Sentenza 31 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 31/05/2022, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/05/2022
N. 00906/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00128/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 128 del 2020, proposto da:
- RE GA, rappresentato e difeso dall’Avv. Loredana Papa, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso, ope legis , dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima domiciliato;
per l’esecuzione
- del decreto della Corte d’Appello di Lecce n. 586/2011 V.G.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Visto l’art. 114 c.p.a.
Visti gli atti della causa.
Relatore alla camera di consiglio del 18 maggio 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- con il decreto citato in epigrafe la Corte d’Appello di Lecce accoglieva il ricorso proposto ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, dal sig. RE GA e, per l’effetto, condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in suo favore delle somme precisate in atti.
- nonostante la rituale notifica del decreto al suddetto Ministero quest’ultimo non vi dava esecuzione.
- veniva quindi proposto il presente ricorso, con cui il predetto GA chiede l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto in oggetto.
2.- Ritenuto che:
- va anzitutto confermata la regolarità in rito del ricorso medesimo, avendo il decreto in parola natura decisoria in materia di diritti soggettivi con valore ed efficacia di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, non essendo gravato da ricorso in Cassazione e sussistendo i presupposti di cui all’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, convertito in legge n. 30/1997 e s.m.i.
- risulta depositata la documentazione di cui alla legge di stabilità n. 208 del 28 dicembre 2015.
- nel merito, quindi, dev’essere sancito l’obbligo del Ministero dell’Economia e delle Finanze di dare esecuzione al decreto della Corte di Appello indicato in epigrafe, provvedendo al pagamento delle somme ivi indicate - se e nella misura in cui siano tuttora dovute al sig. GA -, oltre accessori di legge, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996.
- per il predetto adempimento si fissa il termine di gg. 90 decorrenti dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.
- decorso infruttuosamente tale termine si nomina inoltre sin d’ora, quale commissario ad acta , il Dirigente che verrà specificamente individuato dal Direttore Generale della Direzione dei Servizi del Tesoro ( Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi ) del Ministero intimato, il quale provvederà all’espletamento dell’incarico nell’ulteriore termine di 90 giorni dalla notificazione/comunicazione dell’inottemperanza.
- non è dovuto un compenso specifico al commissario ad acta in base al principio dell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti di cui al comma 8 dell’art. 5- sexies della legge n. 89/2001, così come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3.- Ritenuto, infine, che sussistono giustificate ragioni per compensare le spese di lite, considerate le caratteristiche dell’attività defensionale prestata e dell’affare esaminato, e, comunque, l’elevatissimo numero di analoghe statuizioni da eseguire da parte del Ministero intimato e le conseguenti, obiettive difficoltà in cui lo stesso veniva a trovarsi ( v. tra le molte, oltre alle pronunce di questa Sezione, Consiglio di Stato, IV, 9 ottobre 2019, n. 6892; T.a.r. Lazio, I-quater, 20 marzo 2019, n. 3685; 3 aprile 2018, n. 3644 ).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 128 del 2020, lo accoglie nei sensi indicati in motivazione e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Economia e delle Finanze di dare integrale esecuzione al decreto indicato in epigrafe nel termine di 90 giorni dalla comunicazione e/o notificazione della sentenza.
Nomina inoltre quale commissario ad acta , per il caso di infruttuoso decorso del termine fissato, il Dirigente che verrà specificamente individuato dal Direttore Generale della Direzione dei Servizi del Tesoro ( Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi ) del Ministero intimato.
Fissa il termine di ulteriori 90 giorni per l’espletamento dell’incarico assegnato.
Spese compensate.
Dispone che la Segretaria della Sezione provveda alle comunicazioni di rito - tra cui, specificamente, al Direttore Generale della Direzione dei Servizi del Tesoro (Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi) del Ministero dell’Economia e delle Finanze .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 18 maggio 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO