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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 26/03/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2849/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2849/2020 degli Affari Contenziosi Civili, avente a oggetto: “Somministrazione”
Vertente tra
C.F. rappresentata e difesa dagli Parte_1 P.IVA_1 avv.ti Marisa Olga Meroni e Paolo Marra, elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Milano, Corso Itala, n. 13 come da procura in calce all'atto di citazione
- ATTRICE contro
(P.I. - C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Bimbi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pisa, Via Palestro, n. 25, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTO
CONCLUSIONI
Attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare:
In via principale, nel merito: accertare e dichiarare che, per le ragioni esposte in atti, Cont
è creditrice nei confronti del dei seguenti importi: Controparte_1
a. € 25.295,47 quale residuo in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03;
b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo originariamente azionato di € 45.703,52, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fat-tura al saldo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera
b., scaduti da sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di cita- Pt_2 zione al saldo;
d. € 240,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03; e. € 1.548,46 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte della convenuta, della sorte capitale di crediti ul-teriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla prece-dente lettera a., portati dalle fatture (cd.
Note Debito Interessi) indi-cate nell'elenco prodotto quale doc. 04;
f. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e., scaduti da al-meno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di cita-zione al saldo;
g. € 360,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per CP_ ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell' convenuto ha generato gli interessi di cui alla precedente lettera e.;
e conseguentemente condannare il , in persona del legale Controparte_1 Cont rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di;
Cont In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del Comune di delle diverse somme, a titolo di: a. sorte capitale;
b. CP_1 interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
c. interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
d. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle fatture per sorte capitale;
e. interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi maturati per il ritardato pagamento di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a.; f. interessi anatocistici sugli interessi moratori portati dalla cd. Note Debito
Interessi; g. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle cd.
Note Debito Interessi;
che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente condannare il , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 Cont al relativo pagamento in favore di;
In via ulteriormente subordinata, nel merito: condannare il in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 Cont al pagamento in favore di di tutte le somme che risulteranno dovute dal CP_1
a qualsiasi titolo, anche per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
[...]
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.”
Convenuta:
“Si conclude chiedendo che tutte le domande proposte nei confronti del CP_1
, in persona del Sindaco pro tempore, vengano rigettate in quanto
[...] inammissibili per difetto di legittimazione attiva di parte attrice e comunque infondate nel merito. Con vittoria di spese ed onorari. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuta parzialmente fondata la domanda proposta di parte attrice, si chiede che gli importi eventualmente imputabili al vengano Controparte_1 quantificati nei limiti economici indicati nelle relazioni predisposte dal CTP dell'Amministrazione comunale Dott. ” Persona_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 4.08.2020 in qualità di Parte_1 cessionario di crediti vantati dalla ha convenuto in giudizio il Parte_3 CP_1
per ivi sentirlo condannare al pagamento di somme relative a fatture emesse
[...] negli anni 2014 e 2015 per forniture di gas effettuate a beneficio di alcuni immobili di proprietà comunale.
A sostegno della domanda, ha dedotto:
- che si è resa cessionaria del credito di € 45.703,52 a titolo di capitale;
- che sono dovuti gli interessi moratori maturati e maturandi;
- che, nella misura prevista dall'art. 5 D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., sono dovuti gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori;
- che ai sensi dell'art. 6, comma II, D. Lgs. n. 231/02, parte attrice ha diritto a vedersi riconosciuto, a titolo di risarcimento del danno, l'importo di € 240,00 (€ 40,00 per ciascuna fattura insoluta);
- che si è resa cessionaria di € 1.548,46 quali interessi moratori maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte della convenuta, della sorte capitale di crediti ulteriori e conseguenti interessi anatocistici;
- che altresì ha diritto al pagamento di € 360,00 (€ 40,00 per ciascuna fattura il cui ritardato pagamento ha generato interessi moratori).
- che in subordine il deve essere condannato al pagamento di un importo a CP_1 titolo di indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c., corrispondente all'ammontare delle fatture costituenti la predetta sorte capitale insoluta, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto di tutte le Controparte_1 domande attoree. In particolare, ha eccepito:
- che difetta la legittimazione attiva di parte attrice, in quanto, in materia di somme dovute da una Pubblica Amministrazione la cessione è subordinata alla preventiva accettazione espressa da parte dell'ente pubblico, nel caso inesistente, o al mancato rifiuto dell'ente pubblico, nel caso comunicato;
- che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 51 del 7 marzo 2012 l'Amministrazione ha affidato temporaneamente la fornitura di gas metano ad per i mesi di gennaio 2012 e febbraio 2012; Pt_3 Part
- che l'importo contrattualmente concordato con ammontava ad € 33.000,00 lordi;
Part
- che in data 1 marzo 2012 per conto di ha effettuato la lettura Parte_4 finale del periodo di erogazione della fornitura e che da quel momento è cessato Part qualsiasi rapporto tra la stessa d il Comune di;
CP_1 Part
- che non avendo ricevuto alcuna fattura da parte di in data 10.11.2014, l'Ufficio Tecnico comunale ha richiesto le fatture relative al bimestre gennaio-febbraio 2012; Part
- che una prima fattura è stata inviata da in data 22.11.2014 per un importo complessivo di € 22.369,27, ed è stata tempestivamente contestata dall'Ente essendo relativa ad un periodo di erogazione (anni 2012, 2013 e 2014) diverso rispetto a quello di vigenza del contratto;
- che analoghe contestazioni sono state sollevate con riferimento ad altre tre fatture;
- che preso atto delle contestazioni sollevate dal ha risposto con Parte_3 CP_1 una propria nota confermando l'anomalia e l'intervenuta cessazione del servizio gas dalla data del 01/03/2012, impegnandosi all'emissione della regolare fattura di cessazione entro il mese di Gennaio 2016;
- che nessun chiarimento è pervenuto da parte di ciò determinando altresì Parte_3
l'impossibilità di verificare se gli importi effettivamente dovuti per il bimestre gennaio-febbraio 2012 siano comunque già stati pagati con le fatture successive emesse dall'ente fornitore nel corso degli anni;
- che, tuttavia, in data 5 dicembre 2015, il Comune di ha ricevuto CP_1 comunicazione della cessione a dei crediti asseritamente Parte_1 vantati da nei suoi confronti;
Pt_3
- che detta cessione è stata tempestivamente opposta con una nota del Responsabile Parte Cont del Servizio Finanziario dell'Ente, comunicata ad e in data 7 dicembre
2015; Cont
- che in data 16 giugno 2020 la ha inviato all'Amministrazione comunale sollecito di pagamento e a seguire è stato notificato l'atto di citazione.
Con ordinanza a seguito di disposizione della trattazione scritta sono stati concessi i termini per le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.
La causa è stata istruita mediante svolgimento di CTU contabile.
All'udienza del 05.1.2024, le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha assegnato termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., trattenendo la causa in decisione.
****
1. La legittimazione attiva di Parte_1
Eccepisce il la carenza di legittimazione dell'attrice, opponendo il proprio CP_1 intervenuto tempestivo rifiuto della cessione del credito.
La difesa non persuade. Come noto, le cessioni di credito cadono sotto la disciplina dell'art. 106 comma 13 d.lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici), ratione temporis applicabile, il quale prevede che “si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione…[omissis]. Orbene, a fronte dell'eccezione di mancata prova della comunicazione dell'opposizione alla cessione del credito, il non Controparte_1 ha prodotto documentazione a supporto, inidonea essendo la stampa della missiva protocollata datata 17.12.2015 in carenza di attestazione di invio e esito della raccomandata (doc. 24).
2. Il titolo della pretesa e gli importi in linea capitale.
A fondamento della domanda di pagamento sono posti i contratti di fornitura di gas naturale in relazione a n. 2 PDR posti in via Leopardi 1 e in via Firenze 3, stipulati dal con per il periodo dal 1.1.2012 al 28.2.2012. Controparte_1 Parte_3
La circostanza che i contratti in questione coprissero esclusivamente il periodo è da ritenersi dimostrata (cfr. docc. 1, 2, 3, 4, 16, 17 convenuta), e del resto, sul punto, la cessionaria del credito non ha sollevato obiezioni.
Ne deriva che, essendo stato oggetto di cessione (doc. 6 attrice) il credito derivante dai contratti elencati dalla cedente non anche ulteriori crediti di diversa fonte, Parte_3 come rilevato anche ex art. 101 c.p.c., la domanda dovrà essere valutata in relazione al solo periodo di vigenza dei contratti stipulati dal fornitore con il Controparte_1 non potendo essere valutata nel merito la domanda ex art. 2041 c.c. formulata in via Cont subordinata da
Orbene, come rilevato dal CTU, le cui inferenze e conclusioni, con riferimento ai conteggi, sono immuni da censure, risulta che con riguardo al PDR n. 15104203521960
di via Leopardi n. 1 la differenza del dovuto rispetto al complessivo importo in linea capitale per le fatture M147023194 M147051090 M147150514 E156000473, ammonta ad € 2.864,12 inclusa IVA, in base alla corretta lettura dei contatori. Ed infatti, è stato rilevato che “il Comune deve ancora liquidare consumi per differenza di smc 3.089
(80.821-77.732). Le fatture in atti, relative al PDR di via Leopardi 1 numero
15104203521960-, risultano quindi eccessive in quanto addebitano consumi complessivi per smc 31.283.” (CTU depositata il 3.4.2024).
Invece, con riguardo alla fornitura di via Firenze 3 merita condivisione la difesa del
A fronte della pacifica interruzione del contratto – irrilevante Controparte_1 essendo ciò che in via di fatto è avvenuto – in data 28.2.2012, l'impossibilità di recuperare la lettura al 1.3. 2012 non può andare a detrimento del cliente, e, quindi, non giustifica un eccesso di fatturazione di ulteriori tre mesi. Ne consegue che deve recepirsi il diverso conteggio prospettato dal CTP, validato, seppur indirettamente, dal contenuto della CTU a seguito della chiamata a chiarimenti (cfr. CTU in data 24.6.2024, pagg. 4-
5), che propone di considerare i consumi presi dalla fattura al 31/03/2012 e poi riproporzionati per giorni alla data del 01/03/2012, dalla quale si evince, quindi un importo pari ad € 1.394,50. La diversa prospettazione attorea non è persuasiva, né con riferimento all'importo complessivamente dovuto, né con riferimento ai conguagli effettuati da dei Parte_3 quali non vi è traccia e che comunque non assumono rilevanza. Ne consegue che l'importo complessivo dovuto dal ammonta ad € Controparte_1
4.258,62 in linea capitale.
3. Gli interessi egli ulteriori accessori del credito.
Chiede la cessionaria del credito la liquidazione degli interessi al tasso ex art. 2 e 5, D.
Lgs. n. 231/02, nonché il riconoscimento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora maturati sulla sorte capitale e, infine, i costi forfettizzati di recupero del credito ex art. 6, d. lgs. n. 231/02 per ciascuna fattura.
Spettano gli interessi moratori sulla minor somma dovuta, come rideterminata a seguito di CTU, e tuttavia, tenuto conto della condotta della cedente che ha dapprima Parte_3 ammesso l'errata fatturazione per poi proseguire l'interlocuzione con l'ente pubblico contestualmente alla cessione, essi sono fatti decorrere dalla domanda. Essi sono determinati nella misura degli interessi legali ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
L'importo è così rideterminato in € 6.189,64.
Spettano, sempre dalla data della domanda, gli interessi anatocistici, nella misura prevista ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/02, con decorrenza dalla data della notifica della citazione al saldo.
Spetta altresì, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, l'importo forfettario di € 80,00 a titolo di risarcimento del danno per le fatture insolute, ridotte a due (una per ciascuna fornitura) a seguito delle rettifiche contabili operate dalla CTU.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di 1/3, compensata la residua tenuto conto dell'esito della lite, e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche vista l'attività concretamente espletata. Spese di CTU integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento della domanda, condanna il in persona del Controparte_1 sindaco pro tempore, al pagamento in favore di di € Parte_1
6.189,64 oltre interessi anatocistici come in parte motiva e oltre interessi di mora dalla data della sentenza fino al saldo effettivo, ed oltre ad € 80,00 ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02;
- condanna il in persona del sindaco pro tempore a rimborsare Controparte_1
a 1/3 delle spese di lite, liquidate in tale quota in € Parte_1
1.650,00 per compensi, oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
- pone definitivamente a carico di ciascuna parte per la metà le spese di CTU.
Così deciso in Pisa, 25 marzo 2025.
Il Giudice Luca Pruneti
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2849/2020 degli Affari Contenziosi Civili, avente a oggetto: “Somministrazione”
Vertente tra
C.F. rappresentata e difesa dagli Parte_1 P.IVA_1 avv.ti Marisa Olga Meroni e Paolo Marra, elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Milano, Corso Itala, n. 13 come da procura in calce all'atto di citazione
- ATTRICE contro
(P.I. - C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Bimbi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pisa, Via Palestro, n. 25, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTO
CONCLUSIONI
Attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare:
In via principale, nel merito: accertare e dichiarare che, per le ragioni esposte in atti, Cont
è creditrice nei confronti del dei seguenti importi: Controparte_1
a. € 25.295,47 quale residuo in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03;
b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo originariamente azionato di € 45.703,52, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fat-tura al saldo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera
b., scaduti da sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di cita- Pt_2 zione al saldo;
d. € 240,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03; e. € 1.548,46 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte della convenuta, della sorte capitale di crediti ul-teriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla prece-dente lettera a., portati dalle fatture (cd.
Note Debito Interessi) indi-cate nell'elenco prodotto quale doc. 04;
f. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e., scaduti da al-meno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di cita-zione al saldo;
g. € 360,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per CP_ ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell' convenuto ha generato gli interessi di cui alla precedente lettera e.;
e conseguentemente condannare il , in persona del legale Controparte_1 Cont rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di;
Cont In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del Comune di delle diverse somme, a titolo di: a. sorte capitale;
b. CP_1 interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
c. interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
d. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle fatture per sorte capitale;
e. interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi maturati per il ritardato pagamento di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a.; f. interessi anatocistici sugli interessi moratori portati dalla cd. Note Debito
Interessi; g. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle cd.
Note Debito Interessi;
che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente condannare il , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 Cont al relativo pagamento in favore di;
In via ulteriormente subordinata, nel merito: condannare il in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 Cont al pagamento in favore di di tutte le somme che risulteranno dovute dal CP_1
a qualsiasi titolo, anche per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
[...]
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.”
Convenuta:
“Si conclude chiedendo che tutte le domande proposte nei confronti del CP_1
, in persona del Sindaco pro tempore, vengano rigettate in quanto
[...] inammissibili per difetto di legittimazione attiva di parte attrice e comunque infondate nel merito. Con vittoria di spese ed onorari. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuta parzialmente fondata la domanda proposta di parte attrice, si chiede che gli importi eventualmente imputabili al vengano Controparte_1 quantificati nei limiti economici indicati nelle relazioni predisposte dal CTP dell'Amministrazione comunale Dott. ” Persona_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 4.08.2020 in qualità di Parte_1 cessionario di crediti vantati dalla ha convenuto in giudizio il Parte_3 CP_1
per ivi sentirlo condannare al pagamento di somme relative a fatture emesse
[...] negli anni 2014 e 2015 per forniture di gas effettuate a beneficio di alcuni immobili di proprietà comunale.
A sostegno della domanda, ha dedotto:
- che si è resa cessionaria del credito di € 45.703,52 a titolo di capitale;
- che sono dovuti gli interessi moratori maturati e maturandi;
- che, nella misura prevista dall'art. 5 D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., sono dovuti gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori;
- che ai sensi dell'art. 6, comma II, D. Lgs. n. 231/02, parte attrice ha diritto a vedersi riconosciuto, a titolo di risarcimento del danno, l'importo di € 240,00 (€ 40,00 per ciascuna fattura insoluta);
- che si è resa cessionaria di € 1.548,46 quali interessi moratori maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte della convenuta, della sorte capitale di crediti ulteriori e conseguenti interessi anatocistici;
- che altresì ha diritto al pagamento di € 360,00 (€ 40,00 per ciascuna fattura il cui ritardato pagamento ha generato interessi moratori).
- che in subordine il deve essere condannato al pagamento di un importo a CP_1 titolo di indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c., corrispondente all'ammontare delle fatture costituenti la predetta sorte capitale insoluta, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto di tutte le Controparte_1 domande attoree. In particolare, ha eccepito:
- che difetta la legittimazione attiva di parte attrice, in quanto, in materia di somme dovute da una Pubblica Amministrazione la cessione è subordinata alla preventiva accettazione espressa da parte dell'ente pubblico, nel caso inesistente, o al mancato rifiuto dell'ente pubblico, nel caso comunicato;
- che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 51 del 7 marzo 2012 l'Amministrazione ha affidato temporaneamente la fornitura di gas metano ad per i mesi di gennaio 2012 e febbraio 2012; Pt_3 Part
- che l'importo contrattualmente concordato con ammontava ad € 33.000,00 lordi;
Part
- che in data 1 marzo 2012 per conto di ha effettuato la lettura Parte_4 finale del periodo di erogazione della fornitura e che da quel momento è cessato Part qualsiasi rapporto tra la stessa d il Comune di;
CP_1 Part
- che non avendo ricevuto alcuna fattura da parte di in data 10.11.2014, l'Ufficio Tecnico comunale ha richiesto le fatture relative al bimestre gennaio-febbraio 2012; Part
- che una prima fattura è stata inviata da in data 22.11.2014 per un importo complessivo di € 22.369,27, ed è stata tempestivamente contestata dall'Ente essendo relativa ad un periodo di erogazione (anni 2012, 2013 e 2014) diverso rispetto a quello di vigenza del contratto;
- che analoghe contestazioni sono state sollevate con riferimento ad altre tre fatture;
- che preso atto delle contestazioni sollevate dal ha risposto con Parte_3 CP_1 una propria nota confermando l'anomalia e l'intervenuta cessazione del servizio gas dalla data del 01/03/2012, impegnandosi all'emissione della regolare fattura di cessazione entro il mese di Gennaio 2016;
- che nessun chiarimento è pervenuto da parte di ciò determinando altresì Parte_3
l'impossibilità di verificare se gli importi effettivamente dovuti per il bimestre gennaio-febbraio 2012 siano comunque già stati pagati con le fatture successive emesse dall'ente fornitore nel corso degli anni;
- che, tuttavia, in data 5 dicembre 2015, il Comune di ha ricevuto CP_1 comunicazione della cessione a dei crediti asseritamente Parte_1 vantati da nei suoi confronti;
Pt_3
- che detta cessione è stata tempestivamente opposta con una nota del Responsabile Parte Cont del Servizio Finanziario dell'Ente, comunicata ad e in data 7 dicembre
2015; Cont
- che in data 16 giugno 2020 la ha inviato all'Amministrazione comunale sollecito di pagamento e a seguire è stato notificato l'atto di citazione.
Con ordinanza a seguito di disposizione della trattazione scritta sono stati concessi i termini per le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.
La causa è stata istruita mediante svolgimento di CTU contabile.
All'udienza del 05.1.2024, le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha assegnato termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., trattenendo la causa in decisione.
****
1. La legittimazione attiva di Parte_1
Eccepisce il la carenza di legittimazione dell'attrice, opponendo il proprio CP_1 intervenuto tempestivo rifiuto della cessione del credito.
La difesa non persuade. Come noto, le cessioni di credito cadono sotto la disciplina dell'art. 106 comma 13 d.lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici), ratione temporis applicabile, il quale prevede che “si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione…[omissis]. Orbene, a fronte dell'eccezione di mancata prova della comunicazione dell'opposizione alla cessione del credito, il non Controparte_1 ha prodotto documentazione a supporto, inidonea essendo la stampa della missiva protocollata datata 17.12.2015 in carenza di attestazione di invio e esito della raccomandata (doc. 24).
2. Il titolo della pretesa e gli importi in linea capitale.
A fondamento della domanda di pagamento sono posti i contratti di fornitura di gas naturale in relazione a n. 2 PDR posti in via Leopardi 1 e in via Firenze 3, stipulati dal con per il periodo dal 1.1.2012 al 28.2.2012. Controparte_1 Parte_3
La circostanza che i contratti in questione coprissero esclusivamente il periodo è da ritenersi dimostrata (cfr. docc. 1, 2, 3, 4, 16, 17 convenuta), e del resto, sul punto, la cessionaria del credito non ha sollevato obiezioni.
Ne deriva che, essendo stato oggetto di cessione (doc. 6 attrice) il credito derivante dai contratti elencati dalla cedente non anche ulteriori crediti di diversa fonte, Parte_3 come rilevato anche ex art. 101 c.p.c., la domanda dovrà essere valutata in relazione al solo periodo di vigenza dei contratti stipulati dal fornitore con il Controparte_1 non potendo essere valutata nel merito la domanda ex art. 2041 c.c. formulata in via Cont subordinata da
Orbene, come rilevato dal CTU, le cui inferenze e conclusioni, con riferimento ai conteggi, sono immuni da censure, risulta che con riguardo al PDR n. 15104203521960
di via Leopardi n. 1 la differenza del dovuto rispetto al complessivo importo in linea capitale per le fatture M147023194 M147051090 M147150514 E156000473, ammonta ad € 2.864,12 inclusa IVA, in base alla corretta lettura dei contatori. Ed infatti, è stato rilevato che “il Comune deve ancora liquidare consumi per differenza di smc 3.089
(80.821-77.732). Le fatture in atti, relative al PDR di via Leopardi 1 numero
15104203521960-, risultano quindi eccessive in quanto addebitano consumi complessivi per smc 31.283.” (CTU depositata il 3.4.2024).
Invece, con riguardo alla fornitura di via Firenze 3 merita condivisione la difesa del
A fronte della pacifica interruzione del contratto – irrilevante Controparte_1 essendo ciò che in via di fatto è avvenuto – in data 28.2.2012, l'impossibilità di recuperare la lettura al 1.3. 2012 non può andare a detrimento del cliente, e, quindi, non giustifica un eccesso di fatturazione di ulteriori tre mesi. Ne consegue che deve recepirsi il diverso conteggio prospettato dal CTP, validato, seppur indirettamente, dal contenuto della CTU a seguito della chiamata a chiarimenti (cfr. CTU in data 24.6.2024, pagg. 4-
5), che propone di considerare i consumi presi dalla fattura al 31/03/2012 e poi riproporzionati per giorni alla data del 01/03/2012, dalla quale si evince, quindi un importo pari ad € 1.394,50. La diversa prospettazione attorea non è persuasiva, né con riferimento all'importo complessivamente dovuto, né con riferimento ai conguagli effettuati da dei Parte_3 quali non vi è traccia e che comunque non assumono rilevanza. Ne consegue che l'importo complessivo dovuto dal ammonta ad € Controparte_1
4.258,62 in linea capitale.
3. Gli interessi egli ulteriori accessori del credito.
Chiede la cessionaria del credito la liquidazione degli interessi al tasso ex art. 2 e 5, D.
Lgs. n. 231/02, nonché il riconoscimento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora maturati sulla sorte capitale e, infine, i costi forfettizzati di recupero del credito ex art. 6, d. lgs. n. 231/02 per ciascuna fattura.
Spettano gli interessi moratori sulla minor somma dovuta, come rideterminata a seguito di CTU, e tuttavia, tenuto conto della condotta della cedente che ha dapprima Parte_3 ammesso l'errata fatturazione per poi proseguire l'interlocuzione con l'ente pubblico contestualmente alla cessione, essi sono fatti decorrere dalla domanda. Essi sono determinati nella misura degli interessi legali ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
L'importo è così rideterminato in € 6.189,64.
Spettano, sempre dalla data della domanda, gli interessi anatocistici, nella misura prevista ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/02, con decorrenza dalla data della notifica della citazione al saldo.
Spetta altresì, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, l'importo forfettario di € 80,00 a titolo di risarcimento del danno per le fatture insolute, ridotte a due (una per ciascuna fornitura) a seguito delle rettifiche contabili operate dalla CTU.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di 1/3, compensata la residua tenuto conto dell'esito della lite, e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche vista l'attività concretamente espletata. Spese di CTU integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento della domanda, condanna il in persona del Controparte_1 sindaco pro tempore, al pagamento in favore di di € Parte_1
6.189,64 oltre interessi anatocistici come in parte motiva e oltre interessi di mora dalla data della sentenza fino al saldo effettivo, ed oltre ad € 80,00 ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02;
- condanna il in persona del sindaco pro tempore a rimborsare Controparte_1
a 1/3 delle spese di lite, liquidate in tale quota in € Parte_1
1.650,00 per compensi, oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
- pone definitivamente a carico di ciascuna parte per la metà le spese di CTU.
Così deciso in Pisa, 25 marzo 2025.
Il Giudice Luca Pruneti
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.