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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 05/11/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Gabriella Lupoli presidente dott.ssa Claudia De Santi giudice relatore dott.ssa Giulia Orefice giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 255 del 2025, pendente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
NA RA ed elettivamente domiciliata come in atti;
e
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Antonio Gambino ed elettivamente domiciliato come in atti;
-ricorrenti-
Pubblico Ministero in sede interventore ex lege
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno chiesto la declaratoria di separazione e hanno dedotto che il matrimonio è stato celebrato a Vallelonga in data 3 agosto 2003 e che dalla loro unione sono nati tre figli: in data 26 ottobre 2005, in Per_1 Per_2
1 data 9 luglio 2007, e in data 17 marzo 2012. Per_3
Gli atti del procedimento sono stati ritualmente comunicati al Pubblico
Ministero in sede.
Le parti hanno rinunciato alla comparizione personale.
Con note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel rispetto del termine perentorio assegnato, i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento della domanda.
****
La domanda è fondata e va accolta.
Nella vicenda in esame è venuta meno la comunione materiale e spirituale che fonda il vincolo matrimoniale e l'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale;
pertanto, la pronuncia di separazione, per come concordemente richiesto da entrambe le parti, risulta essere l'unica decisione adottabile allo stato.
I coniugi, inoltre, hanno concordato le seguenti condizioni di separazione: “1)
E' dichiarata la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2) Le figlie e sono Per_2 Per_3
affidate ad entrambi i genitori in maniera condivisa, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui le minori si troveranno presso uno dei due genitori. 3) Le minori rimarranno collocate prevalentemente presso la madre alla quale rimarrà assegnata la casa familiare sita in Vallelonga
(VV), alla via Marsala, 21 ove pertanto la stessa continuerà ad abitare insieme con le figlie. 4) La figlia maggiorenne ma economicamente Per_1
non autosufficiente, continuerà ad abitare con la madre nella casa familiare sita in Vallelonga (VV), alla via Marsala, 21; 5) I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per le minori relative all'istruzione, educazione, salute, tenendo sempre conto delle capacità ed inclinazioni delle figlie, che manterranno un rapporto equilibrato e 2 continuativo con ciascun genitore, ricevendone cura, educazione, istruzione e conservando rapporti significativi con il ramo parentale di ciascun genitore. 6) La frequentazione del genitore non collocatario con le figlie sarà libera, nel rispetto degli impegni scolastici e di studio delle minori e delle esigenze lavorative dei genitori e, comunque, per come stabilito dal piano genitoriale redatto e sottoscritto da entrambi i coniugi. Da parte loro e saranno libere di frequentare il padre quando Per_1 Per_2 Per_3
vorranno, sempre nel rispetto degli impegni scolastici e tenendo conto delle esigenze lavorative del padre. 7) Nell'ipotesi in cui, per impegni di lavoro o familiari improrogabili ed improvvisi, il genitore che dovrebbe prendere in custodia le figlie non possa prendersene cura, il compito passerà in via prioritaria all'altro genitore, ovvero, nel caso di impossibilità di entrambi, a persona di fiducia dei genitori. 8) Le figlie trascorreranno i fine settimana, alternativamente, con uno dei due genitori. 9) Nel periodo estivo le figlie trascorreranno con ciascuno dei due genitori 15 giorni anche non consecutivi, da stabilirsi ogni anno entro e non oltre il 30 maggio. 10) Nel periodo natalizio le figlie trascorreranno, alternativamente negli anni, il 24
e il 25 dicembre con un genitore e il 31 dicembre e l'1 gennaio con l'altro genitore, mentre nel periodo pasquale le figlie, ad anni alterni, trascorreranno con uno dei due genitori il giorno di Pasqua e con l'altro il giorno di Pasquetta. 11) Le figlie trascorreranno il giorno del proprio compleanno, ove possibile, insieme con entrambi i genitori, oppure, ad anni alterni, starà per il pranzo con uno e per la cena con l'altro genitore, il tutto dettagliatamente previsto nel piano genitoriale allegato. 12) È data licenza a ciascun genitore di portare le figlie con sé all'estero per periodi di tempo da concordarsi entro almeno 15 giorni prima della partenza, acconsentendo a concedersi reciprocamente autorizzazione al rilascio del passaporto. 13) I genitori si impegnano a comunicarsi tempestivamente reciproche informazioni circa la salute delle figlie e le relative esigenze mediche 3 eventualmente sopravvenute durante la permanenza presso ciascuno di loro, telefonandosi immediatamente e facendo partecipe l'altro genitore delle condizioni di salute della figlia e di quant'altro. Durante il periodo di malattia, se di durata dell'ordine della settimana o più, il genitore ove si troveranno in quel momento le figlie, si impegna a garantire all'altro genitore la possibilità di fare visita alle figlie presso la propria abitazione e di poter telefonare, tenendo conto del loro stato di salute e delle loro esigenze di riposo e cura. 14) La scelta della scuola e degli studi, nonché le sue variazioni, dovranno essere necessariamente concordate da entrambi i genitori, come ogni altra decisione che andrà ad incidere durevolmente ed in maniera significativa nella vita delle figlie, ponendo attenzione alle esigenze e alle inclinazioni naturali della minore. 15) Il padre contribuirà mensilmente al mantenimento delle figlie con un assegno di mantenimento pari ad euro 200,00 (duecento) per ogni figlia, da rivalutarsi ai sensi di legge secondo gli indici Istat e che verserà mensilmente, entro il 10 di ogni mese, alla madre, signora tramite bonifico all'iban…oppure Parte_1
con consegna a mani della sig.ra con contestuale liberatoria Parte_1
per l'avvenuto pagamento rilasciato dalla congiunta;
16) Le spese straordinarie effettuate nell'interesse delle figlie, regolamentate in base al protocollo del Tribunale di Vibo Valentia saranno suddivise al 50% tra i genitori. 17) Nulla si provvede in merito ad eventuale assegno di mantenimento in favore di uno dei due coniugi, essendo gli stessi economicamente indipendenti;
18) Gli assegni unici in favore dei figli verranno versati per intero alla Signora principale collocataria Pt_1
delle tre figlie con conseguente rinuncia esplicita da parte del . Non CP_1
sussiste nessun rapporto patrimoniale tra i coniugi che deve essere più regolamentato. I coniugi prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo l'inserimento delle figlie negli stessi”. 4 Tali condizioni non appaiono essere in contrasto con norme imperative né con gli interessi della prole e il Tribunale ritiene di poter omologare l'accordo.
Con la precisazione che la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del diritto di visita può riguardare solo la figlia minorenne.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono i presupposti per compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 255 del 2025 R.G., così provvede:
-dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, sopra generalizzati, alle condizioni concordate e riportate in parte CP_1
motiva;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria e in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Vallelonga per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), del D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 1, parte II, serie A, anno
2003);
-compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 4 novembre 2025
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Claudia De Santi dott.ssa Gabriella Lupoli
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