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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/12/2025, n. 1500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1500 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
II sezione civile – in persona del Giudice Onorario di Pace Avv. Rosario Molino – in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 439 R.G.A.C.C. dell'anno 2023, sulla base di atto di citazione datato in data 25.01.23, riservata in decisione in data 03.06.25, e vertente
TRA
in persona Parte_1 del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta presso lo studio degli Avv.ti Florindo Di Lucente
e AB NO, che la rapp.tano e difendono giusta mandato in calce all'atto introduttivo
ATTORE
E
in persona del legale rapp.te p.t. elett.te Controparte_1 dom.ta presso lo studio dell'Avv. Giorgio Varricchio, che la rapp.ta e difende giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Oggetto: Contratti bancari
CONCLUSIONI
All'udienza del 03.06.25 i difensori hanno precisato le conclusioni come da atti introduttivi e da comparse conclusionali in atti
FATTO E DIRITTO
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 118 disp. att. e 132 CPC, come novellati ex lege n. 69/09, in virtù di quanto disposto ex art. 58, comma 2, l. cit.
1 Preliminarmente, si precisa che lo scrivente G.U. è subentrato nella trattazione del presente procedimento in data 04.11.2024.
L'attore citava in giudizio er far accertare Controparte_1
e dichiarare l'illegittimità ed illiceità della condotta di tenuta del rapporto di conto corrente n. 1350100615 e del connesso rapporto accessorio n. 05/13/00615, ormai estinto in data 17.09.18, con condanna alla restituzione di tutte le somme accertate all'esito dell'istruttoria ed indebitamente percepite e trattenute per interessi debitori ultra legali, per interessi anatocistici, a titolo di commissione massimo scoperto, a causa dell'illegittima applicazione delle c.d. "valute fittizie" ed a titolo di spese di mantenimento conto mai pattuite, oltre che per errata capitalizzazione trimestrale ed illegittimo esercizio dello ius variandi; deduceva l'applicazione delle intese anticoncorrenziali per la manipolazione dell'Euribor e relativa nullità dei tassi per il periodo interessato;
con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Instauratosi il contraddittorio, contestava Controparte_1 tutto l'avverso dedotto ed eccepiva l'inammissibilità del dedotto della legittima tenuta del conto, della genericità dell'atto attoreo, dell'impossibilità di ripetizione delle somme e della prescrizione del diritto alle stesse, precipuamente in relazione alle rimesse solutorie;
chiedeva il rigetto di tutte le avverse domande con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
A seguito della prima udienza di comparizione, veniva concesso il termine per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
risultato negativo, venivano concessi i termini ex art. 183, VI co., c.p.c. per il deposito delle relative memorie. A seguito di tanto, veniva dunque ammessa ed espletata CTU contabile da parte del
Dott.ssa dopo il deposito della perizia, la causa veniva Persona_1 successivamente rinviata all'udienza del 03.06.25 con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, ai fini della decisione e della piena rispondenza a quanto dedotto dalle parti nel giudizio, è fondamentale una breve digressione circa l'onere della prova da parte dell'attore in giudizi di materia bancaria. Sulla questione si è, di recente,
2 pronunziata la Suprema Corte di cassazione con l'ordinanza 24051 del 26 settembre
2019; con tale pronunzia, gli hanno riaffermato il principio di vicinanza o Parte_2 inerenza della prova anche nelle azioni di accertamento negativo, per cui l'azione del soggetto che è sprovvisto della documentazione del rapporto è ammissibile e gli è concesso anche richiedere l'esibizione dei documenti in giudizio in ossequio al suddetto principio. In tal senso, si veda anche la sentenza n. 27705 del 30.10.18: “Il cliente, il quale agisce ex art. 2033 c.c., per la ripetizione dell'indebito corrisposto alla banca nel corso del rapporto di conto corrente, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato: vale a dire, a fronte dell'annotazione di poste passive sul suo conto corrente nell'assunto costituenti dazione indebita, la causa petendi dell'azione, in ragione della natura non dovuta di quegli addebiti.” Onere dell'Ente convenuto è, dunque, la produzione dei documenti del conto perché egli li detiene necessariamente in ragione del fatto che applica i tassi e le spese ivi convenuti. Naturalmente, è pienamente ammissibile un'azione di ripetizione dell'indebito in materia bancaria la quale, in ossequio all'orientamento di legittimità stabilito dalla sentenza della Cassazione n. 798/2013, potrà essere proposta dal correntista e dai relativi fideiussori solo ove i rapporti bancari siano estinti: di tale evento è stato dato debito conto nel corso del giudizio.
La domanda dell'attrice è fondata nei termini che seguono.
Quanto alla ricostruzione del rapporto di conto corrente e del rapporto connesso, questo
Giudice condivide le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., in quanto fondate su chiara e logica motivazione e corretta applicazione dei principi giurisprudenziali, fondando il suo ricalcolo sulla mancata pattuizione per tutti i contratti in essere della capitalizzazione trimestrale e sull'illegittima applicazione di alcune spese, valute e rendicontazioni tra i vari rapporti, oltre ad aver rivisto le relative competenze addebitate. Il CTU non ha, in ogni caso, rilevato la presenza di alcuna usura contrattuale originaria, né per il contratto di cc che per quello connesso: nel merito, è opportuno il richiamo all'art. 2, comma 4, I.
