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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 03/04/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 427 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione”, e vertenteTRA
( , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Agropoli (SA), in via Pio X n. 14, presso lo Studio dell'avv. Andrea Tata, dal quale è rappresentato e difeso, come da procura agli atti;
RICORRENTE
E
(P. IVA , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma al viale Vaticano n°46, presso lo studio degli avvocati Fabrizio Proietti ed Emanuele Bove, dai quali è rappresentata e difesa come da procura agli atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note all'udienza del 03.04.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 01.04.2021, il ricorrente , Parte_1 conveniva in giudizio davanti all'intestato Tribunale la ditta
[...] in persona del l.r.p.t., al fine di sentir accogliere testualmente le CP_1 seguenti conclusioni:… “Dichiarare il diritto del ricorrente all'assegnazione del profilo di Livello 5, con decorrenza dal mese di aprile 2011 e fino ad oggi;
2) Per l'effetto, condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'istante, della somma di € 6851,22 e quindi degli emolumenti retributivi corrispondenti agli importi differenziali tra quanto spettante, in forza dell'intervenuto reinquadramento economico e giuridico, e quanto, invece, già percepito, da quantificarsi per mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, della quale, sin da ora, si chiede l'ammissione, oltre danno da svalutazione monetaria ed interessi legali;
3) Condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno subito e/o subendo per effetto dell'illegittimo e arbitrario comportamento della società convenuta, ovvero per il mancato inquadramento della somma di € 10.000,00 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. 4) Condannare la società convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorario di causa, oltre iva e cnap come per legge, con attribuzione ai costituiti procuratori antistatari .…” Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la ditta
[...] in persona del leg. Rapp. p.t., che nel contestare la domanda, CP_1 concludeva per il rigetto della medesima in quanto infondata in fatto ed indiritto oltre vittoria di spese. Si procedeva all'escussione di testi ed all'espletamento della CTU, e successivamente, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale. La domanda va accolta parzialmente nei limiti della motivazione che segue. Dall'esame della documentazione in atti e all'esito delle dichiarazioni resa dai testi escussi emerge che il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa con vincolo CP_ di subordinazione alle dipendenze della resistente limitatamente al periodo risultate dagli atti, svolgendo le mansioni di “magazziniere”. I testi, infatti, hanno confermato che il ricorrente ha sempre prestato la propria CP_ attività lavorativa alle dipendenze della convenuta per le ore e i giorni indicati in ricorso. Per consolidato insegnamento giurisprudenziale, la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto è determinata dal vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il quale si estrinseca nell'emanazione di ordini specifici (con valutazione da effettuarsi in concreto, avendo riguardo alla specificità dei compiti affidati al prestatore di lavoro), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (cfr. Cass. Civ. sez. lav. n. 15903/2004), con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore e del suo inserimento nell'organizzazione aziendale (tra le tante, Cass. 18 gennaio 2013, n. 1227; Cass. n. 9 marzo 2009, n. 5645; Cass. 28 settembre 2006; Cass. 24 febbraio 2006, n. 4171; Cass. 25 ottobre 2004, n. 20669). Detto vincolo di subordinazione può, poi, assumere un diverso grado di intensità e di evidenza, a seconda della natura e delle modalità di svolgimento delle mansioni, nonché del livello di responsabilità del prestatore d'opera. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2697 c.c. è onere del prestatore di lavoro fornire la prova della sussistenza di tutti gli elementi necessari e sufficienti alla qualificazione del rapporto come subordinato, posto che l'idoneità qualificatoria dell'articolo in parola consiste proprio nel parametro dell'eterodeterminazione. Alla stregua di quanto sopra, dal complessivo esame delle dichiarazioni dei testi e dalla documentazione in atti si può ritenere la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato. Quanto alla retribuzione percepita appare insufficiente a compensare
Pag. 2 di 3 gli orari di lavoro e le mansioni svolte dal ricorrente. Quindi, ritenendo corrette e immuni da vizi le conclusioni del nominato CTU contabile rese nella relazione peritale, ritualmente depositata e rimasta incontestata, le differenze retributive dovute al ricorrente al netto di quanto già percepito ammontano al lordo a complessivi € 3.042,77. Tuttavia è da accogliere l'eccezione di prescrizione quinquennale, sollevata da parte resistente e quindi, occorre considerare le differenze scaturenti dal 2015 in poi per un totale di €. 1.740,06. La ditta resistente, pertanto, va condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 1.740,06, oltre ulteriori interessi e Parte_1 rivalutazione dal giorno del dovuto al soddisfo. Le spese, in considerazione della parziale reciproca soccombenza, sono integralmente compensate fra le parti. Le spese e competenze di CTU si liquidano con separato decreto e vanno poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso del 01.04.2021 da nei confronti della ditta Parte_1
n persona del legale rapp.te p.t., ogni avversa istanza, Controparte_1 deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara che tra il ricorrente Parte_1
e la ditta in persona del legale
[...] Controparte_1 rapp.te p.t., è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per i periodi e orario indicato in ricorso con mansioni di CP_ magazziniere, e per l'effetto, condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 1.740,06 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo;
- compensa integralmente fra le parti le spese del presente procedimento;
- pone definitivamente al 50%, a carico di entrambe le parti le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto. Così deciso in Vallo della Lucania 03 aprile 2025
IL GDL
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 427 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione”, e vertenteTRA
( , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Agropoli (SA), in via Pio X n. 14, presso lo Studio dell'avv. Andrea Tata, dal quale è rappresentato e difeso, come da procura agli atti;
RICORRENTE
E
(P. IVA , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma al viale Vaticano n°46, presso lo studio degli avvocati Fabrizio Proietti ed Emanuele Bove, dai quali è rappresentata e difesa come da procura agli atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note all'udienza del 03.04.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 01.04.2021, il ricorrente , Parte_1 conveniva in giudizio davanti all'intestato Tribunale la ditta
[...] in persona del l.r.p.t., al fine di sentir accogliere testualmente le CP_1 seguenti conclusioni:… “Dichiarare il diritto del ricorrente all'assegnazione del profilo di Livello 5, con decorrenza dal mese di aprile 2011 e fino ad oggi;
2) Per l'effetto, condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'istante, della somma di € 6851,22 e quindi degli emolumenti retributivi corrispondenti agli importi differenziali tra quanto spettante, in forza dell'intervenuto reinquadramento economico e giuridico, e quanto, invece, già percepito, da quantificarsi per mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, della quale, sin da ora, si chiede l'ammissione, oltre danno da svalutazione monetaria ed interessi legali;
3) Condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno subito e/o subendo per effetto dell'illegittimo e arbitrario comportamento della società convenuta, ovvero per il mancato inquadramento della somma di € 10.000,00 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. 4) Condannare la società convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorario di causa, oltre iva e cnap come per legge, con attribuzione ai costituiti procuratori antistatari .…” Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la ditta
[...] in persona del leg. Rapp. p.t., che nel contestare la domanda, CP_1 concludeva per il rigetto della medesima in quanto infondata in fatto ed indiritto oltre vittoria di spese. Si procedeva all'escussione di testi ed all'espletamento della CTU, e successivamente, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale. La domanda va accolta parzialmente nei limiti della motivazione che segue. Dall'esame della documentazione in atti e all'esito delle dichiarazioni resa dai testi escussi emerge che il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa con vincolo CP_ di subordinazione alle dipendenze della resistente limitatamente al periodo risultate dagli atti, svolgendo le mansioni di “magazziniere”. I testi, infatti, hanno confermato che il ricorrente ha sempre prestato la propria CP_ attività lavorativa alle dipendenze della convenuta per le ore e i giorni indicati in ricorso. Per consolidato insegnamento giurisprudenziale, la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto è determinata dal vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il quale si estrinseca nell'emanazione di ordini specifici (con valutazione da effettuarsi in concreto, avendo riguardo alla specificità dei compiti affidati al prestatore di lavoro), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (cfr. Cass. Civ. sez. lav. n. 15903/2004), con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore e del suo inserimento nell'organizzazione aziendale (tra le tante, Cass. 18 gennaio 2013, n. 1227; Cass. n. 9 marzo 2009, n. 5645; Cass. 28 settembre 2006; Cass. 24 febbraio 2006, n. 4171; Cass. 25 ottobre 2004, n. 20669). Detto vincolo di subordinazione può, poi, assumere un diverso grado di intensità e di evidenza, a seconda della natura e delle modalità di svolgimento delle mansioni, nonché del livello di responsabilità del prestatore d'opera. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2697 c.c. è onere del prestatore di lavoro fornire la prova della sussistenza di tutti gli elementi necessari e sufficienti alla qualificazione del rapporto come subordinato, posto che l'idoneità qualificatoria dell'articolo in parola consiste proprio nel parametro dell'eterodeterminazione. Alla stregua di quanto sopra, dal complessivo esame delle dichiarazioni dei testi e dalla documentazione in atti si può ritenere la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato. Quanto alla retribuzione percepita appare insufficiente a compensare
Pag. 2 di 3 gli orari di lavoro e le mansioni svolte dal ricorrente. Quindi, ritenendo corrette e immuni da vizi le conclusioni del nominato CTU contabile rese nella relazione peritale, ritualmente depositata e rimasta incontestata, le differenze retributive dovute al ricorrente al netto di quanto già percepito ammontano al lordo a complessivi € 3.042,77. Tuttavia è da accogliere l'eccezione di prescrizione quinquennale, sollevata da parte resistente e quindi, occorre considerare le differenze scaturenti dal 2015 in poi per un totale di €. 1.740,06. La ditta resistente, pertanto, va condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 1.740,06, oltre ulteriori interessi e Parte_1 rivalutazione dal giorno del dovuto al soddisfo. Le spese, in considerazione della parziale reciproca soccombenza, sono integralmente compensate fra le parti. Le spese e competenze di CTU si liquidano con separato decreto e vanno poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso del 01.04.2021 da nei confronti della ditta Parte_1
n persona del legale rapp.te p.t., ogni avversa istanza, Controparte_1 deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara che tra il ricorrente Parte_1
e la ditta in persona del legale
[...] Controparte_1 rapp.te p.t., è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per i periodi e orario indicato in ricorso con mansioni di CP_ magazziniere, e per l'effetto, condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 1.740,06 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo;
- compensa integralmente fra le parti le spese del presente procedimento;
- pone definitivamente al 50%, a carico di entrambe le parti le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto. Così deciso in Vallo della Lucania 03 aprile 2025
IL GDL
Dott. Mario Miele
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