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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/07/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 279 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata Vila Velha Controparte_1 C.F._1
(BRASILE) il 10/07/1985,
e
C.F. nato Sao Caetano do Sul Parte_1 C.F._2
(BRASILE), il 19/09/1985,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Paola SANDONÀ
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i ricorrenti dichiarano di volersi separare alle seguenti condizioni:
“
1. Dichiararsi la separazione personale dei coniugi Controparte_1
nata a [...] il [...] e nato a [...]_1
Caetano do Sul ( Brasile) il 19.09.1985 – c.f. - entrambi CodiceFiscale_3
residenti a [...], autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo del
reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare ove crede la propria residenza, salvo
l'obbligo di comunicare all'altro, entro quindici giorni, il proprio indirizzo di residenza o
il cambiamento dello stesso;
2. Disporsi l'assegnazione della casa coniugale alla moglie , Controparte_1
con i beni e gli arredi ivi contenuti, il sig. provvederà ad asportare dalla Parte_1
casa coniugale ogni proprio bene ed effetto personale e a trasferire la propria
residenza altrove entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente atto;
3.Affidarsi congiuntamente le figlie minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocazione prevalente e residenza presso la madre nell'abitazione di Breganze via
Costa n. 23. In considerazione della tenera età delle figlie, le parti concordano che il
padre potrà vederle e tenerle con sé ogni domenica dalle 8 alle 20, con l'accordo di
futura revisione delle modalità di visita delle figlie con la loro crescita. Le parti
concordano altresì che le figlie trascorreranno le ferie estive dell'anno 2025 per 60
giorni continuativi con la madre che è autorizzata a portarle con sé in Brasile, a partire
dall'anno 2026 ciascun genitore passerà 15 giorni anche non continuativi con le figlie,
da concordarsi entro il giorno 30 di aprile di ciascun anno avendo cura che le sorelle
stiano insieme. A partire dalle vacanze natalizie dell'anno 2026 le figlie passeranno
con ciascun genitore 7 giorni continuativi che comprenderanno ad anni alterni il Natale ovvero il Capodanno. A partire dalle vacanze pasquali dell'anno 2026 le figlie
passeranno 3 giorni continuativi con ciascun genitore comprendenti ad anni alterni la
Pasqua e il lunedì dell'Angelo.
4.Porsi a carico del padre, a titolo di concorso al mantenimento delle figlie la somma
mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00) cadauna, da versarsi alla madre
collocataria entro il giorno quindici di ogni mese alle seguenti coordinate bancarie IT
61Y0306960181100000004891 (Banca Intesa Filiale Breganze) e da rivalutarsi
annualmente in base agli indici ISTAT;
le spese straordinarie saranno ripartite al 50%
tra i genitori secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Vicenza e rimborsate
al genitore che le ha anticipate entro 10 giorni dalla presentazione della relativa
ricevuta.
5.Disporsi che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla madre sig.ra così CP_1
come anche le detrazioni fiscali.
6.Le parti si danno reciprocamente assenso e nulla osta al rilascio e/o rinnovo del
passaporto e/o altro documento valido per l'uscita dal territorio italiano con inserimento
dei figli minorenni.
7.le parti congiuntamente chiedono, all'esito del giudizio di separazione, dichiarare lo
scioglimento del matrimonio civile contratto in Breganze in data 01.08.2022, atto
trascritto al n. 7 parte I anno 2022 del comune di Breganze con riserva di formulare
conclusioni congiunte confermative della emananda sentenza di separazione quanto
a collocamento, mantenimento, diritto di visita dei figli ed assegnazione della casa
coniugale
Spese di lite compensate”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni
concordemente formulate dalle parti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 29/01/2025 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Breganze (VI) in data 1/08/2022, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 24/04/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori e , alla prevalente collocazione Per_1 Per_2
delle stesse presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze delle minori Per_1
e ; Per_2
- le spese straordinarie relative alle figlie minori e , come regolamentate Per_1 Per_2
dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al
50%;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Breganze (VI), Via Costa n. 23, in favore di quale Controparte_1
genitore convivente con le figlie minori e;
Per_1 Per_2 - quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'uscita dal territorio italiano con inserimento delle figlie minorenni e;
Per_1 Per_2
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi,
trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
uniti in matrimonio in Breganze (VI) in data 1/08/2022 Parte_1
con atto trascritto al n. 7, parte I, anno 2022, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Breganze
(VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'1.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 279 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata Vila Velha Controparte_1 C.F._1
(BRASILE) il 10/07/1985,
e
C.F. nato Sao Caetano do Sul Parte_1 C.F._2
(BRASILE), il 19/09/1985,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Paola SANDONÀ
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i ricorrenti dichiarano di volersi separare alle seguenti condizioni:
“
1. Dichiararsi la separazione personale dei coniugi Controparte_1
nata a [...] il [...] e nato a [...]_1
Caetano do Sul ( Brasile) il 19.09.1985 – c.f. - entrambi CodiceFiscale_3
residenti a [...], autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo del
reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare ove crede la propria residenza, salvo
l'obbligo di comunicare all'altro, entro quindici giorni, il proprio indirizzo di residenza o
il cambiamento dello stesso;
2. Disporsi l'assegnazione della casa coniugale alla moglie , Controparte_1
con i beni e gli arredi ivi contenuti, il sig. provvederà ad asportare dalla Parte_1
casa coniugale ogni proprio bene ed effetto personale e a trasferire la propria
residenza altrove entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente atto;
3.Affidarsi congiuntamente le figlie minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocazione prevalente e residenza presso la madre nell'abitazione di Breganze via
Costa n. 23. In considerazione della tenera età delle figlie, le parti concordano che il
padre potrà vederle e tenerle con sé ogni domenica dalle 8 alle 20, con l'accordo di
futura revisione delle modalità di visita delle figlie con la loro crescita. Le parti
concordano altresì che le figlie trascorreranno le ferie estive dell'anno 2025 per 60
giorni continuativi con la madre che è autorizzata a portarle con sé in Brasile, a partire
dall'anno 2026 ciascun genitore passerà 15 giorni anche non continuativi con le figlie,
da concordarsi entro il giorno 30 di aprile di ciascun anno avendo cura che le sorelle
stiano insieme. A partire dalle vacanze natalizie dell'anno 2026 le figlie passeranno
con ciascun genitore 7 giorni continuativi che comprenderanno ad anni alterni il Natale ovvero il Capodanno. A partire dalle vacanze pasquali dell'anno 2026 le figlie
passeranno 3 giorni continuativi con ciascun genitore comprendenti ad anni alterni la
Pasqua e il lunedì dell'Angelo.
4.Porsi a carico del padre, a titolo di concorso al mantenimento delle figlie la somma
mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00) cadauna, da versarsi alla madre
collocataria entro il giorno quindici di ogni mese alle seguenti coordinate bancarie IT
61Y0306960181100000004891 (Banca Intesa Filiale Breganze) e da rivalutarsi
annualmente in base agli indici ISTAT;
le spese straordinarie saranno ripartite al 50%
tra i genitori secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Vicenza e rimborsate
al genitore che le ha anticipate entro 10 giorni dalla presentazione della relativa
ricevuta.
5.Disporsi che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla madre sig.ra così CP_1
come anche le detrazioni fiscali.
6.Le parti si danno reciprocamente assenso e nulla osta al rilascio e/o rinnovo del
passaporto e/o altro documento valido per l'uscita dal territorio italiano con inserimento
dei figli minorenni.
7.le parti congiuntamente chiedono, all'esito del giudizio di separazione, dichiarare lo
scioglimento del matrimonio civile contratto in Breganze in data 01.08.2022, atto
trascritto al n. 7 parte I anno 2022 del comune di Breganze con riserva di formulare
conclusioni congiunte confermative della emananda sentenza di separazione quanto
a collocamento, mantenimento, diritto di visita dei figli ed assegnazione della casa
coniugale
Spese di lite compensate”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni
concordemente formulate dalle parti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 29/01/2025 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Breganze (VI) in data 1/08/2022, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 24/04/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori e , alla prevalente collocazione Per_1 Per_2
delle stesse presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze delle minori Per_1
e ; Per_2
- le spese straordinarie relative alle figlie minori e , come regolamentate Per_1 Per_2
dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al
50%;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Breganze (VI), Via Costa n. 23, in favore di quale Controparte_1
genitore convivente con le figlie minori e;
Per_1 Per_2 - quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'uscita dal territorio italiano con inserimento delle figlie minorenni e;
Per_1 Per_2
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi,
trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
uniti in matrimonio in Breganze (VI) in data 1/08/2022 Parte_1
con atto trascritto al n. 7, parte I, anno 2022, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Breganze
(VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'1.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo