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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/12/2025, n. 2243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2243 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2988 /2015
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina prima sezione civile in persona del giudice onorario, dott.ssa Carolina
La Torre, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c – fissata per il 03/11/2025– ha pronunciato in data 02/12/2025, previo esame delle note scritte depositate dalla sola la seguente Pt_1 CP_1
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2988 /2015 R.G., vertente
TRA
, corrente in Alì Terme, Contrada San Giuseppe, Pal. F, Part. Pt_1 Controparte_2
IVA , in persona dell'amministratore unico sig.ra nata a [...] P.IVA_1 Controparte_3 il 5 dicembre 1989, Cod. Fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico CodiceFiscale_1
Arizzi come da procura in atti
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. Controparte_4 CP_5
, con sede legale in contrada Piana, Pagliara (ME), P. IVA: , rappresentata e
[...] P.IVA_2 difesa dall' Avv. Giuseppe Cacciola, come da procura in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 17 giugno 2014 la proponeva opposizione, innanzi al Parte_2
Giudice di Pace di Messina, avverso il decreto ingiuntivo n. 32/2014 emesso dal Giudice di Pace di
Alì Terme in data 18.04.2014 nel proc. n. 31/S/14 -cron. 148/2014, avanzando, altresì, domande riconvenzionali.
Con sentenza del 12.03.2015, il Giudice di pace adito dichiarava la propria incompetenza per valore a conoscere dell'opposizione in ragione del valore della controversia, determinato dalla somma del valore della domanda principale con quello delle domande riconvenzionali suddette.
Riassunto il giudizio, espletata la fase istruttoria, conclusisi in maniera infruttuosa i tentativi stragiudiziali di definizione transattiva della lite, con ordinanza resa all'udienza del 24.03.2025 veniva disposto che le parti esperissero un tentativo effettivo di mediazione, presso un organismo accreditato ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 28/2010, entro il termine di gg. 15 dalla comunicazione dell'ordinanza medesima (comunicazione effettuata dalla cancelleria in data 25.03.2025).
pagina1 di 3 Premesso quanto sopra, deve rilevarsi quanto segue.
La Suprema Corte ha chiarito (con principio già richiamato nell'ordinanza del 18.11.2015 emessa nell'odierno giudizio) che la sentenza con cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto, non comporta la declinatoria della competenza funzionale ed inderogabile di quest'ultimo a decidere sulla opposizione ma contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo, sicché la tempestiva riassunzione del giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente non può essere riferita alla causa di opposizione al decreto, che ormai non esiste più, ma costituisce un nuovo atto di impulso di un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la medesima domanda proposta con il ricorso in sede monitoria (ex multis Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 febbraio 2022| n. 4903, Cass.
Civ., sez. II, 09.11.2004, n. 21297, Cass. Civ., sez. III, Ordinanza 11.07.2006 , Cass. civ. 9633/2022
e 5415/2019).
Posto quanto sopra, nel caso di specie nessuna delle parti ha provveduto ad avviare il procedimento di mediazione delegata disposto con ordinanza del 24.03.2025.
Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 5, comma 2 e all'art. 5 quater, d.lgs. 28/2010, il mancato esperimento del procedimento di mediazione demandata è sanzionato con la improcedibilità della domanda giudiziale.
Nel caso di specie, pertanto deve dichiararsi l'improcedibilità di tutte le domande formanti oggetto del giudizio ordinario instauratosi in seguito alla riassunzione.
Nulla deve disporsi in questa sede in relazione al decreto ingiuntivo (di cui la Parte_3 chiede la revoca). La suprema Corte ha, infatti, chiarito che la declaratoria di incompetenza del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo implica indefettibilmente la revoca del decreto stesso, anche se non espressamente pronunciata, in quanto l'incompetenza dello stesso giudice implica, “a fortiori”, quella del giudice del monitorio (cfr. Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 febbraio
2022| n. 4903 sopra citata). Ne consegue che, in ragione del provvedimento che ha dichiarato l'incompetenza per valore del giudice di Pace, il decreto ingiuntivo opposto deve intendersi già implicitamente revocato.
Attesa la dichiarazione di improcedibilità sia delle domande introitate con decreto ingiuntivo e formanti oggetto dell'odierno giudizio di merito (instauratosi in seguito alla riassunzione), sia delle domande riconvenzionali possono compensarsi interamente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'improcedibilità delle domande proposte da nel ricorso per Controparte_4 decreto ingiuntivo n. 32/2014 emesso dal Giudice di Pace di Alì Terme in data 18.04.2014 nel proc.
n. 31/S/14 -cron. 148/2014, formanti oggetto dell'odierno giudizio riassunto.
pagina2 di 3 Dichiara l'improcedibilità delle domande riconvenzionali proposte da di Pt_1 CP_1
CP_2
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Messina lì 02/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Carolina La Torre
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina prima sezione civile in persona del giudice onorario, dott.ssa Carolina
La Torre, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c – fissata per il 03/11/2025– ha pronunciato in data 02/12/2025, previo esame delle note scritte depositate dalla sola la seguente Pt_1 CP_1
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2988 /2015 R.G., vertente
TRA
, corrente in Alì Terme, Contrada San Giuseppe, Pal. F, Part. Pt_1 Controparte_2
IVA , in persona dell'amministratore unico sig.ra nata a [...] P.IVA_1 Controparte_3 il 5 dicembre 1989, Cod. Fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico CodiceFiscale_1
Arizzi come da procura in atti
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. Controparte_4 CP_5
, con sede legale in contrada Piana, Pagliara (ME), P. IVA: , rappresentata e
[...] P.IVA_2 difesa dall' Avv. Giuseppe Cacciola, come da procura in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 17 giugno 2014 la proponeva opposizione, innanzi al Parte_2
Giudice di Pace di Messina, avverso il decreto ingiuntivo n. 32/2014 emesso dal Giudice di Pace di
Alì Terme in data 18.04.2014 nel proc. n. 31/S/14 -cron. 148/2014, avanzando, altresì, domande riconvenzionali.
Con sentenza del 12.03.2015, il Giudice di pace adito dichiarava la propria incompetenza per valore a conoscere dell'opposizione in ragione del valore della controversia, determinato dalla somma del valore della domanda principale con quello delle domande riconvenzionali suddette.
Riassunto il giudizio, espletata la fase istruttoria, conclusisi in maniera infruttuosa i tentativi stragiudiziali di definizione transattiva della lite, con ordinanza resa all'udienza del 24.03.2025 veniva disposto che le parti esperissero un tentativo effettivo di mediazione, presso un organismo accreditato ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 28/2010, entro il termine di gg. 15 dalla comunicazione dell'ordinanza medesima (comunicazione effettuata dalla cancelleria in data 25.03.2025).
pagina1 di 3 Premesso quanto sopra, deve rilevarsi quanto segue.
La Suprema Corte ha chiarito (con principio già richiamato nell'ordinanza del 18.11.2015 emessa nell'odierno giudizio) che la sentenza con cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto, non comporta la declinatoria della competenza funzionale ed inderogabile di quest'ultimo a decidere sulla opposizione ma contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo, sicché la tempestiva riassunzione del giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente non può essere riferita alla causa di opposizione al decreto, che ormai non esiste più, ma costituisce un nuovo atto di impulso di un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la medesima domanda proposta con il ricorso in sede monitoria (ex multis Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 febbraio 2022| n. 4903, Cass.
Civ., sez. II, 09.11.2004, n. 21297, Cass. Civ., sez. III, Ordinanza 11.07.2006 , Cass. civ. 9633/2022
e 5415/2019).
Posto quanto sopra, nel caso di specie nessuna delle parti ha provveduto ad avviare il procedimento di mediazione delegata disposto con ordinanza del 24.03.2025.
Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 5, comma 2 e all'art. 5 quater, d.lgs. 28/2010, il mancato esperimento del procedimento di mediazione demandata è sanzionato con la improcedibilità della domanda giudiziale.
Nel caso di specie, pertanto deve dichiararsi l'improcedibilità di tutte le domande formanti oggetto del giudizio ordinario instauratosi in seguito alla riassunzione.
Nulla deve disporsi in questa sede in relazione al decreto ingiuntivo (di cui la Parte_3 chiede la revoca). La suprema Corte ha, infatti, chiarito che la declaratoria di incompetenza del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo implica indefettibilmente la revoca del decreto stesso, anche se non espressamente pronunciata, in quanto l'incompetenza dello stesso giudice implica, “a fortiori”, quella del giudice del monitorio (cfr. Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 febbraio
2022| n. 4903 sopra citata). Ne consegue che, in ragione del provvedimento che ha dichiarato l'incompetenza per valore del giudice di Pace, il decreto ingiuntivo opposto deve intendersi già implicitamente revocato.
Attesa la dichiarazione di improcedibilità sia delle domande introitate con decreto ingiuntivo e formanti oggetto dell'odierno giudizio di merito (instauratosi in seguito alla riassunzione), sia delle domande riconvenzionali possono compensarsi interamente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'improcedibilità delle domande proposte da nel ricorso per Controparte_4 decreto ingiuntivo n. 32/2014 emesso dal Giudice di Pace di Alì Terme in data 18.04.2014 nel proc.
n. 31/S/14 -cron. 148/2014, formanti oggetto dell'odierno giudizio riassunto.
pagina2 di 3 Dichiara l'improcedibilità delle domande riconvenzionali proposte da di Pt_1 CP_1
CP_2
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Messina lì 02/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Carolina La Torre
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
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