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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/10/2025, n. 1532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1532 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
PROCESSO VERBALE DI UDIENZA
L'anno 2025 il giorno 13 del mese di ottobre, all'udienza tenuta dal G.O.T. presso la Seconda
Sezione Civile, dott.ssa Luisa Sorrenti, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 2373/2024 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, promossa da
(CF: ) nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Reggio Calabria Via Nicola Manfroce n. 79, presso l'avv.
IM CR da cui è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto introduttivo
Opponente
CONTRO
(C.F.: ) nella qualità di titolare dello studio professionale CP_1 C.F._2
(P.I.: , con sede a Reggio Calabria in Via Fiumarine n. 62/A Catona, CP_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Reggio Calabria in Via Nazionale n. 174 Catona, presso e nello studio
dell'Avv. Rocco Duardo che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione Opposto
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto Ingiuntivo n. 336/2024, del Tribunale Ordinario di Reggio
Calabria, pubblicato il 27.6.2024
Compaiono all'udienza:
Per parte attrice opponente l'avv. IM CR
Per parte convenuta opposta l'avv. Rocco Duardo.
Entrambi i procuratori precisano riportandosi integralmente ai propri atti, ai verbali di causa e alle conclusioni ivi rassegnate e ne chiedono l'accoglimento. 1 Il Giudice
Visto l'art. 281 sexies c.p.c.
Dispone
che si proceda alla discussione orale e all'esito della Camera di Consiglio, alle ore 20,00, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione, in assenza delle parti allontanatesi.
Il Cancelliere Il G.O.T.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott.ssa Luisa Sorrenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa civile iscritta al n. 2373/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, all'esito della
Camera di Consiglio dell'udienza odierna disposta ex art. 281 sexies
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 336/2024 notificatogli in data
30.09.2024, il sig. ha chiesto la revoca e la declaratoria di nullità ed inefficacia del Parte_1
titolo monitorio emesso dal Tribunale di Reggio Calabria il 27.6.2024 per l'importo di € 26.805,40
oltre spese e interessi, quale credito vantato dal sig. nella sua titolarità della soc. CP_1 CP_2
portato dalla fattura n. 15 del 06.06.2024 a titolo di compenso, quantificato nella misura del
[...]
10%, per l'attività stragiudiziale compiuta in favore del sig. nei confronti della Parte_1 [...]
in occasione della liquidazione di un indennizzo dovuto ad un Parte_2
infortunio.
2 A sostegno della sua azione, l'opponente, senza alcuna contestazione dell'intervento svolto dal sig.
e dalla nella gestione del sinistro in questione, ha dedotto il proprio difetto di CP_1 CP_2
legittimazione passiva sul presupposto che fosse la compagnia assicurativa che ha liquidato il danno a dovere corrispondere il compenso per l'attività di intermediazione svolta dal sig. in fase CP_1
arbitrale, a cui quest'ultimo avrebbe dovuto richiederlo ad accordo raggiunto.
Ha altresì contestato la determinazione del compenso, vantato nel 10% dell'importo liquidato in fase arbitrale all'infortunato, in mancanza di un qualunque accordo in questo senso. Fermo restando che essendo, il sig. intervenuto solo dopo che la compagnia assicurativa aveva già offerto CP_1
all'opponente la somma di €. 188.054,00 - rifiutata dal sig. - fosse semmai sulla differenza Pt_1
tra questo importo e quello di € 268.054,00, poi in concreto liquidato, che andasse calcolato il 10%.
Nel merito ha poi sostenuto di avere già riconosciuto all'opposto, versandola in contanti, la somma di 3.000,00 euro, senza ricevere fattura, ed ha infine argomentato sulla inadeguatezza probatoria della fattura elettronica posta a base del decreto ingiuntivo ed emessa solo due anni dopo la chiusura dell'infortunio, e sulla esosità della pretesa che, utilizzando i parametri per le competenze stragiudiziali, poteva semmai quantificarsi in € 2.268,00.
In via subordinata ha chiesto rideterminarsi l'importo in misura commisurata all'attività
effettivamente svolta, utilizzando come parametro di riferimento, la differenza tra quanto liquidato e quanto già in precedenza riconosciuto dalla Compagnia, detratti i 3.000 euro.
In via istruttoria ha chiesto di provare con testi il pagamento dei 3.000,00 euro.
1.1 - Si è costituito l'opposto ed ha a sua volta replicato che il rapporto fosse provato e la sua attività
pure, anzi non contestata;
che non si era trattato della gestione di un sinistro RCA “per il quale
certamente va richiesto il rimborso spese professionali alla compagnia di assicurazioni”, bensì di
“infortunio” da caduta accidentale per il quale vi era una polizza particolare “appunto, la polizza
infortuni” che non prevedeva, come succede nell'RCA, spettanze rimborsate dalle compagnie di
3 assicurazioni. Contestava decisamente di avere mai ricevuto somme dall'opponente e sosteneva di avere emesso la fattura elettronica per i suoi compensi nel pieno rispetto delle normativa in materia.
Quindi, ha chiesto rigettarsi l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo e in via subordinata,
condannare l'opponente al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia, con interessi moratori fino all'effettivo soddisfo e vittoria delle spese di causa da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
1.2 – Con ordinanza del 18.4.2025 il GI ha ritenuto inammissibile la prova orale articolata dall'opponente per provare il pagamento di somme e, stante la natura del giudizio, prima facie di pronta soluzione, ha rimesso la causa a questo fine senza concedere la provvisoria esecuzione.
2. –Valutati gli atti di causa, l'opposizione è fondata nei soli limiti di quanto si dirà.
2.1 - E' pacifico che il rapporto sorto tra le parti non sia contestato dall'opponente, il quale ammette di essersi rivolto, sia pure solo dopo avere ricevuto una prima offerta di indennizzo, ai servizi dell'opposto per la gestione del suo infortunio e la liquidazione dovutagli in forza della polizza sottoscritta con la Inoltre, c'è idonea prova documentale dell'attività Parte_2
compiuta da nell'interesse del sig. fino alla definitiva liquidazione CP_2 Pt_1
dell'indennizzo. Sono stati prodotti in fase monitoria la richiesta di arbitrato inviata dall'opposto nell'interesse del sig. la Pec per il sollecito della nomina del terzo arbitro, il ricorso Pt_1
all'Ordine dei Medici della Provincia di Reggio Calabria per la nomina del terzo arbitro e la comunicazione di quest'ultimo indirizzata anche a dell'inizio delle operazioni peritali;
CP_2
infine anche la decisone del collegio arbitrale e la sua comunicazione formale ad opera della CP_2
alla reale che ha infine provveduto al pagamento dei 268.054,00 euro al sig.
[...] Parte_3
Pt_1
2.2 - Il rapporto, evidentemente contrattuale, per la prestazione di servizi che Controparte_3
ha reso al sig. legittima a tutti gli effetti la chiamata in causa di
[...] Parte_1
quest'ultimo, poiché produttivo di compenso in favore del gestore a cui si è rivolto. Parte_1
4 La circostanza è talmente pacifica che lo stesso sostiene di avere versato già 3.000,00 euro, sebbene precisi che “per solo per spirito di liberalità”.
D'altronde poi, nessuna influenza ha nel presente giudizio quanto sostenuto dall'opponente quando facendo sostanzialmente applicazione analogica della disciplina relativa alle spese di assistenza stragiudiziale in materia di RCA sostiene che le stesse avrebbero dovuto essere corrisposte e quindi richieste alla compagnia di assicurazione, poiché una cosa è la natura di tali spese, su cui la giurisprudenza ha molto scritto, definendole infine danno emergente (cfr recente Cass. 15 aprile 2025
n. 9849) da provare e da richiedere alla controparte (compagnia di assicurazione); altra cosa è chi abbia titolo a pretenderle o a ripeterle.
Peraltro, proprio sotto questo specifico profilo, della ripetizione delle somme eventualmente pagate per l'assistenza tecnica o legale goduta in fase stragiudiziale, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che le spese sostenute a titolo di assistenza in favore di agenzie di infortunistica stradale sono ripetibili anche se in concreto l'attività prestata da questa fosse solo in astratto utile per la definizione stragiudiziale del sinistro (Cass. 9548/17, Cass. 2644/2018, Cass. 6422/2017), a prescindere dalla determinazione finale della compagnia nella vicenda (Cass. 997/2010, Cass. 14444/21). Ciò
conferma che il rapporto sorge tra il danneggiato e l'agenzia che presta i servizi di infortunistica - ed
è del tutto irrilevante che invece di polizza da RCA auto si tratti nella specie di polizza infortuni.
E' ovvio infatti che sia in un caso che nell'altro la titolarità resta in capo al danneggiato e non certo all'agenzia di infortunistica (o all'avvocato), il cui intervento nella vicenda, avendo natura contrattuale per l'incarico ricevuto e la prestazione resa nei confronti del suo assistito lo legittima a pretendere il compenso solo da quest'ultimo.
Pertanto, l'eccezione di carenza di legittimazione - intesa come carenza della titolarità passiva dell'opponente della situazione sostanziale dedotta in giudizio – deve ritenersi del tutto infondata.
5 Resta invece del tutto indifferente nella presente vicenda se per questo tipo di spese fosse o meno prevista la ripetizione o il rimborso all'assicurato; intanto, perché le condizioni generali di assicurazioni sebbene nominalmente indicate dall'opponente non sono state prodotte, rinvenendosi in quell'allegato solo una relata di notifica…; e poi perché - come appena sopra evidenziato - ciò
esula dal rapporto sorto tra incidentato e che lo assiste per la liquidazione Controparte_4
dell'indennizzo, oggetto del presente giudizio.
3. - Diverse valutazioni vanno fatte in merito al quantum preteso.
Nello specifico, non esiste un contratto formalmente sottoscritto tra le parti in cui le stesse abbiano disciplinato i profili economici del loro rapporto, sicché la valutazione va fatta sulla base di quanto ricavabile dagli atti e dalla vicenda in generale.
Ebbene, in disparte il fatto che in linea teorica è corretto ritenere che il compenso dell'agenzia di infortunistica vada parametrato al valore dell'affare, dato dall'importo in ultimo liquidato - e, quindi,
a prescindere dall'importo eventualmente già offerto dall'assicuratore (CFR Cass. 4306/2019) - in mancanza di un accordo e di concreti riferimenti normativi o tabellari, peraltro non offerti o prodotti dalle parti, la determinazione della percentuale minima del 10% - che è notoriamente riferibile all'assistenza legale stragiudiziale in caso di sinistri e che solo in via analogica si potrebbe ritenere applicabile anche per i servizi resi dell'agenzia di infortunistica - non trova adeguata giustificazione nel caso in esame. Mentre appare più corretto, facendo applicazione di quanto prevede l'art 2225 c.c
(il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi,
è determinato dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per
ottenerlo) determinarlo in via equitativa parametrandolo a quanto si ricava dalla vicenda.
In merito, si rileva che l'attività in concreto espletata da , che è intervenuta solo in un CP_2
secondo momento nella gestione di un sinistro che era già in buona parte istruito ed evidentemente proiettato su valori di indennizzo consistenti, è stata volta unicamente a promuovere l'arbitrato e la nomina del terzo arbitro, sollecitando l'assicurazione e mantenendo i contatti con il cliente. La
6 gestione del sinistro non è stata interamente dell'opposta, che dunque è intervenuta solo in un secondo momento.
In ragione di ciò, sia pure prendendo come riferimento la percentuale notoriamente riconosciute all'assistenza legale stragiudiziale, che si attesta sul 10%, l'attività dell'agenzia di infortunistica nel caso specifico, anche tenendo conto dell'esito finale decisamente migliore di come si era prospettato prima dell'intervento del sig. appare congruamente rapportabile ad una percentuale più CP_1
contenuta, rispetto a quella pretesa, che si aggira tra il 6 e 7 % del valore dell'affare e cioè
dell'indennizzo pagato dalla e che si determina nell'importo complessivo di Parte_4
17.000,00 euro. Importo che, peraltro, rientra nella fascia di valore del compenso stragiudiziale legale in fase di arbitrato.
In mancanza di prova circa il versamento di somme già effettuato in favore dell'opposto – il cui onere,
ove ammissibile, era a carico del sig. - nessuna decurtazione è possibile. Pt_1
3.1 - Quanto agli interessi, si conviene con quanto stabilito dal Giudice del monitorio nel riconoscimento dei soli interessi legali, non emergendo che la prestazione di servizi resi dal sig.
abbia natura commerciale. CP_1
Pertanto, in ragione di tutto quanto precede, e ritenendo assorbita ogni altra questione, l'opposizione,
accolta nei limiti di quanto detto, comporta la revoca del decreto ingiuntivo.
4. - Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e, tenuto conto della concreta attività
espletata in corso di causa e del risultato raggiunto che ha visto la riduzione della pretesa vantata,
vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di legge in materia, che si ritiene congruo considerare anche nei minimi.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da contro Parte_1 Controparte_5
[...] Controparte_6
7
[...] disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione nei limiti di cui in parte motiva e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 336/2024, del Tribunale Ordinario di Reggio Calabria, pubblicato il 27.6.2024
2. Ridetermina l'importo dovuto all'opposto , nella qualità di titolare di CP_1 CP_2
in €. 17.000,00, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
[...]
3. Condanna al rimborso delle spese e competenze di causa in favore dell'opposto Parte_1
nella misura di €. 3.300,00, oltre rimborso forfettario di legge, cap e iva, se dovuta, che distrae in favore dell'avv. Rocco Duardo, procuratore di parte opposta.
Così deciso in Reggio Calabria il 13.10.2025
Il GOT
Dott.ssa Luisa Sorrenti
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