intervento di drenaggio presso Villa Salus nell'agosto
2006) sia da rinvenire, non già in una contaminazione intraoperatoria batterica, quanto, piuttosto, nella deiscenza della sutura del moncone vaginale, ossia una
“condizione prevista quale complicanza e non sempre prevedibile”.
Tale punto motivazionale - che ha costituito l'argomento fondamentale della impugnata decisione di rigetto della domanda risarcitoria, per assenza di danni derivanti da inesatta esecuzione di prestazione sanitaria - non è stato oggetto di specifici motivi di censura, sicchè nessun ulteriore accertamento tecnico si rende necessario sul punto.
2.) Con altro ordine di censure (pagg. 13/19 dell'atto di gravame), gli appellanti assumono la violazione del principio del contraddittorio, per avere i consulenti del tribunale omesso la valutazione delle censure formulate dai propri ctp e depositate il
5.5.2021. Assumono, altresì, che i c.t.u. hanno riconosciuto lo svolgimento di trattamenti antibiotici preventivi e successivi senza alcun riscontro nella cartella clinica ed in contrasto con la setticemia pelvica.
Inoltre, i consulenti del giudice hanno omesso di considerare l'alterazione della cartella clinica - già accertata in sede penale, sebbene poi il reato sia risultato prescritto - laddove ha riportato la presenza di un fibroma intramurale della grandezza di un feto a termine (recte: “testa di un feto a termine”), in contrasto con le misure del contenitore di invio e l'esame dell'anatomopatologo, che riporta la dimensione ridotta.
I c.t.u. hanno, poi, omesso la valutazione del PID all'atto delle dimissioni ospedaliere, sinonimo della grave occlusione intestinale, già evidenziata dopo l'intervento, unitamente all'infezione in corso, nonché hanno omesso la valutazione del danno psichico.
2.1) Il motivo - diretto, questa volta, alla denuncia di omissioni dei c.t.u. - è in parte infondato, in parte inammissibile, non essendo possibile cogliere le ragioni di rilevanza delle dedotte censure ai fini di una diversa decisione della causa.
Anzitutto, l'assunto secondo cui i consulenti d'ufficio abbiano omesso la valutazione delle osservazioni dei consulenti di parte è destituito di fondamento, avendo in realtà i ctu dedicato apposito paragrafo della relazione alla “replica alle osservazioni” dei ctp e Per_3 Per_4
Diversamente da quanto in doglianza, poi, i c.t.u., in realtà, hanno esattamente rappresentato quanto esposto in cartella in merito alla terapia antibiotica praticata, evidenziando la mancata sottoposizione della paziente a profilassi antibiotica prima dell'inizio dell'intervento chirurgico (circostanza, nondimeno, ritenuta irrilevante, per quanto esposto in precedenza) ed in seguito, a partire dal giorno 9 luglio, con la comparsa di iperpiressia, la prescrizione di terapia antibiotica con “ , poi CP_4 sostituito il giorno dopo da ” in monoterapia, ed infine il 13 luglio la Pt_5
prescrizione in associazione di “Tobramicina” e “Tenacid”.
L'asserito accertamento, in sede penale, dell'alterazione della cartella clinica, in merito alle dimensioni del fibroma, risulta, poi, indimostrata (non constano le fonti di prova) e comunque appare irrilevante ai fini del decidere. Ferma l'incontestata indicazione terapeutica per l'isterectomia anche considerata la dimensione del fibroma indicata prima dell'intervento (10 x 8 cm), tale tema di indagine non incide, infatti, sulle ragioni di rigetto della domanda, fondate, si ribadisce, sulla riscontrata assenza di nesso causale tra i lamentati danni ed una inesatta esecuzione di prestazione sanitaria.
In ultimo, resta assorbita la doglianza circa l'omessa valutazione del danno psichico da parte dei ctu.
3.) Con altro motivo, parte appellante impugna la sentenza per aver respinto la domanda risarcitoria per violazione del consenso informato.
Lamenta che il giudice, pur avendo ammesso l'assenza di un adeguato consenso informato, ha nondimeno respinto la domanda adducendo una violazione dell'onere probatorio. Si assume la sussistenza di pronunce della Cassazione che “dichiarano la nullità del trattamento operatorio privo di consenso”, nullità che “determina la risarcibilità di tutti i danni patrimoniali … oltre i danni morali”. Si assume, inoltre, ragionevole presumere che se l'appellante fosse stata adeguatamente informata del rischio di contrarre la setticemia e perdere le funzioni rettali-vescicali, trattandosi di un intervento d'elezione e non d'urgenza, si sarebbe rifiutata.
3.1) Il motivo è infondato.
Secondo consolidato orientamento di legittimità, le conseguenze dannose che derivino, secondo un nesso di regolarità causale, dalla lesione del diritto all'autodeterminazione, verificatasi in seguito a un atto terapeutico eseguito senza la preventiva informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli, e dunque senza un consenso legittimamente prestato, devono essere debitamente allegate dal paziente, sul quale grava l'onere di provare il fatto positivo del rifiuto che egli avrebbe opposto al medico (Cass. n. 28985/2019).
Pur nel caso in cui possa presumersi che il paziente, se correttamente informato, avrebbe prestato il consenso, o in cui comunque non v'è prova del contrario, la violazione dell'obbligo informativo determina la lesione del diritto alla autodeterminazione, ma anche in tal caso è indispensabile allegare e provare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito (Cass. n. 16633/2023). Il tribunale ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, dal momento che l'attrice non ha giammai prospettato, nell'atto introduttivo del giudizio, ma neppure nelle memorie ex art. 183 c.p.c., né tanto meno offerto di provare, che, ove adeguatamente informata dei rischi dell'intervento di isterectomia, si sarebbe rifiutata di sottoporvisi (ciò che assume, invece, con l'atto di appello) o comunque l'esistenza di concreti ed effettivi pregiudizi non patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto all'autodeterminazione.
4.) L'appello, in definitiva, deve trovare rigetto.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza, liquidate, applicati i vigenti parametri introdotti dal DM n.147/2022, valore indeterminato, in misura pari ai minimi, tenuto conto che le ragioni di appello non presentano profili di particolare difficoltà, nonché applicata la maggiorazione del 30 % di cui all'art. 4 comma 2 DM
n. 55/2014.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore delle parti appellate delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €.4.630,00, oltre rimborso 15 per cento spese generali, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti, richiesti dall'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo