Sentenza 1 ottobre 2021
Parere definitivo 6 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza 14 marzo 2025
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- 1. Diritto Amministrativohttps://www.ildirittoamministrativo.it/
Nota T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, sentenza del 29 febbraio 2024, n. 1388 Il T.A.R. riconosce il silenzio assenso per mero decorso del termine: via libera dal Consiglio di stato Di Lorenzo Bruno Molinaro ABSTRACT Il presente contributo, a margine di una innovativa sentenza del T.A.R. Campania Napoli, riprende il dibattuto tema della formazione del silenzio assenso per mero decorso del termine sulla istanza di permesso di costruire relativa ad opere da realizzare in zona assoggettata a vincolo paesaggistico. Il contributo, nel richiamare il più recente e favorevole orientamento del Consiglio di Stato, sottolinea, nei rilievi conclusivi, che non vi è alcuna norma, nell'attuale sistema, …
Leggi di più… - 2. Il silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire tra esigenze di certezza giuridica e tutela dell’interesse pubblico (nota a Cons. St., sez. IV, 7…Saul Monzani · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Saul Monzani Sommario: 1. Richiesta di permesso di costruire e silenzio della pubblica amministrazione: inquadramento normativo. –2. I requisiti di formazione del silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire: orientamenti giurisprudenziali a confronto. – 3. La tesi della formazione del silenzio-assenso per effetto del solo decorso del termine di conclusione del procedimento in una prospettiva sistematica. – 4. Conclusioni: silenzio-assenso ed annullamento d'ufficio dei titoli edilizi. 1. Richiesta di permesso di costruire e silenzio della pubblica amministrazione: inquadramento normativo. La sentenza oggetto del presente commento si colloca nel dibattito giurisprudenziale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 14/03/2025, n. 2119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2119 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02119/2025REG.PROV.COLL.
N. 01771/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1771 del 2022, proposto dal signor IO RT, rappresentato e difeso dall'avvocato Tammaro Chiacchio, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gricignano di Aversa, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Somma, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
nei confronti
MU NO, AR Bencivenga, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Sesta, n. 6150/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gricignano di Aversa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 marzo 2025 il Cons. Ugo De Carlo e uditi per le parti gli avvocati Chiacchio Tammaro e Somma Giuseppe;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor RT IO ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso per ottenere l’annullamento del provvedimento 2405 del 7 marzo 2016 del Comune di Gricignano d’Aversa recante annullamento in autotutela del permesso in sanatoria n.710 del 27 maggio 2015.
2. L’appellante è comproprietario di un fabbricato in Gricignano d’Aversa alla via Mameli n.12 assentito con permesso di costruire n.50/2002; tale fabbricato era interessato da un modesto ampliamento verso la fascia della latistante area di rispetto stradale, sicché risultava posto da questa ad una distanza di ml 5.00 invece di ml. 6,00, e pertanto veniva presentata istanza di condono ex art. 32, comma 25, d.l. 269/2003. Il permesso in sanatoria veniva rilasciato con provvedimento n.710 del 27 maggio 2015.
Il provvedimento veniva annullato in autotutela sulla base del rilievo che il fabbricato insisteva a meno di 5 mt dal ciglio stradale costituente fascia di rispetto, assoggettata a vincolo di inedificabilità assoluta ai sensi dell’art. 33, l. n. 47/1985.
3, La sentenza ha respinto il ricorso perché l’opera era stata realizzata dopo l’imposizione del vincolo; la sanabilità dell’opera abusiva è in ogni caso preclusa giusta il disposto dell’art.33, comma 1, l. 47/1985, proprio perché si è in presenza di un vincolo incompatibile con qualsiasi manufatto. Inoltre i manufatti che non avevano rispettato la distanza si trovano fuori del centro abitato.
4. L’appello si fonda su due motivi.
4.1. Il primo eccepisce un’erronea ricostruzione della situazione di fatto con riferimento a quattro ville edificate in prossimità di intersezione stradale poiché l’appellante è proprietario di un singolo fabbricato per civile abitazione. Da ciò consegue l’irrilevanza del contestato abuso ai fini della sicurezza del traffico veicolare, di contro assunta come determinante ai fini della reiezione del primigenio ricorso.
4.2. Il secondo contesta l’epoca in cui è sorto il vincolo di inedificabilità assoluta poiché condizione preclusiva alla condonabilità non è il solo contrasto con il decreto ministeriale 1° aprile 1968 n. 1404, ma la minaccia alla sicurezza del traffico. La disciplina traffico si attua fuori dei centri abitati.
5. Il Comune di Gricignano d’Aversa si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.
6. L’appello non è fondato.
6.1. Il primo motivo è infondato e ciò consente di prescindere dall’eccezione sollevata dal Comune circa la sua inammissibilità per la genericità delle deduzioni che non affrontano la motivazione della sentenza.
La circostanza che l’appellante sia proprietario di una sola delle quattro ville edificate in prossimità dell’intersezione stradale è irrilevante poiché la violazione del limite di inedificabilità riguarda anche il suo immobile. Tale vincolo prescinde dall’entità dell’abuso e non deve essere posto in relazione all’esistenza in concreto di un rischio per la circolazione stradale. Si tratta di vincoli fondati su un pericolo presunto, individuato dal legislatore proprio per evitare che la concessione di titoli edilizi sia soggetta ad opinabili valutazioni circa la sussistenza del pericolo in concreto.
La violazione del limite imposto dalla norma e preesistente alla realizzazione del fabbricato costituisce una ragione di inammissibilità della sanatoria ai sensi dell’art. 33 l. 47/1985 che fa riferimento ad “ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree” e che sia stato imposto prima dell’esecuzione delle opere (Consiglio di Stato sez. VII, 13 novembre 2023, n.9723; sez. II, 24 giugno 2020, n.4052).
6.2. Il secondo motivo non può essere accolto perché, oltre a richiamare una tesi già avanzata nel primo motivo circa la necessità di verificare in concreto la minaccia al traffico che il Collegio ha già ritenuto erronea, assume che il fabbricato si trova all’interno del centro abitato nel quale non è necessario rispettare tali limiti.
Si tratta di una circostanza di fatto già esposta in primo grado, ma che è smentita proprio dall’elemento di prova depositato in giudizio dall’appellante e che può reputarsi soddisfacente.
Dagli stralci aerofotogrammetrici risulta infatti che il compendio immobiliare in questione sorge in area in larga parte inedificata cosicché sono stati rilevati in zona solo alcuni edifici sparsi che non possono certo integrare un vero e proprio centro abitato.
7. Tanto premesso, il gravame deve essere respinto.
8. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante a rifondere al Comune di Gricignano di Aversa le spese della presente fase di giudizio che liquida in € 3.000 (tremila) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO