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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/12/2025, n. 2637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2637 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1629/2023 R.G.; tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Dinoi -attore; Parte_1
e Avv. , rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria UC – Parte_2 CP_1 convenuto-istante in riconvenzionale;
avente ad oggetto: “responsabilità professionale-risarcimento danni-pagamento compensi”. Conclusioni: come in atti. All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note scritte in sostituzione di udienza del 22 ottobre 2025) è stata riservata la decisione con termini abbreviati (20+20) ex art. 190 c.p.c. vigente ratione temporis per deposito memorie conclusive.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
ha proposto il giudizio al fine di ottenere il risarcimento del Parte_1 danno derivante dalla condanna al pagamento delle spese legali subita per responsabilità professionale dell'Avvocato per la proposizione, Parte_2 nell'interesse dell'attore, di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. sulla base di difese infondate e l'introduzione, tardiva, del successivo giudizio di merito ex art.618 c.p.c.. A sostegno della propria domanda, l'attore ha premesso che:
-il Tribunale di Taranto, con sentenza n.963/2008 condannava la sig.ra CP_2
coniuge dell'attore, alla restituzione in favore di ,
[...] Parte_3 dell'importo versato dallo stesso a titolo di acconto per l'acquisto di un immobile sito in Crispiano, pari a €30.000,00;
-con sentenza n. 318/2013, il Tribunale di Taranto, in accoglimento della domanda revocatoria spiegata dal UC, dichiarava inefficace la donazione del prezzo di acquisto di un appartamento eseguita dalla in favore del proprio coniuge, in CP_2 pregiudizio della garanzia generica del credito del UC, ancora insoddisfatto,
1 dichiarando il deducente titolare di posizione debitoria verso la di un importo CP_2 pari al prezzo di acquisto di tale immobile, pari a €225.000,00;
-sulla base di tale sentenza, passata in giudicato, il UC, stante l'assenza di spontaneo pagamento di quanto dovutogli da parte della destinataria di atto CP_2 di precetto per la somma complessiva di €34.047,08, notificava al deducente atto di pignoramento presso terzi;
-l'Avv. nell'interesse dell'attore, proponeva ricorso in opposizione agli Parte_2 atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., pretendendo di provare l'inesistenza del credito della debitrice esecutata nei confronti del terzo pignorato sulla base di una scrittura privata priva di data certa, e, in ogni caso, non opponibile al creditore esecutante -in quanto documento sottoscritto posteriormente alla sentenza di primo grado che disponeva la revocazione in favore del UC- nella quale la si dichiarava debitrice del CP_2 proprio coniuge, a vario titolo, di ingenti importi in denaro;
-il Giudice dell'Esecuzione, nel giudizio così instaurato, iscritto al n. 2262/2017 RGE, con Ordinanza del 06.12.2017, assegnava al UC le somme di €34.047,18 per somma precettata, oltre interessi, ed €2.679,64 per spese di esecuzione;
-con separata Ordinanza, resa nella medesima data, il Giudice dell'Esecuzione rigettava le istanze del deducente e lo condannava al pagamento delle spese di lite, liquidate in €800,00;
-ai sensi dell'art. 618 c.p.c., fissava il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo osservati i termini a comparire previsti dall'art. 163-bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà;
-le Ordinanze venivano notificate all'Avv. a mezzo Pec, in data Parte_2
08.01.2018, e il difensore introduceva giudizio di merito con atto di citazione del 02.02.2018;
-l'atto introduttivo veniva notificato al UC e al suo difensore in data 06 e 07.02.2018 ma la causa veniva iscritta al n. 1384/2018 R.G. solo in data 16.02.2018;
-il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 1221/2019, dichiarava la domanda attrice improcedibile per inosservanza del termine perentorio previsto dalla legge per l'iscrizione a ruolo della stessa, e condannava l'attore al pagamento di spese e compensi di lite, che liquidava in €4.835,00, oltre rgs, iva e cap. Il ha quindi dedotto che: Pt_1
-il convenuto, con nota del 07.04.2021, chiedeva al deducente, a titolo di compensi, il pagamento della somma di €4.964,60 per la fase cautelare del giudizio di opposizione e una eguale somma per la fase di merito;
2 -l'avv. con negligenza e imperizia, ha ignorato e violato precise Parte_2 disposizioni di legge, pur espressamente richiamate nell'ordinanza di rigetto del 06.12.2017;
-ha errato nel risolvere questioni giuridiche prive di un apprezzabile margine di opinabilità;
-il convenuto non ha dissuaso il suo assistito dal promuovere un giudizio di merito infondato, rispetto a una fattispecie su cui il Giudice dell'Esecuzione aveva già espresso rilevanti considerazioni in ordine alle difese attoree;
-in ogni caso, la vicenda involgeva istituti di cui l'avvocato avrebbe dovuto avere ampia conoscenza giuridica, non implicando, alcuno di essi, problemi tecnici di particolare difficoltà;
-il avrebbe dovuto iscrivere la causa a ruolo tempestivamente o, accortosi Parte_2 della decadenza cui era incorso, ometterne l'iscrizione, evitando di esporre il deducente alla certa condanna alla rifusione delle spese di lite;
-nella fattispecie, stante la stretta connessione tra la condotta negligente del convenuto e il danno subito dall'attore, non rileva l'esito ipotetico del giudizio di merito tardivamente introdotto;
-in ogni caso, la violazione del dovere di diligenza da parte del professionista costituisce inadempimento contrattuale da cui consegue la perdita del diritto al compenso. L'attore ha quindi concluso nei seguenti termini:
-per la condanna del convenuto al risarcimento del danno a titolo di responsabilità professionale, quantificato in €11.961,61;
-per la dichiarazione dell'insussistenza del credito vantato dal a titolo di Parte_2 compenso professionale ex art.1460 c.c.;
-con vittoria di spese e compensi del giudizio, da distrarsi in favore del difensore anticipatario. L'Avv. Francesco Laddomada ha contestato la fondatezza della domanda attorea, deducendo che:
-non può essere ascritta al convenuto alcuna responsabilità professionale, in quanto il profilo di colpa contestatogli attiene ad aspetti opinabili in giurisprudenza, in seno alla quale è stato ritenuto che in caso di intempestiva iscrizione a ruolo della causa di opposizione agli atti esecutivi il giudizio non è improcedibile;
-in ogni caso, l'eventuale esborso dovuto per il giudizio di merito è pari a €4.835,00, oltre accessori;
-l'attore pretende a titolo di risarcimento anche il rimborso di una somma, pari
€4.964,60, che non ha mai corrisposto al deducente.
3 Il convenuto ha contestualmente spiegato domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna del SA al pagamento della somma complessiva di €23.194,65, oltre accessori di legge, esponendo che:
-l'attore, in un arco temporale di 15 anni, ha conferito mandati professionali al deducente in oltre 15 giudizi, senza mai corrispondere quanto dovuto a titolo di compensi;
-con nota del 07.04.2021, il deducente chiedeva al SA anche il pagamento dei compensi relativi ai giudizi nn. di r.g. 5189/2016, 2262/2017, 1348/2018, 2264/2018, nonché n. di r.g.e. 176/2018. Il convenuto ha quindi concluso nei seguenti termini:
-per il rigetto della domanda attorea, con condanna del soccombente al pagamento delle spese del giudizio;
-per l'accoglimento della domanda riconvenzionale, con condanna del SA al pagamento della somma di €23.194,65, oltre cap e iva, per i compensi maturati nei giudizi indicati in atti, o della minor somma che sarà ritenuta di giustizia e/o secondo le tariffe professionali vigenti, con conseguente condanna al pagamento delle spese del giudizio.
*** *** *** La domanda proposta da deve essere accolta. Parte_1
In termini generali, l'avvocato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c. che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà. Come chiarito dalla Suprema Corte "la responsabilità professionale dell'avvocato deriva dall'obbligo (art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2236 cod. civ.) di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente (…); a rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di chiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole" (Cass. 24544/2009). Più in particolare "l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del cliente in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge e, in genere, nei casi in cui per negligenza o imperizia compromette il buon esito del giudizio, mentre nei casi di
4 interpretazioni di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave (cfr. Cass. civ. Sez. II, 11-08-2005, n. 16846). Trattasi, dunque, di una responsabilità per colpa commisurata alla natura della prestazione dell'avvocato, che risulta circoscritta ai casi di dolo o colpa grave unicamente quando la prestazione implichi la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (ex art. 2236 c.c.). Come generalmente ammettono dottrina e giurisprudenza, il professionista può liberarsi dalla imputazione di ogni responsabilità se ed in quanto dimostri l'impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione (ex art. 1218 c.c.), o di aver agito con diligenza. Sul piano del riparto dell'onere probatorio, da quanto detto deriva che il cliente che sostiene di aver subito un danno, per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, ha l'onere di provare: a) l'avvenuto conferimento del mandato difensivo;
b) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
c) l'esistenza del danno;
d) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (Cfr. Cassazione civile, sez. III, 18/04/2007, n. 9238). In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa" (cfr. Cass. Sez. 3, Sent. 24 ottobre 2017, n. 25112, Rv. 64645101; Cass. Sez. 3, Ord. 6 maggio 2020, n. 8516, Rv. 657777-01; Cass. Sez.6 13 gennaio 2021 n.410). Il giudizio controfattuale non mira a stabilire la percentuale di probabilità di vincere la causa da parte del cliente, ma mira a stabilire il corso ipotetico degli eventi in presenza della condotta doverosa e, dunque, il nesso di causa tra la condotta alternativa lecita e l'evento (Cass. 5641/2018; Cass.25778-2019). Nella fattispecie, invero, vi sono evidenze oggettive sui profili colposi dell'attività professionale dell'Avv. giacchè: Parte_2
1) l'opposizione agli atti esecutivi ex art.617 cpc è stata proposta con l'intento di precludere l'iter esecutivo avviato da per la Parte_3 soddisfazione coattiva del credito vantato nei confronti di CP_2 coniuge del;
Pt_1
2) il UC ha agito sulla scorta di sentenze divenute giudicato;
5 3) la sentenza n.318-2013 pronunciata dal Tribunale di Taranto aveva accolto la domanda revocatoria ex art.2901 c.c. proposta dal UC nei confronti dei coniugi ed aveva dichiarato inefficace nei confronti del CP_3
UC l'atto dispositivo compiuto dalla (debitrice di UC) in CP_2 favore del marito ( ); Pt_1
4) l'opposizione agli atti esecutivi ex art.617 cpc è stata proposta dall'Avv. per conto del (terzo pignorato) al fine di opporre al Parte_2 Pt_1
UC delle posizioni debitorie della verso il coniuge , come CP_2 Pt_1 risultanti da una scrittura privata del 18 marzo 2013;
5) quest'ultimo dato integra il nucleo della colpa professionale del difensore in quanto, sulla scorta di elementi certi ed oggettivi, non opinabili, quel documento, privo di data certa, non era opponibile al creditore UC che aveva già ottenuto pronunce favorevoli di titolarità del credito e di revocatoria della donazione da al marito ed aveva avviato la procedura di CP_2 pignoramento presso terzi nei confronti di , debitore della al Pt_1 CP_2 fine di conseguire la soddisfazione coattiva del credito restitutorio come riconosciuto con sentenza n.963-2008;
6) l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione, emessa in data 6 dicembre 2017, contestualmente all'ordinanza di assegnazione somme in favore del UC, è peculiarmente significativa sul punto, tanto che il GE ha rigettato l'istanza cautelare con condanna dell'opponente pignorato al pagamento Parte_4 delle spese di procedura, con la seguente, rigorosa, motivazione:”la dedotta scrittura privata invocata dall'opponente non può ritenersi opponibile al creditore esecutante in quanto documento sottoscritto posteriormente alla sentenza di primo grado che ha disposto la revocazione nei confronti del solo UC;
in quanto atto sottoscritto tra esecutata e CP_2 Parte_4 pignorato, ovvero, le stesse parti (donante e donatario) della donazione revocata ed in evidente pregiudizio del creditore esecutante UC (…) in ogni caso, ove ciò non bastasse, in quanto atto privo di data certa anteriore al pignoramento”;
7) l'Avv. Laddomanda, proseguendo lungo il percorso giudiziario non affrontato con la dovuta diligenza, ha introdotto il giudizio di merito ex art.618 cpc non rispettando il termine “ex lege” per la iscrizione a ruolo;
8) da ciò è scaturita la sentenza n.1221-2019 con cui il del CP_4
Tribunale di Taranto ha dichiarato l'improcedibilità dell'opposizione ed ha condannato il al pagamento delle spese di lite liquidate in € 4.835,00 Pt_1 oltre rimborso spese generali, iva e cap;
6 9) il segmento dinanzi al GE si era definito con ordinanza di assegnazione somme al UC e con ordinanza di rigetto delle istanze cautelari del (con la Pt_1 motivazione cristallina riportata al punto 6)) e, quindi, il avrebbe Parte_2 potuto (e dovuto) non avviare il giudizio di merito, per giunta, improcedibile per tardiva iscrizione a ruolo;
10) l'Avv. nell'aprile 2021, ha rivolto al richiesta di Parte_2 Pt_1 pagamento del suo compenso professionale per il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, introdotto in fase cautelare dinanzi al GE (n.2262-2017) definito con ordinanza di rigetto del 6 dicembre 2017, nonché introdotto in fase di merito (n.1384-2018) definito con sentenza n.1221-2019. Sulla scorta di tali elementi, ritiene il Tribunale che: a) il difensore qui convenuto, attuando una condotta non conforme allo standard del professionista accorto e diligente, abbia causato al suo assistito un danno patrimoniale pari alla condanna al pagamento delle spese Pt_1 processuali pronunciata nella sentenza n.1221-2019; b) lo stesso difensore, in ragione dell'eccezione di inadempimento opposta dal
, non ha diritto al compenso professionale per le attività Pt_1 colposamente svolte nel procedimento n.2262-2017 e nel giudizio n.1384- 2018; c) i Giudici di legittimità, anche di recente (cfr. Cass.Sez.II 10 giugno 2025 n.15526) hanno affermato il principio secondo cui “l'avvocato, nella prestazione dell'attività difensiva, sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato, a norma dell'art. 1176, comma 2, cod. civ., ad usare la diligenza imposta dalla natura dell'attività stessa esercitata;
la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale (del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve, salvo che, a norma dell'art. 2236 cod. civ., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà) e, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 cod. civ., la perdita del diritto al compenso, allorché la negligenza sia stata tale da incidere sugli interessi del cliente ed abbia perciò, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici, impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile (Cass. Sez. 2, n. 3830 del 2023, non mass.; cfr. Sez. 2, n. 3361 del 22/05/1981)”; d) nel caso in esame, non occorre la valutazione prognostica sull'esito del giudizio o sulla chance di esito favorevole risultando evidente e chiaro, con valutazione ex ante, che il danno è derivato eziologicamente dall'attività professionale non appropriata sia nella scelta della linea difensiva e dei
7 relativi argomenti con l'opposizione ex art.617 cpc, snodatasi nella doppia fase -cautelare e di merito- sulla scorta di elementi inidonei ad intaccare il diritto del UC all'espropriazione forzata, sia nel momento della prosecuzione errata del giudizio di merito nell'an e nel quomodo; e) infatti, l'Avv. ha deciso di avviare la fase di merito nonostante Parte_2 le evidenze di soccombenza emerse dal contenuto reiettivo dell'ordinanza del GE ed è anche incorso in errore processuale con la tardiva iscrizione a ruolo del giudizio da cui è scaturita la decisione di improcedibilità e la condanna del al pagamento delle spese processuali. Pt_1
La domanda proposta dal SA deve essere, quindi, accolta per il risarcimento del danno patrimoniale, pari alle spese legali liquidate nella sentenza 1221/2019, nonché per la declaratoria di insussistenza del credito professionale preteso dall'Avv. per il procedimento n.2262- Parte_2
2017 e per il giudizio n.1384-2018. Per quel che concerne la domanda riconvenzionale proposta dall'Avv. Laddomanda per il pagamento della somma di €23.194,65, riguardante i compensi per diversi giudizi (tra cui anche quelli esaminati in questo processo n.2262-2017/n.1384-2018 per i quali è da escludere il diritto al compenso), non può non rilevarsi che nel coacervo di attività professionali spettava al medesimo (attore in riconvenzionale, gravato dall'onere probatorio ex art.2697 c.c.) dimostrare la debenza delle somme richieste, in punto di an, di fatto costitutivo della pretesa creditoria e di quantum debeatur. A ciò va aggiunto, ma solo per completezza espositiva, che, nella fase di deposito delle memorie conclusive, sono emersi ulteriori profili in ordine alla soddisfazione coattiva del credito professionale dell'Avv. Laddomanda per somme anche superiori all'importo di €23.194,65. La decisione sulla domanda riconvenzionale non può che essere di rigetto. L'epilogo processuale postula la condanna del convenuto-soccombente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.1629/2023 R.G., tra le parti indicate in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
8 -in accoglimento della domanda, accertata la responsabilità professionale del difensore di , condanna il convenuto al risarcimento del Parte_1 danno patrimoniale pari alle somme liquidate a titolo di spese legali nella sentenza n.1221-2019 pronunciata dal Gop del Tribunale di Taranto, per le quali è stata pronunciata condanna al pagamento nei confronti di , oltre Parte_1 interessi legali dalla domanda al saldo;
-in accoglimento della domanda, accertata la responsabilità professionale del difensore di e ritenuta fondata l'eccezione di inadempimento Parte_1 ex art.1460 c.c., dichiara l'insussistenza del diritto al compenso professionale per il procedimento n.2262-2017 e per il giudizio n.1384-2018;
-rigetta la domanda riconvenzionale;
-condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio liquidate nell'importo di
€237,00 per esborsi e nell'importo di €7.000,00 per compenso professionale oltre rimborso spese generali, cap, iva, con distrazione all'Avv. Maurizio Dinoi che ne ha fatto richiesta. Così deciso il 5 dicembre 2025.
Il Giudice annagrazia lenti
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