Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3020/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati Dr. Carlo Azzolini -Presidente relatore Dr.ssa Federica Benvenuti -Giudice Dr. Matteo del Vesco -Giudice ha pronunciato la presente S E N T E N Z A esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente da Parte_1
(C.F. ) e (C.F. ); C.F._1 Parte_2 C.F._2 rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in data 20.04.2002, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Vigonovo (VE) al n. 3 parte II serie A anno 2002;
considerato che
le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente il giorno 27.11.2024 ex art. 127 ter c.p.c.; ritenuto che le condizioni congiunte depositate in data 21.11.2024 appaiano conformi alla legge, non appaiono porsi in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole maggiorenne non economicamente autosufficiente e indichino compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti;
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis.51 cod. proc. civ., OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e confermate con le istanze di conclusioni scritte e ciò a tutti gli effetti di legge;
ratifica le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione celebrata in forma scritta il 27.11.2024 e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1. assegnazione esclusiva dell'uso del piano primo dell'abitazione coniugale sita in Vigonovo (VE) Via Martiri n. 18 (in comproprietà tra i coniugi) alla signora che vi abiterà unitamente ai due figli maggiorenni, studenti ed Pt_2 economicamente non indipendenti;
assegnazione in uso esclusivo del piano terra, con accesso indipendente, di detta casa coniugale, al sig. I signori e si impegnano reciprocamente a mantenere rapporti sereni ed Parte_1 Pt_2 Pt_1 equilibrati senza rispettivi it endo tutto il possibile per garantire serenità ai figli;
2. le spese per utenze relative alla casa coniugale (uniche per il piano terra e primo) verranno divise al 50 % tra i coniugi;
3. i coniugi verseranno, nella misura del 50 % ciascuno la rata del mutuo accesa per l'acquisto della casa coniugale, salvo quanto stabilito al punto 4 che segue. In ogni caso il sig. rinuncia ad agire nei confronti della signora Pt_1 per vedersi ristorare la quota pari al 50% delle rate di mutuo versate fino al mese di novembre 2023 anche Pt_2 per conto della moglie;
pagina 1 di 2
4. fermo quanto indicato al punto 3, per l'ipotesi in cui la signora non veda rinnovarsi, alla scadenza stabilita, Pt_2 il contratto di lavoro ad oggi in essere o per l'ipotesi in cui stipuli nuovo contratto di lavoro con la previsione di una retribuzione inferiore a quella percepita alla data di sottoscrizione del presente ricorso, le parti convengono che la signora
Pt_2
i) a fronte di uno stipendio netto compreso tra € 700,00 ed € 799,00, contribuirà al pagamento della rata mensile del mutuo con un versamento pari ad € 90,00 al mese con spese straordinarie dei figli a carico della signora Pt_2 nella misura del 100% e ciò per l'ipotesi in cui l'importo annuo delle tasse scolastiche e libri di testo non superino € 450,00 annui pari a circa € 40,00 al mese, diversamente, per la parte eccedente la somma complessiva annua di € 450,00, il sig. contribuirà alle spese straordinarie nella misura del 30 % e il restante 70 % rimarrà in carico Pt_1 alla sig.ra Pt_2
ii) a fronte di uno stipendio netto compreso tra € 800,00 ed € 899,00, la signora contribuirà al pagamento Pt_2 del mutuo con un versamento pari ad € 180,00 con spese straordinarie relative ai ico della signora Pt_2 nella misura del 60% e del sig. nella misura del 40%; Pt_1
iii) a fronte di uno stipendio netto pari o superiore ad € 900,00, come quello percepito ad oggi, la signora Pt_2 contribuirà al pagamento del mutuo nella misura del 50 %, le spese straordinarie relative ai figli saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 %; iv) laddove la signora dopo un periodo di lavoro, non si vedesse rinnovare il contratto di lavoro il sig. Pt_2 Pt_1 provvederà in via esclusiva al versamento della rata del mutuo mensile rinunciando a rivalersi sulla signora Pt_2 per vedersi corrispondere la quota pari al 50 % della rata del mutuo dovuta dalla predetta;
5. il sig. verserà, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma complessiva mensile di € 500,00 Pt_1
(250,00 euro a figlio), da aggiornarsi secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo a quello di pronuncia della sentenza di separazione;
6. a fronte del fatto che il sig. si farà carico di pagare le rate del mutuo fino ad estinzione dello stesso, salvo Pt_1 contribuzione da parte della signora per l'ipotesi in cui la stessa rinvenga una occupazione lavorativa, le spese Pt_2 straordinarie per i figli saranno regolate come stabilito ai punti 4) i) ii) iii) iv) del presente atto;
7. l'assegno unico per il figlio fino a quando sarà percepibile, spetterà nella misura del 100% alla signora Per_1 con cui il figlio maggiorenne, ma studente, convive;
Pt_2 iugi, con gli accordi di cui sopra, hanno risolto qualsivoglia rapporto patrimoniale sorto in costanza di matrimonio e non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altro. Il Sig. non avrà nulla a pretendere dalla Pt_1 signora in relazione alle spese ed oneri sostenuti per l'acquisto della casa coniugale e per le rate di mutuo
Pt_2 versate e versande anche per la quota di spettanza della signora Il sig. non avrà nulla a pretendere
Pt_2 Pt_1 dalla sig.ra in relazione alle spese sostenute nel 2019 per l'acquisto della casa coniugale (più precisamente: €
Pt_2
1.400,00 corrisposti all'agenzia immobiliare;
€ 4.450,00 corrisposti al notaio;
€ 31.000,00 complessivi versati a titolo di acconto al venditore);
9. spese compensate tra le parti.” ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto. Venezia, 27.11.2024.
Il Presidente relatore
-Dr. Carlo Azzolini -
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