7.3.1996 n. 108, il quale stabiliva in precedenza che "il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà". Successivamente, l'art. 1, comma 1, del d.l.
29.12.2000 n. 394 (convertito nella I. 28 febbraio 2001, n. 24), nell'interpretare autenticamente l'art. 644 c.p., ha stabilito: "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del
3 codice penale (..) si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento". Nessuna delle suddette norme distingue tra i vari tipi di interessi. La prima parla genericamente di "interessi" tout court;
la seconda soggiunge che l'usurarietà va valutata al momento della pattuizione "a qualsiasi titolo". Di certo l'ipotesi di “usura applicata in concreto” non è provata, con la conseguenza che non è possibile applicare quanto statuito nel secondo comma dell'art. 1815 c.c., che prevede il fatto che “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”. Nel giudizio, come già detto, non appare che sia stata stabilita e pattuita alcuna condizione riconducibile ad un fenomeno usurario, né in relazione al c/c, né in relazione al rapporto accessorio. Non essendovi alcuna pattuizione scritta per la capitalizzazione infrannuale degli interessi, il CTU ha correttamente applicato la capitalizzazione semplice per quel periodo di rapporto non coperto da previsioni contrattuali. Corretta è stata anche la considerazione della prescrizione delle rimesse solutorie non antecedentemente al 16.11.08, in ragione dell'interruttiva in atti, sia pure con le precisazioni che si stanno per compiere. Il CTU ha, infatti, sviluppato diverse ipotesi di conteggio in ragione, dapprima, dell'eccezione attorea circa l'illegittimità determinazione dei tassi in ragione della manipolazione del tasso Euribor da parte di alcuni gruppi bancari in ossequio alla nota sentenza delle SS.UU. della
Suprema Corte n. 41994 del 2021: alla luce dei recenti arresti della giurisprudenza di
Cassazione, nondimeno, solo le intese raggiunte dai gruppi che hanno effettivamente alterato i tassi nel periodo di riferimento possono essere tacciate di nullità e, tra questi, non figura la Banca convenuta, per cui sono da escludersi tali ipotesi (2 e 2bis). Al fine di propendere definitivamente per la soluzione 1-bis elaborata dal CTU si segnala che, in merito all'applicazione della prescrizione alle sole rimesse solutorie maturate sull'extrafido, vi è giurisprudenza di legittimità che sta assumendo sempre maggiore e pregnante rilevanza e, di contro, nessuna idonea eccezione limitativa di tale criterio è stata operata da parte convenuta: in ragione della sentenza Cass. 10941-16 e della successiva Cass. 7721-23, si può quindi ritenere che “i versamenti effettuati dal correntista che coprono il capitale concesso "extra fido" (e le pertinenze ad esso riferite) possono essere considerati come rimesse solutorie e, quindi, pagamenti di un credito liquido ed esigibile”. In ragione di quanto detto, tenuto conto del preciso e coerente ricalcolo del CTU, deve essere rideterminato il saldo dare ed avere tra le parti in relazione al c/c n. 1350100615 nel seguente modo: in data 17.09.2018 il c/c oggetto di causa
4 presentava un saldo pari ad - € 897,77 (dare) che deve essere corretto in un saldo di + €
89.950,27 (avere). In assenza di ulteriori precise contestazioni precise, questo Giudicante non può che effettuare tale rideterminazione del rapporto finale con condanna al pagamento di quanto dovuto.
Le spese di giudizio e CTU seguono la soccombenza, tenendo conto degli scaglioni medi per il valore di riferimento del contendere applicati in ragione della vigente legge professionale.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti della
[...] Controparte_1
ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[...]
1) Accerta e dichiara l'invalidità delle condizioni economiche applicate al conto corrente n. 1350100615, ed ai conti connessi, intercorso tra le parti per quanto espresso in parte motiva;
2) Accerta e ridetermina il saldo dare-avere complessivo tra le parti, in relazione al rapporto di c/c n. 1350100615 alla data di estinzione del 17.09.2018, in + € 89.950,27 a favore di Parte_1 condannando l pagamento di tale importo Controparte_1 in favore dell'attore, oltre interessi ex art. 1284 IV co. c.c. dalla presente pronunzia al soddisfo nei termini di legge;
3) Condanna al pagamento delle spese di Controparte_1 lite in favore di Parte_1 che liquida in € 1.772,00 per la fase di studio, € 1.169,00 per la fase introduttiva, €
5.206,00 per la fase istruttoria, € 3.082,00 per la fase decisoria, per un complessivo di €
11.229,00, oltre € 1.165,50 per spese non imponibili, oltre I.v.a., spese generali e C.p.a. come per legge, con attribuzione in favore degli Avv.ti Florindo Di Lucente e AB
NO; pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU.
Benevento, lì 09 dicembre 2025
Par IL GIUDICE ONORARIO ACE Avv. Rosario Molino
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