Sentenza 24 novembre 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 24/11/2021, n. 1417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1417 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/11/2021
N. 01417/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00313/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 313 del 2018, proposto da
IB PI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Chiara Cacciavillani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Stra, piazza Marconi n. 51;
contro
AV, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Londei, Francesco Zanlucchi, Ezio Zanon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’avvocatura regionale in Venezia, Cannaregio 23;
nei confronti
Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Veneto, Comune di San Michele al Tagliamento non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto AV n. 175327/2017 del 12 dicembre 2017, notificato il 13 dicembre, di determinazione dei danni ammissibili a contributo, nella parte in cui esclude l'ammissibilità del ristoro di alcune voci di danno dedotte dalla ricorrente e respinge quindi in parte qua la sottostante domanda della ricorrente;
- del preavviso di rigetto di AV del 20 novembre 2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AV;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente espone di avere ad oggetto la gestione di stabilimenti balneari e di servizi per le spiagge su aree in concessione e di aver presentato il 16 ottobre 2017 ad AV, soggetto delegato all’istruttoria dalla Regione Veneto, domanda per la concessione del contributo previsto a favore delle attività economiche e produttive, in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della Regione Veneto, e, in particolare, di quelle che hanno interessato il litorale di IB, creando danni alla spiaggia e, in generale, alle strutture balneari.
Nel maggio del 2013, infatti, il litorale nord del Veneto è stato colpito da maltempo con gravi danni causati da una eccezionale mareggiata. A seguito di tali eventi è stato dichiarato lo stato d’emergenza e sono state avviate le procedure per l’indennizzo dei danni, secondo quanto previsto dalle ordinanze di protezione civile e dalle delibere regionali attuative.
In particolare, con ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n.385 del 2016 sono state dettate “disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive ai sensi dell'articolo 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Veneto”; con delibera di Giunta regionale del Veneto n. 1554/2016 è stato individuato come organismo istruttore AV e con delibera di Giunta regionale del Veneto n. 2198/2016 sono state approvate le modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo e la relativa modulistica.
A seguito dell’istruttoria sulla domanda della ricorrente e, previo preavviso ed esame dell’ulteriore documentazione e delle osservazioni prodotte dalla stessa, AV ha adottato il decreto, prot. n.175327 del 12 dicembre 2017, con cui ha determinato “i danni ammissibili e il relativo contributo massimo concedibile”, riconoscendo una spesa massima ammissibile di euro 54.656,00, in forte riduzione rispetto a quanto chiesto dalla ricorrente.
La ricorrente lamenta l’illegittimità del decreto di AV per il seguente articolato motivo di ricorso:
- Violazione della lex del procedimento; violazione del divieto di aggravamento del procedimento e del principio di tipicità e tassatività degli oneri suscettibili di essere imposti al privato. Difetto di istruttoria e di motivazione , in quanto: - AV, nel motivare il diniego con riferimento alla mancata dimostrazione delle maggiori spese sostenute dalla società per il personale e per i mezzi aziendali, dimostrerebbe di non aver tenuto in considerazione alcuna la relazione integrativa della società fornita a seguito del preavviso di rigetto, e in ogni caso non darebbe ragione del mancato accoglimento delle prospettazioni della società. La ricorrente, in sede procedimentale, aveva addotto e documentato che la lex specialis non prevederebbe che debba essere presentata «idonea documentazione aziendale atta a dimostrare il pagamento delle ore straordinarie», né che debbano venire documentati «i costi straordinari sostenuti, anche connessi all’uso dei mezzi aziendali, mediante apposite fatture», indicando, invece, quale elemento necessario, la perizia asseverata e imponendo che essa fosse redatta nel rispetto di criteri e tramite tariffari predeterminati. In particolare per il costo sostenuto per il personale, IB PI aveva addotto che a sua dimostrazione non poteva essere assunto il parametro delle ore straordinarie, perché la società, in forza di convenzioni con il proprio personale e con le organizzazioni sindacali, adotta una politica aziendale per cui le ore di straordinario vengono riconosciute ai lavoratori con i recuperi, e il monte ore lavorato nel periodo di maggio 2013 (ossia quello delle mareggiate) sarebbe stato molto superiore a quello che connota eguale periodo dell’anno anteriore e di quello successivo; - sulle allegazioni, sulle osservazioni e sulla documentazione di IB PI, AV sarebbe rimasta silente, limitandosi a continuare ad opporre alla domanda della ricorrente la mancata indicazione di un dato che sarebbe fondato su un parametro non indicato dalla lex specialis; - lo stesso varrebbe per il mancato riconoscimento dei costi sostenuti dalla ricorrente per l’utilizzo di macchinari: la ricorrente aveva evidenziato di non poter produrre fatture perché la legislazione fiscale proibisce ad una impresa l’autofatturazione ma AV comunque non ha riconosciuto tali spese, inoltre la lex specialis non richiederebbe come necessario quello che chiede AV; - il terzo motivo di diniego, fondato sull’esistenza di una «convenzione per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani depositati su spiagge marittime del Comune di San Michele al Tagliamento», sarebbe illegittimo perché tale rilievo avrebbe dovuto essere opposto alla ricorrente in sede procedimentale e specificamente con il preavviso di rigetto, e, in ogni caso, si tratterebbe di un motivo lacunoso, di non facile comprensione e non pertinente; - l’ultimo capo della motivazione, secondo cui AV ammette a contributo soltanto l’importo corrispondente alla voce «attrezzature», sarebbe illegittimo in quanto AV sembrerebbe sostenere che, ex d.g.r. n. 2198/2016, sarebbero ammissibili a contributo solo le spese corrispondenti alla voce «attrezzature», nella quale è stato computato dalla ricorrente il solo acquisto delle stesse, mentre l’allegato A alla d.g.r. n. 2198 prevede, al paragrafo 6, che «come previsto dal punto 2 dell’allegato 2 all’ordinanza del Capo di dipartimento della protezione civile n. 385/2016, i contributi sono finalizzati: a) al ripristino strutturale e funzionale dell’immobile nel quale ha sede l’attività; b) al ripristino dei macchinari e delle attrezzature danneggiati a seguito dell’evento calamitoso; c) all’acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell’evento calamitoso», per cui anche i costi per il ripristino strutturale e funzionale sono, invece, specificamente inclusi tra quelli ammissibili a contributo già dalle ordinanze del Dipartimento per la protezione civile, oltre che dalla d.g.r. di materia, e la decisione di AV sul punto sarebbe arbitraria e comunque non sufficientemente motivata; - nel dispositivo del provvedimento impugnato si fa riferimento alla “ditta Stabilimento Balneare Manzoni S.r.l., con sede in Jesolo (VE) via C. Battisti, 93”, che è soggetto terzo rispetto a IB PI, il che sarebbe sintomatico della redazione del provvedimento con il metodo c.d. “copia e incolla”, a sua volta sintomatico di una valutazione “seriale” da parte di AV della domanda e della documentazione ricevute dalla ricorrente.
Si è costituita in giudizio AV, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del presente ricorso in quanto la ricorrente non ha impugnato il successivo decreto del dirigente della Struttura di progetto regionale, n. 7 del 15 marzo 2018, che ha approvato “l'Allegato A al presente provvedimento, trasmesso all'esito positivo delle verifiche effettuate nell'RNA [registro nazionale degli aiuti] dall'Organismo istruttore AVEPA, ai fini dell'assegnazione, nei limiti dell'impegno massimo di spesa autorizzato , del finanziamento agevolato concesso ai sensi dell'art. 1 commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, per i danni occorsi alle attività economiche e produttive a seguito degli eventi in oggetto indicati” (decreto che era stato comunicato alla ricorrente via pec il 9 maggio 2018, oltre ad essere stato pubblicato integralmente sul BUR della Regione Veneto); e contrastando nel merito le avverse pretese.
In vista dell’udienza di trattazione, le parti hanno depositato ulteriori memorie, insistendo nelle loro pretese.
All’udienza pubblica del 6 ottobre 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
Si ritiene di prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da AV, in quanto il ricorso è da ritenersi infondato, secondo quanto segue.
In primo luogo, si rileva che i contributi in questione non sono finalizzati a ristorare il lucro cessante derivante dalla contrazione dell’attività dovuta agli eventi atmosferici avversi ma sono finalizzati (cfr. punto 2 dell'allegato 2 all'ordinanza di protezione civile n. 385/2016 e punto 6 dell’allegato A alla deliberazione n. 2198/2016): a) al ripristino strutturale e funzionale dell'immobile nel quale ha sede l'attività; b) al ripristino dei macchinari e delle attrezzature danneggiati a seguito dell'evento calamitoso; c) all’acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso.
Inoltre, la “documentazione” delle spese sostenute per cui si è chiesto il contributo era esplicitamente prescritta dal bando regionale in riferimento alla necessaria compilazione della tabella di cui all’allegato A del Bando relativa alla perizia di stima (doc. 5 in atti deposito AV, p. 20/31 dell’allegato A) prescritta per la presentazione della domanda, in coerenza con quanto previsto dall’allegato 2 dell’ordinanza di protezione civile n. n. 385/2016.
Tanto premesso, infondate sono le censure relative al mancato riconoscimento dei maggiori costi per il personale sostenuti dall’impresa e collegabili al ripristino dell’immobile danneggiato dalla mareggiata, tenuto conto che, come rilevato da AV, nella relazione integrativa presentata dalla ricorrente si afferma che pur a fronte di un maggior numero di ore lavorate, non sono state comunque riconosciute ore di straordinario ai dipendenti perché la ditta IB PI “adotta un programma di gestione del personale che prevede il contenimento e la limitazione delle ore straordinarie, adottando la soluzione per cui eventuali ore lavorate oltre l’ordinario periodo giornaliero di servizio sono riconosciute al lavoratore nelle forme del recupero”. Né è stato in alcun modo allegato e documentato che le ore recuperate nei mesi successivi a maggio dai lavoratori “sopraimpiegati” in tale mese, abbiano portato all’assunzione di altri lavoratori causando maggiori costi. Inoltre, le affermazioni contenute nella relazione integrativa non sono supportate da alcuna allegazione documentale. Per cui legittimamente AV ha ritenuto che l’impiego dei lavoratori per il ripristino non abbia generato un maggior costo documentato per l’impresa. AV, infatti, non ha chiesto alla società di dimostrare un elemento non previsto nel bando di assegnazione dei contributi, bensì di dimostrare di avere sostenuto maggiori costi documentati per il personale in relazione all’attività di ripristino già effettuata.
Infondata è anche la censura relativa al mancato riconoscimento da parte di AV dei costi indicati in perizia sostenuti per l’utilizzo dei propri mezzi da parte della società, in quanto se pure nella perizia allegata alla domanda di contributo sono riportate tabelle che indicano il costo all’ora di ogni singolo mezzo e le ore durante le quali i mezzi propri sono stati impiegati per rimuovere i detriti e, più in generale, per ripristinare l’arenile, i mezzi utilizzati erano già di proprietà della società e quindi essa non ha dovuto sostenere costi per acquistarli o noleggiarli, né la ricorrente ha prodotto la prova di maggiori spese sostenute per tali macchinari in relazione alle operazioni di ripristino. In definitiva, come rilevato da AV, non risulta documentato che l’impresa abbia sostenuto dei costi maggiori per l’utilizzo di mezzi propri necessari per il ripristino della spiaggia data in concessione.
Tali motivazioni del diniego, riferite in sostanza al fatto che non sono stati documentati i costi straordinari sostenuti (i lavori sono stati fatti “in house” utilizzando personale e mezzi propri senza dimostrare ulteriori spese), sono già sufficienti a sorreggere il diniego, per cui le censure relative all’asserita violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 e al lamentato difetto di motivazione con riferimento all’ulteriore motivo, esposto da AV solo in subordine e per completezza (“in subordine, si è altresì meglio definito il quadro delle concessioni con cui vengono gestite le spiagge e l'arenile e si è potuto verificare che per quanto riguarda le superfici condotte in concessione, tali superfici erano potenzialmente oggetto di domanda di aiuto al contrario delle superfici oggetto della sola “convenzione per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani depositati su spiagge marittime del Comune di San Michele al Tagliamento” per le quali mancano i requisiti di ammissibilità. Non sono state definite le spese sostenute per le diverse aree interessate”), non rilevano ai fini dell’annullamento dell’atto impugnato e possono essere assorbite (cfr., tra le altre, C.d.S., sent. n. 3713 del 2018 “… in caso di atti plurimotivati la giurisprudenza ha costantemente affermato che è sufficiente accertare la legittimità di uno solo dei presupposti che lo reggono ”).
Infondata è, poi, la censura con cui la ricorrente si duole che AV avrebbe ritenuto indennizzabili solo i costi di sostituzione dell’attrezzatura mentre erano indennizzabili anche i costi sostenuti per il ripristino funzionale e strutturale dell’attività economica danneggiata, in quanto AV non ha escluso per tale ragione le spese per il ripristino, ma le ha escluse per i diversi motivi già sopra esaminati.
Infondata è, infine, la censura con cui si lamenta che il dispositivo del decreto fa riferimento ad una impresa diversa da quella interessata dallo stesso, in quanto tale erronea indicazione può essere ritenuta una mera irregolarità considerato che sia nelle premesse del decreto, sia negli atti richiamati, sia nella scheda allegata, facente parte integrante dello stesso decreto e riportante i calcoli e la contribuzione ammessa, AV si è sempre riferita alla società IB PI, per cui è indubbio che l’istruttoria e il decreto si riferissero a tale richiedente.
Per quanto sopra, pertanto, il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite in favore di AV, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO