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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/04/2025, n. 1451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1451 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6794/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Il Giudice Onorario, avv. Angelo Arciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 6794/2017, avente ad oggetto: Opposizione ad Or- dinanza-Ingiunzione ex L. 689/81
TRA
(p.iva ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Armando Petrosino e c/o cui elegge dom.lio in Nocera Inferiore alla via F. Correale
n. 48
-parte ricorrente-
E
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rapp.te p.t., rapp.to e difeso da funzionario dell'Ente delegato, con domicilio in , al CP_1
Corso Garibaldi n. 142/d
-parte resistente-
Conclusioni: I rispettivi procuratori delle parti costituite hanno concluso per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto nel n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso pagina 1 di 4 dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
La soc. in persona del legale rapp.te p.t., signora con CP_2 Parte_1 Parte_2 ricorso depositato il 12/12/2017, proponeva opposizione avverso l'Ordinanza-Ingiunzione del
24/10/2017 n. 369/553A, notificata il 13/11/2017, con la quale veniva ingiunto alla
[...]
di pagare quale obbligata in solido con la signora la somma Parte_1 Parte_2 complessiva di € 13.650,00, quale sanzione complessiva per le violazioni riferite all'impiego di tre lavoratori subordinati, sig.ri e Persona_1 Persona_2 Persona_3
senza preventiva comunicazione di assunzione da parte del datore di lavoro;
[...] eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto impugnato per la mancata sottoscrizione da parte del capo dell'Ufficio o di altro funzionario abilitato;
nel merito la illegittimità e la eccessiva quantificazione della sanzione non proporzionale all'effettiva violazione e la carenza di moti- vazione dell'atto con violazione del diritto di difesa e concludeva per la sospensione dell'ese- cutività dell'indicata ordinanza-ingiunzione, per la nullità ed inefficacia dell'ordinanza- ingiunzione, in via gradata per la riduzione della sanzione e con vittoria di spese e compe- tenze del giudizio, con attribuzione;
fissata l'udienza di discussione del ricorso, provvedeva a costituirsi in giudizio l'
[...]
, che eccepiva l'infondatezza dei motivi di ricorso in quanto Controparte_1
l'ordinanza-ingiunzione impugnata, risultava firmata dal Capo dell' Controparte_3
; la quantificazione della sanzione irrogata era stata contenuta nell'ambito dei
[...]
minimi e massimi previsti dalla norma di riferimento;
non sussisteva la carenza di moti- vazione dell'atto con violazione del diritto di difesa e concludeva per il rigetto dell'opposi- zione e con vittoria di spese e competenze del giudizio.
In corso di causa l'allora Giudice rinviava la causa per la discussione ritenendo la causa matura per la decisione;
successivamente il presente giudizio veniva assegnato a codesto
Giudice, il quale fissava l'udienza del 18/04/2025 per la discussione, concedendo alle parti termine per deposito di note conclusionali;
all'indicata udienza, la causa veniva decisa con lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e deposito della relativa sentenza.
L'opposizione è infondata e come tale va rigettata.
pagina 2 di 4 Preliminarmente va rigettata la eccezione di parte opponente di nullità dell'atto impugnato per la mancata sottoscrizione da parte del capo dell'Ufficio o di altro funzionario abilitato, in quanto l'ordinanza-ingiunzione era stata firmata dal Capo dell' Controparte_1
;
[...]
va rigettato il motivo di ricorso e relativo alla carenza di motivazione dell'atto impugnato, con violazione del diritto di difesa, in quanto dagli atti notificati dapprima il verbale ispettivo del
10/10/2014 e poi dell'ordinanza-ingiunzione per cui è causa, si evincono chiaramente i fatti e la motivazione per cui era stata irrogata la sanzione e cioè per aver utilizzato tre lavoratori, i sigg. e , senza la preventiva Persona_1 Persona_2 Persona_3
comunicazione di assunzione da parte della società ricorrente, come era risultato anche dalle dichiarazioni rese dagli stessi lavoratori nell'immediatezza dell'ispezione (documentazione agli atti di causa), da cui si evinceva che per due di loro ( e era il primo Per_1 Per_3
giorno di lavoro e per il terzo ( il secondo giorno;
Per_2
va rigettato l'ultimo motivo di ricorso e relativo alla illegittimità ed eccessiva quantificazione della sanzione irrogata, in quanto la sanzione è stata mantenuta nell'ambito del minimo e massimo previsto dall'art. 3 comma 3° della Legge n. 73/2002 e succ. modificazioni, che prevede per la violazione in esame un minimo di € 1.950,00 ad un massimo di € 15.600,00 per ogni lavoratore irregolare, oltre ad € 195,00 per ogni giorno di lavoro effettivo;
essendo tre lavoratori, la sanzione irrogata appare adeguata e non si ritiene di ridurla, così come anche richiesto da parte ricorrente in via gradata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Onorario Avv. Angelo Arciello, definitivamente pronunziando sulla opposizione proposta dalla , in persona del Parte_3 legale rapp.te p.t e nei confronti dell' , in persona Controparte_1
del legale rapp.te p.t., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Rigetta l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione proposta dalla in per- Parte_4 sona del legale rapp.te p.t. nei confronti dell' , in Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t.
pagina 3 di 4 2) Conferma l'Ordinanza-Ingiunzione n. 369/553A del 24/10/2017, dell'
[...]
. Controparte_4
3) Condanna parte ricorrente al pagamento delle competenze del giudizio in favore della parte resistente, nella misura di € 2.000,00 oltre rimborso spese generali 15% del giudizio, oltre i.v.a. e c.p.a., se dovuti.
Nocera Inferiore, 18/04/2025.
Il Giudice Onorario
Avv. Angelo Arciello
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Il Giudice Onorario, avv. Angelo Arciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 6794/2017, avente ad oggetto: Opposizione ad Or- dinanza-Ingiunzione ex L. 689/81
TRA
(p.iva ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Armando Petrosino e c/o cui elegge dom.lio in Nocera Inferiore alla via F. Correale
n. 48
-parte ricorrente-
E
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rapp.te p.t., rapp.to e difeso da funzionario dell'Ente delegato, con domicilio in , al CP_1
Corso Garibaldi n. 142/d
-parte resistente-
Conclusioni: I rispettivi procuratori delle parti costituite hanno concluso per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto nel n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso pagina 1 di 4 dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
La soc. in persona del legale rapp.te p.t., signora con CP_2 Parte_1 Parte_2 ricorso depositato il 12/12/2017, proponeva opposizione avverso l'Ordinanza-Ingiunzione del
24/10/2017 n. 369/553A, notificata il 13/11/2017, con la quale veniva ingiunto alla
[...]
di pagare quale obbligata in solido con la signora la somma Parte_1 Parte_2 complessiva di € 13.650,00, quale sanzione complessiva per le violazioni riferite all'impiego di tre lavoratori subordinati, sig.ri e Persona_1 Persona_2 Persona_3
senza preventiva comunicazione di assunzione da parte del datore di lavoro;
[...] eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto impugnato per la mancata sottoscrizione da parte del capo dell'Ufficio o di altro funzionario abilitato;
nel merito la illegittimità e la eccessiva quantificazione della sanzione non proporzionale all'effettiva violazione e la carenza di moti- vazione dell'atto con violazione del diritto di difesa e concludeva per la sospensione dell'ese- cutività dell'indicata ordinanza-ingiunzione, per la nullità ed inefficacia dell'ordinanza- ingiunzione, in via gradata per la riduzione della sanzione e con vittoria di spese e compe- tenze del giudizio, con attribuzione;
fissata l'udienza di discussione del ricorso, provvedeva a costituirsi in giudizio l'
[...]
, che eccepiva l'infondatezza dei motivi di ricorso in quanto Controparte_1
l'ordinanza-ingiunzione impugnata, risultava firmata dal Capo dell' Controparte_3
; la quantificazione della sanzione irrogata era stata contenuta nell'ambito dei
[...]
minimi e massimi previsti dalla norma di riferimento;
non sussisteva la carenza di moti- vazione dell'atto con violazione del diritto di difesa e concludeva per il rigetto dell'opposi- zione e con vittoria di spese e competenze del giudizio.
In corso di causa l'allora Giudice rinviava la causa per la discussione ritenendo la causa matura per la decisione;
successivamente il presente giudizio veniva assegnato a codesto
Giudice, il quale fissava l'udienza del 18/04/2025 per la discussione, concedendo alle parti termine per deposito di note conclusionali;
all'indicata udienza, la causa veniva decisa con lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e deposito della relativa sentenza.
L'opposizione è infondata e come tale va rigettata.
pagina 2 di 4 Preliminarmente va rigettata la eccezione di parte opponente di nullità dell'atto impugnato per la mancata sottoscrizione da parte del capo dell'Ufficio o di altro funzionario abilitato, in quanto l'ordinanza-ingiunzione era stata firmata dal Capo dell' Controparte_1
;
[...]
va rigettato il motivo di ricorso e relativo alla carenza di motivazione dell'atto impugnato, con violazione del diritto di difesa, in quanto dagli atti notificati dapprima il verbale ispettivo del
10/10/2014 e poi dell'ordinanza-ingiunzione per cui è causa, si evincono chiaramente i fatti e la motivazione per cui era stata irrogata la sanzione e cioè per aver utilizzato tre lavoratori, i sigg. e , senza la preventiva Persona_1 Persona_2 Persona_3
comunicazione di assunzione da parte della società ricorrente, come era risultato anche dalle dichiarazioni rese dagli stessi lavoratori nell'immediatezza dell'ispezione (documentazione agli atti di causa), da cui si evinceva che per due di loro ( e era il primo Per_1 Per_3
giorno di lavoro e per il terzo ( il secondo giorno;
Per_2
va rigettato l'ultimo motivo di ricorso e relativo alla illegittimità ed eccessiva quantificazione della sanzione irrogata, in quanto la sanzione è stata mantenuta nell'ambito del minimo e massimo previsto dall'art. 3 comma 3° della Legge n. 73/2002 e succ. modificazioni, che prevede per la violazione in esame un minimo di € 1.950,00 ad un massimo di € 15.600,00 per ogni lavoratore irregolare, oltre ad € 195,00 per ogni giorno di lavoro effettivo;
essendo tre lavoratori, la sanzione irrogata appare adeguata e non si ritiene di ridurla, così come anche richiesto da parte ricorrente in via gradata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Onorario Avv. Angelo Arciello, definitivamente pronunziando sulla opposizione proposta dalla , in persona del Parte_3 legale rapp.te p.t e nei confronti dell' , in persona Controparte_1
del legale rapp.te p.t., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Rigetta l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione proposta dalla in per- Parte_4 sona del legale rapp.te p.t. nei confronti dell' , in Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t.
pagina 3 di 4 2) Conferma l'Ordinanza-Ingiunzione n. 369/553A del 24/10/2017, dell'
[...]
. Controparte_4
3) Condanna parte ricorrente al pagamento delle competenze del giudizio in favore della parte resistente, nella misura di € 2.000,00 oltre rimborso spese generali 15% del giudizio, oltre i.v.a. e c.p.a., se dovuti.
Nocera Inferiore, 18/04/2025.
Il Giudice Onorario
Avv. Angelo Arciello
pagina 4 di 4