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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/09/2025, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5868/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Elisa Zambelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. R.G. 5868/2022 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PASETTO Parte_1 C.F._1
FEDERICO e dell'Avv. ORSOLATO NICOLA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
San Bonifacio, via Ugo Foscolo n. 5
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. LOCATELLI LORENZO ed Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Padova, Galleria De Gasperi n. 4
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. conveniva in giudizio e (d'ora in Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 avanti, anche solo o l'Assicurazione). CP_2
Il giudizio veniva iscritto in data 14.11.2022 al n. R.G. 5868/2022.
1.1. In atto di citazione veniva dedotto:
- che in data 19.06.2017, intorno alle ore 20,35, mentre transitava in sella alla propria motocicletta targata DZ88866 lungo via San IC in Alonte, in direzione di Lonigo, giunto all'altezza della pagina 1 di 10 intersezione tra via San IC e via Campolongo SI VA era entrato in collisione con la IE targata AS589S (di proprietà di condotta da ed Controparte_1 Persona_1 assicurata da che, nel frangente, provenendo dall'opposto senso di marcia, stava svoltando CP_2 verso sinistra, per immettersi in via Campolongo;
- che trovatosi “di fronte all'improvviso ostacolo”, aveva cercato di arrestare il Parte_1 motoveicolo e, tuttavia, aveva impattato “con il casco contro la parte posteriore della IE, che sporgeva sulla carreggiata” (atto di citazione, pagg. 1 e 2);
- che sul luogo del sinistro erano intervenuti i Carabinieri della Stazione di Brendola, che avevano redatto il relativo Rapporto di incidente stradale (doc. 1 attore);
- che la dinamica del sinistro risultava dunque accertata nel predetto Rapporto di incidente, nonché nella relazione peritale a firma dell'Ing. (doc. 2 attore), incaricato dalla Procura Persona_2 della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza nel procedimento penale promosso nei confronti di ed iscritto al n. 4156/2017 R.G.N.R., conclusosi con l'archiviazione; Persona_1
- che in ragione del sinistro aveva risentito gravi lesioni, dalle quali era conseguito Parte_1 un periodo di malattia di complessivi 307 giorni e che erano esitate in una compromissione permanente della sua integrità psico-fisica quantificata nella misura del 45% – quantificazione, questa, passibile di aumento nella misura del 20% in ragione del danno da lesione della cenestesi lavorativa pure risentito dall'attore;
- che l'archiviazione del procedimento penale era irrilevante, a fini di causa;
- che la verificazione del sinistro andava ascritta alla esclusiva responsabilità di il Persona_1 quale, intendendo svoltare a sinistra ed avendo avvistato il sopraggiungente motoveicolo condotto dall' , aveva omesso di dargli la precedenza, così violando l'art. 145 del Codice della Strada. Pt_1
1.2. Tanto premesso e dedotto, l'attore concludeva chiedendo la condanna di e Controparte_1 di , in solido, al risarcimento del danno, quantificato in € 386.706,40. CP_2
2. non si costituiva in giudizio e all'udienza del 14.03.2023 veniva dichiarata Controparte_1 contumace.
3. Si costituiva per contro in giudizio , che contestava nell'an e nel quantum la pretesa CP_2 attorea.
3.1. In comparsa di costituzione veniva in particolare dedotto:
- che la dinamica del sinistro per cui è causa era già stata sottoposta al vaglio del perito Ing.
[...]
nominato dal PM;
Per_2
- che la relazione dell'Ing confermava che era responsabile in via Persona_2 Parte_1 esclusiva del sinistro, che si era verificato in ragione del fatto che egli aveva serbato una velocità pagina 2 di 10 superiore a quella massima consentita e non adeguata avendo riguardo allo stato dei luoghi, così violando l'art. 141 del Codice della Strada;
- che non era dunque fondato l'addebito di violazione dell'obbligo di dare la precedenza mosso al conducente della IE, dal momento che egli aveva intrapreso la manovra di svolta a sinistra quando il motoveicolo condotto da si trovava a distanza “assolutamente sufficiente ad evitare Pt_1 qualsiasi urto laddove il motociclista avesse rispettato il limite di velocità” (comparsa, pag. 6).
3.2. contestava poi anche nel quantum la pretesa avversaria e concludeva chiedendo il CP_2 rigetto della domanda attorea o, in via gradata, l'accertamento del concorso di colpa dell'attore, con conseguente riduzione dell'importo eventualmente dovuto in pagamento da . CP_2
4. All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., con ordinanza del 03.10.2023 veniva disposto procedersi a consulenza tecnica medico legale.
4.1. In data 13.03.2024 il CTU nominato Dr. depositata la relazione peritale, Persona_3 che le parti non contestavano nel corso della successiva udienza del 28.06.2024, ove il Giudice chiedeva tuttavia chiarimenti al CTU in punto di danno da lesione della cenestesi lavorativa.
Alla successiva udienza del 26.07.2024, preso atto dei chiarimenti depositati dal CTU, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
4.2. In vista dell'udienza del 05.03.2025, all'uopo fissata e sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti precisavano quindi le conclusioni.
L'attore concludeva come segue: “Nel merito: – accertata e dichiarata la Parte_1 responsabilità esclusiva o quantomeno concorrente del conducente della IE New Holland
TX63 targata AS 589S, di proprietà di , nella causazione del sinistro del 19 giugno Controparte_1
2017 di cui in narrativa, condannarsi quest'ultima, in solido con la Compagnia Assicuratrice convenuta, al risarcimento dei danni subiti da e quantificati in € 386.706,40= o Parte_1 nella maggiore o minor somma da accertarsi in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi corrispettivi dovuti per il ritardo nella prestazione, da liquidarsi ex art. 1284 c.c. In ogni caso: – con vittoria di spese e compensi e rimborso forfetario 15% spese generali ex art. 2 DM 55/2014, C.P.A. 4% ed I.V.A. 22%, se dovuta;
– valutarsi ai sensi dell'art. 96 c.p.c. la mancata adesione da parte della compagnia assicuratrice all'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ai sensi dall'art. 4 del D.l. 132/2014, conv. in L. 162/2014”.
La convenuta riproponeva le proprie istanze istruttorie e concludeva nel Controparte_2 merito come segue: “NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: respingersi ogni avversa domanda avanzata nei riguardi della compagnia convenuta, perché infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi in cui dovesse riconoscersi pagina 3 di 10 un'obbligazione risarcitoria a carico di ridursi in ogni caso le pretese avanzate in Controparte_2 citazione mantenendosi l'obbligazione stessa in termini di stretta proporzione con il grado di colpa che verrà riconosciuto in capo e con gli effettivi danni subiti dall'attore, da accertarsi Parte_1 con ricorso a strumenti tecnici e di prova rigorosi, ampiamente ridimensionandosi le avverse pretese e previa detrazione delle somme già erogate dalla compagnia;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, o quantomeno con compensazione”.
Su tali conclusioni il giudizio veniva trattenuto in decisione, con assegnazione di termini alle parti per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
* * *
5. La domanda attorea non merita accoglimento.
5.1. ha promosso il giudizio in scrutinio per ottenere dalle convenute il Parte_1 risarcimento del danno che egli assume di aver risentito in ragione del sinistro occorso in data
19.06.2017, intorno alle ore 20,35, quando egli, mentre transitava in sella alla propria motocicletta lungo via San IC in Alonte, in direzione di Lonigo, giunto all'altezza della intersezione tra via
San IC e via Campolongo è entrato in collisione con la IE targata AS589S, di proprietà di e condotta da , che, nel frangente, provenendo dall'opposto senso Controparte_1 Persona_1 di marcia stava svoltando verso sinistra per immettersi in via Campolongo.
5.2. Secondo la prospettazione attorea, il sinistro si sarebbe verificato per esclusiva responsabilità del conducente della IE che, svoltando a sinistra, non avrebbe osservato l'obbligo di dare la precedenza al sopraggiungente motoveicolo.
Sempre secondo la prospettazione attorea, la verificazione del sinistro, se non ascritta interamente al conducente della IE, andrebbe quanto meno addebitata in via concorrente ai conducenti dei due veicoli entrati in collisione.
6. Ebbene, la concreta dinamica del sinistro non è contestata in giudizio.
Sia l'attore, sia la convenuta hanno infatti prodotto la relazione peritale redatta dal perito nominato dal PM Ing. ad essa riportandosi per “descrivere” la collisione che ci occupa. Persona_2
La (materiale) dinamica del sinistro verrà dunque qui descritta facendo riferimento alla predetta relazione peritale1 e, con essa, al Rapporto di incidente stradale, pure prodotto in giudizio dall'attore e non contestato.
6.1. Va dunque rilevato che:
- in data 19.06.2017, intorno alle ore 20,35, la IE targata AS589S di proprietà della convenuta condotta da , stava transitando lungo la via San IC in Alonte;
Controparte_1 Persona_1
- giunto all'altezza della intersezione tra via San feliciano e la laterale (per lui, sinistra) via
Campolongo, ha azionato l'indicatore di direzione, così segnalando la propria Persona_1 intenzione di svoltare a sinistra, per l'appunto su via Campolongo (la circostanza risulta dal Rapporto di incidente stradale e, segnatamente, dalle dichiarazioni rese agli Agenti accertatori da
[...]
, non contestate dall'attore); Per_1
- prima di svoltare ha verificato la presenza di eventuali veicoli sopraggiungenti lungo Persona_1 via San IC, ma nell'opposto senso di marcia, e ha così scorto il motoveicolo condotto da che stava per l'appunto sopraggiungendo lungo via San IC, in direzione di Parte_1
Lonigo;
- constatato che il motoveicolo era “in lontananza” e che la distanza tra il motoveicolo e la IE era “notevole”, ha intrapreso la svolta a sinistra (così sempre , nelle Persona_1 Persona_1 dichiarazioni rese agli Agenti);
- quando già si trovava interamente su via Campolongo, è stato raggiunto “da una Persona_1 persona”, che gli ha reso noto che la IE era stata coinvolta “in un sinistro stradale con una moto”: soltanto in virtù di tale “comunicazione” ha scoperto che v'era stata una Persona_1 collisione tra la IE ed un motoveicolo (così ancora ); Persona_1
- la collisione aveva per l'appunto coinvolto il motoveicolo condotto da che, prima Parte_1 della verificazione del sinistro, stava transitando su via San IC (ove vigeva il limite di 90 km/h) ad una velocità non inferiore a 96 km/h e “molto probabilmente” pari a 109 km/h (relazione peritale, pag. 9);
- quando ha deciso di svoltare a sinistra, il motoveicolo si trovava a circa 100 metri di Persona_1 distanza dalla IE (relazione peritale, pag. 10);
- quando ha percepito la IE quale possibile turbativa (avendo essa iniziato Parte_1 la manovra di svolta), egli si trovava a circa 82,30 metri di distanza dalla IE (relazione peritale, pag. 9);
- se il motoveicolo avesse osservato la velocità massima consentita (transitando dunque su via San
IC alla velocità di 90 km/h), esso avrebbe potuto arrestare la propria corsa in uno spazio di 60,40 metri, 20 metri prima del punto d'urto (relazione peritale, pag. 10);
- il motoveicolo, tuttavia, stava serbando una velocità superiore;
pagina 5 di 10 - ha dunque posto in essere una manovra di emergenza, la frenata, lasciando al Parte_1 suolo una traccia gommosa di circa 53 metri, che “iniziava circa al centro della corsia” di sua percorrenza “e terminava molto più avanti sul margine destro” della carreggiata, intersecata negli ultimi 5,5 metri da una seconda traccia gommosa “più larga, arcuata e lunga 5,5 m, disposta obliquamente da sinistra verso destra” (relazione peritale, pag. 6);
- la frenata dell' è stata dapprima “controllata” e “si scomponeva solo alla fine, probabilmente Pt_1 per un abuso del freno anteriore da parte del motociclista che bloccava la ruota destabilizzando il motociclo” (relazione peritale, pag. 8);
- l'urto tra la IE e il motoveicolo avveniva al termine della traccia gommosa, “in corrispondenza sia del margine destro” di via San IC, sia del margine destro di via
Campolongo, quando la IE “aveva quasi completato la manovra di svolta” e, per questo, la sua parte posteriore “poteva sporgere” su via San IC “al più per qualche decina di centimetri”
(relazione peritale, pag. 8);
- l'urto, quanto al motociclo, ha coinvolto il solo “coperchietto del serbatoio liquido dei freni, sporgente superiormente all'estremità destra del manubrio” (relazione peritale, pag. 7);
- il motociclo che non era ancora caduto quanto è giunto all'urto ed è passato “sotto alla IE urtandola di striscio con il suddetto coperchietto” (relazione peritale, pag. 7);
- nella collisione, l' ha urtato la IE con il capo (protetto dal casco); Pt_1
- il motoveicolo è giunto all'urto essendo già pressoché fermo (relazione peritale, pag. 9);
- all'esito dei rilievi effettuati, in data 07.07.2017 Carabinieri hanno contestato a la Parte_1 violazione dell'art. 80 del Codice della Strada (poiché nel frangente del sinistro stava circolando con veicolo che non era stato sottoposto alla prescritta revisione) e la violazione dell'art. 141, co. 1 del
Codice della Strada (poiché nel frangente del sinistro “circolava a velocità non adeguata e tale da creare pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose. In particolare non regolava la velocità in funzione delle caratteristiche della strada caratterizzata da intersezioni, incroci e uscite laterali. In particolare, non regolava la velocità all'intersezione di via Campolongo di Alonte” (così i verbali di contestazione, entro il Rapporto di incidente stradale).
6.2. Dal momento che quella ora descritta è la (pacifica) dinamica del sinistro che ci occupa, non ha ragion d'essere l'addebito di responsabilità mosso dall'attore a . Persona_1
6.3. Si legge in atto di citazione che il sinistro si sarebbe verificato in ragione del fatto che
[...]
non avrebbe dato la precedenza al motoveicolo condotto da Per_1 Parte_1 sopraggiungente da destra, così violando l'art. 145, co. 5 del Codice della Strada, a norma del quale
“quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano pagina 6 di 10 comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione”.
Ebbene, nessuna violazione dell'art. 145, co. 2 è ravvisabile nel caso di specie (nel quale, per altro, nessuna violazione dell'art. 145 è stata contestata a dai Carabinieri intervenuti Persona_1 per i rilievi di rito).
L'obbligo di dare precedenza all'altezza di un'intersezione avente le caratteristiche di quella che qui ci occupa (non regolamentata da semaforo e nella quale il veicolo che intende svoltare a sinistra per immettersi in una strada laterale provenendo dalla strada principale è certamente tenuto a dare la precedenza al veicolo antagonista sopraggiungente alla sua destra) non impone certo di effettuare la manovra di svolta a sinistra nel solo caso in cui, lungo l'opposta corsia di marcia, non vi siano tout court veicoli sopraggiungenti. Se così fosse, in effetti, la svolta a sinistra potrebbe risultare pressoché impossibile.
L'obbligo, piuttosto, impone al conducente di svoltare a sinistra dopo aver verificato di poter effettuare la relativa manovra in condizioni di sicurezza, senza provocare intralcio alla circolazione del veicolo sopraggiungente da destra e senza intercettare la sua traiettoria di marcia. A norma dell'art. 145, co. 7 del Codice della Strada, in effetti, “è vietato impegnare una intersezione o un attraversamento di linee tramviarie quando il conducente non ha la possibilità di proseguire e sgombrare in breve tempo l'area di manovra in modo da consentire il transito dei veicoli provenienti da altre direzioni”.
D'altro canto, in presenza di una intersezione qual è quella di causa il conducente che gode del diritto di precedenza non può per ciò solo pretendere di non curarsi delle condotte di guida dei veicoli antagonisti. Ben diversamente, egli, avvicinandosi all'intersezione, è tenuto a verificare se un veicolo antagonista (lontano) abbia (già) intrapreso la manovra di svolta, adeguando conseguentemente la propria condotta di guida.
Ora, nel caso di specie , intendendo svoltare a sinistra verso via Campolongo, Persona_1 ha azionato l'indicatore di direzione e ha deciso di intraprendere la manovra di svolta, pur avendo visto il motoveicolo dell'attore che sopraggiungeva alla sua destra, perché ha constatato che il motociclo era distante circa 100 metri e perché, in forza di tale distanza, ha ritenuto di poter effettuare e concludere la manovra senza arrecare alcun intralcio.
La sua valutazione deve dirsi qui del tutto corretta.
Si è visto, infatti, che se il motociclo avesse osservato (non una bassa velocità, ma) la velocità massima consentita su quel tratto di strada, pari a 90 km/h, esso avrebbe potuto arrestarsi non a ridosso della IE, ma addirittura 20 metri prima della intersezione tra via San IC e via pagina 7 di 10 Campolongo.
D'altro canto, si è visto che quando il motociclo è giunto all'altezza della intersezione tra via
San IC e via Campolongo, la IE “sporgeva” sulla via San IC solo per “qualche decina di centimetri”. Questo significa che, malgrado la velocità molto elevata serbata dal motociclo
(superiore di circa 20 km/h rispetto a quella massima consentita), la IE ha potuto intraprendere e concludere la propria manovra di svolta prima dell'arrivo del motociclo nei pressi dell'imbocco di via Campolongo.
Va dunque concluso che nel caso di specie , lungi dal non concedere la Persona_1 precedenza al motociclo condotto da ha intrapreso la manovra di svolta dopo aver Parte_1 correttamente valutato la distanza del motociclo e dopo aver correttamente ritenuto che la manovra di svolta avrebbe potuto essere intrapresa e conclusa senza creare intralcio al motociclo medesimo.
6.4. Dagli atti di causa emerge per contro che ha violato l'art. 141 del Codice Parte_1 della Strada.
Nel frangente del sinistro, in effetti, l'attore stava transitando su via San IC ad una velocità pari a 109 km/h: una velocità non soltanto superiore di circa 20 km/h a quella massima consentita, ma anche pericolosa e imprudente a norma dell'art. 141, co 1 e 2 del Codice della Strada, siccome chiaramente non adeguata “avuto riguardo (…) alle caratteristiche e alle condizioni della strada” (essendo via San IC connotata da una pluralità di intersezioni con strade laterali) e tale da non consentire al conducente di “conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile” (quale un mezzo, distante, che ha intrapreso una svolta – come nel caso di specie).
Ebbene, la condotta di guida dell'attore è certamente in nesso di causa con il sinistro.
Se l'attore avesse viaggiato alla velocità di 90 km/h, egli avrebbe in effetti percepito la manovra di svolta della IE essendo non a circa 82 metri da essa (questa è, come detto, la distanza calcolata dall'Inge partendo dall'effettiva velocità del motociclo), ma a distanza ancora Persona_2 maggiore. E, in tal caso, percepita la manovra di svolta, egli avrebbe potuto approntare una ordinaria manovra di frenata, arrestandosi in tutta sicurezza ben oltre venti metri prima dell'imbocco di via
Campolongo.
6.5. Va per altro osservato che la collisione tra la parte posteriore della e il Parte_2 coperchietto posto sul manubrio del motociclo in lato destro è avvenuta a ridosso del margine destro sia di via Campolongo, sia di via San IC, che risultava “occupata” dalla sagoma della Parte_2 solo per qualche decina di centimetri. pagina 8 di 10 E' allora agevole rilevare che, essendo la corsia di percorrenza dell'attore larga circa 3,5 metri
(relazione peritale, pag. 5) e sgombra al momento del sinistro (non è stato né allegato, né provato il contrario), l'attore avrebbe potuto evitare la collisione (malgrado la sua velocità elevata) se soltanto si fosse tenuto non a ridosso del margine, ma verso il centro della carreggiata.
Ciò non è avvenuto proprio in ragione della condotta di guida dell'attore che, procedendo a velocità assolutamente sproporzionata, ha effettuato una frenata sì energica, ma scomposta ed imperita, convergente non verso il centro della carreggiata (come sarebbe stato razionale fare), ma verso il margine destro di essa: e ciò, a detta dell'Ing. per un “abuso del freno anteriore”, che ha Persona_2 finito per destabilizzare il motociclo.
L'elevata velocità serbata dall'attore ha dunque dirimente rilievo anche per tale ragione, dal momento che, se avesse osservato una velocità inferiore e rispettosa dei limiti, Parte_1 avrebbe avuto un maggior lasso di tempo per frenare, avrebbe dovuto approntare una frenata
“ordinaria” e si sarebbe arrestato ben prima dell'intersezione, senza perdere il governo del proprio mezzo.
*
7. Sulla scorta di quanto sopra rilevato e, dunque, avendo riguardo alla condotta di guida rispettivamente serbata da e da va concluso che nel caso di specie Persona_1 Parte_1 non v'è stata alcuna violazione dell'obbligo di dare precedenza da parte di , nella cui Persona_1 condotta di guida non è al contempo dato ravvisare alcun segnale di imprudenza o imperizia;
che il sinistro per cui è causa non è stato in alcun modo cagionato da , che si è limitato ad Persona_1 effettuare una manovra di svolta a sinistra del tutto ordinaria e tale da non creare alcun intralcio alla circolazione;
che il sinistro per cui è causa è stato cagionato in via esclusiva da che Parte_1 ha serbato una condotta di guida manifestamente deviante dai principi posti dall'art. 141 del Codice della Strada, imprudente ed imperita.
Pur facendosi qui questione di uno scontro tra veicoli, la presunzione di concorso di colpa di cui all'art. 2054, co. 2 c.c. deve dunque dirsi certamente superata, alla stregua del principio per il quale
“l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c.” (Cass. civ. n. 12884/2021)
*
8. In conclusione, le domande attoree vanno rigettate.
9. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
9.1. va dunque condannato a rifondere a le spese di lite Parte_1 Controparte_2 che, in applicazione del D.M. n. 55/2014 (e, segnatamente, facendo applicazione dei compensi in esso pagina 9 di 10 previsti per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e di decisione, quanto a giudizi di valore compreso tra € 260.000,00 ed € 520.000,00, nei valori minimi che si reputano congrui avendo riguardo all'attività difensiva effettivamente svolta dalle parti), vanno liquidate in € 11.229,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
9.2. Le spese di non costituita in giudizio, vanno dichiarate irripetibili. Controparte_1
9.3. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno infine definitivamente poste a carico di
Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 5868/2022:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna a rifondere ad le spese di lite, liquidate in € Parte_1 Controparte_2
11.229,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dichiara irripetibili le spese di Controparte_1
4) pone definitivamente a carico di le spese di consulenza tecnica d'ufficio. Parte_1
Vicenza, 25/09/2025
Il Giudice dr.ssa Elisa Zambelli
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Va rilevato che l'attore in comparsa conclusionale, alla pag. 4, ha segnalato (o lamentato) che la relazione del perito nominato dal PM sarebbe stata “redatta in assenza del contraddittorio nell'ambito di un procedimento penale poi archiviato”. Ebbene, proprio l'attore ha prodotto nel presente giudizio la relazione dell'Ing. assumendo che in Persona_2 essa risultava esser stata “accertata” la dinamica del sinistro (atto di citazione, pag. 2). L'attore, del resto, non ha mosso alcuna contestazione al contenuto della relazione peritale, non ha depositato in giudizio alcuna relazione cinematica
“alternativa” e in corso di causa non ha chiesto che venisse disposto un nuovo accertamento tecnico volto alla ricostruzione della dinamica del sinistro. La segnalazione (o la doglianza) che si rinvengono nella comparsa conclusionale attorea risultano dunque perplesse e, in ogni caso, irrilevanti ai fini della presente decisione. pagina 4 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Elisa Zambelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. R.G. 5868/2022 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PASETTO Parte_1 C.F._1
FEDERICO e dell'Avv. ORSOLATO NICOLA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
San Bonifacio, via Ugo Foscolo n. 5
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. LOCATELLI LORENZO ed Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Padova, Galleria De Gasperi n. 4
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. conveniva in giudizio e (d'ora in Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 avanti, anche solo o l'Assicurazione). CP_2
Il giudizio veniva iscritto in data 14.11.2022 al n. R.G. 5868/2022.
1.1. In atto di citazione veniva dedotto:
- che in data 19.06.2017, intorno alle ore 20,35, mentre transitava in sella alla propria motocicletta targata DZ88866 lungo via San IC in Alonte, in direzione di Lonigo, giunto all'altezza della pagina 1 di 10 intersezione tra via San IC e via Campolongo SI VA era entrato in collisione con la IE targata AS589S (di proprietà di condotta da ed Controparte_1 Persona_1 assicurata da che, nel frangente, provenendo dall'opposto senso di marcia, stava svoltando CP_2 verso sinistra, per immettersi in via Campolongo;
- che trovatosi “di fronte all'improvviso ostacolo”, aveva cercato di arrestare il Parte_1 motoveicolo e, tuttavia, aveva impattato “con il casco contro la parte posteriore della IE, che sporgeva sulla carreggiata” (atto di citazione, pagg. 1 e 2);
- che sul luogo del sinistro erano intervenuti i Carabinieri della Stazione di Brendola, che avevano redatto il relativo Rapporto di incidente stradale (doc. 1 attore);
- che la dinamica del sinistro risultava dunque accertata nel predetto Rapporto di incidente, nonché nella relazione peritale a firma dell'Ing. (doc. 2 attore), incaricato dalla Procura Persona_2 della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza nel procedimento penale promosso nei confronti di ed iscritto al n. 4156/2017 R.G.N.R., conclusosi con l'archiviazione; Persona_1
- che in ragione del sinistro aveva risentito gravi lesioni, dalle quali era conseguito Parte_1 un periodo di malattia di complessivi 307 giorni e che erano esitate in una compromissione permanente della sua integrità psico-fisica quantificata nella misura del 45% – quantificazione, questa, passibile di aumento nella misura del 20% in ragione del danno da lesione della cenestesi lavorativa pure risentito dall'attore;
- che l'archiviazione del procedimento penale era irrilevante, a fini di causa;
- che la verificazione del sinistro andava ascritta alla esclusiva responsabilità di il Persona_1 quale, intendendo svoltare a sinistra ed avendo avvistato il sopraggiungente motoveicolo condotto dall' , aveva omesso di dargli la precedenza, così violando l'art. 145 del Codice della Strada. Pt_1
1.2. Tanto premesso e dedotto, l'attore concludeva chiedendo la condanna di e Controparte_1 di , in solido, al risarcimento del danno, quantificato in € 386.706,40. CP_2
2. non si costituiva in giudizio e all'udienza del 14.03.2023 veniva dichiarata Controparte_1 contumace.
3. Si costituiva per contro in giudizio , che contestava nell'an e nel quantum la pretesa CP_2 attorea.
3.1. In comparsa di costituzione veniva in particolare dedotto:
- che la dinamica del sinistro per cui è causa era già stata sottoposta al vaglio del perito Ing.
[...]
nominato dal PM;
Per_2
- che la relazione dell'Ing confermava che era responsabile in via Persona_2 Parte_1 esclusiva del sinistro, che si era verificato in ragione del fatto che egli aveva serbato una velocità pagina 2 di 10 superiore a quella massima consentita e non adeguata avendo riguardo allo stato dei luoghi, così violando l'art. 141 del Codice della Strada;
- che non era dunque fondato l'addebito di violazione dell'obbligo di dare la precedenza mosso al conducente della IE, dal momento che egli aveva intrapreso la manovra di svolta a sinistra quando il motoveicolo condotto da si trovava a distanza “assolutamente sufficiente ad evitare Pt_1 qualsiasi urto laddove il motociclista avesse rispettato il limite di velocità” (comparsa, pag. 6).
3.2. contestava poi anche nel quantum la pretesa avversaria e concludeva chiedendo il CP_2 rigetto della domanda attorea o, in via gradata, l'accertamento del concorso di colpa dell'attore, con conseguente riduzione dell'importo eventualmente dovuto in pagamento da . CP_2
4. All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., con ordinanza del 03.10.2023 veniva disposto procedersi a consulenza tecnica medico legale.
4.1. In data 13.03.2024 il CTU nominato Dr. depositata la relazione peritale, Persona_3 che le parti non contestavano nel corso della successiva udienza del 28.06.2024, ove il Giudice chiedeva tuttavia chiarimenti al CTU in punto di danno da lesione della cenestesi lavorativa.
Alla successiva udienza del 26.07.2024, preso atto dei chiarimenti depositati dal CTU, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
4.2. In vista dell'udienza del 05.03.2025, all'uopo fissata e sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti precisavano quindi le conclusioni.
L'attore concludeva come segue: “Nel merito: – accertata e dichiarata la Parte_1 responsabilità esclusiva o quantomeno concorrente del conducente della IE New Holland
TX63 targata AS 589S, di proprietà di , nella causazione del sinistro del 19 giugno Controparte_1
2017 di cui in narrativa, condannarsi quest'ultima, in solido con la Compagnia Assicuratrice convenuta, al risarcimento dei danni subiti da e quantificati in € 386.706,40= o Parte_1 nella maggiore o minor somma da accertarsi in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi corrispettivi dovuti per il ritardo nella prestazione, da liquidarsi ex art. 1284 c.c. In ogni caso: – con vittoria di spese e compensi e rimborso forfetario 15% spese generali ex art. 2 DM 55/2014, C.P.A. 4% ed I.V.A. 22%, se dovuta;
– valutarsi ai sensi dell'art. 96 c.p.c. la mancata adesione da parte della compagnia assicuratrice all'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ai sensi dall'art. 4 del D.l. 132/2014, conv. in L. 162/2014”.
La convenuta riproponeva le proprie istanze istruttorie e concludeva nel Controparte_2 merito come segue: “NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: respingersi ogni avversa domanda avanzata nei riguardi della compagnia convenuta, perché infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi in cui dovesse riconoscersi pagina 3 di 10 un'obbligazione risarcitoria a carico di ridursi in ogni caso le pretese avanzate in Controparte_2 citazione mantenendosi l'obbligazione stessa in termini di stretta proporzione con il grado di colpa che verrà riconosciuto in capo e con gli effettivi danni subiti dall'attore, da accertarsi Parte_1 con ricorso a strumenti tecnici e di prova rigorosi, ampiamente ridimensionandosi le avverse pretese e previa detrazione delle somme già erogate dalla compagnia;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, o quantomeno con compensazione”.
Su tali conclusioni il giudizio veniva trattenuto in decisione, con assegnazione di termini alle parti per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
* * *
5. La domanda attorea non merita accoglimento.
5.1. ha promosso il giudizio in scrutinio per ottenere dalle convenute il Parte_1 risarcimento del danno che egli assume di aver risentito in ragione del sinistro occorso in data
19.06.2017, intorno alle ore 20,35, quando egli, mentre transitava in sella alla propria motocicletta lungo via San IC in Alonte, in direzione di Lonigo, giunto all'altezza della intersezione tra via
San IC e via Campolongo è entrato in collisione con la IE targata AS589S, di proprietà di e condotta da , che, nel frangente, provenendo dall'opposto senso Controparte_1 Persona_1 di marcia stava svoltando verso sinistra per immettersi in via Campolongo.
5.2. Secondo la prospettazione attorea, il sinistro si sarebbe verificato per esclusiva responsabilità del conducente della IE che, svoltando a sinistra, non avrebbe osservato l'obbligo di dare la precedenza al sopraggiungente motoveicolo.
Sempre secondo la prospettazione attorea, la verificazione del sinistro, se non ascritta interamente al conducente della IE, andrebbe quanto meno addebitata in via concorrente ai conducenti dei due veicoli entrati in collisione.
6. Ebbene, la concreta dinamica del sinistro non è contestata in giudizio.
Sia l'attore, sia la convenuta hanno infatti prodotto la relazione peritale redatta dal perito nominato dal PM Ing. ad essa riportandosi per “descrivere” la collisione che ci occupa. Persona_2
La (materiale) dinamica del sinistro verrà dunque qui descritta facendo riferimento alla predetta relazione peritale1 e, con essa, al Rapporto di incidente stradale, pure prodotto in giudizio dall'attore e non contestato.
6.1. Va dunque rilevato che:
- in data 19.06.2017, intorno alle ore 20,35, la IE targata AS589S di proprietà della convenuta condotta da , stava transitando lungo la via San IC in Alonte;
Controparte_1 Persona_1
- giunto all'altezza della intersezione tra via San feliciano e la laterale (per lui, sinistra) via
Campolongo, ha azionato l'indicatore di direzione, così segnalando la propria Persona_1 intenzione di svoltare a sinistra, per l'appunto su via Campolongo (la circostanza risulta dal Rapporto di incidente stradale e, segnatamente, dalle dichiarazioni rese agli Agenti accertatori da
[...]
, non contestate dall'attore); Per_1
- prima di svoltare ha verificato la presenza di eventuali veicoli sopraggiungenti lungo Persona_1 via San IC, ma nell'opposto senso di marcia, e ha così scorto il motoveicolo condotto da che stava per l'appunto sopraggiungendo lungo via San IC, in direzione di Parte_1
Lonigo;
- constatato che il motoveicolo era “in lontananza” e che la distanza tra il motoveicolo e la IE era “notevole”, ha intrapreso la svolta a sinistra (così sempre , nelle Persona_1 Persona_1 dichiarazioni rese agli Agenti);
- quando già si trovava interamente su via Campolongo, è stato raggiunto “da una Persona_1 persona”, che gli ha reso noto che la IE era stata coinvolta “in un sinistro stradale con una moto”: soltanto in virtù di tale “comunicazione” ha scoperto che v'era stata una Persona_1 collisione tra la IE ed un motoveicolo (così ancora ); Persona_1
- la collisione aveva per l'appunto coinvolto il motoveicolo condotto da che, prima Parte_1 della verificazione del sinistro, stava transitando su via San IC (ove vigeva il limite di 90 km/h) ad una velocità non inferiore a 96 km/h e “molto probabilmente” pari a 109 km/h (relazione peritale, pag. 9);
- quando ha deciso di svoltare a sinistra, il motoveicolo si trovava a circa 100 metri di Persona_1 distanza dalla IE (relazione peritale, pag. 10);
- quando ha percepito la IE quale possibile turbativa (avendo essa iniziato Parte_1 la manovra di svolta), egli si trovava a circa 82,30 metri di distanza dalla IE (relazione peritale, pag. 9);
- se il motoveicolo avesse osservato la velocità massima consentita (transitando dunque su via San
IC alla velocità di 90 km/h), esso avrebbe potuto arrestare la propria corsa in uno spazio di 60,40 metri, 20 metri prima del punto d'urto (relazione peritale, pag. 10);
- il motoveicolo, tuttavia, stava serbando una velocità superiore;
pagina 5 di 10 - ha dunque posto in essere una manovra di emergenza, la frenata, lasciando al Parte_1 suolo una traccia gommosa di circa 53 metri, che “iniziava circa al centro della corsia” di sua percorrenza “e terminava molto più avanti sul margine destro” della carreggiata, intersecata negli ultimi 5,5 metri da una seconda traccia gommosa “più larga, arcuata e lunga 5,5 m, disposta obliquamente da sinistra verso destra” (relazione peritale, pag. 6);
- la frenata dell' è stata dapprima “controllata” e “si scomponeva solo alla fine, probabilmente Pt_1 per un abuso del freno anteriore da parte del motociclista che bloccava la ruota destabilizzando il motociclo” (relazione peritale, pag. 8);
- l'urto tra la IE e il motoveicolo avveniva al termine della traccia gommosa, “in corrispondenza sia del margine destro” di via San IC, sia del margine destro di via
Campolongo, quando la IE “aveva quasi completato la manovra di svolta” e, per questo, la sua parte posteriore “poteva sporgere” su via San IC “al più per qualche decina di centimetri”
(relazione peritale, pag. 8);
- l'urto, quanto al motociclo, ha coinvolto il solo “coperchietto del serbatoio liquido dei freni, sporgente superiormente all'estremità destra del manubrio” (relazione peritale, pag. 7);
- il motociclo che non era ancora caduto quanto è giunto all'urto ed è passato “sotto alla IE urtandola di striscio con il suddetto coperchietto” (relazione peritale, pag. 7);
- nella collisione, l' ha urtato la IE con il capo (protetto dal casco); Pt_1
- il motoveicolo è giunto all'urto essendo già pressoché fermo (relazione peritale, pag. 9);
- all'esito dei rilievi effettuati, in data 07.07.2017 Carabinieri hanno contestato a la Parte_1 violazione dell'art. 80 del Codice della Strada (poiché nel frangente del sinistro stava circolando con veicolo che non era stato sottoposto alla prescritta revisione) e la violazione dell'art. 141, co. 1 del
Codice della Strada (poiché nel frangente del sinistro “circolava a velocità non adeguata e tale da creare pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose. In particolare non regolava la velocità in funzione delle caratteristiche della strada caratterizzata da intersezioni, incroci e uscite laterali. In particolare, non regolava la velocità all'intersezione di via Campolongo di Alonte” (così i verbali di contestazione, entro il Rapporto di incidente stradale).
6.2. Dal momento che quella ora descritta è la (pacifica) dinamica del sinistro che ci occupa, non ha ragion d'essere l'addebito di responsabilità mosso dall'attore a . Persona_1
6.3. Si legge in atto di citazione che il sinistro si sarebbe verificato in ragione del fatto che
[...]
non avrebbe dato la precedenza al motoveicolo condotto da Per_1 Parte_1 sopraggiungente da destra, così violando l'art. 145, co. 5 del Codice della Strada, a norma del quale
“quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano pagina 6 di 10 comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione”.
Ebbene, nessuna violazione dell'art. 145, co. 2 è ravvisabile nel caso di specie (nel quale, per altro, nessuna violazione dell'art. 145 è stata contestata a dai Carabinieri intervenuti Persona_1 per i rilievi di rito).
L'obbligo di dare precedenza all'altezza di un'intersezione avente le caratteristiche di quella che qui ci occupa (non regolamentata da semaforo e nella quale il veicolo che intende svoltare a sinistra per immettersi in una strada laterale provenendo dalla strada principale è certamente tenuto a dare la precedenza al veicolo antagonista sopraggiungente alla sua destra) non impone certo di effettuare la manovra di svolta a sinistra nel solo caso in cui, lungo l'opposta corsia di marcia, non vi siano tout court veicoli sopraggiungenti. Se così fosse, in effetti, la svolta a sinistra potrebbe risultare pressoché impossibile.
L'obbligo, piuttosto, impone al conducente di svoltare a sinistra dopo aver verificato di poter effettuare la relativa manovra in condizioni di sicurezza, senza provocare intralcio alla circolazione del veicolo sopraggiungente da destra e senza intercettare la sua traiettoria di marcia. A norma dell'art. 145, co. 7 del Codice della Strada, in effetti, “è vietato impegnare una intersezione o un attraversamento di linee tramviarie quando il conducente non ha la possibilità di proseguire e sgombrare in breve tempo l'area di manovra in modo da consentire il transito dei veicoli provenienti da altre direzioni”.
D'altro canto, in presenza di una intersezione qual è quella di causa il conducente che gode del diritto di precedenza non può per ciò solo pretendere di non curarsi delle condotte di guida dei veicoli antagonisti. Ben diversamente, egli, avvicinandosi all'intersezione, è tenuto a verificare se un veicolo antagonista (lontano) abbia (già) intrapreso la manovra di svolta, adeguando conseguentemente la propria condotta di guida.
Ora, nel caso di specie , intendendo svoltare a sinistra verso via Campolongo, Persona_1 ha azionato l'indicatore di direzione e ha deciso di intraprendere la manovra di svolta, pur avendo visto il motoveicolo dell'attore che sopraggiungeva alla sua destra, perché ha constatato che il motociclo era distante circa 100 metri e perché, in forza di tale distanza, ha ritenuto di poter effettuare e concludere la manovra senza arrecare alcun intralcio.
La sua valutazione deve dirsi qui del tutto corretta.
Si è visto, infatti, che se il motociclo avesse osservato (non una bassa velocità, ma) la velocità massima consentita su quel tratto di strada, pari a 90 km/h, esso avrebbe potuto arrestarsi non a ridosso della IE, ma addirittura 20 metri prima della intersezione tra via San IC e via pagina 7 di 10 Campolongo.
D'altro canto, si è visto che quando il motociclo è giunto all'altezza della intersezione tra via
San IC e via Campolongo, la IE “sporgeva” sulla via San IC solo per “qualche decina di centimetri”. Questo significa che, malgrado la velocità molto elevata serbata dal motociclo
(superiore di circa 20 km/h rispetto a quella massima consentita), la IE ha potuto intraprendere e concludere la propria manovra di svolta prima dell'arrivo del motociclo nei pressi dell'imbocco di via Campolongo.
Va dunque concluso che nel caso di specie , lungi dal non concedere la Persona_1 precedenza al motociclo condotto da ha intrapreso la manovra di svolta dopo aver Parte_1 correttamente valutato la distanza del motociclo e dopo aver correttamente ritenuto che la manovra di svolta avrebbe potuto essere intrapresa e conclusa senza creare intralcio al motociclo medesimo.
6.4. Dagli atti di causa emerge per contro che ha violato l'art. 141 del Codice Parte_1 della Strada.
Nel frangente del sinistro, in effetti, l'attore stava transitando su via San IC ad una velocità pari a 109 km/h: una velocità non soltanto superiore di circa 20 km/h a quella massima consentita, ma anche pericolosa e imprudente a norma dell'art. 141, co 1 e 2 del Codice della Strada, siccome chiaramente non adeguata “avuto riguardo (…) alle caratteristiche e alle condizioni della strada” (essendo via San IC connotata da una pluralità di intersezioni con strade laterali) e tale da non consentire al conducente di “conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile” (quale un mezzo, distante, che ha intrapreso una svolta – come nel caso di specie).
Ebbene, la condotta di guida dell'attore è certamente in nesso di causa con il sinistro.
Se l'attore avesse viaggiato alla velocità di 90 km/h, egli avrebbe in effetti percepito la manovra di svolta della IE essendo non a circa 82 metri da essa (questa è, come detto, la distanza calcolata dall'Inge partendo dall'effettiva velocità del motociclo), ma a distanza ancora Persona_2 maggiore. E, in tal caso, percepita la manovra di svolta, egli avrebbe potuto approntare una ordinaria manovra di frenata, arrestandosi in tutta sicurezza ben oltre venti metri prima dell'imbocco di via
Campolongo.
6.5. Va per altro osservato che la collisione tra la parte posteriore della e il Parte_2 coperchietto posto sul manubrio del motociclo in lato destro è avvenuta a ridosso del margine destro sia di via Campolongo, sia di via San IC, che risultava “occupata” dalla sagoma della Parte_2 solo per qualche decina di centimetri. pagina 8 di 10 E' allora agevole rilevare che, essendo la corsia di percorrenza dell'attore larga circa 3,5 metri
(relazione peritale, pag. 5) e sgombra al momento del sinistro (non è stato né allegato, né provato il contrario), l'attore avrebbe potuto evitare la collisione (malgrado la sua velocità elevata) se soltanto si fosse tenuto non a ridosso del margine, ma verso il centro della carreggiata.
Ciò non è avvenuto proprio in ragione della condotta di guida dell'attore che, procedendo a velocità assolutamente sproporzionata, ha effettuato una frenata sì energica, ma scomposta ed imperita, convergente non verso il centro della carreggiata (come sarebbe stato razionale fare), ma verso il margine destro di essa: e ciò, a detta dell'Ing. per un “abuso del freno anteriore”, che ha Persona_2 finito per destabilizzare il motociclo.
L'elevata velocità serbata dall'attore ha dunque dirimente rilievo anche per tale ragione, dal momento che, se avesse osservato una velocità inferiore e rispettosa dei limiti, Parte_1 avrebbe avuto un maggior lasso di tempo per frenare, avrebbe dovuto approntare una frenata
“ordinaria” e si sarebbe arrestato ben prima dell'intersezione, senza perdere il governo del proprio mezzo.
*
7. Sulla scorta di quanto sopra rilevato e, dunque, avendo riguardo alla condotta di guida rispettivamente serbata da e da va concluso che nel caso di specie Persona_1 Parte_1 non v'è stata alcuna violazione dell'obbligo di dare precedenza da parte di , nella cui Persona_1 condotta di guida non è al contempo dato ravvisare alcun segnale di imprudenza o imperizia;
che il sinistro per cui è causa non è stato in alcun modo cagionato da , che si è limitato ad Persona_1 effettuare una manovra di svolta a sinistra del tutto ordinaria e tale da non creare alcun intralcio alla circolazione;
che il sinistro per cui è causa è stato cagionato in via esclusiva da che Parte_1 ha serbato una condotta di guida manifestamente deviante dai principi posti dall'art. 141 del Codice della Strada, imprudente ed imperita.
Pur facendosi qui questione di uno scontro tra veicoli, la presunzione di concorso di colpa di cui all'art. 2054, co. 2 c.c. deve dunque dirsi certamente superata, alla stregua del principio per il quale
“l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c.” (Cass. civ. n. 12884/2021)
*
8. In conclusione, le domande attoree vanno rigettate.
9. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
9.1. va dunque condannato a rifondere a le spese di lite Parte_1 Controparte_2 che, in applicazione del D.M. n. 55/2014 (e, segnatamente, facendo applicazione dei compensi in esso pagina 9 di 10 previsti per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e di decisione, quanto a giudizi di valore compreso tra € 260.000,00 ed € 520.000,00, nei valori minimi che si reputano congrui avendo riguardo all'attività difensiva effettivamente svolta dalle parti), vanno liquidate in € 11.229,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
9.2. Le spese di non costituita in giudizio, vanno dichiarate irripetibili. Controparte_1
9.3. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno infine definitivamente poste a carico di
Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 5868/2022:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna a rifondere ad le spese di lite, liquidate in € Parte_1 Controparte_2
11.229,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dichiara irripetibili le spese di Controparte_1
4) pone definitivamente a carico di le spese di consulenza tecnica d'ufficio. Parte_1
Vicenza, 25/09/2025
Il Giudice dr.ssa Elisa Zambelli
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Va rilevato che l'attore in comparsa conclusionale, alla pag. 4, ha segnalato (o lamentato) che la relazione del perito nominato dal PM sarebbe stata “redatta in assenza del contraddittorio nell'ambito di un procedimento penale poi archiviato”. Ebbene, proprio l'attore ha prodotto nel presente giudizio la relazione dell'Ing. assumendo che in Persona_2 essa risultava esser stata “accertata” la dinamica del sinistro (atto di citazione, pag. 2). L'attore, del resto, non ha mosso alcuna contestazione al contenuto della relazione peritale, non ha depositato in giudizio alcuna relazione cinematica
“alternativa” e in corso di causa non ha chiesto che venisse disposto un nuovo accertamento tecnico volto alla ricostruzione della dinamica del sinistro. La segnalazione (o la doglianza) che si rinvengono nella comparsa conclusionale attorea risultano dunque perplesse e, in ogni caso, irrilevanti ai fini della presente decisione. pagina 4 di 10