TRIB
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/09/2025, n. 3529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3529 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO – Sezione Terza Civile – in composizione monocratica, in persona del giudice Cinzia Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10014/2024 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024 vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Emilio Tripodi;
attrice
e
C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Riolfo;
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Cancelliere;
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Controparte_3 C.F._2
Barbera; convenute
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'attrice, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
e chiedendone la condanna al risarcimento del Controparte_3 Controparte_2
danno patito in conseguenza del sinistro occorsole in data 08/01/2022 sulla nave GNV con tratta
Palermo – Genova, causato da un cane di razza pitbull di proprietà di assicurata Controparte_3
CP_2
In particolare, secondo la prospettazione attorea, la stava salendo gli ultimi gradini Pt_1
della scala posta in prossimità del ponte n. 9 della nave, con in braccio un cane di piccola taglia, allorquando il cane pitbull l'aggrediva, nel tentativo di strapparle via il proprio cane;
l'attrice, dunque, veniva trascinata per le scale riportando gravi lesioni fisiche.
1 La convenuta costituendosi, ha chiesto il rigetto della domanda, perché Controparte_3
infondata, essendo eventualmente unica responsabile GNV;
in via subordinata, ha chiesto di essere manlevata da da qualsiasi pretesa risarcitoria. CP_2
Costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda Controparte_2
attorea perché infondatezza e carente di prova;
ha chiesto, in via subordinata, di limitare la condanna a proprio carico nei limiti del giusto e dell'imputabile.
pure costituitasi, ha eccepito, in via principale, la carenza di titolarità Controparte_1
del diritto azionato dall'attrice nonché dalle altre parti convenute e nei propri CP_3 CP_2
confronti; nel merito, ha chiesto accertarsi la propria mancanza di responsabilità in ordine ai fatti per cui è causa.
Con memoria n. 1 parte attrice ha precisato che l'aggressione si sarebbe “concretizzata per il semplice fatto che lo stesso [il cane della sia saltato addosso alla facendola rovinare giù CP_3 Pt_1
per le scale”.
La domanda deve essere rigettata per mancanza di prova dei fatti posti a suo fondamento.
L'invocata responsabilità ex art. 2052 c.c. della convenuta (“Il proprietario di un animale CP_3
o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”) costituisce, secondo l'opinione dominante, una forma di responsabilità oggettiva (cfr. ex multis Cass. ord n.
16023/2010).
Tale regime di responsabilità, come noto, non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso di causalità tra il danno e la condotta dell'animale: come chiarito da costante giurisprudenza,
“Il proprietario di un animale risponde ai sensi dell'art. 2052 cod. civ. sulla base non già di un proprio comportamento o di una propria attività, ma sulla base della mera relazione (di proprietà o di uso) intercorrente fra lui e l'animale, nonché del nesso di causalità sussistente fra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso” (Cass. n. 1210/2006); ancora “Del danno cagionato da animale risponde ex art. 2052 cod. civ. il proprietario o chi ne ha l'uso, per responsabilità oggettiva e non per condotta colposa (anche solo omissiva), sulla base del mero rapporto intercorrente con l'animale nonché del nesso causale tra il comportamento di quest'ultimo
e l'evento dannoso, che il caso fortuito, quale fattore esterno generatore del danno concretamente verificatosi, può interrompere, sicché, mentre grava sull'attore l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra
l'animale e l'evento lesivo, la prova del fortuito è a carico del convenuto” (Cass. n. 17091/2014).
Facendo applicazione di tale principio, la Corte di cassazione, in una recente pronuncia, ha ritenuto non censurabile la sentenza con cui la Corte d'Appello aveva rigettato analoga domanda formulata ex art. 2052 c.c. in quanto, pur essendo pacifica la presenza dell'animale nei pressi del luogo del sinistro, non era stato possibile procedere ad una ragionevole ricostruzione dello stesso che, in base ad elementi obiettivi e non unilateralmente riferiti dalla parte danneggiata, potesse
2 determinarne la dinamica, tenuto anche conto della sussistenza di ulteriori elementi potenzialmente idonei a costituire fattori causali concorrenti e alternativi nella determinazione del sinistro (in motivazione, Cass. n. 16191/2021).
Nel caso di specie, tenuto conto dell'avvenuta contestazione da parte delle convenute della prospettazione attorea e della riconducibilità dell'evento dannoso alla presunta aggressione canina, gravava sull'attrice l'onere di provare il fatto e il nesso causale tra la presunta aggressione e la caduta occorsale.
Tale onere probatorio non è stato assolto.
Invero, all'udienza del 12/03/2025, destinata all'assunzione della prova testimoniale vertente sulla dinamica del sinistro con il teste di parte attrice , veniva dichiarata, stante la Parte_2
mancata comparizione del teste e della stessa parte attrice, la decadenza di questa dalla prova testimoniale ex art. 208 c.p.c. (“Se non si presenta la parte su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova, il giudice istruttore la dichiara decaduta dal diritto di farla assumere, salvo che l'altra parte presente non ne chieda l'assunzione.”).
Veniva inoltre dichiarata l'inammissibilità della richiesta di ammissione di giuramento decisorio dei convenuti, formulata dall'attrice a seguito di tale decadenza, poiché vertente su fatto illecito (art. 2739 c.c.) e comunque formulato su circostanze che, anche in caso di risposta positiva, non avrebbero consentito di decidere in modo automatico la domanda giudiziale.
Peraltro, le circostanze addotte dalle convenute – e non contestate dall'attrice – quali l'assenza di segni di morsicatura sulla signora e sul cane che portava in braccio, il fatto che la stessa Pt_1
fosse claudicante, deambulasse con stampella e si trovasse su scale scivolose a causa della pioggia costituiscono fattori causali alternativi che impediscono a questo Tribunale di ritenere che il sinistro si sia verificato a causa del comportamento del cane.
Pertanto, la mancata prova dei fatti posti a fondamento della domanda attorea e, in particolare, della dinamica del sinistro e del nesso causale tra lo stesso ed il comportamento del cane, impediscono l'accoglimento della domanda di accertamento della responsabilità ex art 2052 c.c. della e di conseguente condanna di al risarcimento del danno. CP_3 CP_2
Per le medesime ragioni, ossia per mancanza di prova del fatto storico, come descritto in citazione, deve essere rigettata la domanda risarcitoria nei confronti di GNV.
Peraltro, parte attrice non ha provato - come eccepito da GNV - l'esistenza del titolo contrattuale di viaggio che la legittimerebbe ad invocare la responsabilità della vettrice.
In proposito, deve rilevarsi che l'eccezione di difetto di titolarità del diritto azionata da GNV, tardivamente costituita, costituisce una questione di merito che attiene al fondamento della domanda ed integra una mera difesa, non soggetta alle decadenze previste dall'art. 167 c.p.c. (Cass. ordinanza n. 10188/2023).
3 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate – in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della domanda e alla complessità della causa – come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede: rigetta la domanda attorea;
condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, di in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, e di delle spese del giudizio, che si liquidano in Controparte_3
€ 7.052,00 in favore di ciascuna delle parti convenute, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
Palermo, 22/09/2025 Il Giudice
Cinzia Ferreri
4