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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/03/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11463/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Guernelli Presidente dott. Vittorio Serra Giudice dott.ssa Roberta Dioguardi Giudice Relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11463/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MONARI SARDE' PIER LUIGI, elettivamente domiciliato in VIA UGO BASSI N. 7 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. MONARI SARDE' PIER LUIGI
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARINANGELI CP_1 C.F._1
CHIARA e dell'avv. QUATTRIN LAURA ( VIA DE GOMBRUTI 16 C/O C.F._2
AVV MARIANGELI BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA DE' GOMBRUTI 16 40123
BOLOGNA presso il difensore avv. MARINANGELI CHIARA CONVENUTO
(C.F. ), CP_2 C.F._3
C.F. ) Controparte_3 C.F._4
CONVENUTI contumaci
OGGETTO: azione di responsabilità ex art. 146 L.F. nei confronti dei convenuti in qualità di ex amministratori della società fallita,
Decisa sulle seguenti CONCLUSIONI presentate all'udienza del 24/10/2024. In particolare, parte attrice ha concluso come in prima memoria, insistendo anche per la consulenza di cui ai propri atti.
Le parti convenute hanno concluso come da memoria 183 (prima memoria), insistendo anche nelle istanze istruttorie. Si riportano di seguito le conclusioni.
Parte attrice:
pagina 1 di 13 “Si confermano le conclusioni avanzate con l'atto di citazione e, conseguentemente, si chiede che codesto Tribunale, eventualmente previa l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte e/o che verranno dedotte dall'esponente:
1) accerti e dichiari la responsabilità dei convenuti , e nei CP_1 CP_2 Controparte_3 confronti della società fallita e dei suoi creditori sociali;
Parte_1
2) anche mediante ricorso all'equità, liquidi il danno - comprensivo di interessi e rivalutazione - cagionato da ciascun convenuto alla e ai suoi creditori sociali;
Parte_1
3) condanni ciascun convenuto - in solido tra i restanti convenuti in carica nel medesimo periodo ed entro i limiti delle responsabilità agli stessi ascrivibili in relazione alle condotte descritte nell'atto di citazione - al risarcimento del danno così accertato;
4) in ogni caso, rigetti le domande e/o le eccezioni avversarie e condanni i convenuti, in solido tra loro o in ragione delle rispettive soccombenze, al rimborso delle spese del presente giudizio”.
Parte convenuta costituita:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna adito, contrariis reiectiis, in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della domanda ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 n. 3) e 4) e 164 co. 4 c.p.c.;
in via principale e nel merito, rigettare le domande in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate;
con vittoria di spese e competenze di causa.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21.9.2020 nella Parte_2 sua qualità di curatrice del Fallimento della “ (dichiarato con Parte_1
sentenza in data 22/3/2018 del Tribunale di Bologna), promuoveva azione di responsabilità nei confronti di tutti i convenuti, quali amministratori della società fallita a far data dall'anno 2014 e sino alla data del fallimento, ai sensi dell'art. 146 L.F., su autorizzazione del Giudice Delegato rilasciata con provvedimento del 3/6/2020; il curatore agiva, dunque, nei confronti degli amministratori della società fallita ai fini dell'accertamento e declaratoria di responsabilità degli stessi per il dissesto dell'impresa
(che avrebbe condotto anche al suo fallimento), cagionato: dalla mancata predisposizione di idonei assetti organizzativi, dalla prosecuzione dell'attività d'impresa mediante il compimento di attività non conservativa dopo la totale erosione del capitale sociale, databile, a seguito delle rettifiche di bilancio da apportare, quantomeno al 31.12.2016, dagli omessi adempimenti fiscali e previdenziali, chiedendo anche la condanna per il pregiudizio economico subito sia dalla società, sia dai relativi creditori.
La Procedura chiedeva, dunque, il risarcimento complessivo di quanto dovuto al
, per una somma non inferiore all'importo di € 400.000,00, quale danno diretto, Parte_1 autonomo e specifico, cagionato dagli aggravi derivanti dall'omesso versamento di contributi, imposte dirette, I.v.a., nonché delle retribuzioni ancora dovute ai dipendenti alla data del fallimento, oppure nell'importo quantificato in misura superiore, secondo il criterio del deficit fallimentare, quale differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato pagina 2 di 13 in sede fallimentare, rimettendo in subordine all'equo apprezzamento del Tribunale adito l'ammontare della somma da liquidare, oltre a interessi e rivalutazione monetaria.
In particolare, la curatela deduceva come la società, costituita in data 8.1.2010 ed avente quale oggetto principale la produzione e vendita all'ingrosso di prodotti per la pulizia della casa e altri ad esso affini e complementari, nonché il commercio al dettaglio ed all'ingrosso di apparecchiature elettriche ed elettroniche, lampade a basso consumo, pile ed accumulatori, ed articoli biodegradabili, già a partire dall'esercizio del 2012 avesse approvato bilanci chiusi costantemente con rilevanti perdite e che, dall'esame del libro dei verbali dell'assemblea dei soci, potesse evincersi come l'organo amministrativo avesse - quasi sistematicamente - finanziato la copertura di tali perdite mediante l'utilizzo di riserve straordinarie e facendo perlopiù affidamento sul supporto dei soci e degli istituti di credito, senza tuttavia riuscire a generare utili.
Deduceva ancora la curatela che, proprio ai fini di celare il più possibile l'estrinseca sottocapitalizzazione della società e ritardare l'emersione della relativa causa di scioglimento, gli amministratori avevano sottoposto ai soci progetti di bilancio inattendibili, ovvero viziati da elementi dell'attivo chiaramente sopravvalutati.
Infatti, malgrado le iniezioni di liquidità, il patrimonio netto della fallita al 31 dicembre
2016, rettificato alla luce delle dovute riclassificazioni, aveva registrato un deficit di oltre euro 882.000,00 in luogo di un residuo attivo indicato in euro 447.490,00.
I bilanci predisposti dagli amministratori risultano viziati quantomeno:
- dalla mancata svalutazione di crediti nei confronti di clienti (alcuni di questi addirittura falliti) che, già soltanto in ragione della loro nulla o comunque marginale movimentazione, avrebbero dovuto essere giudicati almeno parzialmente inesigibili;
nel bilancio al 31 dicembre 2016 l'omessa svalutazione aveva inciso per almeno euro
180.000,00, ma – a parere dell'attrice - risultava evidente come tale violazione fosse rinvenibile anche nei documenti di bilancio precedenti, essendovi apposti crediti meritevoli di stralcio già al termine dell'esercizio 2013;
- dall'inclusione, tra i crediti diversi nei bilanci a partire dall'esercizio 2013, di pretese per certo almeno parzialmente prive del requisito della certezza, se non anche della esigibilità, la cui sostanziale immobilità avrebbe dovuto indurre a ritenere che dovevano essere stralciati;
in particolare, avrebbe dovuto essere stralciato il credito vantato nei confronti del gruppo NI e derivante da merce rivelatasi difettosa;
tale credito risultava iscritto in misura pari a circa euro 603.000,00 già nel bilancio del 2013, in forza pagina 3 di 13 di accordo verbale per cui a ogni nuovo acquisto la fallita si sarebbe vista riconoscere uno sconto pari al 10% degli ordini inoltrati;
al fine di poter valorizzare concretamente la posta attiva, la società avrebbe quindi dovuto procedere ad acquisti per oltre euro 6 milioni nei soli confronti della NI;
simile circostanza portava la curatela a qualificare come irrealizzabile l'integrale soddisfacimento, peraltro collegato a un aumento del giro di affari della stessa fallita privo di riscontro e mai risultato alla sua portata;
infatti, il suo valore si era ridotto nel triennio 2013-2016 per euro 20.000,00, ovvero in misura irrisoria;
- dalla sostanziale inverosimiglianza delle risultanze di ulteriori sottoconti (“Clienti fatture da emettere”, ”, “crediti v/Idea”, “crediti v/Ecobags”) confluiti fra i crediti Parte_3
diversi quanto meno dal bilancio 2013: anche rispetto a tali pretese risultava infatti una totale assenza di movimentazione che avrebbe imposto, se non la mancata registrazione dei crediti, la loro svalutazione pari almeno all'80% ove condotta (sia pure tardivamente) al termine dell'esercizio 2016;
- dall'omessa seppur necessaria svalutazione delle rimanenze finali registrate dalla fallita al
31 dicembre 2016. In particolare, tra dette rimanenze sarebbe censurabile che sia stato incluso anche materiale - sopravvalutato per almeno euro 524.000,00 - chiaramente inutilizzabile dalla fallita, peraltro giudicato sino alla presa in consegna non conforme alle proprie richieste, e rivenuto accatastato nell'area cortiliva in uno stato di sostanziale abbandono.
La curatela deduceva ancora come le domande di ammissione al passivo dell'Agenzia delle Entrate fossero idonee a documentare, tra gli altri inadempimenti ed in aggiunta alle spese di cui il creditore chiedeva il rimborso alla massa, che la società : Parte_1
-nel 2012 ha omesso il versamento dell'i.v.a. (euro 16.595,31), maturando corrispondenti debiti per interessi e sanzioni per complessivi euro 10.922,73;
-nel 2013 ha omesso il versamento dell'i.v.a. (euro 40.126,29), maturando corrispondenti debiti per interessi e sanzioni per complessivi euro 22.730,95;
-nel 2014 ha omesso il versamento dell'i.v.a. (euro 149.469,00) e delle ritenute alla fonte per redditi (euro 10.746,42) e retribuzioni (euro 15.703,94), maturando corrispondenti debiti per interessi e sanzioni per euro 84.693,76;
-nel 2015 ha omesso il versamento dell'i.v.a. (euro 158.149,00) e delle ritenute alla fonte per redditi (euro 8.188,80) e retribuzioni (euro 38.901,18), maturando corrispondenti debiti per interessi e sanzioni per euro 97.705,50;
pagina 4 di 13 -nel 2016 ha omesso il versamento dell'i.v.a. (euro 115.384,00) e delle ritenute alla fonte per redditi (4.802,41) e retribuzioni (19.998,24), maturando corrispondenti debiti per interessi e sanzioni per euro 62.704,06;
-nel 2017 ha omesso il versamento di contributi (euro 71.056,36) dell'i.v.a. (euro CP_4
102.884,00), maturando corrispondenti debiti per interessi e sanzioni per euro 40.478,80.
Allo stato passivo risultavano altresì ammessi i crediti dovuti a titolo di aggi coattivi, diritti di notifica e spese tabellari, per complessivi euro 38.515,29.
Il totale delle somme sopra indicate consentiva quindi di quantificare un danno diretto
(10.922,73 + 22.730,95 + 84.693,76 + 97.705,50 + 62.704,06 + 40.478,80 + 38.515,29) ammontante ad euro 357.751,09.
2. Si costituiva in giudizio il solo , contestando la ricostruzione offerta da CP_1 parte attrice, deducendo la nullità dell'atto di citazione per omessa indicazione delle specifiche condotte imputate ai componenti del Consiglio di amministrazione.
Nel merito, il convenuto richiamava il principio del “business judgment rule”, a mente del quale, qualora gli amministratori abbiano assunto una decisione conforme al “the right amount of informations” – e qualificabile come ragionevole/razionale, al verificarsi di risultati negativi essi saranno affrancati da eventuali responsabilità, poiché titolari di una certa discrezionalità nel decidere sull'opportunità di un progetto
Deduceva, poi, come il convenuto, tramite la società Ecobags s.r.l., negli anni avesse ripetutamente finanziato , segno che credeva in buona fede nella Parte_1
possibilità di realizzazione di profitti da parte della società oggi fallita.
Ecobags s.r.l., infatti, era titolare di brevetti per lo sfruttamento della (tubero non Pt_4
commestibile coltivato in Cina a da lì importato) al fine di produrre piatti, bicchieri, shoppers, cialde da caffè, opercoli per lattine, vaschette per alimenti (esempio affettati), bottiglie per latte e bibite, sacchi da morto, etc., in materiale biodegradabile e soprattutto compostabile, al posto della plastica (cfr. mail di avvenuto deposito domande per
Australia, Francia, Spagna, Germania, Giappone), che erano stati il frutto di studi e ricerche piuttosto onerose finanziate da Ecobags e, quindi, dai . CP_1
Nel corso degli anni erano state avviate trattative, tra gli altri, con , CP_5 Controparte_6
d'Italia (cialde per macchine da caffè), (all'Expo di Milano, Parte_5 Parte_6
in particolare, era stata presentata una bottiglia per il latte con relativo tappo, che prevedeva per l'appunto l'utilizzo di tale materiale compostabile derivato dalla , Pt_4
che purtroppo non erano poi sono sfociate in contratti veri e propri, se non minimali.
pagina 5 di 13 Inoltre, il convenuto contestava il criterio di quantificazione del danno asseritamente causato da condotte di mala gestio, evidenziando come la richiesta di applicazione del cd. criterio del deficit fallimentare richieda precisi presupposti, nella specie insussistenti o non provati.
Il convenuto, quindi, concludeva, quindi, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
3. Sullo svolgimento del processo
Così ricostruite le deduzioni e le domande formulate dalle parti, all'udienza di prima comparizione, previa declaratoria di contumacia degli altri convenuti e CP_2
la causa veniva rinviata ex art. 183 c.p.c. al 4.11.2021 per la Controparte_7
valutazione delle istanze istruttorie delle parti.
Alla predetta udienza, il giudice istruttore procedente, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava al 27.06.2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 24.10.2024, quindi, avanti a nuova G.I. nel frattempo subentrata nella trattazione del procedimento, le parti precisavano le conclusioni come sopra riportate e la causa era trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
4. Sulla domanda di parte attrice ex art. 146 L.F.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione proposta dal convenuto, giacché le deduzioni svolte appaiono sufficienti per individuare la causa petendi e le violazioni poste a base delle domande. Il convenuto, del resto, ha potuto prendere posizione su tutte le questioni formulate, anche in ragione degli ampi rinvii all'espresso contenuto della relazione ex art. 33 L.F. depositata unitamente alla proposizione dell'azione.
Nel merito, le domande di parte attrice relative alla responsabilità per condotte di mala gestio degli amministratori possono trovare accoglimento nei termini di seguito precisati.
Ed invero, è pacifico che chi agisce per il risarcimento dei danni nei confronti degli amministratori di una società – tanto quando agisca la medesima società, tanto quando agiscano i creditori sociali od il curatore fallimentare – debba allegare e dimostrare sia l'esistenza di un danno attuale e concreto (ossia, il depauperamento del patrimonio societario) di cui si chiede il ristoro, sia la riconducibilità del pregiudizio al fatto lesivo dell'amministratore, mentre incombe su costui l'onere di far emergere l'inesistenza del danno, od altrimenti la non imputabilità a sé dell'evento lesivo, fornendo elementi positivi pagina 6 di 13 a smentita degli addebiti contestati, nonché quanto alla propria osservanza dei doveri ed al corretto adempimento degli obblighi impostigli, per legge o per statuto.
Tuttavia, non ogni allegazione inerente a comportamenti di mala gestio implica un'effettiva responsabilità risarcitoria, potendo meritare rifusione solo quei danni per cui vi sia una prova idonea circa la sussistenza dei due elementi essenziali, in tema di “an debeatur” e di “quantum”; il ristoro economico, dunque, va limitato ai danni in riferimento ai quali si dimostrino compiutamente: 1) la relativa esistenza, in termini di attualità e concretezza;
2) la connessione fra i danni ed una condotta (attiva od omissiva) dell'amministratore; 3) la riconducibilità agli stessi di un pregiudizio tangibile e
“misurabile”, che incida sul patrimonio sociale (cfr. Tribunale di Bologna, sentenza n.
2281/2017).
Sul punto si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito come l'inottemperanza agli specifici doveri imposti agli amministratori (dalla legge o dallo statuto) non giustifichi di per sé la condanna al risarcimento del danno, laddove non sia dimostrato – da parte del Curatore – che quelle violazioni hanno cagionato un pregiudizio alla società, di cui occorre non solo la mera allegazione, ma rispetto al quale va identificata anche l'entità della incidenza risarcitoria: sul punto, le Sezioni Unite hanno evidenziato che <<…l'attività d'impresa è intrinsecamente connotata dal rischio di possibili perdite, il cui verificarsi non può quindi mai esser considerato per sé solo un sintomo significativo della violazione dei doveri gravanti sull'amministratore, neppure quando a costui venga addebitato di esser venuto meno al suo dovere di diligenza nella gestione, appunto in quanto non basta la gestione diligente dell'impresa a garantirne i risultati positivi. Né potrebbe ragionevolmente sostenersi che il deficit patrimoniale accertato nella procedura fallimentare - in quanto tale e nella sua interezza - sia di regola la naturale conseguenza dell'essersi protratta la gestione dell'impresa in assenza delle condizioni economiche e giuridiche che giustificano la continuità aziendale: per l'ovvia considerazione che anche in questo caso non sarebbe logicamente corretto né imputare all'amministratore quella quota delle perdite patrimoniali che ben potrebbero già essersi verificate in un momento anteriore al manifestarsi della situazione di crisi in tutta la sua portata, né, soprattutto, far gravare su di lui, a titolo di responsabilità, anche le ulteriori passività che quasi sempre inevitabilmente un'impresa in crisi comunque accumula pur nella fase di liquidazione, giacché questa ovviamente non comporta l'immediata ed automatica cessazione di ogni genere di costo legato all'esistenza stessa della società in
pagina 7 di 13 liquidazione e può ben darsi che ulteriori perdite di valore aziendale vengano generate proprio dalla cessazione dell'attività d'impresa…>> (così Cass. S.U. 9100/2015). Anche la giurisprudenza di merito, poi, si è orientata nel ritenere che non tutti i comportamenti illeciti degli amministratori possono dar luogo a responsabilità risarcitoria, ma solo quelli che abbiano causato un danno – concreto e quantificabile – al patrimonio societario, danno che deve essere legato da un nesso eziologico a tali illeciti (cfr. Trib. Modena
15/6/2017, su “Sito Giuraemilia”, Tribunale di Bologna sopra citato). Si tratta, dunque, di esigere un doppio profilo di “apporti”, esteso da un lato alla prova circa l'esistenza del nesso di causalità tra danno e comportamento inadempiente dell'amministratore, dall'altro idoneo a determinare in concreto il quantum del danno di cui si chiede il ristoro.
Nel caso di specie deve ritenersi che, certamente, la situazione di deficit patrimoniale della società abbia cominciato a delinearsi a distanza di pochi anni dalla costituzione della stessa, atteso che già nell'anno 2012 non risultava possibile adempiere agli obblighi tributari, omettendosi il versamento dell'i.v.a., seppure per importi modesti (nel 2012 la società ha omesso il versamento euro 16.595,31), che tuttavia negli anni immediatamente successivi divenivano più rilevanti, sino a giungere alla cifra di euro 360.000,00, complessivamente maturata negli anni unitamente ad interessi e sanzioni corrispondenti.
E' indubbio, poi, atteso anche il lasso di tempo intercorso tra il maturare dei primi inadempimenti degli obblighi tributari e la dichiarazione di fallimento, che la condotta di sistematico maquillage dei bilanci posta in essere dagli amministratori, abbia consentito di celare più a lungo il deficit patrimoniale, osservandosi, peraltro, come il convenuto non abbia seriamente contestato le rettifiche da apportare al bilancio, essendosi limitato a dedurre di avere tentato di ripianare il deficit patrimoniale intensificando i contatti con società che potevano essere interessate ai prodotti realizzati con il brevetto della società
Ecobags, senza conseguire, tuttavia, risultati positivi in termini di utili.
In particolare, quanto alle rettifiche di bilancio, dalla relazione ex art. 33 L.F. si trae, come evidenziato da parte attrice, che il credito verso il fornitore NI iscritto per €
602.968,18 e alla data del fallimento pari ad € 583.839,47, peraltro derivato da una fornitura di merce difettosa che il fornitore si sarebbe impegnato ad estinguere riconoscendo alla fallita uno sconto del 10% sui futuri ordini, avrebbe necessitato di una sostanziosa svalutazione, dal curatore effettuata per l'80%, se non altro per il fatto che implicava una proiezione di fatturato in un arco temporale medio-lungo già smentita dai dati degli ultimi esercizi 2013-2016.
pagina 8 di 13 Come pure evidenziato in sede di sequestro conservativo dal G.I. all'epoca procedente;
questo dato contabile in particolare denota l'approssimazione strategica e predittiva degli amministratori, oltre che all'evidenza la assoluta negligenza nelle appostazioni contabili.
Rileva poi la circostanza che, a fronte di perdite continuative degli esercizi a partire dal
2012, gli amministratori avrebbero dovuto tempestivamente abbandonare la prospettiva irrealistica della continuità aziendale, mentre hanno preferito prendere tempo occultando un patrimonio netto negativo di oltre 880.000,00 euro alla data del 31.12.2016, peraltro, senza neppure apportare capitale, limitandosi a finanziare la società tramite il socio di maggioranza Ecobags, ma solo nell'anno 2017.
Rileva ancora la circostanza che tutti i convenuti abbiano deliberato congiuntamente – come membri del relativo C.d. A. – lo scioglimento per sopravvenuta impossibilità a perseguire l'oggetto sociale della socia di maggioranza della fallita, ossia la “ECOBAGS
s.r.l.”, nello stesso anno della dichiarazione di fallimento della controllata “ Parte_1
(il 2018), così determinando l'effetto di privare i creditori sociali di una parte
[...]
del patrimonio dei , ed , suoi soci rispettivamente per il 97% e per CP_1 CP_1 CP_2
il 3%.
La responsabilità dei convenuti, quindi, appare sussistere nei limiti di cui sopra e dunque limitatamente all'importo di € 403.000,00 in relazione al quale era già stato concesso il sequestro conservativo nella misura di € 400.000,00 (dei quali 46.000,00 euro per retribuzioni dei dipendenti non pagate), osservandosi come parte attrice abbia correttamente indicato le voci di debito maturate per ciascuna annualità e la tipologia di tributo, indicando separatamente il debito per sanzioni ed interessi maturati dopo la perdita del capitale sociale e che dunque la società non avrebbe dovuto pagare in caso di tempestiva interruzione della propria attività.
In ordine a tali gravi inadempimenti il convenuto seppur costituito, non CP_1
ha mai preso alcuna posizione, essendosi limitato a generiche valutazioni relative alla insindacabilità delle scelte gestionali degli amministratori secondo la regola della
"business judgement rule" ed a dedurre come, spesso, le iscrizioni contabili siano frutto di una attività valutativa complessa e siano inevitabilmente connotate da un margine di discrezionalità e che, dunque, laddove l'iscrizione contabile risulti opinabile e non pienamente rappresentativa della situazione patrimoniale della società, ma sia stata comunque compiuta nei limiti della discrezionalità consentita dai criteri dettati dalla pagina 9 di 13 legge, si dovrà escludere, in via di principio, la violazione di un obbligo di condotta che possa determinare una responsabilità dell'amministratore.
Si tratta, come detto, di considerazioni assolutamente generiche, in alcun modo raffrontate con le emergenze del caso concreto, rispetto al quale l'imprudenza valutativa dei convenuti appare manifesta, non essendo ragionevole la proiezione di fatturato rappresentata in bilancio già solo con riferimento al credito verso il fornitore NI, smentita dagli esercizi 2012 – 2016 e quindi palesemente irrealistica. Analogamente, gravemente imprudente è risultata l'appostazione in bilancio di crediti nei confronti di clienti rispetto ai quali non si sono avute movimentazioni (né incassi, né vendite) almeno fin dall'esercizio 2014, per un totale di € 98.304,38 o rispetto ai quali vi sono state movimentazioni minime e che dunque avrebbero dovuto essere depurate dall'attivo in ragione della loro risalenza nel tempo, idonea a dimostrare l'assenza di probabilità di incasso. Lo stesso, infine, deve dirsi con riferimento alle rimanenze finali, che sono state iscritte sin dal bilancio del 2012 e sino all'ultimo bilancio del 2016 al prezzo d'acquisto, per complessivi € 524.066,00 e, poi, sono risultate riferibili a merce stoccata nell'area cortiliva esterna, consegnata dal fornitore già non conforme e da sempre inutilizzabile.
Fermo tutto quanto sopra esposto e rappresentato, tuttavia, nessun ulteriore danno appare risarcibile, richiamandosi la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 9100/2015 già sopra citata e che, in punto di oneri di allegazione e di prova, non appare superata dalle modifiche intervenute in relazione al disposto di cui all'art. 2486 c.c., laddove si è espressamente previsto che, in ipotesi di accertata responsabilità degli amministratori per il compimento di atti di gestione della società a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, “il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'art. 2484
c.c., detratti i costi sostenuti e da sostenere secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione”.
Infatti, laddove le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 9100/2015, avevano ammesso il ricorso al criterio di liquidazione del danno nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, non solo avevano statuito che tale criterio potesse essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistessero le condizioni, ma avevano anche precisato pagina 10 di 13 che il presupposto della liquidazione equitativa è pur sempre costituito dalla circostanza che “l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo”.
Tale orientamento, come sopra detto, appare confermato dalle recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità, che non solo hanno ritenuto applicabile il criterio della liquidazione del danno sulla base della differenza tra i netti patrimoniali anche ai procedimenti in corso, ma hanno anche precisato che “Va ribadito che, nel caso di omessa adozione delle misure previste dall'art. 2447 o 2482-ter c.c., a fronte di una perdita rilevante ai sensi di tali disposizioni, il danno può derivare dal compimento, da parte degli amministratori, di atti di gestione incompatibili con i vincoli di cui all'art. 2486, comma 1, c.c., i quali, come appena ricordato, pongono la finalità di conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale: onde colui (società o terzi) che agisce in giudizio con azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2486 c.c., ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società ed il successivo compimento di atti gestori da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria;
spetta, infatti, agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari per specifiche ragioni (Cass., sez. I, 27 aprile 2023, n. 11041; Cass., sez. I, 5 gennaio 2022, n.
198)” (Cass. Civ., sez 1, sentenza n. 8069 del 25/3/2024; Cass. Civ. sez. 1, sentenza n.
5252 del 28.2.2024).
Dunque, il curatore fallimentare che intenda far valere la responsabilità dell'ex amministratore per violazione degli obblighi sopra indicati deve allegare e provare che, successivamente alla perdita del capitale, sono state intraprese iniziative imprenditoriali connotate dall'assunzione di nuovo rischio economico-commerciale e compiute al di fuori di una logica meramente conservativa, individuare siffatte iniziative ed indicare quali pagina 11 di 13 conseguenze negative, sul piano del depauperamento del patrimonio sociale, ne siano derivate, al netto dei ricavi (Cass. civ. n. 22911 dell'11.11.2010; Cass. civ. n. 17033 del
23.06.2008; Cass. civ. n. 3694 del 16.02.2007).
Ne consegue che, anche ove sia comprovata la violazione degli obblighi relativi alla modalità di redazione dei bilanci e sia provata la condizione di insolvenza, non può farsi automaticamente discendere dalla stessa l'obbligo risarcitorio per tutti quei danni ulteriori che – seppure in via astratta – potrebbero collegarsi a tali negligenti condotte, giacché, altrimenti, si finirebbe per ammettere una sorta di risarcimento “sanzionatorio”, che tuttavia il nostro ordinamento riconosce nei soli casi previsti dalla legge.
Infine, quanto al contributo causale offerto da ciascuno dei convenuti, si osserva come tutti i predetti siano stati amministratori nel periodo in cui sono state poste in essere le dedotte violazioni che hanno poi condotto a conclamare il deficit patrimoniale alla fine del 2016.
In particolare, come evincibile dalla relazione della curatrice fallimentare,
l'amministrazione della società ha visto la conduzione alla gestione della società da parte di quale Presidente del CdA dall' 08/01/2010 22/03/2018, di Parte_7 CP_2
, quale Vice Presidente, dal 09/02/2011 22/03/2018, e di , quale
[...] Controparte_3
Vice Presidente, 20/05/2014 22/03/2018, sicché può ritenersi che ciascuno abbia consapevolmente concorso alle condotte in contestazione, come peraltro evincibile dall'operazione relativa alla Ecobags e dallo stretto legame di parentela tra gli stessi esistente.
La responsabilità degli amministratori, quindi, può essere affermata nei limiti della somma di euro 403.000,00, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT nazionali ed interessi legali sulla somma via via progressivamente rivalutata, dalla notifica dell'atto di citazione verificatasi in data 21/9/2020, oltre gli interessi legali, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.
5. Le spese
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti in solido tra loro.
Le stesse sono liquidate con riferimento ai valori minimi di cui al D.M. 147/2022, nella somma di € 11.229,00, quanto alla fase di merito ed in € 7.790,00 quanto alla fase cautelare in corso di causa (richiesta di sequestro conservativo e reclamo), oltre accessori di legge, essendo stata svolta attività istruttoria prevalentemente documentale.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria domanda, azione ed eccezione disattesa o assorbita:
1. In parziale accoglimento dell'azione di responsabilità promossa dal Fallimento della società
nei confronti di e Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3
, li condanna in solido tra loro al pagamento della somma complessiva di €
[...]
403.000,00, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT nazionali ed interessi legali sulla somma via via progressivamente rivalutata – con decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione (21.9.2020) – oltre gli interessi legali, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo;
2. condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte attrice, liquidate in euro 2032,60 per spese, euro 19.027,00 per compensi, oltre 15% spese generali, CP ed IVA se dovuta.
Bologna, così deciso nella camera di consiglio del 19 marzo 2025
Il Presidente dott. Michele Guernelli
La Giudice relatrice dott.ssa Roberta Dioguardi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Guernelli Presidente dott. Vittorio Serra Giudice dott.ssa Roberta Dioguardi Giudice Relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11463/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MONARI SARDE' PIER LUIGI, elettivamente domiciliato in VIA UGO BASSI N. 7 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. MONARI SARDE' PIER LUIGI
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARINANGELI CP_1 C.F._1
CHIARA e dell'avv. QUATTRIN LAURA ( VIA DE GOMBRUTI 16 C/O C.F._2
AVV MARIANGELI BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA DE' GOMBRUTI 16 40123
BOLOGNA presso il difensore avv. MARINANGELI CHIARA CONVENUTO
(C.F. ), CP_2 C.F._3
C.F. ) Controparte_3 C.F._4
CONVENUTI contumaci
OGGETTO: azione di responsabilità ex art. 146 L.F. nei confronti dei convenuti in qualità di ex amministratori della società fallita,
Decisa sulle seguenti CONCLUSIONI presentate all'udienza del 24/10/2024. In particolare, parte attrice ha concluso come in prima memoria, insistendo anche per la consulenza di cui ai propri atti.
Le parti convenute hanno concluso come da memoria 183 (prima memoria), insistendo anche nelle istanze istruttorie. Si riportano di seguito le conclusioni.
Parte attrice:
pagina 1 di 13 “Si confermano le conclusioni avanzate con l'atto di citazione e, conseguentemente, si chiede che codesto Tribunale, eventualmente previa l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte e/o che verranno dedotte dall'esponente:
1) accerti e dichiari la responsabilità dei convenuti , e nei CP_1 CP_2 Controparte_3 confronti della società fallita e dei suoi creditori sociali;
Parte_1
2) anche mediante ricorso all'equità, liquidi il danno - comprensivo di interessi e rivalutazione - cagionato da ciascun convenuto alla e ai suoi creditori sociali;
Parte_1
3) condanni ciascun convenuto - in solido tra i restanti convenuti in carica nel medesimo periodo ed entro i limiti delle responsabilità agli stessi ascrivibili in relazione alle condotte descritte nell'atto di citazione - al risarcimento del danno così accertato;
4) in ogni caso, rigetti le domande e/o le eccezioni avversarie e condanni i convenuti, in solido tra loro o in ragione delle rispettive soccombenze, al rimborso delle spese del presente giudizio”.
Parte convenuta costituita:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna adito, contrariis reiectiis, in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della domanda ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 n. 3) e 4) e 164 co. 4 c.p.c.;
in via principale e nel merito, rigettare le domande in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate;
con vittoria di spese e competenze di causa.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21.9.2020 nella Parte_2 sua qualità di curatrice del Fallimento della “ (dichiarato con Parte_1
sentenza in data 22/3/2018 del Tribunale di Bologna), promuoveva azione di responsabilità nei confronti di tutti i convenuti, quali amministratori della società fallita a far data dall'anno 2014 e sino alla data del fallimento, ai sensi dell'art. 146 L.F., su autorizzazione del Giudice Delegato rilasciata con provvedimento del 3/6/2020; il curatore agiva, dunque, nei confronti degli amministratori della società fallita ai fini dell'accertamento e declaratoria di responsabilità degli stessi per il dissesto dell'impresa
(che avrebbe condotto anche al suo fallimento), cagionato: dalla mancata predisposizione di idonei assetti organizzativi, dalla prosecuzione dell'attività d'impresa mediante il compimento di attività non conservativa dopo la totale erosione del capitale sociale, databile, a seguito delle rettifiche di bilancio da apportare, quantomeno al 31.12.2016, dagli omessi adempimenti fiscali e previdenziali, chiedendo anche la condanna per il pregiudizio economico subito sia dalla società, sia dai relativi creditori.
La Procedura chiedeva, dunque, il risarcimento complessivo di quanto dovuto al
, per una somma non inferiore all'importo di € 400.000,00, quale danno diretto, Parte_1 autonomo e specifico, cagionato dagli aggravi derivanti dall'omesso versamento di contributi, imposte dirette, I.v.a., nonché delle retribuzioni ancora dovute ai dipendenti alla data del fallimento, oppure nell'importo quantificato in misura superiore, secondo il criterio del deficit fallimentare, quale differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato pagina 2 di 13 in sede fallimentare, rimettendo in subordine all'equo apprezzamento del Tribunale adito l'ammontare della somma da liquidare, oltre a interessi e rivalutazione monetaria.
In particolare, la curatela deduceva come la società, costituita in data 8.1.2010 ed avente quale oggetto principale la produzione e vendita all'ingrosso di prodotti per la pulizia della casa e altri ad esso affini e complementari, nonché il commercio al dettaglio ed all'ingrosso di apparecchiature elettriche ed elettroniche, lampade a basso consumo, pile ed accumulatori, ed articoli biodegradabili, già a partire dall'esercizio del 2012 avesse approvato bilanci chiusi costantemente con rilevanti perdite e che, dall'esame del libro dei verbali dell'assemblea dei soci, potesse evincersi come l'organo amministrativo avesse - quasi sistematicamente - finanziato la copertura di tali perdite mediante l'utilizzo di riserve straordinarie e facendo perlopiù affidamento sul supporto dei soci e degli istituti di credito, senza tuttavia riuscire a generare utili.
Deduceva ancora la curatela che, proprio ai fini di celare il più possibile l'estrinseca sottocapitalizzazione della società e ritardare l'emersione della relativa causa di scioglimento, gli amministratori avevano sottoposto ai soci progetti di bilancio inattendibili, ovvero viziati da elementi dell'attivo chiaramente sopravvalutati.
Infatti, malgrado le iniezioni di liquidità, il patrimonio netto della fallita al 31 dicembre
2016, rettificato alla luce delle dovute riclassificazioni, aveva registrato un deficit di oltre euro 882.000,00 in luogo di un residuo attivo indicato in euro 447.490,00.
I bilanci predisposti dagli amministratori risultano viziati quantomeno:
- dalla mancata svalutazione di crediti nei confronti di clienti (alcuni di questi addirittura falliti) che, già soltanto in ragione della loro nulla o comunque marginale movimentazione, avrebbero dovuto essere giudicati almeno parzialmente inesigibili;
nel bilancio al 31 dicembre 2016 l'omessa svalutazione aveva inciso per almeno euro
180.000,00, ma – a parere dell'attrice - risultava evidente come tale violazione fosse rinvenibile anche nei documenti di bilancio precedenti, essendovi apposti crediti meritevoli di stralcio già al termine dell'esercizio 2013;
- dall'inclusione, tra i crediti diversi nei bilanci a partire dall'esercizio 2013, di pretese per certo almeno parzialmente prive del requisito della certezza, se non anche della esigibilità, la cui sostanziale immobilità avrebbe dovuto indurre a ritenere che dovevano essere stralciati;
in particolare, avrebbe dovuto essere stralciato il credito vantato nei confronti del gruppo NI e derivante da merce rivelatasi difettosa;
tale credito risultava iscritto in misura pari a circa euro 603.000,00 già nel bilancio del 2013, in forza pagina 3 di 13 di accordo verbale per cui a ogni nuovo acquisto la fallita si sarebbe vista riconoscere uno sconto pari al 10% degli ordini inoltrati;
al fine di poter valorizzare concretamente la posta attiva, la società avrebbe quindi dovuto procedere ad acquisti per oltre euro 6 milioni nei soli confronti della NI;
simile circostanza portava la curatela a qualificare come irrealizzabile l'integrale soddisfacimento, peraltro collegato a un aumento del giro di affari della stessa fallita privo di riscontro e mai risultato alla sua portata;
infatti, il suo valore si era ridotto nel triennio 2013-2016 per euro 20.000,00, ovvero in misura irrisoria;
- dalla sostanziale inverosimiglianza delle risultanze di ulteriori sottoconti (“Clienti fatture da emettere”, ”, “crediti v/Idea”, “crediti v/Ecobags”) confluiti fra i crediti Parte_3
diversi quanto meno dal bilancio 2013: anche rispetto a tali pretese risultava infatti una totale assenza di movimentazione che avrebbe imposto, se non la mancata registrazione dei crediti, la loro svalutazione pari almeno all'80% ove condotta (sia pure tardivamente) al termine dell'esercizio 2016;
- dall'omessa seppur necessaria svalutazione delle rimanenze finali registrate dalla fallita al
31 dicembre 2016. In particolare, tra dette rimanenze sarebbe censurabile che sia stato incluso anche materiale - sopravvalutato per almeno euro 524.000,00 - chiaramente inutilizzabile dalla fallita, peraltro giudicato sino alla presa in consegna non conforme alle proprie richieste, e rivenuto accatastato nell'area cortiliva in uno stato di sostanziale abbandono.
La curatela deduceva ancora come le domande di ammissione al passivo dell'Agenzia delle Entrate fossero idonee a documentare, tra gli altri inadempimenti ed in aggiunta alle spese di cui il creditore chiedeva il rimborso alla massa, che la società : Parte_1
-nel 2012 ha omesso il versamento dell'i.v.a. (euro 16.595,31), maturando corrispondenti debiti per interessi e sanzioni per complessivi euro 10.922,73;
-nel 2013 ha omesso il versamento dell'i.v.a. (euro 40.126,29), maturando corrispondenti debiti per interessi e sanzioni per complessivi euro 22.730,95;
-nel 2014 ha omesso il versamento dell'i.v.a. (euro 149.469,00) e delle ritenute alla fonte per redditi (euro 10.746,42) e retribuzioni (euro 15.703,94), maturando corrispondenti debiti per interessi e sanzioni per euro 84.693,76;
-nel 2015 ha omesso il versamento dell'i.v.a. (euro 158.149,00) e delle ritenute alla fonte per redditi (euro 8.188,80) e retribuzioni (euro 38.901,18), maturando corrispondenti debiti per interessi e sanzioni per euro 97.705,50;
pagina 4 di 13 -nel 2016 ha omesso il versamento dell'i.v.a. (euro 115.384,00) e delle ritenute alla fonte per redditi (4.802,41) e retribuzioni (19.998,24), maturando corrispondenti debiti per interessi e sanzioni per euro 62.704,06;
-nel 2017 ha omesso il versamento di contributi (euro 71.056,36) dell'i.v.a. (euro CP_4
102.884,00), maturando corrispondenti debiti per interessi e sanzioni per euro 40.478,80.
Allo stato passivo risultavano altresì ammessi i crediti dovuti a titolo di aggi coattivi, diritti di notifica e spese tabellari, per complessivi euro 38.515,29.
Il totale delle somme sopra indicate consentiva quindi di quantificare un danno diretto
(10.922,73 + 22.730,95 + 84.693,76 + 97.705,50 + 62.704,06 + 40.478,80 + 38.515,29) ammontante ad euro 357.751,09.
2. Si costituiva in giudizio il solo , contestando la ricostruzione offerta da CP_1 parte attrice, deducendo la nullità dell'atto di citazione per omessa indicazione delle specifiche condotte imputate ai componenti del Consiglio di amministrazione.
Nel merito, il convenuto richiamava il principio del “business judgment rule”, a mente del quale, qualora gli amministratori abbiano assunto una decisione conforme al “the right amount of informations” – e qualificabile come ragionevole/razionale, al verificarsi di risultati negativi essi saranno affrancati da eventuali responsabilità, poiché titolari di una certa discrezionalità nel decidere sull'opportunità di un progetto
Deduceva, poi, come il convenuto, tramite la società Ecobags s.r.l., negli anni avesse ripetutamente finanziato , segno che credeva in buona fede nella Parte_1
possibilità di realizzazione di profitti da parte della società oggi fallita.
Ecobags s.r.l., infatti, era titolare di brevetti per lo sfruttamento della (tubero non Pt_4
commestibile coltivato in Cina a da lì importato) al fine di produrre piatti, bicchieri, shoppers, cialde da caffè, opercoli per lattine, vaschette per alimenti (esempio affettati), bottiglie per latte e bibite, sacchi da morto, etc., in materiale biodegradabile e soprattutto compostabile, al posto della plastica (cfr. mail di avvenuto deposito domande per
Australia, Francia, Spagna, Germania, Giappone), che erano stati il frutto di studi e ricerche piuttosto onerose finanziate da Ecobags e, quindi, dai . CP_1
Nel corso degli anni erano state avviate trattative, tra gli altri, con , CP_5 Controparte_6
d'Italia (cialde per macchine da caffè), (all'Expo di Milano, Parte_5 Parte_6
in particolare, era stata presentata una bottiglia per il latte con relativo tappo, che prevedeva per l'appunto l'utilizzo di tale materiale compostabile derivato dalla , Pt_4
che purtroppo non erano poi sono sfociate in contratti veri e propri, se non minimali.
pagina 5 di 13 Inoltre, il convenuto contestava il criterio di quantificazione del danno asseritamente causato da condotte di mala gestio, evidenziando come la richiesta di applicazione del cd. criterio del deficit fallimentare richieda precisi presupposti, nella specie insussistenti o non provati.
Il convenuto, quindi, concludeva, quindi, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
3. Sullo svolgimento del processo
Così ricostruite le deduzioni e le domande formulate dalle parti, all'udienza di prima comparizione, previa declaratoria di contumacia degli altri convenuti e CP_2
la causa veniva rinviata ex art. 183 c.p.c. al 4.11.2021 per la Controparte_7
valutazione delle istanze istruttorie delle parti.
Alla predetta udienza, il giudice istruttore procedente, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava al 27.06.2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 24.10.2024, quindi, avanti a nuova G.I. nel frattempo subentrata nella trattazione del procedimento, le parti precisavano le conclusioni come sopra riportate e la causa era trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
4. Sulla domanda di parte attrice ex art. 146 L.F.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione proposta dal convenuto, giacché le deduzioni svolte appaiono sufficienti per individuare la causa petendi e le violazioni poste a base delle domande. Il convenuto, del resto, ha potuto prendere posizione su tutte le questioni formulate, anche in ragione degli ampi rinvii all'espresso contenuto della relazione ex art. 33 L.F. depositata unitamente alla proposizione dell'azione.
Nel merito, le domande di parte attrice relative alla responsabilità per condotte di mala gestio degli amministratori possono trovare accoglimento nei termini di seguito precisati.
Ed invero, è pacifico che chi agisce per il risarcimento dei danni nei confronti degli amministratori di una società – tanto quando agisca la medesima società, tanto quando agiscano i creditori sociali od il curatore fallimentare – debba allegare e dimostrare sia l'esistenza di un danno attuale e concreto (ossia, il depauperamento del patrimonio societario) di cui si chiede il ristoro, sia la riconducibilità del pregiudizio al fatto lesivo dell'amministratore, mentre incombe su costui l'onere di far emergere l'inesistenza del danno, od altrimenti la non imputabilità a sé dell'evento lesivo, fornendo elementi positivi pagina 6 di 13 a smentita degli addebiti contestati, nonché quanto alla propria osservanza dei doveri ed al corretto adempimento degli obblighi impostigli, per legge o per statuto.
Tuttavia, non ogni allegazione inerente a comportamenti di mala gestio implica un'effettiva responsabilità risarcitoria, potendo meritare rifusione solo quei danni per cui vi sia una prova idonea circa la sussistenza dei due elementi essenziali, in tema di “an debeatur” e di “quantum”; il ristoro economico, dunque, va limitato ai danni in riferimento ai quali si dimostrino compiutamente: 1) la relativa esistenza, in termini di attualità e concretezza;
2) la connessione fra i danni ed una condotta (attiva od omissiva) dell'amministratore; 3) la riconducibilità agli stessi di un pregiudizio tangibile e
“misurabile”, che incida sul patrimonio sociale (cfr. Tribunale di Bologna, sentenza n.
2281/2017).
Sul punto si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito come l'inottemperanza agli specifici doveri imposti agli amministratori (dalla legge o dallo statuto) non giustifichi di per sé la condanna al risarcimento del danno, laddove non sia dimostrato – da parte del Curatore – che quelle violazioni hanno cagionato un pregiudizio alla società, di cui occorre non solo la mera allegazione, ma rispetto al quale va identificata anche l'entità della incidenza risarcitoria: sul punto, le Sezioni Unite hanno evidenziato che <<…l'attività d'impresa è intrinsecamente connotata dal rischio di possibili perdite, il cui verificarsi non può quindi mai esser considerato per sé solo un sintomo significativo della violazione dei doveri gravanti sull'amministratore, neppure quando a costui venga addebitato di esser venuto meno al suo dovere di diligenza nella gestione, appunto in quanto non basta la gestione diligente dell'impresa a garantirne i risultati positivi. Né potrebbe ragionevolmente sostenersi che il deficit patrimoniale accertato nella procedura fallimentare - in quanto tale e nella sua interezza - sia di regola la naturale conseguenza dell'essersi protratta la gestione dell'impresa in assenza delle condizioni economiche e giuridiche che giustificano la continuità aziendale: per l'ovvia considerazione che anche in questo caso non sarebbe logicamente corretto né imputare all'amministratore quella quota delle perdite patrimoniali che ben potrebbero già essersi verificate in un momento anteriore al manifestarsi della situazione di crisi in tutta la sua portata, né, soprattutto, far gravare su di lui, a titolo di responsabilità, anche le ulteriori passività che quasi sempre inevitabilmente un'impresa in crisi comunque accumula pur nella fase di liquidazione, giacché questa ovviamente non comporta l'immediata ed automatica cessazione di ogni genere di costo legato all'esistenza stessa della società in
pagina 7 di 13 liquidazione e può ben darsi che ulteriori perdite di valore aziendale vengano generate proprio dalla cessazione dell'attività d'impresa…>> (così Cass. S.U. 9100/2015). Anche la giurisprudenza di merito, poi, si è orientata nel ritenere che non tutti i comportamenti illeciti degli amministratori possono dar luogo a responsabilità risarcitoria, ma solo quelli che abbiano causato un danno – concreto e quantificabile – al patrimonio societario, danno che deve essere legato da un nesso eziologico a tali illeciti (cfr. Trib. Modena
15/6/2017, su “Sito Giuraemilia”, Tribunale di Bologna sopra citato). Si tratta, dunque, di esigere un doppio profilo di “apporti”, esteso da un lato alla prova circa l'esistenza del nesso di causalità tra danno e comportamento inadempiente dell'amministratore, dall'altro idoneo a determinare in concreto il quantum del danno di cui si chiede il ristoro.
Nel caso di specie deve ritenersi che, certamente, la situazione di deficit patrimoniale della società abbia cominciato a delinearsi a distanza di pochi anni dalla costituzione della stessa, atteso che già nell'anno 2012 non risultava possibile adempiere agli obblighi tributari, omettendosi il versamento dell'i.v.a., seppure per importi modesti (nel 2012 la società ha omesso il versamento euro 16.595,31), che tuttavia negli anni immediatamente successivi divenivano più rilevanti, sino a giungere alla cifra di euro 360.000,00, complessivamente maturata negli anni unitamente ad interessi e sanzioni corrispondenti.
E' indubbio, poi, atteso anche il lasso di tempo intercorso tra il maturare dei primi inadempimenti degli obblighi tributari e la dichiarazione di fallimento, che la condotta di sistematico maquillage dei bilanci posta in essere dagli amministratori, abbia consentito di celare più a lungo il deficit patrimoniale, osservandosi, peraltro, come il convenuto non abbia seriamente contestato le rettifiche da apportare al bilancio, essendosi limitato a dedurre di avere tentato di ripianare il deficit patrimoniale intensificando i contatti con società che potevano essere interessate ai prodotti realizzati con il brevetto della società
Ecobags, senza conseguire, tuttavia, risultati positivi in termini di utili.
In particolare, quanto alle rettifiche di bilancio, dalla relazione ex art. 33 L.F. si trae, come evidenziato da parte attrice, che il credito verso il fornitore NI iscritto per €
602.968,18 e alla data del fallimento pari ad € 583.839,47, peraltro derivato da una fornitura di merce difettosa che il fornitore si sarebbe impegnato ad estinguere riconoscendo alla fallita uno sconto del 10% sui futuri ordini, avrebbe necessitato di una sostanziosa svalutazione, dal curatore effettuata per l'80%, se non altro per il fatto che implicava una proiezione di fatturato in un arco temporale medio-lungo già smentita dai dati degli ultimi esercizi 2013-2016.
pagina 8 di 13 Come pure evidenziato in sede di sequestro conservativo dal G.I. all'epoca procedente;
questo dato contabile in particolare denota l'approssimazione strategica e predittiva degli amministratori, oltre che all'evidenza la assoluta negligenza nelle appostazioni contabili.
Rileva poi la circostanza che, a fronte di perdite continuative degli esercizi a partire dal
2012, gli amministratori avrebbero dovuto tempestivamente abbandonare la prospettiva irrealistica della continuità aziendale, mentre hanno preferito prendere tempo occultando un patrimonio netto negativo di oltre 880.000,00 euro alla data del 31.12.2016, peraltro, senza neppure apportare capitale, limitandosi a finanziare la società tramite il socio di maggioranza Ecobags, ma solo nell'anno 2017.
Rileva ancora la circostanza che tutti i convenuti abbiano deliberato congiuntamente – come membri del relativo C.d. A. – lo scioglimento per sopravvenuta impossibilità a perseguire l'oggetto sociale della socia di maggioranza della fallita, ossia la “ECOBAGS
s.r.l.”, nello stesso anno della dichiarazione di fallimento della controllata “ Parte_1
(il 2018), così determinando l'effetto di privare i creditori sociali di una parte
[...]
del patrimonio dei , ed , suoi soci rispettivamente per il 97% e per CP_1 CP_1 CP_2
il 3%.
La responsabilità dei convenuti, quindi, appare sussistere nei limiti di cui sopra e dunque limitatamente all'importo di € 403.000,00 in relazione al quale era già stato concesso il sequestro conservativo nella misura di € 400.000,00 (dei quali 46.000,00 euro per retribuzioni dei dipendenti non pagate), osservandosi come parte attrice abbia correttamente indicato le voci di debito maturate per ciascuna annualità e la tipologia di tributo, indicando separatamente il debito per sanzioni ed interessi maturati dopo la perdita del capitale sociale e che dunque la società non avrebbe dovuto pagare in caso di tempestiva interruzione della propria attività.
