Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 16/04/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1797/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 1797/2025 promossa da: con il patrocinio dell'avv. Andrea Tiso Controparte_1
e con il patrocinio dell'avv. Marta Michelon Controparte_2
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“1) Dichiarare la separazione personale dei IGnori , C.F. e Controparte_2 C.F._1
, C.F. autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo del Controparte_1 C.F._2
reciproco rispetto e mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito.
2) Affidare i minori e in via congiunta ai genitori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale, stabilendosi che gli stessi stiano, come già oggi accade, secondo il seguente calendario che prevede un tempo paritetico dei genitori:
• tutti i giorni, dal lunedì al venerdì compresi (anche quando non sono con lei), la madre accompagnerà a scuola i figli il mattino (direttamente, dalla propria abitazione, o prelevandoli da quella del padre) e li andrà a prendere all'uscita; i figli pranzeranno sempre, in questi giorni, presso la madre;
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• tutti i martedì, mercoledì e giovedì, compreso pernottamento, i figli staranno con la madre;
• il venerdì, dalle 14.30, i figli staranno con il padre, e con lui passeranno anche l'intera giornata del sabato (pernottamento compreso), fino alla domenica mattina;
• a settimane alternate, i figli passeranno la domenica con la madre (dal mattino), che li accompagnerà a scuola il lunedì successivo, o con il padre, fino al lunedì mattina (quando la madre li preleverà per accompagnarli a scuola);
Durante le vacanze estive e staranno con ciascun genitore per due settimane anche Per_1 Per_2
non consecutive, in periodo da concordare fra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
Durante le vacanze natalizie i figli staranno con ciascun genitore per sette giorni consecutivi, alternando le due settimane di anno in anno, dal giorno della Vigilia di Natale al 30 dicembre compresi e dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi.
I figli staranno inoltre con ciascun genitore per la metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e Pasquetta, staranno con il padre il giorno del compleanno dello stesso, il giorno della festa del papà e in occasione di eventi familiari relativi alla sua famiglia d'origine e staranno con la madre il giorno del compleanno della stessa, il giorno della festa della mamma e in occasione di eventi familiari relativi alla di lei famiglia d'origine. I ponti saranno trascorsi in via alternata con l'uno e l'altro genitore mentre le vacanze di Carnevale saranno concordate di anno in anno, sulla base degli impegni lavorativi dei genitori.
Le parti concordano che i suddetti accordi potranno essere modulati in base alle concrete eIGenze dei minori ed agli impegni lavorativi dei genitori stessi. Ogni comunicazione e/o richiesta dovrà pervenire con congruo anticipo, per iscritto.
3) Sino (e non oltre) il 31.08.2028 l'immobile in proprietà esclusiva alla IG.ra , sito in Monselice CP_1
(PD), via Rossini n. 1, catastalmente censito al catasto fabbricati del medesimo comune, Foglio 21, mappale n. 2683 sub. 4 e sub. 3, con i relativi arredi e corredi, eccezion fatta che per quelli oggetto di separato accordo, sarà assegnato, in comodato, al IG. . Le parti pattuiscono fin d'ora che, salvo CP_2 diverso accordo scritto tra le stesse, entro la suddetta data l'immobile dovrà essere riconsegnato alla IG.ra , la quale trasferirà lì la propria residenza e vi abiterà con i figli. Dalla data del suddetto CP_1 ricorso al 31.08.2028 la IG.ra trasferirà la propria residenza presso l'immobile sito in CP_1
pagina 2 di 5 Monselice (PD), via Martiri della Libertà n. 10, di proprietà dei genitori della IG.ra , ove abiterà CP_1
con i figli (nei giorni di sua competenza). Il IG. , dal 31.08.2028, rintraccerà altra abitazione. CP_2
4) In considerazione del tempo paritetico che i figli trascorrono con i genitori, della sostanziale parità di reddito tra le parti si stabilisce che ciascuno dei coniugi provvederà al mantenimento ordinario dei figli durante la permanenza di questi presso il genitore. Gli stessi concorreranno, inoltre, al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli, come definite e disciplinate dal Protocollo in uso avanti l'intestato Tribunale. Le suddette spese straordinarie verranno scaricate dai coniugi, fiscalmente, in egual misura. Gli stessi provvederanno alla medesima ripartizione, anche in deroga al predetto
Protocollo, relativamente alle spese per i figli, relative a: spese di trasporto scolastico, spese di mensa, spese per frequentazione centri estivi, spese per acquisto di vestiario (es. scarpe, giubbotti, giacconi, abiti, ecc.), queste ultime solo qualora superino i 100 (cento) euro cadauna. In tal caso il coniuge che avrà anticipato la spesa avrà diritto a ricevere il pagamento della metà dell'importo, dall'altro coniuge, entro 30 giorni dalla consegna della documentazione comprovante la spesa. Le spese per la ricarica del cellulare del figlio sarà a carico del IG. ; quelle per la ricarica del cellulare del figlio Per_1 CP_2
sarà a carico della IG.ra . Per_2 CP_1
Le parti concordano che l'assegno unico rimanga percepito dal IG. . CP_2
Nessun mantenimento verrà riconosciuto da un coniuge nei confronti dell'altro.
5) A condizione dell'adempimento di quanto sopra esposto le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere, l'una dall'altra, relativamente ai loro rapporti patrimoniali. Il IG. , in particolare, CP_2
rinuncia ad ogni pretesa, restitutoria e/o risarcitoria e/o indennitaria, relativa alle spese sostenute e investite, durante il matrimonio, per la manutenzione (ordinaria e straordinaria) dell'immobile di proprietà della IG.ra . Entrambi i coniugi rinunciano ad ogni pretesa, nei confronti dell'altro, CP_1 circa i finanziamenti dagli stessi personalmente accesi (alla data odierna) nell'interesse della famiglia e/o per la manutenzione dell'immobile adibito a casa familiare, e provvederanno direttamente al pagamento ed estinzione dei finanziamenti stessi.
6) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e dei passaporti dei figli e di ogni altro documento valido per l'espatrio
7) Spese e competenze di causa compensate.
Non essendoci preclusioni e decorsi i termini di legge dalla data dell'udienza di comparizione dinnanzi al G. R. deIGnato, si chiede di rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato pagina 3 di 5 tra e n data 18 aprile 2009 in Monselice, trascritto nel registro Controparte_2 Controparte_1
del Comune di Monselice Parte II - Serie A, anno 2009 n. 7, che si chiede sin da ora di sostituire con il deposito di note sintetiche di trattazione scritta, in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare a seguito della separazione personale ed esperito ogni altro incombente di legge disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nata a [...] il [...], e , nato a [...] il [...], Controparte_1 Controparte_2
contraevano matrimonio con rito concordatario il 18.4.2009 in Monselice (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 7, parte II, serie A, anno 2009.
Dalla loro unione nascevano due figli, , il 31.1.2012, e il 26.5.2014. Per_1 Per_2
In data 21.2.2025 le parti depositavano congiuntamente ricorso ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51
c.p.c. formulando domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio, alle condizioni di cui in epigrafe, così come confermate con successive note scritte depositate per l'udienza dell'8.4.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del 16.10.2023), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta merita accoglimento.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
La domanda indica compiutamente le condizioni inerenti alla disciplina delle questioni di affidamnto e mantenimento dei figli nonché al regolamento dei reciproci interessi e, pertanto, la separazione va omologata quanto alle condizioni sub 1, 2, 4 (salvo la parte in cui viene stabilito che l'assegno unico sarà integralmente percepito dal IG. ); le condizioni sub 3, 4 (per la parte relativa all'assegno unico) CP_2
5, 6, 7 frutto della libera autonomia delle parti, non necessitano di alcun provvedimento di questo
Tribunale per produrre effetti.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudicato della presente sentenza, acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del pagina 4 di 5 matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e , Controparte_1 Controparte_2
autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di rito nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di Monselice al n. 7, parte II, serie A, anno 2009;
3. omologa la separazione alle condizioni sub 1, 2, 4 (salvo la parte in cui viene stabilito che l'assegno unico sarà integralmente percepito dal IG. ) riportate in epigrafe;
CP_2
4. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti;
5. spese al definitivo.
Così deciso in Padova, nella camera di conIGlio del 15.04.2025
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
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