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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 09/12/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1615/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1615/2025 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. PAVONE GIUSEPPE
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1 assistita e difesa dall'avv. PAVONE GIUSEPPE
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/08/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 30/06/2007 avevano contratto matrimonio con
[...] rito civile, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 27/11/2025 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
In quella sede, precisavano, inoltre, a miglior chiarimento del punto 3) delle condizioni di divorzio, che il sig. corrisponde regolarmente l'assegno di Pt_1 euro 200,00 quale contributo al mantenimento della figlia e che continuerà a farlo fino a quando la stessa non diventerà economicamente autosufficiente.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
28/09/2012, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue: Controparte_1
DICHIARA
pagina 2 di 4 lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 30/06/2007, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di
PESCARA, nell'anno 2007 atto numero 76 parte I, serie -, Uff. 1, alle seguenti condizioni, concordate e confermate all'udienza del 27/11/2025:
2) La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori in modo condiviso e sarà collocata presso l'abitazione della madre, con facoltà per il padre di vederla ogni giorno della settimana, previo preavviso telefonico alla madre;
3) Il padre, attualmente disoccupato, si obbliga a versare, mensilmente, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore la somma di € 200,00.
A tal proposito, all'udienza del 27/11/2025, le parti hanno precisato che: “il sig.
in realtà corrisponde regolarmente l'assegno di euro 200,00 quale Pt_1 contributo al mantenimento della figlia e si impegna a farlo anche per il futuro, fino
a quando la stessa non diventerà economicamente autosufficiente.”;
4) Le spese straordinarie relative alla figlia saranno sopportate da entrambi i genitori in pari misura e, prima dell'assunzione di qualsivoglia obbligazione, sarà onere di ciascuna parte di informare dettagliatamente dell'esigenza insorta l'altro genitore, al fine di assicurare la concertazione della decisione;
5) La Sig.ra avrà esclusivo diritto all'assegno unico ed universale Controparte_1 per la figlia;
rispetto ad esso il Sig. formalizza la propria incondizionata CP_2 rinuncia;
6) I coniugi autorizzano le Autorità competenti al rilascio dei reciproci passaporti e dei documenti validi per l'espatrio, comunitario e extracomunitario, sia per i motivi turistici che per motivi lavorativi, anche con l'iscrizione della minore;
7) I coniugi dichiarano già risolto ogni altra reciproca pendenza economica e, per l'effetto, dichiarano di non avere null'altro da pretendere, l'una dall'altra. per nessun titolo, diritto, ragione o azione.
pagina 3 di 4 Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 09/12/2025
Il Presidente Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1615/2025 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. PAVONE GIUSEPPE
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1 assistita e difesa dall'avv. PAVONE GIUSEPPE
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/08/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 30/06/2007 avevano contratto matrimonio con
[...] rito civile, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 27/11/2025 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
In quella sede, precisavano, inoltre, a miglior chiarimento del punto 3) delle condizioni di divorzio, che il sig. corrisponde regolarmente l'assegno di Pt_1 euro 200,00 quale contributo al mantenimento della figlia e che continuerà a farlo fino a quando la stessa non diventerà economicamente autosufficiente.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
28/09/2012, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue: Controparte_1
DICHIARA
pagina 2 di 4 lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 30/06/2007, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di
PESCARA, nell'anno 2007 atto numero 76 parte I, serie -, Uff. 1, alle seguenti condizioni, concordate e confermate all'udienza del 27/11/2025:
2) La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori in modo condiviso e sarà collocata presso l'abitazione della madre, con facoltà per il padre di vederla ogni giorno della settimana, previo preavviso telefonico alla madre;
3) Il padre, attualmente disoccupato, si obbliga a versare, mensilmente, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore la somma di € 200,00.
A tal proposito, all'udienza del 27/11/2025, le parti hanno precisato che: “il sig.
in realtà corrisponde regolarmente l'assegno di euro 200,00 quale Pt_1 contributo al mantenimento della figlia e si impegna a farlo anche per il futuro, fino
a quando la stessa non diventerà economicamente autosufficiente.”;
4) Le spese straordinarie relative alla figlia saranno sopportate da entrambi i genitori in pari misura e, prima dell'assunzione di qualsivoglia obbligazione, sarà onere di ciascuna parte di informare dettagliatamente dell'esigenza insorta l'altro genitore, al fine di assicurare la concertazione della decisione;
5) La Sig.ra avrà esclusivo diritto all'assegno unico ed universale Controparte_1 per la figlia;
rispetto ad esso il Sig. formalizza la propria incondizionata CP_2 rinuncia;
6) I coniugi autorizzano le Autorità competenti al rilascio dei reciproci passaporti e dei documenti validi per l'espatrio, comunitario e extracomunitario, sia per i motivi turistici che per motivi lavorativi, anche con l'iscrizione della minore;
7) I coniugi dichiarano già risolto ogni altra reciproca pendenza economica e, per l'effetto, dichiarano di non avere null'altro da pretendere, l'una dall'altra. per nessun titolo, diritto, ragione o azione.
pagina 3 di 4 Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 09/12/2025
Il Presidente Dott. Luigi Cirillo
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