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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/10/2025, n. 10077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10077 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, Paola FA, all'esito della scadenza dei termini fissati al 10/09/025 ex art. 127 ter C.p.c., lette le note in sostituzione dell'udienza debitamente depositate nel procedimento n R.G. 30032 /2024
VERTENTE TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. BOCCALI IVAN ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura in atti.
-ricorrente-
E
in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore.
- convenuto – ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 05/08/2025 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' chiedendo il riconoscimento del diritto CP_1 indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80 e la condanna al pagamento dei ratei relativi dovuti e non versati come riconosciuti, in sede di omologa, all'esito del procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis C.p.c., dal decreto di omologa del 27/02/2024 RG n. 19686/23 emesso da codesto Tribunale, nella persona del giudice del lavoro, dott.ssa Giuseppe Giordano.
L' convenuto, sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio e deve CP_1 esserne dichiarata la contumacia.
Parte ricorrente, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza, concludeva confermando il mancato pagamento dei ratei e chiedendo l'accoglimento del ricorso con conseguente condanna alle spese. All'esito della lettura delle note scritte depositate, la causa veniva decisa mediante la presente sentenza.
Giova rammentare che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi vuol far valere in diritto in giudizio, deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Per quanto sopra detto, nel giudizio de qua deve essere pienamente dimostrata la sussistenza di:
· decreto di omologa dell'accertamento del requisito sanitario funzionale al riconoscimento della prestazione richiesta, ovvero il verbale amministrativo dell' CP_1 che ne accerti il diritto;
· la decorrenza di 120 giorni dall'invio del modello AP70 e dall'eventuale notifica del provvedimento di omologa.
· la eventuale dichiarazione inerente il mancato ricovero presso strutture con rette a carico dello Stato o di altri enti pubblici.
· l'eventuale sussistenza dei requisiti socio economici funzionali al riconoscimento della prestazione assistenziale evocata.
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata a depositare il decreto di omologa a sostegno della domanda formulata in ricorso e la relativa notifica, mancando qualsivoglia allegazione, e a fortiori dimostrazione, relativa al modello AP70 con relativa notifica, nonché relativamente alla dichiarazione di non ricovero.
Tale assoluta e insanabile carenza di allegazione (e di dimostrazione) non può che condurre, di per sé, al rigetto della domanda attorea.
La peculiarità della vicenda processuale impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, e ogni altra contraria e diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate.
Roma, 08/10/2025
Il G.L.
P. FA
TERZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, Paola FA, all'esito della scadenza dei termini fissati al 10/09/025 ex art. 127 ter C.p.c., lette le note in sostituzione dell'udienza debitamente depositate nel procedimento n R.G. 30032 /2024
VERTENTE TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. BOCCALI IVAN ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura in atti.
-ricorrente-
E
in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore.
- convenuto – ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 05/08/2025 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' chiedendo il riconoscimento del diritto CP_1 indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80 e la condanna al pagamento dei ratei relativi dovuti e non versati come riconosciuti, in sede di omologa, all'esito del procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis C.p.c., dal decreto di omologa del 27/02/2024 RG n. 19686/23 emesso da codesto Tribunale, nella persona del giudice del lavoro, dott.ssa Giuseppe Giordano.
L' convenuto, sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio e deve CP_1 esserne dichiarata la contumacia.
Parte ricorrente, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza, concludeva confermando il mancato pagamento dei ratei e chiedendo l'accoglimento del ricorso con conseguente condanna alle spese. All'esito della lettura delle note scritte depositate, la causa veniva decisa mediante la presente sentenza.
Giova rammentare che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi vuol far valere in diritto in giudizio, deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Per quanto sopra detto, nel giudizio de qua deve essere pienamente dimostrata la sussistenza di:
· decreto di omologa dell'accertamento del requisito sanitario funzionale al riconoscimento della prestazione richiesta, ovvero il verbale amministrativo dell' CP_1 che ne accerti il diritto;
· la decorrenza di 120 giorni dall'invio del modello AP70 e dall'eventuale notifica del provvedimento di omologa.
· la eventuale dichiarazione inerente il mancato ricovero presso strutture con rette a carico dello Stato o di altri enti pubblici.
· l'eventuale sussistenza dei requisiti socio economici funzionali al riconoscimento della prestazione assistenziale evocata.
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata a depositare il decreto di omologa a sostegno della domanda formulata in ricorso e la relativa notifica, mancando qualsivoglia allegazione, e a fortiori dimostrazione, relativa al modello AP70 con relativa notifica, nonché relativamente alla dichiarazione di non ricovero.
Tale assoluta e insanabile carenza di allegazione (e di dimostrazione) non può che condurre, di per sé, al rigetto della domanda attorea.
La peculiarità della vicenda processuale impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, e ogni altra contraria e diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate.
Roma, 08/10/2025
Il G.L.
P. FA