Rigetto
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/06/2025, n. 5132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5132 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 05132/2025REG.PROV.COLL.
N. 04517/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4517 del 2022, proposto dai signori TO NT, BE NT, ER AM, AN AM e LO AM, rappresentati e difesi dagli avvocati Marco Salvi e Laura Salvi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vinci, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fausto Falorni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio CC RI Studio GR & Associati in Roma, corso Vittorio AN II, 18;
OS NE S.r.l., non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (sezione terza) n. 222/2020, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Vinci;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 giugno 2025 il Cons. Carmelina Addesso e uditi per le parti gli avvocati Laura Salvi, Marco Salvi e Fausto Falorni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio è l’accertamento dell’obbligo dei signori TO NT e BE NT (quale eredi del signor AN NT), ER AM, AN AM e LO AM (quali eredi della signora VA NT) e della OS NE s.r.l. di risarcire, in favore del comune di Vinci, il danno causato dalla mancata e/o incompleta e/o difettosa realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui alla convenzione rep. n. 1178 del 21 settembre 2005.
2. I fatti di causa rilevanti, quali emergono dalle affermazioni delle parti non specificamente contestate e comunque dagli atti e documenti del giudizio, sono i seguenti:
-in data 21 settembre 2005 i signori AN e VA NT sottoscrissero con il comune di Vinci, in relazione a richieste di permesso di costruire già presentate, la convenzione rep. n. 1178, avente ad oggetto l’esecuzione diretta, da parte dei primi, delle opere di urbanizzazione previste nel progetto approvato con determina n. 239/2005 (per l’importo complessivo di euro 499.000, di cui euro 420.350 per lavori ed euro 79.550 per somme a disposizione), a scomputo dei relativi oneri. L’art. 4 della convenzione subordinava il ritiro del permesso di costruire all’accertamento, da parte dell’ufficio tecnico comunale, dell’ultimazione della prima fase dell’esecuzione di dette opere e alla cessione delle relative aree, mentre l’art. 2 obbligava i richiedenti a completare dette opere entro tre anni dal rilascio dei permessi di costruire (seconda fase);
- con atto del 9 febbraio 2006 i signori NT cedettero a OS NE s.r.l. il terreno interessato dalle opere di urbanizzazione e dall’intervento edilizio. La cessione fu comunicata dai signori NT al comune in data 13 marzo 2006, mentre la cessionaria OS NE s.r.l. comunicò a sua volta all’ente che avrebbe realizzato le opere di urbanizzazione a decorrere dal 15 marzo 2006.
- in data 20 marzo 2007 il comune certificò l’avvenuta realizzazione delle opere di urbanizzazione della prima fase e con atto del 24 maggio 2007 OS NE cedette gratuitamente all’ente i terreni utilizzati per la realizzazione delle opere di urbanizzazione;
- in data 25 luglio 2007 e 10 settembre 2008 furono rilasciati i permessi di costruire: da tali date decorreva, quindi, il termine triennale per l’ultimazione delle opere di urbanizzazione fissato dall’art. 2 della convenzione;
- mentre i progettati edifici residenziali furono realizzati, le opere di urbanizzazione non furono ultimate, nonostante la scadenza del triennio. Per tale ragione, con note del 17 febbraio 2015, 6 agosto 2015 e 1 dicembre 2015, il comune ha contestato l’inadempimento a OS NE s.r.l., ai signori AN e VA NI e, poi, agli eredi di questi;
-con deliberazione di Giunta comunale n. 260 del 10 dicembre 2015 è stato approvato il progetto esecutivo del primo stralcio di completamento delle opere di urbanizzazione primaria, per l’importo di euro 56.000, prevedendo il recupero delle spese a carico dei privati. I lavori sono stati approvati, nel loro stato finale (per un valore di euro 37.966), con determinazione n. 112 del 24 giugno 2016. Restavano da ultimare altre opere di urbanizzazione, corrispondenti ad una spesa prevista di euro 238.000.
3. Con ricorso di primo grado il comune di Vinci ha chiesto la condanna, in via solidale, degli eredi dei signori NT e della OS NE al risarcimento del danno derivante dall’inadempimento agli obblighi della convenzione.
4. Il T.a.r. per la Toscana, sezione terza, con sentenza non definitiva n. 222 del 20 febbraio 2020 accertava il diritto al risarcimento del danno del comune, disponendo una CTU al fine di stabilire quali siano le opere di urbanizzazione non realizzate e/o non ultimate a regola d’arte e che avrebbero dovuto essere realizzate e ultimate ai sensi della convenzione del 21 settembre 2005.
5. Con successiva sentenza n. 1417 del 2 novembre 2021 il T.a.r. condannava i privati al risarcimento del danno, quantificato dal consulente nell’ammontare complessivo di euro 190,000 oltre Iva e incentivi per funzioni tecniche dei dipendenti.
6. I signori NT e AM hanno interposto appello, articolando undici motivi di gravame sia avverso la sentenza non definitiva n. 222/2020 (parte I, motivi da I a V) sia avverso la sentenza definitiva n. 1417/2021 (parte II, motivi da VI a XI).
7. Si è costituito in resistenza il comune di Vinci.
8. La cointeressata OS NE non si è costituita in giudizio (vi è in atti un avviso di mancata consegna per irreperibilità del destinatario).
9. Con memoria del 30 aprile 2025 gli appellanti hanno dedotto che l’area interessata dalla costruzione delle opere di urbanizzazione ricadeva fin dall’origine all’interno del vincolo cimiteriale e paesaggistico, sicché la sentenza di condanna di primo grado non potrebbe trovare concreta attuazione, difettando l’autorizzazione paesaggistica per le opere da realizzare, ma anche per quelle già realizzate e come tali soggette alla sanzione demolitoria ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004. Hanno chiesto, pertanto, che venga disposta la rinnovazione della CTU o che venga chiamato a chiarimenti il CTU.
A dimostrazione di quanto sostenuto hanno depositato la nota del Ministero della cultura del 24 settembre 2024, avente ad oggetto “ interventi edilizi eseguiti in assenza di autorizzazione paesaggistica e oggetto di procedura di esecuzione immobiliare ”.
10. In data 8 maggio 2025 il comune di Vinci ha, a sua volta, depositato documentazione di cui ha chiesto l’acquisizione con memoria di replica del 13 maggio 2025, eccependo l’inammissibilità delle doglianze relative al vincolo cimiteriale e paesaggistico in quanto si risolvono in nuove censure nei riguardi della sentenza del T.a.r.
11. Con memoria di replica del 14 maggio 2025 gli appellanti si sono opposti alla richiesta di autorizzazione al deposito tardivo, evidenziando come l’accertamento dell’esistenza dei vincoli e la loro estensione si poneva come questione dirimente circa la domandata riduzione delle opere da ultimare, ovvero l’insussistenza dell’obbligo di risarcire.
12. All’udienza di smaltimento del 4 giugno 2025, previa discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.
13. In via preliminare, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità delle censure proposte dalla parte appellante con memoria del 30 aprile 2025, formulata dal comune di Vinci (memoria di replica del 13 maggio 2025).
14. L’eccezione è fondata.
15. Nell’atto di appello (pag. 30) gli appellanti hanno censurato capo n. 3 della sentenza n. 1417/2021, evidenziando come “ il valore complessivo delle opere da realizzare fosse eccessivo, giacché determinato sul presupposto che venissero edificati tutti e sei i lotti previsti nell’originario piano e con le annesse volumetrie” e che il giudice non avrebbe motivato in ordine alla “presenza di vincoli “ex lege” (cimiteriale ed idrogeologico) ”.
Nella memoria del 30 aprile 2025 essi hanno, invece, dedotto la radicale irrealizzabilità delle opere di urbanizzazione e l’impossibilità di concreta attuazione della sentenza di condanna, “ difettando l’autorizzazione paesaggistica per le opere da realizzare ”, evidenziando la necessità di interpellare la soprintendenza (pag. 3 e 4 della memoria).
E’ evidente la novità delle doglianze, introdotte solo in grado di appello e solo con memoria non notificata in violazione dell’art. 104 c.p.a., con conseguente inammissibilità delle medesime.
16. L’inammissibilità appena rilevata consente di prescindere dall’eccezione di inammissibilità, a sua volta formulata dagli appellanti, dei documenti depositati dal comune in data 8 maggio 2025 proprio al fine di contestare i nuovi motivi relativi ai vincoli paesaggistico e cimiteriale dei quali è comunque precluso l’esame nel merito.
17. Premesso quanto sopra, l’appello è infondato.
18. Sono infondati, in primo luogo, i motivi proposti avverso la sentenza non definitiva n. 222/2020 (parte I del gravame, motivi da I a V).
19. Con il primo motivo di appello gli appellanti censurano il capo n. 1 della sentenza che ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il giudice di primo grado sarebbe incorso in errore perché, per un verso, la convenzione del 21 settembre 2005 non è riconducibile al “genus” delle convenzioni urbanistiche, trattandosi di accordo attuativo del principio di cui all’art. 16 d.P.R. 380/2001, e, per altro verso, sussistono una pluralità di accertamenti di natura civilistica che militano a favore della giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 40 c.p.c.
20. Le censure sono prive di pregio.
21. La convenzione sottoscritta in data 21 settembre 2005 tra i signori NT e il comune va qualifica come convenzione urbanistica, pienamente assimilabile alle convenzioni di lottizzazione.
22. Essa, infatti, statuisce che: a) le opere di urbanizzazione primaria che i richiedenti si sono obbligati a realizzare a scomputo dei relativi oneri devono essere conformi al progetto approvato con determina di Giunta comunale n. 239/2005; b) i richiedenti si impegnano a realizzare le opere entro e non oltre tre anni dal rilascio delle concessioni edilizie; c) le concessioni edilizie saranno rilasciate solo dopo l’accertamento, da parte dell’ufficio tecnico, dell’ultimazione dei lavori relativi alla prima fase delle opere di urbanizzazione e dopo la stipula dell’atto di cessione a favore del comune delle aree interessate.
23. Il contenuto dell’atto e la sua causa concreta ne rendono evidente la natura accordo di diritto pubblico in materia urbanistica, rientrante a pieno titolo nel perimetro della giurisdizione amministrativa, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a) n. 2 e lett. f) c.p.a, in quanto volto a disciplinare i termini e le modalità di rilascio dei titoli edilizi e a regolamentare l’urbanizzazione di una porzione di territorio comunale interessata dalla realizzazione di nuovi edifici residenziali.
24. Non depongono in senso contrario né l’asserita non riconducibilità della convenzione in questione ad una delle ipotesi tipiche richiamate dall’appellante (art. 28 l. 1150/1942, artt. 27 e 35 l. 865/1971, art. 27 l. 475/1978, art. 29 l. 47/1985, art. 9 l. 122/1989), trovando essa giuridico fondamento nella disciplina generale degli accordi di diritto pubblico di cui all’art. 11 l.241/1990, né la circostanza che l’azione di regresso nei confronti della società obbligata solidale debba essere proposta dinnanzi al giudice ordinario, non essendo ravvisabile alcuna deroga alla giurisdizione per ragioni di connessione.
25. Inconferente è, infine, il richiamo all’art. 16 d.P.R. 380/2001 e all’evoluzione normativa in tema di affidamento diretto delle opere di urbanizzazione da parte del comune (punto I.2 dell’appello) di cui non è chiara la rilevanza ai fini del riparto di giurisdizione, soprattutto ove si controverta di questioni rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo che investe anche la fase esecutiva dell’accordo.
26. Il motivo deve, quindi, essere respinto.
27. Con il secondo motivo di appello gli appellanti censurano il capo n. 2 della sentenza che ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dei medesimi.
28. La censura è palesemente infondata.
29. Nell’atto di costituzione in giudizio e nella procura ad esso allegata gli odierni appellanti hanno espressamente dichiarato di agire e resistere nella qualità di eredi dei signori NT, sicché correttamente il T.a.r. ha respinto l’eccezione sulla base di siffatto rilievo.
30. Non appare pertinente il richiamo all’istituto della confessione giudiziale che riguarda fatti e non qualità personali che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di possedere, salvo poi contraddittoriamente negarne l’esistenza.
31. Il comune, inoltre, non era nemmeno tenuto ad una precisa indicazione delle quote ereditarie e a dimostrare l’inesistenza di altri eventuali eredi, come sostenuto dagli appellanti, poiché grava sull’erede che voglia limitare la propria responsabilità alla quota ereditaria, o che lamenti la mancata partecipazione al giudizio di coeredi pretermessi, l’onere di specificare e documentare la misura della propria quota (soggiacendo in caso contrario al vincolo di solidarietà) e di indicare eventuali altri coeredi nei confronti dei quali il contraddittorio deve essere integrato (cfr., tra le tante, Cass. sez. II n. 4461 del 2006; n. 17122 del 2020 n. 15592 del 2007; sez. III n. 18507 del 2006).
32. Anche il secondo motivo deve, quindi, essere respinto.
33. Con il terzo motivo di appello i ricorrenti censurano i capi da 3 a 8 della sentenza con cui il T.a.r. ha negato che si sia verificata una cessione della convenzione con liberazione dei de cuius .
Deducono, in particolare, che: a) con contratto di compravendita del 9 febbraio 2006 la OS NE è subentrata in tutti gli oneri e obblighi assunti con la convenzione; b) il comune ha espressamente accettato tale cessione con atto pubblico del 24 maggio 2007; c) l’unico soggetto responsabile dell’inadempimento è il cessionario.
34. Le censure sono prive di pregio.
35. La tesi dell’intervenuta liberazione dei signori NT dalle obbligazioni assunte con la sottoscrizione della convenzione è smentita dalla documentazione in atti, atteso che:
a) l’atto di compravendita del 9 febbraio 2006 ha ad oggetto la cessione delle aree di proprietà dei signori NT alla OS NE con contestuale subentro di quest’ultima negli obblighi previsti dalla convenzione. Il comune di Vinci è terzo rispetto al contratto, sicché la clausola di subentro di OS NE non può rivestire efficacia liberatoria dei danti causa dagli obblighi scaturenti dalla convenzione (Cons. Stato sez. IV n. 4221 del 2025 ove si precisa che “ deve ritenersi inopponibile al Comune qualsiasi previsione contrattuale con cui il lottizzante convenga con il suo avente causa che quest’ultimo si faccia esclusivo carico degli obblighi derivanti dalla convenzione urbanistica” );
b) per effetto del trasferimento dell’area e della dichiarazione di subentro, OS NE e i signori NT sono divenuti solidalmente obbligati nei confronti del comune di Vinci alla realizzazione delle opere di urbanizzazione. Ciò in forza sia della natura propter rem delle obbligazioni nascenti dalla convenzione del 2005 (sulla natura propter rem degli obblighi derivanti dalle convenzioni urbanistiche e sul vincolo di solidarietà tra cedente e cessionario delle aree interessate dalle opere di urbanizzazione, cfr. Cons. Stato sez. IV n. 4687, n. 7250 e n. 5152 del 2024; sez. II n. 1952 del 2024) sia dell’intervenuto accollo del relativo debito da parte della società acquirente/cessionaria;
c) con note prot. 6522 e 6523 del 13 marzo 2006 i signori NT e la società acquirente hanno comunicato al comune l’avvenuta cessione delle aree oggetto della convenzione, il nominativo della ditta esecutrice dei lavori (Co. Edil s.r.l.) e la data di inizio dei medesimi (15 marzo 2006). Il comune si è limitato a prendere atto di quanto comunicato, senza alcuna liberazione degli originari debitori dagli obblighi assunti con la convenzione;
d) con atto pubblico del 24 maggio 2007 OS NE ha ceduto a titolo gratuito al comune di Vinci le aree occupate dalla sede stradale di nuova realizzazione oggetto di convenzione, in adempimento dell’obbligo gravante in via solidale sulla società e sui signori NT. L’atto si limita a richiamare nelle premesse la convenzione del 2005 e la compravendita del 2006: esso non reca né una clausola di cessione della convenzione (o di accettazione da parte del comune dell’intervenuta cessione) né una clausola di liberazione dei debitori originari;
e) con nota prot. 7975 del 2 aprile 2007 il comune ha attestato l’avvenuta realizzazione delle opere di prima fase per il rilascio delle concessioni edilizie, senza esprimere alcun consenso alla cessione della convenzione o alla liberazione degli originari sottoscrittori.
36. In definitiva, dagli atti di causa non si rinviene né un contratto di cessione della convenzione del 2005 concluso tra il comune di Vinci, i signori NT e OS NE (stante la struttura necessariamente trilaterale della fattispecie negoziale ai sensi dell’art. 1406 c.c.) né una dichiarazione espressa del comune di liberazione degli originari debitori ai sensi dell’art. 1273 c.c.
37. Oltre alla convenzione, agli atti vi sono unicamente: i) un atto di compravendita tra parti private; ii) due comunicazioni delle parti private al comune; iii) un atto di cessione a titolo gratuito dalla società al comune delle aree; iv) un’attestazione del comune di intervenuta esecuzione di una parte delle opere.
38. Con l’atto di compravendita del 9 febbraio 2006 OS NE ha adempiuto ad una delle obbligazioni nascenti dalla convenzione e gravanti in via solidale sia su di essa che sui propri danti causa, ossia quella di cessione gratuita delle aree all’ente, fermo restando l’obbligo di adempiere all’altra obbligazione, relativa alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.
39. L’effetto giuridico-pratico dell’alienazione del terreno da parte dei signori NT alla società è stato, in sostanza, quello di aggiungere un nuovo debitore a quelli originari: l’uno e gli altri solidalmente obbligati all’adempimento della medesima prestazione, sebbene in forza di titoli diversi (convenzione del 2005 e atto di acquisto dell’area gravata dall’obbligo propter rem ).
40. A diverse conclusioni non conducono le deduzioni difensive relative all’efficacia novativa delle polizze fideiussorie richiamate nei permessi di costruire-che avrebbero sostituito quella presentata dai signori NT, scaduta il 14 settembre 2008 e non prorogata (capi 7,8 e 10 della sentenza), al venir meno del vincolo di solidarietà per decorso del tempo (capo 9), alla mancata escussione della garanzia finanziaria da parte del comune (capo 10), al ricorso alla procedura coattiva di cui al R.D. 14.4.1910 n. 639 (capo 11).
41. Al riguardo è sufficiente osservare che:
a) la semplice lettura dell’art. 2 dei permessi di costruire rilasciati a OS NE (doc. n.ri da 39 a 42 produzione comune di Vinci del 28 maggio 2018) smentisce l’assunto secondo cui le fideiussioni prestate dalla società sarebbero poste a garanzia degli oneri di urbanizzazione primaria, sostituendo con effetto novativo quella prestata dai signori NT all’atto di sottoscrizione della convenzione. Le polizze in questione hanno, infatti, ad oggetto gli obblighi previsti nei permessi di costruire, relativi al pagamento degli oneri di urbanizzazione secondaria e della quota afferente al costo di costruzione; gli stessi titoli edilizi puntualizzano che gli oneri di urbanizzazione primaria non sono dovuti, in ragione della realizzazione delle opere a scomputo;
b) l’escussione della polizza, essendo posta a garanzia della prestazione, è una facoltà del creditore e non un obbligo né, tantomeno, una condicio iuris per l’esecuzione in danno (Cons. Stato sez. IV n. 4687 del 2024; Ad. Plen. n. 24/2016), sicché la mancata preventiva escussione della garanzia, come pure la mancata proroga della medesima, non è certo sintomatica dell’intervenuta liberazione del debitore originario né costituisce condizione ostativa all’azione del creditore nei confronti del debitore inadempiente (tanto più che l’amministrazione ha più volte sollecitato all’adempimento anche i signori NT: nota prot. n. 3264 del 17.2.2015; nota prot. n. 16506 del 6.8.2015; nota prot. n. 25554 del 1.12.2015);
c) il comune ha fornito la prova che la preventiva escussione della garanzia è stata preclusa dalla cancellazione (avvenuta nel 2009) della società garante (nota prot. 17 febbraio 2015: doc. 51 produzione primo grado comune). Gli appellanti, per un verso, si limitano a contestare l’idoneità probatoria della produzione documentale in quanto proveniente dal medesimo ente, ma non il fatto in essa documentato (cancellazione nel 2009 della società assicuratrice) di cui non forniscono prova contraria e, per altro verso, nulla deducono in relazione a quanto osservato dal giudice sull’irrilevanza della censura poiché “ i resistenti avrebbero comunque dovuto subire l’azione di rivalsa del fideiussore e quindi non sarebbero stati immuni dalle conseguenze dell’inadempimento ” (capo 10, terzo capoverso della sentenza);
d) la scadenza della convenzione urbanistica non ha effetto estintivo delle obbligazioni ivi previste (cfr., ex multis , Cons. Stato sez. IV n. 8327 del 2024 ove si precisa che “ una volta scaduti i termini di validità della convenzione urbanistica o il diverso termine stabilito dalle parti, l'esercizio di ogni azione legale per l'adempimento delle obbligazioni ivi contenute risulta prescritto se non esercitato entro il successivo termine di dieci anni ”) né determina il venir meno del vincolo di solidarietà per l’adempimento. Ciò in disparte ogni considerazione con riguardo all’effetto interruttivo della prescrizione delle plurime richieste di adempimento comunicate dall’ente e sopra richiamate;
e) quanto alla procedura di cui al r.d. 639/2010, del tutto generica ed ipotetica è la doglianza relativa alla mancata prova da parte del comune “ dell’insussistenza di un eventuale “bis in idem” nel caso in cui lo stesso si fosse attivato anche per il recupero dei costi di urbanizzazione primaria ” (pag. 27 dell’appello), laddove gli stessi ricorrenti in primo grado hanno lamentato unicamente che il comune si sarebbe attivato con tale procedura per il recupero coattivo “degli oneri di urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione … senza però che tale circostanza sia mai stata riferita ” (memoria del 9 dicembre 2019 pag. 34). Inconferente è, per altro verso, la doglianza relativa al mancato ricorso all’ingiunzione di pagamento in luogo del ricorso al T.a.r., poiché l’art. 3 della convenzione non contempla alcun obbligo di ingiunzione che è rimessa alla scelta discrezionale dell’ente.
42. Il motivo deve, quindi, essere respinto.
43. Parimenti infondati sono i motivi proposti avverso la sentenza definitiva n. 1417 del 2021 che, all’esito della disposta CTU, ha quantificato il danno da risarcire nella misura di euro 190.000, oltre a iva e incentivi per funzioni tecniche dei dipendenti ai sensi dell’art. 113 d.lgs 50/2016 (parte II del gravame, motivi da VI a XI)
44. Con il motivo VI.1 gli appellanti lamentano, in particolare, l’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell’acquirente del lotto n. 6, aggiudicato il 30 luglio 2019, che avrebbe dovuto essere chiamato a rispondere del danno.
45. La censura è manifestamente infondata.
46. Premesso che gli appellanti non hanno fornito alcuna prova dell’avvenuta aggiudicazione del lotto n. 6 ad un soggetto terzo, è sufficiente osservare che:
a) la convenzione sottoscritta dai signori NT prevedeva il completamento delle opere di urbanizzazione entro e non oltre tre anni dalla data di rilascio delle concessioni edilizie (art. 3).
b) le suddette concessioni venivano rilasciate dal comune in favore di OS NE in data 25 luglio 2007 e 10 settembre 2008, sicché il termine di adempimento convenzionalmente fissato risulta scaduto, al più tardi, il 10 settembre 2011.
c) l’aggiudicatario del lotto n. 6 ha acquistato la proprietà dell’area, secondo quanto dichiarato dagli appellanti, in data 30 luglio 2019, ossia allorché era già integrato l’inadempimento che non può essere chiamato a risarcire in quanto ad esso non imputabile ai sensi dell’art 1218 c.c.
47. Il motivo deve, quindi, essere respinto.
48. Quanto alle censure riportate al punto VI.2 sub lett. a) e b), se ne deve rilevare l’inammissibilità per genericità in quanto si risolvono nel mero rinvio alla memoria del 9 dicembre 2019 e non recano alcuna critica alla sentenza impugnata. Fermo quanto sopra osservato in punto di inammissibilità, esse sono in ogni caso riproduttive dei motivi di cui ai punti I e II dell’appello della cui infondatezza si è sopra detto.
49. Al punto n. VII viene censurato il capo n. 3 della sentenza per non aver considerato che il valore delle opere di urbanizzazione avrebbe dovuto essere rideterminato in ragione della ridotta capacità edificatoria poiché l’area, al momento della convenzione, sarebbe stata interessata da plurimi vincoli “ ex lege ” (cimiteriale ed idrogeologico) e il nuovo regolamento urbanistico approvato nel 2015 non avrebbe previsto una nuova capacità edificatoria sul terreno rimasto inedificato.
50. Il motivo è infondato.
51. Come osservato dal T.a.r., la realizzazione delle opere di urbanizzazione non è stata né pattuita nella convenzione né prevista nel progetto approvato come suddivisa per lotti distinti e autonomi, sicché non assume rilievo alcuno l’inedificabilità del lotto n. 6, come prevista dal regolamento urbanistico approvato con delibera consiliare n. 14/2015, ossia in data ampiamente successiva alla scadenza del termine di adempimento fissato nella convenzione.
52. Le obbligazioni previste a carico dei privati dalle convenzioni urbanistiche non sono sinallagmaticamente correlate alla capacità edificatoria dell’area, ma sono funzionali “ a garantire che all’edificazione del territorio corrisponda non solo l’approvvigionamento delle dotazioni minime di infrastrutture pubbliche, ma anche il suo equilibrato inserimento in rapporto al contesto di zona ” (Cons. Stato sez. IV n. 4221 del 2025): di qui la natura propter rem dell’obbligazione e il vincolo di solidarietà tra cedente e cessionario dell’area, indipendentemente dalla capacità edificatoria, originaria o successiva, della medesima.
53. E’ ben possibile, quindi, che un operatore assuma con la convenzione urbanistica oneri anche maggiori di quelli astrattamente previsti dalla legge, trattandosi di una libera scelta imprenditoriale (o, anche, di una libera scelta volta al benessere della collettività locale), rientrante nell’ordinaria autonomia privata, non contrastante di per sé con norme imperative (Cons. Stato, sez. IV n. 587 del 2021, cfr. anche m. 2666 del 2021 e n. 4892 e 5878 del 2020).
54. Inconferente è, infine, il richiamo all’art. 10 della convenzione in quanto non attinente all’obbligazione principale di realizzazione delle opere di urbanizzazione (contemplata dall’art. 1), bensì al concorso dei richiedenti agli “ oneri ” derivanti dall’esecuzione delle opere di urbanizzazione: è il concorso a tali “ oneri ” e non l’obbligazione principale ad essere proporzionato “ alla superficie edificabile che andranno ad acquistare ”.
55. Di qui l’irrilevanza dell’asserita sussistenza di un doppio vincolo, cimiteriale e idrogeologico, che avrebbe limitato, già all’epoca della convenzione, l’edificabilità del comparto.
56. Quanto alle censure introdotte con memoria del 30 aprile 2025 se ne è già sopra rilevata l’inammissibilità.
57. Il motivo deve, quindi, essere respinto.
58. Con i rimanenti motivi indicati ai punti VIII, IX, X e XI gli appellanti censurano i capi da 4 a 8 della sentenza con cui sono stati respinte le contestazioni relative alle seguenti voci di spesa calcolate dal CTU:
i) euro 12.629,41, per prestazioni professionali poiché la realizzazione delle opere certificate al 20.3.2007 era stata assistita da un progetto esecutivo di per sé già idoneo a porre in essere anche quelle di completamento;
ii) euro 63.006,81 di base d’asta per l’affidamento dei lavori la quale sconterà un ribasso e, quindi, il costo effettivo per il comune sarà indubbiamente minore;
iii) euro 84.099,74 per opere necessarie ad eliminare il degrado, in relazione al quale sussiste il concorso di responsabilità del comune;
iv) gli incentivi del 2% per funzioni tecniche dei dipendenti comunali che non sono riconoscibili per attività tecniche in favore dei dipendenti interni che svolgano attività di direzione lavori o di collaudo, come affermato dalla Corte dei conti, sezione controllo Lombardia, nella delibera n. 184/2016.
59. Le doglianze sono infondate, atteso che:
i) gli appellanti contestano la stima del CTU per prestazioni professionali, ma non adducono alcun elemento concreto atto a dimostrare che, contrariamente a quanto statuito dal consulente, il progetto esecutivo redatto ormai da venti anni non necessiti di alcuna revisione, limitandosi ad imputare al comune un’inerzia nella realizzazione delle opere di cui sono responsabili, in via solidale ed esclusiva, i soggetti privati;
ii) l’affidamento della progettazione a professionisti interni è rimessa alla valutazione discrezionale dell’ente, non essendo prevista dalla convenzione;
iii) i ribassi d’asta costituiscono un’eventualità-incerta sia nell’ an che nel quantum - della fase di aggiudicazione che non influisce sulla congruità dei prezzi, determinata dal CTU facendo riferimento al prezziario dei lavori pubblici della Regione Toscana del 2020, non contestato dagli appellanti;
iv) quanto all’asserita responsabilità dell’ente nella verificazione dei danni dovuti ad incuria delle opere della prima fase, essa va esclusa sulla base della convenzione (art. 8) che prevedeva la presa in carico delle opere da parte del comune solo dopo l’esito positivo del collaudo, mai avvenuto per responsabilità dei privati. Prima del collaudo, l’obbligo di manutenzione ricade sui soggetti privati in quanto accessorio all’obbligo di consegnare opere di urbanizzazione complete ed eseguite a regola d’arte ai sensi degli artt. 6 e 8 della convenzione;
v) l’attività di direzione dei lavori e di collaudo rientrano tra quelle incentivate, come previsto dall’art. 113 d.lgs 50/2016 e come riconosciuto dalla Corte dei conti, sezione controllo Lombardia, nella delibera n. 184/PAR/2016 richiamata dall’appellante.
Nella delibera citata la Corte ha statuito che gli incentivi per attività tecniche non possono essere riconosciuti in favore di dipendenti interni solo allorché le attività di collaudo e direzione lavori siano connesse a opere realizzate direttamente dai privati a scomputo degli oneri di urbanizzazione (mancando, in tal caso, i presupposti per la costituzione del fondo incentivante previsti dall’art. 113, ossia gli “ stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori ” nel bilancio dell’ente locale-stazione appaltante). Nel caso di specie i lavori devono essere realizzati direttamente dall’ente locale, trattandosi di un appalto pubblico ordinario, con stanziamento in bilancio della relativa spesa e costituzione del relativo fondo di incentivazione.
60. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
61. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna gli appellanti al pagamento a favore del comune di Vinci delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre a spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO