Improcedibile
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 09/05/2025, n. 4021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4021 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04021/2025REG.PROV.COLL.
N. 04682/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4682 del 2023, proposto dalla sig.ra TO RD, rappresentata e difesa dagli Avvocati Vincenzo Prisco e Stefano Corti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pozzuoli, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato Umberto Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 1275/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pozzuoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 il Consigliere Michele Tecchia e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’atto amministrativo impugnato nel giudizio di primo grado consiste in un’ordinanza demolitoria con cui il Comune di Pozzuoli ha ingiunto all’odierna appellante la demolizione di una “ tettoia a forma rettangolare di mq. 50,00 circa, con struttura in ferro e copertura in telo plastificato, sorretta da due pilastri in ferro al centro dei due lati corti ”, con l’ulteriore precisazione che detta tettoia “ nella parte posteriore è poggiata sulla ringhiera sovrastante il muro di confine ” (cfr. provvedimento n. 73 del 4 giugno 2018, notificato in data 8 giugno 2018).
2. L’odierna appellante ha tempestivamente impugnato l’ordinanza demolitoria n. 73 del 2018 dinanzi al TAR Campania Napoli.
3. Con successivo atto di motivi aggiunti, inoltre, l’odierna appellante ha dedotto di aver presentato un’istanza di sanatoria e di non aver ricevuto alcun riscontro dal Comune appellato, chiedendo quindi di accertare l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione comunale.
4. Il Comune di Pozzuoli si è ritualmente costituito nel giudizio di primo grado per resistere al ricorso, instando per la sua reiezione nel merito.
5. Con sentenza n. 1275 del 28 febbraio 2023, il giudice di prime cure ha respinto il ricorso.
6. Con l’odierno atto di appello, pertanto, la ricorrente ha impugnato la sentenza con cui il TAR Campania Napoli ha rigettato il proprio ricorso.
7. Il Comune di Pozzuoli si è costituito in resistenza anche nel giudizio di appello, instando per la reiezione del gravame.
8. In data 23 aprile 2025, l’appellante ha depositato in atti una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse ad agire, instando quindi per la declaratoria di improcedibilità dell’appello con compensazione delle spese di lite.
9. All’udienza pubblica del 29 aprile 2025, pertanto, il Collegio ha assunto la causa in decisione.
10. L’appello è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
L’art. 35, la cui rubrica reca « pronunce di rito », dispone che il ricorso è dichiarato « improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione » (comma 1, lett. c.).
Il processo amministrativo ha natura soggettiva. Se, pertanto, la parte dichiara di non avere interesse alla decisione di merito, deve essere emanata una sentenza di rito che dia atto della mancanza di interesse ad agire, con conseguente improcedibilità del ricorso proposto.
La natura in rito della pronunzia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Massimiliano Noccelli, Presidente FF
Daniela Di Carlo, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Michele Tecchia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Tecchia | Massimiliano Noccelli |
IL SEGRETARIO