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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 13/06/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 685/2021
La Corte di Appello di Bari Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati: Filippo LABELLARTE Presidente Luciano GUAGLIONE Consigliere Concetta POTITO Consigliere rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta nel Ruolo Generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 685 dell'anno 2021, avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.), pendente
T R A
e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'avv. Rosangela Lerario ed elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLANTI E
, in persona del Controparte_1 curatore, quale legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Dentamaro ed elettivamente domiciliato come in atti
APPELLATO
All'udienza collegiale tenutasi il 6 giugno 2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato gli appellanti hanno citato in giudizio, innanzi all'intestata Corte di appello, la curatela appellata, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza: Accogliere lo spiegato appello e, per l'effetto, In via preliminare, previa fissazione dell'udienza ex art. 351, comma terzo, c.p.c., prima dell'udienza di comparizione, Voglia sospendere, ai sensi dell'art. 283 c.p.c. la esecutorietà della sentenza n.ro 1082/2021, resa dal Tribunale di Bari, IV Sezione Civile, Dott. Paola
Cesaroni, in data il 16.03.2021, pubb. sempre in data 16.03.2021, al rep. 1849/2021, oggetto di impugnazione;
in riforma e Parte_3 annullamento della sentenza n.ro 1082/2021, resa dal Tribunale di Bari, IV Sezione Civile, Dott. Paola Cesaroni, in data il 16.03.2021, pubb. sempre in data 16.03.2021, al rep. 1849/2021, rigettare la domanda proposta dalla Curatela del dichiarandola inammissibile, Controparte_1 improcedibile ed infondata per tutte le causali di cui in narrativa;
In subordine, nel caso in cui codesta Ecc.ma Corte, non dovesse voler riformare in tutto la sentenza predetta, Voglia riformarla nella parte relativa alle spese, dichiarando la Sig.ra non tenuta al Parte_2 pagamento delle spese processali in solido con il Sig. , non essendo Pt_1 la stessa parte soccombente. Il tutto con vittoria di spese ed onorari dei due gradi di giudizio”. Si è costituita in giudizio la curatela appellata che ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “la , come sopra Controparte_1 rappresentata e difesa, conclude chiedendo l'integrale rigetto del gravame proposto con conferma della sentenza impugnata e condanna degli appellanti al pagamento delle spese e competenze anche del secondo grado di giudizio, comprese quelle borsuali sopportate per l'annotazione della sentenza di primo grado”. Nel corso del giudizio, con note ex art. 127 ter c.p.c., in vista dell'udienza del 6 giugno 2025, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto una intesa per transigere la lite (di fatto, rinunciando la curatela appellata a mettere in esecuzione la sentenza impugnata e rinunciando gli appellanti alla impugnazione, il tutto con compensazione delle spese di lite). E' documentata la rinuncia agli atti del giudizio, accettata dalle parti, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., con la compensazione delle spese di lite, con la conseguenza che va dichiarata l'estinzione del giudizio.
P.Q.M.
pag. 2/3 La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1082/2021, emessa dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica, pubblicata in data 16 marzo 2021, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
3) dispone la cancellazione: 1) della trascrizione della domanda giudiziale operata a favore della curatela del Fallimento di Pt_1
(P.I. ) in data 17/02/2016, presentazione n. 101,
[...] P.IVA_1 per il tramite dell'Agenzia delle Entrate, al Registro immobiliare, n.
7471 Registro generale, n. 5701 Registro particolare;
2) dell'annotazione della sentenza del Tribunale di Bari numero 1082/2021, pubblicata il 16 Marzo 2021, in data 2 luglio 2021, presentazione n. 33, per il tramite dell'Agenzia delle entrate al Registro immobiliare, n. 33021 Registro generale, n. 3920 Registro particolare. Così deciso in Bari, il 6 giugno 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Concetta Potito Filippo Labellarte
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 685/2021
La Corte di Appello di Bari Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati: Filippo LABELLARTE Presidente Luciano GUAGLIONE Consigliere Concetta POTITO Consigliere rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta nel Ruolo Generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 685 dell'anno 2021, avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.), pendente
T R A
e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'avv. Rosangela Lerario ed elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLANTI E
, in persona del Controparte_1 curatore, quale legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Dentamaro ed elettivamente domiciliato come in atti
APPELLATO
All'udienza collegiale tenutasi il 6 giugno 2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato gli appellanti hanno citato in giudizio, innanzi all'intestata Corte di appello, la curatela appellata, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza: Accogliere lo spiegato appello e, per l'effetto, In via preliminare, previa fissazione dell'udienza ex art. 351, comma terzo, c.p.c., prima dell'udienza di comparizione, Voglia sospendere, ai sensi dell'art. 283 c.p.c. la esecutorietà della sentenza n.ro 1082/2021, resa dal Tribunale di Bari, IV Sezione Civile, Dott. Paola
Cesaroni, in data il 16.03.2021, pubb. sempre in data 16.03.2021, al rep. 1849/2021, oggetto di impugnazione;
in riforma e Parte_3 annullamento della sentenza n.ro 1082/2021, resa dal Tribunale di Bari, IV Sezione Civile, Dott. Paola Cesaroni, in data il 16.03.2021, pubb. sempre in data 16.03.2021, al rep. 1849/2021, rigettare la domanda proposta dalla Curatela del dichiarandola inammissibile, Controparte_1 improcedibile ed infondata per tutte le causali di cui in narrativa;
In subordine, nel caso in cui codesta Ecc.ma Corte, non dovesse voler riformare in tutto la sentenza predetta, Voglia riformarla nella parte relativa alle spese, dichiarando la Sig.ra non tenuta al Parte_2 pagamento delle spese processali in solido con il Sig. , non essendo Pt_1 la stessa parte soccombente. Il tutto con vittoria di spese ed onorari dei due gradi di giudizio”. Si è costituita in giudizio la curatela appellata che ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “la , come sopra Controparte_1 rappresentata e difesa, conclude chiedendo l'integrale rigetto del gravame proposto con conferma della sentenza impugnata e condanna degli appellanti al pagamento delle spese e competenze anche del secondo grado di giudizio, comprese quelle borsuali sopportate per l'annotazione della sentenza di primo grado”. Nel corso del giudizio, con note ex art. 127 ter c.p.c., in vista dell'udienza del 6 giugno 2025, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto una intesa per transigere la lite (di fatto, rinunciando la curatela appellata a mettere in esecuzione la sentenza impugnata e rinunciando gli appellanti alla impugnazione, il tutto con compensazione delle spese di lite). E' documentata la rinuncia agli atti del giudizio, accettata dalle parti, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., con la compensazione delle spese di lite, con la conseguenza che va dichiarata l'estinzione del giudizio.
P.Q.M.
pag. 2/3 La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1082/2021, emessa dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica, pubblicata in data 16 marzo 2021, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
3) dispone la cancellazione: 1) della trascrizione della domanda giudiziale operata a favore della curatela del Fallimento di Pt_1
(P.I. ) in data 17/02/2016, presentazione n. 101,
[...] P.IVA_1 per il tramite dell'Agenzia delle Entrate, al Registro immobiliare, n.
7471 Registro generale, n. 5701 Registro particolare;
2) dell'annotazione della sentenza del Tribunale di Bari numero 1082/2021, pubblicata il 16 Marzo 2021, in data 2 luglio 2021, presentazione n. 33, per il tramite dell'Agenzia delle entrate al Registro immobiliare, n. 33021 Registro generale, n. 3920 Registro particolare. Così deciso in Bari, il 6 giugno 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Concetta Potito Filippo Labellarte
pag. 3/3