In ordine a tali gravi inadempimenti il convenuto seppur costituito, non CP_1
ha mai preso alcuna posizione, essendosi limitato a generiche valutazioni relative alla insindacabilità delle scelte gestionali degli amministratori secondo la regola della
"business judgement rule" ed a dedurre come, spesso, le iscrizioni contabili siano frutto di una attività valutativa complessa e siano inevitabilmente connotate da un margine di discrezionalità e che, dunque, laddove l'iscrizione contabile risulti opinabile e non pienamente rappresentativa della situazione patrimoniale della società, ma sia stata comunque compiuta nei limiti della discrezionalità consentita dai criteri dettati dalla pagina 9 di 13 legge, si dovrà escludere, in via di principio, la violazione di un obbligo di condotta che possa determinare una responsabilità dell'amministratore.
Si tratta, come detto, di considerazioni assolutamente generiche, in alcun modo raffrontate con le emergenze del caso concreto, rispetto al quale l'imprudenza valutativa dei convenuti appare manifesta, non essendo ragionevole la proiezione di fatturato rappresentata in bilancio già solo con riferimento al credito verso il fornitore NI, smentita dagli esercizi 2012 – 2016 e quindi palesemente irrealistica. Analogamente, gravemente imprudente è risultata l'appostazione in bilancio di crediti nei confronti di clienti rispetto ai quali non si sono avute movimentazioni (né incassi, né vendite) almeno fin dall'esercizio 2014, per un totale di € 98.304,38 o rispetto ai quali vi sono state movimentazioni minime e che dunque avrebbero dovuto essere depurate dall'attivo in ragione della loro risalenza nel tempo, idonea a dimostrare l'assenza di probabilità di incasso. Lo stesso, infine, deve dirsi con riferimento alle rimanenze finali, che sono state iscritte sin dal bilancio del 2012 e sino all'ultimo bilancio del 2016 al prezzo d'acquisto, per complessivi € 524.066,00 e, poi, sono risultate riferibili a merce stoccata nell'area cortiliva esterna, consegnata dal fornitore già non conforme e da sempre inutilizzabile.
Fermo tutto quanto sopra esposto e rappresentato, tuttavia, nessun ulteriore danno appare risarcibile, richiamandosi la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 9100/2015 già sopra citata e che, in punto di oneri di allegazione e di prova, non appare superata dalle modifiche intervenute in relazione al disposto di cui all'art. 2486 c.c., laddove si è espressamente previsto che, in ipotesi di accertata responsabilità degli amministratori per il compimento di atti di gestione della società a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, “il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'art. 2484
c.c., detratti i costi sostenuti e da sostenere secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione”.
Infatti, laddove le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 9100/2015, avevano ammesso il ricorso al criterio di liquidazione del danno nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, non solo avevano statuito che tale criterio potesse essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistessero le condizioni, ma avevano anche precisato pagina 10 di 13 che il presupposto della liquidazione equitativa è pur sempre costituito dalla circostanza che “l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo”.
Tale orientamento, come sopra detto, appare confermato dalle recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità, che non solo hanno ritenuto applicabile il criterio della liquidazione del danno sulla base della differenza tra i netti patrimoniali anche ai procedimenti in corso, ma hanno anche precisato che “Va ribadito che, nel caso di omessa adozione delle misure previste dall'art. 2447 o 2482-ter c.c., a fronte di una perdita rilevante ai sensi di tali disposizioni, il danno può derivare dal compimento, da parte degli amministratori, di atti di gestione incompatibili con i vincoli di cui all'art. 2486, comma 1, c.c., i quali, come appena ricordato, pongono la finalità di conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale: onde colui (società o terzi) che agisce in giudizio con azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2486 c.c., ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società ed il successivo compimento di atti gestori da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria;
spetta, infatti, agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari per specifiche ragioni (Cass., sez. I, 27 aprile 2023, n. 11041; Cass., sez. I, 5 gennaio 2022, n.
198)” (Cass. Civ., sez 1, sentenza n. 8069 del 25/3/2024; Cass. Civ. sez. 1, sentenza n.
5252 del 28.2.2024).
Dunque, il curatore fallimentare che intenda far valere la responsabilità dell'ex amministratore per violazione degli obblighi sopra indicati deve allegare e provare che, successivamente alla perdita del capitale, sono state intraprese iniziative imprenditoriali connotate dall'assunzione di nuovo rischio economico-commerciale e compiute al di fuori di una logica meramente conservativa, individuare siffatte iniziative ed indicare quali pagina 11 di 13 conseguenze negative, sul piano del depauperamento del patrimonio sociale, ne siano derivate, al netto dei ricavi (Cass. civ. n. 22911 dell'11.11.2010; Cass. civ. n. 17033 del
23.06.2008; Cass. civ. n. 3694 del 16.02.2007).
Ne consegue che, anche ove sia comprovata la violazione degli obblighi relativi alla modalità di redazione dei bilanci e sia provata la condizione di insolvenza, non può farsi automaticamente discendere dalla stessa l'obbligo risarcitorio per tutti quei danni ulteriori che – seppure in via astratta – potrebbero collegarsi a tali negligenti condotte, giacché, altrimenti, si finirebbe per ammettere una sorta di risarcimento “sanzionatorio”, che tuttavia il nostro ordinamento riconosce nei soli casi previsti dalla legge.
Infine, quanto al contributo causale offerto da ciascuno dei convenuti, si osserva come tutti i predetti siano stati amministratori nel periodo in cui sono state poste in essere le dedotte violazioni che hanno poi condotto a conclamare il deficit patrimoniale alla fine del 2016.
In particolare, come evincibile dalla relazione della curatrice fallimentare,
l'amministrazione della società ha visto la conduzione alla gestione della società da parte di quale Presidente del CdA dall' 08/01/2010 22/03/2018, di Parte_7 CP_2
, quale Vice Presidente, dal 09/02/2011 22/03/2018, e di , quale
[...] Controparte_3
Vice Presidente, 20/05/2014 22/03/2018, sicché può ritenersi che ciascuno abbia consapevolmente concorso alle condotte in contestazione, come peraltro evincibile dall'operazione relativa alla Ecobags e dallo stretto legame di parentela tra gli stessi esistente.
La responsabilità degli amministratori, quindi, può essere affermata nei limiti della somma di euro 403.000,00, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT nazionali ed interessi legali sulla somma via via progressivamente rivalutata, dalla notifica dell'atto di citazione verificatasi in data 21/9/2020, oltre gli interessi legali, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.
5. Le spese
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti in solido tra loro.
Le stesse sono liquidate con riferimento ai valori minimi di cui al D.M. 147/2022, nella somma di € 11.229,00, quanto alla fase di merito ed in € 7.790,00 quanto alla fase cautelare in corso di causa (richiesta di sequestro conservativo e reclamo), oltre accessori di legge, essendo stata svolta attività istruttoria prevalentemente documentale.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria domanda, azione ed eccezione disattesa o assorbita:
1. In parziale accoglimento dell'azione di responsabilità promossa dal Fallimento della società
nei confronti di e Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3
, li condanna in solido tra loro al pagamento della somma complessiva di €
[...]
403.000,00, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT nazionali ed interessi legali sulla somma via via progressivamente rivalutata – con decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione (21.9.2020) – oltre gli interessi legali, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo;
2. condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte attrice, liquidate in euro 2032,60 per spese, euro 19.027,00 per compensi, oltre 15% spese generali, CP ed IVA se dovuta.
Bologna, così deciso nella camera di consiglio del 19 marzo 2025
Il Presidente dott. Michele Guernelli
La Giudice relatrice dott.ssa Roberta Dioguardi
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