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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/01/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 853/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 853/2024
-A.T.O. (C.F. ), con il Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SORCE PIETRO
ATTORE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell' avv. ROSSI FABIO Parte_3 P.IVA_2
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_3
CONVENUTI
Oggi 8 gennaio 2025 alle ore 10.07 innanzi al GI dott. Vera Marletta, è comparso:
Per 'avv. ROSSI FABIO, oggi sostituito dall'.Avv,Maugeri Agata Parte_3
Nessuno è comparso per n liquidazione Controparte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore della società opposta precisa le conclusioni come da atti e difese e chiede che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 853/2024 promossa da:
5, (C.F. ), Controparte_3 P.IVA_1
domiciliato in CORSO UMBERTO E MARGHERITA 61 TERMINI IMERESE;
rappresentato e difeso dall'avv. SORCE PIETRO giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato in VIA ORTO LIMONI, 7 Parte_3 P.IVA_2
CATANIA; rappresentato e difeso dall'avv. ROSSI FABIO giusta procura in atti.
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_3
CONVENUTI
Decisa all'udienza dell'8 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 281 sexiec cpc, sulle conclusioni precisate come da superiore verbale.
pagina 2 di 6 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la ” – Controparte_3 CP_2
5 conveniva in giudizio innanzi questo Tribunale la e il Parte_3 [...]
e proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4069/2023 emesso Controparte_1
dal Tribunale di Catania in data 1.11.2023 e notificato il 13 .11 2023 con il quale veniva ingiunto ad essa opponente, in solido con il , il pagamento in favore della Controparte_1 società opposta della somma di € 15.331,29, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio.
Eccepiva l'opponente la prescrizione del diritto, assumeva la mancanza di prova del credito e contestava la quantificazione dello stesso, affermando altresì di essere l'unico soggetto passivo delle obbligazioni per cui è causa e contestando, quindi, la solidarietà passiva dell'ente comunale parimenti ingiunto.
Chiedeva pertanto al Tribunale adito, in accoglimento dell'opposizione, di “dichiarare infondato il ricorso ingiuntivo per le ragioni dedotte in narrativa e quindi revocare il decreto opposto dichiarando che nulla è dovuto dalla società opponente e/o dal , in solido tra Controparte_1 loro, per le causali di cui al ricorso monitorio”.
Si costituiva in giudizio la , contestava in fatto e in diritto il fondamento Parte_3 dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Con decreto emesso ex art, 171 bis cpc in data 18 aprile 2024 il GI dichiarava la contumacia del convenuto, non costituitosi in giudizio sebbene citato nelle forme di legge, confermava CP_1
l'udienza indicata in citazione per la comparizione delle parti e assegnava alle parti i termini di legge per il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter cpc.
Con ordinanza del 15 luglio 2024 veniva concessa la provvisoria esecuzione del DI opposto e, rigettate le richieste istruttorie formulate dall'opponente, la causa veniva rinviata per la decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza dell'8 gennaio 2025.
Indi all'udienza dell'8 gennaio 2025 sulle conclusioni precisate come da verbale la causa veniva posta in decisione.
L'opposizione è infondata.
In premessa va ribadito che la richiesta avanzata da parte opponente di riunione del presente procedimento ad altri pendenti dinanzi a questo Tribunale non ha trovato accoglimento, atteso che non pagina 3 di 6 sussistono ragioni né di connessione oggettiva né soggettiva, essendo, peraltro, differenti i debitori opponenti nonché i decreti ingiuntivi oggetto di opposizione.
Va poi rilevato che, secondo l'ormai pacifico orientamento giurisprudenziale, l'attivazione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cass.
n. 2421 del 2006).
Alla stregua di tali principi va osservato che nel caso di specie mentre la società opposta ha pienamente assolto all'onere della prova su di essa incombente di dimostrare il credito vantato nei confronti dell'opponente, e cioè il fatto costitutivo dell'obbligazione fatta valere in via monitoria, al contrario l'opponente non ha dimostrato l'esistenza di un fatto modificativo o impeditivo di tale diritto.
Ed invero la ha dettagliatamente indicato nelle fatture per cui è causa le quantità di Parte_3
rifiuti prodotti nel Comune di e conferiti presso la propria discarica (altresì Controparte_1
risultanti dai formulari e cedolini di pesatura prodotti in giudizio) e le tariffe applicate per ciascuna tipologia di rifiuto (allegando pure i relativi atti di approvazione).
L'odierna opposta è, difatti, titolare della discarica per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani sita a
Catania in Contrada Grotte S. Giorgio e, come tale, è regolarmente iscritta all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti - Sezione Regionale Sicilia (artt.1 e 2 D.M. 406/98).
La medesima società gestisce, altresì, l'impianto di pre-trattamento e biostabilizzazione dei rifiuti sito a
Catania in Contrada Coda Volpe ove viene effettuata la preventiva attività di riduzione del rifiuto biodegradabile e di trattamento biologico del rifiuto indifferenziato onde contenere l'impatto ambientale dello smaltimento finale dei rifiuti medesimi (come da Decreti di Autorizzazione Integrata
Ambientale n.248 del 26/3/2009 e n.1004 dell'1/10/2009 emessi dalla Regione Siciliana – Assessorato
Territorio ed Ambiente).
Peraltro l'assenza di un rapporto contrattuale tra l'opponente e la società opposta non rileva, in quanto si tratta di obbligo discendente sull'ente territoriale ope legis, rappresentando la società d'ambito partecipata il mezzo che gli enti pubblici rientranti nell'A.T.O.-PA 5, tra cui il Comune di
, hanno scelto per lo svolgimento del servizio pubblico della gestione dei Controparte_1
rifiuti.
In particolare, la disciplina applicabile ratione temporis è il d.lgs. 152/2006 che prevede che, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.), i Comuni concorrono pagina 4 di 6 a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti con cui stabiliscono le concrete modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (art. 198 ss.).
Le società d'ambito non sono i titolari del servizio pubblico che restano i Comuni, bensì lo strumento privato individuato per la gestione del servizio, nel rispetto dei principi, regolatori della materia, di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio “chi inquina paga” (art. 178, d.lgs.
152/2006).
In applicazione di tali principi, l'art. 188 del Codice dell'Ambiente ha espressamente sancito non solo la responsabilità, per l'intera catena di trattamento, del produttore iniziale o di altro detentore dei rifiuti bensì anche l'imputabilità a questi dei costi della gestione.
Inoltre, l'obbligo per il deriva dai provvedimenti emessi, ai sensi del d. lgs. 152/2006, CP_1 dall'autorità d'ambito (Assessorato Regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità) con i quali è stato imposto alla società d'ambito di conferire i rifiuti solidi urbani prodotti, tra gli altri, nel Comune di , presso l'impianto di discarica della (v. produzione Controparte_1 Parte_3
documentale di parte opposta).
Ebbene nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2014 il – per il Controparte_1 tramite dell' (di cui il medesimo ente comunale è socio) – ha conferito i propri rifiuti solidi CP_2
urbani presso i citati impianti della ciò in ottemperanza a specifici provvedimenti Parte_3 emessi dall'autorità di settore (allegati al fascicolo monitorio).
In ossequio agli obblighi di tracciatura di cui all'art.188 bis D.Lgs. 152/06, in occasione di ciascun conferimento venivano, poi, redatti gli specifici “formulari d'identificazione rifiuti” di cui all'art. 193
D. Lgs. cit. (prodotti in fase monitoria , accompagnati dai relativi cedolini di pesatura), con contestuale attestazione sia da parte del soggetto raccoglitore ( Controparte_4
) che di quello trasportatore della provenienza dei rifiuti dal Comune di
[...] Controparte_1
Conseguentemente, per il servizio di cui sopra, la emetteva la fattura n.1114/0 del Parte_3
30/9/2014 (relativa al mese di settembre 2014): €=6.562,03= a fronte di una quantità di rifiuti pari a Kg
53.730; - fattura n. 1217/0 del 31/10/2014 (relativa al mese di ottobre 2014): €=7.503,55= a fronte di una quantità di rifiuti pari a Kg 68.440; - fattura n. 1314/0 del 30/11/2014 (relativa al mese di novembre 2014): €=1.265,71= a fronte di una quantità di rifiuti pari a Kg 8.450 conferiti nei giorni feriali e Kg 2.220 conferiti nei giorni festivi e, non essendo pervenuto il relativo pagamento da parte dell' 5, l'odierna opposta inviava apposita diffida di pagamento al CP_2 Controparte_1
in quanto, ex lege, coobbligato in solido, in quanto produttore dei rifiuti, con la società
[...]
d'ambito.
pagina 5 di 6 Va poi ritenuta infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, atteso che tutte le date di scadenza delle fatture in oggetto ricadono entro il quinquennio precedente la diffida interruttiva del
29.10.2019.
Inoltre la legittimazione passiva del contumace trova la propria fonte normativa nell'art. 21 CP_1
D.lgs. 22/97 che impone ai comuni di procedere alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, rendendoli, in tal modo, direttamente responsabili anche nelle ipotesi in cui si avvalgano di società private.
Alla luce di ciò, va rigettata l'opposizione e, per l'effetto, va confermato il d.i. opposto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al dm n. 147/2022 avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania , uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 853/2024 Rg rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_4
e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 4069/2023, emesso
[...] dal Tribunale di Catania l'1.11.2023, che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro
3.000.00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Catania, 8 gennaio 2025
IL GIUDICE dott. Vera Marletta
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 853/2024
-A.T.O. (C.F. ), con il Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SORCE PIETRO
ATTORE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell' avv. ROSSI FABIO Parte_3 P.IVA_2
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_3
CONVENUTI
Oggi 8 gennaio 2025 alle ore 10.07 innanzi al GI dott. Vera Marletta, è comparso:
Per 'avv. ROSSI FABIO, oggi sostituito dall'.Avv,Maugeri Agata Parte_3
Nessuno è comparso per n liquidazione Controparte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore della società opposta precisa le conclusioni come da atti e difese e chiede che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 853/2024 promossa da:
5, (C.F. ), Controparte_3 P.IVA_1
domiciliato in CORSO UMBERTO E MARGHERITA 61 TERMINI IMERESE;
rappresentato e difeso dall'avv. SORCE PIETRO giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato in VIA ORTO LIMONI, 7 Parte_3 P.IVA_2
CATANIA; rappresentato e difeso dall'avv. ROSSI FABIO giusta procura in atti.
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_3
CONVENUTI
Decisa all'udienza dell'8 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 281 sexiec cpc, sulle conclusioni precisate come da superiore verbale.
pagina 2 di 6 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la ” – Controparte_3 CP_2
5 conveniva in giudizio innanzi questo Tribunale la e il Parte_3 [...]
e proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4069/2023 emesso Controparte_1
dal Tribunale di Catania in data 1.11.2023 e notificato il 13 .11 2023 con il quale veniva ingiunto ad essa opponente, in solido con il , il pagamento in favore della Controparte_1 società opposta della somma di € 15.331,29, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio.
Eccepiva l'opponente la prescrizione del diritto, assumeva la mancanza di prova del credito e contestava la quantificazione dello stesso, affermando altresì di essere l'unico soggetto passivo delle obbligazioni per cui è causa e contestando, quindi, la solidarietà passiva dell'ente comunale parimenti ingiunto.
Chiedeva pertanto al Tribunale adito, in accoglimento dell'opposizione, di “dichiarare infondato il ricorso ingiuntivo per le ragioni dedotte in narrativa e quindi revocare il decreto opposto dichiarando che nulla è dovuto dalla società opponente e/o dal , in solido tra Controparte_1 loro, per le causali di cui al ricorso monitorio”.
Si costituiva in giudizio la , contestava in fatto e in diritto il fondamento Parte_3 dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Con decreto emesso ex art, 171 bis cpc in data 18 aprile 2024 il GI dichiarava la contumacia del convenuto, non costituitosi in giudizio sebbene citato nelle forme di legge, confermava CP_1
l'udienza indicata in citazione per la comparizione delle parti e assegnava alle parti i termini di legge per il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter cpc.
Con ordinanza del 15 luglio 2024 veniva concessa la provvisoria esecuzione del DI opposto e, rigettate le richieste istruttorie formulate dall'opponente, la causa veniva rinviata per la decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza dell'8 gennaio 2025.
Indi all'udienza dell'8 gennaio 2025 sulle conclusioni precisate come da verbale la causa veniva posta in decisione.
L'opposizione è infondata.
In premessa va ribadito che la richiesta avanzata da parte opponente di riunione del presente procedimento ad altri pendenti dinanzi a questo Tribunale non ha trovato accoglimento, atteso che non pagina 3 di 6 sussistono ragioni né di connessione oggettiva né soggettiva, essendo, peraltro, differenti i debitori opponenti nonché i decreti ingiuntivi oggetto di opposizione.
Va poi rilevato che, secondo l'ormai pacifico orientamento giurisprudenziale, l'attivazione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cass.
n. 2421 del 2006).
Alla stregua di tali principi va osservato che nel caso di specie mentre la società opposta ha pienamente assolto all'onere della prova su di essa incombente di dimostrare il credito vantato nei confronti dell'opponente, e cioè il fatto costitutivo dell'obbligazione fatta valere in via monitoria, al contrario l'opponente non ha dimostrato l'esistenza di un fatto modificativo o impeditivo di tale diritto.
Ed invero la ha dettagliatamente indicato nelle fatture per cui è causa le quantità di Parte_3
rifiuti prodotti nel Comune di e conferiti presso la propria discarica (altresì Controparte_1
risultanti dai formulari e cedolini di pesatura prodotti in giudizio) e le tariffe applicate per ciascuna tipologia di rifiuto (allegando pure i relativi atti di approvazione).
L'odierna opposta è, difatti, titolare della discarica per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani sita a
Catania in Contrada Grotte S. Giorgio e, come tale, è regolarmente iscritta all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti - Sezione Regionale Sicilia (artt.1 e 2 D.M. 406/98).
La medesima società gestisce, altresì, l'impianto di pre-trattamento e biostabilizzazione dei rifiuti sito a
Catania in Contrada Coda Volpe ove viene effettuata la preventiva attività di riduzione del rifiuto biodegradabile e di trattamento biologico del rifiuto indifferenziato onde contenere l'impatto ambientale dello smaltimento finale dei rifiuti medesimi (come da Decreti di Autorizzazione Integrata
Ambientale n.248 del 26/3/2009 e n.1004 dell'1/10/2009 emessi dalla Regione Siciliana – Assessorato
Territorio ed Ambiente).
Peraltro l'assenza di un rapporto contrattuale tra l'opponente e la società opposta non rileva, in quanto si tratta di obbligo discendente sull'ente territoriale ope legis, rappresentando la società d'ambito partecipata il mezzo che gli enti pubblici rientranti nell'A.T.O.-PA 5, tra cui il Comune di
, hanno scelto per lo svolgimento del servizio pubblico della gestione dei Controparte_1
rifiuti.
In particolare, la disciplina applicabile ratione temporis è il d.lgs. 152/2006 che prevede che, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.), i Comuni concorrono pagina 4 di 6 a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti con cui stabiliscono le concrete modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (art. 198 ss.).
Le società d'ambito non sono i titolari del servizio pubblico che restano i Comuni, bensì lo strumento privato individuato per la gestione del servizio, nel rispetto dei principi, regolatori della materia, di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio “chi inquina paga” (art. 178, d.lgs.
152/2006).
In applicazione di tali principi, l'art. 188 del Codice dell'Ambiente ha espressamente sancito non solo la responsabilità, per l'intera catena di trattamento, del produttore iniziale o di altro detentore dei rifiuti bensì anche l'imputabilità a questi dei costi della gestione.
Inoltre, l'obbligo per il deriva dai provvedimenti emessi, ai sensi del d. lgs. 152/2006, CP_1 dall'autorità d'ambito (Assessorato Regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità) con i quali è stato imposto alla società d'ambito di conferire i rifiuti solidi urbani prodotti, tra gli altri, nel Comune di , presso l'impianto di discarica della (v. produzione Controparte_1 Parte_3
documentale di parte opposta).
Ebbene nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2014 il – per il Controparte_1 tramite dell' (di cui il medesimo ente comunale è socio) – ha conferito i propri rifiuti solidi CP_2
urbani presso i citati impianti della ciò in ottemperanza a specifici provvedimenti Parte_3 emessi dall'autorità di settore (allegati al fascicolo monitorio).
In ossequio agli obblighi di tracciatura di cui all'art.188 bis D.Lgs. 152/06, in occasione di ciascun conferimento venivano, poi, redatti gli specifici “formulari d'identificazione rifiuti” di cui all'art. 193
D. Lgs. cit. (prodotti in fase monitoria , accompagnati dai relativi cedolini di pesatura), con contestuale attestazione sia da parte del soggetto raccoglitore ( Controparte_4
) che di quello trasportatore della provenienza dei rifiuti dal Comune di
[...] Controparte_1
Conseguentemente, per il servizio di cui sopra, la emetteva la fattura n.1114/0 del Parte_3
30/9/2014 (relativa al mese di settembre 2014): €=6.562,03= a fronte di una quantità di rifiuti pari a Kg
53.730; - fattura n. 1217/0 del 31/10/2014 (relativa al mese di ottobre 2014): €=7.503,55= a fronte di una quantità di rifiuti pari a Kg 68.440; - fattura n. 1314/0 del 30/11/2014 (relativa al mese di novembre 2014): €=1.265,71= a fronte di una quantità di rifiuti pari a Kg 8.450 conferiti nei giorni feriali e Kg 2.220 conferiti nei giorni festivi e, non essendo pervenuto il relativo pagamento da parte dell' 5, l'odierna opposta inviava apposita diffida di pagamento al CP_2 Controparte_1
in quanto, ex lege, coobbligato in solido, in quanto produttore dei rifiuti, con la società
[...]
d'ambito.
pagina 5 di 6 Va poi ritenuta infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, atteso che tutte le date di scadenza delle fatture in oggetto ricadono entro il quinquennio precedente la diffida interruttiva del
29.10.2019.
Inoltre la legittimazione passiva del contumace trova la propria fonte normativa nell'art. 21 CP_1
D.lgs. 22/97 che impone ai comuni di procedere alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, rendendoli, in tal modo, direttamente responsabili anche nelle ipotesi in cui si avvalgano di società private.
Alla luce di ciò, va rigettata l'opposizione e, per l'effetto, va confermato il d.i. opposto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al dm n. 147/2022 avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania , uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 853/2024 Rg rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_4
e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 4069/2023, emesso
[...] dal Tribunale di Catania l'1.11.2023, che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro
3.000.00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Catania, 8 gennaio 2025
IL GIUDICE dott. Vera Marletta
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