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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/07/2025, n. 3359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3359 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11014/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa inscritta al n. in epigrafe, promossa da:
nato ad [...] il [...] (C. F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Patanè; C.F._1
CONTRO
, nata in [...] nata Controparte_1
a Catania il 12.01.1972, rappresentata e difesa dall'avv. Venera Russo;
***
Ragioni di fatto e di diritto.
La domanda di parte attrice – “Piaccia all'On.le Tribunale di Catania adito, in accoglimento totale delle istanze attoree, contrariis reictis, dire e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 179 comma 1 lettera b) del
1
Francesco Petrarca, n. 6 e precisamente: 1) appartamento posto al piano secondo di vani quattro ed accessori in catasto al foglio 33 particella 753 sub
15, categ. A/2, Classe 8, vani 6,5 r.c. euro 436,1; 2) sezione di terrazza posta al terzo ed ultimo piano della superficie complessiva di mq 135. In catasto al foglio 33 particella 735 sub 17 categ. Lastrico solare - consistenza mq 135;
3) locale garage al piano semicantinato della superficie complessiva di mq
15. In catasto al foglio 33- part. 735 sub 3 categ. C/6 –cl.
6- mq. 15 – r.c.
Euro 44,93 ricevuti dal sig. per atto ai rogiti in notar Parte_1
del 29.07.1996 rep. 84018- racc. 5587- reg.to in Acireale il Persona_1
13.08.1996 al n. 1456/1V trascritto presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Catania in data 31.07.1996 al n. 25574 reg. gen. e n. 18792 reg. gen. si appartengono in proprietà esclusiva al sig. Parte_1 nato in [...] il [...] c.f. in quanto beni C.F._1 personali.” – non può trovare accoglimento stante il difetto di prova in ordine alla sussistenza dello spirito di liberalità, sì come già ampiamente esposto nel corpo dell'ordinanza istruttoria del 29 giugno 2023, da intendersi qui integralmente riportata e trascritta.
Le spese seguono la soccombenza.
In difetto di nota spese, parte attrice deve rinfondere la convenuta delle spese di lite.
Tali spese, quanto ai compensi di difesa, vanno liquidate in complessivi Euro
2.905,00 (d. m. 55/2014, sì come aggiornato dal d. m. 147/2022; scaglione delle cause di valore immediatamente superiore a Euro 5.200; massimo abbattimento per la fase istruttoria, in ragione del mancato raccoglimento di prova costituenda, e della fase decisoria, per la semplicità delle questioni giuridiche trattate).
P. t. m.
2 Il dott. Gaetano Cataldo, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. in epigrafe, rigetta la domanda di cui all'atto di citazione;
condanna
[...]
a rifondere delle spese di lite, che liquida in Parte_1 Controparte_1
Euro 2.905,00, oltre c. p. c. e i. v. a. come per legge, rimborso a forfait come da d. m. cit.
Catania, I luglio 2025
Il g. u.
Dott. Gaetano Cataldo
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